Disposizioni generali (1 - 3)
Contenuto e forma dell’attestazione (4 - 10)
Casi speciali (11 - 15)
Classificazione delle partecipazioni di collaboratore in categorie e ulteriori indicazioni (16 - 17)
Disposizioni finali (18 - 19)
Sezione 2: Contenuto e forma dell’attestazione |
Art. 4 Attestazione concernente azioni di collaboratore
Le attestazioni concernenti azioni di collaboratore devono contenere le seguenti indicazioni:
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Art. 5 Attestazione concernente opzioni di collaboratore e aspettative su azioni di collaboratore
1 Le attestazioni concernenti opzioni di collaboratore che vengono tassate al momento della consegna devono contenere per analogia le indicazioni di cui all’articolo 4. 2 Le attestazioni concernenti opzioni di collaboratore e aspettative su azioni di collaboratore che vengono tassate al momento della realizzazione del vantaggio valutabile in denaro devono contenere le seguenti indicazioni:
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Art. 7 Attestazione in caso di arrivo in Svizzera del collaboratore
1 Se il collaboratore durante il periodo in cui risiedeva all’estero ha acquisito opzioni di collaboratore, aspettative su azioni di collaboratore o partecipazioni improprie di collaboratore che egli ha realizzato in Svizzera dopo l’arrivo nel nostro Paese, il datore di lavoro svizzero, oltre alle indicazioni previste agli articoli 5 e 6, deve fornire le seguenti indicazioni:
2 Il vantaggio valutabile in denaro va calcolato secondo la seguente formula:
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Art. 8 Attestazione in caso di partenza all’estero del collaboratore
1 Se il collaboratore durante il periodo in cui risiedeva in Svizzera ha acquisito opzioni di collaboratore, aspettative su azioni di collaboratore o partecipazioni improprie di collaboratore che egli ha realizzato all’estero dopo la partenza dalla Svizzera, nei confronti delle autorità cantonali competenti ai sensi dell’articolo 107 LIFD il datore di lavoro svizzero è tenuto a:2
2 Il vantaggio valutabile in denaro va calcolato secondo la seguente formula:
3 Se in Svizzera il datore di lavoro detiene unicamente uno stabilimento d’impresa, l’autorità competente ai sensi del capoverso 1 corrisponde all’autorità fiscale cantonale del Cantone in cui è situato lo stabilimento d’impresa. In presenza di più stabilimenti d’impresa, l’autorità competente è l’autorità fiscale del Cantone in cui è situato lo stabilimento che contabilizza i relativi stipendi. 2 Nuovo testo giusta il n. I 1 dell’O dell’11 apr. 2018 sull’adeguamento di ordinanze alla revisione dell’imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2018 1827). |
Sezione 3: Casi speciali |
Art. 11 Liberazione di azioni di collaboratore prima della scadenza del periodo di attesa
1 Se le azioni di collaboratore divengono liberamente disponibili prima del termine del periodo originario di attesa, al momento della liberazione risulta un reddito supplementare da attività lucrativa. 2 Il reddito supplementare da attività lucrativa va calcolato considerando il valore venale o il valore matematico al momento della liberazione e il numero di anni rimanenti fino alla scadenza del periodo di attesa. 3 Il vantaggio valutabile in denaro va calcolato secondo la seguente formula:
4 Le attestazioni del reddito supplementare da attività lucrativa in seguito alla liberazione prima della scadenza del periodo di attesa devono contenere le seguenti indicazioni:
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Art. 12 Restituzione di azioni di collaboratore
1 Se alla cessazione del rapporto di lavoro, è tenuto in ossequio al contratto a restituire le azioni di collaboratore al datore di lavoro senza risarcimento o al di sotto del loro attuale valore venale, il collaboratore può far valere le spese di conseguimento del reddito. Queste sono calcolate sulla base della differenza tra il valore venale o il valore matematico al momento della restituzione e il prezzo di restituzione. 2 L’entità delle spese di conseguimento del reddito va calcolata secondo la seguente formula:
3 Il datore di lavoro è tenuto ad attestare le spese di conseguimento del reddito al collaboratore. Le spese di conseguimento del reddito non possono essere compensate con il reddito lordo nel certificato di salario o nel conteggio dell’imposta alla fonte. 4 Se l’importo restituito supera l’attuale valore venale o il valore matematico, la parte eccedente va attestata quale reddito supplementare. L’attestazione deve contenere per analogia le indicazioni di cui all’articolo 11 capoverso 4. |
Art. 13 Collaboratori domiciliati all’estero
1 Gli articoli 7 e 8 non si applicano ai collaboratori soggetti all’imposizione alla fonte ai sensi dell’articolo 91 LIFD.3 2 Questi collaboratori sottostanno all’imposizione alla fonte con aliquote ordinarie per la totalità del loro reddito derivante da partecipazioni di collaboratore (art. 85 LIFD). 3 Nuovo testo giusta il n. I 1 dell’O dell’11 apr. 2018 sull’adeguamento di ordinanze alla revisione dell’imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2018 1827). |
Art. 14 Membri dell’amministrazione o della direzione domiciliati all’estero
1 Gli articoli 7 e 8 non si applicano ai membri dell’amministrazione o della direzione ai sensi dell’articolo 93 LIFD. 2 Queste persone sottostanno all’imposizione alla fonte ai sensi dell’articolo 93 capoverso 3 LIFD per la totalità del loro reddito derivante da partecipazioni di collaboratore. |
Art. 15 Realizzazione di vantaggi valutabili in denaro dopo la cessazione del rapporto di lavoro
1 Se i vantaggi valutabili in denaro provenienti da opzioni di collaboratore, aspettative su azioni di collaboratore o partecipazioni improprie di collaboratore sono realizzati in un momento in cui non sussiste più alcun rapporto di lavoro tra la persona beneficiaria e il datore di lavoro, quest’ultimo trasmette l’attestazione all’autorità fiscale cantonale del Cantone di domicilio della persona beneficiaria. 2 Se la persona beneficiaria non è domiciliata in Svizzera, l’attestazione è trasmessa alle autorità competenti ai sensi dell’articolo 107 LIFD.4 4 Nuovo testo giusta il n. I 1 dell’O dell’11 apr. 2018 sull’adeguamento di ordinanze alla revisione dell’imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2018 1827). |