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Art. 10 Esecuzione
1 Il Consiglio federale disciplina l’esecuzione. 2 Esso può avvalersi della collaborazione dei Cantoni e di organizzazioni private. 3 La Confederazione versa contributi ai Cantoni per finanziare i controlli sul traffico pesante.5 5 Introdotto dall’art. 6 n. 1 della LF dell’8 ott. 1999 sul trasferimento del traffico, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2009 5949; FF 20073997).
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Art. 11 Determinazione della prestazione chilometrica assoggettata alla tassa
1 La persona assoggettata alla tassa deve collaborare alla determinazione della prestazione chilometrica. 2 Il Consiglio federale può prescrivere l’installazione di dispositivi speciali o altri mezzi ausiliari, a prova di manipolazione, per la rilevazione della prestazione chilometrica. Per quanto possibile, tali dispositivi devono essere intercambiabili con i dispositivi prescritti nell’UE. 3 In mancanza di indicazioni idonee o di documenti, la tassa può essere imposta d’ufficio.
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Art. 12 Inizio e fine dell’obbligo fiscale
1 Per i veicoli svizzeri, l’obbligo fiscale inizia il giorno dell’immatricolazione ufficiale del veicolo e termina il giorno della restituzione delle targhe di controllo o dell’annullamento della licenza di circolazione. 2 Per i veicoli esteri, l’obbligo fiscale inizia con l’entrata nel territorio svizzero e termina al più tardi con l’uscita. Il credito fiscale diventa esigibile al più tardi al momento dell’uscita dalla Svizzera.
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Art. 13 Periodo fiscale
La tassa è riscossa almeno una volta all’anno.
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Art. 14 Disposizioni procedurali particolari
1 Il Consiglio federale può prevedere pagamenti anticipati, prestazioni di garanzia, provvedimenti cautelativi e procedure semplificate. 2 L’articolo 76 della legge del 18 marzo 20056 sulle dogane concernente la garanzia dei crediti doganali si applica per analogia.7 3 Le decisioni passate in giudicato relative al credito fiscale sono parificate alle sentenze esecutive di cui agli articoli 80 segg. della legge federale dell’11 aprile 18898 sull’esecuzione e sul fallimento.
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Art. 14a Rifiuto e revoca della licenza di circolazione e delle targhe di controllo 9
La licenza di circolazione e le targhe di controllo sono rifiutate o ritirate quando: - a.
- la tassa non è stata pagata e il detentore è stato invano diffidato;
- b.
- i pagamenti anticipati, le prestazioni di garanzie e i provvedimenti cautelativi non sono avvenuti e il detentore è stato invano diffidato;
- c.
- il veicolo non è equipaggiato con l’apparecchio di rilevazione prescritto per la riscossione della tassa.
9 Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 2007 concernente misure atte a migliorare le procedure nell’ambito della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni, in vigore dal 1° apr. 2008 (RU 2008 765; FF 2006 8743).
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Art. 15 Prescrizione
1 Il credito fiscale si prescrive in cinque anni a decorrere dalla fine dell’anno civile in cui è diventato esigibile. Sono fatti salvi i periodi di prescrizione più lunghi previsti dal diritto penale. 2 Il rimborso si prescrive in cinque anni dal pagamento dell’indebito. 3 La prescrizione è interrotta da qualsiasi atto d’esazione o rettifica da parte dell’autorità competente; è sospesa fintanto che la persona assoggettata al pagamento della tassa non può essere escussa in Svizzera. 4 In ogni caso, il credito fiscale si prescrive in quindici anni.
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Art. 16 Assistenza amministrativa e obbligo di denuncia
1 Le autorità incaricate dell’esecuzione della presente legge collaborano nell’adempimento dei rispettivi compiti; si trasmettono reciprocamente le necessarie informazioni e si accordano, su richiesta, l’accesso reciproco ai documenti ufficiali. 2 Le autorità di polizia e le autorità fiscali della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni trasmettono, su richiesta, tutte le informazioni necessarie alle autorità incaricate dell’esecuzione della presente legge. 3 Gli organi amministrativi della Confederazione e dei Cantoni che nell’adempimento della loro attività di servizio constatano un’infrazione o ne vengono a conoscenza, sono tenuti a denunciarla all’autorità competente per la tassazione. 4 L’assistenza in materia penale tra le autorità federali e cantonali si fonda sull’articolo 30 della legge federale del 22 marzo 197410 sul diritto penale amministrativo.
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Art. 17 Condono della tassa
1 L’autorità competente per la tassazione può condonare integralmente o parzialmente la tassa alla persona assoggettata per la quale, a causa di una situazione di bisogno, il pagamento dell’importo o di un interesse costituisce un onere troppo grave. 2 La domanda di condono, motivata per scritto, deve essere inoltrata all’autorità competente entro un anno dalla determinazione della tassa. La decisione di tale autorità può essere impugnata presso la Direzione generale delle dogane.
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Art. 18 Statistica
I dati relativi alle prestazioni chilometriche possono essere utilizzati a fini statistici nel rispetto della protezione dei dati.
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