1 Chi intende costruire o modificare un impianto di accumulazione necessita di un’approvazione dei piani rilasciata dalla competente autorità.
2 Qualora la costruzione o la modifica di un impianto di accumulazione debba essere autorizzata in virtù di un’altra legge, la decisione di autorizzazione presa in virtù di tale legge è determinante anche per il rilascio dell’approvazione dei piani secondo la presente legge.
3 L’approvazione dei piani è rilasciata se i requisiti di sicurezza tecnica sono adempiuti.
4 La domanda di approvazione dei piani deve contenere tutte le indicazioni necessarie per la valutazione della sicurezza tecnica.
5 L’autorità di vigilanza esamina la domanda. Se non è l’autorità d’approvazione, comunica a quest’ultima il risultato del suo esame della sicurezza tecnica. Per quanto la sicurezza tecnica dell’impianto lo esiga, propone all’autorità d’approvazione dei piani oneri per la costruzione.
6 L’autorità di approvazione integra nella sua decisione il risultato dell’esame della sicurezza tecnica e gli oneri proposti in materia di sicurezza tecnica.
7 Se necessario per proteggere l’impianto da atti di sabotaggio, l’autorità di approvazione ordina provvedimenti edilizi particolari.
8 Durante i lavori di costruzione, l’autorità di vigilanza controlla se i requisiti di sicurezza tecnica sono rispettati.