Ordinanza
sull’utilizzazione delle forze idriche
(OUFI)
del 2 febbraio 2000 (Stato 1° gennaio 2020)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 72 della legge federale del 22 dicembre 19161 sull’utilizzazione delle forze idriche (LUFI),
ordina:
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Art. 1 Competenze 2
1 Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC):
- a.
- rilascia, modifica, rinnova e proroga concessioni nell’ambito di competenza della Confederazione e rilascia le relative concessioni complementari;
- b.
- emana misure provvisionali per quanto sia competente nel merito;
- c.
- nomina i membri della Commissione federale dell’economia delle acque e delle delegazioni svizzere nelle commissioni internazionali incaricate delle centrali idroelettriche di frontiera, nonché i commissari federali per le centrali idroelettriche di frontiera.
2 L’Ufficio federale dell’energia (UFE) è competente in particolare per i seguenti compiti:
- a.
- esercitare l’alta vigilanza sull’utilizzazione delle forze idriche (art. 1 cpv. 1 LUFI);
- b.
- coordinarsi con le autorità estere, in particolare per la conclusione di trattati internazionali nell’ambito di applicazione della legge sulle forze idriche, condurre negoziati con queste autorità e procedere ai lavori necessari a tal fine;
- c.
- dirigere tutte le procedure in materia di diritti d’acqua, comprese le procedure di risanamento secondo l’articolo 7 capoverso 1 lettera e LUFI, emanare le necessarie decisioni incidentali e svolgere compiti che precedono e seguono le procedure;
- d.
- porre in vigore le concessioni rilasciate dal DATEC;
- e.
- autorizzare l’inizio anticipato dei lavori; sono fatte salve le disposizioni del diritto in materia di sussidi;
- f.
- decidere in merito alle domande di proroga dei termini relative all’attuazione di prescrizioni contenute nella concessione e nelle autorizzazioni rilasciate con la concessione;
- g.
- effettuare il collaudo degli impianti e delle misure ambientali;
- h.
- sorvegliare l’attuazione delle concessioni e delle autorizzazioni nonché il rispetto degli atti normativi e dei trattati internazionali rilevanti; fare eseguire le prescrizioni contenute nella concessione e nelle autorizzazioni;
- i.
- emanare le decisioni necessarie all’esecuzione della concessione e delle autorizzazioni rilasciate con la concessione;
- j.
- riscuotere le tasse secondo l’articolo 49 capoverso 1 secondo periodo LUFI per il finanziamento dei contributi di compensazione e versarle;
- k.
- autorizzare modifiche minori concernenti gli impianti esistenti e le misure edilizie e ambientali autorizzate dal DATEC;
- l.
- autorizzare l’impiego a titolo sperimentale di apparecchi alternativi per l’utilizzazione delle forze idriche.
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 set. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3103).
Art. 2 Termine per la trattazione delle procedure di concessione della Confederazione
1 L’UFE3 verifica entro un mese se i documenti allegati alla domanda sono completi e, se necessario, li fa completare.
2 Se i documenti allegati alla domanda sono completi, l’UFE li espone pubblicamente per consultazione entro un mese. Le opposizioni devono essere trattate, nell’ambito di negoziati, entro sei mesi dalla scadenza del termine di opposizione.
3 Il DATEC4 decide entro quattro mesi dalla conclusione della procedura d’istruzione sul progetto di utilizzazione delle forze idriche.
4 Questi termini possono essere prorogati dall’UFE per ragioni di coordinamento con la procedura di uno Stato vicino interessato o per altre ragioni importanti.
3 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 13 set. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3103). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
4 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 13 set. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3103). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
Art. 3 Agevolazioni per centrali idroelettriche più piccole
1 I Cantoni possono stabilire che i piani di costruzione di centrali idroelettriche con una potenza inferiore a 300 kW non devono essere pubblicati (art. 21 cpv. 2 LUFI), se i piani esposti pubblicamente per consultazione nell’ambito della procedura di concessione sono eseguiti senza subire modifiche.
2 I Cantoni possono dichiarare applicabile il diritto cantonale sull’espropriazione in caso di costruzione di centrali idroelettriche di una potenza inferiore a 300 kW; sono fatti salvi gli articoli 10 e 18 della legge federale del 20 giugno 19305 sull’espropriazione.6
5 RS 711
6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 set. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3103).
Art. 4 Disposizioni finali
1 Il regolamento del 26 dicembre 19177 concernente l’applicazione limitata della legge federale sull’utilizzazione delle forze idriche ai piccoli impianti è abrogato.
2 La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2000.
7 [CS 4 758; RU 19962243n. I 62]