1 Per istituti finanziari non tenuti alla comunicazione che sono enti statali si intendono segnatamente:
- a.
- la Confederazione Svizzera;
- b.
- i Cantoni e i Comuni;
- c.
- gli istituti e le agenzie interamente di proprietà degli enti di cui alla lettera a o b, in particolare le istituzioni, gli istituti e i fondi del sistema delle assicurazioni sociali a livello federale, cantonale e comunale.
2 Per istituti finanziari non tenuti alla comunicazione che sono organizzazioni internazionali si intendono segnatamente:
- a.
- le organizzazioni partner di un accordo di sede internazionale con la Confederazione Svizzera;
- b.
- le missioni diplomatiche, le missioni permanenti o altre rappresentanze presso organismi internazionali, le rappresentanze consolari o le missioni speciali, con status, privilegi e immunità sanciti nella Convenzione di Vienna del 18 aprile 19619 sulle relazioni diplomatiche, nella Convenzione di Vienna del 24 aprile 196310 sulle relazioni consolari o nella Convenzione dell’8 dicembre 196911 sulle missioni speciali.
3 Per istituto finanziario non tenuto alla comunicazione che è una banca centrale si intendono segnatamente la Banca nazionale svizzera e gli istituti interamente di sua proprietà.
4 Gli istituti finanziari di cui ai capoversi 1–3 sono istituti finanziari tenuti alla comunicazione in relazione a pagamenti derivanti da un obbligo detenuto in connessione con attività finanziarie commerciali svolte da un’impresa di assicurazioni specificata, un istituto di custodia o un istituto di deposito.
5 Per istituti finanziari non tenuti alla comunicazione che sono un fondo pensione ad ampia partecipazione, un fondo pensione a partecipazione ristretta, un fondo pensione di un ente statale, di un’organizzazione internazionale o di una banca centrale, o un ente che presenta un rischio ridotto di essere utilizzato a fini di sottrazione d’imposta e ha caratteristiche sostanzialmente simili a quelle degli istituti finanziari non tenuti alla comunicazione secondo l’accordo applicabile si intendono segnatamente i seguenti istituti di previdenza professionale:
- a.12
- gli istituti di previdenza o le altre forme di previdenza, costituiti in Svizzera ai sensi degli articoli 48 e 49 della legge federale del 25 giugno 198213 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP), dell’articolo 89a capoverso 6 o 7 del Codice civile (CC)14 o dell’articolo 331 capoverso 1 del Codice delle obbligazioni (CO)15;
- b.
- gli istituti di libero passaggio costituiti ai sensi degli articoli 4 capoverso 1 e 26 capoverso 1 della legge del 17 dicembre 199316 sul libero passaggio (LFLP);
- c.
- gli istituti collettori secondo l’articolo 60 LPP;
- d.
- i fondi di garanzia secondo gli articoli 56–59 LPP;
- e.
- gli istituti di altre forme di previdenza riconosciute ai sensi dell’articolo 82 LPP;
- f.
- le fondazioni d’investimento secondo gli articoli 53g–53k LPP, a condizione che tutti i partecipanti alla fondazione d’investimento siano istituti pensionistici o altre forme di previdenza secondo le lettere a–e.
6 Laddove l’accordo applicabile non prevede un termine, un emittente di carte di credito è considerato emittente di carte di credito qualificato, e quindi istituto finanziario non tenuto alla comunicazione, se al momento dell’entrata in vigore della presente legge soddisfa le condizioni previste dall’accordo applicabile. Un emittente di carte di credito che avvia l’attività dopo l’entrata in vigore della presente legge è considerato istituto finanziario non tenuto alla comunicazione se soddisfa le condizioni previste dall’accordo applicabile al più tardi entro sei mesi dall’avvio dell’attività.
7 Per istituti finanziari non tenuti alla comunicazione che sono un veicolo di investimento collettivo esente si intendono segnatamente gli investimenti collettivi di capitale svizzeri che sottostanno alla legge del 23 giugno 200617 sugli investimenti collettivi e che soddisfano le condizioni previste dall’accordo applicabile in materia di partecipazioni al veicolo di investimento collettivo e di quote sotto forma di cartevalori al portatore. Il Consiglio federale stabilisce i criteri secondo cui un veicolo di investimento collettivo è un istituto finanziario non tenuto alla comunicazione. Il Consiglio federale designa i veicoli.
8 Laddove l’accordo applicabile non prevede un termine, i veicoli di investimento collettivo soddisfano la condizione relativa alle quote sotto forma di cartevalori al portatore se:
- a.
- dopo l’entrata in vigore della presente legge non emettono altre quote sotto forma di cartevalori al portatore; e
- b.
- dispongono di politiche e procedure volte a garantire che dette quote siano riscattate o immobilizzate al più presto, ma al più tardi entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge.
9 Laddove l’accordo applicabile lo prevede, un trust è considerato un istituto finanziario non tenuto alla comunicazione purché il fiduciario del trust (trustee) sia un istituto finanziario tenuto alla comunicazione e comunichi tutte le informazioni da comunicare secondo l’accordo applicabile in merito a tutti i conti oggetto di comunicazione del trust.
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11 Il Consiglio federale può designare quali istituti finanziari non tenuti alla comunicazione anche altri enti purché gli stessi presentino un rischio ridotto di essere utilizzati a fini di sottrazione d’imposta e abbiano caratteristiche sostanzialmente simili agli istituti finanziari non tenuti alla comunicazione secondo l’accordo applicabile. Il Consiglio federale stabilisce i criteri secondo cui altri enti sono considerati istituti finanziari non tenuti alla comunicazione.