Disposizioni generali (1 - 3)
Riscatto in un’istituzione di previdenza (4 - 4)
Riscatto fittizio (5 - 8)
Rimanenti utili di liquidazione (9 - 10)
Devoluzione ereditaria (11 - 12)
Entrata in vigore (13 - 13)
Sezione 1: Disposizioni generali |
Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione
1 La presente ordinanza disciplina l’imposizione degli utili di liquidazione di un contribuente in caso di cessazione definitiva dell’attività lucrativa indipendente:
2 L’insorgere dell’invalidità si determina secondo l’articolo 4 capoverso 2 della legge federale del 19 giugno 19592 sull’assicurazione per l’invalidità. 3 La presente ordinanza non si applica:
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Art. 3 Rapporto con l’articolo 18 a LIFD
1 L’ordinanza non si applica alle riserve occulte realizzate se l’imposizione delle riserve occulte a titolo di reddito da attività lucrativa indipendente ai sensi dell’articolo 18a capoverso 1 LIFD è differita sino al momento dell’alienazione dell’immobile. 2 Tuttavia, se nel corso dell’anno di liquidazione o dell’anno precedente l’immobile è trasferito dalla sostanza commerciale nella sostanza privata ed è alienato in uno di questi anni, le riserve occulte realizzate costituiscono parte integrante degli utili di liquidazione. |
Sezione 3: Riscatto fittizio |
Art. 6 Calcolo del riscatto fittizio
1 L’importo del riscatto fittizio di un contribuente è calcolato sulla base dell’aliquota dell’accredito di vecchiaia del 15 per cento moltiplicata per il numero di anni secondo il capoverso 2 e del reddito ai sensi dei capoversi 3–5, diminuito delle deduzioni di cui al capoverso 6. Esso non deve superare l’importo degli utili di liquidazione. 2 È determinante il numero di anni compresi tra il 25° anno di età compiuto e l’età nell’anno di liquidazione, ma al massimo l’età AVS ordinaria. 3 Il reddito corrisponde alla media della somma del reddito da attività lucrativa indipendente soggetto all’AVS degli ultimi cinque esercizi precedenti l’anno di liquidazione, dedotte le riserve occulte realizzate nel corso dell’anno precedente. 4 Il reddito è calcolato in base al numero effettivo di anni di attività lucrativa indipendente se il contribuente fornisce la prova di aver esercitato un’attività lucrativa indipendente per meno di cinque anni prima dell’anno di liquidazione. 5 Il reddito non può superare il decuplo dell’importo massimo di cui all’articolo 8 capoverso 1 della legge federale del 25 giugno 19823 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP). 6 Sono dedotti:
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Sezione 4: Rimanenti utili di liquidazione |
Art. 9 Calcolo
I rimanenti utili di liquidazione constano delle riserve occulte realizzate nell’anno di liquidazione e nell’anno precedente, dedotti:
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Art. 10 Imposizione
1 Per stabilire l’aliquota d’imposta applicabile ai sensi dell’articolo 214 LIFD7 è determinante un quinto degli utili di liquidazione. 2 L’aliquota d’imposta ammonta tuttavia almeno al 2 per cento. 7 Dal 1° gen 2014: art. 36. |
Sezione 6: Entrata in vigore |