Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 8 capoverso 1, 55 e 57c capoverso 2 della legge del 21 marzo 19971 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione ordina: |
1 |
Art. 1 Obbligo di coordinamento e cooperazione
1 L’Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE) e la Segreteria di Stato dell’economia (SECO), nonché le altre unità amministrative aventi compiti federali di rilevanza territoriale s’informano reciprocamente su tali compiti e li armonizzano fra loro sul piano temporale, contenutistico e territoriale. Perseguono in tal modo uno sviluppo territoriale coerente. 2 Essi prendono di comune accordo le misure necessarie per adempiere i compiti e riconoscere tempestivamente i conflitti di obiettivi, per analizzare e ponderare reciprocamente gli interessi. A tale scopo sfruttano le sinergie. 3 Per valutare progetti concreti, essi si avvalgono della procedura decisionale esistente. 4 Le misure, i programmi e le iniziative trasversali dal punto di vista tematico sono stabiliti congiuntamente dalle direzioni delle unità amministrative aventi compiti di rilevanza territoriale. |
Art. 2 Consiglio per l’assetto del territorio: organizzazione
1 Il Consiglio per l’assetto del territorio (COTER) è una commissione extraparlamentare permanente. 2 I suoi membri sono nominati dal Consiglio federale. 3 Le direzioni dell’ARE e della SECO sono rappresentate nella commissione a titolo consultivo. Se necessario, possono essere rappresentate, parimenti a titolo consultivo, direzioni di altre unità amministrative aventi compiti d’incidenza territoriale. 4 L’ARE e la SECO gestiscono la segreteria tecnica del COTER. 5 Il Consiglio federale disciplina i dettagli in una decisione istitutiva. |
Art. 3 Consiglio per l’assetto del territorio: compiti
1 Il COTER offre la sua consulenza al Consiglio federale e all’Amministrazione federale su questioni fondamentali di rilevanza territoriale e persegue uno sviluppo territoriale coerente. 2 Esso si occupa del riconoscimento precoce delle sfide territoriali e presenta al Consiglio federale e alle unità amministrative proposte su come sviluppare ulteriormente, in modo coerente, le politiche di rilevanza territoriale. 3 Esso può sottoporre richieste alle unità amministrative e ai competenti dipartimenti aventi compiti di rilevanza territoriale. 4 Sottopone al Consiglio federale, nel corso di ogni legislatura, un rapporto sulle sfide dello sviluppo territoriale in Svizzera. 5 Promuove lo scambio di conoscenze tra l’Amministrazione e gli ambienti scientifici. |
Art. 4 Conferenza sull’assetto del territorio: funzione e organizzazione
1 La Conferenza della Confederazione sull’assetto del territorio (CAT) è la piattaforma di coordinamento e cooperazione per i compiti della Confederazione di rilevanza territoriale. 2 Nella CAT sono rappresentate tutte le unità amministrative aventi compiti di rilevanza territoriale. 3 Queste unità amministrative nominano loro stesse i propri rappresentanti. 4 L’ARE e la SECO dirigono congiuntamente la CAT e gestiscono la segreteria tecnica. 5 Per questioni specifiche, la CAT può istituire dei comitati. 6 La CAT e i comitati disciplinano in regolamenti interni i dettagli concernenti l’organizzazione, gli obiettivi e i compiti. |
Art. 5 Conferenza sull’assetto del territorio: compiti
La CAT ha i seguenti compiti:
|
Art. 6 Valutazione e rapporto
1 L’ARE e la SECO verificano, in collaborazione con la CAT, le misure e gli sforzi nel settore del coordinamento e della cooperazione per i compiti di rilevanza territoriale. 2 In collaborazione con la CAT, essi riferiscono periodicamente al Consiglio federale, a destinazione delle Camere federali, sui risultati di tale verifica. |
Art. 7 Abrogazione di un altro atto normativo
L’ordinanza del 22 ottobre 19972 concernente il coordinamento dei compiti della Confederazione nell’ambito della politica d’assetto del territorio è abrogata. 2 [RU 1997 2395, 1999 704n. II 3, 2000 2624] |