Ordinanza
sul fondo per la prevenzione del tabagismo
(OFPT)
del 12 giugno 2020 (Stato 1° agosto 2020)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 28 capoverso 2 lettera c della legge del 21 marzo 19691 sull’imposizione del tabacco,
ordina:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Fondo
Art. 2 Scopo del fondo
1 Mediante il fondo sono finanziati provvedimenti di prevenzione del tabagismo.
2 I provvedimenti di prevenzione devono essere finalizzati in particolare a:
- a.
- ridurre il consumo di tabacco:
- 1.
- impedendo l’iniziazione al fumo,
- 2.
- promuovendone l’abbandono;
- b.
- proteggere dal fumo passivo;
- c.
- sensibilizzare e informare l’opinione pubblica sugli effetti del consumo di tabacco;
- d.
- promuovere la cooperazione tra gli organi della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni e terzi attivi nella prevenzione del tabagismo;
- e.
- promuovere sinergie tra i provvedimenti di prevenzione;
- f.
- creare condizioni quadro a sostegno dell’attività di prevenzione del tabagismo;
- g.
- promuovere la ricerca.
Art. 3 Principio
Gli aiuti finanziari per provvedimenti di prevenzione del tabagismo sono concessi nella forma di:
- a.
- contributi ai costi per singoli provvedimenti di prevenzione;
- b.
- contributi forfettari per programmi cantonali di prevenzione del tabagismo.
Art. 4 Segreteria
1 Il fondo è amministrato da una segreteria in seno all’Ufficio federale della sanità pubblica.
2 La segreteria ha in particolare i compiti seguenti:
- pianifica e avvia provvedimenti di prevenzione;
- decide in merito alla concessione di aiuti finanziari;
- c.
- tiene informato il pubblico sulle proprie attività.
3 Adempie i propri compiti in collaborazione con l’Ufficio federale dello sport (UFSPO).
4 Può consultare altri esperti, in particolare la Commissione federale per le questioni relative alle dipendenze e alla prevenzione delle malattie non trasmissibili, in merito all’orientamento strategico del fondo e a questioni concernenti la prevenzione del tabagismo.
Sezione 2: Contributi ai costi per singoli provvedimenti di prevenzione
Art. 5 Condizioni
1 I contributi ai costi sono erogati a organizzazioni per la prevenzione del tabagismo e ad altri enti per finanziare provvedimenti di prevenzione che:
- a.
- sono conformi allo scopo del fondo;
- b.
- sono redditizi e sostenibili;
- c.
- forniscono un contributo alle strategie nazionali nell’ambito della prevenzione del tabagismo;
- d.
- si presume abbiano un’elevata efficacia;
- e.
- corrispondono agli standard di qualità riconosciuti per le attività di prevenzione; e
- f.
- sono sottoposti a un controlling e a una valutazione.
2 Non sussiste alcun diritto ai contributi ai costi.
3 Non sono erogati contributi ai costi agli assoggettati alla tassa di cui all’articolo 38 dell’ordinanza del 14 ottobre 20093 sull’imposizione del tabacco (OImT), né alle persone che da essi ricevono un sostegno finanziario.
4 Ai Cantoni che ricevono i contributi forfettari di cui all’articolo 10 sono erogati contributi ai costi solo per provvedimenti di prevenzione al di fuori del loro programma di prevenzione del tabagismo.
Art. 6 Domande
1 Le domande di contributi ai costi devono essere redatte in modo da permettere di valutare l’efficacia presumibile del provvedimento di prevenzione.
2 Le domande contengono in particolare:
- a.
- indicazioni sul richiedente;
- b.
- una descrizione dettagliata del provvedimento di prevenzione con indicazioni sull’obiettivo, sulla procedura e sull’efficacia presumibile;
- c.
- indicazioni sulla redditività del provvedimento di prevenzione;
- d.
- lo scadenzario per l’attuazione del provvedimento di prevenzione;
- e.
- un preventivo dettagliato;
- f.
- la prova della garanzia del finanziamento del provvedimento di prevenzione nonché di un finanziamento proprio adeguato da parte del richiedente.
3 La segreteria può richiedere indicazioni sulla capacità economica del richiedente.
4 Pubblica sul proprio sito Internet le scadenze per la presentazione delle domande.
Art. 7 Procedura
1 La segreteria esamina le domande. Rispedisce le domande incomplete o non chiare al richiedente affinché siano completate o chiarite.
2 Per domande contenenti provvedimenti di prevenzione nel settore dello sport e dell’attività fisica, chiede un parere all’UFSPO. Le decisioni che divergono da tale parere devono essere motivate all’UFSPO.
3 Può consultare esperti per l’esame delle domande.
4 Sottopone le domande all’esame della Commissione peritale.
5 I contributi ai costi sono concessi mediante decisione formale o conclusione di un contratto di diritto pubblico.
6 La concessione di contributi ai costi può essere vincolata a condizioni, segnatamente per quanto concerne il controlling, la valutazione e il rendiconto.
Art. 8 Importo dei contributi ai costi
1 L’importo dei contributi ai costi tiene conto:
dell’interesse strategico del provvedimento di prevenzione;
della capacità economica del richiedente.
2 Il contributo ai costi corrisponde al massimo all’80 per cento dei costi preventivati.
Art. 9 Versamento
1 Il versamento dei contributi ai costi è disciplinato nella decisione formale o nel contratto.
2 È ammesso il versamento scaglionato.
3 Il versamento può essere vincolato alla presentazione della prova che parte dei provvedimenti di prevenzione sia già stata attuata.
Sezione 3: Contributi forfettari per programmi cantonali di prevenzione del tabagismo
Art.10 Condizioni
I contributi forfettari sono erogati ai Cantoni che dispongono di un programma cantonale di prevenzione del tabagismo conforme ai principi definiti in una strategia nazionale per la prevenzione del tabagismo.
Art. 11 Domande
1 Le domande di contributi forfettari devono essere presentate entro il 30 giugno dell’anno precedente a quello per il quale vengono richiesti.
2 La domanda deve illustrare che il programma di prevenzione del tabagismo è conforme ai principi di cui all’articolo 10. Alla domanda deve essere allegata una documentazione del programma di prevenzione del tabagismo.
3 I Cantoni possono richiedere contributi forfettari per un massimo di quattro anni per volta.
Art. 12 Procedura
1 La segreteria esamina le domande. Rispedisce le domande incomplete o non chiare al Cantone affinché siano completate o chiarite.
2 Decide in merito alle domande al più tardi entro il 30 settembre mediante decisione formale.
3 Se un Cantone richiede contributi forfettari per due, tre o quattro anni, il contributo forfettario è in linea di principio concesso per la durata richiesta. L’importo del contributo è tuttavia fissato di anno in anno.
Art. 13 Importo dei contributi forfettari
L’importo dei contributi forfettari è calcolato conformemente alla procedura definita nell’allegato.
Art. 14 Momento del versamento
I contributi forfettari sono versati nell’anno per il quale sono stati richiesti.
Art. 15 Rapporto
1 I Cantoni fanno rapporto annualmente alla segreteria in merito all’impiego delle risorse e al rispetto delle condizioni di cui all’articolo 10.
2 Il rapporto deve essere presentato al più tardi entro la fine di aprile dell’anno successivo.
Sezione 4: Commissione peritale per il fondo per la prevenzione del tabagismo
Art. 16 Statuto
La Commissione peritale per il fondo per la prevenzione del tabagismo è una commissione consultiva permanente ai sensi dell’articolo 8a capoverso 2 dell’ordinanza del 25 novembre 19984 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (OLOGA).
Art. 17 Istituzione, composizione e organizzazione
1 Il Consiglio federale istituisce la Commissione peritale e ne nomina i membri.
2 La Commissione peritale si compone di 5–7 specialisti del settore della prevenzione e della promozione della salute.
3 Disciplina la sua organizzazione e il suo funzionamento in un regolamento interno.
4 La segreteria della Commissione peritale è assicurata dalla segreteria del fondo.
Art. 18 Compiti
1 La Commissione peritale esamina le domande di contributi ai costi e formula raccomandazioni all’attenzione della segreteria.
2 Per l’esame delle domande, tiene conto dei pareri dell’UFSPO e degli esperti.
Art. 19 Ricusazione e segreto d’ufficio
1 In caso di conflitto d’interessi i membri della Commissione peritale si ricusano.
2 I membri della Commissione peritale sottostanno alle disposizioni sul segreto d’ufficio e sull’obbligo di testimoniare applicabili agli impiegati della Confederazione.
Art. 20 Altro diritto applicabile
Per il rimanente si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8a–8iter OLOGA5.
Sezione 5: Finanze
Art. 21 Finanziamento
Il fondo si finanzia con:
- a.
- le tasse di cui all’articolo 38 OImT6;
- b.
- devoluzioni dirette di terzi;
- c.
- devoluzioni di terzi alla Confederazione che, in base alle loro condizioni, possono essere attribuite al fondo;
- d.
- i proventi degli interessi e altri proventi realizzati con gli attivi.
Art. 22 Amministrazione del patrimonio
1 Il patrimonio del fondo è depositato presso l’Amministrazione federale delle finanze e amministrato nell’ambito della tesoreria centrale.
2 Al patrimonio si applicano i tassi d’interesse previsti nell’articolo 70 capoverso 2 dell’ordinanza del 5 aprile 20067 sulle finanze della Confederazione.
3 I proventi degli interessi e gli altri proventi sono accreditati ogni anno al fondo.
Art. 23 Impiego delle risorse
1 Per i contributi forfettari per programmi cantonali di prevenzione del tabagismo è previsto il 15 per cento delle entrate annuali derivanti dalle tasse di cui all’articolo 38 OImT8.
2 Per i provvedimenti preventivi nel settore dello sport e dell’attività fisica, l'obiettivo è di destinarvi il 20–30 per cento delle entrate annuali derivanti dalle tasse di cui all’articolo 38 OImT.
Art. 24 Costi amministrativi e indennità
I costi amministrativi del fondo e della segreteria e le indennità per i membri della Commissione peritale sono coperti con le risorse del fondo.
Sezione 6: Vigilanza
Art. 25 Vigilanza generale
1 Il Dipartimento federale dell'interno (DFI) vigila sulla segreteria.
2 La segreteria elabora all’attenzione del DFI segnatamente i documenti seguenti:
- a.
- un programma annuale;
- b.
- un rapporto annuale;
- c.
- un consuntivo annuale.
- 3 Il DFI emana una direttiva sulla vigilanza.
Sezione 7: Disposizioni finali
Art. 27 Abrogazione di un altro atto normativo
L’ordinanza del 5 marzo 2004 sul fondo per la prevenzione del tabagismo è abrogata.101010 [RU 2004 1591, 2008 3159, 2009 5577art. 44 n. 2, 2011 5227n. I 2.4]
10 [RU 2004 1591, 2008 3159, 2009 5577art. 44 n. 2, 2011 5227n. I 2.4]
Art. 29 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2020.