1 Gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione comunicano i pagamenti effettuati in relazione a un conto oggetto di comunicazione a titolo di:
- a.
- interessi;
- b.
- dividendi;
- c.
- proventi da alienazione o riscatto;
- d.
- altri redditi.
2 Sono considerati interessi in particolare gli interessi maturati su obbligazioni, cartelle ipotecarie e rendite fondiarie emesse in serie, averi iscritti nel libro del debito pubblico e averi di clienti.
3 Sono considerati dividendi in particolare le distribuzioni di quote di utili, le eccedenze di liquidazione come pure i vantaggi valutabili in denaro risultanti da partecipazioni di qualsiasi genere, comprese le azioni gratuite, gli aumenti gratuiti del valore nominale e simili.
4 Sono considerati proventi da alienazione o riscatto in particolare i proventi conseguiti con l’alienazione o il riscatto di:
- a.
- obbligazioni, purché i proventi non costituiscano interessi;
- b.
- titoli di partecipazione di qualunque tipo;
- c.
- prodotti derivati di qualunque tipo, purché i proventi non costituiscano interessi o dividendi;
- d.
- quote in investimenti collettivi di capitale.
5 Sono considerati altri redditi, i redditi che non sono interessi, dividendi né proventi da alienazione o riscatto, incluse le prestazioni erogate da assicurazioni tenute alla comunicazione e i pagamenti effettuati da un investimento collettivo di capitale secondo il capoverso 1.