Ordinanza
sull’indennizzo delle perdite subite
nell’utilizzazione delle forze idriche
(OIFI)
del 25 ottobre 1995 (Stato 1° gennaio 2008)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 22 capoversi 3 a 5 della legge federale del 22 dicembre 19161 sull’utilizzazione delle forze idriche (LUFI),
ordina:
Sezione 1: Scopo
Art. 1
La presente ordinanza disciplina il versamento di indennità per compensare perdite sostanziali subite da una comunità nell’utilizzazione delle forze idriche come conseguenza della conservazione e della messa sotto tutela di un paesaggio d’importanza nazionale meritevole di protezione.
Sezione 2: Condizioni per ottenere le indennità di compensazione
Art. 2 Comunità avente diritto
Ha diritto a indennità di compensazione la comunità che subisce perdite sotto forma di canoni annui per i diritti d’acqua.
Art. 3 Paesaggio meritevole di protezione
1 È considerato meritevole di protezione un paesaggio che riveste un’importanza nazionale ai sensi della legge federale del 1° luglio 19662 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN).
2 Non è necessario che il paesaggio sia già stato classificato in un inventario federale.
Art. 4 Possibilità d’utilizzazione delle forze idriche
1 La comunità avente diritto deve dimostrare in modo attendibile che l’utilizzazione delle forze idriche sarebbe possibile sotto il profilo tecnico, economico e giuridico.
2 I deflussi residuali sono determinati conformemente all’articolo 31 capoverso 1 della legge federale del 24 gennaio 19913 sulla protezione delle acque.
3 La possibilità d’utilizzazione è valutata sulla base della situazione al momento della presentazione della domanda.
4 La protezione di biotopi e paesaggi d’importanza nazionale conformemente alla LPN4 non esclude indennità di compensazione, qualora non abbia avuto efficacia giuridica più di cinque anni prima della presentazione della domanda.
Art. 5 Messa sotto tutela
1 La comunità avente diritto provvede a mettere sotto tutela il paesaggio meritevole di protezione.
2 La messa sotto tutela deve essere illimitata nel tempo in una forma vincolante per i proprietari fondiari, prevista dalle leggi sulla protezione della natura e del paesaggio o sulla pianificazione del territorio, e deve impedire tutti gli interventi che potrebbero pregiudicare il valore del paesaggio.
Sezione 3: Calcolo e determinazione delle indennità di compensazione
Art. 6 Calcolo delle perdite
1 Per il calcolo delle perdite si considerano:
- a.
- il canone annuo mancante;
- b.5
- una somma forfettaria per ulteriori perdite pari al 25 per cento del canone annuo mancante;
- c.
- la probabilità economica di realizzazione dell’impianto.
2 Per il calcolo è determinante l’allegato.
5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 giu. 2000 (RU 2000 1753).
Art. 7 Calcolo delle indennità di compensazione
1 L’ammontare delle indennità di compensazione è pari al 50 per cento delle perdite calcolate.6
2 e 3 ...7
4 Le indennità per il paesaggio meritevole di protezione conformemente alla LPN8 sono considerate in modo adeguato.
5 Se più comunità subiscono perdite, le indennità di compensazione sono calcolate secondo la loro aliquota rispetto al canone annuo.9
6 Nuovo testo giusta il n. I 10 dell’O del 7 nov. 2007 sulla Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).
7 Abrogati dal n. I 10 dell’O del 7 nov. 2007 sulla Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).
9 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 giu. 2000 (RU 2000 1753).
Art. 8 Importanza delle perdite
1 Se le indennità di compensazione calcolate secondo gli articoli 6 e 7 non raggiungono almeno il 20 per cento del canone annuo mancante, nonché 30 000 franchi l’anno e lo 0,1 per mille delle entrate totali del bilancio della comunità avente diritto, le perdite non sono compensate. In caso d’applicazione del modello contabile stabilito per i Cantoni e i Comuni, fanno fede le entrate totali del conto in corso.
2 Se più Comuni o Distretti subiscono perdite, la loro importanza secondo il capoverso 1 viene determinata per tutti assieme e non singolarmente per ogni Comune o Distretto.10
10 Introdotto dal n. I dell’O del 19 giu. 2000 (RU 2000 1753).
Art. 9 Determinazione delle indennità di compensazione
1 L’ammontare delle indennità di compensazione è fissato definitivamente sulla base della situazione al momento della presentazione della domanda.
2 Le indennità di compensazione sono adeguate solo in caso di modificazione dell’aliquota massima prevista dal diritto federale per il canone annuo. È fatto salvo l’articolo 18.
Sezione 4: Competenza e procedura
Art. 10 Domanda
1 La comunità avente diritto deve presentare la domanda per il versamento delle indennità di compensazione all’Ufficio federale dell’energia11 (Ufficio).12
2 Se il richiedente non è un Cantone, la domanda deve essere presentata al Cantone, il quale la trasmette all’Ufficio con un parere.
3 La domanda deve contenere in particolare:
- a.
- uno studio progettuale con i principali dati tecnici, compresi un piano generale e un profilo longitudinale;
- b.
- la documentazione sulla situazione idrologica (bacino idrografico, portata mensile, deflusso residuale, possibilità d’accumulazione);
- c.
- indicazioni sulla produzione di energia e, per gli impianti di pompaggio, sul fabbisogno energetico;
- d.
- i costi d’investimento e gli oneri annui;
- e.
- indicazioni sulla possibilità giuridica di utilizzazione, tenendo conto, nel caso di un impianto con una potenza superiore a 3 MW, della compatibilità con le disposizioni sulla protezione dell’ambiente sulla base di un’indagine preliminare ai sensi degli articoli 3 e 8 dell’ordinanza del 19 ottobre 198813 concernente l’esame dell’impatto sull’ambiente;
- f.
- indicazioni sui piani esistenti per il territorio in questione;
- g.
- una documentazione sulla situazione e sull’utilizzazione del paesaggio al momento della presentazione della domanda e la giustificazione della sua importanza nazionale;
- h.
- informazioni sulla messa sotto tutela già effettuata o prevista;
- i.
- la documentazione sulla situazione e sulla capacità finanziarie della comunità richiedente.
4 L’Ufficio può richiedere che queste informazioni e documentazioni siano completate, se ciò dovesse risultare necessario per l’esame delle condizioni di diritto all’indennità.
11 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RS 170.512.1).
12 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 giu. 2000 (RU 2000 1753).
Art. 11 Decisione
1 L’Ufficio decide in merito alla domanda.
2 Esso sente i servizi federali interessati.
3 Qualora non sia chiaro se un paesaggio è d’importanza nazionale, la Commissione federale per la protezione della natura e del paesaggio effettua una perizia.
Art. 12 Concessione di indennità di compensazione
1 Le indennità di compensazione sono concesse in virtù di un contratto di diritto pubblico, conformemente alle disposizioni della legge federale del 5 ottobre 199014 sugli aiuti finanziari e le indennità.
2 La comunità avente diritto si impegna nel contratto a garantire la protezione per 40 anni secondo l’articolo 5 e ad assicurare l’esecuzione delle disposizioni di protezione.
3 Il contratto stabilisce che per quanto concerne gli obblighi delle parti è fatto salvo l’articolo 18.
14RS 616.1
Art. 13 Esecuzione
1 L’Ufficio esegue la presente ordinanza.
2 I Cantoni comunicano all’Ufficio gli atti legislativi, i piani e le decisioni comunali e cantonali che si riferiscono al paesaggio meritevole di protezione. Devono inoltre essere comunicati gli interventi effettivi che potrebbero pregiudicare il valore del paesaggio. L’Ufficio informa al riguardo l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM)15.
3 Per imporre l’osservanza degli obblighi di protezione contrattuali, l’Ufficio o l’UFAM possono se necessario agire in giudizio.
15 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RS 170.512.1). Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.
Art. 14 Protezione giuridica
1 In merito a controversie derivanti dai contratti di cui all’articolo 12 decide il Tribunale amministrativo federale.16
2 Per il rimanente, si applicano le disposizioni generali sull’organizzazione giudiziaria federale.
16 Nuovo testo giusta il n. IV 18 dell’O del 22 ago. 2007 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477).
Sezione 5: Versamento delle indennità di compensazione
Art. 15 Versamento delle indennità di compensazione
1 Il diritto alle indennità di compensazione dura 40 anni e inizia con la messa sotto tutela secondo l’articolo 5, al più presto al momento della presentazione della domanda.
2 Le indennità di compensazione sono versate annualmente, la prima volta dopo la stipulazione del contratto conformemente all’articolo 12.
Art. 16 Rimborso
Se la protezione conformemente all’articolo 5 non è adempiuta adeguatamente, può essere sospeso il versamento delle indennità di compensazione e ordinato un rimborso parziale o totale dei pagamenti già effettuati. È salva l’attuazione giuridica dell’obbligo di protezione.
Art. 17 Termine dell’obbligo di protezione
1 Il contratto conformemente all’articolo 12 può essere abrogato con il consenso reciproco delle parti. In questo caso il diritto alle indennità di compensazione decade al momento dell’abrogazione.
2 L’Ufficio sente in precedenza l’UFAM.
Art. 18 Revisione
Se le disposizioni della presente ordinanza concernenti le condizioni o il calcolo delle indennità di compensazione devono essere modificate a seguito di una revisione delle basi legali, le indennità di compensazione precedentemente fissate vanno adeguate. Se, entro un anno da una riduzione, la comunità avente diritto non dichiara di rinunciare alle indennità, l’obbligo di protezione conformemente all’articolo 12 resta applicabile immutato.
17 Vedi tuttavia la disp. trans. della modifica del 7 nov. 2007 alla fine del presente testo.
Sezione 6: Disposizioni finali
Art. 19 Disposizioni transitorie
La protezione di biotopi e paesaggi d’importanza nazionale conformemente alla LPN18, che hanno assunto efficacia giuridica tra il 1° gennaio 1987 e la data di entrata in vigore della presente ordinanza, non esclude indennità di compensazione se la domanda è presentata entro due anni dall’entrata in vigore dell’ordinanza.
18RS 451
Art. 20 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 15 novembre 1995.
Disposizioni transitorie della modifica del 19 giugno 2000 1919 RU 2000 1753
19 RU 2000 1753
Disposizione transitoria della modifica del 7 novembre 2007 2020 RU 2007 5823
20 RU 2007 5823
Allegato 2121 Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 19 giu. 2000 (RU 2000 1753).
21 Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 19 giu. 2000 (RU 2000 1753).