Ordinanza
concernente l’apertura dell’inventario
della successione ai fini dell’imposta federale diretta
(Oinv)1
del 16 novembre 1994 (Stato 1° gennaio 1995)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 199 della legge federale del 14 dicembre 19902 sull’imposta federale diretta (LIFD),
ordina:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Obbligo d’inventario
1 Se una persona soggetta ad imposta muore e se si deve presumere ch’essa possedeva una sostanza, l’autorità incaricata dell’inventario allestisce un inventario della successione giusta gli articoli 154–159 LIFD e le disposizioni seguenti.
2 Essa è liberata dall’obbligo di procedere a un inventario, se:
- a.
- nelle due settimane che seguono il decesso del contribuente è compilato, in virtù delle prescrizioni cantonali, un inventario ufficiale, e se
- b.
- questo inventario comprende tutta la sostanza della persona deceduta e quella delle persone menzionate nell’articolo 155 capoverso 1 LIFD.
Art. 2 Scopo dell’inventario
L’inventario serve ad accertare i beni appartenenti alla successione.
Art. 3 Conteggio equiparato all’inventario
1 Possono essere equiparati a un inventario per fini fiscali:
- a.
- il conto di chiusura allestito dal tutore al decesso del pupillo (art. 451 CC3);
- b.
- l’inventario confezionato a titolo di provvedimento assicurativo (art. 553 CC) e quello compilato nell’ambito del beneficio d’inventario (art. 580 segg. CC).
2 Eventualmente, l’autorità incaricata dell’inventario completa queste compilazioni.
Art. 4 Autorità incaricata di compilare l’inventario
Ogni Cantone designa gli uffici competenti per compilare l’inventario.
Art. 5 Segreto
Tutti gli ufficiali pubblici che collaborano all’allestimento dell’inventario e all’apposizione dei sigilli sono sottoposti all’obbligo del segreto giusta l’articolo 110 LIFD.
Art. 6 Conservazione dei documenti
1 Le autorità incaricate dell’inventario conservano gli inventari, nonché tutti i documenti concernenti il loro allestimento e l’apposizione dei sigilli in modo che persone non autorizzate non possano prenderne conoscenza. Soltanto gli eredi, nonché le autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni che hanno un diritto previsto dalla legge alla collaborazione, sono ammessi a consultare gli inventari.
2 Le autorità incaricate dell’inventario compilano un elenco completo e chiaro degli inventari conservati.
Sezione 2: Procedura
Art. 7 Avviso degli uffici di stato civile
1 L’ufficio di stato civile dell’ultimo domicilio o dell’ultima dimora fiscale del defunto avvisa del decesso, entro un termine di otto giorni, l’autorità incaricata dell’inventario.
2 Se una persona muore fuori del suo ultimo domicilio o dimora fiscale, l’ufficio di stato civile che stila l’atto di morte l’annuncia entro otto giorni all’ufficio di stato civile dell’ultimo domicilio o dell’ultima dimora fiscale, nel senso dell’articolo 120 capoverso 1 numero 2 dell’ordinanza del 1° giugno 19534 sullo stato civile.
3 L’autorità incaricata dell’inventario allega all’incartamento dell’inventario l’avviso previsto nel capoverso 1 con la menzione del giorno del suo ricevimento.
Art. 8 Preliminari dell’inventario
1 Non appena sia noto il decesso, l’autorità incaricata di compilare l’inventario notifica con lettera raccomandata a tutti gli eredi legittimi come pure alle persone incaricate di amministrare o conservare beni del defunto che è vietato, prima della chiusura dell’inventario, disporre della successione della persona deceduta, senza l’esplicito consenso dell’autorità medesima. Essa attira l’attenzione sulle conseguenze penali previste nell’articolo 178 LIFD.
2 Ricevuto l’avviso prescritto nell’articolo 7 capoverso 1 della presente ordinanza, l’autorità incaricata di compilare l’inventario fissa la data di apertura dell’inventario nei limiti del termine previsto nell’articolo 154 capoverso 1 LIFD.
Art. 9 Proroga del termine
Se vengono apposti sigilli prima dell’apertura dell’inventario secondo le disposizioni della sezione 4 della presente ordinanza, il termine giusta l’articolo 154 capoverso 1 LIFD può essere adeguatamente prorogato.
Art. 10 Obbligo degli eredi e dei terzi
1 Uno almeno degli eredi che hanno l’esercizio dei diritti civili e i rappresentanti legali degli eredi minorenni o sotto tutela assistono all’apertura dell’inventario.
2 L’autorità incaricata dell’inventario attira l’attenzione delle persone che assistono all’apertura dell’inventario su:
- a.
- gli obblighi che impone loro l’articolo 157 LIFD;
- b.
- le conseguenze penali che la loro violazione comporta (art. 178 LIFD);
- c.
- l’obbligo che incombe a terzi di fornir loro informazioni (art. 158 LIFD).
3 Le persone che assistono all’apertura dell’inventario firmano il verbale dell’inventario e confermano che l’autorità incaricata dell’inventario ha adempiuto i suoi obblighi giusta il capoverso 2. Se una di queste persone rifiuta di firmare, ne è fatta menzione, con indicazione dei motivi, nel verbale dell’inventario.
Art. 11 Accertamento dei beni
1 L’autorità incaricata di compilare l’inventario procede a tutte le indagini indispensabili per determinare i beni mobili ed immobili. Essa constata in particolar modo se esistono titoli di qualsiasi genere, libretti di risparmio o di versamento, di deposito o di conto corrente, certificati di deposito, estratti bancari, contratti di pegno, quietanze di anticipazioni di eredità, polizze di assicurazioni sulla vita o di assicurazioni contro gli infortuni, numerario, oggetti preziosi, libri contabili privati o commerciali od altre annotazioni circa la sostanza o il reddito del defunto e delle persone nominate nell’articolo 155 capoverso 1 LIFD; tali beni vanno custoditi, in quanto ciò sia necessario per l’allestimento dell’inventario. È fatto salvo l’articolo 29.
2 Se l’autorità incaricata di compilare l’inventario scopre chiavi di casseforti, di cassette di sicurezza ecc., che si trovano in custodia di terzi, o comunque constata che beni appartenenti alla successione o alla sostanza delle persone nominate nell’articolo 155 capoverso 1 LIFD sono custoditi da terzi, essa avverte questi ultimi con lettera raccomandata o con telefax che non possono disporre, prima della chiusura dell’inventario, dei beni che hanno in custodia.
3 Gli eventuali averi e depositi del defunto e delle persone nominate nell’articolo 155 capoverso 1 LIFD sono bloccati analogamente, nella misura e per il tempo necessari ad assicurare la compilazione dell’inventario.
Art. 12 Elenco dei beni; inchieste complementari
1 L’autorità incaricata dell’inventario compila un elenco dei beni constatati. Se non può chiudere questo elenco immediatamente, essa procede senza indugio agli accertamenti e alle inchieste necessari. Ove occorra, procede all’apposizione immediata di sigilli (art. 156 cpv. 2 LIFD).
2 Essa appura l’elenco non appena ultimate le operazioni d’inventario.
3 Essa allega all’elenco la totalità degli atti essenziali per l’esame del risultato dell’inventario (elenchi dei titoli di credito, rendiconti, estratti dal registro fondiario ecc.) nonché una lista degli stessi.
Art. 13 Firma dell’elenco dei beni
Le persone che assistono all’apertura dell’inventario firmano l’elenco dei beni. L’articolo 10 capoverso 3 è applicabile per analogia.
Art. 14 Misure speciali
1 Se per determinare certi fattori della sostanza del defunto, per esempio quote di partecipazione alla sostanza di società in nome collettivo, società in accomandita, società semplici o indivisioni, occorrono misure speciali, come per esempio l’esame dei libri, l’autorità incaricata dell’inventario informa l’amministrazione cantonale dell’imposta federale diretta, che ordina le misure necessarie.
2 Se gli eredi o terzi si rifiutano di fornire ragguagli, l’autorità incaricata di compilare l’inventario fa immediato rapporto al servizio competente per l’azione penale (art. 182 cpv. 4 LIFD) che applica le sanzioni previste dall’articolo 174 LIFD.
Art. 15 Comunicazione dell’inventario e levata del divieto di disporre dei beni
Subito dopo la chiusura dell’inventario l’autorità incaricata di compilarlo:
- a.
- comunica all’amministrazione cantonale dell’imposta federale diretta che è chiuso;
- b.
- leva, mediante comunicazione scritta, il divieto ordinato in conformità degli articoli 8 capoverso 1 e 11 capoverso 2.
Sezione 3: Inventario
Art. 16 Contenuto e forma
L’inventario contiene:
- a.
- le generalità della persona deceduta, compresa la data di nascita, il luogo del decesso, il domicilio e il luogo d’origine;
- b.
- le generalità del coniuge e dei figli minorenni sotto autorità parentale (art. 155 cpv. 1 LIFD);
- c.
- la data della celebrazione del matrimonio;
- d.
- il regime dei beni;
- e.
- la data del decesso;
- f.
- la data e il luogo dell’apertura dell’inventario;
- g.
- il nome dei funzionari incaricati di compilare l’inventario;
- h.
- le generalità degli eredi e delle altre persone che assistono all’inventario;
- i.
- l’attestazione giusta l’articolo 10 capoverso 3;
- k.
- indicazioni sugli altri eredi, sui legatari, sugli anticipi ereditari e le donazioni del defunto, sulle disposizioni di ultima volontà del defunto e sui contratti successori reperiti;
- l.
- l’elenco dei beni, compresi i debiti ed eventualmente i diritti e obblighi del defunto, che derivano dal regime dei beni.
Art. 17 Beni mobili
1 I beni mobili, come le suppellettili domestiche, i mobili dell’azienda, gli utensili agricoli, compreso il bestiame, sono iscritti sommariamente. Se sono assicurati, il loro valore d’assicurazione è indicato secondo la polizza.
2 I gioielli, gli oggetti d’arte, le collezioni e le antichità devono essere descritti in modo quanto preciso possibile.
Art. 18 Titoli e averi
1 I titoli devono figurare con precisa indicazione del genere, quantitativo, valore nominale e numero.
2 I documenti giustificativi concernenti gli averi in conto corrente postale, gli averi bancari, come i libretti di risparmio, di deposito o di conti correnti, certificati di deposito, ecc. sono menzionati con l’indicazione dei debitori, dell’ammontare dei crediti e dei numeri.
3 Gli altri averi sono accertati secondo il loro stato il giorno del decesso sulla scorta dei libri commerciali, come pure delle altre annotazioni e documenti del defunto, oppure, in mancanza di essi, in base alle indicazioni delle persone tenute a fornire ragguagli; in merito, se possibile, vanno indicate le prove.
Art. 19 Diritti derivanti da assicurazioni
1 Le polizze d’assicurazione sulla vita, d’assicurazione di rendite e d’assicurazione contro gli infortuni sono menzionate nell’elenco dei beni con indicazione dell’importo della prestazione assicurata, della data della conclusione, di quella della scadenza, del nome dell’assicuratore e di quello del beneficiario, come pure del numero della polizza.
2 I diritti d’aspettativa e i diritti in corso relativi a prestazioni della previdenza vecchiaia, invalidità e superstiti, come pure a rendite vitalizie ed altre prestazioni ricorrenti devono essere menzionati con indicazione del debitore della prestazione.
Art. 20 Proprietà fondiaria
La proprietà fondiaria va inventariata indicandone il valore fiscale.
Art. 21 Usufrutto
1 I beni di cui il defunto era usufruttuario sono da inventariare indicandone il proprietario.
2 Gli elementi della sostanza gravati da usufrutto vanno contraddistinti come tali nell’inventario.
Art. 22 Debiti
I debiti vanno accertati, secondo il loro stato il giorno del decesso, sulla scorta dei libri commerciali, delle iscrizioni nel registro fondiario, di duplicati di contratti di mutuo, conferme di creditori, quietanze per interessi di capitali e mutui ecc.; i creditori, il motivo del debito, il tasso dell’interesse e la scadenza sono menzionati indicando se possibile le prove.
Sezione 4: Apposizione dei sigilli
Art. 23 Casi in cui è necessaria l’apposizione dei sigilli
Se vi è timore che certi fattori della successione o della sostanza delle persone nominate nell’articolo 155 capoverso 1 LIFD vengano sottratti all’inventario, l’autorità incaricata di compilarlo ordina, non appena a conoscenza del decesso e prima che si proceda all’inventario o durante lo stesso, l’immediata apposizione dei sigilli, salvo che questa misura sia già comunque eseguita in virtù della legislazione cantonale.
Art. 24 Autorità incaricata di apporre i sigilli
1 I Cantoni designano l’autorità incaricata di apporre i sigilli.
2 Essi possono affidare l’apposizione dei sigilli all’autorità incaricata dell’inventario.
Art. 25 Momento dell’apposizione dei sigilli
L’apposizione dei sigilli non è eseguita prima delle 8, né dopo le 20, né la domenica e nei giorni festivi generali, salvo se:
- a.
- esiste un motivo per ritenere che lo scopo di questa misura potrebbe essere vanificato, e
- b.
- gli eredi vi hanno esplicitamente acconsentito.
Art. 26 Diritto applicabile
Le prescrizioni degli articoli 10 e 11 capoverso 1 sono applicabili per analogia all’apposizione dei sigilli.
Art. 27 Procedura d’apposizione dei sigilli
1 Se il l’autorità incaricata di apporre i sigilli scopre oggetti della specie di quelli menzionati nell’articolo 11 capoverso 1, li depone in un mobile o in un locale appropriato ch’essa pone sotto sigillo. È fatto salvo l’articolo 29.
2 Se essa scopre chiavi di casseforti, cassette di sicurezza ecc., che i terzi hanno in custodia, le pone parimenti sotto sigillo. Ne informa immediatamente l’autorità incaricata dell’inventario.
3 Appena ha conoscenza di un’apposizione di sigilli, l’autorità incaricata dell’inventario procede immediatamente all’avvertimento di cui all’articolo 11 capoverso 2.
Art. 28 Verbale d’apposizione dei sigilli
1 L’autorità incaricata di apporre i sigilli allestisce un verbale di questa operazione.
2 Essa vi menziona:
- a.
- le indicazioni giusta l’articolo 19 capoverso 1;
- b.
- le liquidità esistenti;
- c.
- le formalità osservate;
- d.
- il luogo in cui sono depositati gli oggetti posti sotto sigillo;
- e.
- i nomi delle persone che assistono all’apposizione dei sigilli.
3 Le persone che assistono all’apposizione dei sigilli firmano il verbale.
4 L’articolo 10 capoversi 2 e 3 è applicabile per analogia.
Art. 29 Polizze di assicurazione, numerario e libri commerciali
1 Le polizze di assicurazione sulla vita, di assicurazione di rendite e di assicurazione contro gli infortuni sono lasciate agli eredi e ai legatari aventi diritto, nonché ai beneficiari designati dal contratto d’assicurazione.
2 Il numerario è lasciato agli eredi al cui mantenimento il defunto ha provveduto.
3 Se l’apposizione di sigilli ai libri commerciali dovesse rendere più difficile la continuazione d’un impresa industriale o commerciale del defunto, questa misura può essere sostituita da altre adeguate disposizioni, per esempio dalla stesura di un verbale preciso indicante la forma, l’estensione e il contenuto essenziale di questi libri.
4 L’autorità incaricata dell’inventario può esigere che, in forma immediatamente leggibile e in estratto stampato, le sia data visione dei libri commerciali memorizzati su supporti d’immagini e di dati.
Art. 30 Precauzioni speciali
1 Per la scelta dei mobili o dei locali da porre sotto sigillo si tien conto dei desideri espressi dagli eredi, in quanto non siano tali da pregiudicare il raggiungimento dello scopo.
2 I locali e i mobili la cui apertura vien rifiutata sono in ogni caso messi sotto sigillo.
Art. 31 Sigillo ufficiale
Per l’apposizione dei sigilli occorre far uso di un segno o sigillo ufficiale.
Art. 32 Trasmissione del verbale per l’apposizione dei sigilli
L’autorità incaricata dell’apposizione dei sigilli trasmette il relativo verbale, entro 24 ore dopo l’apposizione, all’autorità incaricata dell’inventario.
Art. 33 Registro di controllo
L’autorità incaricata di apporre i sigilli tiene aggiornato un registro di controllo delle sue operazioni. Essa vi indica la data del decesso, dell’apposizione dei sigilli e dell’invio del verbale.
Art. 34 Levata dei sigilli
1 L’autorità incaricata di apporre i sigilli li leva immediatamente prima dell’apertura dell’inventario.
2 Essa allestisce un attestato che precisa se i sigilli erano o no intatti al momento della loro levata. Allega questo attestato all’inventario.
3 Se al momento della levata i sigilli sono danneggiati, l’autorità incaricata dell’inventario stabilisce immediatamente se, da chi e in quali circostanze furono commessi atti illeciti. Essa registra il risultato dell’inchiesta in un verbale. A seconda dei casi, sporge denuncia penale per rottura di sigilli (art. 290 CP5).
Art. 35 Apposizione dei sigilli in corso d’inventario
1 Se l’autorità incaricata dell’inchiesta non può procedere all’inventario in una sola volta, appone di nuovo i sigilli.
2 Essa può anche richiedere l’apposizione dei sigilli nel corso di un inventario che non era stato preceduto da una misura siffatta.
Sezione 5: Disposizioni finali
Art. 36 Diritto previgente: abrogazione
L’ordinanza del Dipartimento federale delle finanze e delle dogane del 7 dicembre 19446 concernente l’apertura d’inventario della successione ai fini dell’imposta federale diretta è abrogata.
6[CS 6406; RU 19821587]
Art. 37 Disposizione transitoria
Gli inventari vertenti sulle successioni aperte prima del 31 dicembre 1994 nonché quelli non ancora chiusi il 1° gennaio 1995 sono compilati secondo le disposizioni del vecchio diritto.
Art. 38 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1995.