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Art. 1 Competenze 2
1 Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC):
2 L’Ufficio federale dell’energia (UFE) è competente in particolare per i seguenti compiti:
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 set. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3103). |
Art. 2 Termine per la trattazione delle procedure di concessione della Confederazione
1 L’UFE3 verifica entro un mese se i documenti allegati alla domanda sono completi e, se necessario, li fa completare. 2 Se i documenti allegati alla domanda sono completi, l’UFE li espone pubblicamente per consultazione entro un mese. Le opposizioni devono essere trattate, nell’ambito di negoziati, entro sei mesi dalla scadenza del termine di opposizione. 3 Il DATEC4 decide entro quattro mesi dalla conclusione della procedura d’istruzione sul progetto di utilizzazione delle forze idriche. 4 Questi termini possono essere prorogati dall’UFE per ragioni di coordinamento con la procedura di uno Stato vicino interessato o per altre ragioni importanti. 3 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 13 set. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3103). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. 4 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 13 set. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3103). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. |
Art. 3 Agevolazioni per centrali idroelettriche più piccole
1 I Cantoni possono stabilire che i piani di costruzione di centrali idroelettriche con una potenza inferiore a 300 kW non devono essere pubblicati (art. 21 cpv. 2 LUFI), se i piani esposti pubblicamente per consultazione nell’ambito della procedura di concessione sono eseguiti senza subire modifiche. 2 I Cantoni possono dichiarare applicabile il diritto cantonale sull’espropriazione in caso di costruzione di centrali idroelettriche di una potenza inferiore a 300 kW; sono fatti salvi gli articoli 10 e 18 della legge federale del 20 giugno 19305 sull’espropriazione.6 5 RS 711 6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 set. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3103). |
Art. 4 Disposizioni finali
1 Il regolamento del 26 dicembre 19177 concernente l’applicazione limitata della legge federale sull’utilizzazione delle forze idriche ai piccoli impianti è abrogato. 2 La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2000. 7 [CS 4 758; RU 19962243n. I 62] |