Ordinanza del DFF
sulla compensazione degli effetti della
progressione a freddo per le persone fisiche in materia
di imposta federale diretta
(Ordinanza sulla progressione a freddo, OPFr)
del 2 settembre 2013 (Stato 1° gennaio 2014) (Stato 1° gennaio 2014)
Il Dipartimento federale delle finanze (DFF),
visto l’articolo 39 capoverso 2 della legge federale del 14 dicembre 19901 sull’imposta federale diretta (LIFD),
ordina:
1
Art. 12
La presente ordinanza disciplina l’adeguamento delle tariffe e delle deduzioni dell’imposta sul reddito delle persone fisiche all’indice nazionale dei prezzi al consumo.
2 Le mod. di cui agli art. 2‒4 sono inserite anche nella LIFD.
Art. 2 Tariffe
1 Per le persone secondo l’articolo 36 capoverso 1 LIFD si applica la seguente tariffa:
Franchi | ||||
fino a | 14 500 franchi di reddito | 0.00 | ||
e per 100 franchi di reddito in più | 0.77 | |||
per | 31 600 franchi di reddito | 131.65 | ||
e per 100 franchi di reddito in più | 0.88 | in più | ||
per | 41 400 franchi di reddito | 217.90 | ||
e per 100 franchi di reddito in più | 2.64 | in più | ||
per | 55 200 franchi di reddito | 582.20 | ||
e per 100 franchi di reddito in più | 2.97 | in più | ||
per | 72 500 franchi di reddito | 1096.00 | ||
e per 100 franchi di reddito in più | 5.94 | in più | ||
per | 78 100 franchi di reddito | 1428.60 | ||
e per 100 franchi di reddito in più | 6.60 | in più | ||
per | 103 600 franchi di reddito | 3111.60 | ||
e per 100 franchi di reddito in più | 8.80 | in più | ||
per | 134 600 franchi di reddito | 5839.60 | ||
e per 100 franchi di reddito in più | 11.00 | in più | ||
per | 176 000 franchi di reddito | 10 393.60 | ||
e per 100 franchi di reddito in più | 13.20 | in più | ||
per | 755 200 franchi di reddito | 86 848.00 | ||
11.50 | in più. |
2 Per le persone secondo l’articolo 36 capoverso 2 LIFD si applica la seguente tariffa:
Franchi | ||||
fino a | 28 300 franchi di reddito | 0.00 | ||
e per 100 franchi di reddito in più | 1.00 | |||
per | 50 900 franchi di reddito | 226.00 | ||
e per 100 franchi di reddito in più | 2.00 | in più | ||
per | 58 400 franchi di reddito | 376.00 | ||
e per 100 franchi di reddito in più | 3.00 | in più | ||
per | 75 300 franchi di reddito | 883.00 | ||
e per 100 franchi di reddito in più | 4.00 | in più | ||
per | 90 300 franchi di reddito | 1483.00 | ||
e per 100 franchi di reddito in più | 5.00 | in più | ||
per | 103 400 franchi di reddito | 2138.00 | ||
e per 100 franchi di reddito in più | 6.00 | in più | ||
per | 114 700 franchi di reddito | 2816.00 | ||
e per 100 franchi di reddito in più | 7.00 | in più | ||
per | 124 200 franchi di reddito | 3481.00 | ||
e per 100 franchi di reddito in più | 8.00 | in più | ||
per | 131 700 franchi di reddito | 4081.00 | ||
e per 100 franchi di reddito in più | 9.00 | in più | ||
per | 137 300 franchi di reddito | 4585.00 | ||
e per 100 franchi di reddito in più | 10.00 | in più | ||
per | 141 200 franchi di reddito | 4975.00 | ||
e per 100 franchi di reddito in più | 11.00 | in più | ||
per | 143 100 franchi di reddito | 5184.00 | ||
e per 100 franchi di reddito in più | 12.00 | in più | ||
per | 145 000 franchi di reddito | 5412.00 | ||
e per 100 franchi di reddito in più | 13.00 | in più | ||
per | 895 800 franchi di reddito | 103 016.00 | ||
per | 895 900 franchi di reddito | 103 028.50 | ||
e per 100 franchi di reddito in più | 11.50 | in più |
3 Per le persone secondo l’articolo 36 capoverso 2bis LIFD vale la seguente tariffa:
il capoverso 2 si applica per analogia ai coniugi viventi in comunione domestica, nonché ai contribuenti vedovi, separati legalmente o di fatto, divorziati e celibi che vivono in comunione domestica con figli o persone bisognose al cui sostentamento provvedono in modo essenziale. L’ammontare dell’imposta calcolato in questo modoè ridotto di 251 franchi per ogni figlio e ogni persona bisognosa.
Art. 3 Deduzioni generali
1 La deduzione secondo l’articolo 33 capoverso 2 primo periodo LIFD è calcolata come segue:
se i coniugi vivono in comunione domestica e ambedue esercitano un’attività lucrativa, dal reddito lavorativo più basso è dedotto il 50 per cento ma almeno 8100 e al massimo 13 400 franchi.
2 La deduzione secondo l’articolo 33 capoverso 3 LIFD è calcolata come segue:
dai proventi sono dedotte le spese comprovate, ma al massimo 10 100 franchi, per la cura prestata da terzi a ogni figlio che non ha ancora compiuto i 14 anni e vive in comunione domestica con il contribuente che provvede al suo sostentamento, sempre che queste spese abbiano un nesso causale diretto con l’attività lucrativa, la formazione o l’incapacità d’esercitare attività lucrativa del contribuente.
Art. 4 Deduzioni sociali
Le deduzioni sociali secondo l’articolo 35 capoverso 1 lettere a e b LIFD ammontano:
- a.
- per ogni figlio minorenne, a tirocinio o agli studi, al cui sostentamento il contribuente provvede, a 6500 franchi; se i genitori sono tassati separatamente e se il figlio sottostà all’autorità parentale in comune e non sono versati alimenti secondo l’articolo 33 capoverso 1 lettera c, anche la deduzione per i figli è ripartita per metà;
- b.
- per ogni persona totalmente o parzialmente incapace d’esercitare attività lucrativa, al cui sostentamento il contribuente provvede, sempre che l’aiuto uguagli almeno l’importo della deduzione, a 6500 franchi; questa deduzione non è ammessa per il coniuge e per i figli per i quali è già accordata la deduzione giusta la lettera a;
Art. 5 Abrogazione di altri atti normativi
Sono abrogate:
- 1.
- l’ordinanza del 28 settembre 20103 sulla progressione a freddo;
- 2.
- l’ordinanza del 22 settembre 20114 sulla progressione a freddo.
3 [RU 2010 4483]
4 [RU 2011 4503]
Art. 6 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2014.