Ordinanza
sugli emolumenti per le decisioni e le prestazioni
dell’Amministrazione federale delle contribuzioni
(Ordinanza sugli emolumenti dell’AFC, OEm-AFC)
del 21 maggio 2014 (Stato 1° luglio 2014)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 46a della legge del 21 marzo 19971 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione;
visto l’articolo 84 capoverso 2 della legge del 12 giugno 20092 sull’IVA;
visti gli articoli 183 e 195 della legge federale del 14 dicembre 19903
sull’imposta federale diretta (LIFD),
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Allegato
1
Art. 1 Principi
1 L’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) riscuote emolumenti, in particolare per le seguenti prestazioni:
- a.
- perizie e informazioni scritte;
- b.
- corsi di formazione;
- c.
- informazioni dettagliate o complesse che il richiedente può riutilizzare sul piano economico;
- d.
- statistiche dettagliate o complesse che devono essere allestite appositamente;
- e.
- riproduzione di documenti e di dati in relazione alle richieste di consultazione di atti, comprese le richieste di consultazione di atti in caso di provvedimenti speciali d’inchiesta ai sensi degli articoli 190–195 LIFD.
2 Riscuote anche emolumenti nel settore dell’IVA per:
- a.
- decisioni, la cui emanazione ha richiesto dispendiose procedure probatorie imputabili al contribuente;
- b.
- operazioni inutili causate dal contribuente.
3 Non riscuote emolumenti per informazioni vincolanti relative a una fattispecie concreta riguardante una determinata persona, salvo che la richiesta non superi la misura usuale.
Art. 2 Applicabilità di altre ordinanze
1 Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20044 sugli emolumenti (OgeEm).
2 L’ordinanza del 25 novembre 19745 sulle tasse e spese nella procedura penale amministrativa si applica ai costi dei provvedimenti speciali d’inchiesta secondo gli articoli 190–195 LIFD che non rientrano nei costi di riproduzione di documenti e di dati di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettera e.
Art. 3 Calcolo degli emolumenti
1 Gli emolumenti sono fissati secondo il tempo impiegato.
2 La tariffa oraria è compresa fra 100 e 250 franchi a seconda delle conoscenze specialistiche richieste.
3 Per le decisioni e le prestazioni di eccezionale entità o di particolare difficoltà o urgenza, l’AFC può riscuotere un supplemento che può ammontare fino al 50 per cento dell’emolumento ordinario.
4 Per la riproduzione di documenti e di dati ai sensi dell’articolo 1 capoverso 1 lettera e gli emolumenti sono riscossi conformemente all’allegato.
Art. 4 Esborsi
1 Sono considerati esborsi i costi supplementari correlati a un’attività che soggiace al pagamento degli emolumenti, in particolare gli esborsi di cui all’articolo 6 OgeEm6 nonché le indennità ai testimoni.
2 I testimoni ricevono un’indennità:
- a.
- fra 30 e 100 franchi, se il tempo dedicato al processo, compreso quello necessario per la trasferta, non è superiore a mezza giornata;
- b.
- fra 50 e 150 franchi al giorno, se il tempo dedicato al processo, compreso quello necessario alla trasferta, è superiore a mezza giornata.
3 In caso di perdita di guadagno, i testimoni ricevono un’indennità compresa, di regola, fra 25 e 150 franchi l’ora. Se circostanze particolari lo giustificano, l’indennità può corrispondere alla perdita di guadagno effettiva. Tale indennità non è presa in considerazione se la perdita di guadagno è straordinariamente elevata.
4 Le persone informate sui fatti e le altre persone interessate da provvedimenti di natura probatoria hanno diritto all’indennità prevista per i testimoni.
Art. 5 Abrogazione di altri atti normativi
L’ordinanza del 23 agosto 19897 sugli emolumenti per le prestazioni dell’Amministrazione federale delle contribuzioni è abrogata.
7 [RU 1989 1769, 1993 1494, 2006 4705n. II 47]
Art. 6 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2014.