Ordinanza concernente la tassa sul traffico pesante (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP)
Oggetto della tassa e base di calcolo
In generale (1 - 3)
Passaggio del confine (4 - 4)
Peso determinante (5 - 7)
Tariffa (8 - 8)
Disciplinamenti speciali per veicoli con scopi d’impiego particolari
Veicoli dei trasporti pubblici (9 - 9)
Trasporti di legname greggio, latte alla rinfusa e animali da reddito (10 - 14)
Corse nel traffico combinato non accompagnato (15 - 19)
Riscossione della tassa commisurata alle prestazioni
Periodo fiscale (20 - 20)
Determinazione dei chilometri percorsi
Principio (21 - 22)
Sistemi di rilevazione nel veicolo (23 - 25)
Obblighi di collaborazione (26 - 30)
Trasmissione delle indicazioni relative ai veicoli a motore esteri e ai veicoli di riserva svizzeri (31 - 33)
Dichiarazione in caso di determinazione automatizzata dei chilometri percorsi (34 - 37)
Dichiarazione in caso di determinazione manuale dei chilometri percorsi (38 - 42)
Correzione della dichiarazione (43 - 43)
Carattere vincolante della dichiarazione (44 - 44)
Disciplinamenti speciali per veicoli esentati dalla tassa
Obbligo di dichiarazione per i veicoli esteri esentati dalla tassa (46 - 46)
Determinazione e riscossione della tassa
Determinazione della tassa (47 - 51)
Riscossione della tassa (52 - 55)
Autorizzazione (56 - 62)
Cambiamento della situazione nonché non adempimento degli obblighi e condizioni non soddisfatte (63 - 64)
Prestazioni di garanzia del fornitore del SET (65 - 65)
Rifiuto e revoca dell’autorizzazione (66 - 66)
Aggiudicazione della commessa al fornitore incaricato (67 - 67)
Termine per la trasmissione dei dati da parte del fornitore del NETS (68 - 68)
Verifica dell’importo della controprestazione (69 - 69)
Riscossione forfettaria della tassa
In generale (70 - 75)
Dichiarazione per veicoli utilizzati nel traffico di linea (76 - 78)
Veicoli esteri (79 - 81)
Mezzi di pagamento accettati (82 - 82)
Responsabilità solidale (83 - 83)
Impiego della tassa (84 - 87)
Controlli (88 - 91)
Registrazione e procedura elettronica (92 - 94)
Esecuzione (95 - 100)
Abrogazione e modifica di altri atti normativi (101 - 101)
Disposizioni transitorie (102 - 109)
Entrata in vigore (110 - 110)
Regioni considerate regioni di montagna e regioni periferiche
Modello di calcolo per la ripartizione del 76,5 per cento della quota dei Cantoni

Art. 43
Le autorizzazioni con le quali l’UDSC, prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza, ha esentato i veicoli dall’obbligo della tassa (art. 3 cpv. 2 OTTP anteriore) sono valide al massimo fino al: