Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC), visto l’articolo 19f capoverso 2 dell’ordinanza del 20 novembre 19961 sull’imposizione degli oli minerali (OIOm), ordina: |
1 |
Art. 1 Oggetto
La presente ordinanza disciplina i dettagli concernenti la prova dell’adempimento delle esigenze ecologiche dei biocarburanti che il richiedente deve fornire per beneficiare dell’agevolazione fiscale secondo l’articolo 12b della legge federale del 21 giugno 19962 sull’imposizione degli oli minerali. |
Art. 3 Indicazioni concernenti il tipo e la qualità del biocarburante
Il richiedente deve fornire indicazioni concernenti:
|
Art. 4 Indicazioni concernenti le superfici utilizzate
Il richiedente deve fornire indicazioni concernenti:
|
Art. 5 Indicazioni concernenti la coltivazione e la raccolta delle materie prime
In merito alla coltivazione e alla raccolta il richiedente deve fornire indicazioni concernenti:
|
Art. 6 Indicazioni concernenti la produzione del biocarburante
In merito alla produzione il richiedente deve fornire indicazioni concernenti:
|
Art. 7 Indicazioni concernenti i luoghi di lavorazione e i trasporti
Il richiedente deve fornire indicazioni concernenti:
|
Art. 8 Prova semplificata
1 Le indicazioni di cui agli articoli 3–7 non devono essere fornite se il richiedente dimostra che il carburante è stato prodotto nel rispetto delle esigenze di una legislazione nazionale o di uno standard riconosciuto sul piano nazionale o internazionale, equivalenti alle esigenze ecologiche secondo l’articolo 19c OIOm. Se l’equivalenza è solo parziale, il richiedente deve fornire le indicazioni di cui agli articoli 3–7 necessarie per la verifica dell’adempimento delle esigenze ecologiche di cui all’articolo 19c OIOm. 2 Se, visti il tipo e la produzione del biocarburante, alcune indicazioni di cui agli articoli 3–7 non sono necessarie per la verifica dell’adempimento delle esigenze ecologiche di cui all’articolo 19c OIOm, dette indicazioni non devono essere fornite. |
Art. 9 Bilancio relativo ai gas serra e al carico inquinante
1 L’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) effettua un bilancio relativo ai gas serra e al carico inquinante sulla base delle indicazioni fornite e tenendo conto di valori standard sulla fase di consumo dei biocarburanti. 2 Per effettuare il bilancio, utilizza in particolare:
3 Le serie di dati possono essere consultate previo pagamento sul sito Internet del centro Ecoinvent: www.ecoinvent.ch 4 UFAM, Ökofaktoren Schweiz 2013 gemäss der Methode der ökologischen Knappheit, Umwelt-Wissen Nr. 1330, Bern 2013. La pubblicazione, disponibile in tedesco, francese e inglese, può essere consultata gratuitamente sul sito www.bafu.admin.ch > Temi A–Z > Ecobilanci > Methode der ökologischen Knappheit. |
Art. 10 Verifica e valutazione dell’adempimento delle esigenze ecologiche
1 L’UFAM verifica se sono adempiute le esigenze ecologiche di cui all’articolo 19c OIOm. 2 Può chiedere indicazioni o documenti supplementari, se ciò è necessario per verificare l’adempimento delle esigenze ecologiche. 3 Per verificare l’adempimento delle esigenze ecologiche, può fare ricorso a esperti indipendenti. 4 Riassume la sua valutazione in un rapporto di verifica all’attenzione della Direzione generale delle dogane. |
Art. 11 Abrogazione di un altro atto normativo
L’ordinanza del 3 aprile 20095 sull’ecobilancio dei carburanti è abrogata. 5 [RU 2009 1509, 2013 4145all. 9 n. 7] |