1 Qualora la convenzione applicabile preveda il pagamento anticipato, gli agenti pagatori svizzeri provvedono alla costituzione di una società veicolo che assuma i diritti e gli obblighi amministrativi degli agenti pagatori svizzeri in relazione al disbrigo del pagamento anticipato.
2 Fatto salvo il capoverso 3, la società veicolo non risponde per impegni derivanti dalla convenzione applicabile e dalla presente sezione. Essa informa l’AFC su tutti i fatti rilevanti per l’attuazione della presente sezione.
3 Il Consiglio federale stabilisce il termine entro il quale il pagamento anticipato dovuto all’AFC diventa esigibile. Inoltre, stabilisce il termine entro il quale la società veicolo deve fornire all’AFC un impegno di credito irrevocabile. Se l’importo dell’impegno di credito irrevocabile è inferiore all’importo del pagamento anticipato previsto dalla convenzione applicabile, la società veicolo deve comunicare all’AFC, entro questo termine, quali agenti pagatori svizzeri vi partecipano e l’importo del loro contributo al pagamento anticipato.
4 Se alla data di esigibilità stabilita dal Consiglio federale l’importo del pagamento anticipato previsto nella convenzione applicabile non è stato versato o lo è stato solo in parte, l’AFC pronuncia le decisioni di pagamento necessarie ai fini del versamento tempestivo del pagamento anticipato.
5 L’AFC pronuncia decisioni di pagamento all’indirizzo degli agenti pagatori svizzeri la cui quota è superiore allo 0,5 per cento della ritenuta d’imposta riscossa in relazione allo Stato partner secondo l’Accordo sulla fiscalità del risparmio6. Determinante è la quota nell’ultimo anno per il quale sono stati forniti i dati statistici dagli agenti pagatori all’AFC prima della firma della convenzione applicabile. L’importo del pagamento anticipato è suddiviso fra gli agenti pagatori in funzione della loro quota.
6 L’AFC non pronuncia decisioni di pagamento all’indirizzo degli agenti pagatori svizzeri che partecipano alla società veicolo se il contributo versato da quest’ultima copre interamente le quote del pagamento anticipato spettanti a questi agenti pagatori. Se il contributo versato dalla società veicolo non copre interamente queste quote, l’AFC deduce dalla decisione di pagamento il contributo già pagato da un agente pagatore, per quanto sia certa dell’avvenuto versamento.
7 L’AFC trasferisce agli agenti pagatori svizzeri o alla società veicolo l’importo dei pagamenti unici compensati dal pagamento anticipato conformemente alla loro quota al pagamento anticipato.