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Art. 14 Aziende di fabbricazione
(art. 26a cpv. 1 lett. a e 2 LImT) 1 Le aziende di fabbricazione sono aziende nelle quali i tabacchi manufatti vengono prodotti, lavorati e gestiti in sospensione d’imposta. 2 Dell’azienda di fabbricazione fanno parte, in particolare, gli impianti di produzione, lavorazione e gestione dei tabacchi manufatti nonché i luoghi di deposito per i prodotti di partenza e i prodotti finiti. 3 L’azienda deve essere organizzata in modo che sia possibile verificare l’entrata delle materie prime e dei prodotti di partenza, la fabbricazione, la lavorazione e la gestione nonché l’uscita dei tabacchi manufatti. 4 La Direzione generale delle dogane stabilisce, nei singoli casi, le dimensioni dell’azienda e i requisiti necessari per garantire la sicurezza fiscale.
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Art. 15 Depositi franchi
(art. 26a cpv. 1 lett. b e 2 LImT) 1 I depositi franchi sono edifici, o parti di essi, nei quali persone che operano nel commercio gestiscono tabacchi manufatti in sospensione d’imposta. 2 L’azienda deve essere organizzata in modo che sia possibile verificare l’entrata, la gestione e l’uscita dei tabacchi manufatti. 3 La Direzione generale delle dogane stabilisce, nei singoli casi, le dimensioni dell’azienda e i requisiti necessari per garantire la sicurezza fiscale.
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Art. 16 Domanda di autorizzazione
(art. 26a cpv. 2 LImT) 1 Il contribuente deve presentare alla Direzione generale delle dogane la domanda di autorizzazione per un deposito fiscale autorizzato. 2 Alla domanda va allegata la documentazione necessaria ai fini della valutazione: - a.
- per le aziende di fabbricazione, in particolare:
- 1.
- un estratto del registro di commercio,
- 2.
- la descrizione dell’azienda con il piano generale e la presentazione schematica degli impianti,
- 3.
- la descrizione dei procedimenti di fabbricazione e lavorazione,
- 4.
- la designazione delle materie prime e dei prodotti da fabbricare o lavorare,
- 5.
- la designazione dei sottoprodotti e dei residui;
- b.
- per i depositi franchi, in particolare:
- 1.
- un estratto del registro di commercio,
- 2.
- la descrizione dell’azienda con il piano generale,
- 3.
- la descrizione dell’attività.
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Art. 17 Autorizzazione
(art. 26a cpv. 2 LImT) 1 La Direzione generale delle dogane rilascia l’autorizzazione per un deposito fiscale autorizzato se: - a.
- le condizioni di cui agli articoli 14 o 15 sono adempiute;
- b.
- la sicurezza fiscale è garantita; e
- c.
- per l’imposta e gli altri tributi è stata prestata una garanzia adeguata.
2 La Direzione generale delle dogane emana una decisione in merito alla domanda. 3 L’autorizzazione non è trasmissibile.
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Art. 18 Comunicazione di cambiamenti
(art. 26a cpv. 2 LImT) 1 Il gestore deve comunicare alla Direzione generale delle dogane i cambiamenti previsti relativi all’attività o alle costruzioni e agli impianti. 2 Se la sicurezza fiscale è pregiudicata, la Direzione generale delle dogane può esigere un cambiamento del progetto.
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Art. 19 Rinuncia all’autorizzazione
(art. 26a cpv. 2 LImT) 1 Il gestore che intende rinunciare all’autorizzazione deve comunicarlo per scritto, con tre mesi di anticipo, alla Direzione generale delle dogane. 2 La rinuncia all’autorizzazione diventa effettiva a fine mese.
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Art. 20 Ritiro ed estinzione dell’autorizzazione
(art. 26a cpv. 3 LImT) 1 Il ritiro dell’autorizzazione conformemente all’articolo 26a capoverso 3 LImT avviene mediante decisione della Direzione generale delle dogane. 2 L’autorizzazione per un deposito fiscale autorizzato si estingue con: - a.
- il trasferimento del deposito fiscale autorizzato a terzi;
- b.
- lo scioglimento della persona giuridica o il decesso del gestore;
- c.
- l’apertura della procedura di fallimento nei confronti del gestore.
3 Il credito fiscale sorge al momento del ritiro o dell’estinzione dell’autorizzazione.
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Art. 21 Obblighi del gestore
(art. 26a cpv. 2 LImT) Il gestore deve mettere gratuitamente a disposizione dell’Amministrazione delle dogane: - a.
- i locali e gli impianti per l’esecuzione della vigilanza e le infrastrutture necessarie (riscaldamento, illuminazione e acqua corrente);
- b.
- il personale idoneo necessario per la cooperazione con l’Amministrazione delle dogane.
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Art. 22 Bollettino di scorta
(art. 26e LImT) 1 I gestori e gli importatori devono allestire un bollettino di scorta per il trasporto di tabacchi manufatti non imposti. 2 Quale bollettino di scorta occorre utilizzare il modulo ufficiale della Direzione generale delle dogane. Devono essere fornite le indicazioni seguenti: - a.
- mittente, destinatario, deposito o ufficio doganale di destinazione, data della spedizione, numero d’ordine;
- b.
- mezzo di trasporto, genere di merce, designazione della merce, numero d’ordine, quantità (pezzi o chilogrammi per le merci con base di calcolo fondata sulla massa);
- c.
- luogo, data e firma.
3 La Direzione generale delle dogane può autorizzare l’uso di documenti commerciali invece del bollettino di scorta, sempre che essi contengano le indicazioni necessarie. 4 La Direzione generale delle dogane può prescrivere determinati documenti doganali o un determinato regime doganale. 5 L’importatore o il gestore che funge da speditore deve presentare i tabacchi manufatti intatti presso il luogo menzionato nel bollettino di scorta (deposito fiscale autorizzato o ufficio doganale) entro il termine previsto all’articolo 24.
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Art. 23 Procedura
(art. 26e LImT) 1 La procedura relativa al trasporto dei tabacchi manufatti non imposti inizia: - a.
- in caso di importazione, nel momento in cui l’ufficio doganale accetta il bollettino di scorta o i documenti commerciali;
- b.
- negli altri casi, nel momento in cui la merce esce dal deposito fiscale autorizzato e il bollettino di scorta o i documenti commerciali sono compilati e firmati.
2 La procedura termina: - a.
- in caso di esportazione, nel momento in cui l’ufficio doganale conferma l’esportazione sul bollettino di scorta o sui documenti commerciali;
- b.
- negli altri casi, nel momento in cui la merce arriva al deposito fiscale autorizzato, la sua entrata è attestata sul bollettino di scorta o sui documenti commerciali ed essa è correttamente iscritta nella contabilità merci.
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Art. 24 Termini
(art. 26e LImT) 1 La procedura deve essere conclusa al più tardi dopo dieci giorni. 2 In casi eccezionali, la Direzione generale delle dogane può fissare altri termini.
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Art. 25 Irregolarità
(art. 26e LImT) 1 Il gestore deve notificare immediatamente alla Direzione generale delle dogane tutte le irregolarità in relazione con il trasporto di tabacchi manufatti non imposti. 2 Se il gestore constata quantità mancanti all’atto dell’entrata di tabacchi manufatti non imposti, deve indicarlo sul bollettino di scorta e iscrivere nella contabilità merci la quantità effettivamente immagazzinata. 3 La Direzione generale delle dogane stabilisce l’importo d’imposta per le quantità mancanti mediante decisione da notificare all’importatore o al gestore che funge da speditore.
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