1 La tenuta di animali a scopo di hobby è considerata un ampliamento dell’utilizzazione a scopo abitativo dell’abitazione situata nelle vicinanze. Essa è computata solamente nei casi di cui all’articolo 42 capoverso 3 lettera b e unicamente come superficie accessoria lorda.80
2 ...81
3 Possono essere tenuti soltanto tanti animali quanti gli abitanti degli edifici situati nelle vicinanze sono in grado di accudire personalmente.82
4 Se il diritto federale fissa esigenze supplementari rispetto a quelle definite dalla legislazione sulla protezione degli animali per una tenuta rispettosa degli animali, le installazioni all’interno degli edifici devono soddisfare queste esigenze. Fa eccezione la stabulazione in gruppo di cavalli secondo l’allegato 6 lettera A numero 2.1 lettera a dell’ordinanza del 23 ottobre 201383 sui pagamenti diretti.84
5 Per impianti esterni si intendono gli impianti, privi di tettoie e di pareti, necessari a un’adeguata tenuta degli animali, segnatamente le aree di uscita con qualsiasi tempo, i depositi del letame o i recinti. Sono invece esclusi in particolare:
- a.
- gli impianti destinati ad attività svolte con gli animali a scopo di hobby, quali maneggi o aree di esercitazione;
- b.
- le pensiline in mezzo al pascolo.85
6 L’area di uscita con qualsiasi tempo può essere distaccata dalla scuderia soltanto se sussistono ragioni imperative. La superficie ammessa è retta dall’articolo 34b capoverso 3 lettera b.86
6bis Le stalle per piccoli animali aventi esistenza legale che sono state distrutte per cause di forza maggiore possono essere ricostruite.87
7 L’autorizzazione viene a cadere se le condizioni di autorizzazione secondo l’articolo 24e LPT non sono più adempiute. L’autorità competente lo stabilisce mediante decisione.88
78 Introdotto dalla cifra I dell’O del 4 lug. 2007, in vigore dal 1° set. 2007 (RU 2007 3641).
79 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 apr. 2014, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU 2014909).
80 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 659).
81 Abrogato dalla cifra I dell’O del 15 ott. 2025, con effetto dal 1° gen. 2026 (RU 2025 659).
82 Introdotto dalla cifra I dell’O del 2 apr. 2014, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU 2014909).
83 RS 910.13
84 Introdotto dalla cifra I dell’O del 2 apr. 2014, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU 2014909).
85 Introdotto dalla cifra I dell’O del 2 apr. 2014, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU 2014909).
86 Introdotto dalla cifra I dell’O del 2 apr. 2014, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU 2014909).
87 Introdotto dalla cifra I dell’O del 15 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 659).
88 Introdotto dalla cifra I dell’O del 2 apr. 2014, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU 2014909).