Ordinanza del DFF
sulla deduzione di spese professionali particolari di espatriati ai fini dell’imposta federale diretta1
del 3 ottobre 2000 (Stato 1° gennaio 2021)
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFF del 9 gen. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 311).
Il Dipartimento federale delle finanze (DFF),
visto l’articolo 26 della legge federale del 14 dicembre 19902 sull’imposta federale diretta (LIFD);
visto l’articolo 1 lettera a dell’ordinanza del 18 dicembre 19913 su deleghe di competenza al Dipartimento delle finanze per quanto concerne l’imposta federale diretta,
ordina:
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Art. 1 Principio 4
1 Gli impiegati con funzione dirigenziale e gli specialisti con particolari qualifiche professionali, distaccati temporaneamente in Svizzera dal loro datore di lavoro straniero (espatriati), possono dedurre ai fini dell’imposta federale diretta le spese professionali particolari, in aggiunta alle spese professionali secondo l’ordinanza del 10 febbraio 19935 sulle spese professionali. Queste spese professionali particolari sono considerate come altre spese professionali ai sensi dell’articolo 26 capoverso 1 lettera c LIFD.
2 Un’attività lucrativa è considerata temporanea se è esercitata per un periodo di cinque anni al massimo.
3 Il diritto alla deduzione delle spese professionali particolari si estingue in ogni caso quando l’attività lucrativa temporanea viene sostituita da un’attività permanente.
4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFF del 9 gen. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 311).
Art. 2 Spese professionali particolari
1 Sono considerate spese professionali particolari di espatriati domiciliati all’estero:
- a.
- le spese necessarie per i viaggi tra il domicilio all’estero e la Svizzera; e
- b.
- le adeguate spese di abitazione in Svizzera in caso di mantenimento di un’abitazione permanente all’estero per uso proprio.6
2 Sono considerate spese professionali particolari di espatriati domiciliati in Svizzera:
- a.
- le spese necessarie di trasloco in Svizzera e di ritorno nello Stato di domicilio precedente nonché le spese di viaggio di andata e ritorno dell’espatriato e della sua famiglia all’inizio e al termine del rapporto di lavoro;
- b.
- le adeguate spese di abitazione in Svizzera in caso di mantenimento di un’abitazione permanente all’estero per uso proprio;
- c.
- le spese per la frequentazione da parte dei figli minorenni di lingua straniera di una scuola privata in lingua straniera, sempre che le scuole pubbliche non offrano un insegnamento nella loro lingua.7
3 La deduzione delle spese professionali particolari di cui ai capoversi 1 e 2 è ammessa se queste sono pagate dall’espatriato stesso e il datore di lavoro:
- a.
- non le rimborsa;
- b.
- le rimborsa sotto forma di indennità forfettaria. Tale indennità va cumulata al salario lordo imponibile.
4 Non è ammessa alcuna deduzione di spese professionali particolari ai sensi dei capoversi 1 e 2 se queste:
- a.
- sono pagate direttamente dal datore di lavoro;
- b.
- pur essendo pagate dall’espatriato stesso sono in seguito effettivamente rimborsate dal datore di lavoro dietro presentazione dei giustificativi.
5 La rifusione di spese professionali particolari da parte del datore di lavoro deve essere attestata nel certificato di salario.
6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFF del 9 gen. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 311).
7 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFF del 9 gen. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 311).
Art. 3 Spese non deducibili
Per spese professionali non deducibili si intendono segnatamente:
- a.
- le spese per il mantenimento dell’abitazione permanente all’estero;
- b.
- le spese d’arredamento e le spese accessorie per l’abitazione in Svizzera;
- c.
- le spese supplementari causate dal livello dei prezzi o dall’onere fiscale più elevati in Svizzera;
- d.
- le spese per la consulenza giuridica e fiscale.
Art. 4 Deduzione delle spese professionali particolari 8
1 Qualora sussista un diritto alla deduzione delle spese per l’alloggio secondo l’articolo 2 capoverso 1 lettera b o capoverso 2 lettera b, in luogo dei costi secondo l’articolo 2 capoverso 1 o capoverso 2 lettere a e b può essere dedotto un importo forfettario mensile di 1500 franchi.
2 Nella procedura d’imposizione alla fonte il datore di lavoro riduce della deduzione forfettaria secondo il capoverso 1 il salario lordo determinante per il calcolo dell’imposta. La deduzione di spese effettive più elevate può essere fatta valere dall’espatriato mediante una tassazione ordinaria ulteriore (art. 89, 89a e 99a LIFD).9
8 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFF del 9 gen. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 311).
9 Nuovo testo del per. giusta l’art. 26 dell’O dell’11 apr. 2018 sull’imposta alla fonte, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2018 1829).
Art. 4a Disposizione transitoria della modifica del 9 gennaio 2015 10
Le persone che al momento dell’entrata in vigore della modifica del 9 gennaio 2015 sono considerate espatriate ai sensi dell’articolo 1 capoverso 1 secondo la versione del 3 ottobre 200011, conservano questo statuto fino alla fine dell’attività lucrativa provvisoria.
10 Introdotto dal n. I dal n. I dell’O del DFF del 9 gen. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 311).
11 RU 2000 2792
Art. 5 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2001.