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Art. 11 Requisito per la messa in esercizio
(art. 7, 8, 10 e 25 lett. a LImA) 1 Il gestore, prima di mettere in esercizio l’impianto, redige i seguenti regolamenti e li sottopone per approvazione all’autorità di vigilanza: - a.
- un regolamento che definisce le procedure di azionamento degli sfioratori e dei dispositivi di scarico muniti di organi mobili necessari in situazione di piena (regolamento di manovra delle paratoie);
- b.
- un regolamento che per i casi d’emergenza definisce le procedure di allarme alle autorità e alla popolazione e le procedure per la gestione di tali casi (regolamento d’emergenza).
2 Sottopone questi regolamenti a costanti verifiche e presenta all’autorità di vigilanza eventuali aggiornamenti per approvazione. Gli aggiornamenti di dettagli non rilevanti per la sicurezza, quali gli indirizzi delle persone di contatto oppure modifiche concernenti l’azionamento in esercizio normale degli sfioratori o dei dispositivi di scarico muniti di organi mobili, devono essere annunciati all’autorità di vigilanza ma non richiedono un’approvazione.
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Art. 12 Messa in esercizio
(art. 7 LImA) 1 Laddove il primo invaso di un impianto di accumulazione può essere svolto in maniera controllata, il gestore ne sorveglia il comportamento e lo stato, eseguendo misurazioni e controlli visivi e prove di funzionamento degli sfioratori e dei dispositivi di scarico. Comunica all’autorità di vigilanza il risultato delle sue osservazioni. 2 L’autorità di vigilanza segue lo svolgimento della messa in esercizio e controlla che sia eseguita conformemente all’autorizzazione. 3 L’innalzamento di un invaso dopo una modifica e la rimessa in carico dopo una ristrutturazione dettata da motivi di sicurezza equivalgono a un primo invaso.
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Art. 13 Fine della messa in esercizio
(art. 7, 8 e 25 lett. a LImA) 1 Il gestore, una volta completato il primo invaso o la rimessa in carico, rimette all’autorità di vigilanza un rapporto sulla messa in esercizio. 2 Questo rapporto include, in particolare: - a.
- un resoconto dello svolgimento del primo invaso o della rimessa in carico;
- b.
- un’analisi del comportamento dell’impianto di accumulazione durante la messa in esercizio o la rimessa in esercizio;
- c.
- i risultati dei controlli delle prove di funzionamento degli sfioratori e dei dispositivi di scarico.
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Art. 14 Requisiti per l’esercizio
1 Un impianto di accumulazione può essere messo in esercizio solo se i risultati del primo invaso o della rimessa in carico inducono a ritenere che l’esercizio sarà sicuro. 2 Il gestore redige un regolamento per la sorveglianza dell’impianto di accumulazione in caso di esercizio normale e di eventi straordinari e lo sottopone per approvazione all’autorità di vigilanza (regolamento di sorveglianza). 3 Sottopone questo regolamento a costanti verifiche e presenta all’autorità di vigilanza eventuali aggiornamenti per approvazione. Gli aggiornamenti di dettagli non rilevanti per la sicurezza, quali gli indirizzi dei responsabili della sorveglianza, devono essere annunciati all’autorità di vigilanza ma non richiedono un’approvazione.
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Art. 15 Prove di funzionamento degli sfioratori e dei dispositivi di scarico
(art. 8 cpv. 2 LImA) 1 Il gestore esegue ogni anno prove di funzionamento degli sfioratori e dei dispositivi di scarico muniti di paratoie. Lo svolgimento e i risultati delle prove sono riportati in un verbale. 2 Le prove di funzionamento sono eseguite con un livello alto di invaso e con scorrimento d’acqua (prova con scarico d’acqua). 3 Le prove degli sfioratori possono essere eseguite anche senza scarico d’acqua oppure in altro modo, se il livello normale di invaso si trova al di sotto del livello d’acqua necessario per l’apertura. 4 Le prove dei dispositivi di scarico delle vasche di ritenuta e di briglie per la stabilizzazione dell’alveo possono essere eseguite senza scarico d’acqua.
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Art. 16 Controlli correnti
(art. 8 cpv. 2 LImA) 1 Il gestore esegue misurazioni e controlli visivi conformemente al regolamento di sorveglianza (art. 14 cpv. 2). 2 Per i grandi impianti, durante il periodo di messa in carico, verifica con misurazioni manuali almeno una volta al mese e sul posto i risultati delle misurazioni teletrasmesse. 3 Per gli altri impianti verifica le misurazioni teletrasmesse almeno una volta all’anno con misurazioni manuali sul posto.
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Art. 17 Controllo annuale
(art. 8 cpv. 2 e 25 lett. a LImA) 1 Il gestore provvede affinché un professionista esperto valuti continuamente i risultati delle misurazioni, esegua una volta all’anno un controllo visivo dell’impianto di accumulazione e consegni i risultati in un rapporto annuale di misurazione e controllo (rapporto annuale). 2 Al più tardi sei mesi dopo la fine del periodo oggetto del rapporto, il gestore rimette all’autorità di vigilanza il rapporto annuale, compresi i risultati delle prove di funzionamento degli organi mobili, dei controlli visivi e delle misurazioni. 3 L’autorità di vigilanza può accordare deroghe alla periodicità annuale (cpv. 1) e al termine per la consegna del rapporto annuale (cpv. 2), purché sia garantito lo stesso grado di sicurezza.
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Art. 18 Controllo quinquennale
(art. 8 cpv. 2 e 25 lett. a LImA) 1 Il gestore provvede affinché periti qualificati in ingegneria civile e in geologia eseguano ogni cinque anni un esame approfondito della sicurezza, se l’impianto di accumulazione presenta: - a.
- un’altezza d’invaso di almeno 40 m; o
- b.
- un’altezza d’invaso di almeno 10 m e una ritenuta superiore a 1 milione di m3.
2 Al più tardi nove mesi dopo la fine del periodo oggetto del rapporto, il gestore rimette all’autorità di vigilanza i rapporti degli esami approfonditi della sicurezza (rapporti quinquennali). 3 L’autorità di vigilanza può rinunciare a un regolare esame approfondito della sicurezza (cpv. 1) e accordare deroghe al termine per la consegna dei rapporti quinquennali (cpv. 2), purché sia garantito lo stesso grado di sicurezza. 4 Può ordinare esami straordinari o sottoporre a controlli quinquennali anche impianti di accumulazione di piccole dimensioni.
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Art. 19 Professionista e periti
(art. 8 cpv. 2 e 25 lett. a LImA) 1 Il titolare dell’impianto di accumulazione annuncia all’autorità di vigilanza la scelta del professionista (art. 17). Se vi sono dubbi fondati circa la sua idoneità, l’autorità di vigilanza lo può rifiutare. 2 Il gestore sottopone per approvazione all’autorità di vigilanza la scelta dei periti (art. 18). 3 I periti devono essere indipendenti dal professionista, dal gestore e dal proprietario dell’impianto.
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Art. 20 Revisione
(art. 8 cpv. 3 lett. a LImA) 1 Il gestore annuncia tempestivamente i lavori di revisione all’autorità di vigilanza; tali lavori non richiedono tuttavia un’approvazione. 2 Il gestore, durante lavori agli sfioratori e ai dispositivi di scarico: - a.
- garantisce una sufficiente sicurezza contro le piene; e
- b.
- fa sì che, in caso di pericolo imminente, l’invaso possa essere abbassato di nuovo entro breve termine.
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Art. 21 Obbligo di annuncio
(art. 8 e 25 lett. a LImA) Il gestore annuncia tempestivamente all’autorità di vigilanza le date previste per: - a.
- le prove di funzionamento degli sfioratori e dei dispositivi di scarico;
- b.
- i sopralluoghi all’impianto di accumulazione nell’ambito dei controlli annuali e dei controlli quinquennali;
- c.
- lo svuotamento dell’impianto.
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Art. 22 Raccolta degli atti concernenti l’impianto di accumulazione
(art. 25 lett. a LImA) 1 Il gestore costituisce e tiene aggiornata una raccolta degli atti concernenti l’impianto di accumulazione. Permette all’autorità di vigilanza di consultarla in qualsiasi momento. 2 La raccolta degli atti include: - a.
- i principali piani dell’opera realizzata e indicazioni sull’esecuzione dei lavori;
- b.
- la convenzione tra il committente e i progettisti dell’opera sull’utilizzazione prevista (convenzione d’utilizzazione);
- c.
- la descrizione dell’attuazione tecnica della convenzione d’utilizzazione (base del progetto);
- d.
- i calcoli e i rapporti sulla statica, l’idrologia e l’idraulica;
- e.
- le perizie geologiche;
- f.
- il rapporto sulla messa in esercizio;
- g.
- i rapporti annuali e i rapporti sulle misurazioni geodetiche delle deformazioni;
- h.
- i rapporti quinquennali;
- i.
- i rapporti sugli incidenti e le anomalie d’esercizio;
- j.
- il regolamento di sorveglianza, il regolamento di manovra delle paratoie e il regolamento d’emergenza.
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Art. 23 Controlli dell’autorità di vigilanza
(art. 8 cpv. 4 LImA) 1 L’autorità di vigilanza prende parte ai controlli quinquennali (art. 18) e ispeziona inoltre i relativi impianti almeno una volta in cinque anni. 2 Ispeziona almeno una volta ogni tre anni i grandi impianti di accumulazione che non sottostanno all’obbligo di controllo quinquennale. 3 Ispeziona almeno una volta ogni cinque anni gli altri impianti di accumulazione.
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Art. 24 Misure dell’autorità di vigilanza
(art. 8 cpv. 3 e 5 LImA) Se il gestore tarda a realizzare interventi di manutenzione o risanamento, l’autorità di vigilanza ordina le misure necessarie o, dopo diffida infruttuosa, lo svuotamento dell’impianto di accumulazione.
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