L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 37quater della Costituzione federale1; decreta: 1[RU 1979 678] 2FF 1983 IV l |
Sezione 4: Organizzazione e protezione giuridica |
Art. 14 Legittimazione a ricorrere
1 Nelle procedure federali e cantonali, indipendentemente da altre disposizioni in materia, sono pure legittimati a ricorrere:
2 Contro le decisioni dell’autorità federale hanno facoltà di ricorso anche i Cantoni. 3 Qualora la procedura comporti un diritto di ricorso ai sensi del capoverso 1, l’autorità comunica la propria decisione ai Comuni e alle organizzazioni specializzate tramite notifica scritta o pubblicazione nel Foglio federale o nell’organo ufficiale del Cantone. I Comuni e le organizzazioni che non hanno interposto ricorso possono intervenire nell’ulteriore fase procedurale soltanto se la decisione è modificata a favore di un’altra parte ed esse ne risultano lese.5 4 Se il diritto federale o cantonale prevede l’attuazione di una procedura d’opposizione prima dell’emanazione della decisione, Comuni e organizzazioni sono legittimati al ricorso soltanto se hanno partecipato a questa procedura d’opposizione in qualità di parti. In tal caso la domanda va pubblicata secondo quanto disposto dal capoverso 3.6 5 Il capoverso 3 non è applicabile se sul progetto si decide nell’ambito della procedura prevista dalla legge federale del 20 giugno 19307 sull’espropriazione.8 3 Vedi l’art. 1 dell’O del DATEC del 16 apr. 1993 (RS 704.5). 4La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata dall’art. 4a dell’O del 15 giu. 1998 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1). 5Introdotto dal n. II 2 della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 214224; FF 1991 III 897). 6Introdotto dal n. II 2 della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 214224; FF 1991 III 897). 8Introdotto dal n. II 2 della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 214224; FF 1991 III 897). |
Sezione 5: Disposizioni finali |
Art. 15 Termine per l’allestimento dei piani
1 I Cantoni provvedono affinché i piani, giusta l’articolo 4 capoverso 1, siano allestiti entro tre anni dall’entrata in vigore della presente legge. 2 Il Consiglio federale può differire questa scadenza in via eccezionale per singole regioni. |
Art. 16 Disposizioni transitorie
1 I governi cantonali designano le reti di percorsi pedonali e sentieri alle quali la presente legge è applicabile fino all’entrata in vigore dei piani, giusta l’articolo 4 capoverso 1. La designazione è vincolante per tutte le autorità federali e cantonali. 2 I governi cantonali possono prendere altre disposizioni provvisorie fintantoché il diritto cantonale non designi le autorità competenti. |
Art. 17 Referendum ed entrata in vigore
1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo. 2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore. Data dell’entrata in vigore: il 1° gennaio 19879 9DCF del 26 nov. 1986 (RU 1986 2510). |