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Art. 1 Struttura di un programma d’agglomerato
Un programma d’agglomerato deve includere almeno le parti seguenti: - a.
- una parte principale;
- b.
- una parte con le misure;
- c.
- se è già stata stipulata una convenzione sulle prestazioni in una delle generazioni precedenti, le tabelle di attuazione con le informazioni richieste dall’Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE) corredate di rappresentazioni cartografiche.
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Art. 2 Parte principale
1 La parte principale deve includere almeno gli elementi seguenti: - a.
- un’analisi della situazione e delle tendenze relative ai trasporti e agli insediamenti, tenendo conto del paesaggio, e all’ambiente;
- b.
- uno scenario auspicato dell’agglomerato, con gli obiettivi di sviluppo relativi ai trasporti e agli insediamenti, tenendo conto del paesaggio;
- c.
- una descrizione della necessità d’intervento nei settori trasporti e insediamenti;
- d.
- strategie settoriali nei settori trasporti e insediamenti, tenendo conto del paesaggio;
- e.
- una descrizione delle misure e del loro ordine di priorità;
- f.
- un rapporto di attuazione, se in una delle generazioni precedenti è stata stipulata una convenzione sulle prestazioni.
2 Gli elementi di cui ai capoversi 1 lettere a, b, d ed e devono essere corredati di rappresentazioni cartografiche.
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Art. 3 Parte con le misure
La parte con le misure deve includere almeno gli elementi seguenti: - a.
- una scheda per ogni misura pronta per essere realizzata entro quattro anni dall’approvazione del corrispondente decreto federale concernente il programma Traffico d’agglomerato (misura A);
- b.
- una scheda per ogni misura che presumibilmente soddisferà i requisiti previsti per una misura A nella generazione successiva del programma Traffico d’agglomerato (misura B);
- c.
- una tabella con le misure A e B;
- d.
- una tabella con le misure relative alle pianificazioni nazionali, cantonali e altre pianificazioni rilevanti in Svizzera e nelle regioni estere limitrofe nel settore trasporti, che sono connesse alle misure di cui alla lettera c e il cui finanziamento è stato garantito.
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Art. 4 Misure
1 Il programma d’agglomerato deve includere misure nelle seguenti categorie: - a.
- misure infrastrutturali di trasporto per le quali gli enti responsabili chiedono contributi federali secondo l’articolo 21 o 21a OUMin;
- b.
- misure di trasporto non cofinanziate dalla Confederazione;
- c.
- misure relative agli insediamenti.
2 Per tutte le categorie di misure di cui al capoverso 1 il programma d’agglomerato deve contenere misure A e B. 3 Per ogni misura infrastrutturale di trasporto devono essere fornite informazioni relative ai criteri seguenti: - a.
- indicazione che precisa se e per quale importo è richiesto un cofinanziamento da parte della Confederazione;
- b.
- coerenza conformemente all’articolo 6;
- c.
- stato della pianificazione;
- d.
- rapporto costi-benefici;
- e.
- misura pronta per essere realizzata e finanziamento assicurato.
4 Se si tratta di una misura infrastrutturale di trasporto all’estero, occorre inoltre indicare se ci si può attendere un beneficio determinante in Svizzera.
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Art. 5 Progetto preliminare
1 Se i costi d’investimento di una misura infrastrutturale di trasporto superano i 50 milioni di franchi, per una misura A deve essere presentato un progetto preliminare secondo la norma SIA 103 2014, seconda edizione riveduta, Regolamento per le prestazioni e gli onorari nell’ingegneria civile3. 2 Il progetto preliminare deve essere presentato entro nove mesi dal termine di cui all’articolo 9 capoverso 1. 3 La norma SIA 103 può essere consultata gratuitamente sul sito della Società svizzera degli ingegneri e degli architetti all’indirizzo www.shop.sia.ch > Normenwerk > Ingenieur.
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Art. 6 Coerenza
Il programma d’agglomerato e le misure in esso incluse devono garantire: - a.
- la coerenza tra una generazione e l’altra;
- b.
- la coerenza di contenuti tra gli elementi di cui all’articolo 2; e
- c.
- il coordinamento con le pianificazioni nazionali, cantonali e altre pianificazioni rilevanti in Svizzera e nelle regioni estere limitrofe.
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Art. 7 Requisiti di base
Il programma d’agglomerato deve soddisfare i requisiti di base seguenti: - a.
- fornire la prova dell’esistenza di un ente responsabile secondo l’articolo 23 OUMin, dell’adeguato coinvolgimento degli enti territoriali interessati e dell’adeguato coinvolgimento della popolazione interessata;
- b.
- contenere una descrizione di tutti gli elementi di cui all’articolo 2 e una pianificazione globale coerente secondo l’articolo 6;
- c.
- contenere misure, classificate a seconda della priorità, che derivano dallo scenario auspicato, dalle strategie settoriali e dalla necessità d’intervento;
- d.
- fornire la prova di un controllo efficace per garantire l’avvio dell’esecuzione e dell’attuazione nei termini previsti.
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Art. 8 Approvazione cantonale del programma d’agglomerato
Prima di essere presentato alla Confederazione, il programma d’agglomerato deve essere approvato dall’autorità cantonale competente.
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Art. 9 Presentazione
1 L’ARE comunica all’ente responsabile la data entro cui deve presentare il programma d’agglomerato. La Confederazione non esamina i programmi d’agglomerato presentati dopo tale data. 2 L’ente responsabile comunica all’ARE, almeno un anno prima di tale data, se intende presentare un programma d’agglomerato. Se non rispetta questo termine, la Confederazione può astenersi dall’esaminare il programma d’agglomerato.
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