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Art. 1 Contenuto della rendicontazione Paese per Paese
(art. 3 cpv. 1 LSRPP) Una rendicontazione Paese per Paese contiene, distinti per Stato e territorio (Giurisdizioni fiscali):
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Art. 2 Opzioni 2
(art. 3 cpv. 2 LSRPP) Laddove le Linee Guida dell’OCSE del 23 dicembre 20193 consentono a uno Stato o a un territorio di scegliere tra più opzioni per la rendicontazione Paese per Paese, ogni ente notificante ha diritto di disporre delle medesime opzioni. 2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 ott. 2020, in vigore dal 1° dic. 2020 (RU 20204089). 3 Le Linee Guida dell’OCSE possono essere scaricate gratuitamente dal sito Internet dell’AFC all’indirizzo www.estv.admin.ch > Diritto fiscale internazionale > Informazioni specifiche > Country-by-Country-Reporting CbCR > Pubblicazioni > Documenti dell’OCSE. |
Art. 4 Obbligo di un altro ente costitutivo residente in Svizzera di fornire la rendicontazione Paese per Paese
(art. 8 cpv. 1 LSRPP) Se l’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) esige che un altro ente costitutivo residente in Svizzera appartenente a un gruppo di imprese multinazionale fornisca la rendicontazione Paese per Paese e nel caso in cui esso non intenda fornirla in prima persona, l’AFC lo invita a comunicarle entro 30 giorni quale ente costitutivo residente in Svizzera appartenente al gruppo di imprese multinazionale fornirà la rendicontazione Paese per Paese. |
Art. 5 Attribuzione delle rendicontazioni Paese per Paese e procedura di richiamo
(art. 13 cpv. 2 e 15 cpv. 1 LSRPP) 1 I Cantoni comunicano all’AFC entro due mesi dopo la fine di ogni anno civile il numero d’identificazione delle imprese dell’ente costitutivo residente in Svizzera secondo l’articolo 2 lettera e LSRPP. 2 L’AFC attribuisce ai Cantoni le rendicontazioni Paese per Paese ricevute basandosi sul numero d’identificazione delle imprese ed eventualmente su altri dati che, secondo l’accordo applicabile, sono necessari ai fini dell’identificazione. 3 L’AFC rende accessibili, mediante procedura di richiamo, le rendicontazioni Paese per Paese all’autorità competente per il calcolo e la riscossione delle imposte dirette del Cantone in cui gli enti costitutivi residenti in Svizzera sono assoggettati all’imposta. 4 Ai collaboratori di tali autorità è concesso l’accesso a queste informazioni mediante procedura di richiamo soltanto se utilizzano l’autenticazione a due fattori, di cui uno deve essere costituito da un elemento d’identificazione fisico, univoco e non falsificabile. |
Art. 6 Organizzazione e gestione del sistema d’informazione
(art. 18 cpv. 1 LSRPP) 1 Il sistema d’informazione dell’AFC è gestito come sistema d’informazione autonomo sulla piattaforma dell’Ufficio federale dell’informatica e della telecomunicazione per conto dell’AFC. 2 Qualora gli stessi dati siano trattati da più unità organizzative dell’AFC, i rispettivi sistemi d’informazione possono essere collegati in rete tra loro per lo scambio dei dati di base nella misura in cui ciò sia necessario ai fini di un trattamento efficiente dei dati. 3 Il Dipartimento federale delle finanze disciplina nel dettaglio l’organizzazione e la gestione del sistema d’informazione dell’AFC. |
Art. 9 Richiesta per la sospensione dello scambio automatico di rendicontazioni Paese per Paese con uno Stato partner
(art. 24 cpv. 1 LSRPP) Le richieste per la sospensione dello scambio automatico di rendicontazioni Paese per Paese con uno Stato partner devono essere indirizzate alla Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali. |
Allegato |
(art. 1) |
Contenuto della rendicontazione Paese per Paese |
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Tabella 1
Tabella 2
Tabella 3
4 Indicare il genere delle altre attività esercitate dall’ente costitutivo del gruppo di imprese multinazionale come informazione aggiuntiva nella tabella 3. |