Disposizioni generali (1 - 8)
Persone fisiche con domicilio o dimora fiscale in Svizzera (9 - 13)
Procedura di conteggio semplificata (21 - 24)
Disposizioni finali (25 - 27)
Il Dipartimento federale delle finanze (DFF), visti gli articoli 89 capoverso 2, 92 capoverso 5, 99a capoverso 3, 99b capoverso 2 e 161 capoverso 1 della legge federale del 14 dicembre 19901 sull’imposta federale diretta (LIFD); ordina: |
Sezione 1: Disposizioni generali |
Art. 1 Tariffe dell’imposta alla fonte applicabili
1 Per la ritenuta d’imposta alla fonte, alle persone indicate di seguito sono attribuiti i seguenti tariffari:
2 L’aliquota per i proventi assoggettati all’imposta alla fonte secondo il capoverso 1 lettere d e g è stabilita nei numeri 1 e 2 dell’allegato. |
Art. 2 Scadenza e calcolo dell’imposta alla fonte
1 L’imposta alla fonte scade al momento del pagamento, del versamento, dell’accreditamento o della compensazione della prestazione imponibile. Il debitore della prestazione imponibile deve trattenere l’imposta alla fonte senza tener conto di eventuali contestazioni (art. 137 LIFD) o pignoramenti del salario. 2 L’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) definisce, in collaborazione con i Cantoni, metodi e procedure di calcolo dell’imposta alla fonte applicabili in tutta la Svizzera. 3 Per il calcolo dell’imposta alla fonte si applica per analogia l’articolo 40 capoverso 3 LIFD. |
Art. 3 Proventi compensativi
Sono assoggettati all’imposta alla fonte tutti i proventi sostitutivi del reddito da attività lucrativa derivanti da un rapporto di lavoro nonché dall’assicurazione malattie, dall’assicurazione contro gli infortuni, dall’assicurazione per l’invalidità e dall’assicurazione contro la disoccupazione. Ne fanno parte in particolare le indennità giornaliere, le indennità, le rendite parziali e le prestazioni in capitale versate in loro vece. |
Art. 4 Tassazione ordinaria in caso di rimunerazioni dall’estero
1 Se riceve rimunerazioni da un debitore della prestazione imponibile non residente in Svizzera, il contribuente è tassato secondo la procedura ordinaria. 2 Tuttavia il contribuente è assoggettato all’imposta alla fonte in Svizzera se:
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Art. 5 Obblighi di comunicazione
1 I datori di lavoro hanno l’obbligo di comunicare all’autorità fiscale competente l’impiego di persone assoggettate all’imposta alla fonte secondo gli articoli 83 o 91 LIFD entro otto giorni dall’inizio della loro attività, utilizzando il modulo apposito. 2 Se trasmette elettronicamente il conteggio dell’imposta alla fonte, il datore di lavoro può comunicare le nuove assunzioni insieme al conteggio mensile. 3 I lavoratori devono comunicare al datore di lavoro ogni modifica di un fatto determinante per la riscossione dell’imposta alla fonte. Il datore di lavoro comunica le modifiche all’autorità fiscale competente entro le scadenze di cui ai capoversi 1 e 2. |
Art. 6 Provvigione di riscossione
1 I Cantoni stabiliscono l’aliquota e le modalità della provvigione di riscossione. Possono graduare la provvigione a seconda della natura e dell’ammontare dei proventi imponibili e a seconda della procedura di conteggio scelta dal debitore della prestazione imponibile. 2 L’autorità fiscale competente può ridurre o revocare la provvigione di riscossione se il debitore della prestazione imponibile viola gli obblighi procedurali. |
Art. 7 Restituzione
Se il debitore della prestazione imponibile ha effettuato una ritenuta d’imposta alla fonte troppo elevata e ha già consegnato i conteggi alla competente autorità fiscale, questa può restituire la somma eccedente direttamente al contribuente. |
Art. 8 Quota dell’imposta federale diretta nel caso dei frontalieri dalla Germania
Per quanto riguarda le persone assoggettate all’imposta alla fonte sulla base del tariffario L, M, N, P o Q, la quota dell’imposta federale diretta ammonta al 10 per cento dell’importo complessivo dell’imposta alla fonte. |
Sezione 4: Procedura di conteggio semplificata |
Art. 21 Diritto applicabile
Se l’articolo 37a LIFD e le disposizioni della presente sezione non prevedono altrimenti, le disposizioni della LIFD sull’imposta alla fonte e le altre disposizioni della presente ordinanza si applicano per analogia alla procedura di conteggio semplificata. |
Art. 23 Versamento dell’imposta alla fonte da parte del datore di lavoro
1 Le disposizioni dell’ordinanza del 31 ottobre 19477 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti relative alla procedura di conteggio semplificata si applicano per analogia al conteggio e al versamento dell’imposta alla fonte alla competente cassa di compensazione AVS. 2 Se l’imposta non è versata nonostante diffida della cassa di compensazione AVS, quest’ultima ne informa l’autorità fiscale del Cantone in cui ha sede o domicilio il datore di lavoro. L’autorità fiscale riscuote l’imposta conformemente alle prescrizioni della legislazione fiscale. |
Art. 24 Versamento dell’imposta alla fonte alle autorità fiscali
Dopo aver dedotto la provvigione cui ha diritto, la cassa di compensazione AVS versa le imposte incassate all’autorità fiscale del Cantone in cui la persona assoggettata all’imposta alla fonte ha il proprio domicilio. |
Sezione 5: Disposizioni finali |
Allegato 10
10 Aggiornato dal n. I dell’O del DFI del 16 set. 2022, in vigore il 1° gen. 2023 (RU 2022 574). |
(art. 1 cpv. 2, 19 cpv. 1 e 20) |