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Art. 19 Tassazione ed esazione della tassa degli assoggettati in congedo all’estero 32
1 La tassa è riscossa provvisoriamente prima del congedo per l’estero per l’anno dell’espatrio e i successivi anni d’esenzione. 2 La riscossione è effettuata in base a una dichiarazione speciale relativa alla tassa. Vanno posti a base dell’accertamento del reddito imponibile gli introiti presumibilmente ottenibili negli anni di assoggettamento determinanti. 3 Se i redditi presumibili non si possono stabilire, viene prelevata la tassa minima. 4 Se la tassa non può essere riscossa prima del congedo per l’estero, la tassazione è effettuata dopo il rientro in Svizzera in base a una dichiarazione speciale relativa alla tassa, fatto salvo l’articolo 38 LTEO. Vanno posti a base della tassazione gli introiti ottenuti negli anni di assoggettamento determinanti. 32 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 set. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3715). Questa mod. s’applica per la prima volta all’anno d’assoggettamento 2004.
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Art. 20 Conversione di introiti in valuta estera
1 Se, per la determinazione della tassa, al rientro dell’assoggettato assente dal Paese è necessario convertire in franchi svizzeri gli introiti ottenuti in valuta estera, per la conversione si applica il corso annuale medio (media offerta e domanda) dell’anno di assoggettamento. 2 Il corso medio dell’anno è stabilito dall’Amministrazione federale delle contribuzioni.
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Art. 21 Richieste
1 Tutte le richieste devono essere firmate a mano, contenere conclusioni precise e indicare i fatti che le motivano. I documenti giustificativi devono essere indicati e, nella misura del possibile, allegati alla richiesta. Le richieste che non soddisfano a queste esigenze devono essere rispedite all’interessato, cui è impartito un breve termine per emendarle. 2 Il termine suppletorio va impartito con la comminatoria che, al suo scadere infruttuoso, verrà deciso sulla scorta degli atti oppure che, qualora manchino le conclusioni, la motivazione o la firma, la richiesta sarà dichiarata irricevibile. 3 Le autorità devono trattare le richieste, poco importa come siano state designate, in modo corrispondente all’intenzione riconoscibile di colui che le presenta.
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Art. 22 Computo dei termini
1 Il termine decorre l’indomani della notificazione della decisione. 2 Se il termine è fissato in mesi o in anni, esso scade il giorno che, per il suo numero, corrisponde al giorno a partire dal quale è decorso o, in mancanza di giorno corrispondente nell’ultimo mese, l’ultimo giorno di questo mese. 3 Se l’ultimo giorno del termine cade di sabato, di domenica o in un giorno dichiarato festivo dal diritto cantonale nel luogo del domicilio dell’assoggettato o della sede dell’autorità competente, il termine scade il primo giorno feriale seguente.
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Art. 23 Osservanza dei termini
1 Gli atti scritti vanno consegnati all’autorità o, per suo uso, alla Posta Svizzera33 o a una rappresentanza svizzera all’estero l’ultimo giorno del termine, al più tardi. 2 Se l’assoggettato si rivolge tempestivamente ad un’autorità incompetente, il termine si reputa osservato. 33 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 3 set. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3715). Questa mod. s’applica per la prima volta all’anno d’assoggettamento 2004.
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Art. 24 Proroga dei termini
1 Il termine stabilito dalla LTEO non può essere prorogato. 2 Il termine stabilito dall’autorità può essere prorogato se vi sono motivi sufficienti, qualora la parte ne faccia domanda prima della scadenza.
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Art. 25 Conseguenze dell’inosservanza di un termine
L’autorità che stabilisce un termine all’assoggettato gli richiama, in pari tempo, le conseguenze che implica la sua inosservanza; dandosi il caso di inosservanza si applicano soltanto le conseguenze richiamate.
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Art. 26 Restituzione di un termine
La restituzione di un termine non osservato può essere concessa se, senza sua colpa, l’assoggettato è stato impedito di osservarlo tempestivamente. L’istanza di restituzione, motivata con la causa del ritardo, deve essere presentata entro 10 giorni da quello della cessazione dell’impedimento; l’istante deve compiere nello stesso termine l’atto omesso.
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Art. 27 Invito a presentare prove, audizione
1 L’autorità di tassazione può chiedere informazioni scritte od orali e convocare l’assoggettato per un’audizione. 2 Se al momento della tassazione l’assoggettato è assente dalla Svizzera, egli può essere invitato a fornire alla rappresentanza svizzera le informazioni chieste, ad uso dell’autorità di tassazione.
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Art. 28 Sopralluogo, verifica contabile, perizie
1 L’autorità di tassazione può verificare la contabilità dell’assoggettato e procedere a un sopralluogo; essa può, a tal fine, chiedere la collaborazione delle autorità fiscali. 2 L’assoggettato può e, a richiesta dell’autorità, deve essere presente al sopralluogo e alla verifica contabile e fornire le spiegazioni necessarie. 3 Chiunque, in seguito a notevole menomazione o a danno cagionato alla salute dal servizio militare o civile (art. 4 cpv. 1 lett. a e b LTEO) chiede l’esenzione dalla tassa è tenuto, a richiesta dell’autorità di tassazione, a sottoporsi agli esami del medico da essa designato, a prosciogliere il proprio medico dal segreto professionale e a sottoporsi agli esami delle istanze cantonali AI.34 34 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 ott. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5259).
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Art. 29 Collaborazione dell’assoggettato
1 Chiunque contesta l’obbligo di soggezione alla tassa è purtuttavia tenuto a soddisfare agli obblighi procedurali. 2 L’assoggettato che non soddisfa agli obblighi procedurali viene diffidato. 3 Se non ottempera alla diffida, le spese di procedura cagionate dal suo comportamento possono essergli addossate.
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Art. 30 Tassazione d’ufficio
Se i fatti determinanti per la tassazione non possono essere sicuramente accertati, la tassa è stabilita d’ufficio.
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Art. 31 Motivazione della decisione di tassazione 35
Se, per quanto riguarda le basi di calcolo, la tassazione differisce dalla dichiarazione, essa deve essere brevemente motivata. 35 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 set. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3715). Questa mod. s’applica per la prima volta all’anno d’assoggettamento 2004.
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Art. 32 Notificazione di comunicazioni, ingiunzioni e decisioni
1 Le comunicazioni e ingiunzioni agli assoggettati, ai loro rappresentanti o ai loro eredi sono fatte per scritto oppure, con il loro consenso, per via elettronica. Se è prevista una sanzione giuridica per il caso in cui non venga ottemperato o non venga ottemperato correttamente a un’ingiunzione, ne deve essere fatta menzione in quest’ultima.36 2 Le decisioni, anche se l’autorità le notifica in forma di lettera, devono essere designate come tali, motivate e corredate dell’indicazione del rimedio giuridico. 3 L’indicazione dei rimedi giuridici deve menzionare il rimedio giuridico ordinario ammissibile, l’autorità competente e il termine per interporlo; è fatta salva la prescrizione complementare dell’articolo 33 capoverso 2. 4 Alla notificazione delle decisioni delle commissioni cantonali di ricorso si applicano inoltre gli articoli 34–38 e 61 capoversi 2 e 3 della legge federale del 20 dicembre 196837 sulla procedura amministrativa nonché, trattandosi del ritiro dell’effetto sospensivo del ricorso, le disposizioni dell’articolo 55 capoversi 2 e 4 della medesima legge. 5 Se una notifica non è conforme a queste disposizioni, non ne deve risultare alcun pregiudizio all’interessato. 36 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 ago. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 3625). 37RS 172.021
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Art. 33 Decisione di esenzione dalla tassa 38
1 L’assoggettato può chiedere in qualsiasi momento che venga verificato il suo diritto all’esonero dalla tassa con effetto sulle tassazioni non ancora passate in giudicato.39 2 L’indicazione dei rimedi giuridici nella decisione deve richiamare l’attenzione dell’assoggettato sul fatto che, conformemente all’articolo 29 capoverso 2 LTEO, la decisione passata in giudicato rimane valida fintando che non sopravvengano fatti nuovi essenziali. 38 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 ago. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 3625). 39 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 ago. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 3625).
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