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Art. 51
I. Aventi diritto
1. Persone in soggiorno; assoggettamento limitato alle imposte
1Chiunque, per il semplice fatto di soggiornare in Svizzera, è assoggettato illimitatamente alle imposte secondo la legislazione fiscale cantonale, ha diritto al rimborso dell’imposta preventiva, se la prestazione imponibile è maturata nel periodo del suo assoggettamento. 2Una persona fisica che, secondo la legislazione fiscale cantonale non è assoggettata illimitatamente alle imposte cantonali, ma che, in forza delle disposizioni di legge deve pagare imposte federali, cantonali o comunali sui redditi colpiti dalla imposta preventiva o sulla sostanza da cui detti redditi provengono, ha diritto, sino a concorrenza di tali imposte, al rimborso dell’imposta preventiva dedotta dai redditi, se la prestazione imponibile è maturata nel periodo del suo assoggettamento. 3Chiunque chiede il rimborso conformemente ai capoversi 1 e 2 deve presentare l’istanza all’autorità fiscale del Cantone cui compete l’imposizione del reddito o della sostanza.
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Art. 52
2. Funzionari svizzeri all’estero
1Le persone al servizio della Confederazione che, alla scadenza della prestazione imponibile, erano domiciliate o soggiornavano all’estero e vi erano esentate dalle imposte dirette in virtù di una convenzione o dell’uso internazionale, hanno diritto al rimborso dell’imposta preventiva dedotta da questa prestazione. 2L’istanza di rimborso, redatta su modulo ufficiale, deve essere presentata all’Amministrazione federale delle contribuzioni. 3L’imposta preventiva è rimborsata in contanti o computata nell’imposta per la difesa nazionale1 dovuta dall’istante.
1 Ora: imposta federale diretta
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Art. 53
3. Casse d’assicurazioni e istituzioni di previdenza
1Istituti, casse ed altri enti aventi per scopo l’assicurazione per la vecchiaia, l’invalidità, i superstiti o la previdenza sociale, hanno diritto al rimborso dell’imposta preventiva dedotta dai redditi fruttati dai loro propri investimenti o da quelli da essi fatti a nome dei loro depositanti. 2L’istanza deve essere presentata all’Amministrazione federale delle contribuzioni; se comprende anche redditi fruttati da investimenti fatti a nome di depositanti, essa deve essere corredata di una distinta menzionante i dati personali e l’indirizzo dei depositanti, l’ammontare dei loro investimenti e il reddito lordo da essi fruttato. 3I singoli depositanti non hanno, in proprio, alcun diritto al rimborso dell’imposta preventiva da chiedersi conformemente al capoverso 1, e nessuna attestazione può essergli rilasciata per esercitare un diritto del genere. 4L’articolo 25 della legge, concernente la perdita del diritto al rimborso quando non si dia registrazione dei redditi, si applica per analogia alle istituzioni che non sono giuridicamente indipendenti.
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Art. 54
4. Associazioni di risparmio e casse di risparmio aziendali
1Un’associazione di risparmio o una cassa di risparmio ai sensi dell’articolo 9 capoverso 2 della legge ha diritto al rimborso dell’imposta preventiva per conto del depositante se la sua quota al reddito lordo non eccede 200 franchi per anno civile. L’istanza deve essere presentata all’Amministrazione federale delle contribuzioni.1 2Se l’ammontare della quota eccede 200 franchi, l’associazione o la cassa informa il depositante che egli deve chiedere in proprio il rimborso dell’imposta preventiva e che esso gli sarà concesso soltanto in base a un’attestazione secondo l’articolo 3 capoverso 2. L’attestazione è rilasciata dall’associazione o dalla cassa su richiesta del depositante.2 3Per evitare complicazioni sproporzionate, l’Amministrazione federale delle contribuzioni può, con gli oneri e alle condizioni da essa stabiliti, consentire che un’associazione o una cassa chieda il rimborso senza tener conto dell’ammontare della quota ai redditi spettanti ai depositanti.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 giu. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 3471). 2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 giu. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 3471).
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Art. 55
5. Unioni di persone e masse patrimoniali senza personalità giuridica
Alla stessa stregua delle persone giuridiche hanno diritto al rimborso dell’imposta preventiva: - a.1
- le imprese gestite in comune (consorzi di costruzione ecc.) e le comunioni di proprietari per piani (art. 712a segg. Codice civile2) per la quota spettante ai comproprietari domiciliati in Svizzera, se l’imposta preventiva è stata dedotta dai redditi di capitali su beni patrimoniali utilizzati esclusivamente per gli scopi dell’impresa comune, rispettivamente per finanziare spese e oneri comuni della comunione di proprietari per piani e se una distinta di tutti i partecipanti (con cognome, nome, indirizzo, domicilio e quota di partecipazione) è allegata all’istanza di rimborso;
- b.
- le unioni di persone senza personalità giuridica, ma che dispongono di un’organizzazione propria e svolgono la loro attività esclusivamente o principalmente in Svizzera, se i loro membri non sono assoggettati ad imposta sulla loro quota ai redditi ed alla sostanza dell’unione e non fanno valere personalmente un diritto al rimborso per la loro quota ai redditi dell’unione;
- c.
- le masse patrimoniali amministrate in Svizzera, destinate a scopi speciali, senza pur tuttavia avere la personalità giuridica, se i beni e il loro reddito non possono essere fiscalmente attribuiti a persone determinate.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2994). 2 RS 210
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Art. 56
II. Circostanze speciali
1. Banchieri privati
1I banchieri privati sottoposti alla legge federale dell’8 novembre 19341 su le banche e le casse di risparmio, che esercitano la loro attività come ditta individuale, devono presentare all’Amministrazione federale delle contribuzioni l’istanza di rimborso dell’imposta preventiva dedotta dai redditi fruttati dall’attivo dell’impresa. 2Le disposizioni dell’articolo 25 della legge, concernenti la perdita del diritto al rimborso quando non si dia registrazione dei redditi nei libri di commercio, si applicano all’imposta preventiva dedotta dai redditi fruttati dall’attivo dell’impresa.
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Art. 57
2. Rappresentante e successore fiscale
1Chiunque rappresenta un terzo (per es. il marito, il detentore della patria potestà ecc.) o lo sostituisce nell’obbligazione fiscale quanto ai redditi colpiti dall’imposta preventiva o alla sostanza da cui derivano, ha diritto al rimborso dell’imposta in luogo e vece del terzo. 2Il rimborso è concesso conformemente alle norme che si applicano al rappresentato o all’autore del diritto.
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Art. 58
1Se una prestazione colpita dall’imposta preventiva matura prima dell’apertura di una successione, gli eredi hanno diritto al rimborso dell’imposta, in luogo e vece del defunto, qualunque sia il loro domicilio o soggiorno. 2Se il reddito assoggettato all’imposta preventiva, derivante da un elemento della successione, matura dopo la morte dell’autore della stessa, ma prima che la successione venga divisa, ogni erede ha diritto al rimborso dell’imposta preventiva in proporzione alla sua quota successoria, nella misura in cui soddisfa personalmente alle condizioni richieste. 3Se, in forza della legislazione cantonale, una comunione ereditaria deve pagare come tale delle imposte su il reddito o la sostanza per i redditi colpiti dall’imposta preventiva o per la sostanza da cui derivano, il capoverso 2 si applica per analogia.
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Art. 59
1Se, alla sua morte, l’autore della successione era assoggettato illimitatamente alle imposte in Svizzera, gli eredi devono chiedere il rimborso dell’imposta preventiva sia in comune, sia per il tramite di un rappresentante comune; nella istanza devono figurare i dati personali e l’indirizzo di tutti gli eredi e la loro quota alla successione. 2L’istanza deve essere presentata all’autorità fiscale cantonale competente per la tassazione dell’autore della successione, con un duplicato per ciascun Cantone in cui sono assoggettati ad imposta gli eredi facenti parte della comunione ereditaria. L’autorità trasmette i duplicati dell’istanza, apportandovi eventualmente le sue osservazioni, alle autorità cantonali competenti per gli eredi. 3I Cantoni possono prevedere, nelle loro disposizioni di esecuzione, un ordinamento differente da quello dei capoversi 1 e 2, quando, nei casi di successione, il rimborso dell’imposta preventiva è trattato esclusivamente dalle autorità del medesimo Cantone. 4Se, alla sua morte, l’autore della successione non era assoggettato illimitatamente alle imposte in Svizzera, ogni erede avente diritto al rimborso giusta l’articolo 58 capoverso 2 deve presentare l’istanza all’autorità per lui personalmente competente.
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Art. 60
4. Pluralità di aventi diritto (club d’investimento, giochi in denaro, giochi di destrezza e lotterie destinati a promuovere le vendite, prestazioni d’assicurazione)1
1Se venti persone, al massimo, sono legate fra di loro per contratto allo scopo di effettuare ed amministrare in comune degli investimenti in titoli (club d’investimento), l’Amministrazione federale delle contribuzioni può consentire, con gli oneri e alle condizioni da essa stabiliti, che il rimborso dell’imposta preventiva dedotta dal reddito dei titoli venga chiesto con istanza comune da presentarsi alla Confederazione. 2Se, con una partecipazione comune, più persone hanno realizzato una vincita da cui è stata dedotta l’imposta preventiva a un gioco in denaro oppure a una lotteria o un gioco di destrezza destinati a promuovere le vendite, il rimborso deve essere richiesto da tutti i partecipanti in funzione della loro quota di vincita; l’istanza deve essere corredata di un’attestazione firmata dal titolare dell’attestazione originale (art. 3 cpv. 2), nella quale devono figurare tutte le informazioni dell’attestazione originale e la quota della vincita che spetta all’istante. Se tutti i partecipanti sono assoggettati ad imposta nel medesimo Cantone, l’autorità cantonale competente può consentire, secondo gli oneri e alle condizioni da essa stabiliti, che il rimborso venga chiesto mediante istanza comune.2 3Se più persone avevano diritto ad una prestazione d’assicurazione da cui è stata dedotta l’imposta preventiva e se è stata rilasciata una sola attestazione quanto alla deduzione, il rimborso dell’imposta può essere chiesto soltanto da quella persona che presenta l’attestazione. 4Se l’attestazione quanto alla deduzione dell’imposta menziona che il diritto derivante dall’assicurazione era costituito in pegno all’atto del versamento della prestazione, l’imposta preventiva è rimborsata all’avente diritto o al creditore pignoratizio, ma soltanto con il consenso dell’uno o dell’altro.
1 Nuovo testo giusta il l’all. 2 n. II 3 dell’O del 7 nov. 2018 sui giochi in denaro, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 5155). 2 Nuovo testo giusta il l’all. 2 n. II 3 dell’O del 7 nov. 2018 sui giochi in denaro, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 5155).
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Art. 61
5. Rapporti fiduciari
1L’imposta preventiva dedotta dal reddito di valori affidati a un fiduciario è rimborsata soltanto se il fiduciante soddisfa alle condizioni richieste per il rimborso. 2L’istanza di rimborso deve essere presentata dal fiduciante; essa menzionerà il rapporto fiduciario e designerà le persone che vi partecipano, con i loro dati personali e l’indirizzo.
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Art. 62
6. Operazioni a termine in o fuori borsa
Se il reddito fruttato da un titolo che è oggetto di un’operazione a termine in o fuori borsa matura fra il giorno della stipulazione e quello della liquidazione, il diritto al rimborso dell’imposta preventiva dedotta da tale reddito compete al venditore a termine se, alla scadenza del reddito, ad esso apparteneva il titolo e la cedola; in caso contrario, il diritto al rimborso, compete al terzo che, alla scadenza del reddito, aveva il diritto di godimento sul titolo consegnato a termine.
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