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Art. 71 Collaborazione
1I Cantoni eseguono la presente legge in collaborazione con le autorità federali. 2I Cantoni comunicano alle autorità federali competenti tutte le informazioni utili all'applicazione della presente legge e procurano loro i documenti necessari. 3Le dichiarazioni d'imposta e i loro allegati vengono compilati su un modulo uniforme per tutta la Svizzera.
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Art. 72 Adeguamento delle legislazioni cantonali
1I Cantoni adeguano le loro legislazioni alle disposizioni dei titoli secondo a sesto entro otto anni dall'entrata in vigore della presente legge.1 2Scaduto questo termine, il diritto federale è direttamente applicabile se il diritto fiscale cantonale vi si oppone. 3Il governo cantonale emana le necessarie disposizioni provvisorie.
1 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 22 mar. 2013 sull'adeguamento formale delle basi temporali per l'imposizione diretta delle persone fisiche, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 2397; FF 2011 3279).
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Art. 72a Adeguamento delle legislazioni cantonali alla modifica
1I Cantoni adeguano le loro legislazioni alle disposizioni della modifica della presente legge del 10 ottobre 1997 (art. 7 cpv. 1bis, 24 cpv. 3bis e 28 cpv. 1 e 3-5) entro il termine di cinque anni a contare dalla sua entrata in vigore. 2Scaduto questo termine, dette disposizioni si applicano conformemente all'articolo 72 capoverso 2.
1 Introdotto dal n. I 2 della LF del 10 ott. 1997 sulla riforma 1997 dell'imposizione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 669; FF 1997 II 963).
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Art. 72b Adeguamento delle legislazioni cantonali
1All'entrata in vigore delle modifiche degli articoli 7 capoversi 1ter, 2 e 4 lettera d, 8 capoverso 2, 9 capoverso 2 lettere a e b, 10 capoverso 1 lettera e, nonché 35 capoverso 1 lettera f, i Cantoni adeguano le loro legislazioni. 2Dopo l'entrata in vigore delle modifiche si applica l'articolo 72 capoverso 2.
1 Introdotto dal n. I 6 della LF del 19 mar. 1999 sul programma di stabilizzazione 1998, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 1999 2374; FF 1999 3).
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Art. 72c
…1 Introdotto dal n. I 2 della LF del 15 dic. 2000 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure di imposizione delle imposte dirette nei rapporti intercantonali (RU 2001 1050; FF 2000 3390). Abrogato dal n. I 2 della LF del 25 set. 2009 sullo sgravio fiscale delle famiglie con figli, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 455; FF 2009 4095).
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Art. 72d Mantenimento della deduzione per il risparmio mirato per l'alloggio
Durante i quattro anni che seguono la scadenza prevista nell'articolo 72 capoverso 1, i Cantoni possono mantenere le disposizioni applicabili nel periodo fiscale 2000 relative alla deduzione dal reddito imponibile degli importi destinati al finanziamento del primo acquisto di una proprietà abitativa e all'esonero dall'imposta sul reddito e sulla sostanza del capitale in tal modo risparmiato e dell'utile che ne deriva.
1 Introdotto dal n. I 2 della LF del 15 dic. 2000 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure di imposizione delle imposte dirette nei rapporti intercantonali, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2001 1050; FF 2000 3390).
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Art. 72e Adeguamento della legislazione cantonale
1I Cantoni adeguano la loro legislazione alle disposizioni modificate dei titoli secondo e terzo entro tre anni dall'entrata in vigore della modifica del 3 ottobre 20032 della presente legge. 2Scaduto tale termine, si applica la regolamentazione di cui all'articolo 72 capoverso 2.
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Art. 72f Adeguamento della legislazione cantonale
1I Cantoni adeguano la loro legislazione alle disposizioni dell'articolo 7a per la data d'entrata in vigore di tali disposizioni. 2Da tale momento, l'articolo 7a si applica direttamente nel caso in cui il diritto fiscale cantonale contenga disposizioni ad esso contrarie.
1 Introdotto dal n. I 2 della LF del 23 giu. 2006 che introduce alcuni adeguamenti urgenti nell'imposizione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4883; FF 2005 4837).
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Art. 72g Adeguamento delle legislazioni cantonali alla modifica del 20 dicembre 2006
1I Cantoni adeguano la loro legislazione alle modifiche degli articoli 53 capoverso 4, 57 capoverso 4 e 57a entro due anni dall'entrata in vigore della modifica del 20 dicembre 2006. 2Trascorso tale termine, gli articoli 53 capoverso 4, 57 capoverso 4 e 57a sono direttamente applicabili qualora il diritto fiscale cantonale sia loro contrario.
1 Introdotto dal n. I 2 della LF del 20 dic. 2006 sulla modifica della procedura di ricupero d'imposta e del procedimento penale per sottrazione d'imposta in materia di imposizione diretta, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 2973; FF 2006 3697 3715).
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Art. 72h Adeguamento della legislazione cantonale alla modifica del 23 marzo 2007
1Entro due anni dall'entrata in vigore della modifica del 23 marzo 2007, i Cantoni adeguano la loro legislazione alle disposizioni modificate degli articoli 7 capoverso 1, secondo periodo, 7b, 8 capoversi 2bis-2quater e 4, 9 capoverso 2 lettera a, 11 capoverso 5, 14 capoverso 3, 24 capoverso 4bis e 28 capoverso 1, primo periodo. Tali adeguamenti hanno effetto per tutti i Cantoni due anni dopo l'entrata in vigore della modifica del 23 marzo 2007. 2Scaduti tali termini, le disposizioni menzionate nel capoverso 1 si applicano direttamente laddove il diritto cantonale risulti loro contrario.
1 Introdotto dal n. II 3 della L del 23 mar. 2007 sulla riforma II dell'imposizione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 2893; FF 2005 4241).
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Art. 72i Adeguamento delle legislazioni cantonali alla modifica del 20 marzo 2008
1I Cantoni adeguano la loro legislazione alle modifiche degli articoli 53a, 56 capoversi 1, 1bis, 1ter, 3bis, 4 e 5, nonché degli articoli 57b e 59 capoversi 2bis e 2ter al momento della loro entrata in vigore. 2Dalla loro entrata in vigore, le modifiche menzionate nel capoverso 1 si applicano direttamente laddove il diritto cantonale risulti loro contrario.
1 Introdotto dal n. I 2 della LF del 20 mar. 2008 relativa alla semplificazione del ricupero d'imposta in caso di successione e all'introduzione dell'autodenuncia esente da pena, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2008 4453, 2009 5683; FF 2006 8079).
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Art. 72j Adeguamento della legislazione cantonale alla modifica del 3 ottobre 2008
1Entro due anni dall'entrata in vigore della modifica del 3 ottobre 2008, i Cantoni adeguano la loro legislazione alle disposizioni modificate dell'articolo 9 capoverso 3. Tale adeguamento ha effetto per tutti i Cantoni due anni dopo l'entrata in vigore della modifica del 3 ottobre 2008. 2 Scaduto tale termine, le modifiche dell'articolo 9 capoverso 3 si applicano direttamente laddove il diritto fiscale cantonale risulti ad esse contrario.
1 Introdotto dal n. I 2 della LF del 3 ott. 2008 sul trattamento fiscale delle spese di riattazione degli immobili, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 1515; FF 2007 7201 7217).
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Art. 72k Adeguamento della legislazione cantonale alla modifica del 12 giugno 2009
1Entro due anni dall'entrata in vigore della modifica del 12 giugno 2009, i Cantoni adeguano la loro legislazione alle disposizioni dell' articolo 9 capoverso 2 lettera l. 2Scaduto tale termine, la modifica dell'articolo 9 capoverso 2 lettera l si applica direttamente laddove il diritto cantonale risulti loro contrario. Si applicano gli importi di cui all'articolo 33 capoverso 1 lettera i della legge federale del 14 dicembre 19902 sull'imposta federale diretta.
1 Introdotto dal n. I 2 della LF del 12 giu. 2009 sulla deducibilità fiscale dei versamenti ai partiti, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 449; FF 2008 6565 6587). 2 RS 642.11
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Art. 72l Adeguamento delle legislazioni cantonali alla modifica del 25 settembre 2009
1I Cantoni adeguano la loro legislazione alla modifica dell'articolo 9 capoverso 2 lettera m2 entro due anni dall'entrata in vigore della modifica del 25 settembre 2009. 2Scaduto tale termine, l'articolo 9 capoverso 2 lettera m3 si applica direttamente laddove il diritto fiscale cantonale risulti a esso contrario.
1 Introdotto dal n. I 2 della LF del 25 set. 2009 sullo sgravio fiscale delle famiglie con figli, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 455; FF 2009 4095). 2 Rettificata dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParl - RS 171.10). 3 Rettificata dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParl - RS 171.10).
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Art. 72m Adeguamento della legislazione cantonale alla modifica del 17 dicembre 2010
I Cantoni adeguano la loro legislazione alle modifiche della presente legge entro il momento dell'entrata in vigore delle medesime.
1 Introdotto dal n. I 2 della LF del 17 dic. 2010 sull'imposizione delle partecipazioni di collaboratore, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 3259; FF 2005 495).
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Art. 72n Adeguamento della legislazione cantonale alla modifica del 17 giugno 2011
1Entro due anni dall'entrata in vigore della modifica del 17 giugno 2011 i Cantoni adeguano la loro legislazione alla disposizione modificata dell'articolo 7 capoverso 4 lettera hbis. 2Scaduto tale termine, l'articolo 7 capoverso 4 lettera hbis si applica direttamente nel caso in cui il diritto fiscale cantonale contenga disposizioni a esso contrarie.
1 Introdotto dal n. I 2 della LF del 17 giu. 2011 sull'esenzione fiscale del soldo dei pompieri, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 489; FF 2010 2497).
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Art. 72o Adeguamento della legislazione cantonale alla modifica del 23 dicembre 2011
1I Cantoni adeguano la loro legislazione all'articolo 42 per la data d'entrata in vigore di tale articolo. 2Da tale momento, l'articolo 42 si applica direttamente laddove il diritto fiscale cantonale risulti ad esso contrario.
1 Introdotto dal n. 6 dell'all. alla LF del 23 dic. 2011 (Diritto contabile), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6679; FF 2008 1321).
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Art. 72p Adeguamento delle legislazioni cantonali alla modifica del 15 giugno 2012
1Entro due anni dall'entrata in vigore della modifica del 15 giugno 2012, i Cantoni adeguano la loro legislazione alle modifiche degli articoli 7 capoverso 4 lettera m e 9 capoverso 2 lettera n. 2Scaduto questo termine, gli articoli 7 capoverso 4 lettera m e 9 capoverso 2 lettera n si applicano direttamente laddove il diritto fiscale cantonale risulti ad essi contrario.
1 Introdotto testo giusta il n. I 2 della LF del 15 giu. 2012 concernente le semplificazioni nell'imposizione delle vincite alle lotterie, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2012 5977; FF 2011 5819 5845).
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Art. 72q Adeguamento della legislazione cantonale alla modifica del 28 settembre 2012
1I Cantoni che prevedono l'imposizione secondo il dispendio adeguano la loro legislazione alla modifica dell'articolo 6 entro due anni dall'entrata in vigore della modifica del 28 settembre 2012. 2Scaduto tale termine, l'articolo 6 si applica direttamente laddove il diritto cantonale risulti a esso contrario.
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Art. 72r Adeguamento della legislazione cantonale alla modifica del 27 settembre 2013
1I Cantoni adeguano la loro legislazione alla modifica del 27 settembre 2013 dell'articolo 9 capoversi 1 e 2 lettera o entro la data di entrata in vigore della stessa. 2A partire da tale data, l'articolo 9 capoversi 1 e 2 lettera o si applica direttamente laddove il diritto fiscale cantonale risulti ad esso contrario. In tal caso il Governo cantonale emana le necessarie disposizioni provvisorie.
1 Introdotto dal n. I 2 della LF del 27 set. 2013 sul trattamento fiscale delle spese di formazione e perfezionamento professionali, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2014 1105; FF 2011 2365).
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Art. 72s Adeguamento delle legislazioni cantonali alla modifica del 26 settembre 2014
1I Cantoni adeguano la loro legislazione alla modifica degli articoli 57bis capoverso 1, 58, 59 capoverso 1 e 60 per la data d'entrata in vigore della modifica del 26 settembre 2014. 2Dall'entrata in vigore della modifica, le disposizioni menzionate nel capoverso 1 si applicano direttamente laddove il diritto fiscale cantonale risulti loro contrario.
1 Introdotto dal n. II 2 della LF del 26 set. 2014 (adeguamento alle disposizioni generali del CP), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 779; FF 2012 2521).
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Art. 72t Adeguamento della legislazione cantonale alla modifica del 20 marzo 2015
1I Cantoni adeguano la loro legislazione all'articolo 26a entro due anni dall'entrata in vigore della modifica del 20 marzo 2015. 2Scaduto tale termine, l'articolo 26a si applica direttamente laddove il diritto fiscale cantonale risulti a esso contrario. Si applica l'importo di cui all'articolo 66a della legge federale del 14 dicembre 19902 sull'imposta federale diretta.
1 Introdotto dal n. I 2 della LF del 20 mar. 2015 2015 sull'imposizione degli utili delle persone giuridiche con scopi ideali, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2947; FF 2014 4655). 2 RS 642.11
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Art. 72u Adeguamento delle legislazioni cantonali alla modifica del 30 settembre 2016
1I Cantoni adeguano le loro legislazioni all'articolo 9 capoversi 3 lettera a e 3bis entro due anni dall'entrata in vigore della modifica del 30 settembre 2016. 2Scaduto questo termine, l'articolo 9 capoversi 3 lettera a e 3bis è direttamente applicabile se il diritto fiscale cantonale vi si oppone.
1 Introdotto testo giusta il n. II 4 dell'all. alla LF del 30 set. 2016 sull'energia, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6839; FF 2013 6489).
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Art. 72w Adeguamento della legislazione cantonale alla modifica del 17 marzo 2017
1I Cantoni adeguano la loro legislazione alla modifica del 17 marzo 2017 degli articoli 4 capoversi 1 e 2 lettera g, nonché 21 capoversi 1 lettera d e 2 lettera b per la data di entrata in vigore di tale modifica. 2A partire da tale data, gli articoli 4 capoversi 1 e 2 lettera g, nonché 21 capoversi 1 lettera d e 2 lettera b sono direttamente applicabili laddove il diritto fiscale cantonale risulti ad essi contrario.
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Art. 72x Adeguamento della legislazione cantonale alla modifica del 29 settembre 2017
1I Cantoni adeguano la loro legislazione agli articoli 7 capoverso 4 lettere l-m e 9 capoverso 2 lettera n per la data d'entrata in vigore della modifica del 29 settembre 2017. 2A partire da tale data, gli articoli 7 capoverso 4 lettere l-m e 9 capoverso 2 lettera n sono direttamente applicabili, laddove il diritto fiscale cantonale risulti ad essi contrario. Si applicano gli importi di cui all'articolo 24 lettere ibis e j della legge federale del 14 dicembre 19902 sull'imposta federale diretta.
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Art. 72y Adeguamento delle legislazioni cantonali alla modifica del 14 dicembre 2018
1I Cantoni adeguano le loro legislazioni all'articolo 28 capoverso 1quater per la data della sua entrata in vigore. 2A partire da tale data, l'articolo 28 capoverso 1quater si applica direttamente laddove il diritto fiscale cantonale risulti a esso contrario.
1 Introdotto dal n. I 2 della LF del 14 dic. 2018 sul calcolo della deduzione per partecipa-zioni in caso di banche di rilevanza sistemica, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2019 1207; FF 2018 1013).
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Art. 73 Ricorsi
1Le decisioni cantonali di ultima istanza concernenti una materia disciplinata nei titoli da secondo a quinto e sesto, capitolo 1, o concernenti il condono dell'imposta cantonale o comunale sul reddito e sull'utile, possono essere impugnate con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale secondo la legge del 17 giugno 20051 sul Tribunale federale.2 2Legittimati a ricorrere sono il contribuente, l'autorità competente secondo il diritto cantonale e l'Amministrazione federale delle contribuzioni. 3...3
1 RS 173.110 2 Nuovo testo giusta il n. I 3 della L del 20 giu. 2014 sul condono dell'imposta, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 9; FF 2013 7239). 3 Abrogato dal n. II 2 della LF del 26 set. 2014 (adeguamento alle disposizioni generali del CP), con effetto dal 1° gen. 2017 (RU 2015 779; FF 2012 2521).
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