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Ordinanza del DATEC
sulla garanzia di origine e l’etichettatura dell’elettricità
(OGOE)

del 1° novembre 2017 (Stato 1° gennaio 2022)

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia
e delle comunicazioni (DATEC),

visto l’articolo5 dell’ordinanza del 1° novembre 20171 sull’energia (OEn),

ordina:

Sezione 1: Garanzia di origine

Art. 1 Garanzia di origine  

1 Il pe­rio­do di pro­du­zio­ne de­ter­mi­nan­te per il ri­le­va­men­to dell’elet­tri­ci­tà pro­dot­ta è pa­ri a un me­se ci­vi­le per gli im­pian­ti con una po­ten­za no­mi­na­le in cor­ren­te al­ter­na­ta2 su­pe­rio­re a 30 kVA e, a scel­ta, a un me­se ci­vi­le, un tri­me­stre ci­vi­le o un an­no ci­vi­le per gli al­tri im­pian­ti.

2 La ga­ran­zia di ori­gi­ne com­pren­de, in par­ti­co­la­re:

a.
la quan­ti­tà di elet­tri­ci­tà pro­dot­ta in kWh;
b.
il pe­rio­do di pro­du­zio­ne in me­si;
c.
la de­no­mi­na­zio­ne dei vet­to­ri ener­ge­ti­ci uti­liz­za­ti per la pro­du­zio­ne dell’elet­tri­ci­tà, con­for­me­men­te al nu­me­ro 1.1 dell’al­le­ga­to;
d.
i da­ti per l’iden­ti­fi­ca­zio­ne dell’im­pian­to di pro­du­zio­ne, in par­ti­co­la­re la de­no­mi­na­zio­ne, l’ubi­ca­zio­ne, la da­ta di en­tra­ta in ser­vi­zio, la da­ta di ri­la­scio dell’ul­ti­ma con­ces­sio­ne nel ca­so di un im­pian­to idroe­let­tri­co, il no­me e in­di­riz­zo del ge­sto­re;
e.
i da­ti tec­ni­ci dell’im­pian­to di pro­du­zio­ne, in par­ti­co­la­re il ti­po di im­pian­to, la po­ten­za elet­tri­ca e, nel ca­so di un im­pian­to idroe­let­tri­co, l’in­di­ca­zio­ne se si trat­ta di una cen­tra­le ad ac­qua fluen­te o ad ac­cu­mu­la­zio­ne, con o sen­za pom­pag­gio;
f.
i da­ti per l’iden­ti­fi­ca­zio­ne del luo­go in cui l’elet­tri­ci­tà im­mes­sa in re­te dal pro­dut­to­re vie­ne mi­su­ra­ta (pun­to di mi­su­ra­zio­ne), in par­ti­co­la­re il no­me e l’in­di­riz­zo del ge­sto­re del pun­to di mi­su­ra­zio­ne e i da­ti re­la­ti­vi al suo con­trol­lo uf­fi­cia­le, il nu­me­ro d’iden­ti­fi­ca­zio­ne, l’ubi­ca­zio­ne, il no­me e l’in­di­riz­zo del ge­sto­re del­la re­te ali­men­ta­ta at­tra­ver­so ta­le pun­to di mi­su­ra­zio­ne;
g.
l’in­di­ca­zio­ne se una par­te dell’elet­tri­ci­tà è con­su­ma­ta sul po­sto (con­su­mo pro­prio);
h.
l’in­di­ca­zio­ne dell’even­tua­le am­mon­ta­re del­la ri­mu­ne­ra­zio­ne uni­ca, del con­tri­bu­to d’in­ve­sti­men­to, del pre­mio di mer­ca­to o del fi­nan­zia­men­to dei co­sti sup­ple­men­ta­ri ri­ce­vu­to dal pro­dut­to­re;
i.
i da­ti re­la­ti­vi al­le emis­sio­ni di CO2 ge­ne­ra­te di­ret­ta­men­te dal­la pro­du­zio­ne di elet­tri­ci­tà non­ché al vo­lu­me del­le sco­rie ra­dioat­ti­ve pro­dot­te.

3Nel ca­so de­gli im­pian­ti a com­bu­sti­bi­li fos­si­li con una po­ten­za di al­lac­cia­men­to pa­ri al mas­si­mo a 300 kVA, mes­si in eser­ci­zio pri­ma del 1° gen­na­io 2013 e con un con­su­mo pro­prio, in­clu­sa l’ali­men­ta­zio­ne au­si­lia­ria non su­pe­rio­re al 20 per cen­to del­la quan­ti­tà di elet­tri­ci­tà pro­dot­ta, in de­ro­ga all’ar­ti­co­lo 1 ca­po­ver­so 2 let­te­ra a l’ener­gia im­mes­sa (pro­du­zio­ne ec­ce­den­ta­ria) può es­se­re re­gi­stra­ta nel­la ga­ran­zia di ori­gi­ne.3

4 Una ga­ran­zia di ori­gi­ne che non vie­ne an­nul­la­ta en­tro 12 me­si dal­la fi­ne del ri­spet­ti­vo pe­rio­do di pro­du­zio­ne per­de la sua va­li­di­tà e non può più es­se­re uti­liz­za­ta. Una ga­ran­zia di ori­gi­ne il cui pe­rio­do di pro­du­zio­ne coin­ci­de con i me­si di gen­na­io, feb­bra­io, mar­zo o apri­le op­pu­re con tut­to il pri­mo tri­me­stre per­de la sua va­li­di­tà so­lo a fi­ne mag­gio dell’an­no se­guen­te.

5 L’or­ga­no di ese­cu­zio­ne di cui all’ar­ti­co­lo 64 del­la leg­ge fe­de­ra­le del 30 set­tem­bre 20164 sull’ener­gia (LE­ne) ema­na di­ret­ti­ve sul­la for­ma del­le ga­ran­zie di ori­gi­ne, do­po aver da­to al­le cer­chie in­te­res­sa­te la pos­si­bi­li­tà di espri­mer­si.

6 Il ge­sto­re ha di­rit­to al­la re­gi­stra­zio­ne di ga­ran­zie di ori­gi­ne a par­ti­re dal­la mes­sa in eser­ci­zio di un nuo­vo im­pian­to di pro­du­zio­ne se pre­sen­ta all’or­ga­no di ese­cu­zio­ne la cer­ti­fi­ca­zio­ne com­ple­ta dei da­ti dell’im­pian­to al più tar­di en­tro un me­se dal­la mes­sa in eser­ci­zio del­lo stes­so. Se non ri­spet­ta ta­le ter­mi­ne, fi­no al mo­men­to in cui la no­ti­fi­ca vie­ne pre­sen­ta­ta non ha di­rit­to al­la re­gi­stra­zio­ne di ga­ran­zie di ori­gi­ne.5

2 Nuo­va espr. giu­sta il n. I dell’O del DA­TEC del 20 feb. 2019, in vi­go­re dal 1° apr. 2019 (RU 2019 917). Di det­ta mod. é te­nu­to con­to in tut­to il pre­sen­te te­sto.

3 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del DA­TEC del 20 feb. 2019, in vi­go­re dal 1° apr. 2019 (RU 2019 917).

4 RS 730.0

5 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del DA­TEC del 20 feb. 2019, in vi­go­re dal 1° apr. 2019 (RU 2019 917).

Art. 2 Registrazione dell’impianto di produzione  

1 La ba­se per la re­gi­stra­zio­ne dell’im­pian­to è co­sti­tui­ta dai da­ti di cui all’ar­ti­co­lo 1 ca­po­ver­so 2 let­te­re c–g.

2 I da­ti de­vo­no es­se­re cer­ti­fi­ca­ti da un or­ga­ni­smo di va­lu­ta­zio­ne del­la con­for­mi­tà (au­di­tor) ac­cre­di­ta­to per que­sto set­to­re.6

2bis Per gli im­pian­ti fo­to­vol­tai­ci con una po­ten­za dell’im­pian­to in­fe­rio­re a 100 kW è suf­fi­cien­te una cer­ti­fi­ca­zio­ne da par­te:

a.
del ge­sto­re del pun­to di mi­su­ra­zio­ne, a con­di­zio­ne che sia giu­ri­di­ca­men­te di­stin­to dal pro­dut­to­re; op­pu­re
b.
di un or­ga­no di con­trol­lo ti­to­la­re di un’au­to­riz­za­zio­ne di con­trol­lo di cui all’ar­ti­co­lo 27 dell’or­di­nan­za del 7 no­vem­bre 20017 su­gli im­pian­ti a bas­sa ten­sio­ne che ha par­te­ci­pa­to a una for­ma­zio­ne rea­liz­za­ta dall’or­ga­no di ese­cu­zio­ne.8

3 L’or­ga­no di ese­cu­zio­ne ve­ri­fi­ca re­go­lar­men­te i da­ti dell’im­pian­to re­gi­stra­to e i da­ti di pro­du­zio­ne ri­le­va­ti. A que­sto sco­po, può ef­fet­tua­re so­pral­luo­ghi ed esi­ge­re il rin­no­vo pe­rio­di­co del­la cer­ti­fi­ca­zio­ne.9

4 Il pro­dut­to­re de­ve co­mu­ni­ca­re im­me­dia­ta­men­te all’or­ga­no di ese­cu­zio­ne ogni va­ria­zio­ne re­la­ti­va ai da­ti dell’im­pian­to di pro­du­zio­ne in que­stio­ne.

6 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del DA­TEC del 24 nov. 2021, in vi­go­re dal 1° gen. 2022 (RU 2021 829).

7 RS 734.27

8 In­tro­dot­to da n. I dell’O del DA­TEC del 24 nov. 2021, in vi­go­re dal 1° gen. 2022 (RU 2021 829).

9 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del DA­TEC del 24 nov. 2021, in vi­go­re dal 1° gen. 2022 (RU 2021 829).

Art. 3 Eccezioni alla registrazione  

Non pos­so­no es­se­re re­gi­stra­ti gli im­pian­ti con:

a.10
una po­ten­za dell’im­pian­to in­fe­rio­re a 2 kW per gli im­pian­ti fo­to­vol­tai­ci;
b.
una po­ten­za no­mi­na­le in cor­ren­te al­ter­na­ta in­fe­rio­re a 2 kVA per le al­tre tec­no­lo­gie.

10 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del DA­TEC del 24 nov. 2021, in vi­go­re dal 1° gen. 2022 (RU 2021 829).

Art. 4 Rilevamento dei dati di produzione  

1 I da­ti di cui all’ar­ti­co­lo 1 ca­po­ver­so 2 let­te­re a e b (da­ti di pro­du­zio­ne) de­vo­no es­se­re ri­le­va­ti al pun­to di mi­su­ra­zio­ne op­pu­re a un pun­to di mi­su­ra­zio­ne vir­tua­le.

2 La quan­ti­tà di elet­tri­ci­tà (pro­du­zio­ne net­ta) da ri­le­va­re cor­ri­spon­de al­la dif­fe­ren­za tra l’elet­tri­ci­tà pro­dot­ta di­ret­ta­men­te dal ge­ne­ra­to­re (pro­du­zio­ne lor­da) e il con­su­mo dell’im­pian­to di pro­du­zio­ne di ener­gia (ali­men­ta­zio­ne au­si­lia­ria).

3 Il ri­le­va­men­to de­ve av­ve­ni­re me­dian­te mi­su­ra­zio­ne di­ret­ta o me­dian­te cal­co­lo ba­sa­to su va­lo­ri di mi­su­ra­zio­ne.

4 Nel ca­so di im­pian­ti con una po­ten­za no­mi­na­le in cor­ren­te al­ter­na­ta pa­ri al mas­si­mo a 30 kVA, è pos­si­bi­le ri­le­va­re, in­ve­ce del­la pro­du­zio­ne net­ta, so­la­men­te l’elet­tri­ci­tà im­mes­sa fi­si­ca­men­te in re­te (pro­du­zio­ne ec­ce­den­ta­ria).

Art. 5 Trasmissione dei dati di produzione  

1 I da­ti di pro­du­zio­ne de­vo­no es­se­re tra­smes­si all’or­ga­no di ese­cu­zio­ne, su man­da­to del pro­dut­to­re, at­tra­ver­so una pro­ce­du­ra au­to­ma­ti­ca di­ret­ta­men­te dal pun­to di mi­su­ra­zio­ne. So­no esclu­si dal­la tra­smis­sio­ne au­to­ma­ti­ca gli im­pian­ti di cui all’ar­ti­co­lo 8a ca­po­ver­so 3 dell’or­di­nan­za del 14 mar­zo 200811 sull’ap­prov­vi­gio­na­men­to elet­tri­co.12

2 Se nel ca­so di im­pian­ti con una po­ten­za no­mi­na­le in cor­ren­te al­ter­na­ta pa­ri al mas­si­mo a 30 kVA non è pos­si­bi­le la tra­smis­sio­ne au­to­ma­ti­ca, i da­ti pos­so­no es­se­re tra­smes­si dal ge­sto­re del pun­to di mi­su­ra­zio­ne, a con­di­zio­ne che sia giu­ri­di­ca­men­te di­stin­to dal pro­dut­to­re, op­pu­re dall’au­di­tor at­tra­ver­so il por­ta­le de­di­ca­to al­le ga­ran­zie di ori­gi­ne dell’or­ga­no di ese­cu­zio­ne.13

3 Nel ca­so di im­pian­ti che, per la pro­du­zio­ne di elet­tri­ci­tà, uti­liz­za­no di­ver­si vet­to­ri ener­ge­ti­ci (im­pian­ti ibri­di), de­vo­no es­se­re tra­smes­se an­che le quo­te dei di­ver­si vet­to­ri ener­ge­ti­ci.

4 I da­ti di pro­du­zio­ne de­vo­no es­se­re co­mu­ni­ca­ti all’or­ga­no di ese­cu­zio­ne al più tar­di:

a.
en­tro la fi­ne del me­se suc­ces­si­vo, in ca­so di ri­le­va­men­to men­si­le;
b.
en­tro la fi­ne del me­se suc­ces­si­vo, in ca­so di ri­le­va­men­to tri­me­stra­le;
c.
en­tro la fi­ne di feb­bra­io dell’an­no suc­ces­si­vo, in ca­so di ri­le­va­men­to an­nu­ale.

11 RS 734.71

12 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del DA­TEC del 20 feb. 2019, in vi­go­re dal 1° apr. 2019 (RU 2019 917).

13 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del DA­TEC del 20 feb. 2019, in vi­go­re dal 1° apr. 2019 (RU 2019 917).

Art. 6 Determinazione della quantità di elettricità prodotta nel caso dell’impiego di pompe  

1 Se un im­pian­to idroe­let­tri­co im­pie­ga pom­pe per di­spor­re dell’ac­qua ne­ces­sa­ria al­la fu­tu­ra pro­du­zio­ne di elet­tri­ci­tà, ai fi­ni del cal­co­lo del­la quan­ti­tà di elet­tri­ci­tà pro­dot­ta è ne­ces­sa­rio mol­ti­pli­ca­re la quan­ti­tà di elet­tri­ci­tà im­pie­ga­ta per azio­na­re le pom­pe per un ren­di­men­to dell’83 per cen­to, e de­dur­re il ri­sul­ta­to dal­la quan­ti­tà di elet­tri­ci­tà im­mes­sa in re­te. De­vo­no inol­tre es­se­re de­dot­ti even­tua­li sal­di ne­ga­ti­vi ri­sa­len­ti al pe­rio­do pre­ce­den­te.

2 Se, nel­la me­dia an­nua­le, il ren­di­men­to è in­fe­rio­re all’83 per cen­to, il pro­dut­to­re può chie­de­re all’or­ga­no di ese­cu­zio­ne l’ap­pli­ca­zio­ne di un ren­di­men­to me­no ele­va­to. Egli de­ve di­mo­stra­re ta­le va­lo­re in uno stu­dio con­dot­to da un or­ga­ni­smo in­di­pen­den­te. Il va­lo­re dev’es­se­re ta­le che, al mo­men­to del­la re­gi­stra­zio­ne del­le ga­ran­zie d’ori­gi­ne, sia pre­sa in con­si­de­ra­zio­ne in ogni ca­so sol­tan­to la quan­ti­tà di elet­tri­ci­tà ri­con­du­ci­bi­le agli af­fluen­ti na­tu­ra­li.

Art. 7 Compiti dell’organo di esecuzione  

1 L’or­ga­no di ese­cu­zio­ne ri­le­va i da­ti ne­ces­sa­ri per la re­gi­stra­zio­ne de­gli im­pian­ti e per il ri­le­va­men­to, l’emis­sio­ne, la sor­ve­glian­za del­la tra­smis­sio­ne e l’an­nul­la­men­to del­le ga­ran­zie di ori­gi­ne e am­mi­ni­stra una cor­ri­spon­den­te ban­ca da­ti.

2 Su ri­chie­sta, emet­te in for­ma scrit­ta o elet­tro­ni­ca una con­fer­ma ve­ri­fi­ca­bi­le dell’an­nul­la­men­to di una ga­ran­zia di ori­gi­ne.

3 Sor­ve­glia la tra­smis­sio­ne in Sviz­ze­ra del­le ga­ran­zie di ori­gi­ne da es­so re­gi­stra­te non­ché l’espor­ta­zio­ne e l’im­por­ta­zio­ne del­le ga­ran­zie di ori­gi­ne.

4 As­si­cu­ra che per cia­scu­na quan­ti­tà di elet­tri­ci­tà cer­ti­fi­ca­ta con una de­ter­mi­na­ta ga­ran­zia di ori­gi­ne non sia­no ri­la­scia­te al­tre ga­ran­zie di ori­gi­ne.

5 Ri­scuo­te emo­lu­men­ti, in par­ti­co­la­re per la re­gi­stra­zio­ne de­gli im­pian­ti, per il ri­le­va­men­to, l’emis­sio­ne, la sor­ve­glian­za del­la tra­smis­sio­ne e l’an­nul­la­men­to del­le ga­ran­zie di ori­gi­ne e per al­tre pre­sta­zio­ni in re­la­zio­ne all’ese­cu­zio­ne del­la pre­sen­te or­di­nan­za e li fat­tu­ra ai sin­go­li uti­liz­za­to­ri.

6 Svol­ge tut­te que­ste at­ti­vi­tà a co­sti ra­gio­ne­vo­li e in mo­do tra­spa­ren­te. L’UFE sor­ve­glia e con­trol­la que­ste at­ti­vi­tà. L’or­ga­no di ese­cu­zio­ne met­te a di­spo­si­zio­ne del­l’UFE tut­ta la do­cu­men­ta­zio­ne e le in­for­ma­zio­ni ne­ces­sa­rie a ta­le sco­po.

7 L’or­ga­no di ese­cu­zio­ne rap­pre­sen­ta la Sviz­ze­ra in se­no al­la As­so­cia­tion of Is­suing Bo­dies e in al­tri or­ga­ni­smi in­ter­na­zio­na­li in re­la­zio­ne al­le ga­ran­zie di ori­gi­ne.

Sezione 2: Etichettatura dell’elettricità

Art. 8  

1 L’eti­chet­ta­tu­ra dell’elet­tri­ci­tà se­con­do l’ar­ti­co­lo 9 ca­po­ver­so 3 LE­ne14 è in­di­ca­ta al­me­no una vol­ta ogni an­no ci­vi­le sul con­teg­gio dell’elet­tri­ci­tà o è al­le­ga­ta ad es­so e con­tie­ne le se­guen­ti in­di­ca­zio­ni:

a.
la quo­ta per­cen­tua­le dei vet­to­ri ener­ge­ti­ci im­pie­ga­ti per pro­dur­re l’elet­tri­ci­tà for­ni­ta;
b.
la quo­ta per­cen­tua­le dell’elet­tri­ci­tà pro­dot­ta in Sviz­ze­ra o all’este­ro;
c.
l’an­no di ri­fe­ri­men­to;
d.
il no­me e l’uf­fi­cio di con­tat­to dell’azien­da sog­get­ta all’ob­bli­go di eti­chet­ta­tu­ra.

2 L’azien­da sog­get­ta all’ob­bli­go di eti­chet­ta­tu­ra è te­nu­ta a in­for­ma­re i con­su­ma­to­ri fi­na­li an­che quan­do il con­teg­gio dell’elet­tri­ci­tà è pre­sen­ta­to da un’al­tra azien­da.

3 Per il re­sto, l’eti­chet­ta­tu­ra dell’elet­tri­ci­tà de­ve es­se­re ef­fet­tua­ta con­for­me­men­te all’al­le­ga­to 1.

Sezione 3: Disposizioni finali

Art. 9 Abrogazione e modifica di altri atti normativi  

L’abro­ga­zio­ne e la mo­di­fi­ca di al­tri at­ti nor­ma­ti­vi so­no di­sci­pli­na­te nell’al­le­ga­to 2.

Art. 9a Disposizione transitoria della modifica del 20 febbraio 2019 1516  

Le di­spo­si­zio­ni di cui all’al­le­ga­to 1 si ap­pli­ca­no per la pri­ma vol­ta nell’an­no di for­ni­tu­ra 2019.

15 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del DA­TEC del 20 feb. 2019, in vi­go­re dal 1° apr. 2019 (RU 2019 917). Cor­re­zio­ne del 2 apr. 2019 (RU 2019 1081).

16 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del DA­TEC del 24 nov. 2021, in vi­go­re dal 1° gen. 2022 (RU 2021 829).

Art. 9b Disposizione transitoria della modifica del 24 novembre 2021 17  

Se de­ve es­se­re rin­no­va­ta la cer­ti­fi­ca­zio­ne dei da­ti di cui all’ar­ti­co­lo 1 ca­po­ver­so 2 let­te­re c–g per un im­pian­to per il qua­le sus­si­ste un con­trat­to di fi­nan­zia­men­to dei co­sti sup­ple­men­ta­ri se­con­do l’ar­ti­co­lo 73 ca­po­ver­so 4 LE­ne18, ta­le rin­no­vo può es­se­re ese­gui­to sia da un au­di­tor sia da una per­so­na di cui all’ar­ti­co­lo 2 ca­po­ver­so 2bis.

17 In­tro­dot­to da n. I dell’O del DA­TEC del 24 nov. 2021, in vi­go­re dal 1° gen. 2022 (RU 2021 829).

18 RS 730.0

Art. 10 Entrata in vigore  

La pre­sen­te or­di­nan­za en­tra in vi­go­re il 1° gen­na­io 2018.

Allegato 1 19

19 Aggiornato dal n. II dell’O del DATEC del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 829).

(art. 1 e 8)

Esigenze in materia di etichettatura dell’elettricità

1 Vettori energetici e attribuzione

1.1
I vettori energetici devono essere designati come segue:

Categorie principali obbligatorie

Sottocategorie

Energie rinnovabili

Forza idrica

Altre energie rinnovabili

Energia solare

Energia eolica

Biomassa a

Rifiuti urbani b

Geotermia

Elettricità che beneficia di misure di promozionec

Energie non rinnovabili

Energia nucleare

Vettori energetici fossili

Petrolio

Gas naturale

Carbone

Rifiuti urbani d

a
Biomassa solida e liquida, ad eccezione di quote rinnovabili dei rifiuti urbani e biogas.
b
Quote rinnovabili dei rifiuti urbani in impianti di incenerimento.
c
Secondo l’art. 19 della legge (rimunerazione per l’immissione di elettricità).
d
Quote fossili dei rifiuti urbani in impianti di incenerimento.
1.2
Se vi sono quote di vettori energetici da contabilizzare nelle categorie principali «Altre energie rinnovabili» e «Vettori energetici fossili», devono essere indicate tutte le corrispondenti sottocategorie il cui valore è maggiore di zero.
1.3
La base per l’attribuzione a una categoria è costituita dalla garanzia di origine di cui all’articolo 1 o da una garanzia di origine europea secondo l’articolo 19 della direttiva (UE) 2018/200120. Se in un Paese europeo non vengono emesse garanzie di origine europee per la produzione di elettricità da fonti non rinnovabili, l’organo di esecuzione può registrare corrispondenti garanzie sostitutive. A tale scopo è necessario presentare all’organo di esecuzione una dichiarazione del produttore che attesti che l’origine della quantità di elettricità corrispondente non è attribuita a nessun altro.
1.4
La quantità di elettricità contabilizzata in base all’articolo 19 LEne21 viene attribuita alla categoria principale «Elettricità che beneficia di misure di promozione» nella categoria principale «Energie rinnovabili». La suddivisione fra i vettori energetici deve essere indicata in una nota.
1.5
Ogni categoria contiene l’indicazione delle quote di elettricità prodotta in Svizzera e all’estero.
1.6
L’elettricità che non viene fornita direttamente ai propri consumatori finali deve essere dedotta nel calcolo del mix del fornitore e del mix del prodotto ai sensi dell’articolo 4 capoverso 2 OEn. Questa fattispecie si applica in particolare a forniture di elettricità, concordate contrattualmente, di una o più categorie di vettori energetici a rivenditori svizzeri o esteri o a consumatori finali esteri.

20 Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, versione della GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82.

21 RS 730.0

2 Etichettatura

2.1
Per la fornitura in un determinato anno civile sono ammesse solamente garanzie di origine relative a un periodo di produzione in tale anno civile.
2.2
L’etichettatura deve riferirsi ai dati dell’anno civile precedente.
2.3
L’etichettatura si basa sulle garanzie di origine o sulle garanzie sostitutive di cui al numero 1.3, emesse per l’elettricità prodotta nell’anno civile precedente.
2.4
L’etichettatura si effettua mediante tabella come nell’esempio riportato nella figura 1 o nella figura 2. Le dimensioni della tabella devono essere di almeno 10 × 7 cm.
2.5
Se nella tabella il mix del prodotto viene indicato secondo l’articolo 4 capoverso 2 OEn (esempio: figura 2), occorre indicare anche la fonte della pubblicazione comune ai sensi dell’articolo 4 capoverso 3.
Esempio di tabella per l’etichettatura dell’elettricità secondo le esigenze minime per l’indicazione del mix del fornitore:

Figura 1

Etichettatura dell’elettricità

Il vostro fornitore di elettricità:

AAE ABC

(es.)

Contatto:

www.aae-abc.ch (es.), tel. 099 999 99 99

Anno di riferimento:

2019

L’elettricità fornita ai nostri clienti è stata prodotta con:

in %

Totale

dalla Svizzera

Energie rinnovabili

58,0 %

48,0 %

Forza idrica

50,0 %

40,0 %

Altre energie rinnovabili

1,0 %

1,0 %

Biomassa
Rifiuti urbani

0,5 %

0,5 %

0,5 %

0,5 %

Elettricità che beneficia di misure di promozione1

7,0 %

7,0 %

Energie non rinnovabili

42,0 %

27,0 %

Energia nucleare

41,0 %

26,0 %

Vettori energetici fossili

1,0 %

1,0 %

Rifiuti urbani

1,0 %

1,0 %

Totale

100,0 %

75,0 %

1
Elettricità che beneficia di misure di promozione: 40 % forza idrica, 20 % energia solare, 7 % energia eolica, 29 % biomassa, 1 % rifiuti urbani (quota rinnovabile), 3 % geotermia
Esempio di tabella per l’etichettatura dell’elettricità secondo le esigenze minime per l’indicazione del mix del prodotto:

Figura 2

Etichettatura dell’elettricità

Il vostro fornitore di elettricità:

AAE ABC

(es.)

Contatto:

www.aae-abc.ch (es.), tel. 099 999 99 99

Anno di riferimento:

2019

L’elettricità fornita (prodotto elettrico XYZ) è stata prodotta con:

in %

Totale

dalla Svizzera

Energie rinnovabili

99,0 %

97,0 %

Forza idrica

88,0 %

88,0 %

Altre energie rinnovabili

4,0 %

2,0 %

Energia solare

0,5 %

0,5 %

Energia eolica

2,0 %

0,0 %

Biomassa
Rifiuti urbani

1,0 %

0,5 %

1,0 %

0,5 %

Elettricità che beneficia di misure di promozione1

7,0 %

7,0 %

Energie non rinnovabili

1,0 %

1,0 %

Energia nucleare

0,0 %

0,0 %

Vettori energetici fossili

1,0 %

1,0 %

Rifiuti urbani

1,0 %

1,0 %

Totale

100,0 %

98,0 %

1
Elettricità che beneficia di misure di promozione: 40 % forza idrica, 20 % energia solare, 7 % energia eolica, 29 % biomassa, 1 % rifiuti urbani (quota rinnovabile), 3 % geotermia

Allegato 2

(art. 9)

Abrogazione e modifica di altri atti normativi

I

1 L’ordinanza del 24 novembre 200622 sulla garanzia di origine è abrogata.

2 L’ordinanza del DATEC del 15 aprile 200323 sulla procedura di omologazione energetica per scaldacqua, serbatoi di accumulo dell’acqua calda e accumulatori di calore è abrogata.

II

I seguenti atti normativi sono modificati come segue:

...24

22 [RU20065361, 2008 1221, 2011 4103, 2012 5825, 2013 3657]

23 [RU 2003 769]

24 Le mod. possono essere consultate alla RU2017 6939.

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