Ordinanzasull’imposizione della birra (OIBir)
Disposizioni generali (1 - 2)
Tariffa d’imposta (3 - 12)
Riscossione e restituzione dell’imposta (13 - 19)
Statistiche, tasse e interesse moratorio (20 - 22)
Disposizioni finali (23 - 24)
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 43 capoverso 1 della legge del 6 ottobre 20061 sull’imposizione ordina: |
Sezione 2: Tariffa d’imposta |
Art. 3 Tenore di mosto iniziale nelle miscele di bevande basate sulla birra
(art. 10 cpv. 1 LIB) Per il calcolo del tenore di mosto iniziale delle miscele di birra ai sensi dell’articolo 3 lettera b LIB non si tiene conto della percentuale di zucchero aggiunto alla birra o del tenore di zucchero della bevanda miscelata. |
Art. 4 Calcolo della quantità di birra soggetta a imposta
(art. 10 cpv. 1 LIB) 1 La quantità di birra soggetta a imposta è calcolata sulla base delle bottiglie impiegate come recipienti di misura giusta l’ordinanza del 5 settembre 20122 sulle indicazioni di quantità o della quantità nominale dichiarata sull’imballaggio preconfezionato; qualora ciò non fosse possibile, il calcolo si basa sulla capacità dell’imballaggio.3 2 Su richiesta, l’Amministrazione delle dogane può autorizzare che il calcolo della quantità di birra soggetta a imposta venga effettuato in altro modo, a condizione che la riscossione dell’imposta sia garantita. 3 Nuovo testo giusta l’art. 39 n. 1 dell'O del 5 set. 2012 sulle indicazioni di quantità, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 5275). |
Art. 5 Perdita ed eliminazione della birra
(art. 10 cpv. 1 LIB) 1 Il fabbricante deve comunicare immediatamente all’Amministrazione delle dogane se nello stabilimento di fabbricazione si è verificata una perdita della birra pronta da bere o non ancora pronta. 2 Il fabbricante deve comunicare previamente all’Amministrazione delle dogane se all’interno dello stabilimento di fabbricazione la birra pronta da bere o non ancora pronta deve essere eliminata. |
Art. 7 Richiesta di utilizzazione esente dall’imposta
(art. 13 cpv. 1 e 2 lett. b LIB) Per la birra esente dall’imposta ai sensi dell’articolo 13 capoversi 1 e 2 lettera b LIB, il contribuente deve chiedere l’esenzione all’Amministrazione delle dogane prima del sorgere del credito fiscale. |
Art. 8 Fabbricazione per il consumo personale esente dall’imposta
(art. 13 cpv. 2 lett. a LIB) 1 È considerata destinata al consumo personale la birra fabbricata da un privato e consumata gratuitamente da quest’ultimo, dalla sua famiglia o dai suoi ospiti. 2 La fabbricazione di birra da parte di membri di un’associazione in impianti appartenenti a quest’ultima, e destinata esclusivamente al consumo personale gratuito, è equiparata alla fabbricazione da parte di privati. 3 La quantità di birra esente dall’imposta destinata al consumo personale ammonta al massimo a 400 litri per stabilimento di fabbricazione e per anno civile; essa ascende ad 800 litri per anno civile per gli stabilimenti di fabbricazione su base associativa. |
Art. 9 Riduzione dell’imposta per la birra fabbricata sul territorio doganale
(art. 14 cpv. 1, 4 e 5 LIB) 1 Se il fabbricante produce birra per la prima volta, l’Amministrazione delle dogane fonda la determinazione provvisoria dell’imposta sulla presunta produzione annua. 2 Qualora, sulla base dell’effettiva produzione annua, la determinazione provvisoria dell’imposta risulti errata, l’Amministrazione delle dogane fissa definitivamente l’imposta l’anno successivo. 3 In caso di miscele di birra ai sensi dell’articolo 3 lettera b LIB, la quantità determinante di birra è calcolata sulla base delle percentuali indicate nella ricetta al momento dell’immissione della birra in libero consumo. |
Art. 10 Riduzione dell’imposta per la birra importata
(art. 14 cpv. 8 LIB) 1 All’importazione l’imposta è riscossa secondo l’articolo 11 capoverso 1 LIB. L’aliquota ridotta ai sensi dell’articolo 14 capoverso 8 LIB è applicata nella procedura di restituzione. 2 Il debitore doganale deve richiedere per scritto alla Direzione generale delle dogane, l’applicazione dell’aliquota d’imposta ridotta. La richiesta si riferisce alla quantità di birra importata nell’anno civile precedente. Essa va presentata entro 90 giorni dalla fine dell’anno civile in questione. 3 Unitamente alla richiesta di riduzione dell’imposta occorre inviare una conferma ufficiale dell’autorità di imposizione estera che prova la quantità di birra prodotta nello stabilimento di fabbricazione estero autonomo nel corso dell’anno civile precedente. La conferma deve essere redatta in una delle lingue ufficiali o in inglese. 4 L’importo della restituzione è calcolato sulla base della differenza tra l’aliquota d’imposta normale e quella ridotta. |
Art. 11 Autonomia giuridica ed economica dello stabilimento di fabbricazione
(art. 14 cpv. 1 e 5 LIB) 1 Uno stabilimento di fabbricazione è considerato giuridicamente autonomo se:
2 Uno stabilimento di fabbricazione è considerato economicamente autonomo se può agire autonomamente ed esercitare tutte le funzioni determinanti per l’impresa in modo autonomo. 3 Gli stabilimenti di fabbricazione interdipendenti, la cui produzione annua cumulata è inferiore a 55 000 ettolitri, sono considerati, in vista dell’applicazione dell’aliquota d’imposta ridotta, come un unico stabilimento di fabbricazione. 4 Se lo stato di indipendenza o la dipendenza giuridica o economica di uno stabilimento di fabbricazione cambia nel corso dell’anno civile, dal punto di vista fiscale il cambiamento è effettivo solo all’inizio del successivo anno civile. |
Art. 12 Birra fabbricata sotto licenza
(art. 14 cpv. 4 e 5 LIB) È considerata birra fabbricata sotto licenza la birra prodotta da uno stabilimento di fabbricazione secondo la ricetta di un altro stabilimento di fabbricazione (concessore di licenza) e venduta con il marchio del concessore di licenza. La birra fabbricata sotto licenza può essere venduta anche dal concessore di licenza. |
Sezione 5: Disposizioni finali |
Art. 23 Diritto previgente: abrogazione
I testi legislativi qui appresso sono abrogati:
5 [CS 6 289; RU 1974 1955, 2007 1469all. 4 n. 27] 6 [RU 1999 196, 2001 3381] |