Scopo e campo d’applicazione (1 - 2)
Obbligo fiscale (3 - 5)
Basi di calcolo della tassa (6 - 9)
Riscossione della tassa (10 - 18)
Impiego della tassa (19 - 19)
Disposizioni penali e rimedi giuridici (20 - 23)
Disposizioni finali (24 - 26)
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 24septies, 36quater e 36sexies della Costituzione federale decreta: 1 [CS 1 3; RU 1971 905; 1994 1096, 1101; 1999 742]. A queste disp. corrispondono ora gli art. 74, 84, 85e 196n. 3 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101). 2 Nuovo testo giusta l’art. 6 n. 1 della LF dell’8 ott. 1999 sul trasferimento del traffico, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2009 5949; FF 20073997). |
Sezione 2: Obbligo fiscale |
Art. 4 Eccezioni ed esenzioni
1 Il Consiglio federale può esentare totalmente o parzialmente dalla tassa determinate categorie di veicoli o i veicoli con scopi d’impiego particolari, oppure può adottare un disciplinamento speciale. Ciò facendo deve tuttavia osservare il principio dell’imputazione adeguata dei costi non coperti (principio di causalità). I veicoli svizzeri ed esteri devono essere parificati. 2 I veicoli adibiti al trasporto di persone sono sottoposti a tassa forfettaria. La tassa annua non supera 5000 franchi. Il Consiglio federale può graduarla secondo le categorie di veicoli. 3 I tragitti effettuati in traffico combinato non accompagnato danno diritto a una restituzione forfettaria. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.4 4 Introdotto dall’art. 6 n. 1 della LF dell’8 ott. 1999 sul trasferimento del traffico, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2009 5949; FF 20073997). |
Sezione 4: Riscossione della tassa |
Art. 10 Esecuzione
1 Il Consiglio federale disciplina l’esecuzione. 2 Esso può avvalersi della collaborazione dei Cantoni e di organizzazioni private. 3 La Confederazione versa contributi ai Cantoni per finanziare i controlli sul traffico pesante.5 5 Introdotto dall’art. 6 n. 1 della LF dell’8 ott. 1999 sul trasferimento del traffico, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2009 5949; FF 20073997). |
Art. 11 Determinazione della prestazione chilometrica assoggettata alla tassa
1 La persona assoggettata alla tassa deve collaborare alla determinazione della prestazione chilometrica. 2 Il Consiglio federale può prescrivere l’installazione di dispositivi speciali o altri mezzi ausiliari, a prova di manipolazione, per la rilevazione della prestazione chilometrica. Per quanto possibile, tali dispositivi devono essere intercambiabili con i dispositivi prescritti nell’UE. 3 In mancanza di indicazioni idonee o di documenti, la tassa può essere imposta d’ufficio. 4 L’importo della tassa può essere stabilito sotto forma di decisione individuale automatizzata ai sensi dell’articolo 21 della legge federale del 25 settembre 20206 sulla protezione dei dati.7 7 Introdotto dall’all. 1 n. II 53 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939). |
Art. 12 Inizio e fine dell’obbligo fiscale
1 Per i veicoli svizzeri, l’obbligo fiscale inizia il giorno dell’immatricolazione ufficiale del veicolo e termina il giorno della restituzione delle targhe di controllo o dell’annullamento della licenza di circolazione. 2 Per i veicoli esteri, l’obbligo fiscale inizia con l’entrata nel territorio svizzero e termina al più tardi con l’uscita. Il credito fiscale diventa esigibile al più tardi al momento dell’uscita dalla Svizzera. |
Art. 14 Disposizioni procedurali particolari
1 Il Consiglio federale può prevedere pagamenti anticipati, prestazioni di garanzia, provvedimenti cautelativi e procedure semplificate. 2 L’articolo 76 della legge del 18 marzo 20058 sulle dogane concernente la garanzia dei crediti doganali si applica per analogia.9 3 Le decisioni passate in giudicato relative al credito fiscale sono parificate alle sentenze esecutive di cui agli articoli 80 segg. della legge federale dell’11 aprile 188910 sull’esecuzione e sul fallimento. 9 Nuovo testo giusta l’all. n. 11 della L del 18 mar. 2005 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1411; FF 2004 485). |
Art. 14a Rifiuto e revoca della licenza di circolazione e delle targhe di controllo 11
La licenza di circolazione e le targhe di controllo sono rifiutate o ritirate quando:
11 Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 2007 concernente misure atte a migliorare le procedure nell’ambito della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni, in vigore dal 1° apr. 2008 (RU 2008 765; FF 2006 8743). |
Art. 15 Prescrizione
1 Il credito fiscale si prescrive in cinque anni a decorrere dalla fine dell’anno civile in cui è diventato esigibile. Sono fatti salvi i periodi di prescrizione più lunghi previsti dal diritto penale. 2 Il rimborso si prescrive in cinque anni dal pagamento dell’indebito. 3 La prescrizione è interrotta da qualsiasi atto d’esazione o rettifica da parte dell’autorità competente; è sospesa fintanto che la persona assoggettata al pagamento della tassa non può essere escussa in Svizzera. 4 In ogni caso, il credito fiscale si prescrive in quindici anni. |
Art. 16 Assistenza amministrativa e obbligo di denuncia
1 Le autorità incaricate dell’esecuzione della presente legge collaborano nell’adempimento dei rispettivi compiti; si trasmettono reciprocamente le necessarie informazioni e si accordano, su richiesta, l’accesso reciproco ai documenti ufficiali. 2 Le autorità di polizia e le autorità fiscali della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni trasmettono, su richiesta, tutte le informazioni necessarie alle autorità incaricate dell’esecuzione della presente legge. 3 Gli organi amministrativi della Confederazione e dei Cantoni che nell’adempimento della loro attività di servizio constatano un’infrazione o ne vengono a conoscenza, sono tenuti a denunciarla all’autorità competente per la tassazione. 4 L’assistenza in materia penale tra le autorità federali e cantonali si fonda sull’articolo 30 della legge federale del 22 marzo 197412 sul diritto penale amministrativo. |
Art. 17 Condono della tassa
1 L’autorità competente per la tassazione può condonare integralmente o parzialmente la tassa alla persona assoggettata per la quale, a causa di una situazione di bisogno, il pagamento dell’importo o di un interesse costituisce un onere troppo grave. 2 La domanda di condono, motivata per scritto, deve essere inoltrata all’autorità competente entro un anno dalla determinazione della tassa. La decisione di tale autorità può essere impugnata presso la Direzione generale delle dogane. |
Sezione 5: Impiego della tassa |
Art. 19 Impiego della tassa da parte della Confederazione e dei Cantoni 13
1 Un terzo dei proventi netti è assegnato ai Cantoni come spesa vincolata e due terzi restano alla Confederazione. 2 La Confederazione impiega la sua quota innanzitutto per finanziare i grandi progetti ferroviari di cui all’articolo 23 delle disposizioni transitorie della Costituzione federale14 e per compensare i costi non coperti del traffico stradale da essa sopportati. 3 I Cantoni impiegano la loro quota innanzitutto per compensare i costi non coperti del traffico stradale da essi sopportati. 4 La ripartizione della quota dei Cantoni secondo il capoverso 1 considera le ripercussioni particolari della tassa nelle regioni di montagna e nelle regioni periferiche. Per il rimanente, la ripartizione dei contributi ai Cantoni è calcolata in base a:
13 Introdotto dall’all. n. II 3 della LF del 30 set. 2016 concernente il Fondo per le strade nazionali e il traffico d’agglomerato, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 20176825; FF 2015 1717). 14 [CS 1 3; RU 1999 742]. Vedi ora l’art. 196 n. 3 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101). |
Art. 19a Impiego dei mezzi ricavati dall’aumento della tassa a partire dal 2008 15
I mezzi supplementari che dal 2008 spettano ai Cantoni in seguito all’aumento della tassa sono impiegati per versare contributi per il mantenimento del sostrato qualitativo delle strade principali nelle regioni di montagna e nelle regioni periferiche secondo l’articolo 14 della legge federale del 22 marzo 198516 concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e di altri mezzi a destinazione vincolata per il traffico stradale e aereo. 15 Introdotto dall’all. n. II 3 della LF del 30 set. 2016 concernente il Fondo per le strade nazionali e il traffico d’agglomerato, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 20176825; FF 2015 1717). |
Sezione 6: Disposizioni penali e rimedi giuridici |
Art. 20 Messa in pericolo o sottrazione della tassa
1 Chiunque intenzionalmente sottrae o mette in pericolo la tassa, procura a sé o ad altri un indebito profitto o compromette la procedura di tassazione legale, ottiene indebitamente una riduzione o un rimborso oppure fornisce dati inesatti in una domanda di rimborso, è punito con la multa fino al quintuplo della tassa sottratta o messa in pericolo o dell’indebito profitto. In caso di negligenza, la multa può raggiungere il triplo della tassa sottratta o messa in pericolo o dell’indebito profitto. Sono fatti salvi gli articoli 14–16 della legge federale del 22 marzo 197417 sul diritto penale amministrativo. La multa minima ammonta a 100 franchi. 2 Se non può essere calcolato esattamente, l’importo della tassa messa in pericolo o sottratta è stimato. 3 Il tentativo e la complicità sono punibili. 4 Se un atto costituisce contemporaneamente una sottrazione o messa in pericolo della tassa e un’infrazione ad altre disposizioni federali sulle tasse perseguibile da parte dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) oppure un’infrazione doganale, si applica la pena corrispondente all’infrazione più grave; la pena è adeguatamente aumentata.18 5 Il fatto di omettere per negligenza di dichiarare il rimorchio a un apparecchio di rilevazione che funziona correttamente è esente da pena.19 18 Nuovo testo giusta il n. I 24 dell’O del 12 giu. 2020 sull’adeguamento di leggi in seguito al cambiamento della designazione dell’Amministrazione federale delle dogane nel quadro del suo ulteriore sviluppo, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 2743). 19 Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 2007 concernente misure atte a migliorare le procedure nell’ambito della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni, in vigore dal 1° apr. 2008 (RU 2008 765; FF 2006 8743). |
Art. 2120
20 Abrogato dal n. I della LF del 5 ott. 2007 concernente misure atte a migliorare le procedure nell’ambito della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni, con effetto dal 1° apr. 2008 (RU 2008 765; FF 2006 8743). |
Art. 22 Perseguimento penale da parte dell’UDSC 21
L’UDSC persegue e giudica le infrazioni conformemente alla legge federale del 22 marzo 197422 sul diritto penale amministrativo.. 21 Nuovo testo giusta il n. I 24 dell’O del 12 giu. 2020 sull’adeguamento di leggi in seguito al cambiamento della designazione dell’Amministrazione federale delle dogane nel quadro del suo ulteriore sviluppo, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 2743). |
Art. 23 Rimedi giuridici
1 Per quanto l’esecuzione spetti ai Cantoni, le decisioni della prima istanza cantonale possono essere impugnate entro 30 giorni dinanzi alla Direzione generale delle dogane. 2 Per quanto l’esecuzione spetti alle autorità doganali, le decisioni dell’ufficio doganale possono essere impugnate entro 30 giorni dinanzi alla Direzione generale delle dogane. 3 Le decisioni d’imposizione di primo grado della Direzione generale delle dogane possono essere impugnate entro 30 giorni mediante opposizione.23 4 Per il rimanente, la protezione giuridica è retta dalle disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale.24 23 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 2007 concernente misure atte a migliorare le procedure nell’ambito della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni, in vigore dal 1° apr. 2008 (RU 2008 765; FF 2006 8743). 24 Nuovo testo giusta l’all. n. 56 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). |
Sezione 7: Disposizioni finali |
Art. 24 Diritto previgente: abrogazione
1 La tassa di cui all’articolo 21 delle disposizioni transitorie della Costituzione federale25 è abrogata in base al capoverso 8 di tale articolo. 2 Con l’entrata in vigore della legge è abrogata l’ordinanza del 26 ottobre 199426 concernente la tassa sul traffico pesante. 25 [CS 1 3; RU 1994 1101, 1999 742]. Vedi ora l’art. 196 n. 2 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101). 26 [RU 1994 2509; 1995 4425all. 1 n. II 12; 1998 1796art. 1 n. 19; 1999 1750, 3385] |
Art. 25 Disposizione transitoria
Fino all’entrata in vigore di una base costituzionale per l’impiego della tassa ai sensi dell’articolo 19 capoverso 2, l’impiego dei proventi della tassa sul traffico pesante avviene in base all’articolo 36quater della Costituzione federale27. 27 [CS 1 3; RU 1994 1096]. Vedi ora l’art. 85 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101). |