1 Chiunque intenzionalmente sottrae o mette in pericolo la tassa, procura a sé o ad altri un indebito profitto o compromette la procedura di tassazione legale, ottiene indebitamente una riduzione o un rimborso oppure fornisce dati inesatti in una domanda di rimborso, è punito con la multa fino al quintuplo della tassa sottratta o messa in pericolo o dell’indebito profitto. In caso di negligenza, la multa può raggiungere il triplo della tassa sottratta o messa in pericolo o dell’indebito profitto. Sono fatti salvi gli articoli 14–16 della legge federale del 22 marzo 197415 sul diritto penale amministrativo. La multa minima ammonta a 100 franchi.
2 Se non può essere calcolato esattamente, l’importo della tassa messa in pericolo o sottratta è stimato.
3 Il tentativo e la complicità sono punibili.
4 Se un atto costituisce contemporaneamente una sottrazione o messa in pericolo della tassa e un’infrazione ad altre disposizioni federali sulle tasse perseguibile da parte dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) oppure un’infrazione doganale, si applica la pena corrispondente all’infrazione più grave; la pena è adeguatamente aumentata.16
5 Il fatto di omettere per negligenza di dichiarare il rimorchio a un apparecchio di rilevazione che funziona correttamente è esente da pena.17
15 RS 313.0
16 Nuovo testo giusta il n. I 24 dell’O del 12 giu. 2020 sull’adeguamento di leggi in seguito al cambiamento della designazione dell’Amministrazione federale delle dogane nel quadro del suo ulteriore sviluppo, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 2743).
17 Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 2007 concernente misure atte a migliorare le procedure nell’ambito della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni, in vigore dal 1° apr. 2008 (RU 2008 765; FF 2006 8743).