Ordinanza
sulla sistemazione dei corsi d’acqua
(OSCA)
del 2 novembre 1994 (Stato 1° gennaio 2016)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 11 della legge federale del 21 giugno 19911 sulla sistemazione dei corsi d’acqua (LSCA),
ordina:
Capitolo 1: Prestazioni finanziarie della Confederazione
Sezione 1: Disposizione generale 22 Nuovo testo giusta il n. I 9 dell’O del 7 nov. 2007 sulla Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).
2 Nuovo testo giusta il n. I 9 dell’O del 7 nov. 2007 sulla Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).
Art. 13
Sono accordate indennità4 se:
- a.
- il Cantone partecipa alle misure in maniera adeguata;
- b.
- le misure sono necessarie nel pubblico interesse, nonché coordinate con i pubblici interessi di altri settori;
- c.
- le misure si basano su una pianificazione razionale;
- d.
- le misure soddisfano le esigenze tecniche, economiche ed ecologiche;
- e.
- sono soddisfatte le altre condizioni poste dal diritto federale;
- f.
- la manutenzione successiva è garantita.
3 Nuovo testo giusta il n. I 9 dell’O del 7 nov. 2007 sulla Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).
4 Nuova espr. giusta il n. 1 dell’all. all’O del 4 mag. 2011, in vigore dal 1° giu. 2011 (RU 2011 1955). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
Sezione 2: Misure55 Nuovo testo giusta il n. I 9 dell’O del 7 nov. 2007 sulla Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).
5 Nuovo testo giusta il n. I 9 dell’O del 7 nov. 2007 sulla Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).
Art. 2 Indennità 67
1 Le indennità per le opere d’ingegneria idraulica, lo spostamento in luoghi sicuri di costruzioni e impianti minacciati nonché l’allestimento della documentazione di base sui pericoli sono di norma accordate globalmente. L’ammontare delle indennità globali è negoziato tra l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) e il Cantone interessato ed è stabilito in base:8
- a.
- al potenziale di pericolo e di danno;
- b.
- all’entità e alla qualità delle misure e della pianificazione.
2 Le indennità possono essere accordate nel singolo caso se le misure:
- a.
- costano più di 5 milioni di franchi;
- b.
- interessano più di un Cantone o riguardano le acque sui confini nazionali;
- c.
- riguardano zone protette od oggetti registrati in inventari nazionali;
- d.
- richiedono una valutazione tecnica particolarmente complessa o specifica a causa delle possibili alternative o per altri motivi; oppure
- e.
- non erano prevedibili.
3 I contributi ai costi delle misure secondo il capoverso 2 sono compresi tra il 35 e il 45 per cento e sono stabiliti in base:
- a.
- al potenziale di pericolo e di danno;
- b.
- al grado di attuazione di un esame completo dei rischi;
- c.
- all’entità e alla qualità delle misure e della pianificazione.
4Qualora un Cantone debba adottare misure di protezione straordinarie e particolarmente onerose, segnatamente in seguito a danni causati dal maltempo, il contributo della Confederazione secondo il capoverso 3 può, in via eccezionale, essere aumentato sino a un massimo del 65 per cento dei costi delle misure.
5 Non è accordata alcuna indennità per:
- a.9
- misure necessarie per proteggere costruzioni e impianti che al momento della loro realizzazione:
- 1.
- sono stati edificati in zone già delimitate quali pericolose o in regioni notoriamente pericolose, e
- 2.
- non erano necessariamente legati a tale ubicazione;
- b.
- misure volte a proteggere costruzioni e impianti turistici come teleferiche, sciovie, piste da sci e sentieri che si trovano al di fuori degli insediamenti.
6 Nuovo testo giusta il n. I 2 dell’O del 2 feb. 2011 (adeguamento allo sviluppo degli accordi programmatici nel settore ambientale), in vigore dal 1° mar. 2011 (RU 2011 649).
7 Nuovo testo giusta il n. I 3 dell’O del 28 gen. 2015 che adegua ordinanze nel settore ambientale, legate in particolare agli accordi programmatici per il periodo 2016–2019, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 427).
8 Nuovo testo giusta il n. I 3 dell’O del 28 gen. 2015 che adegua ordinanze nel settore ambientale, legate in particolare agli accordi programmatici per il periodo 2016–2019, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 427).
9 Nuovo testo giusta il n. I 3 dell’O del 28 gen. 2015 che adegua ordinanze nel settore ambientale, legate in particolare agli accordi programmatici per il periodo 2016–2019, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 427).
Art. 2a Costi computabili 10
1 Per le indennità di cui all’articolo 2 capoversi 1 e 2 sono computabili unicamente i costi effettivamente sostenuti e strettamente necessari per adempiere in modo adeguato il compito sussidiabile. Vi rientrano le spese per la progettazione, l’acquisto del terreno, l’esecuzione e la terminazione.
2 Non sono computabili in particolare le tasse e le imposte nonché i costi che possono essere addossati a terzi che, in modo determinante, sono usufruttuari o responsabili di danni.
10 Introdotto dal n. I 3 dell’O del 28 gen. 2015 che adegua ordinanze nel settore ambientale, legate in particolare agli accordi programmatici per il periodo 2016–2019, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 427).
Art. 311
11 Abrogato dal n. 1 dell’all. all’O del 4 mag. 2011, con veffetto dal 1° giu. 2011 (RU 2011 1955).
Sezione 3: Procedura per la concessione di indennità 1212 Nuovo testo giusta il n. I 9 dell’O del 7 nov. 2007 sulla Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).
12 Nuovo testo giusta il n. I 9 dell’O del 7 nov. 2007 sulla Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).
Art. 4 Domanda 13
1 Il Cantone inoltra la domanda di indennità globali all’UFAM14.
2 La domanda deve contenere informazioni concernenti:
- a.
- gli obiettivi programmatici da raggiungere;
- b.
- le misure probabilmente necessarie per il raggiungimento degli obiettivi programmatici e la relativa esecuzione;
- c.
- l’efficacia delle misure.
3 Nel caso delle misure di portata intercantonale, i Cantoni garantiscono il coordinamento delle domande con i Cantoni interessati.
13 Nuovo testo giusta il n. I 9 dell’O del 7 nov. 2007 sulla Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).
14 Nuova espr. giusta il n. I 3 dell’O del 28 gen. 2015 che adegua ordinanze nel settore ambientale, legate in particolare agli accordi programmatici per il periodo 2016–2019, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 427). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
Art. 5 Accordo programmatico 15
1 L’UFAM stipula l’accordo programmatico con l’autorità cantonale competente.
2 Oggetto dell’accordo programmatico sono in particolare:
- a.
- gli obiettivi programmatici strategici da raggiungere congiuntamente;
- b.
- la prestazione del Cantone;
- c.
- i sussidi della Confederazione;
- d.
- il controlling.
3 L’accordo programmatico è stipulato per una durata massima di quattro anni.
4 L’UFAM emana direttive relative alla procedura in materia di accordi programmatici, nonché alle informazioni e ai documenti riguardanti l’oggetto dell’accordo programmatico.
15 Nuovo testo giusta il n. I 9 dell’O del 7 nov. 2007 sulla Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).
Art. 6 Pagamento 16
Le indennità e gli aiuti finanziari globali sono pagati a rate.
16 Nuovo testo giusta il n. I 9 dell’O del 7 nov. 2007 sulla Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).
Art. 7 Rendicontazione e controllo 17
1 Il Cantone presenta ogni anno all’UFAM un rapporto sull’impiego delle indennità e degli aiuti finanziari globali.
2 L’UFAM controlla a campione:
- a.
- l’esecuzione delle singole misure conformemente agli obiettivi programmatici;
- b.
- l’impiego dei sussidi federali versati.
17 Nuovo testo giusta il n. I 9 dell’O del 7 nov. 2007 sulla Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).
Art. 8 Adempimento parziale e sottrazione allo scopo 18
1 L’UFAM sospende totalmente o in parte i pagamenti rateali nel corso del programma se il Cantone:
- a.
- non adempie all’obbligo di rendicontazione (art. 7 cpv. 1);
- b.
- cagiona per colpa propria una grave inadempienza nella sua prestazione.
2 Se, dopo la conclusione del programma, risulta che la prestazione è stata eseguita solo parzialmente, l’UFAM ne esige la corretta esecuzione da parte del Cantone, stabilendo un termine adeguato.
3 Se impianti o installazioni per i quali sono stati accordate indennità sono sottratti al loro scopo, l’UFAM può esigere che il Cantone ordini, entro un termine adeguato, la cessazione della sottrazione allo scopo o il suo annullamento.
4 Se le lacune non sono colmate o la sottrazione allo scopo non cessa o non è annullata, la restituzione è retta dagli articoli 28 e 29 della legge del 5 ottobre 199019 sui sussidi (LSu).
18 Nuovo testo giusta il n. I 9 dell’O del 7 nov. 2007 sulla Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).
19 RS 616.1
Art. 8a20
20Introdotto dal n. I 61 dell’O del 26 giu. 1996 sulla nuova attribuzione delle competenze decisionali nell’Amministrazione federale (RU 1996 2243). Abrogato dal n. I 3 dell’O del 28 gen. 2015 che adegua ordinanze nel settore ambientale, legate in particolare agli accordi programmatici per il periodo 2016–2019, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 427).
Sezione 4: Procedura per la concessione di indennità 2121 Introdotto dal n. I 9 dell’O del 7 nov. 2007 sulla Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).
21 Introdotto dal n. I 9 dell’O del 7 nov. 2007 sulla Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).
Art. 9 Domanda 22
1 Il Cantone inoltra all’UFAM la domanda di indennità nel singolo caso.
2 L’UFAM emana direttive relative alle informazioni e ai documenti riguardanti la domanda.
22 Nuovo testo giusta il n. I 9 dell’O del 7 nov. 2007 sulla Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).
Art. 10 Concessione e pagamento dei contributi 23
1 L’UFAM fissa l’ammontare dell’indennità o dell’aiuto finanziario mediante decisione o stipula a tal fine un contratto con il Cantone.
1bis L’UFAM, d’intesa con l’Amministrazione federale delle finanze, decide la concessione di indennità superiori a 10 milioni di franchi.24
2 L’UFAM paga i sussidi a seconda dello stato di avanzamento del progetto.
23 Nuovo testo giusta il n. I 9 dell’O del 7 nov. 2007 sulla Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).
24 Introdotto dal n. I 3 dell’O del 28 gen. 2015 che adegua ordinanze nel settore ambientale, legate in particolare agli accordi programmatici per il periodo 2016–2019, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 427).
Art. 11 Adempimento parziale e sottrazione allo scopo 25
1 Se, nonostante un’intimazione, la misura per la quale sono stati accordati un’indennità o un aiuto finanziario non è stata eseguita o è stata eseguita dal Cantone solo in modo parziale, l’indennità o l’aiuto finanziario non sono versati o sono ridotti.
2 Se sono stati pagate indennità e il Cantone, nonostante un’intimazione, non esegue la misura prevista o lo fa solo in modo parziale, la restituzione è retta dall’articolo 28 LSu26.
3 Se impianti o installazioni per i quali sono stati accordate indennità sono sottratti al loro scopo, l’UFAM può esigere che il Cantone ordini, entro un termine adeguato, la cessazione della sottrazione allo scopo o il suo annullamento.
4 Se la sottrazione allo scopo non cessa o non è annullata, la restituzione è retta dall’articolo 29 LSu.
25 Nuovo testo giusta il n. I 9 dell’O del 7 nov. 2007 sulla Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).
26 RS 616.1
Art. 12 Rendicontazione e controllo 27
Per la rendicontazione e il controllo si applica per analogia l’articolo 7.
27 Nuovo testo giusta il n. I 9 dell’O del 7 nov. 2007 sulla Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).
Art. 13 a 1528
28 Abrogati dal n. I 9 dell’O del 7 nov. 2007 sulla Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).
Capitolo 2: Vigilanza della Confederazione
Art. 16 Preavviso relativo a misure di protezione contro le piene
1 I Cantoni, prima di decidere su misure edilizie per la protezione contro le piene in virtù dell’articolo 3 capoverso 2 della legge, sottopongono il progetto, fatta eccezione per le misure che non richiedono spese particolari, all’UFAM per preavviso.29
2 Devono tuttavia essere obbligatoriamente sottoposti per preavviso i progetti che:
- a.
- riguardano le acque sui confini nazionali;
- b.
- hanno ripercussioni sulla protezione contro le piene di altri Cantoni o di Stati esteri;
- c.
- richiedono un esame dell’impatto sull’ambiente; oppure
- d.
- riguardano zone protette od oggetti registrati in inventari nazionali.
3 Nel caso di altre misure di protezione contro le piene, i Cantoni possono chiedere il preavviso dell’UFAM.
4 Il preavviso dell’UFAM può pure fornire indicazioni sul principio e l’ammontare approssimativo di un’eventuale indennità.
29 Nuovo testo giusta il n. I 9 dell’O del 7 nov. 2007 sulla Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).
Art. 17 Documenti
1 Ai fini del preavviso, i Cantoni inoltrano all’UFAM i seguenti documenti:
- a.
- una descrizione particolareggiata del progetto inclusi i piani;
- b.
- il preventivo e la ripartizione dei costi;
- c.
- un compendio della situazione di pericolo naturale esistente, dei possibili danni e degli obiettivi di protezione prefissati;
- d.
- i risultati degli accertamenti relativi alla necessità di misure edilizie nonché alle loro ripercussioni;
- e.
- l’eventuale rapporto relativo all’impatto sull’ambiente; e
- f.
- indicazioni sulla compatibilità con il piano direttore e d’utilizzazione.
2 L’UFAM può richiedere altri documenti.
Art. 18 Preavviso in merito ad altre misure
I servizi federali che prevedono misure le quali influiscono in modo considerevole sul deflusso di acque, sul trasporto di sostanze solide o sulla dinamica dei deflussi, segnatamente sull’altezza al colmo di piena, o che partecipano al loro finanziamento, chiedono il preavviso dell’UFAM prima di prendere una decisione.
Art. 18a Divieto di misure pericolose 30
L’UFAM può vietare l’adozione di misure che minacciano la protezione contro le piene o esigere la loro revoca.
30 Introdotto dal n. 5 dell’all. all’O del 6 dic. 1999 sull’organizzazione del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (RU 2000243).
Capitolo 3: Esecuzione
Sezione 1: Esecuzione da parte della Confederazione
Art. 19 Promovimento
L’UFAM promuove la formazione e il perfezionamento professionale delle persone responsabili della protezione contro le piene.
Art. 20 Direttive
L’UFAM emana direttive segnatamente in materia di:
- a.31
- esigenze e misure per la protezione contro le piene;
- b.
- allestimento di catasti di carte dei pericoli; e
- c.
- allestimento del conteggio riguardante indennità.
31 Nuova testo giusta il n. 1 dell’all. all’O del 4 mag. 2011, in vigore dal 1° giu. 2011 (RU 2011 1955).
Art. 20a Geoinformazione 32
L’UFAM stabilisce i modelli di geodati e i modelli di rappresentazione minimi per i geodati di base ai sensi della presente ordinanza per i quali è designato quale servizio specializzato della Confederazione nell’allegato 1 dell’ordinanza del 21 maggio 200833 sulla geoinformazione.
32 Introdotto dal n. 4 dell’all. 2 all’O del 21 mag. 2008 sulla geoinformazione, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 20082809).
33 RS 510.620
Sezione 2: Esecuzione da parte dei Cantoni
Art. 21 Regioni pericolose e spazio riservato alle acque 34
1 I Cantoni designano le regioni pericolose.
2 …35
3 Nei piani direttori e di utilizzazione nonché nelle loro altre attività d’incidenza territoriale tengono conto delle regioni pericolose e dello spazio riservato alle acque secondo l’articolo 36a della legge federale del 24 gennaio 199136 sulla protezione delle acque.37
34 Nuovo testo giusta il n. 2 dell’all. 5 all’O del 28 nov. 1998 sulla protezione delle acque, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 19982863).
35 Abrogato dal n. 1 dell’all. all’O del 4 mag. 2011, con effetto dal 1° giu. 2011 (RU 2011 1955).
36 RS 814.20
37 Nuova testo giusta il n. 1 dell’all. all’O del 4 mag. 2011, in vigore dal 1° giu. 2011 (RU 2011 1955).
Art. 22 Sorveglianza
I Cantoni esaminano periodicamente la situazione di pericolo delle acque nonché l’efficacia delle misure prese per la protezione contro le piene.
Art. 23 Manutenzione
I Cantoni provvedono alla necessaria manutenzione delle acque svolta nell’interesse della protezione contro le piene. Ciò facendo, tengono conto delle esigenze ecologiche.
Art. 24 Sistemi d’allarme
I Cantoni provvedono alla realizzazione e all’esercizio dei sistemi d’allarme necessari per garantire la sicurezza di centri abitati e vie di comunicazione dai pericoli delle acque.
Art. 25 Disposizioni esecutive
I Cantoni emanano le disposizioni esecutive entro cinque anni dall’entrata in vigore della legge.
Capitolo 4: Studi di base
Art. 26 Studi di base della Confederazione
1 L’UFAM rileva i dati riguardanti la protezione delle piene. In particolare rileva i profili dei corsi d’acqua.
2 L’UFAM rileva i dati idrologici fondamentali; appronta e gestisce le necessarie stazioni di misurazione. Per quanto consentito dalla sua attività, esso può effettuare lavori idrologici per conto di autorità, società e privati fatturando i costi.38
3 L’UFAM coordina gli inventari dei Cantoni riguardanti opere e installazioni importanti in materia di sicurezza contro le piene.
4 Tiene un inventario relativo alle misure di protezione contro le piene cui la Confederazione partecipa finanziariamente.
5 Analizza gli eventi dannosi di importanza nazionale.39
38 Nuovo testo giusta il n. 5 dell’all. all’O del 6 dic. 1999 sull’organizzazione del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (RU 2000243).
39 Introdotto dal n. I 3 dell’O del 28 gen. 2015 che adegua ordinanze nel settore ambientale, legate in particolare agli accordi programmatici per il periodo 2016–2019, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 427).
Art. 27 Studi di base dei Cantoni
1 I Cantoni elaborano i documenti di base per la protezione dalle catastrofi naturali. Essi:40
- a.41
- tengono inventari riguardanti opere e installazioni importanti in materia di sicurezza contro le piene (catasto delle opere di protezione);
- b.42
- documentano gli eventi dannosi (catasto degli eventi) e, se necessario, analizzano gli eventi dannosi di maggiore entità;
- c.43
- allestiscono carte dei pericoli e pianificazioni d’emergenza in caso di eventi dannosi e le aggiornano periodicamente;
- d.
- rilevano lo stato delle acque e la loro evoluzione; e
- e.44
- …
- f.
- approntano e gestiscono le stazioni di misurazione necessarie nell’interesse della protezione contro le piene.
2 Tengono conto dei lavori e delle direttive tecniche realizzati dalla Confederazione.
3 Su richiesta, mettono i dati a disposizione dell’UFAM e li rendono accessibili al pubblico in forma adeguata.45
40 Nuovo testo giusta il n. I 3 dell’O del 28 gen. 2015 che adegua ordinanze nel settore ambientale, legate in particolare agli accordi programmatici per il periodo 2016–2019, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 427).
41 Nuovo testo giusta il n. I 3 dell’O del 28 gen. 2015 che adegua ordinanze nel settore ambientale, legate in particolare agli accordi programmatici per il periodo 2016–2019, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 427).
42 Nuovo testo giusta il n. I 3 dell’O del 28 gen. 2015 che adegua ordinanze nel settore ambientale, legate in particolare agli accordi programmatici per il periodo 2016–2019, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 427).
43 Nuovo testo giusta il n. I 3 dell’O del 28 gen. 2015 che adegua ordinanze nel settore ambientale, legate in particolare agli accordi programmatici per il periodo 2016–2019, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 427).
44 Abrogata dal n. I 3 dell’O del 28 gen. 2015 che adegua ordinanze nel settore ambientale, legate in particolare agli accordi programmatici per il periodo 2016–2019, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 427).
45 Nuovo testo giusta il n. 4 dell’all. 2 all’O del 21 mag. 2008 sulla geoinformazione, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 20082809).
Capitolo 5: Disposizioni finali
Art. 28 Abrogazione del diritto vigente
Art. 29 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 1994.