Legge federale sull’imposta preventiva
del 13 ottobre 1965 (Stato 1° gennaio 2020)
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l’articolo 41bis capoverso 1 lettere a e b e capoversi 2 e 3 della Costituzione federale2;3 visto il messaggio del Consiglio federale del 18 ottobre 19634,
decreta:
Introduzione
Art. 1
A. Oggetto della legge
1La Confederazione riscuote un’imposta preventiva sui redditi di capitali mobili, sulle vincite ai giochi in denaro secondo la legge federale del 29 settembre 20171 sui giochi in denaro (LGD), sulle vincite ai giochi di destrezza e alle lotterie destinati a promuovere le vendite che secondo l’articolo 1 capoverso 2 lettere d ed e LGD non sottostanno a quest’ultima e sulle prestazioni d’assicurazione; nei casi previsti dalla legge, la notifica della prestazione imponibile sostituisce il pagamento dell’imposta.2
2L’imposta preventiva è rimborsata al beneficiario della prestazione decurtata dell’imposta, in conformità della presente legge, dalla Confederazione o, a carico di questa, dal Cantone.
1 RS 935.51
2 Nuovo testo giusta l’all. n. II 7 della LF del 29 set. 2017 sui giochi in denaro, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 5103; FF 2015 6849).
Art. 2
B. Provvigione dei Cantoni
1L’aliquota di partecipazione dei Cantoni al prodotto netto annuo dell’imposta preventiva ammonta al 10 per cento.
2La relativa quota è ripartita fra i Cantoni all’inizio dell’anno successivo. Il calcolo si basa sulla popolazione residente secondo l’ultimo risultato disponibile del censimento federale della popolazione.
3Il Consiglio federale disciplina i dettagli dopo aver sentito i Governi cantonali.
1 Nuovo testo giusta il n. II 12 della LF del 6 ott. 2006 sulla nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).
Art. 3
C. Relazione con il diritto cantonale
1Ciò che la presente legge assoggetta all’imposta preventiva, o che dichiara esente, non può essere gravato di imposte cantonali o comunali dello stesso genere; il Tribunale federale giudica come istanza unica le contestazioni relative a questa disposizione (art. 120 della L del 17 giu. 20051 sul Tribunale federale).2
2L’uso di documenti in una procedura di applicazione della presente legge non implica l’obbligo di pagare tasse di bollo cantonali.
1 RS 173.110
2 Nuovo testo giusta l’all. n. 60 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).
Capo primo: Riscossione dell’imposta preventiva
Art. 4
A. Oggetto dell’imposta
I. Redditi di capitali mobili
1. Norma
1L’imposta preventiva sui redditi di capitali mobili ha per oggetto gli interessi, le rendite, le parti di utile e tutti gli altri redditi:
- a.
- da obbligazioni, da cartelle ipotecarie e rendite fondiarie emesse in serie, rilasciate da una persona domiciliata in Svizzera, di averi iscritti nel libro del debito pubblico;
- b.1
- da azioni, quote sociali di società a garanzia limitata o di società cooperative, buoni di partecipazione di banche cooperative, buoni di partecipazione e buoni di godimento, emessi da una persona domiciliata in Svizzera;
- c.2
- da quote di investimenti collettivi di capitale ai sensi della legge del 23 giugno 20063 sugli investimenti collettivi (LICol) emesse da una persona domiciliata in Svizzera o da una persona domiciliata all’estero unitamente a una persona domiciliata in Svizzera;
- d.
- da averi di clienti presso banche e casse di risparmio svizzere.
2Il trasferimento all’estero della sede di una società anonima, di una società a garanzia limitata o di una società cooperativa è fiscalmente equiparato alla liquidazione della società; questa disposizione si applica per analogia agli investimenti collettivi di capitale ai sensi della LICol.4
1 Nuovo testo giusta l’all. n. II 10 della LF del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293).
2 Nuovo testo giusta l’all. n. II 8 della L del 23 giu. 2006 sugli investimenti collettivi, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5379; FF 2005 5701).
3 RS 951.31
4 Nuovo testo giusta l’all. n. II 8 della L del 23 giu. 2006 sugli investimenti collettivi, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5379; FF 2005 5701).
Art. 4a
1a. Acquisto dei propri diritti di partecipazione
1La società di capitali o la società cooperativa che acquista i propri diritti di partecipazione (azioni, quote sociali di società a garanzia limitata e di società cooperative, buoni di partecipazione di banche cooperative, buoni di partecipazione o buoni di godimento) in virtù di una decisione di riduzione del suo capitale o nell’intento di ridurlo, deve l’imposta preventiva sulla differenza tra il prezzo d’acquisto e il valore nominale liberato di questi diritti di partecipazione.2 Quest’imposizione si applica anche quando l’acquisto dei propri diritti di partecipazione supera i limiti previsti nell’articolo 659 o 783 del Codice delle obbligazioni3.4
2Il capoverso 1 si applica per analogia se la società di capitali o la società cooperativa che ha acquistato i propri diritti di partecipazione entro i limiti previsti nell’articolo 659 o 783 del Codice delle obbligazioni non riduce successivamente il suo capitale e non li rivende entro un termine di sei anni.5
3Se la società di capitali o la società cooperativa acquista i propri diritti di partecipazione nell’ambito di impegni fondati su un prestito convertibile o a opzione oppure su un piano di partecipazione del personale, il termine di rivendita di cui al capoverso 2 è sospeso sino all’estinzione di questi impegni, ma al massimo per sei anni nel caso di piani di partecipazione del personale.
4In occasione dell’acquisto dei propri diritti di partecipazione conformemente ai capoversi 1–3, le società di capitali o società cooperative quotate in una borsa svizzera devono addebitare l’eccedenza di liquidazione per almeno la metà alle riserve da apporti, aggio e pagamenti suppletivi (riserve da apporti di capitale). Se questa condizione non è soddisfatta, l’importo delle riserve da apporti di capitale è corretto di conseguenza, ma al massimo sino a concorrenza di un importo pari a quello delle riserve da apporti di capitale disponibili.6
1 Introdotto dal n. I 4 della LF del 10 ott. 1997 sulla riforma 1997 dell’imposizione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 669 677; FF 1997 II 963).
2 Nuovo testo giusta l’all. n. II 10 della LF del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293).
3 RS 220
4 Nuovo testo giusta l’all. n. 9 del LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791 4837; FF 2002 2841, 2004 3545).
5 Nuovo testo giusta l’all. n. 9 del LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791 4837; FF 2002 2841, 2004 3545).
6 Introdotto dal n. I 7 della LF del 28 set. 2018 concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell’AVS, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 2395 2413; FF 2018 2079).
Art. 5
2. Eccezioni
1Non sono soggetti all’imposta preventiva:
- a.1
- le riserve e gli utili di una società di capitali secondo l’articolo 49 capoverso 1 lettera a della legge federale del 14 dicembre 19902 sull’imposta federale diretta (LIFD) o di una società cooperativa che all’atto di una ristrutturazione ai sensi dell’articolo 61 LIFD sono trasferiti nelle riserve di una società svizzera di capitali o cooperativa assuntrice o trasformata;
- b.3
- i profitti di capitale conseguiti in un investimento collettivo di capitale ai sensi della LICol4 e i proventi derivanti dal possesso fondiario diretto, nonché i versamenti di capitale fatti dagli investitori, se la loro distribuzione avviene mediante cedola separata;
- c.5
- gli interessi degli averi di clienti, se l’importo degli interessi non eccede per un anno civile 200 franchi;
- d.
- gli interessi dei depositi destinati a costituire ed alimentare averi per il caso di sopravvivenza o di morte presso istituti, casse e altri enti aventi per scopo l’assicurazione per la vecchiaia, l’invalidità, i superstiti, o la previdenza sociale;
- e.6
- ...
- f.7
- le prestazioni volontarie di una società anonima, di una società a garanzia limitata o di una società cooperativa, se tali prestazioni costituiscono oneri giustificati dall’uso commerciale ai sensi dell’articolo 59 capoverso 1 lettera c LIFD8;
- g.9
- gli interessi dei prestiti obbligatoriamente convertibili e dei prestiti con rinuncia al credito di cui agli articoli 11–13 della legge dell’8 novembre 193410 sulle banche, sempre che:
- 1.
- l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) abbia approvato, secondo l’articolo 11 capoverso 4 della legge sulle banche, il computo del prestito nei fondi propri richiesti, e
- 2.
- il prestito sia stato emesso tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2021;
- h.11
- i pagamenti di interessi dei partecipanti a una controparte centrale ai sensi della legge del 19 giugno 201512 sull’infrastruttura finanziaria, nonché quelli di una controparte centrale ai suoi partecipanti;
- i.13
- gli interessi dei prestiti obbligazionari di banche o società di gruppi finanziari per le quali possono essere ordinate misure ai sensi degli articoli 28–32 della legge sulle banche, sempre che:
- 1.
- il prestito obbligazionario possa essere ridotto o convertito in capitale proprio nell’ambito di un piano di risanamento ai sensi dell’articolo 31 capoverso 3 della legge sulle banche,
- 2.
- ai fini dell’adempimento di esigenze prudenziali la FINMA abbia approvato il prestito obbligazionario:
- –
- per le banche senza rilevanza sistemica o le società di gruppi finanziari: al momento dell’emissione
- –
- per le banche di rilevanza sistemica ai sensi degli articoli 7–10a della legge sulle banche: al momento dell’emissione o del cambiamento da un emittente estero a uno svizzero, e
- 3.
- il prestito obbligazionario sia emesso tra l’entrata in vigore della modifica del 18 marzo 2016 della presente legge e il 31 dicembre 2021 oppure durante questo periodo si verifichi un cambiamento di emittente secondo il numero 2.
1bisIl rimborso delle riserve da apporti di capitale fornite dai titolari dei diritti di partecipazione dopo il 31 dicembre 1996 è trattato in modo identico a quello del capitale azionario o sociale se la società di capitali o società cooperativa allibra le riserve da apporti di capitale su un conto separato del bilancio commerciale e comunica ogni modifica di questo conto all’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC). Il capoverso 1ter è riservato.14
1terIn occasione del rimborso di riserve da apporti di capitale di cui al capoverso 1bis, le società di capitali o società cooperative quotate in una borsa svizzera devono distribuire altre riserve per un importo almeno equivalente. Se questa condizione non è soddisfatta, il rimborso è imponibile per un importo pari alla metà della differenza tra il rimborso stesso e la distribuzione delle altre riserve, ma al massimo per un importo pari a quello delle altre riserve disponibili che possono essere distribuite in virtù del diritto commerciale. Le altre riserve che possono essere distribuite in virtù del diritto commerciale devono essere accreditate per un importo equivalente sul conto speciale delle riserve da apporti di capitale.15
1quaterIl capoverso 1ter non si applica alle riserve da apporti di capitale:
- a.
- costituite, dopo il 24 febbraio 2008, mediante il conferimento di diritti di partecipazione o societari a una società di capitali o società cooperativa estera nell’ambito di concentrazioni aventi carattere di fusione ai sensi dell’articolo 61 capoverso 1 lettera c LIFD o mediante un trasferimento transfrontaliero a una filiale svizzera ai sensi dell’articolo 61 capoverso 1 lettera d LIFD;
- b.
- già esistenti in una società di capitali o società cooperativa estera, dopo il 24 febbraio 2008, al momento di una fusione o ristrutturazione transfrontaliera ai sensi dell’articolo 61 capoversi 1 lettera b e 3 LIFD o del trasferimento della sede o dell’amministrazione effettiva;
- c.
- rimborsate a persone giuridiche svizzere o straniere che possiedono almeno il 10 per cento del capitale azionario o sociale della società che effettua il versamento;
- d.
- in caso di liquidazione o di trasferimento della sede o dell’amministrazione effettiva della società di capitali o società cooperativa all’estero.16
1quinquiesLa società deve allibrare le riserve da apporti di capitale di cui al capoverso 1quater lettere a e b su un conto separato e comunicare ogni modifica di questo conto all’AFC.17
1sexiesI capoversi 1ter–1quinquies si applicano per analogia anche alle riserve da apporti di capitale utilizzate per l’emissione di azioni gratuite o gli aumenti gratuiti del valore nominale.18
2L’ordinanza può prescrivere che siano addizionati gli interessi di diversi averi di clienti che un medesimo creditore o una medesima persona avente diritto di disporne possiede presso la stessa banca o cassa di risparmio; l’AFC può ordinare che si proceda, nel caso singolo, a tale cumulo, se vi è manifesto abuso.19
1 Nuovo testo giusta l’all. n. 9 del L del 3 ott. 2003 sulla fusione, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 2617; FF 2000 3765).
2 RS 642.11
3 Nuovo testo giusta l’all. n. II 8 della L del 23 giu. 2006 sugli investimenti collettivi, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5379; FF 2005 5701).
4 RS 951.31
5 Nuovo testo giusta il n. II 4 della LF del 23 mar. 2007 sulla riforma II dell’imposizione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2008 2893 2902; FF 2005 4241).
6 Introdotta dall’art. 25 della LF del 20 dic. 1985 sulla costituzione di riserve di crisi beneficianti di sgravi fiscali (RU 1988 1420; FF 1984 I 908). Abrogata dal n. I della LF del 28 set. 2018, con effetto dal 1° gen. 2019 (RU 2019 433; FF 2018 1951).
7 Introdotta dall’all. n. 5 della LF dell’8 ott. 2004 (diritto delle fondazioni), in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4545 4549; FF 2003 7053 7093).
8 Nuova espr. giusta il n. I della LF del 28 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2019 433; FF 2018 1951).
9 Introdotta dal n. I della LF del 15 giu. 2012 (RU 2012 5981; FF 2011 5885). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3451; FF 2015 5795).
10 RS 952.0
11 Introdotta dall’all. n. 7 della L del 19 giu. 2015 sull’infrastruttura finanziaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5339; FF 2014 6445).
12 RS 958.1
13 Introdotta dal n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3451; FF 2015 5795).
14 Introdotto dal n. II 4 della LF del 23 mar. 2007 sulla riforma II dell’imposizione delle imprese (RU 2008 2893; FF 2005 4241). Nuovo testo giusta il n. I 7 della LF del 28 set. 2018 concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell’AVS, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 2395 2413; FF 2018 2079).
15 Introdotto dal n. I 7 della LF del 28 set. 2018 concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell’AVS, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 2395 2413; FF 2018 2079).
16 Introdotto dal n. I 7 della LF del 28 set. 2018 concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell’AVS, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 2395 2413; FF 2018 2079).
17 Introdotto dal n. I 7 della LF del 28 set. 2018 concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell’AVS, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 2395 2413; FF 2018 2079).
18 Introdotto dal n. I 7 della LF del 28 set. 2018 concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell’AVS, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 2395 2413; FF 2018 2079).
19 Nuovo testo giusta il n. II 4 della LF del 23 mar. 2007 sulla riforma II dell’imposizione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2008 2893 2902; FF 2005 4241).
Art. 6
II. Vincite ai giochi in denaro nonché ai giochi di destrezza e alle lotterie destinati a promuovere le vendite
1L’imposta preventiva sulle vincite ai giochi in denaro ha per oggetto le singole vincite versate che non sono esentate dall’imposta sul reddito secondo l’articolo 24 lettere i–iter LIFD2.
2L’imposta preventiva sulle vincite ai giochi di destrezza e alle lotterie destinati a promuovere le vendite ha per oggetto le singole vincite versate che non sono esentate dall’imposta sul reddito secondo l’articolo 24 lettera j LIFD.
1 Nuovo testo giusta l’all. n. II 7 della LF del 29 set. 2017 sui giochi in denaro, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 5103; FF 2015 6849).
2 RS 642. 11
Art. 7
III. Prestazioni d’assicurazione
1. Norma
1L’imposta preventiva sulle prestazioni d’assicurazione ha per oggetto le prestazioni in capitale da assicurazioni sulla vita, le rendite vitalizie e le pensioni, se l’assicurazione fa parte del portafoglio svizzero dell’assicuratore e se, al verificarsi dell’evento assicurato, lo stipulante o un avente diritto è domiciliato in Svizzera.
2Il trasferimento di un’assicurazione da un portafoglio svizzero a un portafoglio estero o la cessione di diritti provenienti da un’assicurazione da parte di una persona domiciliata in Svizzera ad una persona domiciliata all’estero sono fiscalmente equiparati al versamento della prestazione assicurata.
3È pure considerato prestazione in capitale da assicurazioni sulla vita ogni versamento di averi, nel senso dell’articolo 5 capoverso 1 letterad, qualunque sia il motivo del versamento.
Art. 8
2. Eccezioni
1Sono esentate dall’imposta preventiva:
- a.
- le prestazioni in capitale, se il totale delle prestazioni provenienti dalla medesima assicurazione non supera 5000 franchi;
- b.
- le rendite e le pensioni, se il loro ammontare, comprese le indennità supplementari, non supera 500 franchi l’anno;
- c.
- le prestazioni previste dalle leggi federali del 20 dicembre 19461 su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti e del 19 giugno 19592 su l’assicurazione per l’invalidità.
2L’ordinanza d’esecuzione può prescrivere, a titolo generale, che vengano cumulate le prestazioni in capitale o le rendite e le pensioni di un medesimo assicuratore su una medesima persona; l’AFC può disporre che si proceda, nel caso singolo, a tale cumulo, se vi è manifesto abuso.
Art. 9
IV. Definizioni
1Si considera domiciliato in Svizzera chiunque vi ha il domicilio, vi dimora durevolmente, vi ha la sede statutaria o è iscritto come impresa nel registro di commercio svizzero; sono pure considerate domiciliate in Svizzera, ai termini dell’articolo 4 le persone giuridiche o le società commerciali senza personalità giuridica la cui sede statutaria si trova all’estero, ma che di fatto hanno la direzione e svolgono un’attività in Svizzera.
2Si considera banca o cassa di risparmio chiunque offre pubblicamente di accettare denari fruttiferi o accetta in modo continuo denari dietro interesse; non si considerano tali, invece, le associazioni di risparmio che accettano versamenti soltanto dai loro membri e le casse di risparmio aziendali che ammettono come depositante soltanto il personale dell’impresa, se queste associazioni o casse impiegano i depositi esclusivamente all’acquisto di valori il cui reddito è soggetto all’imposta preventiva.
3Le disposizioni della presente legge, quando trattano di investimenti collettivi di capitale ai sensi della LICol1, si applicano a tutte le persone che esercitano le funzioni corrispondenti. Le società di investimento a capitale fisso ai sensi dell’articolo 110 LICol sono, nella presente legge, assimilate alle società di capitali.2
1 RS 951.31
2 Nuovo testo giusta l’all. n. II 8 della L del 23 giu. 2006 sugli investimenti collettivi, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5379; FF 2005 5701).
Art. 10
B. Obbligazione fiscale
I. Contribuente
1L’obbligazione fiscale spetta al debitore della prestazione imponibile.
2Nel caso degli investimenti collettivi di capitale ai sensi della LICol1, soggetto fiscale sono la direzione del fondo, la società di investimento a capitale variabile, la società di investimento a capitale fisso e la società in accomandita. Se una maggioranza di soci illimitatamente responsabili di una società in accomandita per investimenti collettivi di capitale ha il domicilio all’estero o se i soci illimitatamente responsabili sono persone giuridiche cui partecipano in maggioranza persone con domicilio o sede all’estero, la banca depositaria della società in accomandita risponde in solido per l’imposta sui redditi che riversa.2
1 RS 951.31
2 Nuovo testo giusta l’all. n. II 8 della L del 23 giu. 2006 sugli investimenti collettivi, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5379; FF 2005 5701).
Art. 11
II. Modo di esecuzione
1L’obbligazione fiscale è soddisfatta con:
- a.
- il pagamento dell’imposta (art. 12–18); o
- b.
- la notifica della prestazione imponibile (art. 19–20a).1
2L’ordinanza d’esecuzione stabilisce a quali condizioni l’imposta preventiva non è riscossa sui redditi fruttati da quote di investimenti collettivi di capitale ai sensi della LICol2 qualora venga presentata una dichiarazione bancaria (affidavit).3
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 28 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2019 433; FF 2018 1951).
2 RS 951.31
3 Nuovo testo giusta l’all. n. II 8 della L del 23 giu. 2006 sugli investimenti collettivi, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5379; FF 2005 5701).
Art. 12
III. Pagamento dell’imposta
1. Nascita del credito fiscale
1Per i redditi di capitali mobili, per le vincite ai giochi in denaro che non sono esentate dall’imposta sul reddito secondo l’articolo 24 lettere i–iter LIFD1 e per le vincite ai giochi di destrezza e alle lotterie destinati a promuovere le vendite che non sono esentate dall’imposta sul reddito secondo l’articolo 24 lettera j LIFD il credito fiscale sorge alla scadenza della prestazione imponibile.2La capitalizzazione d’interessi o la decisione di trasferire la sede all’estero (art. 4 cpv. 2), implica il sorgere del credito fiscale.
1bisSe una società acquista ai sensi dell’articolo 4a capoverso 2 i propri diritti di partecipazione, il credito fiscale sorge allo scadere del termine stabilito da detta disposizione.3
1terNel caso di fondi di tesaurizzazione il credito fiscale sorge al momento dell’accredito del reddito imponibile (art. 4 cpv. 1 lett. c).4
2Per le prestazioni d’assicurazione, il credito fiscale sorge all’atto del versamento della prestazione.
3Se, per ragioni dipendenti dalla sua persona, il debitore non è in grado di eseguire la prestazione imponibile alla sua scadenza, il credito fiscale sorge soltanto alla data alla quale è rinviato il pagamento della prestazione stessa, o di quella sostitutiva, e in ogni caso all’atto dell’esecuzione effettiva.
1 RS 642.11
2 Nuovo testo giusta l’all. n. II 7 della LF del 29 set. 2017 sui giochi in denaro, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 5103; FF 2015 6849).
3 Introdotto dal n. I 4 della LF del 10 ott. 1997 sulla riforma 1997 dell’imposizione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 669; FF 1997 II 963).
4 Introdotto dall’all. n. II 8 della L del 23 giu. 2006 sugli investimenti collettivi, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5379; FF 2005 5701).
Art. 13
2. Aliquota
1L’imposta preventiva è:
- a.1
- il 35 per cento della prestazione imponibile, per i redditi di capitali mobili, per le vincite ai giochi in denaro che non sono esentate dall’imposta sul reddito secondo l’articolo 24 lettere i–iter LIFD2 e per le vincite ai giochi di destrezza e alle lotterie destinati a promuovere le vendite che non sono esentate dall’imposta sul reddito secondo l’articolo 24 lettera j LIFD;
- b.
- il 15 per cento per le rendite vitalizie e le pensioni;
- c.
- l’8 per cento per le altre prestazioni d’assicurazione.
2Il Consiglio federale può, per la fine di un anno, ridurre al 30 per cento il saggio d’imposta stabilito nel capoverso 1 lettera a, se lo sviluppo della situazione monetaria o del mercato dei capitali lo esige.3
1 Nuovo testo giusta l’all. n. II 7 della LF del 29 set. 2017 sui giochi in denaro, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 5103; FF 2015 6849).
2 RS 642.11
3 Introdotto dal n. I della LF del 31 gen. 1975 (RU 1975 932; FF 1975 I 323). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 15 dic. 1978, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 499; FF 1978 I 833).
Art. 14
3. Traslazione
1L’imposta preventiva va dedotta all’atto del pagamento, della girata, dell’accreditamento o del computo della prestazione imponibile, senza riguardo alla persona del beneficiario; ogni convenzione in contrario è nulla.
2Il contribuente deve dare al beneficiario i dati necessari per consentirgli l’esercizio del diritto al rimborso e, su sua richiesta, rilasciare un’attestazione in merito.
Art. 15
4. Responsabilità solidale
1Sono solidalmente responsabili con il contribuente:
- a.
- per l’imposta preventiva dovuta da una persona giuridica, da una società commerciale senza personalità giuridica o da un investimento collettivo di capitale che vengono sciolti: le persone incaricate della liquidazione, sino a concorrenza del ricavato della liquidazione;
- b.
- per l’imposta preventiva dovuta da una persona giuridica o da un investimento collettivo di capitale che trasferisce la sede all’estero: gli organi e, nel caso della società in accomandita per investimenti collettivi di capitale, la banca depositaria, sino a concorrenza del patrimonio netto della persona giuridica e dell’investimento collettivo di capitale.1
2Le persone designate al capoverso 1 rispondono soltanto dei crediti d’imposta, degli interessi e delle spese che sorgono, che sono fatti valere dall’autorità o scadono sotto la loro gestione; la loro responsabilità si estingue se provano di aver fatto tutto quanto era in loro potere per giungere all’accertamento e all’adempimento del credito fiscale.
3La persona solidalmente responsabile ha i medesimi diritti e doveri procedurali del contribuente.
1 Nuovo testo giutsa l’all. n. II 8 della L del 23 giu. 2006 sugli investimenti collettivi, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5379; FF 2005 5701).
Art. 16
5. Scadenza; interessi di mora
1L’imposta preventiva scade:
- a.
- sugli interessi delle obbligazioni di cassa e degli averi di clienti presso banche o casse di risparmio svizzere: 30 giorni dopo la fine di ogni trimestre commerciale, per gli interessi maturati nel corso dello stesso;
- b.1
- ...
- c.2
- sugli altri redditi di capitali mobili, sulle vincite ai giochi in denaro che non sono esentate dall’imposta sul reddito secondo l’articolo 24 lettere i–iter LIFD3 e sulle vincite ai giochi di destrezza e alle lotterie destinati a promuovere le vendite che non sono esentate dall’imposta sul reddito secondo l’articolo 24 lettera j LIFD: 30 giorni dopo che è sorto il credito fiscale (art. 12);
- d.
- sulle prestazioni d’assicurazione: 30 giorni dopo la fine di ogni mese, per le prestazioni eseguite nel corso dello stesso.
2Un interesse di mora è dovuto, senza diffida, sugli importi di imposta non ancora pagati alle scadenze stabilite dal capoverso 1. Il Dipartimento federale delle finanze stabilisce il tasso di interesse.4
2bisNon è dovuto alcun interesse di mora se le condizioni materiali per l’adempimento dell’obbligazione fiscale sono soddisfatte mediante la notifica della prestazione imponibile conformemente a:
- a.
- l’articolo 20 e le sue disposizioni d’esecuzione;
- abis.5
- l’articolo 20a e le sue disposizioni d’esecuzione; o
- b.
- l’accordo internazionale applicabile nel singolo caso e le sue disposizioni d’esecuzione.6
3Se il debitore è dichiarato fallito, o se trasferisce il domicilio o il luogo di soggiorno all’estero, l’imposta scade all’atto di tale dichiarazione o trasferimento.
1 Abrogata dal n. II 4 della LF del 23 mar. 2007 sulla riforma II dell’imposizione delle imprese, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 2893; FF 2005 4241).
2 Nuovo testo giusta l’all. n. II 7 della LF del 29 set. 2017 sui giochi in denaro, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 5103; FF 2015 6849). La correzione del 25 giu. 2019 concerne solamente il testo francese (RU 2019 2013).
3 RS 642.11
4 Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 10 ott. 1997 sulla riforma 1997 dell’imposizione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 669; FF 1997 II 963).
5 Introdotta dal n. I della LF del 28 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2019 433; FF 2018 1951).
6 Introdotto dal n. I della LF del 30 set. 2016, in vigore dal 15 feb. 2017 (RU 2017 497; FF 2015 4395 4429).
Art. 17
6. Estinzione del credito fiscale
a. Prescrizione
1Il credito fiscale si prescrive in cinque anni, a contare dalla fine dell’anno civile in cui è sorto (art. 12).
2La prescrizione non decorre, o rimane sospesa fintanto che il credito fiscale è cautelato da una garanzia o fintanto che nessuna delle persone tenute al pagamento ha il domicilio in Svizzera.
3La prescrizione è interrotta ogni volta che una persona tenuta al pagamento riconosce il credito fiscale e ogni volta che un atto ufficiale inteso ad esigerlo è notificato a una persona tenuta al pagamento. Un nuovo termine di prescrizione comincia a decorrere ad ogni interruzione.
4La sospensione e l’interruzione hanno effetto nei confronti di tutte le persone tenute al pagamento.
Art. 18
b. Condono
Il credito fiscale, sorto in seguito ad avvaloramento di diritti di partecipazione ammortati a scopo di risanamento o in seguito a riscatto di buoni di godimento emessi in occasione di un risanamento, può essere condonato, in quanto il pagamento dell’imposta abbia delle conseguenze particolarmente gravose per il beneficiario della prestazione imponibile.
Art. 19
IV. Notifica sostitutiva del pagamento dell’imposta
1. Per le prestazioni d’assicurazione
1L’assicuratore deve soddisfare all’obbligazione fiscale con la notifica della prestazione d’assicurazione imponibile, a meno che, prima del versamento, lo stipulante o un avente diritto non gli comunichi, per iscritto, di opporsi alla notifica.
2Se l’imposta preventiva che l’assicuratore deve pagare per effetto dell’opposizione è maggiore della prestazione ancora da versare, l’opposizione alla notifica è valida soltanto se l’opponente rimborsa la differenza all’assicuratore.
3Le notifiche devono essere fatte per iscritto all’AFC nei 30 giorni successivi alla fine di ogni mese in cui sono state eseguite le prestazioni.
Art. 20
2. Per i redditi di capitali mobili
1Qualora il pagamento dell’imposta sul reddito di capitali mobili causi complicazioni inutili o rigori manifesti, il contribuente può essere autorizzato a soddisfare alla sua obbligazione fiscale mediante la notifica della prestazione imponibile.
2Il Consiglio federale determina i casi nei quali la procedura di notifica è ammessa. La procedura di notifica è ammessa in particolare per le distribuzioni di dividendi e le prestazioni valutabili in denaro all’interno di un gruppo svizzero o internazionale.
3Nei casi di cui all’articolo 16 capoverso 2bis lettere a e b, la procedura di notifica è ammessa anche se la notifica della prestazione imponibile, la richiesta di applicazione della procedura di notifica oppure l’esercizio del diritto alla procedura di notifica non hanno luogo tempestivamente.2
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 set. 2016, in vigore dal 15 feb. 2017 (RU 2017 497; FF 2015 4395 4429).
2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 28 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2019 433; FF 2018 1951).
Art. 20a
3. Vincite in natura ai giochi in denaro nonché alle lotterie e ai giochi di destrezza destinati a promuovere le vendite
1Per le vincite in natura ai giochi in denaro che non sono esentate dall’imposta sul reddito secondo l’articolo 24 lettere i–iter LIFD2 nonché per le vincite in natura alle lotterie e ai giochi di destrezza destinati a promuovere le vendite che non sono esentate dall’imposta sul reddito secondo l’articolo 24 lettera j LIFD, l’organizzatore è tenuto a soddisfare all’obbligazione fiscale con la notifica della prestazione imponibile.
2La notifica deve essere fatta all’AFC per iscritto nei 90 giorni successivi alla scadenza della vincita. Alla notifica deve essere allegato un certificato di domicilio del vincitore.
3L’AFC inoltra la notifica all’autorità fiscale del Cantone di domicilio del vincitore.
4La procedura di notifica è ammessa anche nel caso in cui la notifica non venga fatta nei 90 giorni successivi alla scadenza della vincita.
1 Introdotto dal n. I della LF del 28 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2019 433; FF 2018 1951
2 RS 642.11
Capo secondo: Rimborso dell’imposta preventiva
Art. 21
A. Rimborso dell’imposta sui redditi di capitali mobili, sulle vincite ai giochi in denaro e sulle vincite ai giochi di destrezza e alle lotterie destinati a promuovere le vendite 1
I. Condizioni generali del diritto al rimborso
1L’avente diritto, inteso nel senso degli articoli 22 a 28, può chiedere il rimborso dell’imposta preventiva ritenuta a suo carico dal debitore:
- a.
- per l’imposta sui redditi di capitali mobili: se al momento della scadenza della prestazione imponibile aveva il diritto di godimento sui valori patrimoniali che hanno fruttato il reddito imponibile;
- b.2
- per le vincite ai giochi in denaro che non sono esentate dall’imposta sul reddito secondo l’articolo 24 lettere i–iter LIFD3 e per le vincite ai giochi di destrezza e alle lotterie destinati a promuovere le vendite che non sono esentate dall’imposta sul reddito secondo l’articolo 24 lettera j LIFD: se al momento dell’estrazione era proprietario del biglietto della lotteria o è il partecipante avente diritto.
2Il rimborso non è ammesso quando la sua concessione consentirebbe d’eludere un’imposta.
3Se circostanze speciali lo giustificano (operazioni di borsa e simili), l’ordinanza d’esecuzione può disciplinare il diritto al rimborso in deroga al capoverso 1.
1 Nuovo testo giusta l’all. n. II 7 della LF del 29 set. 2017 sui giochi in denaro, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 5103; FF 2015 6849).
2 Nuovo testo giusta l’all. n. II 7 della LF del 29 set. 2017 sui giochi in denaro, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 5103; FF 2015 6849).
3 RS 642.11
Art. 22
II. Aventi diritto
1. Persone fisiche
a. Diritto al rimborso
1Le persone fisiche hanno diritto al rimborso dell’imposta preventiva, se alla scadenza della prestazione imponibile avevano il domicilio in Svizzera.
2L’ordinanza d’esecuzione disciplina il diritto al rimborso delle persone fisiche che, per il semplice fatto di soggiornare in Svizzera, sono tenute a pagare imposte federali, cantonali e comunali sul reddito o sulla sostanza; essa può prevedere il rimborso anche in altri casi, se circostanze speciali lo giustificano.
Art. 23
b. Perdita del diritto
1Chiunque, contrariamente alle prescrizioni di legge, non dichiara alle autorità fiscali competenti un reddito colpito dall’imposta preventiva o la sostanza da cui esso proviene perde il diritto al rimborso dell’imposta preventiva dedotta da questo reddito.
2Il diritto al rimborso non decade se il reddito o la sostanza non sono stati indicati nella dichiarazione d’imposta per negligenza e se, nell’ambito di una procedura di tassazione, di revisione o di ricupero d’imposta non ancora chiusa con una decisione passata in giudicato, essi:
- a.
- sono indicati in una dichiarazione successiva; o
- b.
- sono computati nel reddito o nella sostanza dall’autorità fiscale sulla base di propri accertamenti.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 28 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2019 433; FF 2018 1951).
Art. 24
2. Persone giuridiche, aziende, ecc.
a. Diritto al rimborso
1La Confederazione, i Cantoni e i Comuni, ed anche i loro i stabilimenti, le loro aziende e i fondi speciali posti sotto la loro amministrazione, hanno diritto al rimborso dell’imposta preventiva, se i valori che hanno fruttato il reddito imponibile figurano nei conti.
2Le persone giuridiche e le società commerciali senza personalità giuridica hanno diritto al rimborso dell’imposta preventiva, se alla scadenza della prestazione imponibile avevano la sede in Svizzera.
3Le imprese straniere tenute a pagare imposte cantonali o comunali sul reddito o sul patrimonio di una loro stabile organizzazione in Svizzera, hanno diritto al rimborso dell’imposta preventiva dedotta dal reddito fruttato da questo patrimonio aziendale.
4Gli enti e le istituzioni, senza scopo di lucro, stabiliti all’estero, hanno diritto al rimborso dell’imposta preventiva dedotta dal reddito della sostanza esclusivamente destinata al culto, all’istruzione o ad altri scopi di pubblica utilità, a favore degli Svizzeri all’estero.
5L’ordinanza d’esecuzione disciplina il diritto al rimborso spettante alle comunità di proprietari per piani nonché ad altre unioni di persone e masse patrimoniali che non hanno la personalità giuridica, ma che dispongono di un’organizzazione propria e svolgono la loro attività in Svizzera o vi sono amministrate.1
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2741; FF 2000 547 4271). Questa mod. si applica per la prima volta al rimborso dell’imposta preventiva sulle prestazioni imponibili che diventano esigibili dopo il 31 dic. 2000 (n. II della detta mod.).
Art. 25
b. Perdita del diritto
1Le persone giuridiche, le società commerciali senza personalità giuridica e le imprese straniere che hanno una stabile organizzazione in Svizzera (art. 24 cpv. 2, 3 e 4), le quali non registrano regolarmente nei loro libri di commercio come reddito i proventi colpiti dall’imposta preventiva, perdono il diritto al rimborso dell’imposta dedotta da questi proventi.
2Quando circostanze particolari lo giustificano (nel caso di azioni gratuite e simili), l’ordinanza d’esecuzione può consentire eccezioni all’esigenza posta dal capoverso 1 relativamente alla registrazione come reddito dei proventi gravati dell’imposta preventiva.
Art. 26
3. Investimenti collettivi di capitale
L’investimento collettivo di capitale che paga l’imposta preventiva sui redditi fruttati da quote di investimenti collettivi di capitale ai sensi della LICol2 (art. 10 cpv. 2) ha diritto, per conto dell’investimento collettivo di capitale, al rimborso dell’imposta preventiva ritenuta a suo carico; l’articolo 25 è applicabile per analogia.
1 Nuovo testo giusta l’all. n. II 8 della L del 23 giu. 2006 sugli investimenti collettivi, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5379; FF 2005 5701).
2 RS 951.31
Art. 27
4. Portatori stranieri di quote di investimenti collettivi di capitale
I portatori, domiciliati all’estero, di quote di investimenti collettivi di capitale ai sensi della LICol2 hanno diritto al rimborso dell’imposta preventiva dedotta dal reddito fruttato dalle quote, a condizione che almeno l’80 per cento del reddito provenga da fonte estera.
1 Nuovo testo giusta l’all. n. II 8 della L del 23 giu. 2006 sugli investimenti collettivi, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5379; FF 2005 5701).
2 RS 951.31
Art. 28
5. Stati esteri organizzazioni internazionali, diplomatici, ecc.
1Gli Stati esteri hanno diritto al rimborso dell’imposta preventiva dedotta dagli interessi fruttati da averi da essi depositati presso banche svizzere ad uso esclusivo delle loro rappresentanze diplomatiche e consolari.
2I beneficiari di esenzioni fiscali in virtù della legge del 22 giugno 20071 sullo Stato ospite hanno diritto al rimborso dell’imposta preventiva se, alla scadenza della prestazione imponibile, le disposizioni di legge, le convenzioni o l’uso li esentano dal pagare imposte cantonali su titoli e averi in banca, e sul reddito fruttato da questi valori.2
3L’imposta preventiva non è rimborsata allo Stato estero che non concede la reciprocità, né alle persone appartenenti alle sue rappresentanze diplomatiche e consolari.
1 RS 192.12
2 Nuovo testo giusta l’all. n. II 9 della LF del 22 giu. 2007 sullo Stato ospite, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6637; FF 2006 7359).
Art. 29
III. Esercizio del diritto al rimborso
1. Istanza
1Il diritto al rimborso dell’imposta preventiva va fatto valere con istanza scritta all’autorità competente.
2L’istanza può essere presentata al più presto dopo la fine dell’anno civile in cui è venuta a scadere la prestazione imponibile.
3L’istanza può essere presentata prima quando si diano motivi importanti (cessazione dell’assoggettamento, scioglimento di una persona giuridica, fallimento, ecc.) o conseguenze particolarmente rigorose.1
1 Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 22 mar. 2013 sull’adeguamento formale delle basi temporali per l’imposizione diretta delle persone fisiche, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 2397; FF 2011 3279).
2 Abrogato dal n. I 3 della LF del 22 mar. 2013 sull’adeguamento formale delle basi temporali per l’imposizione diretta delle persone fisiche, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU 2013 2397; FF 2011 3279).
Art. 30
2. Autorità competenti
1Le persone fisiche devono presentare l’istanza di rimborso alle autorità fiscali del Cantone in cui erano domiciliate alla fine dell’anno civile nel corso del quale è venuta a scadere la prestazione imponibile.1
2Le persone giuridiche, le società commerciali senza personalità giuridica e tutti gli altri aventi diritto che non sono menzionati nel capoverso 1 devono presentare l’istanza di rimborso all’AFC.
3Se le circostanze lo giustificano, il Consiglio federale può disciplinare differentemente la competenza.
1 Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 15 dic. 2000 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure di imposizione delle imposte dirette nei rapporti intercantonali, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2001 1050; FF 2000 3390).
Art. 31
IV. Modo del rimborso
1I Cantoni rimborsano di regola l’imposta preventiva mediante computo sulle imposte cantonali e comunali dovute dall’istante, il soprappiù in contanti; essi possono prevedere nelle loro disposizioni d’esecuzione il rimborso integrale in contanti.
2Le imposte cantonali e comunali sulle quali l’imposta preventiva è computata, conformemente al capoverso l, sono designate nelle disposizioni d’esecuzione cantonali.
3Se l’istanza di rimborso è presentata con la dichiarazione di imposta cantonale, o entro un termine da stabilirsi dal Cantone quando una tale dichiarazione non deve essere consegnata. Il computo si opera sulle imposte cantonali e comunali da pagarsi nello stesso anno.
4Gli importi da computare o da rimborsare non fruttano interesse.
Art. 32
V. Estinzione del diritto al rimborso per decorrenza del termine
1Il diritto al rimborso si estingue se l’istanza non è presentata nei tre anni successivi alla fine dell’anno civile in cui è venuta a scadere la prestazione imponibile.
2Se l’imposta preventiva è pagata e trasferita soltanto in forza di una contestazione fatta dall’AFC e se il termine stabilito dal capoverso 1 è trascorso, o se non rimangono almeno 60 giorni da quello del pagamento sino alla decorrenza del termine, un nuovo termine di 60 giorni per presentare l’istanza decorre dal pagamento dell’imposta.
Art. 33
B. Rimborso dell’imposta sulle prestazioni d’assicurazione
1Il beneficiario di una prestazione d’assicurazione decurtata dell’imposta preventiva ha diritto al suo rimborso, se presenta l’attestazione della deduzione rilasciatagli dall’assicuratore (art. 14 cpv. 2) e fornisce tutti i dati necessari per consentire alla Confederazione e ai Cantoni di far valere i diritti fiscali relativi all’assicurazione.
2Il diritto al rimborso va fatto valere con istanza scritta da presentarsi all’AFC; il diritto si estingue se l’istanza non è presentata nel termine di tre anni dopo la fine dell’anno civile in cui la prestazione di assicurazione è stata eseguita.
3Gli articoli 31 capoverso 4 e 32 capoverso 2 sono applicabili.
Capo terzo: Autorità e procedura
Art. 34
A. Autorità
I. Organizzazione
1. AFC
1L’AFC emana tutte le istruzioni e prende tutte le decisioni in materia di riscossione e di rimborso dell’imposta preventiva, che non sono espressamente riservate ad un’altra autorità.
2In quanto il rimborso dell’imposta preventiva sia di competenza dei Cantoni, l’AFC vigila che le prescrizioni federali siano applicate in modo uniforme.
Art. 35
2. Autorità cantonali
1L’organizzazione e la gestione delle autorità cantonali incaricate di applicare la presente legge sono disciplinate dal diritto cantonale, riservato il diritto federale.
2Ogni Cantone istituisce una commissione di ricorso, indipendente dall’amministrazione.
3I Cantoni designano, nelle loro disposizioni d’esecuzione, gli uffici ai quali spetta di rimborsare l’imposta preventiva (uffici cantonali dell’imposta preventiva).
4Le disposizioni cantonali d’esecuzione della presente legge devono essere sottoposte per approvazione alla Confederazione1.
1 Espr. mod. dal n. III della LF del 15 dic. 1989 conc. l’approvazione di atti legislativi dei Cantoni da parte della Confederazione, in vigore dal 1° feb. 1991 (RU 1991 362; FF 1988 II 1149).
Art. 36
II. Assistenza fra le autorità
1Le autorità fiscali dei Cantoni, distretti, circoli, Comuni e l’AFC si prestano reciproca assistenza nello svolgimento dei loro compiti: esse devono farsi le notificazioni opportune, comunicarsi le informazioni necessarie e concedersi la consultazione degli atti ufficiali, a titolo gratuito.
2Le autorità amministrative della Confederazione e le autorità dei Cantoni, distretti, circoli e Comuni, diverse da quelle menzionate al capoverso 1, hanno l’obbligo di fornire informazioni all’AFC, qualora le informazioni domandate possano essere di qualche momento nell’applicazione della presente legge. Un’informazione può essere ricusata soltanto se vi ostano interessi pubblici importanti, in particolare la sicurezza interna od esterna della Confederazione o dei Cantoni, oppure se l’informazione intralcia in misura notevole lo svolgimento dei compiti dell’autorità sollecitata. Il segreto postale, telefonico o telegrafico deve essere rispettato.
3Le controversie sull’obbligo delle autorità amministrative federali di fornire informazioni sono giudicate dal Consiglio federale; quelle sul medesimo obbligo delle autorità dei Cantoni, distretti, circoli e Comuni sono giudicate dal Tribunale federale, se il governo cantonale ha respinto la domanda d’informazioni (art. 110 e segg. LF 16 dic. 19431 sull’organizzazione giudiziaria).
4Le organizzazioni alle quali sono affidati compiti disciplinati dal diritto pubblico sono, nei limiti di questi compiti, tenute come le autorità a fornire informazioni. Il capoverso 3 è applicabile per analogia.
1 [CS 3 499; RU 1948 899 art. 86, 1955 899 art. 118, 1959 921, 1969 755 art. 80 lett. b 784, 1977 237 n. II 3 862 art. 52 n. 2 1323 n. III, 1978 688 art. 88 n. 3 1450, 1979 42, 1980 31 n. IV 1718 art. 52 n. 2 1819 art. 12 cpv. 1, 1982 1676 all. n. 13, 1983 1886 art. 36 n. 1, 1986 926 art. 59 n. 1, 1987 226 n. II 1 1665 n. II, 1988 1776 all. II 1, 1989 504 art. 33 let. a, 1990 938 n. III cpv. 5, 1992 288, 1993 274 art. 75 n. 1 1945 all. n. 1, 1995 1227 all. n. 3 4093 all. n. 4, 1996 508 art. 36 750 art. 17 1445 all. n. 2 1498 all. n. 2, 1997 1155 all. n. 6 2465 all. n. 5, 1998 2847 all. n. 3 3033 all. n. 2, 1999 1118 all. n. 1 3071 n. I 2, 2000 273 all. n. 6 416 n. I 2 505 n. I 1 2355 all. n. 1 2719, 2001 114 n. I 4 894 art. 40 n. 3 1029 art. 11 cpv. 2, 2002 863 art. 35 1904 art. 36 n. 1 2767 n. II 3988 all. n. 1, 2003 2133 all. n. 7 3543 all. n. II 4 lett. a 4557 all. n. II 1, 2004 1985 all. n. II 1 4719 all. n. II 1, 2005 5685 all. n. 7. RU 2006 1205 art. 131 cpv. 1]. Vedi ora la L del 17 giu. 2005 sul Tribunale federale (RS 173.110).
Art. 36a
IIa. Trattamento dei dati
1L’AFC gestisce, per l’adempimento dei compiti in virtù della presente legge, un sistema d’informazione. Quest’ultimo può contenere dati personali degni di particolare protezione riguardanti sanzioni amministrative e penali rilevanti in materia fiscale.
2L’AFC e le autorità di cui all’articolo 36 capoverso 1 si trasmettono i dati che possono essere utili per l’adempimento dei loro compiti. Le autorità di cui all’articolo 36 capoversi 2 e 4 trasmettono all’AFC i dati che possono essere importanti per l’esecuzione della presente legge.
3I dati sono trasmessi singolarmente, mediante liste o su supporti elettronici di dati. Possono essere resi accessibili anche mediante una procedura di richiamo. L’assistenza amministrativa è gratuita.
4I dati personali e i dispositivi utilizzati per il loro trattamento, quali i supporti di dati, i programmi informatici e la relativa documentazione devono essere protetti da qualsiasi manipolazione, modifica e distruzione non autorizzata nonché dal furto.
5Il Consiglio federale può emanare disposizioni d’esecuzione, concernenti in particolare l’organizzazione e la gestione del sistema d’informazione, le categorie di dati da rilevare, il diritto d’accesso e di trattamento, la durata di conservazione, l’archiviazione e la distruzione dei dati.
1 Introdotto dal n. VI 2 della LF del 24 mar. 2000 concernente l’istituzione e l’adeguamento di basi legali per il trattamento di dati personali, in vigore dal 1° set. 2000 (RU 2000 1891; FF 1999 7979).
Art. 37
III. Obbligo del segreto
1Chiunque è incaricato di applicare la presente legge, o è chiamato a concorrervi, è tenuto, nei confronti di altri servizi ufficiali e di persone private, a mantenere il segreto su quanto apprende nell’esercizio delle sue funzioni e a ricusare la consultazione di atti ufficiali.
2Non vi è obbligo di osservare il segreto d’ufficio:
- a.
- nel caso di assistenza fra le autorità conformemente all’articolo 36 capoverso 1 e nell’esercizio dell’obbligo di denunciare atti punibili;
- b.
- nei confronti degli organi giudiziari o amministrativi autorizzati dal Consiglio federale, in genere, o dal Dipartimento federale delle finanze, in casi particolari, a domandare informazioni ufficiali alle autorità incaricate di applicare la presente legge.
Art. 38
B. Procedura
I. Riscossione dell’imposta
1. Iscrizione come contribuente; autoaccertamento
1Chiunque diviene soggetto dell’imposta preventiva in base alla presente legge ha l’obbligo di annunciarsi come contribuente presso l’AFC, senza esservi sollecitato.
2Il contribuente, alla scadenza dell’imposta (art. 16), è tenuto a presentare spontaneamente all’AFC il rendiconto prescritto, corredato dei giustificativi, e a pagare in pari tempo l’imposta o a fare la notifica sostitutiva del pagamento (art. 19 e 20).
3La notifica nell’ambito della procedura di cui all’articolo 20a capoverso 1 va fatta nei 90 giorni successivi alla scadenza della prestazione imponibile allegando i giustificativi e il certificato di domicilio del vincitore.1
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 28 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2019 433; FF 2018 1951).
Art. 39
2. Obbligo di fornire informazioni
1Il contribuente deve indicare coscienziosamente all’AFC tutti i fatti che possono essere di qualche momento nell’accertamento dell’obbligazione fiscale o delle basi di calcolo dell’imposta; egli è tenuto in particolare a:
- a.
- compilare in tutte le loro parti ed esattamente i moduli dei rendiconti e delle dichiarazioni d’imposta e i questionari;
- b.
- tenere regolarmente i libri di commercio e, su richiesta dell’autorità, presentarli corredati dei giustificativi e di altri documenti.
2La contestazione dell’obbligo di pagare l’imposta preventiva o di presentare la notifica sostitutiva del pagamento non dispensa dall’obbligo di fornire informazioni.
3Se l’obbligo di fornire informazioni è contestato, l’AFC emana una decisione formale.1
1 Nuovo testo giusta l’all. n. 60 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).
Art. 40
3. Verifica
1L’AFC controlla se viene soddisfatto l’obbligo di annunciarsi come contribuente; essa verifica pure i rendiconti, i versamenti dell’imposta e la consegna delle notifiche da farsi conformemente agli articoli 19 e 20.
2L’AFC, per chiarire la fattispecie, può verificare sul posto i libri di commercio, i giustificativi e gli altri documenti del contribuente.
3Se risulta che il contribuente non ha soddisfatto agli obblighi di legge, deve essergli data la possibilità di spiegarsi in merito ai fatti contestatigli.
4Se la controversia non può essere composta, l’AFC prende una decisione.
5Le costatazioni fatte in occasione d’un controllo secondo il capoverso 1 o 2 presso una banca o una cassa di risparmio ai sensi della legge dell’8 novembre 19341 sulle banche, o presso la Banca nazionale svizzera oppure presso una centrale d’emissione di obbligazioni fondiarie possono essere utilizzate soltanto per l’applicazione dell’imposta preventiva. Il segreto bancario va rispettato.2
1 RS 952.0
2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 28 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2019 433; FF 2018 1951).
Art. 41
4. Decisioni dell’Amministrazione federale delle contribuzioni
L’AFC prende tutte le decisioni necessarie per la riscossione dell’imposta preventiva, in particolare quando:
- a.
- il credito fiscale, la responsabilità solidale o l’obbligo di trasferire l’imposta sono contestati:
- b.
- in un caso di specie, essa è richiesta di stabilire d’ufficio, a titolo provvisionale, l’obbligazione fiscale, le basi di calcolo dell’imposta, la responsabilità solidale o l’obbligo di trasferire l’imposta
- c.
- il contribuente o la persona responsabile in solido non paga l’imposta dovuta secondo il rendiconto.
Art. 42
5. Reclamo1
1Le decisioni dell’AFC possono essere impugnate con reclamo nel termine di 30 giorni dalla notificazione.
2Il reclamo deve essere presentato per iscritto all’AFC; esso deve contenere delle conclusioni precise e indicare i fatti sui quali è fondato.
3Se il reclamo è ammissibile l’AFC riesamina la decisione, senz’essere vincolata alle conclusioni presentate.
4La procedura di reclamo è continuata, anche se il reclamo è ritirato, quando vi sono indizi che fanno supporre che la decisione impugnata non è conforme alla legge.
5La decisione sul reclamo deve essere motivata e indicare i rimedi giuridici.
1 Nuovo testo giusta l’all. n. 60 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).
Art. 42a
1 Introdotto dall’all. n. 28 della LF del 4 ott. 1991 (RU 1992 288; FF 1991 II 413). Abrogato dall’all. n. 60 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).
Art. 43
1 Abrogato dall’all. n. 60 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).
Art. 44
6. Spese
Art. 45
7. Esecuzione forzata
a. Esecuzione
1L’esecuzione è promossa se, dopo diffida, il debitore non paga l’imposta, gli interessi e le spese; è riservata l’insinuazione del credito nel fallimento.
2Se il credito fiscale non è ancora accertato con una decisione passata in giudicato, ed è contestato, la sua collocazione definitiva non si opera sino a quando non esista una decisione passata in giudicato.
Art. 46
b. Trasferimento dei diritti di regresso1
1Se il contribuente non ha ancora provveduto a soddisfare all’obbligo di addossare l’imposta al beneficiario, ed è dichiarato fallito, o se, in una esecuzione promossa nei suoi confronti, è chiesto il pignoramento, i diritti di regresso che gli competono passano alla Confederazione, sino a concorrenza dell’imposta non ancora pagata.
1 Nuovo testo giusta l’all. n. 12 della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
2 Abrogato dall’all. n. 12 della LF del 16 dic. 1994, con effetto dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227 ; FF 1991 III 1).
Art. 47
c. Garanzie
1L’AFC può esigere garanzie per le imposte, gli interessi e le spese, anche se non siano ancora determinati con decisione passata in giudicato, né scaduti:
- a.
- quando l’esazione appare in pericolo;
- b.
- quando il debitore dell’imposta non ha domicilio in Svizzera o si appresta ad abbandonare il domicilio in Svizzera o prende disposizioni per farsi radiare dal registro di commercio;
- c.
- quando il debitore dell’imposta è in mora con il pagamento o lo è stato a più riprese.
2La richiesta di garanzie deve indicarne la causa giuridica, l’ammontare da garantire e l’ufficio incaricato di riceverle. Se la richiesta di garanzie si fonda sul capoverso 1 lettere a o b, essa vale come decreto di sequestro, di cui all’articolo 274 della legge federale dell’11 aprile 18891 sulla esecuzione e sul fallimento. L’opposizione al decreto di sequestro non è ammessa.2
3Le richieste di garanzie dell’AFC possono essere impugnate mediante ricorso al Tribunale amministrativo federale.3
4Il ricorso contro richieste di garanzie non ha effetto sospensivo.4
1 RS 281.1
2 Nuovo testo giusta l’all. n. 12 della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
3 Nuovo testo giusta l’all. n. 60 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).
4 Introdotto dall’all. n. 28 della LF del 4 ott. 1991 (RU 1992 288; FF 1991 II 413). Nuovo testo giusta l’all. n. 60 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).
5 Introdotto dall’all. n. 28 della LF del 4 ott. 1991(RU 1992 288; FF 1991 II 413). Abrogato dall’all. n. 60 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).
Art. 48
II. Rimborso dell’imposta
1. Disposizioni generali
a. Obblighi dell’istante
1Chiunque chiede il rimborso dell’imposta preventiva deve indicare coscienziosamente all’autorità competente tutti i fatti che possono essere di qualche momento nell’accertamento del diritto al rimborso; in particolare, l’istante è tenuto a:
- a.
- compilare in tutte le loro parti ed esattamente i moduli dell’istanza e i questionari;
- b.
- fornire, su richiesta dell’autorità, le attestazioni relative alla deduzione dell’imposta (art. 14 cpv. 2) e a presentare i libri di commercio, i giustificativi e altri documenti.
2Se l’istante non soddisfa agli obblighi di fornire informazioni e se il diritto al rimborso non può essere accertato senza le informazioni chieste dall’autorità, l’istanza è respinta.
Art. 49
b. Obblighi di terzi
1La persona che ha rilasciato un’attestazione relativa alla deduzione dell’imposta preventiva è tenuta, su richiesta dell’istante, a dargli, ad uso dell’autorità competente, informazioni scritte complementari.
2I soci, i comproprietari e i proprietari di beni indivisi sono tenuti, su richiesta, a fornire all’autorità competente informazioni sul rapporto giuridico che li lega all’istante, in particolare su le sue quote, le sue pretese e i suoi prelevamenti.
3Se il terzo contesta il suo obbligo di fornire informazioni, l’autorità prende una decisione suscettiva di reclamo e di ricorso.
Art. 50
c. Potere di verifica
1L’autorità competente è autorizzata a verificare sul posto le informazioni fornite dall’istante, o da terze persone conformemente all’articolo 49 capoverso 2 e, in tale occasione, a prendere visione dei libri di commercio, dei giustificativi e di altri documenti.
2L’AFC è inoltre autorizzata a verificare, presso la persona che le ha rilasciate, le attestazioni relative alla deduzione dell’imposta (art. 14 cpv. 2) e le informazioni complementari date (art. 49 cpv. 1). L’articolo 40 capoverso 5 è applicabile.
3Le autorità cantonali possono, per di più, far uso dei poteri loro conferiti come autorità di tassazione.
Art. 51
2. Rimborso da parte della Confederazione
1L’AFC deve prendere una decisione se respinge l’istanza, in tutto o in parte, e la controversia non possa essere composta in altro modo.
2Ogni rimborso non fondato su una decisione secondo il capoverso 1, è operato con la riserva del controllo successivo del diritto al rimborso; trascorsi tre anni dal rimborso, il controllo può essere operato soltanto in relazione a un procedimento penale.
3Se dal controllo risulta che il rimborso è stato concesso a torto e se l’istante, i suoi eredi o le persone responsabili in solido rifiutano di restituirne l’ammontare, l’AFC prende una decisione con la quale ne esige la restituzione.
4Sono applicabili per analogia gli articoli 42 a 44 sulla procedura di reclamo e di ricorso e sulle spese di procedura, nonché, nel caso del capoverso 3, gli articoli 45 e 47 su l’esecuzione e le garanzie.
Art. 52
3. Rimborso da parte del Cantone
a. Decisione dell’ufficio cantonale dell’imposta preventiva
1L’ufficio cantonale dell’imposta preventiva esamina le istanze che gli sono presentate, accerta la fattispecie e prende tutti i provvedimenti necessari a stabilire esattamente il diritto al rimborso.
2Terminata l’indagine, l’ufficio dell’imposta preventiva prende una decisione sul diritto al rimborso; la decisione di rimborso può essere collegata a quella di tassazione.
3Se l’istanza di rimborso è respinta, in tutto o in parte, la decisione deve essere brevemente motivata.
4Il rimborso concesso dall’ufficio cantonale dell’imposta preventiva è operato con la riserva del controllo successivo del diritto al rimborso da parte dell’AFC, conformemente all’articolo 57.
Art. 53
b. Reclamo
1La decisione dell’ufficio cantonale dell’imposta preventiva può essere impugnata, nel termine di 30 giorni dalla notificazione, con reclamo scritto a tale ufficio.
2Le disposizioni degli articoli 42 e 44 sono applicabili per analogia alla procedura di reclamo.
3L’articolo 55 è riservato.
Art. 54
c. Ricorso alla commissione cantonale di ricorso
1La decisione sul reclamo presa dall’ufficio cantonale dell’imposta preventiva può essere impugnata per iscritto, nel termine di 30 giorni dalla notificazione, mediante ricorso alla commissione cantonale di ricorso; il ricorso deve contenere delle conclusioni precise e indicare i fatti sui quali è fondato. L’articolo 55 è riservato.
2La commissione di ricorso prende i provvedimenti di istruzione necessari; gli articoli 48 a 50 sono applicabili per analogia.
3All’AFC deve essere data la possibilità di partecipare alla procedura e di presentare le sue conclusioni.
4La procedura di ricorso è continuata anche se il ricorso è ritirato, quando vi sono indizi che fanno supporre che la decisione impugnata non è conforme alla legge, oppure quando l’Amministrazione federale o cantonale delle contribuzioni ha presentato e mantiene le sue conclusioni.
5La commissione di ricorso decide, fondandosi sui suoi accertamenti e senza essere vincolata alle conclusioni presentate.
6La decisione sul ricorso deve essere motivata e indicare i rimedi giuridici; essa è notificata per iscritto alle persone direttamente interessate e alle Amministrazioni cantonale e federale delle contribuzioni.
Art. 55
d. Diritto cantonale complementare
I Cantoni possono, nelle loro disposizioni d’esecuzione, prescrivere che la procedura di reclamo e la procedura dinanzi alla commissione cantonale di ricorso debbano svolgersi secondo le prescrizioni della procedura cantonale in materia di impugnazione e di controllo delle tassazioni fiscali (anche per quanto riguarda i termini), quando la decisione in merito al diritto al rimborso è collegata a quella di tassazione.
Art. 56
e. Ricorso al Tribunale federale
La decisione della commissione cantonale di ricorso può essere impugnata mediante ricorso al Tribunale federale.
1 Nuovo testo giusta l’all. n. 60 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).
Art. 57
C. Regolamento dei conti fra la Confederazione e i Cantoni
I. Rendiconto; verifica, riduzione
1I Cantoni inviano alla Confederazione il rendiconto degli importi dell’imposta preventiva da essi rimborsati.
2L’AFC verifica i rendiconti dei Cantoni; a tal fine, essa può esaminare ogni documento utile dei Cantoni, distretti, circoli e Comuni, ed anche, in casi particolari, disporre altre indagini o far uso in proprio dei poteri d’indagine di un ufficio cantonale dell’imposta preventiva.
3Se dalla verifica risulta che l’ufficio cantonale dell’imposta preventiva ha concesso a torto un rimborso, l’AFC dispone, a titolo provvisionale, una riduzione corrispondente dell’ammontare che il Cantone esige in uno dei prossimi rendiconti.
4Trascorsi tre anni dalla fine dell’anno civile in cui la decisione di rimborso dell’ufficio cantonale dell’imposta preventiva è passata in giudicato, l’AFC può disporre la riduzione soltanto in relazione a un procedimento penale.
Art. 58
II. Conseguenze delle riduzione
1Se, conformemente all’articolo 57 capoverso 3, è stata disposta una riduzione a titolo provvisionale, l’ufficio cantonale dell’imposta preventiva può chiedere a colui che ha beneficiato del rimborso contestato di restituire l’imposta. Il diritto del Cantone alla restituzione si estingue se non è esercitato, mediante decisione, nei sei mesi successivi alla notificazione della riduzione provvisionale.
2La decisione del Cantone in merito all’obbligo di restituire l’imposta può essere impugnata dall’interessato, nel termine di 30 giorni dalla notificazione, mediante ricorso alla commissione cantonale di ricorso; gli articoli 54 e 56 sono applicabili.
3Se la decisione sul ricorso accerta che non si dà l’obbligo di restituire l’imposta, la riduzione provvisionale è nulla; se essa lo ammette, in tutto o in parte, la riduzione diviene definitiva nella stessa proporzione.
4Allorché, senza il consenso dell’AFC, l’ufficio cantonale dell’imposta preventiva non provvede a chiedere la restituzione o se, nella sua decisione passata in giudicato, non ha provveduto a chiederla per tutto l’ammontare, la riduzione provvisionale diviene definitiva, a meno che il Cantone, nei nove mesi dalla notificazione, non la impugni dinanzi al Tribunale federale (art. 120 della L del 17 giu. 20051 sul Tribunale federale).2
5La decisione di restituzione presa dall’ufficio cantonale dell’imposta preventiva o dalla commissione cantonale di ricorso è equiparata a una sentenza esecutiva nel senso dell’articolo 80 della legge federale dell’11 aprile 18893 sulla esecuzione e sul fallimento.
1 RS 173.110
2 Nuovo testo giusta l’all. n. 60 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).
3 RS 281.1
Art. 59
D. Revisione e interpretazione delle decisioni1
1Gli articoli 66 a 69 della legge federale del 20 dicembre 19682 sulla procedura amministrativa s’applicano analogamente alla revisione e all’interpretazione delle decisioni dell’AFC e delle autorità cantonali.3
1 Nuovo testo giusta l’art. 52 della LF del 27 giu. 1973 sulle tasse di bollo, in vigore dal 1° lug. 1974 (RU 1974 11; FF 1972 II 1068).
2 RS 172.021
3 Nuovo testo giusta l’art. 52 della LF del 27 giu. 1973 sulle tasse di bollo, in vigore dal 1° lug. 1974 (RU 1974 11; FF 1972 II 1068).
4 Abrogato dall’art. 52 della LF del 27 giu. 1973 sulle tasse di bollo, con effetto dal 1° lug. 1974 (RU 1974 11; FF 1972 II 1068).
5 Abrogato dall’all. n. 60 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).
Art. 60
E. Rettificazione dei rendiconti cantonali
1Gli errori di calcolo e di scrittura nei rendiconti dei Cantoni di cui all’articolo 57 possono essere rettificati nei tre anni successivi alla presentazione del rendiconto.1
2L’autorità competente prende una decisione suscettiva di reclamo e di ricorso, qualora la controversia non possa essere composta.
1 Nuovo testo giusta l’art. 52 della LF del 27 giu. 1973 sulle tasse di bollo, in vigore dal 1° lug. 1974 (RU 1974 11; FF 1972 II 1068).
Capo quarto: Disposizioni penali
Art. 61
A. Infrazioni
I. Sottrazione
Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, al fine di procacciare un profitto a sé o a un terzo:
- a.
- sottrae l’imposta preventiva alla Confederazione;
- b.
- non soddisfa all’obbligo di notificare una prestazione imponibile (art. 19 e 20) o fa una dichiarazione falsa;
- c.
- ottiene a torto un rimborso dell’imposta preventiva, o un altro profitto fiscale illecito,
è, in quanto non si applichi l’articolo 14 della legge federale del 22 marzo 19742 sul diritto penale amministrativo, punito a titolo di sottrazione d’imposta con una multa fino a 30 000 franchi o fino al triplo dell’imposta sottratta o dell’illecito profitto, se tale triplo supera 30 000 franchi.
1 Nuovo testo giusta l’all. n. 10 del DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RU 1974 1857; FF 1971 I 727).
2 RS 313.0
Art. 62
II. Messa in pericolo dell’imposta
1Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, compromette l’applicazione legale dell’imposta preventiva:
- a.
- non assolvendo, nella procedura di riscossione dell’imposta, l’obbligo di iscriversi come contribuente, di presentare le notifiche, le distinte e i rendiconti, di fornire le informazioni, di presentare i libri di commercio e i documenti giustificativi;
- b.
- rilasciando, sia come contribuente, sia in sua vece, un’attestazione inesatta quanto alla deduzione dell’imposta (art. 14 cpv. 2);
- c.
- fornendo dati falsi o tacendo fatti rilevanti in una distinta o in un rendiconto, in una notifica o in un affidavit (art. 11), in un’istanza di rimborso, di condono dell’imposta o di esenzione dalla stessa, o presentando a tale occasione documenti inesatti per giustificare fatti rilevanti;
- d.1
- fornendo informazioni inesatte come contribuente, istante o terza persona tenuta a dare informazioni;
- e.
- facendo valere un diritto al rimborso che non gli compete o che gli è già stato soddisfatto;
- f.
- contravvenendo all’obbligo di tenere regolarmente e di conservare i libri di commercio, i registri e i documenti giustificativi; oppure;
- g.
- rendendo difficile, impedendo o rendendo impossibile la esecuzione normale di una verifica contabile o di altri controlli ufficiali;
- è punito, in quanto non si applichi una disposizione penale degli articoli 14 a 16 della legge federale del 22 marzo 19742 sul diritto penale amministrativo, con la multa fino a 20 000 franchi.3
2È riservata l’azione penale conformemente all’articolo 285 del Codice penale svizzero4 quando trattasi di un’infrazione nel senso del capoverso 1 lettera g.
1 Nuovo testo giusta l’all. n. 10 del DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RU 1974 1857; FF 1971 I 727).
2 RS 313.0
3 Nuovo testo dell’ultimo comma giusta l’all. n. 10 del DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RU 1974 1857; FF 1971 I 727).
4 RS 311.0
Art. 63
III. Violazione dell’obbligo di trasferire l’imposta
Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, omette o si obbliga ad omettere il trasferimento dell’imposta preventiva è punito con una multa fino a 10 000 franchi.
Art. 64
IV. Inosservanza di prescrizioni d’ordine
1È punito con una multa fino a 5000 franchi chiunque:
- a.
- non adempie una condizione dalla quale dipende un’autorizzazione speciale;
- b.
- contravviene a una prescrizione della presente legge o di un’ordinanza d’esecuzione o alle istruzioni di carattere generale emanate in base a tali prescrizioni o non osserva un decreto notificatogli individualmente con la comminatoria della pena contemplata nel presente articolo;
- c.
- non rispetta i termini previsti nelle disposizioni d’esecuzione per gli atti di cui all’articolo 20 capoverso 3;
- d.
- non rispetta il termine di cui all’articolo 20a capoverso 2.1
2È punito anche chiunque agisce per negligenza.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 28 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2019 433; FF 2018 1951).
Art. 65 e 66
1 Abrogati dall’all. n. 10 del DPA, con effetto dal 1° gen. 1975 (RU 1974 1857; FF 1971 I 727).
Art. 67
B. Rapporto con la legge federale sul diritto penale amministrativo; infrazioni nella procedura cantonale1
1La legge federale del 22 marzo 19742 sul diritto penale amministrativo è applicabile; l’autorità amministrativa incaricata del procedimento e del giudizio a tenore di quella legge è l’AFC.3
2È fatto obbligo all’autorità cantonale di denunciare all’AFC le infrazioni commesse in una procedura dinanzi a questa autorità.
3Per l’inosservanza di prescrizioni d’ordine (art. 64), l’autorità cantonale può infliggere una multa fino a 500 franchi; la procedura è disciplinata dalle disposizioni vigenti della legislazione tributaria cantonale.
1 Nuovo testo giusta l’all. n. 10 del DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RU 1974 1857; FF 1971 I 727).
2 RS 313.0
3 Nuovo testo giusta l’all. n. 10 del DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RU 1974 1857; FF 1971 I 727).
Capo quinto: Disposizioni finali e transitorie
Art. 68
A. Modificazioni di diritto anteriore
Art. 69
B. Diritto transitorio
I. Per gli stranieri
1I portatori, domiciliati all’estero, di obbligazioni emesse da un ente di diritto pubblico svizzero prima del 10 ottobre 1921 con il promesso che gli interessi saranno versati senza alcuna deduzione d’imposta, hanno diritto al rimborso dell’imposta preventiva dedotta da questi interessi.
1 Abrogato dall’all. n. II 8 della L del 23 giu. 2006 sugli investimenti collettivi, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5379; FF 2005 5701).
Art. 70
II. ...
1 Abrogato dall’all. n. II 8 della L del 23 giu. 2006 sugli investimenti collettivi, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5379; FF 2005 5701).
Art. 70a
III. Disposizione transitoria della modifica del 10 ottobre 19972
Gli articoli 4a, 12, capoverso 1bis e 16 capoverso 2 si applicano anche agli eventi anteriori alla loro entrata in vigore, a meno che la pretesa fiscale sia prescritta o stabilita in modo definitivo.
1 Introdotto dal n. I 4 della LF del 10 ott. 1997 sulla riforma 1997 dell’imposizione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 669; FF 1997 II 963).
2 RU 1998 669
Art. 70b
IV. Disposizione transitoria della modifica del 15 dicembre 2000
Le persone fisiche devono presentare l’istanza di rimborso dell’imposta preventiva sui redditi imponibili scaduti prima del 1° gennaio 2001 alle autorità fiscali del Cantone in cui erano domiciliate all’inizio dell’anno civile successivo a quello in cui è venuta a scadere la prestazione imponibile
1 Introdotto dal n. I 3 della LF del 15 dic. 2000 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure di imposizione delle imposte dirette nei rapporti intercantonali, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2001 1050; FF 2000 3390).
Art. 70c
V. Disposizioni transitorie della modifica del 30 settembre 2016
1Gli articoli 16 capoverso 2bis e 20 si applicano anche ai fatti anteriori all’entrata in vigore della modifica del 30 settembre 2016, a meno che il credito fiscale o il credito per interessi di mora sia prescritto oppure sia stato accertato con una decisione passata in giudicato prima del 1° gennaio 2011.
2Se il contribuente soddisfa le condizioni di cui all’articolo 16 capoverso 2bis, l’interesse di mora già pagato è rimborsato su sua richiesta senza interessi rimunerativi.
3La richiesta va presentata entro un anno dall’entrata in vigore della presente modifica.
1 Introdotto dal n. I della LF del 30 set. 2016, in vigore dal 15 feb. 2017 (RU 2017 497; FF 2015 4395 4429).
Art. 70d
VI. Disposizione transitoria della modifica del 28 settembre 2018
L’articolo 23 capoverso 2 si applica alle pretese sorte a partire dal 1° gennaio 2014, se il diritto al rimborso dell’imposta preventiva non è ancora stato oggetto di una decisione passata in giudicato.
1 Introdotto dal n. I della LF del 28 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2019 433; FF 2018 1951
Art. 71
C. Abolizione della tassa sulle cedole
1Con l’entrata in vigore della presente legge, la tassa di bollo sulle cedole non è più riscossa; le disposizioni contrarie della legislazione federale cessano d’essere in vigore.
2Le disposizioni che non sono più in vigore rimangono applicabili, anche dopo l’entrata in vigore della presente legge, ai crediti fiscali che sono sorti, ai fatti che sono avvenuti e ai rapporti giuridici che si sono formati avanti tale data.
3Se la tassa sulle cedole di carte-valori estere è stata pagata con un solo versamento in blocco non sarà rimborsato nessun importo proporzionale per le cedole scadute dopo l’entrata in vigore della presente legge.
4Le cedole ai sensi della legge federale del 25 giugno 19211 concernente le tasse di bollo sulle cedole e i documenti loro equiparati secondo la legislazione federale sulle tasse di bollo non possono essere colpite dai Cantoni da una tassa di bollo o di registro.
1 [CS 6 131]
Art. 72
D. Abrogazione di diritto anteriore
1A contare dall’entrata in vigore della presente legge, sono abrogati:
- a.
- il decreto del Consiglio federale 1° settembre 19431 concernente la riscossione di un’imposta a titolo di precauzione (Imposta preventiva);
- b.
- il decreto del Consiglio federale 13 febbraio 19452 per garantire i diritti fiscali in materia di assicurazioni;
- c.
- gli articoli 34 a 40 e 48 del decreto federale 22 dicembre 19383 concernente l’attuazione dell’ordinamento transitorio delle finanze federali.
2Gli articoli 35 a 40 e 48 del decreto federale 22 dicembre 19384 concernente l’attuazione dell’ordinamento transitorio delle finanze federali restano applicabili a tutti i fatti accaduti durante il periodo di validità di queste disposizioni.
1 [CS 6 334; RU 1949 II 1841 art. 1 lett. B n. 1 lett. d, 1950 II 1473 art. 2 ad art. 2, 1954 1374 art. 2; CS 1 3 disp. trans. art. 8 cpv. 1 lett. b, nel testo dell’11 mag. 1958 – RU 1958 375]
2 [CS 6 353; RU 1949 II 1841 art. 1 lett. B n. 1 lett. e, 1950 II 1473 art. 2 ad art. 2, 1954 1374 art. 2]
3 [CS 6 39 50; RU 1949 II 1841 art. 1 lett. A, 1950 II 1473 art. 2 ad art. 1, 1954 1374 art. 2]
4 [CS 6 39 50; RU 1949 II 1841 art. 1 lett. A, 1950 II 1473 art. 2 ad art. 1, 1954 1374 art. 2]
Art. 73
E. Esecuzione
Art. 74
F. Entrata in vigore
Il Consiglio federale fissa la data d’entrata in vigore della presente legge.