Ordinanza
concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e di altri mezzi a destinazione vincolata per il traffico stradale
(OUMin)1
del 7 novembre 2007 (Stato 1° gennaio 2020)
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6801).
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 48, 49a capoverso 3, 60 e 62a capoverso 3 della legge federale dell’8 marzo 19602 sulle strade nazionali (LSN);
visti gli articoli 12 capoverso 1, 13 capoverso 3, 14 capoverso 2, 17b capoverso 2 e 38 della legge federale del 22 marzo 19853 concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e di altri mezzi a destinazione vincolata per il traffico stradale e aereo (LUMin),4
ordina:
2 RS725.11
4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6801).
Capitolo 1: Oggetto
Art. 1
1 La presente ordinanza disciplina l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e degli altri mezzi a destinazione vincolata per il traffico stradale per:
- a.
- il finanziamento delle strade nazionali;
- b.
- i contributi ai costi delle strade principali;
- c.
- i contributi ai provvedimenti intesi a migliorare l’infrastruttura di trasporto nelle città e negli agglomerati;
- d.
- i contributi non vincolati a opere.5
2 Gli altri contributi vincolati ad opere e i contributi alla ricerca nel settore stradale non sono disciplinati nella presente ordinanza.
5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6801).
Capitolo 2: Strade nazionali
Sezione 1: Costruzione e sistemazione
Art. 2 Definizione dei costi di costruzione e sistemazione
Nel progetto esecutivo sono definite le spese computabili, globalmente o parzialmente, come costi di costruzione e sistemazione.
Art. 3 Interessi della protezione della natura e del paesaggio 6
Sono computabili come costi di costruzione e sistemazione le spese per l’adempimento dei compiti di tutela degli interessi di cui all’articolo 3 capoverso 1 della legge federale del 1° luglio 19667 sulla protezione della natura e del paesaggio.
6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 ago. 2012, in vigore dal 1° ott. 2012 (RU 2012 4605).
7 RS 451
Art. 4 Ripartizione dei costi di adattamento alle opere militari
1 Sono opere militari ai sensi dell’articolo 48 LSN:
- 1.
- le costruzioni e gli impianti militari con i loro accessori che servono:
- a.
- al rafforzamento del terreno (opere fortificate, barricate anticarro ecc.),
- b.
- alle telecomunicazioni (impianti telefonici e radiofonici ecc.),
- c.
- all’aviazione militare (aerodromi militari ecc.);
- 2.
- le opere militari sotterranee con i loro impianti d’esercizio e di sicurezza (condotte, vie d’accesso, mascheramenti ecc.);
- 3.
- gli impianti di distruzione delle opere minate.
2 Sono a carico della costruzione delle strade nazionali i costi causati dal trasferimento di opere militari limitate o sensibilmente pregiudicate nella loro efficacia dal corpo stradale o da manufatti. L’esercito deve contribuire ai costi nella misura in cui trae vantaggio da questo trasferimento.
3 I costi delle installazioni stradali nuove o complementari necessarie a causa di un dispositivo di difesa sono a carico dei crediti militari.
Art. 4a Impianti nell’interesse dei Cantoni o di terzi 8
1 Nel caso di impianti ai sensi dell’articolo 6 LSN che sono costruiti su domanda dei Cantoni o di terzi e che rispondono prevalentemente a interessi cantonali, regionali o locali (art. 8 cpv. 3 LUMin), l’Ufficio federale delle strade (USTRA) ha la competenza in particolare di valutare e realizzare i progetti nonché di determinare la data dell’attuazione. A tale riguardo tiene conto, oltre che degli interessi cantonali, regionali o locali, in particolare:
- a.
- dell’utilità dell’impianto per le strade nazionali;
- b.
- di eventuali interessi pubblici o privati in contrasto con la finalità dell’impianto;
- c.
- della successiva pianificazione delle attività di costruzione, sistemazione, esercizio e manutenzione delle strade nazionali.
2 I costi supplementari a carico della Confederazione per la manutenzione edile e corrente dell’impianto sono capitalizzati. Da tali costi vengono detratti gli investimenti che la Confederazione può evitare grazie all’impianto, se gli investimenti presentano similitudini dal profilo funzionale, temporale e spaziale. Il tasso di capitalizzazione corrisponde alla media aritmetica della rendita delle obbligazioni decennali della Confederazione degli ultimi cinque anni. Il valore attuale dei costi supplementari annui è calcolato di regola su 25 anni.
3 A impianto completato, i Cantoni o i soggetti terzi corrispondono alla Confederazione i costi supplementari mediante un versamento unico. L’USTRA può autorizzare pagamenti rateali.
4 In presenza di più partecipanti, i costi sono ripartiti in proporzione all’utilità che essi ne traggono.
5 Un’eventuale partecipazione della Confederazione ai costi computabili dipende:
- a.
- per le fasi di potenziamento di cui all’articolo 5 capoverso 1 lettera a numero 2 della legge federale del 30 settembre 20169 concernente il Fondo per le strade nazionali e il traffico d’agglomerato, dall’utilità aggiuntiva dell’impianto rispetto alla variante di base della Confederazione;
- b.
- negli altri casi, dall’utilità dell’impianto per le strade nazionali.
8 Introdotto dal n. I dell’O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6801).
Art. 5 Aliquote di partecipazione
Nel quadro del completamento della rete delle strade nazionali approvata, la partecipazione della Confederazione ai costi di costruzione computabili si fonda sulle aliquote di partecipazione di cui all’allegato 1.
Art. 6 Acquisto del terreno
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) disciplina i dettagli relativi all’acquisto del terreno per il completamento della rete delle strade nazionali approvata.
Art. 7 Versamento
1 La Confederazione esegue i pagamenti ai Cantoni per il completamento della rete delle strade nazionali approvata proporzionalmente al progredire dei lavori di costruzione e per l’acquisto di terreno al trapasso di proprietà.
2 L’istanza cantonale competente redige le istruzioni e attribuisce direttamente al servizio dei pagamenti il mandato di pagamento. La Confederazione non si assume oneri bancari o interessi legati alle modalità di pagamento.
Sezione 2: Manutenzione
Art. 8
1 Rientrano nei costi di manutenzione le spese per:
- a.
- le parti costitutive delle strade nazionali conformemente all’articolo 2 dell’ordinanza del 7 novembre 200710 sulle strade nazionali (OSN), eccettuati gli impianti accessori;
- b.
- gli altri impianti che servono alle strade nazionali, indipendentemente dai loro rapporti di proprietà, come adattamenti territoriali, scarpate, attraversamenti di altre vie di traffico e condotte, vie di manutenzione e vie d’accesso per lavori di manutenzione, ruscelli, evacuazione delle acque, adattamenti di torrenti e fiumi.
2 L’USTRA stabilisce caso per caso quali costi sono computabili come costi di manutenzione.11
3 Per gli impianti utilizzati insieme a terzi, l’USTRA stabilisce il contributo della Confederazione ai costi commisurato all’interesse delle strade nazionali.
4 La Confederazione partecipa ai costi relativi agli impianti giusta i capoversi 1 lettera b e 3 solo se, prima della pianificazione e dell’esecuzione dei lavori di manutenzione da parte di terzi, è stata ottenuta l’autorizzazione dell’USTRA.
10 RS 725.111
11 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6801).
Sezione 3: Esercizio
Art. 9 Manutenzione corrente e interventi di manutenzione edile esenti da progettazione
1 Rientrano nei costi di manutenzione correntee per interventi di manutenzione edile esenti da progettazione le spese per:
- a.
- le parti costitutive delle strade nazionali giusta l’articolo 2 OSN12, eccettuati la carreggiata di una via di comunicazione di sotto o soprapassaggio, gli impianti accessori, i mezzi di gestione della polizia delle centrali dei controlli del traffico pesante, nonché le installazioni per gli altri controlli del traffico;
- b.
- gli altri impianti che servono alle strade nazionali, indipendentemente dai loro rapporti di proprietà giusta l’articolo 8 capoverso 1 lettera b della presente ordinanza.
2 Nelle convenzioni sulle prestazioni relative alla manutenzione correntee agli interventi di manutenzione edile esenti da progettazione tra la Confederazione e i gestori per le prestazioni convenute sono stabiliti importi forfetari o che coprono i costi. Se ciò non fosse possibile per singole prestazioni, le spese sono calcolate secondo l’onere.
3 Per gli impianti utilizzati insieme a terzi, l’USTRA stabilisce il contributo della Confederazione ai costi commisurato all’interesse delle strade nazionali.
12 RS 725.111
Art. 10 Costi di determinazione delle immissioni
1 I costi di determinazione delle immissioni secondo l’articolo 27 dell’ordinanza del 16 dicembre 198513 contro l’inquinamento atmosferico sono indennizzati in funzione della quota di inquinamento atmosferico da imputare al traffico stradale sulle strade nazionali.
2 L’USTRA può stipulare convenzioni sulle prestazioni con i Cantoni. In tali convenzioni possono essere fissati importi forfetari per le misurazioni concordate.
Art. 11 Servizi di protezione contro i danni
1 Per i servizi di protezione contro i danni sono rimborsate le spese indotte dalle strade nazionali.
2 L’USTRA può rimborsare le spese con importi forfetari. Può stipulare convenzioni sulle prestazioni con i Cantoni.
Art. 12 Versamento
1 Il versamento dei contributi per la manutenzione correntee gli interventi di manutenzione edile esenti da progettazione è disciplinato nella convenzione sulle prestazioni.
2 Se non esiste una convenzione sulle prestazioni per i servizi di protezione contro i danni o nella convenzione sulle prestazioni non è stato disposto altrimenti, i contributi vengono pagati ogni volta a metà anno in base alle istruzioni di pagamento emanate dai Cantoni.
Sezione 4: Vigilanza finanziaria
Art. 13 Controllo delle finanze da parte dei Cantoni
1 Nel quadro del completamento della rete delle strade nazionali approvata, i Cantoni devono sottoporre a un organo di controllo finanziario le attività riguardanti le strade nazionali per quanto siano cofinanziate dalla Confederazione, in particolare l’acquisto del terreno, l’appalto e l’esecuzione dei lavori di costruzione.
2 L’organo cantonale di controllo finanziario vigila in particolare affinché tutti gli organi esecutivi rispettino l’obbligo di impiegare economicamente i mezzi messi a disposizione.
3 Su richiesta, i rapporti di revisione degli organi cantonali di controllo finanziario devono essere messi a disposizione dell’USTRA e del Controllo federale delle finanze.
4 Possono essere inclusi nella fatturazione delle strade nazionali, nella misura del tempo di lavoro impiegato, le spese direttamente collegate all’attività di revisione da parte di agenti e incaricati cantonali.
Art. 14 Alta vigilanza
1 Per un esercizio efficace dell’alta vigilanza l’Ispettorato delle finanze dell’USTRA controlla, ai sensi dell’articolo 54 LSN, l’intera attività dei Cantoni mediante visione dei documenti cantonali e visite ai cantieri.
2 Per il calcolo dell’aliquota federale ai costi delle strade nazionali vengono computate soltanto le spese giustificate nel quadro di un’utilizzazione economica ed opportuna e corrispondenti alle prescrizioni della LSN e dei suoi atti esecutivi.
3 La non accettazione di spese conteggiate è comunicata ai Cantoni mediante decisione dell’USTRA.
Art. 15 Competenze del Controllo federale delle finanze
Il Controllo federale delle finanze è l’autorità superiore di revisione nell’ambito delle sue competenze. Esso ha segnatamente il diritto di procedere a ispezioni.
Sezione 5: Contributi dei Cantoni a compensazione delle spese supplementari derivanti dall’integrazione di nuovi tratti nella rete delle strade nazionali1414 Introdotto dal n. I dell’O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2017 6801).
14 Introdotto dal n. I dell’O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2017 6801).
Art. 15a
1 I contributi dei Cantoni volti a compensare le spese supplementari della Confederazione derivanti dall’integrazione di tratti nella rete delle strade nazionali (art. 5 LUMin) sono riportati nell’allegato 6.
2 La fatturazione di eventuali importi residui di cui la Confederazione è creditrice nei confronti dei Cantoni interessati (art. 5 cpv. 3 lett. b LUMin) compete all’USTRA.
Capitolo 3: Strade principali
Art. 16 Rete delle strade principali cui la Confederazione accorda contributi globali
Le strade principali cui la Confederazione accorda contributi globali sono elencate nell’allegato 2.
Art. 17 Calcolo dei contributi
1 Le quote percentuali dei Cantoni al credito annuo sono fissate nell’allegato 2.
2 Esse sono calcolate in base alla lunghezza ponderata della strada, nella quale il criterio volume di traffico è valutato, in funzione della quantità di traffico, fino a un livello otto, mentre il criterio altitudine e carattere di strada di montagna è valutato, in funzione della topografia, fino a un livello sei.15
3 Se singoli fattori subiscono modifiche di limitata entità, il DATEC può adeguare l’allegato 2.
15 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6801).
Art. 18 Strade principali nelle regioni di montagna e nelle regioni periferiche 16
I Cantoni con strade principali nelle regioni di montagna e nelle regioni periferiche che ricevono contributi forfetari conformemente all’articolo 14 LUMin sono indicati nell’allegato 3.
16 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6801).
Capitolo 4: Infrastrutture di trasporto nelle città e negli agglomerati 1717 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6801).
17 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6801).
Art. 18a Programma traffico d’agglomerato 18
1 Le infrastrutture che rendono più efficiente e durevole il sistema globale dei trasporti nelle città e negli agglomerati (art. 17a LUMin) sono sostenute nel quadro di un programma di sviluppo (programma traffico d’agglomerato).
2 La prova che le condizioni di cui all’articolo 17c LUMin sono adempiute deve essere fornita mediante un programma d’agglomerato.
3 Il DATEC stabilisce i requisiti dei programmi d’agglomerato e disciplina in particolare:
- a.
- la procedura per la presentazione dei programmi;
- b.
- i criteri per l’esame dei programmi;
- c.
- i diritti e gli obblighi di collaborazione degli enti responsabili.
18 Introdotto dal n. I dell’O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6801).
Art. 19 Città e agglomerati aventi diritto ai contributi
1 Le città e gli agglomerati aventi diritto a contributi conformemente all’articolo 17b capoverso 2 LUMin sono designati nell’allegato 4.
2 Hanno diritto a contributi anche parti di provvedimento o pacchetti di provvedimenti che parzialmente o completamente non concernono città o agglomerati, se i loro benefici riguardano prevalentemente l’agglomerato o gli agglomerati confinanti.
3 Se più Comuni elencati nell’allegato 4 si aggregano per costituire un nuovo Comune, questo ha diritto ai contributi. Se un Comune elencato si aggrega con un Comune non elencato nell’allegato 4, il DATEC decide se il nuovo Comune costituito ha diritto ai contributi e adegua di conseguenza l’allegato 4. 19
4 Se durante l’elaborazione o l’esame di un programma d’agglomerato un Comune elencato nell’allegato 4 si aggrega con un Comune non elencato nell’allegato 4, il diritto ai contributi per il programma d’agglomerato in questione è mantenuto.20
19 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6801).
20 Introdotto dal n. I dell’O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6801).
Art. 20 Richieste 21
Le richieste di contributi per infrastrutture di trasporto nelle città e negli agglomerati devono essere presentate all’Ufficio federale dello sviluppo territoriale nel quadro del programma d’agglomerato.
21 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6801).
Art. 21 Costi computabili
1 Per il calcolo dei contributi federali sono computabili i seguenti costi:
- a.
- i costi inerenti alla pianificazione, alla direzione lavori e alla sorveglianza;
- b.
- i costi d’acquisto del terreno e quelli inerenti alla rilottizzazione dovuti al progetto;
- c.
- i costi di costruzione e dei lavori di adattamento necessari;
- d.
- i costi relativi alle misure di protezione dell’ambiente e del paesaggio, nonché alle misure di protezione contro i pericoli naturali.
2 Non sono computabili:
- a.
- i costi dovuti a misure particolari adottate su domanda di una delle parti interessate senza che siano assolutamente necessarie per l’opera; occorre tuttavia tenere conto in misura adeguata del progresso tecnico e degli usuali standard;
- b.
- indennità versate ad autorità e commissioni;
- c.
- i costi d’acquisto e gli interessi dei crediti edilizi.
Art. 21a Contributi federali forfetari 22
1 Nelle seguenti categorie, i contributi federali per provvedimenti con costi d’investimento fino a un determinato importo vengono versati a forfait:
- a.
- traffico lento;
- b.
- riqualifica e sicurezza dello spazio stradale;
- c.
- gestione del sistema dei trasporti;
- d.
- riqualifica di fermate di tram e autobus.
2 Il DATEC, d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze, disciplina l’importo dei costi d’investimento fino al quale i contributi federali sono versati a forfait.
3 Disciplina il calcolo dei contributi federali forfetari o ne determina le aliquote. Il calcolo e la determinazione delle aliquote si basano sulla qualità concettuale dei provvedimenti e sui costi standardizzati per unità di prestazione.
4 In casi giustificati, il DATEC può rinunciare alla forfetizzazione e calcolare il contributo federale secondo l’articolo 21.
22 Introdotto dal n. I dell’O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6801).
Art. 22 Entità dei contributi 23
La partecipazione della Confederazione ai programmi d’agglomerato ammonta, in funzione della loro efficacia globale, al 30–50 per cento della somma dei costi computabili documentati secondo l’articolo 21 e dell’importo complessivo stabilito dalla Confederazione per i provvedimenti secondo l’articolo 21a, ma non supera il contributo massimo fissato dall’Assemblea federale.
23 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6801).
Art. 23 Ente responsabile
1 La pianificazione e la realizzazione dei programmi d’agglomerato competono agli enti responsabili. Essi sono segnatamente responsabili dell’opportunità e della correttezza tecnica delle singole parti del programma.
2 L’ente responsabile garantisce l’obbligatorietà del programma d’agglomerato e provvede alla sua realizzazione coordinata.
Art. 24 Convenzione sulle prestazioni
1 D’intesa con l’Amministrazione federale delle finanze, il DATEC conclude una convenzione sulle prestazioni con l’ente responsabile, in base ai programmi d’agglomerato e al decreto finanziario dell’Assemblea federale.
2 Nella convenzione sulle prestazioni vanno disciplinati in particolare: i provvedimenti e i pacchetti di provvedimenti da realizzare, lo scadenzario, il contributo federale, le esigenze per l’allestimento dei rapporti, le competenze e le responsabilità, le modalità d’adeguamento, le composizioni in caso di mancato adempimento della convenzione, come anche la durata di validità.
3 ...24
4 In base alla convenzione sulle prestazioni, l’Ufficio federale competente stabilisce con l’ente responsabile, nell’accordo sul finanziamento, le modalità di pagamento dei provvedimenti pronti per essere realizzati. Può convenire con l’ente responsabile che quest’ultimo realizzi i provvedimenti e che il contributo federale sia versato in un secondo tempo (prefinanziamento da parte dell’ente responsabile). Al momento della conclusione dell’accordo sul finanziamento non è necessario che i provvedimenti con contributo federale forfetario siano già pronti per essere realizzati.25
5 Se a ricevere il pagamento è un’impresa ai sensi della legge federale del 20 dicembre 195726 sulle ferrovie, possono essere accordati prestiti rimborsabili condizionalmente, senza interessi.
6 ...27
24 Abrogato dal n. I dell’O del 22 nov. 2017, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6801).
25 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6801).
26 RS 742.101
27 Abrogato dal n. I dell’O del 22 nov. 2017, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6801).
Art. 24a Prefinanziamento da parte dell’ente responsabile 28
1 Il prefinanziamento da parte dell’ente responsabile può essere convenuto se:
- a.29
- il provvedimento da realizzare è previsto nel corrispondente decreto federale relativo al programma Traffico d’agglomerato;
- b.
- il prefinanziamento concerne il contributo federale per un solo provvedimento o un pacchetto di provvedimenti;
- c.
- il provvedimento o il pacchetto di provvedimenti rispetta i principi di base del programma d’agglomerato, in particolare l’ordine di priorità ivi previsto;
- d.30
- l’accordo sul finanziamento prevede che il termine di versamento del contributo federale dipenda dalle condizioni quadro finanziarie del Fondo per le strade nazionali e il traffico d’agglomerato; e
- e.
- l’accordo sul finanziamento prevede che gli interessi che ne risultano per l’ente responsabile non siano assunti dalla Confederazione.
2 L’Ufficio federale competente stabilisce il termine di versamento del contributo federale. Il termine è fissato nell’accordo sul finanziamento.
28 Introdotto dal n. I dell’O del 12 gen. 2011, in vigore dal 1° mar. 2011 (RU 2011 491).
29 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6801).
30 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6801).
Art. 25 Competenza per progetti urgenti
1 L’Ufficio federale dei trasporti è competente per l’accompagnamento e il controllo finanziario dei progetti urgenti in ambito ferroviario e dei trasporti pubblici.
2I contributi e le modalità per i progetti urgenti secondo l’articolo 7 capoverso 1 LFIT sono decisi dall’Ufficio federale competente nel caso di progetti stradali o concordati nel caso di progetti ferroviari.
Capitolo 5: Contributi non vincolati alle opere
Art. 26 Utilizzazione
La quota dell’imposta sugli oli minerali non vincolata alle opere è utilizzata come segue:
- a.
- 98 per cento, per i contributi generali nel settore stradale;
- b.
- 2 per cento, per i contributi ai Cantoni privi di strade nazionali.
Art. 27 Casi di rigore
Per i casi di rigore può essere anticipatamente prelevato, dalla quota dei contributi generali nel settore stradale, un importo annuo di 5 milioni di franchi al massimo.
Art. 28 Chiave di ripartizione per i contributi generali
1 Le risorse disponibili per i contributi generali nel settore stradale sono ripartite tra i Cantoni nel modo seguente:
- a.
- 60 per cento secondo la lunghezza delle strade, di cui
- 1.
- 30 per cento, secondo la lunghezza delle strade principali,
- 2.
- 30 per cento, secondo la lunghezza delle strade cantonali e delle altre strade aperte al traffico motorizzato;
- b.
- 40 per cento, secondo gli oneri stradali.
2 Il calcolo delle quote cantonali di cui al capoverso 1 lettera b avviene in base al modello dell’allegato 5.
Art. 29 Lunghezza delle strade
Per la lunghezza delle strade sono determinanti i dati più recenti su:
- a.
- la rete delle strade principali secondo l’allegato 2;
- b.
- le strade cantonali, eccetto le strade principali, e le altre strade aperte al traffico motorizzato secondo i rilevamenti dell’Ufficio federale di statistica.
Art. 30 Oneri stradali
1 Per oneri stradali s’intendono le spese sostenute dai Cantoni per le strade principali e cantonali e per le altre strade aperte al traffico motorizzato nonché le spese sostenute dai Cantoni secondo l’allegato 1 OSN31 per il completamento della rete delle strade nazionali approvata. Sono determinanti gli ultimi tre anni per i quali sono disponibili dati statistici.
2 Per spese s’intendono le spese di personale, d’amministrazione, di costruzione, d’esercizio e di manutenzione, di segnaletica e di regolazione del traffico secondo il conto stradale.
3 Dalle spese sono dedotti, in quanto prestazioni federali:
- a.
- i contributi federali ai Cantoni secondo l’allegato 1 OSN per il completamento della rete delle strade nazionali approvata;
- b.
- i contributi federali per le strade principali giusta l’articolo 16;
- c.
- altri contributi federali direttamente vincolati alle opere, attinti alla quota dell’imposta sugli oli minerali, per spese figuranti nel conto stradale, esclusi i contributi per infrastrutture di trasporto nelle città e negli agglomerati;
- d.
- i contributi federali per Cantoni privi di strade nazionali.
31 RS 725.111
Art. 31 Contributi ai Cantoni privi di strade nazionali
1 Sono Cantoni privi di strade nazionali Appenzello Esterno e Appenzello Interno.
2 I contributi ai Cantoni privi di strade nazionali sono ripartiti come segue:
- a.
- 60 per cento, secondo la lunghezza delle strade dei Cantoni;
- b.
- 40 per cento, secondo gli oneri stradali dei Cantoni.
3 Per la determinazione della lunghezza e degli oneri stradali si applicano gli articoli 29 e 30. Il calcolo delle quote cantonali di cui al capoverso 2 lettera b avviene in base al modello dell’allegato 5.
Capitolo 6: Disposizioni finali
Art. 32 Esecuzione
1 Nella misura in cui non è disposto altrimenti, l’USTRA provvede all’esecuzione della presente ordinanza d’intesa con l’Amministrazione federale delle finanze.
2 Emana istruzioni segnatamente sui particolari del traffico dei pagamenti, della contabilità e dei bilanci nel quadro delle disposizioni sui servizi di cassa, pagamento e contabilità nell’Amministrazione federale.
3 Amministra il Fondo per le strade nazionali e il traffico d’agglomerato e, d’intesa con l’Amministrazione federale delle finanze, fissa l’indice, la procedura e la prova del rincaro.32
4 D’intesa con il Dipartimento federale delle finanze e il Controllo federale delle finanze emana le istruzioni necessarie per l’esecuzione della vigilanza finanziaria e provvede al coordinamento dell’attività di controllo.
5 L’Ufficio federale dello sviluppo territoriale esamina i programmi d’agglomerato, prepara le convenzioni sulle prestazioni e ne verifica periodicamente il rispetto.33
32 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6801).
33 Introdotto dal n. I dell’O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6801).
Art. 33 Disposizioni transitorie
1 Ai fondi e alle opere non trasferiti conformemente all’articolo 56 capoversi 3 e 4 OSN34 si applica, riguardo all’indennizzo, il seguente disciplinamento:
- a.
- per i fondi, la Confederazione è risarcita secondo l’entità della sua partecipazione all’acquisto;
- b.
- per le opere, il risarcimento avviene in funzione della partecipazione percentuale ai loro costi di costruzione. È determinante il valore venale dell’opera;
- c.
- i fondi e le opere di cui i Cantoni necessitano per l’adempimento dei loro compiti sulle strade nazionali (art. 56 cpv. 4 OSN) rimangono di proprietà dei Cantoni senza indennizzo.
2 Se i fondi o le opere sono alienati nel termine di 15 anni, la Confederazione ha diritto ai proventi dalla vendita proporzionalmente alla sua partecipazione secondo il capoverso 1. Sono computati i risarcimenti conformemente al capoverso 1.
3 Se la Confederazione aliena fondi e opere ad essa attribuiti, i Cantoni sono risarciti in funzione della loro partecipazione alle spese d’acquisto e di costruzione. L’obbligo di risarcimento decade dopo 15 anni dal trasferimento della proprietà alla Confederazione.
4 I capoversi 1 e 2 si applicano per analogia agli edifici utilizzati in comune.
5 Se il risarcimento è controverso, l’USTRA emana una decisione.
6 Il DATEC determina se e in quale misura i costi infrastrutturali che servono alla gestione e al controllo del traffico pesante attraverso le Alpi devono essere retroattivamente assunti dalla Confederazione.
7 La partecipazione della Confederazione ai piani sociali dei Cantoni si eleva al 50 per cento dei costi sostenuti dai Cantoni, tuttavia al massimo al 50 per cento del salario annuo di base per persona interessata. In caso di pensionamento anticipato, la partecipazione è pari al massimo al 50 per cento del doppio del salario annuo di base. Non vi è alcuna partecipazione ai costi relativi al periodo precedente il 1° luglio 2007 e successivo al 1° gennaio 2011.
34 RS 725.111
Art. 33a Disposizione transitoria della modifica del 22 novembre 2017 35
L’Ufficio federale dei trasporti rimane competente per l’accompagnamento dei progetti ferroviari e dei progetti dei trasporti pubblici per i quali la Confederazione ha deciso lo sblocco dei crediti prima del 1° gennaio 2016.
35 Introdotto dal n. I dell’O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6801).
Art. 34 Diritto previgente: abrogazione
Sono abrogate le seguenti ordinanze:
- 1.
- Ordinanza del 9 novembre 196536 sulla costruzione e manutenzione delle strade nazionali;
- 2.
- Ordinanza dell’8 aprile 198737 sulle strade principali;
- 3.
- Ordinanza del 25 aprile 199038 sui contributi per i provvedimenti resi necessari dal traffico stradale giusta l’ordinanza contro l’inquinamento atmosferico;
- 4.
- Ordinanza del 9 dicembre 198539 sulla ripartizione delle quote dell’imposta sugli oli minerali non direttamente vincolate alle opere;
- 5.
- Ordinanza del 6 novembre 199140 sulla separazione dei modi di traffico.
36 [RU 19651007]
37 [RU 19877251278, 1996 22433393app. n. 6 lett. a, 1999 2204 n. II 2387 n. I 3]
38 [RU 1990695, 1996 3393app. n. 6 lett. b, 1997 1586, 2004 4623n. II]
39 [RU 19851967, 1995 1327, 1996 3393app. n. 6 lett. c]
40 [RU 19912404, 1996 3393app. n. 6 lett. d, 1997 1599, 2004 4625]
Art. 35 Modifica del diritto vigente
Art. 36 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2008.
Allegato 1
Aliquote di partecipazione per il completamento della rete delle strade nazionali approvata
Allegato 2 4242 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 1 dell’O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2017 6801).
42 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 1 dell’O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2017 6801).
Strade principali cui la Confederazione accorda contributi globali
Allegato 3
Cantoni aventi strade principali nelle regioni di montagna e nelle regioni periferiche
Allegato 4 4343 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 1 dell’O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6801).
43 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 1 dell’O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6801).
Città e agglomerati aventi diritto ai contributi
Aarau
Altdorf
Amriswil–Romanshorn
Appenzell
Arbon–Rorschach
Baden–Brugg
Basel
Bellinzona
Bern
Biel/Bienne
Brig–Visp
Buchs
Bulle
Burgdorf
Chiasso–Mendrisio
Chur
Davos
Delémont
Einsiedeln
Frauenfeld
Fribourg
Genève
Glarus
Grenchen
Interlaken
Kreuzlingen
La Chaux‑de‑Fonds – Le Locle
Lachen
Langenthal
Lausanne
Lenzburg
Locarno
Lugano
Luzern
Lyss
Martigny
Monthey
Neuchâtel
Olten–Zofingen
Rapperswil‑Jona–Rüti
Rheintal
Sarnen
Schaffhausen
Schwyz
Sierre
Sion
Solothurn
St. Gallen
St.Moritz
Stans
Stein
Thun
Vevey–Montreux
Wil
Winterthur
Wohlen
Yverdon‑les‑Bains
Zug
Zürich
Allegato 5
Contributi generali nel settore stradale: modello di calcolo degli oneri stradali
Allegato 6 4444 Introdotto dal n. II cpv. 2 dell’O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2017 6801).
44 Introdotto dal n. II cpv. 2 dell’O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2017 6801).