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Art. 13
1 La Direzione generale delle dogane tiene un registro: - a.
- dei fabbricanti di tabacchi manufatti;
- b.
- degli importatori di tabacchi manufatti da rivendere;
- c.
- degli importatori di materiale greggio nonché dei negozianti di materiale greggio, anche indigeno.
2 Chiunque, nella Svizzera, fabbrica industrialmente tabacchi manufatti oppure li importa per rivenderli, chiunque importa materiale greggio oppure commercia in Svizzera con detto materiale, indigeno o importato, deve farsi iscrivere nel registro corrispondente. 3 L’iscrizione è subordinata alle seguenti condizioni: - a.
- i fabbricanti e gli importatori di tabacchi manufatti devono avere il domicilio, o la sede principale iscritta, in Svizzera, depositare un impegno di garanzia (revers) conformemente all’articolo 14 e presentare una cauzione secondo l’articolo 21;
- b.
- gli importatori e i negozianti di materiale greggio devono avere il domicilio, o la sede principale iscritta, in Svizzera e depositare un impegno di garanzia conformemente all’articolo 14.
4 Ogni cambiamento della ragione sociale, del domicilio o della sede o attività commerciale deve essere annunciato alla Direzione generale delle dogane. Le ditte che abbandonano l’attività commerciale, il domicilio o la sede commerciale in Svizzera sono cancellate dal registro. 5 Il termine «materiale greggio» è definito nell’ordinanza del 15 dicembre 196937 concernente l’imposizione sul tabacco. 37Vedi ora l’O del 14 ott. 2009 sull’imposizione del tabacco (RS 641.311).
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Art. 14
1 Mediante un impegno di garanzia (revers) depositato presso la Direzione generale delle dogane: - a.
- i fabbricanti di tabacchi manufatti si obbligano a lavorare nella propria azienda o a consegnare unicamente a ditte iscritte nel registro il materiale greggio, importato o acquistato in Svizzera, come anche i tabacchi manufatti, non pronti al consumo, che essi hanno fabbricato o acquistato dalla produzione indigena;
- b.
- gli importatori e i negozianti di materiale greggio destinato alla fabbricazione industriale di tabacchi manufatti, si obbligano a consegnare il materiale greggio unicamente alle ditte iscritte nel registro;
- c.
- i fabbricanti di tabacchi manufatti, gli importatori di tabacchi manufatti ...38 destinati ad essere rivenduti e i negozianti e gli importatori di materiale greggio si obbligano ad osservare le prescrizioni commerciali della presente legge e dell’ordinanza 15 dicembre 196939 concernente l’imposizione sul tabacco.
2 Ai titolari di impegni di garanzia (revers) è assegnato un numero di controllo. 38 Espr. stralciata giusta la cifra I della LF del 19 dic. 2008, con effetto dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5561; FF 2008 423). 39Vedi ora l’O del 14 ott. 2009 sull’imposizione del tabacco (RS 641.311).
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Art. 15
1 I fabbricanti di tabacchi manufatti, i gestori di depositi fiscali autorizzati, come anche gli importatori e i negozianti di materiale greggio devono tenere un registro di controllo completo che menzioni anche le scorte di magazzino e le loro mutazioni, secondo le istruzioni dell’UDSC40.41 Essi devono conservare, durante dieci anni, detto registro di controllo, i libri d’affari nonché i documenti giustificativi, presentarli a domanda dell’UDSC e dare a questa tutte le informazioni sui fatti importanti per l’esecuzione della presente legge. L’UDSC può, inoltre, far controllare dai suoi organi, in ogni momento e senza preavviso, i locali e gli impianti di fabbricazione, i magazzini e gli altri locali commerciali. 2 L’utilizzazione o la cessione di materiale greggio per scopi diversi dalla confezione di tabacchi manufatti è subordinata all’autorizzazione dell’UDSC. Se il materiale greggio è stato importato in franchigia, vengono successivamente riscossi i diritti di dogana. 3 La distruzione di materiale greggio e tabacchi manufatti non ancora imposti è subordinata all’autorizzazione dell’UDSC. 40 Nuova espr. giusta la cifra I 19 dell’O del 12 giu. 2020sull’adeguamento di leggi in seguito al cambiamento della designazione dell’Amministrazione federale delle dogane nel quadro del suo ulteriore sviluppo, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 2743). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. 41 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5561; FF 2008 423).
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Art. 16
1 I tabacchi manufatti pronti al consumo, confezionati in Svizzera, possono uscire di fabbrica solo in imballaggi per la vendita al minuto. I manufatti di tabacco possono essere importati solo in imballaggi per la vendita al minuto. Questi devono recare le indicazioni seguenti: - a.
- il prezzo di vendita al minuto, in valuta svizzera;
- b.
- il numero dell’impegno di garanzia o la ragione sociale del fabbricante in Svizzera o dell’importatore;
- c.
- il peso del contenuto, per il trinciato, il filato, il tabacco da masticare e da fiuto, le spuntature di sigari (cimette).42
1bis Le indicazioni di cui alle lettere a e b non sono necessarie sugli imballaggi per la vendita al minuto di tabacchi manufatti destinati all’esportazione sotto vigilanza doganale o posti in un deposito fiscale autorizzato.43 2 Per i tabacchi manufatti pronti al consumo, qui menzionati, sono autorizzati unicamente i seguenti imballaggi per la vendita al minuto: - a.
- sigari e sigarette: 100 pezzi al massimo, salvo si tratti d’imballaggi d’assortimenti;
- b.
- trinciato fino: 250 grammi, al massimo, di contenuto;
- c.
- trinciato, diverso dal fino: 1000 grammi, al massimo, di contenuto.
3 ...44 4 Per l’applicazione della presente legge, l’ordinanza 15 dicembre 196945 concernente l’imposizione sul tabacco può imporre obblighi suppletivi ai commercianti e ai negozianti di tabacchi manufatti. 42 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5561; FF 2008 423). 43 Introdotto dalla cifra I della LF del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5561; FF 2008 423). 44 Abrogato dalla cifra I della LF del 19 dic. 2008, con effetto dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5561; FF 2008 423). 45Vedi ora l’O del 14 ott. 2009 sull’imposizione del tabacco (RS 641.311).
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Art. 17
1 L’aliquota d’imposta applicabile alle sorte di sigari e sigarette fabbricate in Svizzera è prestabilita dall’UDSC secondo i rapporti che il fabbricante deve presentare conformemente alle disposizioni dell’ordinanza 15 dicembre 196947 concernente l’imposizione sul tabacco. 2 A richiesta, l’aliquota d’imposta per le sorte di sigari e sigarette che un importatore importa regolarmente è pure stabilita conformemente al capoverso 1. 47Vedi ora l’O del 14 ott. 2009 sull’imposizione del tabacco (RS 641.311).
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Art. 18
1 L’imposta sui tabacchi manufatti, fabbricati in Svizzera o immessi in consumo all’uscita di un deposito fiscale autorizzato, è stabilita secondo la dichiarazione fiscale presentata mensilmente dal fabbricante o dal gestore del deposito fiscale autorizzato all’UDSC.49 2 La dichiarazione fiscale è vincolante per il compilatore e, riservato il risultato d’un esame ufficiale, costituisce la base per la determinazione dell’imposta in ogni singolo caso. 2bis Se la dichiarazione fiscale non è presentata entro il termine stabilito, l’UDSC esegue una tassazione d’ufficio nei limiti del suo potere d’apprezzamento.50 3 L’imposta sui tabacchi manufatti importati è stabilita dagli uffici doganali in base alle dichiarazioni doganali loro presentate. La forma della dichiarazione è retta dall’articolo 28 LD51.52 4 L’importo dell’imposta può essere stabilito sotto forma di decisione individuale automatizzata ai sensi dell’articolo 21 della legge federale del 25 settembre 202053 sulla protezione dei dati.54
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Art. 19
1 L’imposta è esigibile al momento in cui sorge il credito fiscale. Per gli assoggettati all’imposta che hanno prestato garanzia secondo gli articoli 21 capoverso 1 o 26c, il termine di pagamento scade l’ultimo giorno del secondo mese successivo al giorno dell’esigibilità. L’UDSC può eccezionalmente prorogare il termine di pagamento.56 2 Per le importazioni in traffico postale e turistico, per cui l’importatore non produce una dichiarazione doganale scritta (art. 18 cpv. 3) e nei casi in cui non sussiste una garanzia conformemente all’articolo 21, l’imposta dev’essere pagata secondo le disposizioni concernenti i tributi doganali.57 56 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5561; FF 2008 423). 57 Nuovo testo giusta l’all. n. 8 della L del 18 mar. 2005 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1411; FF 2004 485).
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Art. 2058
1 In caso di ritardo nel pagamento dell’imposta è dovuto un interesse di mora a contare dalla sua esigibilità. 2 L’UDSC deve versare un interesse remunerativo a partire dal momento in cui, a torto, ha riscosso un importo o non lo ha rimborsato. 3 Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per la riscossione dell’interesse di mora. 4 Il Dipartimento federale delle finanze fissa i tassi d’interesse.
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Art. 21
1 I fabbricanti e gli importatori di tabacchi manufatti iscritti nel registro di cui all’articolo 13 devono prestare garanzia secondo le forme previste nell’articolo 76 LD59. La garanzia assicura tutti i crediti che l’UDSC ha verso il fabbricante e l’importatore per il loro obbligo di pagare l’imposta sul tabacco, i diritti doganali e l’imposta sul valore aggiunto.60 La garanzia è liberata quando siano stati adempiuti tutti gli obblighi. L’importo della garanzia è stabilito dalla Direzione generale delle dogane. 2 La Confederazione ha un diritto di pegno legale sui tabacchi manufatti per cui l’imposta è dovuta (diritto di pegno in materia d’imposta sul tabacco). Le nome sul pegno doganale sono applicabili per analogia.
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Art. 22
1 Se, in seguito ad errore dell’UDSC, un’imposta non fosse stata determinata affatto o lo fosse stata insufficientemente oppure un rimborso fosse stato stabilito troppo alto, può essere rivendicata la differenza, in quanto non sia prescritta giusta l’articolo 23. 2 Se la verificazione ufficiale della determinazione dell’imposta o il controllo aziendale fa scoprire che un’imposta è stata riscossa indebitamente, la somma pagata di troppo è restituita d’ufficio.
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Art. 23
1 Il credito fiscale si prescrive in cinque anni, a contare dall’anno civile in cui è sorto.61 2 La prescrizione non decorre, o rimane sospesa, fintanto che dura una procedura di reclamo, ricorso o revisione concernente l’obbligo di pagare l’imposta o il credito fiscale. 3 La prescrizione è interrotta ogni volta che una persona tenuta al pagamento riconosce il credito fiscale e ogni volta che un atto ufficiale inteso ad esigerlo è ad essa notificato. Un nuovo termine di prescrizione comincia a decorrere ad ogni interruzione. 4 La sospensione e l’interruzione hanno effetto nei confronti di tutte le persone tenute al pagamento. 5 Il credito fiscale si prescrive in ogni caso in quindici anni, a contare dall’anno civile in cui è sorto.62
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Art. 24
1 L’imposta sui tabacchi manufatti fabbricati in Svizzera e sui tabacchi manufatti importati è rimborsata all’assoggettato se: - a.64
- la merce è esportata in territorio doganale estero, sotto vigilanza doganale, per il tramite degli uffici doganali designati dall’UDSC, o introdotta in un negozio in Svizzera in zona franca di tasse secondo l’articolo 17 capoverso 1bis LD65;
- b.
- la merce è rimasta presso il fabbricante o l’importatore oppure il fabbricante, l’importatore o il gestore di un deposito fiscale autorizzato l’hanno ritirata dal mercato, a condizione che, entro due anni dal pagamento dell’imposta, venga presentata, in imballaggi intatti per la vendita al minuto, all’UDSC e, sotto il controllo di questa, venga resa inutilizzabile o trattata in modo da poter essere reimpiegata nella fabbricazione;
- c.
- è provato che la merce è stata distrutta o resa inutilizzabile, accidentalmente o per forza maggiore, nell’azienda del fabbricante o dell’importatore.66
2 Il termine e la procedura per le domande di rimborso sono stabiliti nell’ordinanza 15 dicembre 196967concernente l’imposizione sul tabacco. 3 L’imposta rimborsata è nuovamente dovuta in caso di reimportazione della merce in questione. 64 Nuovo testo giusta la cifra I n. 3 della LF del 17 dic. 2010 sull’acquisto di merci nei negozi in zona franca di tasse degli aeroporti, in vigore dal 1° giu. 2011 (RU 2011 1743; FF 20101921). 65 RS 631.0 66 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5561; FF 2008 423). 67Vedi ora l’O del 14 ott. 2009 sull’imposizione del tabacco (RS 641.311).
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Art. 2568
1 L’imposta sui tabacchi manufatti fabbricati in Svizzera e sui tabacchi manufatti importati è condonata all’assoggettato se: - a.
- è provato che la merce è stata distrutta o resa inutilizzabile, accidentalmente o per forza maggiore, in un deposito fiscale autorizzato;
- b.
- sulla merce esiste un diritto al condono dei tributi doganali secondo l’articolo 86 capoverso 1 lettera a LD69.
2 Il Consiglio federale disciplina la procedura.
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