Ordinanza
sull’imposizione degli autoveicoli
(OIAut)
¶ (Stato 1° maggio 2007)1
641.511
del 20 novembre 1996 (Stato 1° maggio 2007)
Il Consiglio federale svizzero,
vista la legge federale del 21 giugno 19962 sull’imposizione degli autoveicoli
(detta qui di seguito «legge»),
ordina:
Appendice
1
Art. 1 Esenzione
1 È esente dall’imposta l’importazione di:
- a.
- autoveicoli ammessi in franchigia di dazio:
- 1.
- come masserizie di immigranti, corredi nuziali o oggetti ereditati,
- 2.
- come autoveicoli per invalidi,
- 3.
- come materiale bellico della Confederazione,
- 4.
- nell’ambito delle relazioni diplomatiche e consolari;
- b.
- carri con motore secondo l’articolo 11 capoverso 2 lettera g dell’ordinanza del 19 giugno 19953 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali;
- c.
- autoveicoli soggetti alla tassa sul traffico pesante;
- d.
- autoveicoli elettrici;
- e.
- autoveicoli sdoganati temporaneamente all’esportazione;
- f.
- autoveicoli in libera pratica, esportati indi reimportati intatti, sempre che non siano stati esonerati dall’imposta per effetto dell’esportazione o l’imposta non sia stata rimborsata all’atto dell’esportazione.
2 Se all’atto dell’importazione l’autoveicolo è sottoposto all’imposizione provvisoria, sottostà al regime di deposito doganale, al regime dell’ammissione temporanea o è immagazzinato in un deposito franco doganale (art. 39, 50 e segg., 58 o 62 e segg. della L del 18 mar. 20054 sulle dogane, LD), l’obbligo di pagare l’imposta decade. L’autorità fiscale può esigere la garanzia dell’importo d’imposta.5
3 In caso di fabbricazione in Svizzera sono esenti da imposta:
- a.
- la fornitura o l’uso proprio di autoveicoli di cui al capoverso 1 lettere a numeri 2–4 e b–d;
- b.
- la fornitura di autoveicoli (eccettuata la messa a disposizione per l’uso o il godimento) dei quali è comprovata l’esportazione diretta all’estero.
4 V’è esportazione diretta giusta il capoverso 3 lettera b quando l’autoveicolo è condotto o spedito all’estero dalla persona assoggettata all’imposta o dall’acquirente, senza che quest’ultimo l’abbia dapprima usato o ceduto a terzi in Svizzera nell’ambito d’un contratto di fornitura. Prima dell’esportazione, l’autoveicolo può essere sottoposto a lavorazione da mandatari dell’acquirente.
4 RS 631.0
5 Nuovo testo giusta il n. 28 dell’all. 4 all’O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RS 631.01).
Art. 2 Modificazione posticipata della controprestazione
Se l’imposta è stata riscossa sulla controprestazione e quest’ultima viene modificata entro un anno, la differenza in meno dell’importo d’imposta sarà riscossa posticipatamente e la differenza in più, restituita.
Art. 3 Fabbricazione in Svizzera
Per fabbricazione s’intende:
- a.
- l’assemblaggio di autoveicoli a partire da parti o complessi di parti;
- b.
- la carrozzatura di telai;
- c.
- la trasformazione di veicoli non assoggettati all’imposta in autoveicoli che vi sono assoggettati.
Art. 4 Riscossione dell’imposta in caso di fabbricazione in Svizzera
1 La persona assoggettata all’imposta deve consegnare la dichiarazione fiscale al più tardi il primo giorno feriale che segue quello in cui sorge il credito fiscale.
2 La dichiarazione fiscale va presentata su modulo ufficiale che la persona assoggettata all’imposta compila integralmente e munisce della sua firma legale.
3 Restano salvi gli ordinamenti derogatori risultanti da accordi secondo l’articolo 14 capoverso 3 della legge.
4 Il termine di pagamento è di 30 giorni.
Art. 5 Importazione nell’enclave doganale svizzera
1 È assoggettato all’imposta chiunque trasporta o fa trasportare autoveicoli non tassati nell’enclave doganale svizzera.
2 La persona assoggettata all’imposta consegna la dichiarazione fiscale su modulo ufficiale, debitamente compilato e munito della sua firma legale, al più tardi il giorno feriale che segue quello dell’importazione.
3 Il credito fiscale sorge nel momento in cui:
- a.
- l’autorità fiscale fissa l’importo dell’imposta in base alla dichiarazione fiscale; oppure
- b.
- l’autoveicolo è condotto nell’enclave doganale svizzera; qualora sia stato omesso di consegnare la dichiarazione fiscale o se tale momento non può essere stabilito, il credito fiscale sorge quando viene scoperta l’omissione.
4 L’autorità fiscale invia una decisione d’imposizione alla persona assoggettata all’imposta.
5 Ricevuta la decisione d’imposizione, la persona assoggettata all’imposta deve pagare l’imposta all’autorità fiscale entro un termine di 30 giorni.
6 Le disposizioni relative all’esenzione fiscale giusta l’articolo 1 capoversi 1 e 2 sono applicabili per analogia.
Art. 6 Trasferimento dall’enclave doganale svizzera nel territorio doganale svizzero
1 All’atto del trasferimento dall’enclave doganale svizzera nel territorio doganale svizzero di autoveicoli che non sono stati tassati né assoggettati all’imposta, il credito fiscale sorge contemporaneamente con l’obbligazione doganale (art. 69 LD6).7
2 Sono assoggettati all’imposta i debitori doganali (art. 70 LD).8
3 La determinazione e il pagamento dell’imposta sono disciplinati dalla legislazione doganale.
4 Le disposizioni relative all’esenzione fiscale giusta l’articolo 1 capoversi 1 e 2 sono applicabili per analogia.
6 RS 631.0
7 Nuovo testo giusta il n. 28 dell’all. 4 all’O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RS 631.01).
8 Nuovo testo giusta il n. 28 dell’all. 4 all’O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RS 631.01).
Art. 7 Tasse
La riscossione di tasse è disciplinata dall’appendice all’ordinanza del 22 agosto 19849 sulle tasse dell’amministrazione delle dogane (tariffa delle tasse).
9[RU 1984 960, 2003 1126. RU 2007 1691]. Vedi ora l’O del 4 apr. 2007 sugli emolumenti dell’Amministrazione federale delle dogane (RS 631.035).
Art. 8 Disposizioni transitorie
1 Gli autoveicoli per i quali il dazio è stato pagato prima del 1° gennaio 1997 e non è stato restituito posticipatamente sono considerati tassati a tenore della presente ordinanza.
2 In caso di fabbricazione in Svizzera sono esonerati dall’imposta la fornitura o l’uso proprio di autoveicoli per i quali è comprovato che sono stati utilizzati telai a tenore dell’articolo 2 capoverso 2 della legge, sdoganati prima del 1° gennaio 1997.
3 Dalla base di calcolo giusta l’articolo 30 della legge può essere dedotto il valore dei telai (non cabinati), delle carrozzerie (comprese le cabine dei conducenti) e dei motori utilizzati, comprovatamente sdoganati prima del 1° gennaio 1997.
Art. 9 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1997.
Abrogazione e modifica del diritto vigente
1. Sono abrogati:
2. L’ordinanza del 27 giugno 1995 sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con gli Stati con cui esistono accordi di libero scambio (escluse l’AELS e la CE) è modificata come segue:1212RS 632.319. La modifica qui appresso é inserita nell’O menzionata.
12RS 632.319. La modifica qui appresso é inserita nell’O menzionata.
3. L’ordinanza del 18 ottobre 1989 sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con l’AELS e la CE è modificata come segue:1313RS 632.421.0. La modifica qui appresso é inserita nell’O menzionata.
13RS 632.421.0. La modifica qui appresso é inserita nell’O menzionata.
4. L’ordinanza del 20 novembre 1959 sull’assicurazione dei veicoli è modificata come segue:1414RS 741.31. Le modifiche qui appresso sono inserite nell’O menzionata.
14RS 741.31. Le modifiche qui appresso sono inserite nell’O menzionata.
5. L’ordinanza del 27 ottobre 1976 sull’ammissione alla circolazione di persone e veicoli è modificata come segue:1515RS 741.51. Le modifiche qui appresso sono inserite nell’O menzionata.
15RS 741.51. Le modifiche qui appresso sono inserite nell’O menzionata.