Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 37a capoverso 2, 37b capoverso 3 e 37c capoverso 2 ordina: |
Sezione 1: In generale |
Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione 2
1 La presente ordinanza disciplina la concessione di contributi ai provvedimenti di cui all’articolo 37a capoverso 1 LUMin. 2 Gli articoli 6, 7, 8, 9, 10 capoversi 1, 3 e 4 non si applicano:
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4941). |
Sezione 2: Chiave di ripartizione e importo dei contributi |
Art. 3 Chiave di ripartizione
1 Il periodo durante il quale la chiave di ripartizione di cui all’articolo 37a LUMin deve essere rispettata è di 12 anni.6 2 L’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC) può derogare temporaneamente alla chiave di ripartizione:
3 In caso di deroga alla chiave di ripartizione, occorre assicurare che questa sia rispettata durante il periodo di cui al capoverso 1. 6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4941). |
Art. 4 Requisiti fondamentali dei provvedimenti
1 L’UFAC può concedere contributi solo per provvedimenti adeguati ed efficaci conformemente agli articoli 37d–37f LUMin. 2 Concede i contributi sulla base di un programma pluriennale. 3 I provvedimenti di cui agli articoli 37d–37f LUMin devono conseguire i loro effetti o i loro benefici in Svizzera. |
Art. 5 Programma pluriennale
1 Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni definisce il programma pluriennale d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze e previa consultazione delle cerchie interessate. Il programma pluriennale contiene una pianificazione finanziaria a medio termine e definisce le priorità di cui all’articolo 37a capoverso 3 LUMin. 2 Il programma pluriennale definisce aliquote massime comprese fra il 40 e l’80 per cento per il calcolo dei contributi ai provvedimenti di cui agli articoli 37d, 37e e 37f lettere b–e LUMin, sempreché ai contributi di cui all’articolo 37f lettera e LUMin non sia applicabile il tasso massimo previsto nell’articolo 4 capoverso 1 OAFA7.8 3 La durata del programma pluriennale è di quattro anni. 8 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4941). |
Art. 6 Costi computabili
1 Non sono computabili quali costi relativi a un provvedimento in particolare:
2 Il richiedente deve documentare i costi. Qualora provvedimenti ricorrenti comportino costi più o meno costanti, i costi computabili possono essere definiti sulla base di valori empirici. |
Art. 7 Calcolo dei contributi
1 L’importo dei singoli contributi è calcolato in base:
2 I contributi sono concessi per un anno civile. 3 Per i provvedimenti la cui durata si estende oltre l’anno civile sono fissati contributi parziali per ogni anno civile. |
Sezione 3: Procedura |
Art. 8 Richiesta di contributo 9
1 La richiesta di contributo deve essere presentata all’UFAC mediante un modulo apposito. Il modulo è messo a disposizione dall’UFAC. 2 La richiesta di contributo deve contenere i seguenti dati: a. nome e indirizzo oppure ragione sociale e sede del richiedente; b. dati sulla capacità economica del richiedente; c. descrizione del provvedimento e della sua efficacia; d. descrizione dell’interesse proprio del richiedente in relazione all’attuazione del provvedimento; e. importo del contributo richiesto; f. elenco dettagliato dei costi; g. prova dei mezzi propri e delle prestazioni esterne; h. ulteriori fonti di finanziamento e prestazioni di terzi; i. inizio e fine del provvedimento; j. per i richiedenti che hanno sede o residenza all’estero: un attestato equivalente all’estratto del registro di commercio svizzero; k. per le associazioni non iscritte nel registro di commercio: la copia degli statuti; l. estratto del registro delle esecuzioni; m. firma del richiedente. 3 L’UFAC può chiedere altri documenti. 4 La richiesta deve essere presentata al più tardi il 30 novembre per l’anno successivo. Se sono già fissati i contributi per provvedimenti pluriennali conformemente all’articolo 7 capoverso 3, la richiesta non deve essere presentata ogni anno. 5 Se un provvedimento per il quale è già stato chiesto o assegnato un contributo subisce modifiche sostanziali, le modifiche devono essere comunicate all’UFAC. 9 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4941). |
Art. 9 Ordine di priorità
1 Se l’importo complessivo delle richieste che adempiono i requisiti definiti negli articoli 4 e 8 supera i mezzi disponibili per l’anno civile in questione, l’UFAC definisce un ordine di priorità sulla base del programma pluriennale. 2 Comunica l’ordine di priorità alle cerchie interessate. |
Art. 10 Assegnazione dei contributi
1 L’UFAC si pronuncia sulla richiesta di contributo mediante decisione. 2 Se il contributo richiesto supera i cinque milioni di franchi, l’UFAC decide d’intesa con l’Amministrazione federale delle finanze.10 3 La decisione indica:
4 Se l’attuazione del provvedimento non inizia entro il termine definito nella decisione di assegnazione e se la conclusione non può più avvenire entro il termine stabilito, l’UFAC revoca l’assegnazione del contributo.12 10 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4941). 11 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4941). 12 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4941). |
Sezione 4: Disposizioni finali |
Art. 13 Disposizioni transitorie 14
1 Il 1° gennaio 2012 inizia il primo periodo in cui la chiave di ripartizione deve essere rispettata (art. 3). 2 Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni può, d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze, prolungare fino a sei anni al massimo la durata del programma pluriennale in corso al momento dell’entrata in vigore della modifica del 18 novembre 2015. 14 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4941). |