Ordinanza del DFF
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Il Dipartimento federale delle finanze (DFF), visto l’articolo 26 della legge federale del 14 dicembre 19902 sull’imposta federale diretta (LIFD); ordina: |
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Art. 1 Principio 4
1 Gli impiegati con funzione dirigenziale e gli specialisti con particolari qualifiche professionali, distaccati temporaneamente in Svizzera dal loro datore di lavoro straniero (espatriati), possono dedurre ai fini dell’imposta federale diretta le spese professionali particolari, in aggiunta alle spese professionali secondo l’ordinanza del 10 febbraio 19935 sulle spese professionali. Queste spese professionali particolari sono considerate come altre spese professionali ai sensi dell’articolo 26 capoverso 1 lettera c LIFD. 2 Un’attività lucrativa è considerata temporanea se è esercitata per un periodo di cinque anni al massimo. 3 Il diritto alla deduzione delle spese professionali particolari si estingue in ogni caso quando l’attività lucrativa temporanea viene sostituita da un’attività permanente. 4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFF del 9 gen. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 311). |
Art. 2 Spese professionali particolari
1 Sono considerate spese professionali particolari di espatriati domiciliati all’estero:
2 Sono considerate spese professionali particolari di espatriati domiciliati in Svizzera:
3 La deduzione delle spese professionali particolari di cui ai capoversi 1 e 2 è ammessa se queste sono pagate dall’espatriato stesso e il datore di lavoro:
4 Non è ammessa alcuna deduzione di spese professionali particolari ai sensi dei capoversi 1 e 2 se queste:
5 La rifusione di spese professionali particolari da parte del datore di lavoro deve essere attestata nel certificato di salario. 6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFF del 9 gen. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 311). 7 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFF del 9 gen. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 311). |
Art. 3 Spese non deducibili
Per spese professionali non deducibili si intendono segnatamente:
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Art. 4 Deduzione delle spese professionali particolari 8
1 Qualora sussista un diritto alla deduzione delle spese per l’alloggio secondo l’articolo 2 capoverso 1 lettera b o capoverso 2 lettera b, in luogo dei costi secondo l’articolo 2 capoverso 1 o capoverso 2 lettere a e b può essere dedotto un importo forfettario mensile di 1500 franchi. 2 Nella procedura d’imposizione alla fonte il datore di lavoro riduce della deduzione forfettaria secondo il capoverso 1 il salario lordo determinante per il calcolo dell’imposta. La deduzione di spese effettive più elevate può essere fatta valere dall’espatriato mediante una tassazione ordinaria ulteriore (art. 89, 89a e 99a LIFD).9 8 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFF del 9 gen. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 311). 9 Nuovo testo del per. giusta l’art. 26 dell’O dell’11 apr. 2018 sull’imposta alla fonte, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2018 1829). |
Art. 4a Disposizione transitoria della modifica del 9 gennaio 2015 10
Le persone che al momento dell’entrata in vigore della modifica del 9 gennaio 2015 sono considerate espatriate ai sensi dell’articolo 1 capoverso 1 secondo la versione del 3 ottobre 200011, conservano questo statuto fino alla fine dell’attività lucrativa provvisoria. 10 Introdotto dal n. I dal n. I dell’O del DFF del 9 gen. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 311). 11 RU 2000 2792 |