Ordinanza
sui percorsi pedonali ed i sentieri
(OPS)
(Stato 1° luglio 2008) ¶704.11
del 26 novembre 1986 (Stato 1° luglio 2008)
Il Consiglio federale svizzero,
in esecuzione della legge federale del 4 ottobre 19852 sui percorsi pedonali
ed i sentieri (LPS),
ordina:
2 RS 704
Sezione 1: Pianificazione, sistemazione, manutenzione
Art. 1 Revisione e modificazione dei piani
I piani delle reti di percorsi pedonali e di sentieri esistenti o previsti (piani) devono essere riveduti ogni dieci anni e all’occorrenza modificati.
Art. 2 Collaborazione della Confederazione
1 I Cantoni sottopongono i piani all’Ufficio federale delle strade3 (Ufficio federale):
- a.
- prima della messa in vigore;
- b.
- prima dell’approvazione di modificazioni rilevanti.
2 Simultaneamente presentano all’Ufficio un rapporto su:
- a.
- il coordinamento delle loro reti di percorsi pedonali e sentieri con quelle dei Cantoni limitrofi, come pure con le attività d’incidenza territoriale del Cantone e dei Cantoni limitrofi;
- b.
- il tempo di realizzazione e l’organismo responsabile dell’attuazione.
3 Il Consiglio federale chiede il parere dei servizi federali interessati. Li coordina e li commina al Cantone.
4 L’articolo 10 della LPS (considerazione, sostituzione) non è applicabile ai percorsi pedonali e ai sentieri che non soddisfano le esigenze della LPS.
3 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1).
Art. 3 Informazione dei Cantoni e dell’Ufficio federale
1 I Cantoni rendono noti all’Ufficio federale i piani dopo l’entrata in vigore e dopo ogni modificazione.
2 L’Ufficio federale informa annualmente dei piani gli altri uffici federali interessati.
Art. 4 Sistemazione e preservazione
1 I Cantoni provvedono alla sistemazione, alla manutenzione e alla segnalazione dei percorsi pedonali e dei sentieri, che hanno incluso nei piani.
2 L’Ufficio federale emana direttive sulla segnalazione dei sentieri.
3 Nelle città e nelle località di una certa importanza, i raccordi pedonali che sono parte di una rete di percorsi pedonali di cui all’articolo 2 LPS devono essere segnalati uniformemente.
Art. 5 Libera circolazione
I Cantoni assicurano giuridicamente la libera circolazione sulla rete di percorsi pedonali e di sentieri figuranti nei piani.
Art. 6 Rivestimenti inadeguati
Sono segnatamente considerati inadeguati per i sentieri giusta l’articolo 7 capoverso 2 lettera d LPS tutti i rivestimenti di bitume, catrame o cemento.
Art. 7 Beneficiari di sussidi federali
1 La Confederazione può, nei limiti dei crediti accordati, concedere sussidi a persone giuridiche di diritto privato che, a scopi d’utilità pubblica, dedicano permanentemente la parte prevalente della loro attività al promovimento delle reti di percorsi pedonali e di sentieri (organizzazioni private specializzate).
2 Le organizzazioni private specializzate devono allegare alla domanda di sussidi gli statuti, il rapporto d’attività, il conto annuo e il rapporto di revisione.
Sezione 2: Compiti della Confederazione
Art. 8 Doveri dei servizi federali
1 I servizi federali (autorità federali, servizi della Confederazione e di aziende in regìa) tengono conto delle reti di percorsi pedonali e sentieri figuranti nei piani o li sostituiscono adeguatamente quando:
- a.
- elaborano concezioni e piani settoriali;
- b.4
- progettano, costruiscono o modificano opere e installazioni, come edifici e impianti dell’Amministrazione federale, strade nazionali o edifici e installazioni della Posta Svizzera;
- c.
- rilasciano concessioni o permessi, ad esempio per la costruzione e l’esercizio di impianti delle comunicazioni o opere e installazioni per il trasporto d’energia o per disboscamenti;
- d.
- erogano sussidi per progetti, opere e impianti, come bonifiche fondiarie, strutture viarie forestali, strade principali o impianti di protezione delle acque.
2 I servizi federali sottopongono per parere ai Cantoni i progetti che toccano i percorsi pedonali e i sentieri figuranti nei piani. La collaborazione dell’Ufficio federale è retta dagli articoli 62a e 62b della legge del 21 marzo 19975 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione.6
4 Nuovo testo giusta il n. II 17 dell’O del 25 nov. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1997 704).
6 Nuovo testo giusta il n. II 2 dell’O del 2 feb. 2000 relativa alla legge federale sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani (RU 2000 703).
Art. 9 Collaborazione di organizzazioni private specializzate
L’Ufficio federale fa capo a organizzazioni private specializzate per:
- a.
- il riesame degli effetti importanti che i progetti federali esercitano su i percorsi pedonali e i sentieri;
- b.
- la determinazione dei provvedimenti di sostituzione che esigono un esame più approfondito;
- c.
- elaborare direttive sulla segnalazione dei sentieri.
Art. 10 Documentazione e ricerca
1 L’Ufficio federale fornisce la documentazione necessaria per la sistemazione e la preservazione di percorsi pedonali e di sentieri e coordina i corrispondenti lavori di ricerca.
2 Mette questi atti a disposizione dei Cantoni e di altri interessati.
3 Emana, per i geodati di base di diritto federale che documentano i percorsi pedonali e i sentieri, criteri concernenti il modello dei dati, i modelli di rappresentazione e le modalità di rilevamento.7
7 Introdotto dal n. 3 dell'all. 2 all'O del 21 mag. 2008 sulla geoinformazione, in vigore dal 1° lug. 2008 (RS 510.620)
Sezione 3: Organizzazione e protezione giuridica
Art. 11 Servizi specializzati cantonali
I Cantoni designano un servizio ufficiale esistente come servizio specializzato per i percorsi pedonali e i sentieri e ne informano l’Ufficio federale.
Art. 128
8 Abrogato dal n. II 5 dell’O del 18 dic. 1995 (RU 1996 225).
Sezione 4: Entrata in vigore
Art. 13
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1987.