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Art. 24 Edifici e impianti a ubicazione vincolata 6263
1 In deroga all’articolo 22 capoverso 2 lettera a, possono essere rilasciate autorizzazioni per la costruzione o il cambiamento di destinazione di edifici o impianti, se: - a.
- la loro destinazione esige un’ubicazione fuori della zona edificabile; e
- b.
- non vi si oppongono interessi preponderanti.
2 Il Consiglio federale può autorizzare risanamenti energetici che non sono disciplinati in un’altra base legale.64
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Art. 24bis Raggruppamento di impianti infrastrutturali e impianti di telefonia mobile 65
1 Nella misura del possibile, gli impianti infrastrutturali vanno raggruppati. Il Consiglio federale stabilisce le condizioni alle quali, fatto salvo l’articolo 24 capoverso 1 lettera b, impianti di telefonia mobile realizzati su impianti infrastrutturali nuovi o esistenti sono considerati a ubicazione vincolata. 2 Gli impianti per la telefonia mobile possono essere autorizzati fuori della zona edificabile sempreché da una ponderazione globale degli interessi risulti che le condizioni sono nettamente migliori rispetto a quelle nella zona edificabile. 3 Le modifiche, il rinnovo e l’ampliamento degli impianti di telefonia mobile esistenti fuori della zona edificabile sono considerati a ubicazione vincolata.
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Art. 24ter Impianti solari che non sono di interesse nazionale 66
1 Gli impianti solari siti in superfici libere al di fuori delle zone edificabili e delle superfici agricole utili e che non sono di interesse nazionale sono considerati vincolati all’ubicazione se: - a.
- sono edificati in aree poco sensibili o in cui sono già presenti altri edifici e impianti; e
- b.
- l’urbanizzazione del terreno e l’allacciamento alla rete elettrica dell’impianto sono possibili con un onere proporzionato alla potenza di quest’ultimo impianto.
2 Gli impianti solari siti in superfici agricole utili sono considerati vincolati all’ubicazione se: - a.
- oltre a produrre energia elettrica, non nuocciono agli interessi agricoli e comportano vantaggi per la produzione agricola; o
- b.
- sono utili alla sperimentazione o alla ricerca agricoli.
3 In occasione della cessazione definitiva dell’esercizio, gli impianti devono essere smantellati e lo stato anteriore ripristinato. 4 Il Consiglio federale disciplina i dettagli tenendo conto degli obiettivi di sviluppo di cui all’articolo 2 della legge federale del 30 settembre 201667 sull’energia; disciplina in particolare le garanzie finanziarie relative alle misure previste al capoverso 3 del presente articolo. 66 Originario art. 24bis. Introdotto dalla cifra III della LF del 29 set. 2023 su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2024 679; 2025 636; FF 2021 1666). 67 RS 730.0
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Art. 24quater Altri edifici e impianti per lo sfruttamento delle energie rinnovabili 68
1 Gli impianti necessari allo sfruttamento di energia a partire dalla biomassa e gli impianti per la trasformazione di energie rinnovabili in idrogeno, metano o altri idrocarburi sintetici sono ammessi anche al di fuori delle zone edificabili se opportuno per assicurare l’approvvigionamento sicuro con energie rinnovabili. 2 Il Consiglio federale stabilisce le condizioni alle quali simili impianti situati in aree poco sensibili o in cui sono già presenti altri edifici e impianti sono vincolati all’ubicazione. Tiene conto in particolare degli elementi indicati qui appresso: - a.
- per gli impianti necessari alla produzione di energia a partire dalla biomassa, i collegamenti già esistenti, in particolare sotto forma di allacciamenti alla rete del gas;
- b.
- per gli impianti per la trasformazione delle energie rinnovabili in idrogeno o in idrocarburi, la vicinanza a un impianto per la produzione di elettricità a partire da energie rinnovabili.
3 Il Consiglio federale può stabilire la grandezza e l’importanza a partire dalle quali vige l’obbligo di pianificazione per gli edifici e gli impianti. 68 Originario art. 24ter. Introdotto dalla cifra III della LF del 29 set. 2023 su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2024 679; 2025 636; FF 2021 1666).
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Art. 24quinquies Edifici e impianti per reti termiche 69
Se necessario, le reti termiche che contribuiscono alla riduzione del consumo di energie non rinnovabili possono essere autorizzate fuori delle zone edificabili. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.
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Art. 24a Cambiamenti di destinazione senza lavori di trasformazione fuori delle zone edificabili 70
1 Quando il cambiamento di destinazione di un edificio o di un impianto fuori delle zone edificabili non necessita lavori di trasformazione ai sensi dell’articolo 22 capoverso 1, l’autorizzazione è rilasciata se: - a.
- non ne deriva alcuna nuova ripercussione sul territorio, sull’urbanizzazione e sull’ambiente; e
- b.
- esso non contravviene ad alcun altro atto normativo federale.
2 L’autorizzazione eccezionale è rilasciata con la riserva di una nuova decisione, presa d’ufficio, in caso di mutate condizioni.
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Art. 24b Aziende accessorie non agricole fuori delle zone edificabili 71
1 Se un’azienda agricola ai sensi della legge federale del 4 ottobre 199172 sul diritto fondiario rurale non può sussistere senza un reddito supplementare, è possibile autorizzare lavori di trasformazione degli edifici e degli impianti esistenti per installare un’azienda accessoria affine non agricola.73 Il requisito giusta l’articolo 24 lettera a non dev’essere soddisfatto. 1bis Indipendentemente dalla necessità di un reddito supplementare possono essere autorizzate aziende accessorie con uno stretto legame materiale con l’azienda agricola; in tal caso possono essere ammessi ampliamenti di modeste dimensioni, purché negli edifici e impianti esistenti non vi sia sufficiente spazio a disposizione.74 1ter Nei centri dell’azienda a uso temporaneo, i provvedimenti edilizi possono essere autorizzati soltanto negli edifici e impianti esistenti e soltanto per aziende agroturistiche accessorie.75 1quater Per evitare distorsioni della concorrenza, le aziende accessorie non agricole devono soddisfare i requisiti legali e le condizioni quadro previsti per le aziende commerciali che si trovano in situazioni paragonabili nelle zone edificabili.76 2 L’azienda accessoria può essere diretta soltanto dal gestore dell’azienda agricola oppure dal suo coniuge o partner convivente. L’assunzione di personale impiegato principalmente o esclusivamente nell’azienda accessoria è permessa soltanto per le aziende accessorie di cui al capoverso 1bis. In ogni caso, il lavoro prestato in questo settore dell’azienda deve essere svolto principalmente dalla famiglia del gestore.77 3 L’esistenza dell’azienda accessoria è menzionata nel registro fondiario. 4 Le aziende accessorie non agricole costituiscono parte integrante dell’azienda agricola e soggiacciono al divieto di divisione materiale e di frazionamento a tenore degli articoli 58–60 della legge federale del 4 ottobre 199178 sul diritto fondiario rurale. 5 Le disposizioni della legge federale sul diritto fondiario rurale concernenti le aziende accessorie non agricole non sono applicabili alle aziende accessorie di cui al presente articolo.
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Art. 24c Edifici e impianti eretti secondo il diritto anteriore 7980
1 Fuori delle zone edificabili, gli edifici e impianti utilizzabili in base alla loro destinazione ma non più conformi alla destinazione della zona, sono per principio protetti nella propria situazione di fatto. 2 Con l’autorizzazione dell’autorità competente, tali edifici e impianti possono essere rinnovati, trasformati parzialmente, ampliati con moderazione o ricostruiti, purché siano stati eretti o modificati legalmente.81 3 Lo stesso vale per gli edifici abitativi agricoli e gli edifici annessi utilizzati a scopo di sfruttamento agricolo, eretti o trasformati legalmente prima che il fondo in questione diventasse parte della zona non edificabile ai sensi del diritto federale. Il Consiglio federale emana disposizioni al fine di evitare ripercussioni negative per l’agricoltura.82 4 L’aspetto esterno di un edificio può essere modificato soltanto se ciò è necessario per un’utilizzazione a scopo abitativo conforme agli standard attuali o per un risanamento energetico, oppure per migliorare l’integrazione dell’edificio nel paesaggio.83 5 In ogni caso è fatta salva la compatibilità con le importanti esigenze della pianificazione territoriale.84
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Art. 24cbis Edifici in comprensori con insediamenti sparsi 85
1 In comprensori con abitati tradizionalmente sparsi, designati nel piano direttore cantonale e nei quali l’insediamento duraturo dev’essere rafforzato in vista dello sviluppo auspicato del territorio, i Cantoni possono autorizzare: - a.
- la modifica per scopi abitativi extra-agricoli dell’utilizzazione di edifici esistenti che comprendono abitazioni, se dopo la modifica gli edifici sono abitati tutto l’anno;
- b.
- la modifica dell’utilizzazione di edifici o complessi di edifici esistenti che comprendono abitazioni per scopi del piccolo commercio locale; sono esercizi del piccolo commercio locale in particolare caseifici, aziende di lavorazione del legno, officine meccaniche, officine da fabbro ferraio, negozi di commercio al dettaglio, locande; la parte riservata all’esercizio del commercio non deve occupare di norma più della metà dell’edificio o del complesso di edifici esistenti.
2 Le autorizzazioni secondo il presente articolo possono essere rilasciate soltanto se: - a.
- l’edificio non è più necessario per l’utilizzazione anteriore conforme alla destinazione della zona o a ubicazione vincolata oppure si assicura che tale utilizzazione è mantenuta;
- b.
- la nuova utilizzazione non comporta un edificio sostitutivo che non sia necessario;
- c.
- l’aspetto esterno e la struttura edilizia basilare restano sostanzialmente immutati;
- d.
- è necessaria tutt’al più una leggera estensione dell’urbanizzazione esistente e tutti i costi d’infrastruttura in relazione all’utilizzazione autorizzata sono a carico del proprietario;
- e.
- la coltivazione agricola dei terreni circostanti non è minacciata; e
- f.
- non vi si oppongono interessi preponderanti.
3 Per gli edifici che il 1° gennaio 1980 erano abitati tutto l’anno e che in virtù dell’articolo 24c sono protetti nella propria situazione di fatto può essere autorizzato un accesso, nei comprensori con insediamenti sparsi secondo il capoverso 1, a condizione che siano abitati tutto l’anno. I provvedimenti edili per realizzare l’accesso devono limitarsi al minimo indispensabile e non condurre all’impermeabilizzazione del suolo. Per ragioni di sicurezza, in caso di forte declività può essere autorizzato un rivestimento che impermeabilizza tutto o parte del terreno.
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Art. 24d Utilizzazione a scopi abitativi extra-agricoli, edifici e impianti degni di protezione 8687
1 In edifici abitativi agricoli, conservati nella loro sostanza, può essere autorizzata un’utilizzazione a scopi abitativi extra-agricoli.88 1bis …89 2 Il cambiamento totale di destinazione di edifici e impianti degni di protezione può essere autorizzato se:90 - a.
- sono stati sottoposti a protezione dall’autorità competente; e
- b.
- la loro conservazione a lungo termine non può essere assicurata in altro modo.
3 Le autorizzazioni secondo il presente articolo possono essere rilasciate soltanto se:91 - a.
- l’edificio o l’impianto non è più necessario all’utilizzazione anteriore, si presta all’utilizzazione prevista e non comporta un edificio sostitutivo che non sia necessario;
- b.92
- le caratteristiche essenziali dell’aspetto esterno, della struttura edilizia basilare e dei dintorni sono conservate;
- c.
- è necessaria tutt’al più una leggera estensione dell’urbanizzazione esistente e il finanziamento di tutti i costi d’infrastruttura, causati dal cambiamento completo di destinazione dell’edificio o dell’impianto, sono ribaltati sul proprietario;
- d.
- la coltivazione agricola dei terreni circostanti non è minacciata;
- e.
- non vi si oppongono interessi preponderanti.
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Art. 24e Tenuta di animali a scopo di hobby 93
1 Negli edifici non abitati o nelle parti non abitate di edifici, conservati nella loro sostanza, sono autorizzati provvedimenti edilizi se servono per la tenuta di animali a scopo di hobby agli abitanti di un edificio situato nelle vicinanze e garantiscono una tenuta rispettosa degli animali. 2 Entro i limiti di quanto disposto dal capoverso 1 sono autorizzati i nuovi impianti esterni che sono necessari per un’adeguata tenuta degli animali. Nell’interesse di una tenuta rispettosa degli animali tali impianti possono avere dimensioni superiori alle dimensioni minime legali, sempreché ciò sia compatibile con le importanti esigenze della pianificazione del territorio e l’impianto abbia carattere reversibile. 3 Gli impianti esterni possono essere utilizzati per svolgere attività con gli animali a scopo di hobby, sempreché tale utilizzazione non implichi alcuna modifica edilizia né comporti alcuna nuova ripercussione sul territorio e sull’ambiente. 4 Le recinzioni che servono al pascolo e che non hanno ripercussioni negative sul paesaggio sono autorizzate anche quando gli animali sono tenuti nella zona edificabile. 5 Le autorizzazioni secondo il presente articolo possono essere rilasciate soltanto se sono adempite le condizioni di cui all’articolo 24d capoverso 3. 6 Il Consiglio federale disciplina i dettagli. Definisce segnatamente il rapporto tra le possibilità di modifica secondo il presente articolo e quelle secondo l’articolo 24c. Può prevedere che la tenuta di animali a scopo di hobby non sia considerata un ampliamento dell’utilizzazione a scopo abitativo e che piccoli edifici annessi distrutti per cause di forza maggiore possano essere ricostruiti.94
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