Ordinanza
sullo scambio automatico internazionale
di informazioni a fini fiscali
(OSAIn)
del 23 novembre 2016 (Stato 1° gennaio 2021)
Il Consiglio federale svizzero,
vista la legge federale del 18 dicembre 20151 sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (LSAI),
ordina:
1 RS 653.1
Sezione 1: …
Art. 12
2 Abrogato dal n. I dell’O del 7 nov. 2018, con effetto dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4333).
Sezione 2: Istituti finanziari non tenuti alla comunicazione
Art. 2 Veicoli di investimento collettivo
1 Sono considerati istituti finanziari non tenuti alla comunicazione secondo l’articolo 3 capoverso 7 LSAI i seguenti veicoli di investimento collettivo purché tutte le partecipazioni siano detenute da o per il tramite di persone fisiche o enti che non sono persone oggetto di comunicazione e siano soddisfatte le condizioni secondo l’articolo 3 capoverso 8 LSAI:
- a.
- i fondi contrattuali di investimento secondo gli articoli 25–35 della legge del 23 giugno 20063 sugli investimenti collettivi (LICol);
- b.
- le società di investimento a capitale variabile secondo gli articoli 36–52 LICol;
- c.
- le società in accomandita per investimenti collettivi di capitale secondo gli articoli 98–109 LICol;
- d.
- le società di investimento a capitale fisso secondo gli articoli 110–118 LICol;
- e.
- le società d’investimento svizzere quotate in una borsa svizzera nella forma di società anonime secondo l’articolo 2 capoverso 3 LICol.
2 Tali veicoli sono tuttavia considerati istituti finanziari tenuti alla comunicazione qualora le partecipazioni siano detenute da o per il tramite di entità non finanziarie passive secondo lo standard comune di comunicazione (SCC) il cui controllo è esercitato da persone oggetto di comunicazione.
Art. 3 Enti che operano nel campo della gestione patrimoniale o della consulenza in investimenti
Sono considerati istituti finanziari non tenuti alla comunicazione secondo l’articolo 3 capoverso 11 LSAI gli enti che operano nel campo della gestione patrimoniale o della consulenza in investimenti che, sulla base di una procura di un cliente o come organo di una società o di una fondazione, gestiscono esclusivamente patrimoni depositati a nome del cliente, della società o della fondazione presso un istituto finanziario in Svizzera o all’estero.
Art. 4 Depositari centrali
Sono considerati istituti finanziari non tenuti alla comunicazione secondo l’articolo 3 capoverso 11 LSAI i depositari centrali secondo l’articolo 61 della legge del 19 giugno 20154 sull’infrastruttura finanziaria per attività soggette ad autorizzazione secondo questa legge purché i titolari di conti siano:
- a.
- persone fisiche o enti che non sono persone oggetto di comunicazione; oppure
- b.
- entità non finanziarie passive controllate da persone che non sono oggetto di comunicazione.
4 RS 958.1
Art. 5 Associazioni
Sono considerate istituti finanziari non tenuti alla comunicazione secondo l’articolo 3 capoverso 11 LSAI le associazioni che non si prefiggono uno scopo economico costituite e organizzate in Svizzera.
Art. 6 Fondazioni
Sono considerate istituti finanziari non tenuti alla comunicazione secondo l’articolo 3 capoverso 11 LSAI le fondazioni costituite e organizzate in Svizzera che:
- a.
- perseguono uno scopo pubblico o di utilità pubblica e destinano i loro utili esclusivamente e irrevocabilmente a tali fini; oppure
- b.
- perseguono scopi ideali e i cui utili non superano i 20 000 franchi e sono esclusivamente e irrevocabilmente destinati a tali fini.
Art. 75
5 Abrogato dal n. I dell’O dell’11 nov. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5251).
Sezione 3: Conti esclusi
Art. 8 Conti di avvocati o notai
1 Sono considerati conti esclusi secondo l’articolo 4 capoverso 3 LSAI i conti di deposito o di custodia detenuti da avvocati o notai autorizzati in Svizzera o da studi di avvocati o notai autorizzati in Svizzera e organizzati in forma di società, ove i clienti sono aventi economicamente diritto ai valori patrimoniali depositati su tali conti.
2 I valori patrimoniali che possono essere detenuti su questi conti e le condizioni secondo cui tali conti possono essere trattati sono disciplinati nell’Accordo del 14 febbraio 20136di cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA.
Art. 9 Conti per il versamento di capitale
Gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione possono trattare i conti per il versamento di capitale come conti esclusi secondo l’articolo 4 capoverso 3 LSAI purché:
- a.
- i conti siano utilizzati esclusivamente per il deposito del capitale destinato alla costituzione o all’aumento di capitale di una società;
- b.
- una volta costituita la società o effettuato l’aumento di capitale, i conti siano chiusi o i fondi trasferiti su un conto intestato alla società; e
- c.
- eventuali rimborsi dovuti alla mancata costituzione della società o al mancato aumento di capitale o a un versamento di capitale in eccesso vadano esclusivamente alle persone che hanno versato il capitale.
Art. 10 Conti di associazioni
Gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione possono trattare come conti esclusi secondo l’articolo 4 capoverso 3 LSAI i conti delle associazioni che non si prefiggono uno scopo economico, costituite e organizzate in Svizzera.
Art. 11 Conti di fondazioni
Gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione possono trattare come conti esclusi secondo l’articolo 4 capoverso 3 LSAI i conti delle fondazioni costituite e organizzate in Svizzera purché le fondazioni soddisfino le condizioni di cui all’articolo 6 lettere a e b della presente ordinanza.
Art. 12 Conti di comunioni di comproprietari 7
Gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione possono trattare come conti esclusi secondo l’articolo 4 capoverso 3 LSAI i conti delle comunioni di comproprietari purché:
- a.
- le quote di comproprietà siano intavolate nel registro fondiario secondo l’articolo 23 dell’ordinanza del 23 settembre 20118 sul registro fondiario;
- b.
- i comproprietari abbiano convenuto un regolamento per l’uso e l’amministrazione secondo l’articolo 647 del Codice civile (CC)9 in cui è stabilito che i valori patrimoniali finanziari amministrati dalla comunione di comproprietari sono utilizzati esclusivamente per spese riguardanti i beni in comproprietà; e
- c.
- tale regolamento per l’uso e l’amministrazione sia menzionato nel registro fondiario secondo l’articolo 649a capoverso 2 CC.
7 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5251).
9 RS 210
Art. 13 Conti di comunioni di proprietari per piani
Gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione possono trattare come conti esclusi secondo l’articolo 4 capoverso 3 LSAI i conti delle comunioni di proprietari per piani purché le comunioni di proprietari per piani soddisfino le condizioni di cui all’articolo 712l capoverso 2 CC10.
10 RS 210
Art. 14 Conti non rivendicati 11
Gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione possono trattare come conti esclusi secondo l’articolo 4 capoverso 3 LSAI i conti non rivendicati secondo l’articolo 11 capoverso 6 lettere a e b LSAI il cui saldo o valore alla fine dell’anno civile o di altro adeguato periodo di rendicontazione o al momento della chiusura del conto ammonta a 1000 dollari americani al massimo.
11 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5251).
Art. 1512
12 Abrogato dal n. I dell’O dell’11 nov. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5251).
Art. 16 Conti di moneta elettronica
1 Gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione possono trattare come conti esclusi secondo l’articolo 4 capoverso 3 LSAI i conti di moneta elettronica purché:
- a.
- i conti offrano esclusivamente mezzi di pagamento sotto forma di moneta elettronica per il pagamento scritturale di beni e servizi, per il prelievo in contanti o per il traffico scritturale dei pagamenti tra privati, per le cui transazioni è necessario un credito depositato elettronicamente;
- b.
- il limite di credito convenuto per contratto non superi 10 000 franchi oppure 10 000 dollari americani o euro;
- c.
- qualsiasi pagamento eccedente 10 000 franchi oppure 10 000 dollari americani o euro sia rimborsato al titolare del conto entro 60 giorni; e
- d.
- sui conti non siano accreditati interessi.
2 Per moneta elettronica si intende qualsiasi valore monetario depositato elettronicamente sotto forma di credito nei confronti dell’emittente di moneta elettronica che sia emesso dietro ricevimento di fondi per effettuare operazioni di pagamento e che sia accettato da persone fisiche o giuridiche diverse dall’emittente di moneta elettronica.
Art. 17 Conti di persone defunte
Gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione possono trattare i conti di persone defunte, fino allo scioglimento della comunione ereditaria, come conti il cui unico titolare è una successione con personalità giuridica propria e quindi come conti esclusi purché il decesso della persona sia stato loro comunicato mediante un testamento già aperto, da un atto di morte o in altra forma adeguata.
Sezione 4: Istituti finanziari residenti in Svizzera
Art. 18 Istituti finanziari assoggettati a imposta e istituti finanziari esentati da imposta
Sono considerati residenti in Svizzera secondo l’articolo 5 capoverso 1 LSAI:
- a.
- gli istituti finanziari che sono illimitatamente assoggettati a imposta in Svizzera o che vantano un’appartenenza economica secondo l’articolo 4 capoverso 1 lettera b o l’articolo 51 capoverso 1 lettera b della legge federale del 14 dicembre 199013 sull’imposta federale diretta;
- b.
- gli istituti finanziari esentati da imposta che sono stati costituiti secondo il diritto svizzero.
13 RS 642.11
Art. 19 Trust regolamentati all’estero
I trust regolamentati all’estero come veicoli di investimento collettivo non sono considerati residenti in Svizzera, indipendentemente dalla residenza dei fiduciari del trust (trustee).
Art. 20 Sede della direzione
È considerata sede della direzione secondo l’articolo 5 capoverso 2 lettera b LSAI il luogo in cui è ubicata l’amministrazione effettiva in Svizzera.
Sezione 5: Disposizioni alternative del commentario dell’OCSE relativo allo SCC
Art. 21
Le disposizioni alternative del commentario dell’OCSE relativo allo SCC sono contenute nell’allegato. Sono applicabili nella misura in cui l’accordo applicabile nel singolo caso non lo escluda.
Sezione 6: Precisazione degli obblighi generali di comunicazione
Art. 22 Importo e qualificazione dei pagamenti
1 Gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione comunicano i pagamenti effettuati in relazione a un conto oggetto di comunicazione a titolo di:
- a.
- interessi;
- b.
- dividendi;
- c.
- proventi da alienazione o riscatto;
- d.
- altri redditi.
2 Sono considerati interessi in particolare gli interessi maturati su obbligazioni, cartelle ipotecarie e rendite fondiarie emesse in serie, averi iscritti nel libro del debito pubblico e averi di clienti.
3 Sono considerati dividendi in particolare le distribuzioni di quote di utili, le eccedenze di liquidazione come pure i vantaggi valutabili in denaro risultanti da partecipazioni di qualsiasi genere, comprese le azioni gratuite, gli aumenti gratuiti del valore nominale e simili.
4 Sono considerati proventi da alienazione o riscatto in particolare i proventi conseguiti con l’alienazione o il riscatto di:
- a.
- obbligazioni, purché i proventi non costituiscano interessi;
- b.
- titoli di partecipazione di qualunque tipo;
- c.
- prodotti derivati di qualunque tipo, purché i proventi non costituiscano interessi o dividendi;
- d.
- quote in investimenti collettivi di capitale.
5 Sono considerati altri redditi, i redditi che non sono interessi, dividendi né proventi da alienazione o riscatto, incluse le prestazioni erogate da assicurazioni tenute alla comunicazione e i pagamenti effettuati da un investimento collettivo di capitale secondo il capoverso 1.
Art. 23 Categorie di conti finanziari
1 Con conto di deposito si intendono anche:
- a.
- le operazioni di capitalizzazione delle società di assicurazione sulla vita secondo l’allegato 1 ramo assicurativo A6 dell’ordinanza del 9 novembre 200514 sulla sorveglianza (OS);
- b.
- le operazioni tontinarie delle società di assicurazione sulla vita secondo l’allegato 1 ramo assicurativo A7 OS;
- c.
- i pagamenti anticipati di premi e i depositi di premi basati su un rapporto contrattuale separato.
2 Sono considerate contratti di assicurazione con valore di riscatto anche le assicurazioni in cui è certo il verificarsi dell’evento assicurato, ma che l’assicuratore non deve ancora riscattare completamente o parzialmente.
3 Per qualificare un contratto come contratto assicurativo di rendita è irrilevante se il contratto copre la longevità su base temporanea o illimitata. I contratti senza costituzione di capitale non sono considerati contratti assicurativi di rendita.
14 RS 961.011
Art. 24 Rimborso dei premi non utilizzati come componente del valore attuale 15
Gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione possono trattare come fosse una componente del valore attuale il rimborso dei premi non utilizzati di un contratto di assicurazione con valore di riscatto o di un contratto assicurativo di rendita non collegato a investimenti di capitale.
15 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5251).
Art. 25 Valore di riscatto delle assicurazioni di rendita
1 Ai fini dell’accordo applicabile, per valore di riscatto di un’assicurazione di rendita si intende il valore di riscatto del contratto di assicurazione. Hanno un valore di riscatto pari a zero le assicurazioni di rendita con costituzione di capitale che:
- a.
- non sono ancora o non sono più riscattabili;
- b.
- non sono riscattabili.
2 Ai fini dell’accordo applicabile, come valore di riscatto di un’assicurazione di rendita gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione possono utilizzare la riserva matematica d’inventario anziché il valore di riscatto.
Art. 26 Valuta nel quadro della comunicazione
1 Gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione devono indicare nelle comunicazioni la valuta in cui sono espressi gli importi.
2 Possono indicare gli importi nelle seguenti valute:
- a.16
- nella valuta in cui il conto finanziario è aperto;
- b.
- nella valuta di riferimento stabilita dal titolare del conto;
- c.
- in franchi svizzeri; o
- d.
- in dollari americani.
16 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5251).
Sezione 7: Precisazione degli obblighi di adeguata verifica
Art. 27 Apertura di nuovi conti 17
1 Sono considerate eccezioni secondo l’articolo 11 capoverso 8 lettera b LSAI i casi in cui i nuovi conti sono aperti senza che l’istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione vi contribuisca o possa impedirlo.
2 Rientrano in tali eccezioni segnatamente:
- a.
- il cambiamento dello stipulante per successione nelle assicurazioni sulla vita di terzi;
- b.
- il cambiamento del titolare del conto su ordine di un giudice o di un’autorità;
- c.
- l’inizio di un diritto del beneficiario nei confronti di un trust o di un istituto giuridico analogo in virtù del suo atto costitutivo o atto di fondazione.
17 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5251).
Art. 28 Chiusura di conti
1 Se un conto preesistente di una persona fisica o di un ente è chiuso prima dello scadere del termine secondo l’articolo 11 capoverso 2 o 3 LSAI e la verifica del conto da parte dell’istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione non si è ancora conclusa al momento della sua chiusura, l’istituto finanziario può considerarlo un conto non oggetto di comunicazione.
2 Se un nuovo conto di una persona fisica o di un ente è chiuso e l’istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione non è stato in grado di determinare la residenza fiscale del titolare del conto o della persona che esercita il controllo sull’ente entro la data di chiusura, l’istituto finanziario può considerarlo un conto non oggetto di comunicazione.
3 Se un conto preesistente o un nuovo conto di una persona fisica o di un ente è chiuso a seguito di un cambiamento delle circostanze e la verifica del conto conseguente a tale cambiamento delle circostanze non è stata ancora completata al momento della chiusura, l’istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione non deve considerare il cambiamento delle circostanze ai fini della comunicazione.
Art. 29 Diritti di terzi derivanti da contratti di assicurazione con valore di riscatto e da contratti assicurativi di rendita
1 Se un diritto derivante da un contratto di assicurazione con valore di riscatto o da un contratto assicurativo di rendita diventa esigibile e la persona fisica o l’ente avente il diritto non è l’attuale titolare del conto, questo terzo avente diritto è da trattare come titolare di un nuovo conto.
2 Prima di soddisfare un diritto esigibile l’istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione deve disporre di un’autocertificazione della terza persona avente diritto. Sono fatti salvi i casi in cui l’istituto finanziario:
- a.
- sulla base di informazioni in suo possesso o di pubblico dominio può determinare che l’ente avente diritto non è una persona oggetto di comunicazione;
- b.
- secondo le regole supplementari di adeguata verifica contenute nello SCC può ricorrere alla procedura alternativa applicabile ai conti finanziari detenuti da persone fisiche che sono beneficiarie di un contratto di assicurazione con valore di riscatto o di un contratto assicurativo di rendita.
3 Se l’istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione non può soddisfare il diritto esigibile derivante dal contratto a causa dell’assenza dell’autocertificazione, si ha costituzione in mora della terza persona avente diritto. Gli effetti della mora restano in sospeso presso l’istituto finanziario fino all’ottenimento dell’autocertificazione.
4 L’articolo 11 capoversi 8 e 9 LSAI non è applicabile.
Art. 3018
18 Abrogato dal n. I dell’O dell’11 nov. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5251).
Sezione 8: Obbligo di iscrizione degli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione
Art. 31
1 Un istituto finanziario svizzero è tenuto a iscriversi presso l’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) al più tardi entro la fine dell’anno civile in cui diventa istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione.
2 Un istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione deve annullare la propria iscrizione presso l’AFC al più tardi entro la fine dell’anno civile in cui finisce la sua qualità di istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione oppure cessa la sua attività commerciale.
3 La comunicazione inviata dall’istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione all’AFC, secondo la quale presso l’istituto finanziario non sono aperti conti finanziari oggetto di comunicazione, non è considerata come annullamento dell’iscrizione.19
4 Il trustee deve anteporre la sigla «TDT=» al nome di un trust che deve essere iscritto secondo l’articolo 13 capoverso 4 LSAI. L’articolo 13 capoversi 2 e 3 LSAI si applica per analogia.20
19 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5251).
20 Introdotto dal n. I dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5251).
Sezione 9: Informazioni trasmesse automaticamente dall’estero
Art. 32
1 I Cantoni comunicano all’AFC entro due mesi dalla fine di ogni anno civile:
- a.
- il numero d’assicurato AVS delle persone fisiche imponibili illimitatamente nel proprio Cantone;
- b.
- il numero d’identificazione delle imprese attribuito agli enti imponibili illimitatamente nel proprio Cantone.
2 L’AFC attribuisce ai Cantoni le informazioni trasmesse automaticamente dall’estero basandosi sulle suddette comunicazioni ed eventualmente su altri dati che, secondo l’accordo applicabile, sono necessari ai fini dell’identificazione.
3 L’AFC rende accessibili, mediante procedura di richiamo, le informazioni trasmesse dall’estero all’autorità competente in materia di tassazione e di riscossione dell’imposta federale diretta del Cantone in cui la persona oggetto di comunicazione è imponibile illimitatamente.
4 Ai collaboratori di tali autorità è concesso l’accesso a queste informazioni mediante procedura di richiamo soltanto se utilizzano l’autenticazione a due fattori, di cui uno deve essere costituito da un elemento d’identificazione fisico, univoco e non falsificabile.
Sezione 10: Sistema d’informazione
Art. 33 Organizzazione e gestione del sistema d’informazione
1 Il sistema d’informazione dell’AFC è gestito come sistema d’informazione autonomo sulla piattaforma dell’Ufficio federale dell’informatica e della telecomunicazione per conto dell’AFC.
2 Qualora gli stessi dati siano trattati da più unità organizzative dell’AFC, i rispettivi sistemi d’informazione possono essere collegati in rete tra loro per lo scambio dei dati di base nella misura in cui ciò sia necessario ai fini di un trattamento efficiente dei dati.
3 Il DFF può disciplinare nel dettaglio l’organizzazione e la gestione del sistema d’informazione dell’AFC.
Art. 34 Categorie dei dati personali trattati
L’AFC può procedere al trattamento dei dati personali che le sono trasmessi in virtù dell’accordo applicabile.
Art. 35 Distruzione dei dati
L’AFC distrugge i dati al più tardi entro 20 anni a contare dalla fine dell’anno civile in cui li ha ricevuti.
Sezione 11: Disposizioni finali 2121 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5251).
21 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5251).
Art. 35a Disposizione transitoria della modifica dell’11 novembre 2020 22
In relazione ai conti già aperti il giorno antecedente l’entrata in vigore della modifica dell’11 novembre 2020 e per i quali l’istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione dispone di un’autocertificazione che non contiene un numero d’identificazione fiscale, si applicano le regole secondo la sezione I parte C dell’allegato all’Accordo multilaterale del 29 ottobre 201423 tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari.
22 Introdotto dal n. I dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5251).
23 RS 0.653.1
Art. 36 Entrata in vigore 24
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017.
24 Introdotta dal n. I dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5251).