L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 75a capoverso 3 e 88 della Costituzione federale1,2 decreta: 2 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della LF del 18 mar. 2022 sulle vie ciclabili, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 790; FF 2021 1260). 3FF 1983 IV l |
Sezione 1: Scopo e definizioni |
Art. 1 Oggetto 4
La presente legge:
4 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della LF del 18 mar. 2022 sulle vie ciclabili, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 790; FF 2021 1260). |
Art. 2 Reti di percorsi pedonali
1 Le reti di percorsi pedonali sono generalmente situate all’interno delle località. 2 Queste reti comprendono percorsi pedonali, zone pedonali, zone d’incontro e infrastrutture simili, tra loro opportunamente collegati. Marciapiedi e strisce pedonali possono servire da raccordo.5 3 I percorsi pedonali allacciano e collegano in particolare i quartieri residenziali, i luoghi di lavoro, le scuole materne e le scuole, le fermate dei trasporti pubblici, gli edifici pubblici, i luoghi di ricreazione e d’acquisto. 5 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della LF del 18 mar. 2022 sulle vie ciclabili, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 790; FF 2021 1260). |
Art. 3 Reti di sentieri
1 Le reti di sentieri, destinate soprattutto allo svago, sono generalmente situate all’esterno delle località. 2 Queste reti comprendono sentieri e passeggiate tra loro opportunamente collegati. Altri tracciati, segnatamente tratti di percorsi pedonali e strade poco frequentate, possono servire da raccordo. Per quanto possibile si includeranno tratti di percorsi storici. 3 I sentieri permettono di raggiungere in particolare le zone di distensione e svago, i siti panoramici (belvedere, rive, ecc.), i monumenti, le fermate dei trasporti pubblici come pure le installazioni turistiche. |
Sezione 2: Pianificazione, sistemazione e preservazione |
Art. 4 Allestimento di piani
1 I Cantoni:
2 Essi determinano gli effetti giuridici dei piani e ne disciplinano la procedura d’allestimento e di modificazione. 3 Le persone, le organizzazioni e i servizi federali interessati partecipano alla procedura. |
Art. 6 Sistemazione e preservazione
1 I Cantoni:
2 Nell’adempimento degli altri compiti loro assegnati, tengono conto di percorsi pedonali e sentieri. |
Art. 7 Sostituzione
1 I percorsi pedonali e sentieri indicati nei piani possono essere soppressi, integralmente o parzialmente, soltanto se adeguatamente sostituiti con percorsi o sentieri esistenti o nuovi, tenendo conto delle condizioni locali. 2 Percorsi pedonali e sentieri vengono sostituiti in particolare se:
3 I Cantoni disciplinano, per il loro territorio, la procedura di soppressione e determinano gli obbligati alla sostituzione. |
Art. 8 Collaborazione di organizzazioni private specializzate
1 Per la pianificazione, la sistemazione e la preservazione delle reti di percorsi pedonali e sentieri, Confederazione e Cantoni si rivolgono ad organizzazioni private che promuovono soprattutto percorsi pedonali e sentieri (organizzazioni private specializzate). 2 Essi possono delegare a queste organizzazioni determinati compiti. |
Art. 9a Messa a disposizione di geodati di base 6
1 I Cantoni mettono a disposizione della Confederazione i geodati di base aggiornati relativi alle proprie reti di percorsi pedonali e sentieri. 2 Il servizio tecnico della Confederazione preposto ai percorsi pedonali e ai sentieri può emanare prescrizioni sui requisiti qualitativi e tecnici dei geodati di base. 6 Introdotto dall’all. n. 1 della LF del 18 mar. 2022 sulle vie ciclabili, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 790; FF 2021 1260). |
Sezione 3: Compiti speciali della Confederazione |
Art. 10 Nell’ambito delle proprie competenze
1 Nell’adempimento dei loro compiti, i servizi federali tengono conto delle reti di percorsi pedonali e sentieri indicate nei piani, giusta l’articolo 4, o le sostituiscono adeguatamente. A tal fine:
2 Le spese dovute alla necessità di rispettare o di sostituire percorsi pedonali e sentieri o loro tratti sono addebitate al credito d’opera in questione oppure sussidiate nella medesima percentuale delle altre spese relative a tale opera. |
Art. 11a Informazione del pubblico 7
1 La Confederazione informa il pubblico in merito:
2 Può sostenere i Cantoni e terzi nell’informare il pubblico in merito alle tematiche di cui al capoverso 1. 3 Pubblica geodati di base armonizzati sulla qualità e fruibilità delle reti di percorsi pedonali e di sentieri. 4 L’Ufficio federale di topografia rappresenta le reti di percorsi pedonali e sentieri nei modelli del paesaggio e nelle carte nazionali mediante i geodati di base della misurazione nazionale topografica e cartografica. 7 Introdotto dall’all. n. 1 della LF del 18 mar. 2022 sulle vie ciclabili, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 790; FF 2021 1260). |
Art. 12 Collaborazione con organizzazioni private specializzate 8
1 La Confederazione può ricorrere a organizzazioni private specializzate attive nel settore dei percorsi pedonali e dei sentieri a livello nazionale per i seguenti compiti:
2 Essa può concedere aiuti finanziari a organizzazioni private specializzate per le attività di cui al capoverso 1. A tale scopo stipula con loro contratti di diritto pubblico. 3 Hanno diritto ad aiuti finanziari le organizzazioni private specializzate che:
8 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della LF del 18 mar. 2022 sulle vie ciclabili, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 790; FF 2021 1260). |
Sezione 4: Organizzazione e protezione giuridica |
Art. 14 Legittimazione a ricorrere
1 Nelle procedure federali e cantonali, indipendentemente da altre disposizioni in materia, sono pure legittimati a ricorrere:
2 Contro le decisioni dell’autorità federale hanno facoltà di ricorso anche i Cantoni. 3 Qualora la procedura comporti un diritto di ricorso ai sensi del capoverso 1, l’autorità comunica la propria decisione ai Comuni e alle organizzazioni specializzate tramite notifica scritta o pubblicazione nel Foglio federale o nell’organo ufficiale del Cantone. I Comuni e le organizzazioni che non hanno interposto ricorso possono intervenire nell’ulteriore fase procedurale soltanto se la decisione è modificata a favore di un’altra parte ed esse ne risultano lese.11 4 Se il diritto federale o cantonale prevede l’attuazione di una procedura d’opposizione prima dell’emanazione della decisione, Comuni e organizzazioni sono legittimati al ricorso soltanto se hanno partecipato a questa procedura d’opposizione in qualità di parti. In tal caso la domanda va pubblicata secondo quanto disposto dal capoverso 3.12 5 Il capoverso 3 non è applicabile se sul progetto si decide nell’ambito della procedura prevista dalla legge federale del 20 giugno 193013 sull’espropriazione.14 9 Vedi l’art. 1 dell’O del DATEC del 16 apr. 1993 (RS 704.5). 10La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata dall’art. 4a dell’O del 15 giu. 1998 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1). 11Introdotto dal n. II 2 della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 214224; FF 1991 III 897). 12Introdotto dal n. II 2 della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 214224; FF 1991 III 897). 14Introdotto dal n. II 2 della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 214224; FF 1991 III 897). |