Disposizioni generali (1 - 6)
Procedura (7 - 15)
Inventario (16 - 22)
Apposizione dei sigilli (23 - 35)
Disposizioni finali (36 - 38)
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Ordinanza
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Sezione 1: Disposizioni generali |
Art. 1 Obbligo d’inventario
1 Se una persona soggetta ad imposta muore e se si deve presumere ch’essa possedeva una sostanza, l’autorità incaricata dell’inventario allestisce un inventario della successione giusta gli articoli 154–159 LIFD e le disposizioni seguenti. 2 Essa è liberata dall’obbligo di procedere a un inventario, se:
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Art. 3 Conteggio equiparato all’inventario
1 Possono essere equiparati a un inventario per fini fiscali:
2 Eventualmente, l’autorità incaricata dell’inventario completa queste compilazioni. |
Art. 6 Conservazione dei documenti
1 Le autorità incaricate dell’inventario conservano gli inventari, nonché tutti i documenti concernenti il loro allestimento e l’apposizione dei sigilli in modo che persone non autorizzate non possano prenderne conoscenza. Soltanto gli eredi, nonché le autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni che hanno un diritto previsto dalla legge alla collaborazione, sono ammessi a consultare gli inventari. 2 Le autorità incaricate dell’inventario compilano un elenco completo e chiaro degli inventari conservati. |
Sezione 2: Procedura |
Art. 7 Avviso degli uffici di stato civile
1 L’ufficio di stato civile dell’ultimo domicilio o dell’ultima dimora fiscale del defunto avvisa del decesso, entro un termine di otto giorni, l’autorità incaricata dell’inventario. 2 Se una persona muore fuori del suo ultimo domicilio o dimora fiscale, l’ufficio di stato civile che stila l’atto di morte l’annuncia entro otto giorni all’ufficio di stato civile dell’ultimo domicilio o dell’ultima dimora fiscale, nel senso dell’articolo 120 capoverso 1 numero 2 dell’ordinanza del 1° giugno 19534 sullo stato civile. 3 L’autorità incaricata dell’inventario allega all’incartamento dell’inventario l’avviso previsto nel capoverso 1 con la menzione del giorno del suo ricevimento. |
Art. 8 Preliminari dell’inventario
1 Non appena sia noto il decesso, l’autorità incaricata di compilare l’inventario notifica con lettera raccomandata a tutti gli eredi legittimi come pure alle persone incaricate di amministrare o conservare beni del defunto che è vietato, prima della chiusura dell’inventario, disporre della successione della persona deceduta, senza l’esplicito consenso dell’autorità medesima. Essa attira l’attenzione sulle conseguenze penali previste nell’articolo 178 LIFD. 2 Ricevuto l’avviso prescritto nell’articolo 7 capoverso 1 della presente ordinanza, l’autorità incaricata di compilare l’inventario fissa la data di apertura dell’inventario nei limiti del termine previsto nell’articolo 154 capoverso 1 LIFD. |
Art. 10 Obbligo degli eredi e dei terzi
1 Uno almeno degli eredi che hanno l’esercizio dei diritti civili e i rappresentanti legali degli eredi minorenni o sotto tutela assistono all’apertura dell’inventario. 2 L’autorità incaricata dell’inventario attira l’attenzione delle persone che assistono all’apertura dell’inventario su:
3 Le persone che assistono all’apertura dell’inventario firmano il verbale dell’inventario e confermano che l’autorità incaricata dell’inventario ha adempiuto i suoi obblighi giusta il capoverso 2. Se una di queste persone rifiuta di firmare, ne è fatta menzione, con indicazione dei motivi, nel verbale dell’inventario. |
Art. 11 Accertamento dei beni
1 L’autorità incaricata di compilare l’inventario procede a tutte le indagini indispensabili per determinare i beni mobili ed immobili. Essa constata in particolar modo se esistono titoli di qualsiasi genere, libretti di risparmio o di versamento, di deposito o di conto corrente, certificati di deposito, estratti bancari, contratti di pegno, quietanze di anticipazioni di eredità, polizze di assicurazioni sulla vita o di assicurazioni contro gli infortuni, numerario, oggetti preziosi, libri contabili privati o commerciali od altre annotazioni circa la sostanza o il reddito del defunto e delle persone nominate nell’articolo 155 capoverso 1 LIFD; tali beni vanno custoditi, in quanto ciò sia necessario per l’allestimento dell’inventario. È fatto salvo l’articolo 29. 2 Se l’autorità incaricata di compilare l’inventario scopre chiavi di casseforti, di cassette di sicurezza ecc., che si trovano in custodia di terzi, o comunque constata che beni appartenenti alla successione o alla sostanza delle persone nominate nell’articolo 155 capoverso 1 LIFD sono custoditi da terzi, essa avverte questi ultimi con lettera raccomandata o con telefax che non possono disporre, prima della chiusura dell’inventario, dei beni che hanno in custodia. 3 Gli eventuali averi e depositi del defunto e delle persone nominate nell’articolo 155 capoverso 1 LIFD sono bloccati analogamente, nella misura e per il tempo necessari ad assicurare la compilazione dell’inventario. |
Art. 12 Elenco dei beni; inchieste complementari
1 L’autorità incaricata dell’inventario compila un elenco dei beni constatati. Se non può chiudere questo elenco immediatamente, essa procede senza indugio agli accertamenti e alle inchieste necessari. Ove occorra, procede all’apposizione immediata di sigilli (art. 156 cpv. 2 LIFD). 2 Essa appura l’elenco non appena ultimate le operazioni d’inventario. 3 Essa allega all’elenco la totalità degli atti essenziali per l’esame del risultato dell’inventario (elenchi dei titoli di credito, rendiconti, estratti dal registro fondiario ecc.) nonché una lista degli stessi. |
Art. 14 Misure speciali
1 Se per determinare certi fattori della sostanza del defunto, per esempio quote di partecipazione alla sostanza di società in nome collettivo, società in accomandita, società semplici o indivisioni, occorrono misure speciali, come per esempio l’esame dei libri, l’autorità incaricata dell’inventario informa l’amministrazione cantonale dell’imposta federale diretta, che ordina le misure necessarie. 2 Se gli eredi o terzi si rifiutano di fornire ragguagli, l’autorità incaricata di compilare l’inventario fa immediato rapporto al servizio competente per l’azione penale (art. 182 cpv. 4 LIFD) che applica le sanzioni previste dall’articolo 174 LIFD. |
Art. 15 Comunicazione dell’inventario e levata del divieto di disporre dei beni
Subito dopo la chiusura dell’inventario l’autorità incaricata di compilarlo:
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Sezione 4: Apposizione dei sigilli |
Art. 23 Casi in cui è necessaria l’apposizione dei sigilli
Se vi è timore che certi fattori della successione o della sostanza delle persone nominate nell’articolo 155 capoverso 1 LIFD vengano sottratti all’inventario, l’autorità incaricata di compilarlo ordina, non appena a conoscenza del decesso e prima che si proceda all’inventario o durante lo stesso, l’immediata apposizione dei sigilli, salvo che questa misura sia già comunque eseguita in virtù della legislazione cantonale. |
Art. 25 Momento dell’apposizione dei sigilli
L’apposizione dei sigilli non è eseguita prima delle 8, né dopo le 20, né la domenica e nei giorni festivi generali, salvo se:
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Art. 27 Procedura d’apposizione dei sigilli
1 Se il l’autorità incaricata di apporre i sigilli scopre oggetti della specie di quelli menzionati nell’articolo 11 capoverso 1, li depone in un mobile o in un locale appropriato ch’essa pone sotto sigillo. È fatto salvo l’articolo 29. 2 Se essa scopre chiavi di casseforti, cassette di sicurezza ecc., che i terzi hanno in custodia, le pone parimenti sotto sigillo. Ne informa immediatamente l’autorità incaricata dell’inventario. 3 Appena ha conoscenza di un’apposizione di sigilli, l’autorità incaricata dell’inventario procede immediatamente all’avvertimento di cui all’articolo 11 capoverso 2. |
Art. 28 Verbale d’apposizione dei sigilli
1 L’autorità incaricata di apporre i sigilli allestisce un verbale di questa operazione. 2 Essa vi menziona:
3 Le persone che assistono all’apposizione dei sigilli firmano il verbale. 4 L’articolo 10 capoversi 2 e 3 è applicabile per analogia. |
Art. 29 Polizze di assicurazione, numerario e libri commerciali
1 Le polizze di assicurazione sulla vita, di assicurazione di rendite e di assicurazione contro gli infortuni sono lasciate agli eredi e ai legatari aventi diritto, nonché ai beneficiari designati dal contratto d’assicurazione. 2 Il numerario è lasciato agli eredi al cui mantenimento il defunto ha provveduto. 3 Se l’apposizione di sigilli ai libri commerciali dovesse rendere più difficile la continuazione d’un impresa industriale o commerciale del defunto, questa misura può essere sostituita da altre adeguate disposizioni, per esempio dalla stesura di un verbale preciso indicante la forma, l’estensione e il contenuto essenziale di questi libri. 4 L’autorità incaricata dell’inventario può esigere che, in forma immediatamente leggibile e in estratto stampato, le sia data visione dei libri commerciali memorizzati su supporti d’immagini e di dati. |
Art. 30 Precauzioni speciali
1 Per la scelta dei mobili o dei locali da porre sotto sigillo si tien conto dei desideri espressi dagli eredi, in quanto non siano tali da pregiudicare il raggiungimento dello scopo. 2 I locali e i mobili la cui apertura vien rifiutata sono in ogni caso messi sotto sigillo. |
Art. 34 Levata dei sigilli
1 L’autorità incaricata di apporre i sigilli li leva immediatamente prima dell’apertura dell’inventario. 2 Essa allestisce un attestato che precisa se i sigilli erano o no intatti al momento della loro levata. Allega questo attestato all’inventario. 3 Se al momento della levata i sigilli sono danneggiati, l’autorità incaricata dell’inventario stabilisce immediatamente se, da chi e in quali circostanze furono commessi atti illeciti. Essa registra il risultato dell’inchiesta in un verbale. A seconda dei casi, sporge denuncia penale per rottura di sigilli (art. 290 CP5). |
Art. 35 Apposizione dei sigilli in corso d’inventario
1 Se l’autorità incaricata dell’inchiesta non può procedere all’inventario in una sola volta, appone di nuovo i sigilli. 2 Essa può anche richiedere l’apposizione dei sigilli nel corso di un inventario che non era stato preceduto da una misura siffatta. |
Sezione 5: Disposizioni finali |
Art. 36 Diritto previgente: abrogazione
L’ordinanza del Dipartimento federale delle finanze e delle dogane del 7 dicembre 19446 concernente l’apertura d’inventario della successione ai fini dell’imposta federale diretta è abrogata. 6[CS 6406; RU 19821587] |