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Ordinanza
concernente le esigenze per l’efficienza energetica di impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie
(Ordinanza sull’efficienza energetica, OEEne)

del 1° novembre 2017 (Stato 1° settembre 2021)

Il Consiglio federale svizzero,

vista la legge del 30 settembre 20161 sull’energia (LEne);
visto l’articolo 38 della legge del 15 dicembre 20002 sui prodotti chimici;
visti gli articoli 39 capoverso 1 e 40 della legge del 7 ottobre 19833 sulla protezione dell’ambiente;
in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 19954 sugli ostacoli tecnici
al commercio,5

ordina:

1 RS 730.0

2 RS 813.1

3 RS 814.01

4 RS 946.51

5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 giu. 2021, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 329).

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Scopo e campo d’applicazione  

1 La pre­sen­te or­di­nan­za ha lo sco­po di ri­dur­re il con­su­mo di ener­gia di im­pian­ti, vei­co­li e ap­pa­rec­chi pro­dot­ti in se­rie e di au­men­tar­ne l’ef­fi­cien­za ener­ge­ti­ca.

2 Es­sa si ap­pli­ca agli im­pian­ti, ai vei­co­li e agli ap­pa­rec­chi pro­dot­ti in se­rie e ai lo­ro com­po­nen­ti pro­dot­ti in se­rie che con­su­ma­no con­si­de­re­vo­li quan­ti­tà di ener­gia e che so­no com­mer­cia­liz­za­ti o ce­du­ti in Sviz­ze­ra.

Art. 2 Definizioni  

Nel­la pre­sen­te or­di­nan­za si in­ten­de per:

a.
com­mer­cia­liz­za­zio­ne: la pri­ma im­mis­sio­ne sul mer­ca­to sviz­ze­ro di im­pian­ti, vei­co­li o ap­pa­rec­chi pro­dot­ti in se­rie, a ti­to­lo one­ro­so o gra­tui­to; è equi­pa­ra­ta al­la com­mer­cia­liz­za­zio­ne la pri­ma mes­sa in of­fer­ta di ta­li im­pian­ti, vei­co­li o ap­pa­rec­chi;
b.
ces­sio­ne: l’ul­te­rio­re ven­di­ta a ti­to­lo pro­fes­sio­na­le sul mer­ca­to sviz­ze­ro di im­pian­ti, vei­co­li o ap­pa­rec­chi pro­dot­ti in se­rie; è equi­pa­ra­ta al­la ces­sio­ne l’ul­te­rio­re mes­sa in of­fer­ta di ta­li im­pian­ti, vei­co­li o ap­pa­rec­chi in vi­sta del­la lo­ro ven­di­ta a ti­to­lo pro­fes­sio­na­le;
c.6
of­fer­ta: ogni at­ti­vi­tà de­sti­na­ta al­la com­mer­cia­liz­za­zio­ne o al­la ces­sio­ne di im­pian­ti, vei­co­li o ap­pa­rec­chi pro­dot­ti in se­rie, co­me l’espo­si­zio­ne in lo­ca­li com­mer­cia­li o even­ti, la raf­fi­gu­ra­zio­ne in pro­spet­ti pub­bli­ci­ta­ri, ca­ta­lo­ghi, me­dia elet­tro­ni­ci o in al­tro mo­do.

6 In­tro­dot­ta dal n. I dell’O del 22 apr. 2020, in vi­go­re dal 15 mag. 2020 (RU 2020 1415).

Capitolo 2: Esigenze per la commercializzazione e la cessione

Sezione 1: Impianti e apparecchi prodotti in serie e i loro componenti prodotti in serie

Art. 3 Condizioni generali  

Gli im­pian­ti e gli ap­pa­rec­chi pro­dot­ti in se­rie elen­ca­ti ne­gli al­le­ga­ti 1.1–3.2 non­ché i lo­ro com­po­nen­ti pro­dot­ti in se­rie (im­pian­ti e ap­pa­rec­chi) pos­so­no es­se­re com­mer­cia­liz­za­ti e ce­du­ti so­lo se:

a.
sod­di­sfa­no le esi­gen­ze mi­ni­me re­la­ti­ve al con­su­mo di ener­gia spe­ci­fi­co, all’ef­fi­cien­za ener­ge­ti­ca e al­le ca­rat­te­ri­sti­che ri­le­van­ti sot­to il pro­fi­lo del con­su­mo di ener­gia;
b.
so­no sta­ti sot­to­po­sti al­la pro­ce­du­ra di omo­lo­ga­zio­ne ener­ge­ti­ca (pro­ce­du­ra di va­lu­ta­zio­ne del­la con­for­mi­tà); e
c.
so­no mu­ni­ti del­le in­di­ca­zio­ni re­la­ti­ve al con­su­mo di ener­gia spe­ci­fi­co, all’ef­fi­cien­za ener­ge­ti­ca e al­le ca­rat­te­ri­sti­che ri­le­van­ti sot­to il pro­fi­lo del con­su­mo di ener­gia.
Art. 4 Esigenze minime  

1 Le esi­gen­ze mi­ni­me re­la­ti­ve al con­su­mo di ener­gia spe­ci­fi­co, all’ef­fi­cien­za ener­ge­ti­ca e al­le ca­rat­te­ri­sti­che ri­le­van­ti sot­to il pro­fi­lo del con­su­mo di ener­gia di im­pian­ti e ap­pa­rec­chi so­no di­sci­pli­na­te ne­gli al­le­ga­ti 1.1–2.13.7

2 Le esi­gen­ze mi­ni­me val­go­no an­che per gli im­pian­ti e gli ap­pa­rec­chi che so­no ac­qui­sta­ti per uso pro­prio pro­fes­sio­na­le.

7 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 22 apr. 2020, in vi­go­re dal 15 mag. 2020 (RU 2020 1415).

Art. 5 Procedura di valutazione della conformità  

1 Il con­su­mo di ener­gia spe­ci­fi­co, l’ef­fi­cien­za ener­ge­ti­ca e le ca­rat­te­ri­sti­che ri­le­van­ti sot­to il pro­fi­lo del con­su­mo di ener­gia di im­pian­ti e ap­pa­rec­chi so­no de­ter­mi­na­ti me­dian­te una pro­ce­du­ra di va­lu­ta­zio­ne del­la con­for­mi­tà; i det­ta­gli so­no di­sci­pli­na­ti ne­gli al­le­ga­ti 1.1–3.2.8

2 La pro­ce­du­ra di va­lu­ta­zio­ne del­la con­for­mi­tà de­ve es­se­re ese­gui­ta se­con­do una del­le pro­ce­du­re pre­vi­ste nell’ar­ti­co­lo 8 nu­me­ro 2 del­la di­ret­ti­va 2009/125/CE9.

8 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 22 apr. 2020, in vi­go­re dal 15 mag. 2020 (RU 2020 1415).

9 Di­ret­ti­va 2009/125/CE del Par­la­men­to eu­ro­peo e del Con­si­glio, del 21 ot­to­bre 2009, re­la­ti­va all’isti­tu­zio­ne di un qua­dro per l’ela­bo­ra­zio­ne di spe­ci­fi­che per la pro­get­ta­zio­ne eco­com­pa­ti­bi­le dei pro­dot­ti con­nes­si all’ener­gia, GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10; mo­di­fi­ca­ta dal­la di­ret­ti­va 2012/27/UE, GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1.

Art. 6 Etichettatura  

1 Chi com­mer­cia­liz­za o ce­de im­pian­ti e ap­pa­rec­chi elen­ca­ti ne­gli al­le­ga­ti 1.1–1.2210, 3.111 e 3.2 de­ve ap­por­vi l’eti­chet­taE­ner­gia.12

2 L’eti­chet­taE­ner­gia de­ve in­di­ca­re in mo­do uni­for­me e com­pa­ra­bi­le il con­su­mo di ener­gia e di al­tre ri­sor­se non­ché i be­ne­fi­ci per i mo­di di fun­zio­na­men­to de­ter­mi­nan­ti; i det­ta­gli so­no di­sci­pli­na­ti ne­gli al­le­ga­ti di cui al ca­po­ver­so 1.

3 Chi com­mer­cia­liz­za o ce­de im­pian­ti e ap­pa­rec­chi di cui al ca­po­ver­so 1 de­ve prov­ve­de­re af­fin­ché l’eti­chet­taE­ner­gia:

a.
fi­gu­ri sui mo­del­li d’espo­si­zio­ne e sui do­cu­men­ti for­ni­ti con es­si;
b.
sia ap­po­sta in mo­do ben leg­gi­bi­le nei do­cu­men­ti di ven­di­ta, se­gna­ta­men­te nei pro­spet­ti e nel ma­te­ria­le pro­mo­zio­na­le, e nel­le pub­bli­ci­tà re­la­ti­ve al­la ven­di­ta.

4 Nei do­cu­men­ti di ven­di­ta di cui al ca­po­ver­so 3 let­te­ra b, in al­ter­na­ti­va la clas­se di ef­fi­cien­za ener­ge­ti­ca può es­se­re in­di­ca­ta in bian­co su una frec­cia di for­ma e co­lo­re cor­ri­spon­den­te al­la clas­se di ef­fi­cien­za ener­ge­ti­ca dell’im­pian­to o dell’ap­pa­rec­chio co­me fi­gu­ra sull’eti­chet­taE­ner­gia; de­ve es­se­re uti­liz­za­ta la stes­sa di­men­sio­ne di ca­rat­te­re im­pie­ga­ta per l’in­di­ca­zio­ne prez­zo.

10 L’all. 1.21 en­tra in vi­go­re il 1° mar. 2021, l’all. 1.22 il 1° set. 2021 (RU 2020 14381441).

11 L’all. 3.1 è abro­ga­to il 1° set. 2021.

12 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 22 apr. 2020, in vi­go­re dal 15 mag. 2020 (RU 2020 1415).

Art. 7 Dichiarazione di conformità  

1 Chi com­mer­cia­liz­za o ce­de im­pian­ti e ap­pa­rec­chi de­ve po­ter at­te­sta­re tra­mi­te una di­chia­ra­zio­ne di con­for­mi­tà che es­si sod­di­sfa­no le esi­gen­ze di­sci­pli­na­te ne­gli al­le­ga­ti 1.1–3.2.

2 La di­chia­ra­zio­ne di con­for­mi­tà de­ve es­se­re re­dat­ta in una lin­gua uf­fi­cia­le sviz­ze­ra o in in­gle­se e de­ve con­te­ne­re le se­guen­ti in­di­ca­zio­ni:

a.
il no­me e l’in­di­riz­zo del fab­bri­can­te o del suo rap­pre­sen­tan­te do­mi­ci­lia­to in Sviz­ze­ra;
b.
una de­scri­zio­ne dell’im­pian­to o dell’ap­pa­rec­chio;
c.
una di­chia­ra­zio­ne se­con­do cui l’im­pian­to o l’ap­pa­rec­chio sod­di­sfa le esi­gen­ze del­la pre­sen­te or­di­nan­za;
d.
i ri­fe­ri­men­ti al­le nor­me tec­ni­che o ad al­tre spe­ci­fi­che con cui l’im­pian­to o l’ap­pa­rec­chio è con­for­me e in vir­tù del­le qua­li si di­chia­ra la con­for­mi­tà con le esi­gen­ze del­la pre­sen­te or­di­nan­za;
e.
il no­me e l’in­di­riz­zo del­la per­so­na che fir­ma la di­chia­ra­zio­ne di con­for­mi­tà per il fab­bri­can­te o il suo rap­pre­sen­tan­te do­mi­ci­lia­to in Sviz­ze­ra.

3 Se un im­pian­to o un ap­pa­rec­chio sot­to­stà a più re­go­la­men­ta­zio­ni che esi­go­no una di­chia­ra­zio­ne di con­for­mi­tà, può es­se­re ri­la­scia­ta una so­la di­chia­ra­zio­ne.

4 La di­chia­ra­zio­ne di con­for­mi­tà de­ve po­ter es­se­re pre­sen­ta­ta du­ran­te die­ci an­ni a de­cor­re­re dal­la pro­du­zio­ne dell’im­pian­to o dell’ap­pa­rec­chio. Il ter­mi­ne co­min­cia a de­cor­re­re dal­la fab­bri­ca­zio­ne dell’ul­ti­mo esem­pla­re di una se­rie.

Art. 8 Documenti tecnici  

1 Chi com­mer­cia­liz­za o ce­de im­pian­ti e ap­pa­rec­chi de­ve po­ter at­te­sta­re tra­mi­te do­cu­men­ti tec­ni­ci che le esi­gen­ze di­sci­pli­na­te ne­gli al­le­ga­ti 1.1–3.2 so­no adem­piu­te.

2 I do­cu­men­ti tec­ni­ci de­vo­no es­se­re re­dat­ti in una lin­gua uf­fi­cia­le sviz­ze­ra o in in­gle­se e in par­ti­co­la­re de­vo­no con­te­ne­re le se­guen­ti in­di­ca­zio­ni:

a.
tut­ti i da­ti ne­ces­sa­ri per iden­ti­fi­ca­re l’im­pian­to o l’ap­pa­rec­chio in mo­do uni­vo­co;
b.
una de­scri­zio­ne ge­ne­ra­le dell’im­pian­to o dell’ap­pa­rec­chio e dell’uti­liz­zo pre­vi­sto;
c.
i da­ti ri­guar­dan­ti le prin­ci­pa­li ca­rat­te­ri­sti­che del mo­del­lo, in par­ti­co­la­re quel­le ri­guar­dan­ti gli aspet­ti di par­ti­co­la­re im­por­tan­za per il suo con­su­mo di ener­gia qua­li le di­men­sio­ni, i vo­lu­mi e al­tre par­ti­co­la­ri­tà ed even­tual­men­te i di­se­gni del mo­del­lo;
d.
le istru­zio­ni per l’uso;
e.
un elen­co del­le nor­me ap­pli­ca­te com­ple­ta­men­te o in par­te e, sem­pre che non sia­no sta­te ap­pli­ca­te ta­li nor­me, una de­scri­zio­ne del­le so­lu­zio­ni adot­ta­te per sod­di­sfa­re le esi­gen­ze fon­da­men­ta­li;
f.
i ri­sul­ta­ti del­le mi­su­ra­zio­ni e dei cal­co­li svol­ti nell’am­bi­to di una pro­ce­du­ra di va­lu­ta­zio­ne del­la con­for­mi­tà;
g.
i rap­por­ti di omo­lo­ga­zio­ne al­le­sti­ti dal fab­bri­can­te o i rap­por­ti di omo­lo­ga­zio­ne al­le­sti­ti da un ser­vi­zio d’omo­lo­ga­zio­ne.

3 I do­cu­men­ti tec­ni­ci pos­so­no es­se­re re­dat­ti in un’al­tra lin­gua se le in­for­ma­zio­ni ne­ces­sa­rie al­la lo­ro va­lu­ta­zio­ne so­no for­ni­te in una lin­gua uf­fi­cia­le sviz­ze­ra o in in­gle­se.

4 I do­cu­men­ti tec­ni­ci de­vo­no po­ter es­se­re pre­sen­ta­ti du­ran­te die­ci an­ni a de­cor­re­re dal­la pro­du­zio­ne dell’im­pian­to o dell’ap­pa­rec­chio. Il ter­mi­ne co­min­cia a de­cor­re­re dal­la fab­bri­ca­zio­ne dell’ul­ti­mo esem­pla­re di una se­rie.

Art. 9 Organismi di omologazione e di valutazione della conformità  

Gli or­ga­ni­smi di omo­lo­ga­zio­ne e di va­lu­ta­zio­ne del­la con­for­mi­tà che al­le­sti­sco­no rap­por­ti o cer­ti­fi­ca­ti de­vo­no es­se­re:

a.
ac­cre­di­ta­ti ai sen­si dell’or­di­nan­za del 17 giu­gno 199613 sull’ac­cre­di­ta­men­to e la de­si­gna­zio­ne;
b.
ri­co­no­sciu­ti dal­la Sviz­ze­ra nell’am­bi­to di ac­cor­di in­ter­na­zio­na­li; o
c.
es­se­re au­to­riz­za­ti in al­tro mo­do dal di­rit­to fe­de­ra­le.

Sezione 2: Automobili, autofurgoni e trattori a sella leggeri prodotti in serie e i loro componenti prodotti in serie 14

14 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 ott. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3469).

Art. 10 Etichettatura di automobili, autofurgoni e trattori a sella leggeri 15  

1 Chi com­mer­cia­liz­za o ce­de un’au­to­mo­bi­le, un au­to­fur­go­ne o un trat­to­re a sel­la leg­ge­ro pro­dot­ti in se­rie ai sen­si dell’ar­ti­co­lo 11 ca­po­ver­so 2 let­te­re a, e o i dell’or­di­nan­za del 19 giu­gno 199516 con­cer­nen­te le esi­gen­ze tec­ni­che per i vei­co­li stra­da­li (OETV) che non ha an­co­ra per­cor­so più di 2000 chi­lo­me­tri (au­to­mo­bi­le nuo­va, au­to­fur­go­ne nuo­vo o trat­to­re a sel­la leg­ge­ro nuo­vo), de­ve ap­por­vi le in­di­ca­zio­ni sul con­su­mo di ener­gia e al­tre ca­rat­te­ri­sti­che se­con­do l’al­le­ga­to 4.1.

2 Chi com­mer­cia­liz­za o ce­de un’au­to­mo­bi­le, un au­to­fur­go­ne o un trat­to­re a sel­la leg­ge­ro pro­dot­ti in se­rie che ha per­cor­so più di 2000 chi­lo­me­tri e vi ap­po­ne del­le in­di­ca­zio­ni se­con­do l’al­le­ga­to 4.1, de­ve im­pie­ga­re le in­di­ca­zio­ni va­li­de al mo­men­to dell’eti­chet­ta­tu­ra.

15 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 23 ott. 2019, in vi­go­re dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3469).

16 RS 741.41

Art. 11 Informazione del pubblico in merito all’allegato
4.1
 

1 L’Uf­fi­cio fe­de­ra­le dell’ener­gia (UFE) va­lu­ta ogni an­no i da­ti sul con­su­mo di ener­gia, sul­le emis­sio­ni di CO2 e al­tre ca­rat­te­ri­sti­che di tut­te le au­to­mo­bi­li pro­dot­te in se­rie im­ma­tri­co­la­te per la pri­ma vol­ta nel cor­so dell’an­no pre­ce­den­te e in­for­ma il pub­bli­co al ri­guar­do.

2 L’Uf­fi­cio fe­de­ra­le del­le stra­de met­te a di­spo­si­zio­ne i da­ti ne­ces­sa­ri a tal fi­ne.

3 L’UFE crea ban­che da­ti ed elen­chi che con­ten­go­no le in­di­ca­zio­ni di cui all’al­le­ga­to 4.1 nu­me­ri 1–3 per tut­te le au­to­mo­bi­li pro­dot­te in se­rie at­tua­li com­mer­cia­liz­za­te o ce­du­te. In par­ti­co­la­re sti­la gra­dua­to­rie se­con­do i cri­te­ri del con­su­mo di ener­gia e del­le emis­sio­ni di CO2. A tal fi­ne si ba­sa sull’al­le­ga­to II del­la di­ret­ti­va 1999/94/CE17.18

4 L’UFE met­te a di­spo­si­zio­ne su In­ter­net le in­for­ma­zio­ni pro­ve­nien­ti dal­le ban­che da­ti e da­gli elen­chi di cui al ca­po­ver­so 3 e le ag­gior­na pe­rio­di­ca­men­te.

17 Di­ret­ti­va 1999/94/CE del Par­la­men­to eu­ro­peo e del Con­si­glio, del 13 di­cem­bre 1999, re­la­ti­va al­la di­spo­ni­bi­li­tà di in­for­ma­zio­ni sul ri­spar­mio di car­bu­ran­te e sul­le emis­sio­ni di CO2 da for­ni­re ai con­su­ma­to­ri per quan­to ri­guar­da la com­mer­cia­liz­za­zio­ne di au­to­vet­tu­re nuo­ve, GU L 12 del 18.1.2000, pag. 16; mo­di­fi­ca­ta da ul­ti­mo dal re­go­la­men­to (CE) n. 1137/2008, GU L 311 del 21.11.2008, pag. 1.

18 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 23 ott. 2019, in vi­go­re dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3469).

Art. 12 Disposizioni di esecuzione relative all’allegato
4.1
 

1 Il Di­par­ti­men­to fe­de­ra­le dell’am­bien­te, dei tra­spor­ti, dell’ener­gia e del­le co­mu­ni­ca­zio­ni (DA­TEC) ema­na le se­guen­ti di­spo­si­zio­ni re­la­ti­ve all’al­le­ga­to 4.1:19

a.
sta­bi­li­sce i li­mi­ti del­le ca­te­go­rie di ef­fi­cien­za ener­ge­ti­ca;
b.20
de­ter­mi­na la me­dia del­le emis­sio­ni di CO2 sul­la ba­se del­le au­to­mo­bi­li pro­dot­te in se­rie im­ma­tri­co­la­te per la pri­ma vol­ta;
c.21
sta­bi­li­sce i fat­to­ri per il cal­co­lo dell’equi­va­len­te ben­zi­na e dell’equi­va­len­te ben­zi­na per l’ener­gia pri­ma­ria e del­le emis­sio­ni di CO2 de­ri­van­ti dal­la mes­sa a di­spo­si­zio­ne di car­bu­ran­ti e di elet­tri­ci­tà. A tal fi­ne tie­ne con­to del­le nuo­ve co­no­scen­ze scien­ti­fi­che e tec­ni­che co­me pu­re del­lo svi­lup­po a li­vel­lo in­ter­na­zio­na­le;
d.22
...

2 Ade­gua ogni an­no le di­spo­si­zio­ni di cui al ca­po­ver­so 1. Gli ade­gua­men­ti so­no re­si no­ti en­tro il 31 lu­glio dell’an­no in cor­so ed en­tra­no in vi­go­re al 1° gen­na­io dell’an­no suc­ces­si­vo.

3Si con­si­de­ra­no au­to­mo­bi­li im­ma­tri­co­la­te per la pri­ma vol­ta le au­to­mo­bi­li il cui ti­po è sta­to ap­pro­va­to, per le qua­li oc­cor­re in­di­ca­re il con­su­mo di ener­gia (art. 97 cpv. 4 OETV23) e che so­no sta­te im­ma­tri­co­la­te per la pri­ma vol­ta in Sviz­ze­ra en­tro l’an­no che pre­ce­de il 31 mag­gio dell’an­no pre­ce­den­te.24

19 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 23 ott. 2019, in vi­go­re dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3469).

20 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 23 ott. 2019, in vi­go­re dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3469).

21 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 23 ott. 2019, in vi­go­re dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3469).

22 Abro­ga­ta dal n. I dell’O del 23 ott. 2019, con ef­fet­to dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3469).

23 RS 741.41

24 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del 23 ott. 2019, in vi­go­re dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3469).

Art. 12a Quota biogena della miscela di gas naturale e biogas 25  

1Per le au­to­mo­bi­li, gli au­to­fur­go­ni e i trat­to­ri a sel­la leg­ge­ri che pos­so­no es­se­re ali­men­ta­ti con la mi­sce­la di gas na­tu­ra­le e bio­gas, le emis­sio­ni di CO2 pro­ve­nien­ti dall’im­pie­go del­la quo­ta bio­ge­na ri­co­no­sciu­ta di que­sta mi­sce­la di car­bu­ran­ti so­no con­si­de­ra­te sen­za in­ci­den­za sul cli­ma.

2La quo­ta bio­ge­na ri­co­no­sciu­ta è pa­ri al 20 per cen­to.

25 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del 23 ott. 2019, in vi­go­re dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3469).

Art. 13 Commercializzazione e cessione di pneumatici  

Chi com­mer­cia­liz­za o ce­de pneu­ma­ti­ci di clas­se C1, C2 o C3 se­con­do il re­go­la­men­to (CE) n. 1222/200926 de­ve sod­di­sfa­re le esi­gen­ze de­fi­ni­te nell’al­le­ga­to 4.2.

26 Re­go­la­men­to (CE) n. 1222/2009 del Par­la­men­to eu­ro­peo e del Con­si­glio, del 25 no­vem­bre 2009, sull’eti­chet­ta­tu­ra dei pneu­ma­ti­ci in re­la­zio­ne al con­su­mo di car­bu­ran­te e ad al­tri pa­ra­me­tri fon­da­men­ta­li, GU L 342 del 22.12.2009, pag. 46; mo­di­fi­ca­to da ul­ti­mo dal re­go­la­men­to (UE) n. 1235/2011, GU L 317 del 30.11.2011, pag. 17.

Capitolo 3: Esecuzione

Art. 14 Controlli e misure 27  

1 L’UFE con­trol­la in mo­do ido­neo e in mi­su­ra ade­gua­ta se gli im­pian­ti, i vei­co­li e gli ap­pa­rec­chi pro­dot­ti in se­rie, com­mer­cia­liz­za­ti o ce­du­ti, non­ché i lo­ro com­po­nen­ti pro­dot­ti in se­rie sod­di­sfa­no le pre­scri­zio­ni del­la pre­sen­te or­di­nan­za. A que­sto sco­po ef­fet­tua in­da­gi­ni a cam­pio­ne ed esa­mi­na le in­di­ca­zio­ni fon­da­te re­la­ti­ve al man­ca­to ri­spet­to del­le stes­se.

2 Nell’am­bi­to dell’at­ti­vi­tà di con­trol­lo può in par­ti­co­la­re:

a.
esi­ge­re da fab­bri­can­ti, im­por­ta­to­ri e com­mer­cian­ti l’ac­ces­so al­la do­cu­men­ta­zio­ne e al­le in­for­ma­zio­ni ne­ces­sa­rie per il con­trol­lo;
b.
en­tra­re nei fon­di, ne­gli edi­fi­ci, nel­le azien­de, nei lo­ca­li, ne­gli im­pian­ti e nel­le al­tre in­fra­strut­tu­re du­ran­te il nor­ma­le ora­rio di la­vo­ro;
c.28
or­di­na­re un’omo­lo­ga­zio­ne ener­ge­ti­ca (va­lu­ta­zio­ne del­la con­for­mi­tà) per gli im­pian­ti e gli ap­pa­rec­chi; i fab­bri­can­ti, gli im­por­ta­to­ri e i com­mer­cian­ti de­vo­no met­te­re gra­tui­ta­men­te a di­spo­si­zio­ne dell’UFE gli im­pian­ti e gli ap­pa­rec­chi ne­ces­sa­ri a que­sto sco­po.

3 Se dal con­trol­lo ri­sul­ta la vio­la­zio­ne di pre­scri­zio­ni del­la pre­sen­te or­di­nan­za, l’UFE de­ci­de le mi­su­re ade­gua­te. Può in par­ti­co­la­re:

a.
vie­ta­re la com­mer­cia­liz­za­zio­ne e la ces­sio­ne di un im­pian­to, di un vei­co­lo o di un ap­pa­rec­chio o di un lo­ro com­po­nen­te;
b.
di­spor­re di ri­me­dia­re al­la vio­la­zio­ne e or­di­na­re il ri­ti­ro, il se­que­stro e la con­fi­sca di un im­pian­to, di un vei­co­lo o di un ap­pa­rec­chio o di un lo­ro com­po­nen­te;
c.
pub­bli­ca­re le mi­su­re che ha adot­ta­to.

4 Se dal con­trol­lo ri­sul­ta che gli im­pian­ti o gli ap­pa­rec­chi non sod­di­sfa­no le esi­gen­ze del­la pre­sen­te or­di­nan­za, i co­sti in­sor­ti nell’am­bi­to del con­trol­lo so­no a ca­ri­co del­la per­so­na che ha com­mer­cia­liz­za­to o ce­du­to ta­li im­pian­ti o ap­pa­rec­chi.29

27 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 22 apr. 2020, in vi­go­re dal 15 mag. 2020 (RU 2020 1415).

28 In­tro­dot­ta dal n. I dell’O del 4 giu. 2021, in vi­go­re dal 1° lug. 2021 (RU 2021 329).

29 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del 4 giu. 2021, in vi­go­re dal 1° lug. 2021 (RU 2021 329).

Art. 1530  

30 Abro­ga­to dal n. I dell’O del 4 giu. 2021, con ef­fet­to dal 1° lug. 2021 (RU 2021 329).

Capitolo 4: Disposizioni penali

Art. 1631  

È pu­ni­to se­con­do l’ar­ti­co­lo 70 ca­po­ver­so 1 let­te­ra g e ca­po­ver­so 2 LE­ne chiun­que ap­po­ne, su pro­dot­ti che non so­no og­get­to del­la pre­sen­te or­di­nan­za, eti­chet­te, con­tras­se­gni, sim­bo­li o di­ci­tu­re che pos­so­no es­se­re con­fu­si con:

a.
l’eti­chet­ta­tu­ra di­sci­pli­na­ta nel­la pre­sen­te or­di­nan­za e nei ri­spet­ti­vi al­le­ga­ti;
b.
even­tua­li eti­chet­te di cui all’ar­ti­co­lo 44 ca­po­ver­so 3 LE­ne.

31 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 22 apr. 2020, in vi­go­re dal 15 mag. 2020 (RU 2020 1415).

Capitolo 5: Disposizioni finali

Art. 17 Modifica di altri atti normativi  

La mo­di­fi­ca di al­tri at­ti nor­ma­ti­vi è di­sci­pli­na­ta nell’al­le­ga­to 5.

Art. 17a Disposizione transitoria relativa all’articolo 12 32  

1Per le au­to­mo­bi­li che non di­spon­go­no an­co­ra di va­lo­ri ot­te­nu­ti in ba­se all’at­tua­le pro­ce­du­ra di mi­su­ra­zio­ne se­con­do l’ar­ti­co­lo 97 ca­po­ver­so 5 OETV33, il DA­TEC può pre­ve­de­re ca­te­go­rie di ef­fi­cien­za ener­ge­ti­ca pro­prie e un’eti­chet­ta­tu­ra spe­ci­fi­ca.

2 Le di­spo­si­zio­ni di cui all’ar­ti­co­lo 12 ca­po­ver­so 1 sa­ran­no re­se no­te nel 2019 en­tro il 30 no­vem­bre ed en­tre­ran­no in vi­go­re il 1° gen­na­io 2020.

32 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del 27 giu. 2018 (RU 2018 2671). Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 23 ott. 2019, in vi­go­re dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3469).

33 RS 741.41

Art. 18 Entrata in vigore  

La pre­sen­te or­di­nan­za en­tra in vi­go­re il 1° gen­na­io 2018.

Allegato 1.1 34

34 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 dell’O del 22 apr. 2020, in vigore dal 1° mar. 2021 (RU 2020 1415).

(art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)

Esigenze per l’efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione di frigoriferi con raccordo alla rete

1 Campo d’applicazione

1.1 Il presente allegato si applica ai frigoriferi con raccordo alla rete con un volume totale superiore a 10 litri e inferiore o uguale a 1500 litri di cui all’articolo 1 numero 1 del regolamento (UE) 2019/201935.

1.2 Sono esclusi gli apparecchi di cui all’articolo 1 numero 2 del regolamento (UE) 2019/2019.

1.3 Si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 del regolamento (UE) 2019/2019.

35 Regolamento (UE) 2019/2019 della Commissione, del 1° ottobre 2019, che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi di refrigerazione a norma della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 643/2009 della Commissione, GU L 315 del 5.12.2019, pag. 187.

2 Esigenze per la commercializzazione e la cessione

2.1 I frigoriferi di cui al numero 1 possono essere commercializzati e ceduti se il loro indice di efficienza energetica (IEE) conformemente all’allegato III del regolamento (UE) 2019/2019 è inferiore a 100 e se soddisfano le esigenze di cui all’articolo 3 e all’allegato II numeri 2–4 del regolamento (UE) 2019/
2019, ad eccezione dei numeri 3 lettera d e 4 lettera o.

2.2 I frigoriferi a una porta di cui al numero 1, il cui scomparto o i cui scomparti a 3 stelle o a 4 stelle presenta/presentano un volume inferiore al 18 per cento del volume totale, possono essere immessi sul mercato e ceduti se il loro indice di efficienza energetica (IEE) conformemente all’allegato III del regolamento (UE) 2019/2019 è inferiore a 125 e se soddisfano le esigenze di cui all’articolo 3 e all’allegato II numeri 2–4 del regolamento (UE) 2019/2019, ad eccezione dei numeri 3 lettera d e 4 lettera o.

2.3 Dal 1° marzo 2024 i frigoriferi di cui al numero 2.2 devono inoltre soddisfare le esigenze definite nell’allegato II numero 1 lettera b del regolamento (UE) 2019/2019.

2.4 I frigoriferi cantina e i frigoriferi a bassa rumorosità di cui al numero 1 possono essere commercializzati e ceduti se soddisfano le esigenze di cui all’articolo 3 e all’allegato II numeri 1 lettera a e 2–4 del regolamento (UE) 2019/2019, ad eccezione dei numeri 3 lettera d e 4 lettera o.

2.5 Dal 1° marzo 2024 i frigoriferi cantina e i frigoriferi a bassa rumorosità di cui al numero 1 devono inoltre soddisfare le esigenze definite nell’allegato II numero 1 lettera b del regolamento (UE) 2019/2019.

3 Procedura di valutazione della conformità

3.1 Nel quadro della valutazione della conformità, le caratteristiche dei frigoriferi rilevanti sotto il profilo del consumo di energia di cui al numero 1 sono misurate e calcolate conformemente alle prescrizioni e ai metodi secondo gli allegati II e III del regolamento (UE) 2019/2019 nonché gli allegati II e IV del regolamento delegato (UE) 2019/201636; i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli effettuati.

3.2 Nel quadro della verifica della conformità, l’organo di controllo testa un frigorifero conformemente alle prescrizioni e ai metodi di cui al numero 3.1; i valori misurati devono soddisfare le esigenze secondo l’allegato IV numero 2 del regolamento (UE) 2019/2019 nonché l’allegato IX numero 2 del regolamento delegato (UE) 2019/2016.

36 Regolamento delegato (UE) 2019/2016 della Commissione dell’11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura energetica degli apparecchi di refrigerazione e abroga il regolamento delegato (UE) n. 1060/2010 della Commissione, GU L 315 del 5.12.2019, pag. 102.

4 Indicazione del consumo di energia ed etichettatura

4.1 L’indicazione delle caratteristiche rilevanti sotto il profilo del consumo di energia e l’etichettatura, fatta eccezione per il contrassegno UE e il codice QR, devono essere conformi agli allegati I–IV e VI del regolamento delegato (UE) 2019/2016. Gli eventuali contrassegni UE e i codici QR già apposti in conformità alle norme UE possono essere mantenuti.

4.2Le prescrizioni relative alle informazioni da comunicare nei messaggi pubblicitari visivi, nel materiale tecnico-promozionale per la vendita a distanza e la televendita sono disciplinate nell’allegato VII del regolamento delegato (UE) 2019/2016.

4.3 Le modalità determinanti in caso di vendita su Internet sono disciplinate nell’allegato VIII del regolamento delegato (UE) 2019/2016.

5 Disposizioni transitorie

5.1 I frigoriferi che non soddisfano le esigenze valide dal 1° marzo 2021 non possono più essere commercializzati a partire da questa data. Possono essere ceduti fino al 31 dicembre 2021.

5.2 I frigoriferi che non soddisfano le esigenze valide dal 1° marzo 2024 non possono più essere commercializzati a partire da questa data. Possono essere ceduti fino al 31 dicembre 2024.

5.3 I frigoriferi che non soddisfano le esigenze di etichettatura di cui al numero 4 non possono più essere commercializzati a partire dall’entrata in vigore delle nuove etichette. Possono essere ceduti fino al 31 dicembre 2021.

Allegato 1.2 37

37 Nuovo testo gisuta il n. II cpv. 2 dell’O del 22 apr. 2020, in vigore dal 1° mar. 2021 (RU 2020 1415).

(art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)

Esigenze per l’efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione di lavatrici per uso domestico e asciugabiancheria per uso domestico con raccordo alla rete

1 Campo d’applicazione

1.1 Il presente allegato si applica alle lavatrici per uso domestico e alle asciugabiancheria per uso domestico con raccordo alla rete di cui all’articolo 1 paragrafo 1 del regolamento (UE) 2019/202338.

1.2 Sono esclusi gli apparecchi di cui all’articolo 1 paragrafo 2 del regolamento (UE) 2019/2023.

1.3 Dalle esigenze secondo l’allegato II articoli 1–6 e 9 numero 1 lettere a e c nonché numero 2 lettere i e vii del regolamento (UE) 2019/2023 sono esclusi gli apparecchi di cui all’articolo 1 paragrafo 3 del regolamento (UE) 2019/2023.

1.4 Si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 del regolamento (UE) 2019/2023.

38 Regolamento (UE) 2019/2023 della Commissione, del 1° ottobre 2019, che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lavatrici per uso domestico e delle lavasciuga biancheria per uso domestico in applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, modifica il regolamento (CE) n. 1275/2008 della Commissione e abroga il regolamento (UE) n. 1015/2010 della Commissione, GU L 315 del 5.12.2019, pag. 285.

2 Esigenze per la commercializzazione e la cessione

Le lavatrici e le asciugabiancheria di cui al numero 1 possono essere commercializzate e cedute se soddisfano le esigenze di cui all’articolo 3 e all’allegato II del regolamento (UE) 2019/2023, ad eccezione dei numeri 8 articolo 5 e 9 articolo 1 lettera h.

3 Procedura di valutazione della conformità

3.1 Nel quadro della valutazione della conformità, le caratteristiche delle lavatrici per uso domestico e delle asciugabiancheria per uso domestico rilevanti sotto il profilo del consumo di energia di cui al numero 1 sono misurate e calcolate conformemente alle prescrizioni e ai metodi secondo gli allegati II, III e VI del regolamento (UE) 2019/2023 nonché gli allegati II, IV e VI del regolamento delegato (UE) 2019/201439; i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli effettuati.

3.2 Nel quadro della verifica della conformità, l’organo di controllo testa una lavatrice per uso domestico o un’asciugabiancheria per uso domestico conformemente alle prescrizioni e ai metodi di cui al numero 3.1; i valori misurati devono soddisfare le esigenze secondo l’allegato IV numero 2 del regolamento (UE) 2019/2023 nonché l’allegato IX numero 2 del regolamento delegato (UE) 2019/2014.

39 Regolamento delegato (UE) 2019/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura energetica delle lavatrici per uso domestico e delle lavasciuga biancheria per uso domestico e abroga il regolamento delegato (UE) n. 1061/2010 della Commissione e la direttiva 96/60/CE della Commissione, GU L 315 del 5.12.2019, pag. 29.

4 Indicazione del consumo di energia ed etichettatura

4.1 L’indicazione delle caratteristiche rilevanti sotto il profilo del consumo di energia e l’etichettatura, fatta eccezione per il contrassegno UE e il codice QR, devono essere conformi agli allegati I–IV e VI del regolamento delegato (UE) 2019/2014. Gli eventuali contrassegni UE e i codici QR già apposti in conformità alle norme UE possono essere mantenuti.

4.2 Le prescrizioni relative alle informazioni da comunicare nei messaggi pubblicitari visivi, nel materiale tecnico-promozionale per la vendita a distanza e la televendita sono disciplinate nell’allegato VII del regolamento delegato (UE) 2019/2014.

4.3 Le modalità determinanti in caso di vendita su Internet sono disciplinate nell’allegato VIII del regolamento delegato (UE) 2019/2014.

5 Disposizioni transitorie

5.1 Le lavatrici per uso domestico e le asciugabiancheria per uso domestico che non soddisfano le esigenze valide dal 1° marzo 2021 non possono più essere commercializzate a partire da questa data. Possono essere cedute fino al 31 dicembre 2021.

5.2 Le lavatrici per uso domestico e le asciugabiancheria per uso domestico che non soddisfano le esigenze valide dal 1° marzo 2024 non possono più essere commercializzate a partire da questa data. Possono essere cedute fino al 31 dicembre 2024.

5.3 Le lavatrici per uso domestico e le asciugabiancheria per uso domestico che non soddisfano le esigenze di etichettatura di cui al numero 4 non possono più essere commercializzate a partire dall’entrata in vigore delle nuove etichette. Possono essere cedute fino al 31 dicembre 2021.

Allegato 1.3

(art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)

Esigenze per l’efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione delle asciugabiancheria domestiche con raccordo alla rete

1 Campo d’applicazione

1.1 Il presente allegato si applica alle asciugabiancheria domestiche con raccordo alla rete.

1.2 Sono escluse le asciugabiancheria domestiche che possono essere alimentate anche con altre fonti di energia.

1.3 Si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 del regolamento (UE) n. 932/201240.

40 Regolamento (UE) n. 932/2012 della Commissione, del 3 ottobre 2012, recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle asciugabiancheria per uso domestico, GU L 278 del 12.10.2012, pag. 1; modificata da ultimo dal regolamento (UE) 2016/2282, GU L 346 del 20.12.2016, pag. 51.

2 Esigenze per la commercializzazione e la cessione

Le asciugabiancheria domestiche di cui al numero 1 possono essere commercializzate e cedute se il loro indice dell’efficienza energetica (IEE) conformemente all’allegato II numero 1 del regolamento delegato (UE) n. 932/201241 è inferiore a 42.

41 Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.3.

3 Procedura di valutazione della conformità

3.1 Nel quadro della valutazione della conformità, le caratteristiche delle asciugabiancheria domestiche rilevanti sotto il profilo del consumo di energia di cui al numero 1 sono misurate e calcolate conformemente alle prescrizioni e ai metodi secondo l’allegato II del regolamento (UE) n. 932/201242; i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli effettuati.

3.2 Nel quadro della verifica della conformità, l’organo di controllo testa un’asciugabiancheria domestica conformemente alle prescrizioni e ai metodi di cui al numero 3.1; i valori misurati devono rispettare le esigenze secondo l’allegato III numero 2 del regolamento (UE) n. 932/2012.

42 Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.3.

4 Indicazione del consumo di energia ed etichettatura

4.1 L’indicazione delle caratteristiche rilevanti sotto il profilo del consumo di energia e l’etichettatura, fatta eccezione per il contrassegno UE, devono essere conformi agli allegati I–IV, VI e VII del regolamento delegato (UE) n. 392/201243. Gli eventuali contrassegni UE già apposti in conformità alle norme UE possono essere mantenuti.

4.2 Le modalità determinanti in caso di vendita su Internet sono disciplinate nell’allegato VIII del regolamento delegato (UE) n. 392/2012.

43 Regolamento delegato (UE) n. 392/2012 della Commissione, del 1° marzo 2012, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia delle asciugabiancheria per uso domestico, GU L 123 del 9.5.2012, pag.1; modificato dal regolamento (UE) n. 518/2014, GU L 147 del 17.5.2014, pag. 1.

Allegato 1.4 44

44 Abrogato dal n. II cpv. 4 dell’O del 22 apr. 2020, in vigore dal 1° mar. 2021 (RU 2020 1415).

Allegato 1.5 45

45 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 dell’O del 22 apr. 2020 (RU 2020 1415). Aggiornato dal n. II cpv. 1 dell’O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° mar. 2021 (RU 2020 6125).

(art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)

Esigenze per l’efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione delle lavastoviglie per uso domestico con raccordo alla rete

1 Campo d’applicazione

1.1 Il presente allegato si applica alle lavastoviglie per uso domestico con raccordo alla rete di cui all’articolo 1 paragrafo 1 del regolamento (UE) 2019/202246.

1.2 Sono esclusi gli apparecchi di cui all’articolo 1 paragrafo 2 del regolamento (UE) 2019/2022.

1.3 Si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 del regolamento (UE) 2019/2022.

46 Regolamento (UE) 2019/2022 della Commissione, dell’1 ottobre 2019, che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lavastoviglie per uso domestico in applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio modifica il regolamento (CE) n. 1275/2008 della Commissione e abroga il regolamento (UE) n. 1016/2010 della Commissione, GU L 315 del 5.12.2019, pag. 267.

2 Esigenze per la commercializzazione e la cessione

Le lavastoviglie per uso domestico di cui al numero 1 possono essere commercializzate e cedute se soddisfano le esigenze di cui all’articolo 3 e all’allegato II del regolamento (UE) 2019/2022, ad eccezione del numero 5 articolo 5 e del numero 6 articolo 7.

3 Procedura di valutazione della conformità

3.1 Nel quadro della valutazione della conformità, le caratteristiche delle lavastoviglie per uso domestico rilevanti sotto il profilo del consumo di energia di cui al numero 1 sono misurate e calcolate conformemente alle prescrizioni e ai metodi secondo gli allegati II e III del regolamento (UE) 2019/202247 nonché degli allegati II e IV del regolamento delegato (UE) 2019/201748; i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli effettuati.

3.2 Nel quadro della verifica della conformità, l’organo di controllo testa una lavastoviglie per uso domestico conformemente alle prescrizioni e ai metodi di cui al numero 3.1; i valori misurati devono soddisfare le esigenze secondo l’allegato IV numero 2 del regolamento (UE) 2019/2022 nonché l’alle­gato IX numero 2 del regolamento delegato (UE) 2019/2017.

47 Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.1.

48 Regolamento delegato (UE) 2019/2017 della Commissione, dell’11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura energetica delle lavastoviglie per uso domestico e abroga il regolamento delegato (UE) n. 1059/2010 della Commissione, GU L 315 del 5.12.2019, pag. 134.

4 Indicazione del consumo di energia ed etichettatura

4.1 L’indicazione delle caratteristiche rilevanti sotto il profilo del consumo di energia e l’etichettatura, fatta eccezione per il contrassegno UE e il codice QR, devono essere conformi agli allegati I–IV e VI del regolamento dele-gato (UE) 2019/2017. Gli eventuali contrassegni UE e i codici QR già apposti in conformità alle norme UE possono essere mantenuti.

4.2 Le prescrizioni relative alle informazioni da comunicare nei messaggi pubblicitari visivi, nel materiale tecnico-promozionale per la vendita a distanza e la televendita sono disciplinate nell’allegato VII del regolamento delegato (UE) 2019/2017.

4.3 Le modalità determinanti in caso di vendita su Internet sono disciplinate nell’allegato VIII del regolamento delegato (UE) 2019/2017.

5 Disposizioni transitorie

5.1 Le lavastoviglie per uso domestico che non soddisfano le esigenze valide dal 1° marzo 2021 non possono più essere commercializzate a partire da questa data. Possono essere cedute fino al 31 dicembre 2021.

5.2 Le lavastoviglie per uso domestico che non soddisfano le esigenze valide dal 1° marzo 2024 non possono più essere commercializzate a partire da questa data. Possono essere cedute fino al 31 dicembre 2024.

5.3 Le lavastoviglie per uso domestico che non soddisfano le esigenze di etichettatura di cui al numero 4 non possono più essere commercializzate a partire dall’entrata in vigore delle nuove etichette. Possono essere cedute fino al 31 dicembre 2021.

Allegato 1.6 49

49 Aggiornato dal n. II cpv. 1 dell’O del 22 apr. 2020, in vigore dal 15 mag. 2020 (RU 2020 1415).

(art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)

Esigenze per l’efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione dei forni elettrici con raccordo alla rete

1 Campo d’applicazione

1.1 Il presente allegato si applica ai forni elettrici con raccordo alla rete (compresi quelli integrati nelle cucine).

1.2 Sono esclusi:

a.
i forni che possono essere alimentati anche con altre fonti di energia;
b.
i forni di cui all’articolo 1 paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 66/201450.

1.3 Si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 del regolamento (UE) n. 66/2014.

50 Regolamento (UE) n. 66/2014 della Commissione, del 14 gennaio 2014, recante misure di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile di forni, piani cottura e cappe da cucina per uso domestico, versione della GU L 29 del 31.1.2014, pag. 33; modificata dal regolamento (UE) 2016/2282, GU L 346 del 20.12.2016, pag. 51.

2 Esigenze per la commercializzazione e la cessione

I forni elettrici di cui al numero 1 possono essere commercializzati e ceduti se soddisfano le esigenze della terza fase di cui all’allegato I numero 1.1 del regolamento (UE) n. 66/2014.

3 Procedura di valutazione della conformità

3.1 Nel quadro della valutazione della conformità, le caratteristiche dei forni elettrici rilevanti sotto il profilo del consumo di energia di cui al numero 1 sono misurate e calcolate conformemente alle prescrizioni e ai metodi secondo gli allegati I numero 2.1 e II numero 1 del regolamento (UE) n. 66/201451; i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli effettuati.

3.2 Nel quadro della verifica della conformità, l’organo di controllo testa un forno elettrico conformemente alle prescrizioni e ai metodi di cui al numero 3.1; i valori misurati devono soddisfare le esigenze secondo l’allegato III numero 2 del regolamento (UE) n. 66/2014.

51 Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.2.

4 Indicazione del consumo di energia ed etichettatura

4.1 L’indicazione delle caratteristiche rilevanti sotto il profilo del consumo di energia e l’etichettatura, fatta eccezione per il contrassegno UE, devono essere conformi agli allegati I–VI del regolamento delegato (UE) n. 65/201452. Gli eventuali contrassegni UE già apposti in conformità alle norme UE possono essere mantenuti.

4.2 Le modalità determinanti in caso di vendita su Internet sono disciplinate nell’allegato VII del regolamento delegato (UE) n. 65/2014.

52 Regolamento delegato (UE) n. 65/2014 della Commissione, del 1° ottobre 2013, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura energetica dei forni e delle cappe da cucina per uso domestico, versione della GU L 29 del 31.1.2014, pag. 1.

Allegato 1.7 53

53 Aggiornato dal n. II cpv. 1 dell’O del 22 apr. 2020, in vigore dal 15 mag. 2020 (RU 2020 1415).

(art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)

Esigenze per l’efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione di cappe da cucina per uso domestico con raccordo alla rete

1 Campo d’applicazione

1.1 Il presente allegato si applica alle cappe da cucina per uso domestico con raccordo alla rete, comprese quelle vendute per scopi non domestici.

1.2 Si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 del regolamento (UE) n. 66/201454.

54 Regolamento (UE) n. 66/2014 della Commissione, del 14 gennaio 2014, recante misure di attuazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile di forni, piani cottura e cappe da cucina per uso domestico, versione della GU L 29 del 31.1.2014, pag. 33; modificata dal regolamento (UE) 2016/2282, GU L 346 del 20.12.2016, pag. 51.

2 Esigenze per la commercializzazione e la cessione

2.1 Le cappe da cucina per uso domestico di cui al numero 1 possono essere commercializzate e cedute se soddisfano le esigenze della terza fase di cui all’allegato I numero 1.3.1 del regolamento (UE) n. 66/2014.

2.2 ...

3 Procedura di valutazione della conformità

3.1 Nel quadro della valutazione della conformità, le caratteristiche delle cappe da cucina per uso domestico rilevanti sotto il profilo del consumo di energia di cui al numero 1 sono misurate e calcolate conformemente alle prescrizioni e ai metodi secondo gli allegati I numeri 1.3 e 2.3 e II numero 3 del regolamento (UE) n. 66/201455; i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli effettuati.

3.2 Nel quadro della verifica della conformità, l’organo di controllo testa una cappa da cucina per uso domestico conformemente alle prescrizioni e ai metodi di cui al numero 3.1; i valori misurati devono soddisfare le esigenze secondo l’allegato III numero 2 del regolamento (UE) n. 66/2014.

55 Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.2.

4 Indicazione del consumo di energia ed etichettatura

4.1 L’indicazione delle caratteristiche rilevanti sotto il profilo del consumo energetico e l’etichettatura, fatta eccezione per il contrassegno UE, devono essere conformi agli allegati I–VI del regolamento delegato (UE) n. 65/201456. Gli eventuali contrassegni UE già apposti in conformità alle norme UE possono essere mantenuti.

4.2 Per quanto riguarda il calendario per l’entrata in vigore delle nuove etichette e il loro formato si applicano le disposizioni di cui all’articolo 3 numero 3 del regolamento delegato (UE) n. 65/2014.

4.3 Le modalità determinanti in caso di vendita su Internet sono disciplinate nell’allegato VII del regolamento delegato (UE) n. 65/2014.

56 Regolamento delegato (UE) n. 65/2014 della Commissione, del 1° ottobre 2013, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura energetica dei forni e delle cappe da cucina per uso domestico, versione della GU L 29 del 31.1.2014, pag. 1.

5 Disposizioni transitorie

5.1 Le cappe da cucina per uso domestico che non soddisfano le esigenze valide non possono più essere commercializzate e cedute.

5.2 Le cappe da cucina per uso domestico che non soddisfano le esigenze di etichettatura di cui al numero 4.2 non possono più essere commercializzate a partire dall’entrata in vigore delle nuove etichette. Gli apparecchi con le precedenti etichette possono essere ceduti da tale data per ancora due anni.

Allegato 1.8 57

57 Aggiornato dal n. II cpv. 1 dell’O del 22 apr. 2020, in vigore dal 15 mag. 2020 (RU 2020 1415).

(art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)

Esigenze per l’efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione degli aspirapolvere con raccordo alla rete

1 Campo d’applicazione

1.1 Il presente allegato si applica agli aspirapolvere con raccordo alla rete, compresi gli aspirapolvere di tipo ibrido.

1.2 Sono esclusi gli aspirapolvere di cui all’articolo 1 paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 666/201358.

1.3 Si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 del regolamento (UE) n. 666/2013.

58 Regolamento (UE) n. 666/2013 della Commissione, dell’8 luglio 2013, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli aspirapolvere, versione della GUL 192 del 13.7.2013, pag. 24; modificata da ultimo dal regolamento (UE) 2016/2282, GU L 346 del 20.12.2016, pag. 51.

2 Esigenze per la commercializzazione e la cessione

Gli aspirapolvere di cui al numero 1 possono essere commercializzati e ceduti se soddisfano le esigenze di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 666/201359.

59 Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.2.

3 Procedura di valutazione della conformità

3.1 Nel quadro della valutazione della conformità, le caratteristiche degli aspirapolvere rilevanti sotto il profilo del consumo di energia di cui al numero 1 sono misurate e calcolate conformemente alle prescrizioni e ai metodi secondo gli allegati I e II del regolamento (UE) n. 666/201360; i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli effettuati.

3.2 Nel quadro della verifica della conformità, l’organo di controllo testa un aspirapolvere conformemente alle prescrizioni e ai metodi di cui al numero 3.1; i valori misurati devono soddisfare le esigenze secondo l’allegato III numero 2 del regolamento (UE) n. 666/2013.

60 Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.2.

Allegati 1.9 a 1.11 61

61 Abrogati dal n. II cpv. 4 dell’O del 22 apr. 2020, con effetto dal 1°set. 2021 (RU 2020 1415).

Allegato 1.12 62

62 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 dell’O del 22 apr. 2020, in vigore dal 1° mar. 2021 (RU 2020 1415).

(art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)

Esigenze per l’efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione di display elettronici

1 Campo d’applicazione

1.1 Il presente allegato si applica ai display elettronici di cui all’articolo 1 paragrafo 1 del regolamento (UE) 2019/202163.

1.2 Sono esclusi gli apparecchi di cui all’articolo 1 paragrafo 2 del regolamento (UE) 2019/2021.

1.3 Dalle esigenze secondo l’allegato II lettere A e B sono esclusi gli apparecchi di cui all’articolo 1 paragrafo 3 del regolamento (UE) 2019/2021.

1.4 Si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 del regolamento (UE) 2019/2021.

63 Regolamento (UE) 2019/2021 della Commissione, dell’1 ottobre 2019, che stabilisce le specifiche per la progettazione ecocompatibile dei display elettronici in applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, modifica il regolamento (CE) n. 1275/2008 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 642/2009 della Commissione, GU L 315 del 5.12.2019, pag. 241.

2 Esigenze per la commercializzazione e la cessione

2.1 I display elettronici di cui al numero 1 possono essere commercializzati e ceduti se soddisfano le esigenze di cui all’articolo 3 e all’allegato II del regolamento (UE) 2019/2021, ad eccezione della lettera D numeri 1–4.

3 Procedura di valutazione della conformità

3.1 Nel quadro della valutazione della conformità, le caratteristiche dei display elettronici rilevanti sotto il profilo del consumo di energia di cui al numero 1 sono misurate e calcolate conformemente alle prescrizioni e ai metodi secondo gli allegati II e III del regolamento (UE) 2019/2021 nonché l’allegato IX numero 2 del regolamento delegato (UE) 2019/201364; i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli effettuati.

3.2 Nel quadro della verifica della conformità, l’organo di controllo testa un display elettronico conformemente alle prescrizioni e ai metodi di cui al numero 3.1; i valori misurati devono soddisfare le esigenze secondo l’alle­gato IV numero 1 del regolamento (UE) 2019/2021 nonché l’allegato IX numero 2 del regolamento delegato (UE) 2019/2013.

64 Regolamento delegato (UE) 2019/2013 della Commissione, dell’11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura energetica dei display elettronici e abroga il regolamento delegato (UE) n. 1062/2010 della Commissione, GU L 315 del 5.12.2019, pag. 1.

4 Indicazione del consumo di energia ed etichettatura

4.1 L’indicazione delle caratteristiche rilevanti sotto il profilo del consumo di energia e l’etichettatura, fatta eccezione per il contrassegno UE e il codice QR, devono essere conformi agli allegati I–IV e VI del regolamento delegato (UE) 2019/2013. Gli eventuali contrassegni UE e i codici QR già apposti in conformità alle norme UE possono essere mantenuti.

4.2Le prescrizioni relative alle informazioni da comunicare nei messaggi pubblicitari visivi, nel materiale tecnico-promozionale per la vendita a distanza e la televendita sono disciplinate nell’allegato VII del regolamento delegato (UE) 2019/2013.

4.3 Le modalità determinanti in caso di vendita su Internet sono disciplinate nell’allegato VIII del regolamento delegato (UE) 2019/2013.

5 Disposizioni transitorie

5.1 I display elettronici che non soddisfano le esigenze valide non possono più essere commercializzati. Possono essere ceduti fino al 31 dicembre 2021.

5.2 I display elettronici che non soddisfano le esigenze valide dal 1° marzo 2023 non possono più essere commercializzati a partire da questa data. Possono essere ceduti fino al 31 dicembre 2023.

Allegato 1.13

(art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)

Esigenze per l’efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione dei condizionatori d’aria e dei ventilatori con raccordo alla rete

1 Campo d’applicazione

1.1 Il presente allegato si applica ai condizionatori d’aria con raccordo alla rete con una potenza nominale ≤ 12 kW e ai ventilatori elettrici con raccordo alla rete con potenza elettrica assorbita ≤ 125 W.

1.2 Sono esclusi gli apparecchi di cui all’articolo 1 paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 206/201265.

1.3 Si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 e all’allegato I del regolamento (UE) n. 206/2012.

65 Regolamento (UE) n. 206/2012 della Commissione, del 6 marzo 2012, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei condizionatori d’aria e dei ventilatori, versione della GU L 72 del 10.3.2012, pag. 7; modificata dal regolamento (UE) 2016/2282, GU L 346 del 20.12.2016, pag. 51.

2 Esigenze per la commercializzazione e la cessione

I condizionatori d’aria e i ventilatori di cui al numero 1 possono essere commercializzati e ceduti se soddisfano le esigenze di cui all’articolo 3 e all’allegato I del regolamento (UE) n. 206/201266.

66 Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.2.

3 Procedura di valutazione della conformità

3.1 Nel quadro della valutazione della conformità, le caratteristiche dei condizionatori d’aria e dei ventilatori rilevanti sotto il profilo del consumo di energia di cui al numero 1 sono misurate e calcolate conformemente alle prescrizioni e ai metodi secondo gli allegati I e II del regolamento (UE) n. 206/201267; i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli effettuati.

3.2 Nel quadro della verifica della conformità, l’organo di controllo testa un condizionatore d’aria e un ventilatore conformemente alle prescrizioni e ai metodi di cui al numero 3.1; i valori misurati devono soddisfare le esigenze secondo l’allegato III numero 2 del regolamento (UE) n. 206/2012.

67 Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.2.

4 Indicazione del consumo di energia ed etichettatura

4.1 L’indicazione delle caratteristiche rilevanti sotto il profilo del consumo di energia e l’etichettatura, fatta eccezione per il contrassegno UE, devono essere conformi agli allegati II–VII del regolamento delegato (UE) n. 626/201168. Gli eventuali contrassegni UE già apposti in conformità alle norme UE possono essere mantenuti.

4.2 Per quanto riguarda il calendario per l’entrata in vigore delle nuove etichette e il loro formato si applicano le disposizioni di cui all’articolo 3 numero 4 del regolamento delegato (UE) n. 626/2011.

4.3 Le modalità determinanti in caso di vendita su Internet sono disciplinate nell’allegato IX del regolamento delegato (UE) n. 626/2011.

68 Regolamento delegato (UE) n. 626/2011 della Commissione, del 4 maggio 2011, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia dei condizionatori d’aria, GU L 178 del 6.7.2011, pag. 1; modificato dal regolamento (UE) n. 518/2014, GU L 147 del 17.5.2014, pag. 1.

5 Disposizione transitoria

I condizionatori d’aria e i ventilatori che non soddisfano le esigenze di etichettatura di cui al numero 4.2 non possono più essere commercializzati a partire dall’entrata in vigore delle nuove etichette. Gli apparecchi con le precedenti etichette possono essere ceduti da tale data per ancora due anni.

Allegato 1.14 69

69 Aggiornato dal n. II cpv. 1 dell’O del 22 apr. 2020, in vigore dal 15 mag. 2020 (RU 2020 1415).

(art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)

Esigenze per l’efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione degli armadi refrigerati professionali, degli abbattitori, delle unità di condensazione e dei chiller di processo con raccordo alla rete

1 Campo d’applicazione

1.1 Il presente allegato si applica a:

a.
le unità di condensazione, i chiller di processo nonché gli abbattitori elettrici con raccordo alla rete e gli armadi refrigerati professionali elettrici con raccordo alla rete, compresi quelli venduti per la refrigerazione di alimenti e di mangimi;
b.
le unità di condensazione che funzionano a bassa o media temperatura o entrambe;
c.
i chiller di processo che funzionano a bassa o media temperatura.

1.2 Sono esclusi:

a.
gli armadi refrigerati di cui all’articolo 1 paragrafo 1 lettere a–o del regolamento (UE) 2015/109570;
b.
le unità di condensazione di cui all’articolo 1 paragrafo 2 lettere a–c del regolamento (UE) 2015/1095;
c.
i chiller di processo di cui all’articolo 1 paragrafo 3 lettere a–d del regolamento (UE) 2015/1095.

1.3 Si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 e all’allegato I del regolamento (UE) 2015/1095.

70 Regolamento (UE) 2015/1095 della Commissione, del 5 maggio 2015, recante misure di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli armadi refrigerati professionali, degli abbattitori, delle unità di condensazione e dei chiller di processo, GU L 177 del 8.7.2015, pag. 19; modificato dal regolamento (UE) 2016/2282, GU L 346 del 20.12.2016, pag. 51.

2 Esigenze per la commercializzazione e la cessione

2.1 Gli apparecchi di cui al numero 1 possono essere commercializzati e ceduti se soddisfano le esigenze dell’articolo 3 del regolamento (UE) 2015/109571.

2.2 Dal 1° luglio 2018 gli apparecchi di cui al numero 1.1 lettere b e c devono soddisfare le esigenze dell’articolo 3 paragrafo 4 lettera c del regolamento (UE) 2015/1095.

2.3 Dal 1° luglio 2019 gli apparecchi di cui al numero 1.1 lettera a devono soddisfare le esigenze dell’articolo 3 paragrafo 4 lettera d del regolamento (UE) 2015/1095.

71 Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.2.

3 Procedura di valutazione della conformità

3.1 Nel quadro della valutazione della conformità, le caratteristiche degli apparecchi rilevanti sotto il profilo del consumo di energia di cui al numero 1 sono misurate e calcolate conformemente alle prescrizioni e ai metodi secondo gli allegati II–VIII del regolamento (UE) 2015/109572; i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli effettuati.

3.2 Nel quadro della verifica della conformità, l’organo di controllo testa un apparecchio conformemente alle prescrizioni e ai metodi di cui al numero 3.1; i valori misurati devono soddisfare le esigenze di cui al numero 2 degli allegati IX, X o XI del regolamento (UE) 2015/1095.

72 Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.2.

4 Indicazione del consumo di energia ed etichettatura

4.1 L’indicazione delle caratteristiche rilevanti sotto il profilo del consumo di energia e l’etichettatura, fatta eccezione per il contrassegno UE, devono essere conformi agli allegati II–VI del regolamento delegato (UE) 2015/109473. Gli eventuali contrassegni UE già apposti in conformità alle norme UE possono essere mantenuti.

4.2 Per quanto riguarda il calendario per l’entrata in vigore delle nuove etichette e il loro formato si applicano le disposizioni di cui all’articolo 3 numero 2 del regolamento delegato (UE) 2015/1094.

4.3 Le modalità determinanti in caso di vendita su Internet sono disciplinate nell’allegato VII del regolamento delegato (UE) 2015/1094.

73 Regolamento delegato (UE) 2015/1094 della Commissione, del 5 maggio 2015, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito all’etichettatura energetica degli armadi frigoriferi/congelatori professionali, GU L 177 dell’8.7.2015, pag. 2.

5 Disposizioni transitorie

5.1 Gli apparecchi che non soddisfano le esigenze valide non possono più essere commercializzati e ceduti.

5.2 Gli apparecchi che non soddisfano le esigenze di etichettatura di cui al numero 4.2 non possono più essere commercializzati a partire dall’entrata in vigore delle nuove etichette. Gli apparecchi con le precedenti etichette possono essere ceduti da tale data per ancora due anni.

Allegato 1.15 74

74 Aggiornato dai n. II cpv. 1 delle O dell’11 apr. 2018 (RU 2018 1675) e del 22 apr. 2020, in vigore dal 15 mag. 2020 (RU 2020 1415).

(art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)

Esigenze per l’efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione di scaldacqua e serbatoi di accumulo dell’acqua calda

1 Campo d’applicazione

1.1 Il presente allegato si applica agli scaldacqua aventi una potenza termica nominale ≤ 400 kW e ai serbatoi di accumulo dell’acqua calda aventi un volume utile ≤ 2000 litri.

1.2 Sono esclusi gli scaldacqua e i serbatoi di accumulo dell’acqua calda di cui all’articolo 1 paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 814/201375.

1.3 Si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 e all’allegato I del regolamento (UE) n. 814/2013.

75 Regolamento (UE) n. 814/2013 della Commissione, del 2 agosto 2013, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli scaldacqua e dei serbatoi per l’acqua calda, versione della GU L 239 del 6.9.2013, pag. 162; modificata da ultimo dal regolamento (UE) 2016/2282, GU L 346 del 20.12.2016, pag. 51.

2 Esigenze per la commercializzazione e la cessione

2.1 Gli scaldacqua di cui al numero 1 possono essere commercializzati e ceduti se soddisfano le esigenze di cui all’articolo 3 e all’allegato II del regolamento (UE) n. 814/201376.

2.2 ...

2.3 I serbatoi di accumulo dell’acqua calda aventi un volume utile ≤ 500 litri possono essere ancora commercializzati e ceduti soltanto se le loro dispersioni non sono superiori ai valori consentiti per gli apparecchi della classe B di cui all’allegato II numero 2 del regolamento delegato (UE) n. 812/201377.

2.4 I serbatoi di accumulo dell’acqua calda aventi un volume utile > 500 e ≤ 2000 litri possono essere ancora commercializzati e ceduti soltanto se soddisfano le esigenze di cui all’allegato II numero 2 del regolamento delegato (UE) n. 814/2013.

76 Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.2.

77 Regolamento delegato (UE) n. 812/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l’etichettatura energetica degli scaldacqua, dei serbatoi per l’acqua calda e degli insiemi di scaldacqua e dispositivi solari, GU L 239 del 6.9.2013, pag. 83; modificato dal regolamento delegato (UE) n. 518/2014, GU L 147 del 17.5.2014, pag. 1.

3 Procedura di valutazione della conformità

3.1 Nel quadro della valutazione della conformità, le caratteristiche degli scaldacqua e dei serbatoi di accumulo dell’acqua calda di cui al numero 1 sono misurate e calcolate conformemente alle prescrizioni e ai metodi secondo gli allegati II–IV del regolamento (UE) n. 814/201378; i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli effettuati.

3.2 Nel quadro della verifica della conformità, l’organo di controllo testa uno scaldacqua e un serbatoio di accumulo dell’acqua calda conformemente alle prescrizioni e ai metodi di cui al numero 3.1; i valori misurati devono soddisfare le esigenze secondo l’allegato V numero 2 del regolamento (UE) n. 814/2013.

78 Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.2.

4 Indicazione del consumo di energia ed etichettatura

Per gli apparecchi di cui all’articolo 1 del regolamento delegato (UE) n. 812/201379 si applica quanto segue:

a.
l’indicazione delle caratteristiche rilevanti sotto il profilo del consumo di energia e l’etichettatura, fatta eccezione per il contrassegno UE, devono essere conformi agli allegati II–VIII del regolamento delegato (UE) n. 812/2013. Gli eventuali contrassegni UE già apposti in conformità alle norme UE possono essere mantenuti;
b.
per quanto riguarda il calendario per l’entrata in vigore delle nuove etichette e il loro formato si applicano le disposizioni di cui all’articolo 3 del regolamento delegato (UE) n. 812/2013;
c.
le modalità determinanti in caso di vendita su Internet sono disciplinate nell’allegato X del regolamento delegato (UE) n. 812/2013.

79 Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 2.3.

5 Disposizioni transitorie

5.1 Gli scaldacqua e i serbatoi di accumulo dell’acqua calda che non soddisfano le esigenze valide non possono più essere commercializzati e ceduti.

5.2 Gli scaldacqua e i serbatoi di accumulo dell’acqua calda che non soddisfano le esigenze di etichettatura di cui al numero 4 lettera b non possono più essere commercializzati a partire dall’entrata in vigore delle nuove etichette. Gli apparecchi con le precedenti etichette possono essere ceduti da tale data per ancora due anni.

Allegato 1.16 80

80 Aggiornato dai n. II cpv. 1 delle O dell’11 apr. 2018 (RU 2018 1675) e del 22 apr. 2020, in vigore dal 15 mag. 2020 (RU 2020 1415).

(art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)

Esigenze per l’efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente e degli apparecchi di riscaldamento misti

1 Campo d’applicazione

1.1 Il presente allegato si applica agli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente e agli apparecchi di riscaldamento misti (riscaldamento e acqua calda) con una potenza termica nominale ≤ 400 kW.

1.2 Sono esclusi gli apparecchi di riscaldamento e i generatori di calore di cui all’articolo 1 paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 813/201381.

1.3 Si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 e all’allegato I del regolamento (UE) n. 813/2013.

81 Regolamento (UE) n. 813/2013 della Commissione, del 2 agosto 2013, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente e degli apparecchi di riscaldamento misti, GU L 239 del 6.9.2013, pag. 136; modificata dal regolamento (UE) 2016/2282, GU L 346 del 20.12.2016, pag. 51.

2 Esigenze per la commercializzazione e la cessione

2.1 Gli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente e gli apparecchi di riscaldamento misti di cui al numero 1 possono essere commercializzati e ceduti se soddisfano le esigenze dell’articolo 3 e dell’allegato II del regolamento (UE) n. 813/201382.

2.2 ...

82 Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.2.

3 Procedura di valutazione della conformità

3.1 Nel quadro della valutazione della conformità, le caratteristiche degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente e degli apparecchi di riscaldamento misti di cui al numero 1 sono misurate e calcolate conformemente alle prescrizioni e ai metodi secondo gli allegati II e III del regolamento (UE) n. 813/201383; i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli effettuati.

3.2 Nel quadro della verifica della conformità, l’organo di controllo testa un apparecchio per il riscaldamento d’ambiente e un apparecchio di riscaldamento misto conformemente alle prescrizioni e ai metodi di cui al numero 3.1; i valori misurati devono soddisfare le esigenze secondo l’allegato IV numero 2 del regolamento (UE) n. 813/2013.

83 Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.2.

4 Indicazione del consumo di energia ed etichettatura

Per gli apparecchi di cui all’articolo 1 del regolamento delegato (UE) n. 811/201384 si applica quanto segue:

a.
l’indicazione delle caratteristiche rilevanti sotto il profilo del consumo di energia e l’etichettatura, fatta eccezione per il contrassegno UE, devono essere conformi agli allegati II, III numeri 1 (apparecchi per il riscaldamento d’ambiente), 2 (apparecchi di riscaldamento misti) e 5–10 nonché IV–VII e IX del regolamento delegato (UE) n. 811/2013. Gli eventuali contrassegni UE già apposti in conformità alle norme UE possono essere mantenuti;
b.
per quanto riguarda il calendario per l’entrata in vigore delle nuove etichette e il loro formato si applicano le disposizioni di cui all’articolo 3 del regolamento delegato (UE) n. 811/2013;
c.
le indicazioni di cui all’allegato II numero 5 lettera c del regolamento (UE) n. 813/201385 devono essere impresse in maniera indelebile sull’apparecchio per il riscaldamento.

84 Regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente, degli apparecchi di riscaldamento misti, degli insiemi di apparecchi per il riscaldamento d’ambiente, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari e degli insiemi di apparecchi di riscaldamento misti, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari, GU L 239 del 6.9.2013, pag. 1; modificato dal regolamento (UE) n. 518/2014, GU L 147 del 17.5.2014, pag. 1.

85 Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.2.

5 Disposizioni transitorie

5.1 Gli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente e gli apparecchi di riscaldamento misti che non soddisfano le esigenze valide non possono più essere commercializzati e ceduti.

5.2 Gli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente e gli apparecchi di riscaldamento misti che non soddisfano le esigenze di etichettatura di cui al numero 4 lettera b non possono più essere commercializzati a partire dall’entrata in vigore delle nuove etichette. Gli apparecchi con le precedenti etichette possono essere ceduti da tale data per ancora due anni.

Allegato 1.17 86

86 Aggiornato dai n. II cpv. 1 delle O dell’11 apr. 2018 (RU 2018 1675) e del 22 apr. 2020, in vigore dal 15 mag. 2020 (RU 2020 1415).

(art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)

Esigenze per l’efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione di unità di ventilazione

1 Campo d’applicazione

1.1 Il presente allegato si applica alle unità di ventilazione.

1.2 Sono escluse le unità di ventilazione di cui all’articolo 1 paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1253/201487.

1.3 Si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 e all’allegato I del regolamento (UE) n. 1253/2014.

87 Regolamento (UE) n. 1253/2014 della Commissione, del 7 luglio 2014, recante attuazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile delle unità di ventilazione, versione della GU L 337 del 25.11.2014, pag. 8; modificata dal regolamento (UE) 2016/2282, GU L 346 del 20.12.2016, pag. 51.

2 Esigenze per la commercializzazione e la cessione

2.1 Le unità di ventilazione residenziali di cui al numero 1 possono essere commercializzate e cedute se soddisfano le esigenze di cui all’allegato II del regolamento (UE) n. 1253/201488.

2.2 Le unità di ventilazione non residenziali di cui al numero 1 possono essere commercializzate e cedute se soddisfano le esigenze di cui all’allegato III del regolamento (UE) n. 1253/2014.

88 Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.2.

3 Procedura di valutazione della conformità

3.1 Nel quadro della valutazione della conformità, le caratteristiche delle unità di ventilazione di cui al numero 1 sono misurate e calcolate conformemente alle prescrizioni e ai metodi secondo gli allegati II, III, VIII e IX del regolamento (UE) n. 1253/201489; i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli nonché le informazioni di cui agli allegati IV e V del regolamento (UE) n. 1253/2014.

3.2 Nel quadro della verifica della conformità, l’organo di controllo testa un’unità di ventilazione conformemente alle prescrizioni e ai metodi di cui al numero 3.1; i valori misurati devono soddisfare le esigenze secondo l’allegato VI numero 2 del regolamento (UE) n. 1253/2014.

89 Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.2.

4 Indicazione del consumo di energia ed etichettatura

4.1 L’indicazione delle caratteristiche rilevanti sotto il profilo del consumo di energia e l’etichettatura, fatta eccezione per il contrassegno UE, devono essere conformi agli allegati II–VIII del regolamento delegato (UE) n. 1254/201490. Gli eventuali contrassegni UE già apposti in conformità alle norme UE possono essere mantenuti.

4.2 Le modalità determinanti in caso di vendita su Internet sono disciplinate nell’allegato VII del regolamento delegato (UE) n. 1254/2014.

90 Regolamento delegato (UE) n. 1254/2014 della Commissione, dell’11 luglio 2014, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo di energia delle unità di ventilazione residenziali, versione della GU L 337 del 25.11.2014, pag. 27.

Allegato 1.18 91

91 Introdotto dal n. II cpv. 2 dell’O dell’11 apr. 2018 (RU 2018 1675). Aggiornato dal n. II cpv. 1 dell’O del 22 apr. 2020, in vigore dal 15 mag. 2020 (RU 2020 1415).

(art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)

Esigenze per l’efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione di apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale

1 Campo d’applicazione

1.1 Il presente allegato si applica agli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale per uso domestico con una potenza termica nominale ≤ 50 kW e agli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale per uso commerciale con una potenza termica nominale del prodotto o di un singolo segmento ≤ 120 kW.

1.2 Sono esclusi gli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale di cui all’articolo 1 lettere a–g del regolamento (UE) n. 2015/118892.

1.3 Si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 e all’allegato I del regolamento (UE) n. 2015/1188.

92 Regolamento (UE) n. 2015/1188 della Commissione, del 28 aprile 2015, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale, GU L 193 del 21.7.2015, pag. 76; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2016/2282, GU L 346 del 20.12.2016, pag. 51.

2 Esigenze per la commercializzazione e la cessione

Gli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale di cui al numero 1 possono essere commercializzati e ceduti se soddisfano le esigenze di cui all’articolo 3 e all’allegato II del regolamento (UE) n. 2015/118893.

93 Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.2.

3 Procedura di valutazione della conformità

3.1 Nel quadro della valutazione della conformità, le caratteristiche degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale di cui al numero 1 sono misurate e calcolate conformemente alle prescrizioni e ai metodi secondo gli allegati II e III del regolamento (UE) n. 2015/118894; i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli effettuati.

3.2 Nel quadro della verifica della conformità, l’organo di controllo testa un apparecchio per il riscaldamento d’ambiente locale conformemente alle prescrizioni e ai metodi di cui al numero 3.1; i valori misurati devono soddisfare le esigenze secondo l’allegato IV numero 2 del regolamento (UE) n. 2015/1188.

94 Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.2.

4 Indicazione del consumo di energia ed etichettatura

Per gli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale con una potenza termica nominale ≤ 50 kW di cui all’articolo 1 del regolamento delegato (UE) n. 2015/118695 si applica quanto segue:

a.
l’indicazione delle caratteristiche rilevanti sotto il profilo del consumo di energia e l’etichettatura, fatta eccezione per il contrassegno UE, devono essere conformi agli allegati II–VI e VIII del regolamento delegato (UE) n. 2015/1186. Gli eventuali contrassegni UE già apposti in conformità alle norme UE possono essere mantenuti;
b.
le modalità determinanti in caso di vendita su Internet sono disciplinate nell’allegato VII del regolamento delegato (UE) n. 2015/1186.

95 Regolamento delegato (UE) n. 2015/1186 della Commissione, del 24 aprile 2015, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura energetica degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale, GU L 193 del 21.7.2015, pag. 20; modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) n. 2017/254, GU L 38 del 15.2.2017, pag. 1.

Allegato 1.19 96

96 Introdotto dal n. II cpv. 2 dell’O dell’11 apr. 2018 (RU 2018 1675). Aggiornato dal n. II cpv. 1 dell’O del 22 apr. 2020, in vigore dal 15 mag. 2020 (RU 2020 1415).

(art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)

Esigenze per l’efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione di apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale a combustibile solido

1 Campo d’applicazione

1.1 Il presente allegato si applica agli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale a combustibile solido con una potenza termica nominale ≤ 50 kW.

1.2 Sono esclusi gli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale a combustibile solido di cui all’articolo 1 numero 2 del regolamento (UE) n. 2015/118597.

1.3 Si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 e all’allegato I del regolamento (UE) n. 2015/1185.

97 Regolamento (UE) n. 2015/1185 della Commissione, del 24 aprile 2015, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale a combustibile solido, GU L 193 del 21.7.2015, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2016/2282, GU L 346 del 20.12.2016, pag. 51.

2 Esigenze per la commercializzazione e la cessione

Dal 1° gennaio 2022 gli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale a combustibile solido di cui al numero 1 possono essere commercializzati e ceduti se soddisfano le esigenze di cui all’articolo 3 e all’allegato II del regolamento (UE) n. 2015/118598.

98 Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.2.

3 Procedura di valutazione della conformità

3.1 Nel quadro della valutazione della conformità, le caratteristiche degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale a combustibile solido di cui al numero 1 sono misurate e calcolate conformemente alle prescrizioni e ai metodi secondo gli allegati II e III del regolamento (UE) n. 2015/118599; i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli effettuati.

3.2 Nel quadro della verifica della conformità, l’organo di controllo testa un apparecchio per il riscaldamento d’ambiente locale a combustibile solido conformemente alle prescrizioni e ai metodi di cui al numero 3.1; i valori misurati devono soddisfare le esigenze secondo l’allegato IV numero 2 del regolamento (UE) n. 2015/1185.

99 Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.2.

4 Indicazione del consumo di energia ed etichettatura

Per gli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale a combustibile solido di cui all’articolo 1 del regolamento delegato (UE) n. 2015/1186100 si applica quanto segue:

a.
l’indicazione delle caratteristiche rilevanti sotto il profilo del consumo di energia e l’etichettatura, fatta eccezione per il contrassegno UE, devono essere conformi agli allegati II–VI e VIII del regolamento delegato (UE) n. 2015/1186. Gli eventuali contrassegni UE già apposti in conformità alle norme UE possono essere mantenuti;
b.
le modalità determinanti in caso di vendita su Internet sono disciplinate nell’allegato VII del regolamento delegato (UE) n. 2015/1186.

100 Regolamento delegato (UE) n. 2015/1186 della Commissione, del 24 aprile 2015, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura energetica degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale, GU L 193 del 21.7.2015, pag. 20; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 2017/254, GU L 38 del 15.2.2017, pag. 1.

5 Disposizioni transitorie

Gli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale a combustibile solido che non soddisfano le esigenze valide dal 1° gennaio 2022 non possono più essere commercializzati o ceduti a partire da questa data.

Allegato 1.20 101

101 Introdotto dal n. II cpv. 2 dell’O dell’11 apr. 2018 (RU 2018 1675). Aggiornato dal n. II cpv. 1 dell’O del 22 apr. 2020, in vigore dal 15 mag. 2020 (RU 2020 1415).

(art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)

Esigenze per l’efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione di caldaie a combustibile solido

1 Campo d’applicazione

1.1 Il presente allegato si applica alle caldaie a combustibile solido con una potenza termica nominale ≤ 500 kW.

1.2 Sono escluse le caldaie a combustibile solido di cui all’articolo 1 numero 2 del regolamento (UE) n. 2015/1189102.

1.3 Si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 e all’allegato I del regolamento (UE) n. 2015/1189.

102 Regolamento (UE) n. 2015/1189 della Commissione, del 28 aprile 2015, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle caldaie a combustibile solido, GU L 193 del 21.7.2015, pag. 100; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2016/2282, GU L 346 del 20.12.2016, pag. 51.

2 Esigenze per la commercializzazione e la cessione

Le caldaie a combustibile solido di cui al numero 1 possono essere commercializzate e cedute se soddisfano le esigenze di cui all’articolo 3 e all’allegato II del regolamento (UE) 2015/1189.

3 Procedura di valutazione della conformità

3.1 Nel quadro della valutazione della conformità, le caratteristiche delle caldaie a combustibile solido di cui al numero 1 sono misurate e calcolate conformemente alle prescrizioni e ai metodi secondo gli allegati II e III del regolamento (UE) n. 2015/1189103; i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli effettuati.

3.2 Nel quadro della verifica della conformità, l’organo di controllo testa una caldaia a combustibile solido conformemente alle prescrizioni e ai metodi di cui al numero 3.1; i valori misurati devono soddisfare le esigenze secondo l’allegato IV numero 2 del regolamento (UE) n. 2015/1189.

103 Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.2.

4 Indicazione del consumo di energia ed etichettatura

Per le caldaie a combustibile solido con una potenza termica nominale ≤ 70 kW di cui all’articolo 1 del regolamento delegato (UE) n. 2015/1187104 si applica quanto segue:

a.
l’indicazione delle caratteristiche rilevanti sotto il profilo del consumo di energia e l’etichettatura, fatta eccezione per il contrassegno UE, devono essere conformi agli allegati II–VI, VIII e IX del regolamento delegato (UE) n. 2015/1187. Gli eventuali contrassegni UE già apposti in conformità alle norme UE possono essere mantenuti;
b.
per il calendario dell’entrata in vigore delle nuove etichette e della loro impostazione si applicano le disposizioni in materia di etichettatura di cui all’articolo 3 del regolamento delegato (UE) n. 2015/1187;
c.
le modalità determinanti in caso di vendita su Internet sono disciplinate nell’allegato VII del regolamento delegato (UE) n. 2015/1187.

104 Regolamento delegato (UE) n. 2015/1187 della Commissione, del 27 aprile 2015, che integra la direttiva 2010/30/UE per quanto riguarda l’etichettatura energetica delle caldaie a combustibile solido e degli insiemi di caldaia a combustibile solido, apparecchi di riscaldamento supplementari, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari, GU L 193 del 21.7.2015, pag. 43; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 2017/254, GU L 38 del 15.2.2017, pag. 1.

5 Disposizioni transitorie

5.1 Le caldaie a combustibile solido che non soddisfano le esigenze di etichettatura valide non possono più essere commercializzate. Possono essere cedute fino al 30 giugno 2020.

5.2 Le caldaie a combustibile solido che non soddisfano le esigenze in materia di etichettatura di cui al numero 4 lettera b non possono più essere commercializzate a partire dalla data dell’entrata in vigore delle nuove etichette. Le caldaie con etichette previgenti possono essere cedute ancora per due anni dopo tale data.

Allegato 1.21 105

105 Introdotto dal n. II cpv. 3 dell’O del 22 apr. 2020, in vigore dal 1° mar. 2021 (RU 2020 1415).

(art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)

Esigenze per l’efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione di apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta con raccordo alla rete

1 Campo d’applicazione

1.1 Il presente allegato si applica agli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta con raccordo alla rete di cui all’articolo 1 paragrafo 1 del regolamento (UE) 2019/2024106.

1.2 Sono esclusi gli apparecchi di cui all’articolo 1 paragrafo 2 del regolamento (UE) 2019/2024.

1.3 Dalle esigenze secondo l’allegato II articoli 1 e 3 lettera k sono esclusi gli apparecchi di cui all’articolo 1 paragrafo 3 del regolamento (UE) 2019/2024.

1.4 Si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 e all’allegato I del regolamento (UE) 2019/2024.

106 Regolamento (UE) 2019/2024 della Commissione, del 1° ottobre 2019, che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta in applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, GU. L 315 del 5.12.2019, pag. 313.

2 Esigenze per la commercializzazione e la cessione

2.1 Gli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta di cui al numero 1, ad eccezione dei refrigeratori per bevande, degli armadi frigorifero da supermercato verticali e combinati e degli armadi congelatori da supermercato verticali e combinati, possono essere commercializzati e ceduti se soddisfano le esigenze di cui all’articolo 3 e all’allegato II numeri 1 lettera a, 2, ad eccezione della lettera d, e 3, ad eccezione della lettera k, del regolamento (UE) 2019/2024.

2.2 I refrigeratori per bevande, gli armadi frigorifero da supermercato verticali e combinati e gli armadi congelatori da supermercato verticali e combinati di cui al numero 1 possono essere commercializzati e ceduti se soddisfano le esigenze di cui all’articolo 3 e all’allegato II numeri 1 lettera b, 2, ad eccezione della lettera d, e 3, ad eccezione della lettera k, del regolamento (UE) 2019/2024.

2.3 Dal 1° settembre 2023 gli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta di cui al numero 1 possono essere commercializzati e ceduti se soddisfano le esigenze di cui all’articolo 3 e all’allegato II numeri 1 lettera b, 2, ad eccezione della lettera d, e 3, ad eccezione della lettera k. del regolamento (UE) n. 2019/2024.

2.4 Dal 1° settembre 2023 i refrigeratori per bevande di cui al numero 1 possono essere commercializzati e ceduti se, oltre a rispettare le esigenze di cui al numero 2.2, il loro indice di efficienza energetica (IEE) conformemente all’allegato III del regolamento (UE) 2019/2024 è inferiore a 50.

2.5 Dal 1° settembre 2023 gli armadi frigorifero da supermercato verticali e combinati e gli armadi congelatori da supermercato verticali e combinati di cui al numero 1 possono essere commercializzati e ceduti se, oltre a rispettare le esigenze di cui al numero 2.2, il loro indice di efficienza energetica (IEE) conformemente all’allegato III del regolamento (UE) 2019/2024 è inferiore a 65.

3 Procedura di valutazione della conformità

3.1 Nel quadro della valutazione della conformità, le caratteristiche degli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta rilevanti sotto il profilo del consumo di energia di cui al numero 1 sono misurate e calcolate conformemente alle prescrizioni e ai metodi secondo gli allegati II e III del regolamento (UE) 2019/2024 nonché gli allegati II e IV del regolamento delegato (UE) 2019/2018107; i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli effettuati.

3.2 Nel quadro della verifica della conformità, l’organo di controllo testa un apparecchio di refrigerazione con funzione di vendita diretta conformemente alle prescrizioni e ai metodi di cui al numero 3.1; i valori misurati devono soddisfare le esigenze secondo l’allegato IV numero 2 del regolamento (UE) 2019/2024 nonché l’allegato IX numero 2 del regolamento delegato (UE) 2019/2018.

107 Regolamento delegato (UE) 2019/2018 della Commissione, dell’11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura energetica degli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta, GU L 315 del 5.12.2019, pag. 155.

4 Indicazione del consumo di energia ed etichettatura

4.1 L’indicazione delle caratteristiche rilevanti sotto il profilo del consumo di energia e l’etichettatura, fatta eccezione per il contrassegno UE e il codice QR, devono essere conformi agli allegati I–IV e VI del regolamento delegato (UE) 2019/2018. Gli eventuali contrassegni UE e i codici QR già apposti in conformità alle norme UE possono essere mantenuti.

4.2Le prescrizioni relative alle informazioni da comunicare nei messaggi pubblicitari visivi, nel materiale tecnico-promozionale per la vendita a distanza e la televendita sono disciplinate nell’allegato VII del regolamento delegato (UE) 2019/2018.

4.3 Le modalità determinanti in caso di vendita su Internet sono disciplinate nell’allegato VIII del regolamento delegato (UE) 2019/2018.

5 Disposizioni transitorie

5.1 Gli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta che non soddisfano le esigenze valide dal 1° marzo 2021 non possono più essere commercializzati a partire da questa data. Possono essere ceduti fino al 31 dicembre 2021.

5.2 Gli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta che non soddisfano le esigenze valide dal 1° settembre 2023 non possono più essere commercializzati a partire da questa data. Possono essere ceduti fino al 30 giugno 2024.

Allegato 1.22 108

108 Introdotto dal n. II cpv. 3 dell’O del 22 apr. 2020, in vigore dal 1°set. 2021 (RU 2020 1415).

(art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)

Esigenze per l’efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione di sorgenti luminose e di unità di alimentazione separate

1 Campo d’applicazione

1.1 Il presente allegato si applica alle sorgenti luminose e alle unità di alimentazione separate di cui all’articolo 1 paragrafo 1 del regolamento (UE) 2019/2020109.

1.2 Sono esclusi gli apparecchi di cui all’articolo 1 paragrafo 2 del regolamento (UE) 2019/2020.

1.3 Agli apparecchi di cui all’articolo 1 paragrafo 3 del regolamento (UE) 2019/2020 si applicano le esigenze definite nell’allegato II articolo 3 lettera e del regolamento (UE) 2019/2020.

1.4 Si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 e all’allegato I del regolamento (UE) 2019/2020.

109 Regolamento (UE) 2019/2020 della Commissione, dell’1 ottobre 2019, che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile delle sorgenti luminose e delle unità di alimentazione separate a norma della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti (CE) n. 244/2009, (CE) n. 245/2009 e (UE) n. 1194/2012 della Commissione, GU L 315 del 5.12.2019, pag. 209.

2 Esigenze per la commercializzazione e la cessione

2.1 Le sorgenti luminose e le unità di alimentazione separate di cui al numero 1 possono essere commercializzate e cedute se soddisfano le esigenze di cui agli articoli 3 e 4 e all’allegato II del regolamento (UE) 2019/2020, ad eccezione del numero 3 lettera b paragrafo 1 lettera n nonché lettera c paragrafo 1 lettera f.

3 Procedura di valutazione della conformità

3.1 Nel quadro della valutazione della conformità, le caratteristiche delle sorgenti luminose e delle unità di alimentazione separate rilevanti sotto il profilo del consumo di energia di cui al numero 1 sono misurate e calcolate conformemente alle prescrizioni e ai metodi secondo gli allegati II, III e V del regolamento (UE) 2019/2020 nonché l’allegato II del regolamento delegato (UE) 2019/2015110; i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli effettuati.

3.2 Nel quadro della verifica della conformità, l’organo di controllo testa una sorgente luminosa o un’unità di alimentazione separata conformemente alle prescrizioni e ai metodi di cui al numero 3.1; i valori misurati devono soddisfare le esigenze secondo l’allegato IV numeri 1 e 2 del regolamento (UE) 2019/2020 nonché l’allegato IX numero 2 del regolamento delegato (UE) 2019/2015.

110 Regolamento delegato (UE) 2019/2015 della Commissione, dell’11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura energetica delle sorgenti luminose e abroga il regolamento delegato (UE) n. 874/2012 della Commissione, GU L 315 del 5.12.2019, pag. 68.

4 Indicazione del consumo di energia ed etichettatura

4.1 L’indicazione delle caratteristiche rilevanti sotto il profilo del consumo di energia e l’etichettatura, fatta eccezione per il contrassegno UE e il codice QR, devono essere conformi agli allegati I–IV e VI del regolamento dele-gato (UE) 2019/2015. Gli eventuali contrassegni UE e i codici QR già apposti in conformità alle norme UE possono essere mantenuti.

4.2 Le prescrizioni relative alle informazioni da comunicare nei messaggi pubblicitari visivi, nel materiale tecnico-promozionale per la vendita a distanza e la televendita sono disciplinate nell’allegato VII del regolamento delegato (UE) 2019/2015.

4.3 Le modalità determinanti in caso di vendita su Internet sono disciplinate nell’allegato VIII del regolamento delegato (UE) 2019/2015.

5 Disposizioni transitorie

5.1 Le sorgenti luminose e le unità di alimentazione separate che non soddisfano le esigenze valide dal 1° settembre 2021 non possono più essere commercializzate a partire da questa data. Possono essere cedute fino al 31 dicembre 2022.

5.2 Le sorgenti luminose che non soddisfano le esigenze valide dal 1° settembre 2023 non possono più essere commercializzate a partire da questa data. Possono essere cedute fino al 31 agosto 2025.

5.3 Le sorgenti luminose che non soddisfano le esigenze di etichettatura di cui al numero 4 non possono più essere commercializzate a partire dall’entrata in vigore delle nuove etichette. Possono essere cedute fino al 31 dicembre 2022.

Allegato 2.1 111

111 Aggiornato dal n. II cpv. 1 dell’O del 22 apr. 2020, in vigore dal 15 mag. 2020 (RU 2020 1415).

(art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)

Esigenze per l’efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio con raccordo alla rete nei modi stand-by e spento

1 Campo d’applicazione

1.1 Il presente allegato si applica alle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio conformemente all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1275/2008112.

1.2 Sono esclusi:

a.
le apparecchiature di tecnologia dell’informazione che non sono conformi alla classe B della norma EN 55022:2006113;
b.
le apparecchiature di tecnologia dell’informazione che sono progettate per essere usate con una tensione nominale > 300 volt;
c.
le apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche o da ufficio commercializzate con un alimentatore esterno a bassa tensione, con una tensione di uscita < 6 volt e un’intensità di corrente di uscita ≥ 550 milliampere;
d.
i computer da tavolo (desktop), i computer da tavolo integrati (desktop integrati) e i computer portatili (notebook) conformemente all’articolo 4 del regolamento (UE) n. 617/2013114;
e.
i televisori di cui all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 642/2009115.

1.3 Si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 e all’allegato I del regolamento (CE) n. 1275/2008.

112 Regolamento (CE) n. 1275/2008 della Commissione, del 17 dicembre 2008, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche di progettazione ecocompatibile relative al consumo di energia elettrica nei modi stand-by e spento e stand-by in rete delle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio, GU L 339 del 18.12.2008, pag. 45; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2016/2282, GU L 346 del 20.12.2016, pag. 51.

113 Il testo della norma EN può essere richiesto presso l’Associazione per l’elettrotecnica, la tecnica energetica e l’informatica SEV (Electrosuisse), Luppmenstrasse 1, 8320Fehraltorf; www.electrosuisse.ch.

114 Regolamento (UE) N. 617/2013 della Commissione, del 26 giugno 2013, recante misure di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile di computer e server informatici, versione della GU L 175 del 27.6.2013, pag. 13; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2016/2282, GU L 346 del 20.12.2016, pag. 51.

115 Regolamento (CE) n. 642/2009 della Commissione, del 22 luglio 2009, recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei televisori, GU L 191 del 23.7.2009, pag. 42; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2016/2282, GU L 346 del 20.12.2016, pag. 51.

2 Esigenze per la commercializzazione e la cessione

2.1 Le apparecchiature domestiche e da ufficio di cui al numero 1 possono essere commercializzate e cedute se soddisfano le esigenze di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1275/2008116.

2.2 ...

116 Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.1.

3 Procedura di valutazione della conformità

3.1 Nel quadro della valutazione della conformità, le caratteristiche delle apparecchiature domestiche e da ufficio rilevanti sotto il profilo del consumo di energia di cui al numero 1 sono misurate e calcolate conformemente alle prescrizioni e ai metodi secondo l’allegato II del regolamento (CE) n. 1275/2008117; i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli effettuati.

3.2 Nel quadro della verifica della conformità, l’organo di controllo testa un’apparecchiatura domestica e un’apparecchiatura da ufficio conformemente alle prescrizioni e ai metodi di cui al numero 3.1; i valori misurati devono soddisfare le esigenze secondo l’allegato III numero 1 paragrafo 2 e numero 2 del regolamento (CE) n. 1275/2008.

117 Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.1.

4 Indicazione del consumo di energia

Le apparecchiature domestiche e da ufficio collegate in rete, ovvero gli apparecchi che possono connettersi a una rete o che dispongono di una o più porte di rete devono soddisfare le esigenze in materia d’informazione sui prodotti dell’allegato II numero 7 del regolamento (CE) n. 1275/2008118.

118 Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.1.

Allegato 2.2 119

119 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 dell’O del 22 apr. 2020, in vigore dal 15 mag. 2020 (RU 2020 1415).

(art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)

Esigenze per l’efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione di alimentatori esterni con raccordo alla rete

1 Campo d’applicazione

1.1 Il presente allegato si applica agli alimentatori esterni con raccordo alla rete di cui all’articolo 1 paragrafo 1 del regolamento (UE) 2019/1782120.

1.2 Sono esclusi gli apparecchi di cui all’articolo 1 paragrafo 2 del regolamento (UE) 2019/1782.

1.3 Si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 del regolamento (UE) 2019/1782.

120 Regolamento (UE) 2019/1782 della Commissione del 1° ottobre 2019 che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile degli alimentatori esterni in applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 278/2009 della Commissione, GU L 272 del 25.10.2019, pag. 95.

2 Esigenze per la commercializzazione e la cessione

Gli alimentatori esterni di cui al numero 1 possono essere commercializzati e ceduti se soddisfano le esigenze di cui all’articolo 3 e all’allegato II del regolamento (UE) 2019/1782.

3 Procedura di valutazione della conformità

3.1 Nel quadro della valutazione della conformità, le caratteristiche degli alimentatori esterni rilevanti sotto il profilo del consumo di energia di cui al numero 1 sono misurate e calcolate conformemente alle prescrizioni e ai metodi dell’allegato I del regolamento (UE) 2019/1782; i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli effettuati.

3.2 Nel quadro della verifica della conformità, l’organo di controllo testa un alimentatore esterno conformemente alle prescrizioni e ai metodi di cui al numero 3.1; i valori misurati devono soddisfare le esigenze secondo l’allegato III numero 2 del regolamento (UE) 2019/1782.

4 Indicazione del consumo di energia

4.1 L’indicazione delle caratteristiche rilevanti sotto il profilo del consumo di energia e altre informazioni sul prodotto devono essere conformi all’alle­gato II numero 2 del regolamento (UE) 2019/1782.

5 Disposizioni transitorie

Gli alimentatori esterni che non soddisfano le esigenze valide non possono più essere commercializzati dal 31 dicembre 2020. Possono essere ceduti fino al 31 dicembre 2021.

Allegato 2.3 121

121 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 dell’O del 22 apr. 2020, in vigore dal 15 mag. 2020 (RU 2020 1415).

(art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)

Esigenze per l’efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione di computer

1 Campo d’applicazione

1.1 Il presente allegato si applica ai computer di cui all’articolo 1 paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 617/2013122.

1.2 Sono esclusi i gruppi di prodotti di cui all’articolo 1 paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 617/2013.

1.3 Si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 e all’allegato I del regolamento (UE) n. 617/2013.

122 Regolamento (UE) n. 617/2013 della Commissione, del 26 giugno 2013, recante misure di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile di computer e server informa­tici, GU L 175 del 27.6.2013, pag. 13; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2019/424, GU L 74 del 18.3.2019, pag. 46.

2 Esigenze per la commercializzazione e la cessione

I computer di cui al numero 1 possono essere commercializzati e ceduti se soddisfano le esigenze di cui all’articolo 3 e all’allegato II del regolamento (UE) n. 617/2013 per il tipo di apparecchio corrispondente.

3 Procedura di valutazione della conformità

3.1 Nel quadro della valutazione della conformità, le caratteristiche dei computer rilevanti sotto il profilo del consumo di energia di cui al numero 1 sono misurate e calcolate conformemente alle prescrizioni e ai metodi secondo l’allegato II del regolamento (UE) 617/2013; i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli effettuati.

3.2 Nel quadro della verifica della conformità, l’organo di controllo testa un computer conformemente alle prescrizioni e ai metodi di cui al numero 3.1; i valori misurati devono soddisfare le esigenze secondo l’allegato III numero 2 paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 617/2013.

4 Indicazione del consumo di energia

L’indicazione delle caratteristiche rilevanti sotto il profilo del consumo di energia e altre informazioni sul prodotto devono essere conformi all’alle­gato II numero 7 del regolamento (UE) n. 617/2013.

Allegato 2.4

(art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)

Esigenze per l’efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione di set top box con raccordo alla rete

1 Campo d’applicazione

Il presente allegato si applica agli apparecchi con raccordo alla rete per la ricezione, la decodifica e la registrazione di trasmissioni radiotelevisive nonché per i processi interattivi o per servizi simili. Si applica ai seguenti apparecchi:

a.
set top box complessi ai sensi degli allegati B ed F del Voluntary Industry Agreement to improve the energy consumption of Complex Set Top Boxes within the EU (versione 3.1) del 19 giugno 2013123;
b.
ricevitori digitali semplici (set top box) ai sensi degli articoli 1 e 2 del regolamento (CE) n. 107/2009124.

123 Il Voluntary Industry Agreement può essere scaricato gratuitamente dal sito Internet dell’UFE: www.bfe.admin.ch > Home > Temi > Efficienza energetica > Apparecchi elettrici > Apparecchi elettronici > Elettronica d’intrattenimento.

124 Regolamento (CE) n. 107/2009 della Commissione, del 4 febbraio 2009, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile dei ricevitori digitali semplici, versione della GU L 36 del 5.2.2009, pag. 8; modificato dal regolamento (UE) 2016/2282, GU L 346 del 20.12.2016, pag. 51.

2 Esigenze per la commercializzazione e la cessione

2.1 I set top box di cui al numero 1 lettera a possono essere commercializzati e ceduti se soddisfano le esigenze del Voluntary Industry Agreement to improve the energy consumption of Complex Set Top Boxes within the EU (versione 3.1) del 19 giugno 2013125.

2.2 I set top box di cui al numero 1 lettera a devono inoltre soddisfare le esigenze relative all’efficienza energetica nei modi stand-by e spento definite nell’allegato 2.1 della presente ordinanza.

2.3 I set top box di cui al numero 1 lettera b possono essere commercializzati se soddisfano le esigenze di cui all’allegato I numeri 2–4 e 7 del regolamento (CE) n. 107/2009126.

125 Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1 lett. a.

126 Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1 lett. b.

3 Procedura di valutazione della conformità

3.1 Nel quadro della valutazione della conformità, le caratteristiche dei set top box rilevanti sotto il profilo del consumo di energia di cui al numero 1 lettera a sono misurate e calcolate conformemente alle prescrizioni e ai metodi secondo li allegati C ed E del Voluntary Industry Agreement to improve the energy consumption of Complex Set Top Boxes within the EU (versione 3.1) del 19 giugno 2013127; i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli effettuati.

3.2 Nel quadro della valutazione della conformità, le caratteristiche dei set top box rilevanti sotto il profilo del consumo di energia di cui al numero 1 lettera b sono misurate e calcolate conformemente alle prescrizioni e ai metodi secondo l’allegato I del regolamento (CE) n. 107/2009128; i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli effettuati.

3.3 Nel quadro della verifica della conformità dei set top box di cui al numero 1 lettera a, l’organo di controllo testa un set top box conformemente alle prescrizioni e ai metodi di cui al numero 3.1; i valori misurati non possono superare i valori prescritti del Voluntary Industry Agreement to improve the energy consumption of Complex Set Top Boxes within the EU (versione 3.1) del 19 giugno 2013.

3.4 Nel quadro della verifica della conformità dei set top box di cui al numero 1 lettera b, l’organo di controllo testa un set top box conformemente alle prescrizioni e ai metodi di cui al numero 3.2; i valori misurati devono soddis­fare le esigenze secondo l’allegato II del regolamento (CE) n. 107/2009.

127 Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1 lett. a.

128 Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1 lett. b.

4 Indicazione del consumo di energia

Chiunque commercializza o cede i set top box di cui al numero 1 lettera a deve provvedere affinché il consumo di energia nel modo acceso (Pon in W) e nel modo stand-by preinstallato (Pstandby e PAPD in W) nonché il consumo annuo totale di energia (TEC in kWh) possano essere consultati liberamente in Internet.

Allegato 2.5 129

129 Aggiornato dal n. II cpv. 1 dell’O del 22 apr. 2020, in vigore dal 15 mag. 2020 (RU 2020 1415).

(art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)

Esigenze per l’efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione dei piani cottura per uso domestico con raccordo alla rete

1 Campo d’applicazione

1.1 Il presente allegato si applica ai piani cottura elettrici per uso domestico con raccordo alla rete, compresi quelli venduti per scopi non domestici.

1.2 Sono esclusi i piani cottura per uso domestico che possono essere alimentati anche con altre fonti di energia.

1.3 Si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 del regolamento (UE) n. 66/2014130.

130 Regolamento (UE) n. 66/2014 della Commissione, del 14 gennaio 2014, recante misure di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile di forni, piani cottura e cappe da cucina per uso domestico, GU L 29 del 31.1.2014, pag. 33; modificato dal regolamento (UE) 2016/2282, GU L 346 del 20.12.2016, pag. 51.

2 Esigenze per la commercializzazione e la cessione

2.1 I piani cottura per uso domestico di cui al numero 1 possono essere commercializzati e ceduti se soddisfano le esigenze di cui all’allegato I numero 1.2 del regolamento (UE) n. 66/2014131.

2.2 ...

131 Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.2.

3 Procedura di valutazione della conformità

3.1 Nel quadro della valutazione della conformità, le caratteristiche dei piani cottura per uso domestico rilevanti sotto il profilo del consumo di energia di cui al numero 1 sono misurate e calcolate conformemente alle prescrizioni e ai metodi secondo gli allegati I numeri 1.2 e 2.2 e II numero 2 del regolamento (UE) n. 66/2014132; i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli effettuati.

3.2 Nel quadro della verifica della conformità, l’organo di controllo testa un piano cottura per uso domestico conformemente alle prescrizioni e ai metodi di cui al numero 3.1; i valori misurati devono soddisfare le esigenze secondo l’allegato III numero 2 del regolamento (UE) n. 66/2014.

132 Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.2.

4 Indicazione del consumo di energia

L’indicazione delle caratteristiche rilevanti sotto il profilo del consumo di energia e l’etichettatura devono essere conformi all’allegato I numero 2 del regolamento (UE) n. 66/2014133.

133 Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.2.

Allegato 2.6

(art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)

Esigenze per l’efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione di ventilatori a motore con raccordo alla rete

1 Campo d’applicazione

1.1 Il presente allegato si applica ai ventilatori a motore la cui potenza elettrica di ingresso è compresa tra 0,125 e 500 kW.

1.2 Sono esclusi i ventilatori di cui all’articolo 1 numeri 2 e 3 del regolamento (UE) n. 327/2011134.

1.3 Si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 del regolamento (UE) n. 327/2011.

134 Regolamento (UE) n. 327/2011 della Commissione, del 30 marzo 2011, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile di ventilatori a motore la cui potenza elettrica di ingresso è compresa tra 125 W e 500 kW, GU L 90 del 6.4.2011, pag. 8; modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) n. 666/2013, GU L 192 del 13.7.2013, pag. 24; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2016/2282, GU L 346 del 20.12.2016, pag. 51.

2 Esigenze per la commercializzazione

I ventilatori di cui al numero 1 possono essere commercializzati e ceduti se soddisfano le esigenze di cui all’articolo 3 e all’allegato I del regolamento (UE) n. 327/2011135.

135 Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.2.

3 Procedura di valutazione della conformità

3.1 Nel quadro della valutazione della conformità, le caratteristiche dei ventilatori rilevanti sotto il profilo del consumo di energia di cui al numero 1 sono misurate e calcolate conformemente alle prescrizioni e ai metodi secondo gli allegati I e II del regolamento (UE) n. 327/2011136; i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli effettuati.

3.2 Nel quadro della verifica della conformità, l’organo di controllo testa un ventilatore conformemente alle prescrizioni e ai metodi di cui al numero 3.1; i valori misurati devono soddisfare le esigenze secondo l’allegato III numero 2 del regolamento (UE) n. 327/2011.

136 Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.2.

4 Indicazione del consumo di energia

L’indicazione delle caratteristiche rilevanti sotto il profilo del consumo di energia e l’etichettatura devono essere conformi all’allegato I numero 3 del regolamento (UE) n. 327/2011137.

137 Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.2.

Allegato 2.7 138

138 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 dell’O del 22 apr. 2020, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2020 1415).

(art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)

Esigenze per l’efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione di motori e convertitori di frequenza

1 Campo d’applicazione

1.1 Il presente allegato si applica ai motori e ai convertitori di frequenza di cui all’articolo 2 paragrafo 1 del regolamento (UE) 2019/1781139.

1.2 Dalle esigenze secondo l’allegato I articoli 1 e 2 numeri 1, 2, 5–11 e 13 sono esclusi gli apparecchi di cui all’articolo 2 paragrafi 2 e 3 del regolamento (UE) 2019/1781.

1.3 Si applicano le definizioni di cui all’articolo 3 del regolamento (UE) 2019/1781.

139 Regolamento (UE) 2019/1781 della Commissione dell’1 ottobre 2019 che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile dei motori elettrici e dei variatori di velocità in applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 641/2009 della Commissione per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile dei circolatori senza premistoppa indipendenti e dei circolatori senza premistoppa integrati in prodotti e abroga il regolamento (CE) n. 640/2009 della Commissione, GU L 272 del 25.10.2019, pag. 74.

2 Esigenze per la commercializzazione e la cessione

2.1 I motori di cui al numero 1 possono essere commercializzati e ceduti se soddisfano le esigenze di cui all’articolo 4 e all’allegato I numero 1 lettera a del regolamento (UE) 2019/1781.

2.2 I convertitori di frequenza di cui al numero 1 possono essere commercializzati e ceduti se soddisfano le esigenze di cui all’articolo 4 e all’allegato I numero 3 del regolamento (UE) 2019/1781.

2.3 Dal 1° luglio 2023 i motori devono inoltre soddisfare le esigenze definite nell’allegato I numero 1 lettera b del regolamento (UE) 2019/1781.

3 Procedura di valutazione della conformità

3.1 Nel quadro della valutazione della conformità, le caratteristiche dei motori e dei convertitori di frequenza rilevanti sotto il profilo del consumo di energia di cui al numero 1 sono misurate e calcolate conformemente alle prescrizioni e ai metodi secondo gli allegati I e II del regolamento (UE) 2019/1781; i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli effettuati.

3.2 Nel quadro della verifica della conformità, l’organo di controllo testa un motore o un convertitore di frequenza conformemente alle prescrizioni e ai metodi di cui al numero 3.1; i valori misurati devono soddisfare le esigenze secondo l’allegato III numero 2 del regolamento (UE) 2019/1781.

4 Indicazione del consumo di energia

L’indicazione delle caratteristiche rilevanti sotto il profilo del consumo di energia e altre informazioni sul prodotto devono essere conformi all’alle­gato I numeri 2 e 4 del regolamento (UE) 2019/1781.

5 Disposizioni transitorie

5.1 I motori e i convertitori di frequenza che non soddisfano le esigenze valide non possono più essere commercializzati. Possono essere ceduti fino al 30 giugno 2022.

5.2 I motori che non soddisfano le esigenze valide dal 1° luglio 2023 non possono più essere commercializzati a partire da questa data. Possono essere ceduti fino al 30 giugno 2024.

Allegato 2.8 140

140 Aggiornato dal n. II cpv. 1 dell’O del 22 apr. 2020, in vigore dal 15 mag. 2020 (RU 2020 1415).

(art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)

Esigenze per l’efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione di circolatori senza premistoppa con raccordo alla rete

1 Campo d’applicazione

1.1 Il presente allegato si applica ai circolatori senza premistoppa con raccordo alla rete.

1.2 Sono esclusi gli apparecchi di cui all’articolo 1 paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 641/2009141.

1.3 Si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 641/2009.

141 Regolamento (CE) n. 641/2009 della Commissione, del 22 luglio 2009, recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei circolatori senza premistoppa indipendenti e dei circolatori senza premistoppa integrati in prodotti, GU L 191 del 27.3.2009, pag. 35; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2019/1781, GU L 272 del 25.10.2019, pag. 74.

2 Esigenze per la commercializzazione

I circolatori senza premistoppa di cui al numero 1 possono essere commercializzati e ceduti se soddisfano le esigenze di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 641/2009142.

142 Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.2.

3 Procedura di valutazione della conformità

3.1 Nel quadro della valutazione della conformità, le caratteristiche dei circolatori senza premistoppa rilevanti sotto il profilo del consumo di energia di cui al numero 1 sono misurate e calcolate conformemente alle prescrizioni e ai metodi secondo l’allegato II del regolamento (CE) n. 641/2009143; i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli effettuati.

3.2 Nel quadro della verifica della conformità, l’organo di controllo testa un circolatore senza premistoppa conformemente alle prescrizioni e ai metodi di cui al numero 3.1; i valori misurati devono soddisfare le esigenze secondo l’allegato III numero 2 del regolamento (CE) n. 641/2009.

143 Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.2.

4 Indicazione del consumo di energia

L’indicazione delle caratteristiche rilevanti sotto il profilo del consumo di energia e altre informazioni sul prodotto devono essere conformi all’allegato I numero 2 del regolamento (CE) n. 641/2009144.

144 Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.2.

Allegato 2.9

(art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)

Esigenze per l’efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione di pompe per acqua

1 Campo d’applicazione

1.1 Il presente allegato si applica alle pompe per acqua.

1.2 Sono escluse le pompe per acqua di cui all’articolo 1 numero 2 del regolamento (UE) n. 547/2012145.

1.3 Si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 e all’allegato I del regolamento (UE) n. 547/2012.

145 Regolamento (UE) n. 547/2012 della Commissione, del 25 giugno 2012, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle pompe per acqua, versione della GU L 165 del 26.6.2012, pag. 28; modificato dal regolamento (UE) 2016/2282, GU L 346 del 20.12.2016, pag. 51.

2 Esigenze per la commercializzazione e la cessione

Le pompe per acqua di cui al numero 1 possono essere commercializzate e cedute se soddisfano le esigenze di cui all’allegato II del regolamento (UE) n. 547/2012146.

146 Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.2.

3 Procedura di valutazione della conformità

3.1 Nel quadro della valutazione della conformità, le caratteristiche delle pompe per acqua rilevanti sotto il profilo del consumo di energia di cui al numero 1 sono misurate e calcolate conformemente alle prescrizioni e ai metodi secondo l’allegato III del regolamento (UE) n. 547/2012147; i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli effettuati.

3.2 Nel quadro della verifica della conformità, l’organo di controllo testa una pompa per acqua conformemente alle prescrizioni e ai metodi di cui al numero 3.1; i valori misurati devono soddisfare le esigenze secondo l’allegato IV numero 2 del regolamento (UE) n. 547/2012.

147 Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.2.

4 Indicazione del consumo di energia

L’indicazione delle caratteristiche rilevanti sotto il profilo del consumo di energia e altre informazioni sul prodotto devono essere conformi all’alle­gato II numero 2 del regolamento (UE) n. 547/2012148.

148 Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.2.

Allegato 2.10 149

149 Aggiornato dal n. II cpv. 1 dell’O del 22 apr. 2020, in vigore dal 15 mag. 2020 (RU 2020 1415).

(art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)

Esigenze per l’efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione di trasformatori di potenza

1 Campo d’applicazione

1.1 Il presente allegato si applica ai trasformatori di potenza con una potenza nominale minima di 1 kVA utilizzati nelle reti di trasporto e di distribuzione dell’energia elettrica a 50 Hz e nelle applicazioni industriali.

1.2 Sono esclusi i trasformatori di potenza di cui all’articolo 1 paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 548/2014150.

1.3 Si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 del regolamento (UE) n. 548/2014.

150 Regolamento (UE) n. 548/2014 della Commissione, del 21 maggio 2014, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i trasformatori di potenza piccoli, medi e grandi, GU L 152 del 22.05.2014, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2019/1783, GU L 272 del 25.10.2019, pag. 107.

2 Esigenze per la commercializzazione e la cessione

2.1 I trasformatori di potenza di cui al numero 1 possono essere commercializzati e ceduti se soddisfano le esigenze di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 548/2014151.

2.2 Dal 1° luglio 2021 si devono soddisfare le esigenze della seconda fase di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 548/2014.

151 Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.2.

3 Procedura di valutazione della conformità

3.1 Nel quadro della valutazione della conformità, le caratteristiche dei trasformatori di potenza rilevanti sotto il profilo del consumo di energia di cui al numero 1 sono misurate e calcolate conformemente alle prescrizioni e ai metodi secondo gli allegati I e II del regolamento (UE) n. 548/2014152; i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli effettuati.

3.2 Nel quadro della verifica della conformità, l’organo di controllo testa un trasformatore di potenza conformemente alle prescrizioni e ai metodi di cui al numero 3.1; i valori misurati devono soddisfare le esigenze secondo l’allegato III numero 2 del regolamento (UE) n. 548/2014.

152 Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.2.

4 Indicazione del consumo di energia

L’indicazione delle caratteristiche rilevanti sotto il profilo del consumo di energia e altre informazioni sul prodotto devono essere indicati conformemente all’allegato I numero 3 del regolamento (UE) n. 548/2014153.

153 Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.2.

5 Disposizioni transitorie

5.1 I trasformatori di potenza che non soddisfano le esigenze di cui al numero 2.1 non possono essere commercializzati né ceduti.

5.2 Sono eccettuati dal numero 5.1 i trasformatori di potenza di cui all’allegato I numeri 1.2–1.4 e 2 del regolamento (UE) n. 548/2014154 ordinati in modo vincolante prima del 31 dicembre 2015.

5.3 Gli apparecchi che non soddisfano le esigenze valide dal 1° luglio 2021 non possono più essere commercializzati o ceduti a partire da questa data.

154 Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.2.

Allegato 2.11 155

155 Introdotto dal n. II cpv. 3 dell’O del 22 apr. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 1415).

(art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)

Esigenze per l’efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione di prodotti di riscaldamento dell’aria, prodotti di raffrescamento, chiller di processo ad alta temperatura e ventilconvettori

1 Campo d’applicazione

1.1 Il presente allegato si applica ai prodotti di riscaldamento dell’aria, ai prodotti di raffrescamento, ai chiller di processo ad alta temperatura e ai ventilconvettori di cui all’articolo 1 paragrafo 1 del regolamento (UE) 2016/2281156.

1.2 Sono esclusi gli apparecchi che soddisfano almeno uno dei criteri di cui all’articolo 1 paragrafo 2 del regolamento (UE) 2016/2281.

1.3 Si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 e all’allegato I del regolamento (UE) 2016/2281.

156 Regolamento (UE) 2016/2281 della Commissione, del 30 novembre 2016, che attua la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia, per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti di riscaldamento dell’aria, dei prodotti di raffrescamento, dei chiller di processo ad alta temperatura e dei ventilconvettori, versione della GU L 346 del 20.12.2016, pag. 1.

2 Esigenze per la commercializzazione e la cessione

Gli apparecchi di cui al numero 1 possono essere commercializzati e ceduti se soddisfano le esigenze di cui all’articolo 3 del regolamento (UE) 2016/2281.

3 Procedura di valutazione della conformità

3.1 Nel quadro della valutazione della conformità, le caratteristiche degli apparecchi rilevanti sotto il profilo del consumo di energia di cui al numero 1 sono misurate e calcolate conformemente alle prescrizioni e ai metodi secondo gli allegati II e III del regolamento (UE) 2016/2281; i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli effettuati.

3.2 Nel quadro della verifica della conformità, l’organo di controllo testa un apparecchio conformemente alle prescrizioni e ai metodi di cui al numero 3.1; i valori misurati devono soddisfare le esigenze secondo l’allegato IV numero 2 del regolamento (UE) 2016/2281.

4 Indicazione del consumo di energia

4.1 L’indicazione delle caratteristiche rilevanti sotto il profilo del consumo di energia e altre informazioni sul prodotto devono essere conformi all’alle­gato II numero 5 del regolamento (UE) 2016/2281.

5 Disposizioni transitorie

5.1 I prodotti di riscaldamento dell’aria, i prodotti di raffrescamento, i chiller di processo ad alta temperatura e i ventilconvettori che non soddisfano le esigenze valide non possono più essere commercializzati. Possono essere ceduti fino al 31 dicembre 2021.

Allegato 2.12 157

157 Introdotto dal n. II cpv. 3 dell’O del 22 apr. 2020, in vigore dal 15 mag. 2020 (RU 2020 1415).

(art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)

Esigenze per l’efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione di server e prodotti di archiviazione dati

1 Campo d’applicazione

1.1 Il presente allegato si applica ai server e ai prodotti di archiviazione dati online di cui all’articolo 1 capoverso 1 del regolamento (UE) 2019/424158.

1.2 Sono esclusi gli apparecchi di cui all’articolo 1 paragrafo 2 del regolamento (UE) 2019/424.

1.3 Si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 e all’allegato I del regolamento (UE) 2019/424.

158 Regolamento (UE) 2019/424 della Commissione, del 15 marzo 2019, che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile di server e prodotti di archiviazione dati a norma della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (UE) n. 617/2013, versione della GU L 74 del 26.6.2019, pag. 46.

2 Esigenze per la commercializzazione e la cessione

2.1 I server e i prodotti di archiviazione dati online di cui al numero 1 possono essere commercializzati e ceduti se soddisfano le esigenze di cui all’arti­colo 3 e all’allegato II del regolamento (UE) 2019/424 per il tipo di apparecchio corrispondente.

2.2 Dal 1° marzo 2021 devono inoltre essere soddisfatte le esigenze definite nell’allegato II numero 1.2.3 del regolamento (UE) 2019/424.

2.3 Dal 1° gennaio 2023, invece delle esigenze di cui all’allegato II numero 1.1.1 del regolamento (UE) 2019/424, devono essere soddisfatte le esigenze di cui all’allegato II numero 1.1.2 del regolamento (UE) 2019/424.

3 Procedura di valutazione della conformità

3.1 Nel quadro della valutazione della conformità, le caratteristiche dei server e dei prodotti di archiviazione dati online rilevanti sotto il profilo del consumo di energia di cui al numero 1 sono misurate e calcolate conformemente alle prescrizioni e ai metodi secondo gli allegati II e III del regolamento (UE) 2019/424; i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli effettuati.

3.2 Nel quadro della verifica della conformità, l’organo di controllo testa un server o un prodotto di archiviazione dati online conformemente alle prescrizioni e ai metodi di cui al numero 3.1; i valori misurati devono soddisfare le esigenze secondo l’allegato III numero 2 paragrafo 2 del regolamento (UE) 2019/424.

4 Indicazione del consumo di energia

L’indicazione delle caratteristiche rilevanti sotto il profilo del consumo di energia e altre informazioni sul prodotto devono essere conformi all’alle­gato II numero 3 del regolamento (UE) 2019/424.

5 Disposizioni transitorie

5.1 I server e i prodotti di archiviazione dati online che non soddisfano le esigenze valide non possono più essere commercializzati a partire dal 31 dicembre 2020. Possono essere ceduti fino al 31 dicembre 2021.

5.2 I server e i prodotti di archiviazione dati online che non soddisfano le esigenze valide dal 1° marzo 2021 non possono più essere commercializzati a partire da questa data. Possono essere ceduti fino al 31 dicembre 2021.

5.3 I server e i prodotti di archiviazione dati online che non soddisfano le esigenze valide dal 1° gennaio 2023 non possono più essere commercializzati a partire da questa data. Possono essere ceduti fino al 31 dicembre 2023.

Allegato 2.13 159

159 Introdotto dal n. II cpv. 3 dell’O del 22 apr. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 1415).

(art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)

Esigenze per l’efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione di apparecchiature di saldatura

1 Campo d’applicazione

1.1 Il presente allegato si applica alle apparecchiature di saldatura di cui all’articolo 1 paragrafi 1 e 2 del regolamento (UE) 2019/1784160.

1.2 Sono esclusi gli apparecchi di cui all’articolo 1 paragrafo 3 del regolamento (UE) 2019/1784.

1.3 Si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 e all’allegato I del regolamento (UE) 2019/1784.

160 Regolamento (UE) 2019/1784 della Commissione dell’1 ottobre 2019 che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile delle apparecchiature di saldatura conformemente alla direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 272 del 25.10.2019, pag. 121.

2 Esigenze per la commercializzazione e la cessione

2.1 Le apparecchiature di saldatura di cui al numero 1 possono essere commercializzate e cedute se soddisfano le esigenze di cui all’articolo 3 e all’alle­gato II numeri 2, ad eccezione della lettera e, e 3 del regolamento (UE) 2019/1784 per il tipo di apparecchio corrispondente.

2.2 Dal 1° gennaio 2023 devono inoltre essere soddisfatte le esigenze definite nell’allegato II numero 1 del regolamento (UE) 2019/1784.

3 Procedura di valutazione della conformità

3.1 Nel quadro della valutazione della conformità, le caratteristiche delle apparecchiature di saldatura rilevanti sotto il profilo del consumo di energia di cui al numero 1 sono misurate e calcolate conformemente alle prescrizioni e ai metodi secondo gli allegati II e III del regolamento (UE) 2019/1784; i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli effettuati.

3.2 Nel quadro della verifica della conformità, l’organo di controllo testa un’apparecchiatura di saldatura conformemente alle prescrizioni e ai metodi di cui al numero 3.1; i valori misurati devono soddisfare le esigenze secondo l’allegato IV numero 2 paragrafo 2 del regolamento (UE) 2019/1784.

4 Indicazione del consumo di energia

L’indicazione delle caratteristiche rilevanti sotto il profilo del consumo di energia e altre informazioni sul prodotto devono essere conformi all’alle­gato II numero 3 del regolamento (UE) 2019/1784.

5 Disposizioni transitorie

5.1 Le apparecchiature di saldatura che non soddisfano le esigenze valide non possono più essere commercializzate. Possono essere cedute fino al 31 dicembre 2021.

5.2 Le apparecchiature di saldatura che non soddisfano le esigenze valide dal 1° gennaio 2023 non possono più essere commercializzate a partire da questa data. Possono essere cedute fino al 31 dicembre 2023.

Allegato 3.1 161

161 Abrogato dal n. II cpv. 4 dell’O del 22 apr. 2020, con effetto dal 1°set. 2021 (RU 2020 1415).

Allegato 3.2 162

162 Aggiornato dal n. II cpv. 1 dell’O del 22 apr. 2020, in vigore dal 15 mag. 2020 (RU 2020 1415).

(art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)

Indicazione del consumo di energia e di altre caratteristiche delle macchine da caffè per uso domestico con raccordo alla rete

1 Campo d’applicazione

1.1 Il presente allegato si applica alle macchine da caffè per uso domestico con raccordo alla rete, segnatamente alle macchine da caffè espresso con o senza pompa, alle macchine da caffè espresso per capsule o cialde, nonché alle macchine da caffè espresso automatiche.

1.2 Sono escluse le macchine da caffè per uso domestico che possono essere alimentate anche con altre fonti di energia e le macchine da caffè a filtro funzionanti senza pressione.

2 Procedura di valutazione della conformità

2.1 Nel quadro della valutazione della conformità, le caratteristiche delle macchine da caffè per uso domestico rilevanti sotto il profilo del consumo di energia di cui al numero 1 sono misurate e calcolate conformemente alla norma europea EN 60661163. Il consumo annuo di energia è calcolato moltiplicando per 365 il consumo di energia determinato secondo la norma; i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli effettuati.

2.2 Nel quadro della verifica della conformità, l’organo di controllo testa una macchina da caffè per uso domestico conformemente alle prescrizioni e ai metodi di cui al numero 2.1; i valori misurati non possono superare i valori dichiarati di oltre il 5 per cento.

163 Il testo della norma EN può essere richiesto presso l’Associazione per l’elettrotecnica, la tecnica energetica e l’informatica SEV (Electrosuisse), Luppmenstrasse 1, 8320Fehraltorf; www.electrosuisse.ch.

3 Indicazione del consumo di energia ed etichettatura

3.1 L’etichettaEnergia deve essere larga 60 mm e alta 120 mm almeno. Se l’etichettaEnergia è stampata in formato più grande, devono rimanere invariate le proporzioni delle suddette specifiche. Le proporzioni degli elementi grafici devono rimanere invariate. Lo sfondo è bianco.

A)
Tratto del bordo: 3 pt – angoli arrotondati 2 mm – X-00-00-00
B)
Logo CH: larghezza 8 mm, altezza 8 mm – angoli arrotondati: 2 mm – 00-X-X-00
C)
Logo Energia: Frutiger LT Std Black Condensed – 19 / 22 pt e Frutiger LT Std Black Condensed – 10 / 12 pt – 00-00-00-00 – Riquadro: larghezza 47 mm, altezza 8 mm – X-00-00-00
D)
Nome e marca del fabbricante I + II: Frutiger LT Std Bold Condensed – 7.5 / 8.5 pt – 00-00-00-X e Frutiger LT Std Light Condensed, 7.5/8.5 pt – maiuscolo – 00-00-00-X
E)
Bordo al di sotto dei loghi: 1.5 pt – larghezza 56 mm – X-00-00-00
F)
Scala delle classi di efficienza energetica: freccia più piccola: larghezza 26 mm, spazio intermedio con la freccia successiva 2 mm, freccia: altezza 4 mm – spazio intermedio: 0.75 mm – colori:
classe più elevata: X-00-X-00
seconda classe: 70-00-X-00
terza classe: 30-00-X-00
quarta classe: 00-00-X-00
quinta classe: 00-30-X-00
sesta classe: 00-70-X-00
ultima classe: 00-X-X-00
Frutiger LT Std Black Condensed – 11 pt – maiuscolo – 00-00-00-00 – simboli «+» apice – grandezza 70 %, posizione 33,3 %
G)
Classe di efficienza energetica: freccia: larghezza 15 mm, altezza 8 mm, 00-00-00-X – Frutiger LT Std Black Condensed – 15 pt – maiuscolo – 00-00-00-00 – simboli «+» apice – grandezza 70 %, posizione 33,3 %
H)
Consumo annuo di energia: 1.5 pt – X-00-00-00 – angoli arrotondati: 2 mm – Frutiger LT Std Black Condensed – 15/12 pt – 00-00-00-X e Frutiger LT Std Black Condensed – 11/12 pt – 00-00-00-X
I)
Norma: Frutiger LT Std light – 6/7 pt – 00-00-00-X

3.2 La classificazione nelle categorie di efficienza avviene sulla base della griglia seguente, secondo la norma europea EN 60661.

A+++: < 37 %
A++: 37 % ≤ x < 46 %
A+: 46 % ≤ x < 58 %
A: 58 % ≤ x < 72 %
B: 72 % ≤ x < 90 %
C: 90 % ≤ x < 112 %
D: 112 % ≤ x

3.3 Per la vendita su Internet, inoltre, l’etichettaEnergia deve essere visualizzata integralmente al primo clic o al passaggio del mouse sull’immagine del prodotto o su quella della freccia che indica la classe di efficienza.

Allegato 4.1 164

164 Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 23 ott. 2019 (RU 2019 3469). Aggiornato dal n. III dell’O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 20206081).

(art. 10, 11 e 12a)

Indicazione del consumo di energia e di altre caratteristiche di automobili, autofurgoni e trattori a sella leggeri

1 Disposizioni sul consumo di energia

1.1 Il consumo di energia si misura secondo l’articolo 97 capoverso 5 OETV165 ed è indicato nell’unità corrente (litri, metri cubi, chilowattora o chilogrammi) per 100 chilometri (l/100 km, m3/100 km, kWh/100 km, kg/100 km).

1.2 Per i veicoli non alimentati a benzina, deve essere indicato anche l’equi­valente benzina per 100 chilometri.

1.3 Se per un veicolo non esiste né un’approvazione del tipo svizzera, né una scheda tecnica svizzera e neppure un certificato di conformità, possono essere utilizzati valori provvisori. I dati devono essere indicati come provvisori ed essere sostituiti immediatamente non appena sono disponibili un’appro­vazione svizzera del tipo, una scheda tecnica svizzera o un certificato di conformità.

2 Disposizioni sulle emissioni di CO2

2.1 Le emissioni di CO2 si misurano secondo l’articolo 97 capoverso 5 OETV e sono indicate in grammi per chilometro.

2.2 Per le automobili, gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri che possono essere alimentati con la miscela di gas naturale e biogas, devono essere indicate le emissioni di CO2 complessive e la quota con incidenza sul clima.

2.3 Le emissioni di CO2 derivanti dalla messa a disposizione di carburanti e di elettricità si calcolano in base ai fattori stabiliti dal DATEC secondo l’articolo 12 capoverso 1 lettera c.

3 Classificazione dei veicoli nelle categorie di efficienza energetica

3.1 Le automobili sono classificate nelle categorie di efficienza energetica A–G sulla base del loro consumo di energia assoluto.

3.2 È considerato consumo di energia assoluto l’equivalente benzina per l’energia primaria arrotondato alla seconda posizione decimale.

3.3 Per la determinazione dei limiti delle categorie di efficienza energetica A–G i tipi di veicolo attuali sono classificati secondo il loro consumo di energia assoluto in ordine decrescente e ripartiti equamente in sette settori. I limiti inferiori delle categorie di efficienza energetica sono determinati in base al consumo di energia assoluto dell’ultimo tipo di veicolo che figura nel settore corrispondente.

3.4 Si considerano tipi di veicolo attuali le automobili il cui tipo è stato approvato, per le quali occorre indicare il consumo di energia (art. 97 cpv. 4 OETV) e che avrebbero potuto essere ammesse per la prima volta entro i due anni che precedono il 31 maggio dell’anno precedente.

4 Etichettatura nei punti vendita e alle esposizioni

4.1 Chi espone automobili nuove in punti vendita o a esposizioni deve apporvi l’etichettaEnergia.

4.2 L’etichettaEnergia deve essere redatta in una lingua ufficiale svizzera.

4.3 Deve essere apposta in modo ben visibile e leggibile sull’automobile o nelle sue immediate vicinanze. Deve essere posizionata in maniera altrettanto ben visibile e leggibile rispetto a eventuali informazioni relative al prezzo e all’equipaggiamento dell’automobile.

4.4 Nei giorni durante i quali l’esposizione non è aperta al pubblico non vige l’obbligo di etichettatura.

4.5 Nei punti vendita deve essere posizionato in maniera ben visibile un rinvio alla piattaforma Internet dell’UFE concernente l’efficienza energetica dei veicoli. L’UFE fornisce gratuitamente questi rinvii.

4.6 Gli elenchi di cui all’articolo 11 capoverso 3 devono poter essere visionati presso il punto vendita. Se sono esposti in forma stampata, devono essere aggiornati almeno ogni sei mesi. Un elenco in forma stampata può essere ordinato gratuitamente all’UFE.

4.7 EtichettaEnergia

4.7.1 L’etichettaEnergia deve essere allestita utilizzando il numero di approvazione del tipo o il numero della scheda tecnica mediante lo strumento online messo a disposizione dall’UFE all’indirizzo www.etichetta-energia.ch. La rappresentazione grafica è quella dell’esempio figurante al numero 10.

4.7.2 Se non esiste né un’approvazione del tipo svizzera, né una scheda tecnica svizzera, l’etichettaEnergia deve essere allestita mediante uno strumento online anch’esso messo a disposizione dall’UFE, utilizzando i valori ricavati dal certificato di conformità secondo l’articolo 18 della direttiva 2007/
46/CE166. I dati per l’accesso a questo strumento online devono essere richiesti all’UFE dietro indicazione di una persona responsabile.

4.7.3 Se per un’automobile non esistono né un’approvazione del tipo svizzera, né una scheda tecnica svizzera e neppure un certificato di conformità, l’eti­chettaEnergia è allestita utilizzando valori provvisori e indicata come provvisoria. L’etichettaEnergia deve essere sostituita immediatamente non appena sono disponibili un’approvazione del tipo, una scheda tecnica svizzera o un certificato di conformità. L’allestimento dell’etichetta provvisoria è basato sul numero 4.7.2.

4.7.4 L’etichettaEnergia contiene in particolare le seguenti indicazioni:

a.
durata di validità dell’etichettaEnergia;
b.
marca e modello dell’automobile;
c.
sistema di trazione;
d.
prestazioni espresse in kW e CV;
e.
peso a vuoto;
f.
tipo di vettore energetico necessario;
g.
consumo di energia secondo il numero 1.1;
h.
emissioni di CO2 secondo il numero 2.1 o 2.2;
i.
l’obiettivo delle emissioni di CO2 secondo l’articolo 17b capoverso 2 lettera a dell’ordinanza del 30 novembre 2012167 sul CO2;
j.
categoria di efficienza energetica con rappresentazione dell’intera scala;
k.
codice QR con link all’indirizzo Internet www.catalogodeiconsumi.ch.

4.7.5 In forma stampata l’etichettaEnergia deve avere il formato 297 mm × 210 mm (DIN-A4 formato verticale).

4.7.6 Se l’etichettaEnergia è rappresentata in forma elettronica, si applicano inoltre i seguenti requisiti:

a.
gli schermi su cui è rappresentata l’etichettaEnergia devono avere una diagonale di almeno 9,7 pollici (formato verticale);
b.
l’etichettaEnergia figura come impostazione di base; essa non deve scomparire nella modalità stand-by, con un salvaschermo o in nessun’altra maniera;
c.
se anche altre informazioni relative all’automobile sono rappresentate in forma elettronica, dopo 20 secondi l’impostazione ritorna automaticamente all’impostazione di base;
d.
l’etichettaEnergia deve poter essere consultata direttamente indipendentemente dall’impostazione dello schermo.

166 Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007 che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli, GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2019/318, GU L 58 del 26.2.2019, pag. 1.

167 RS 641.711

5 Etichettatura nella pubblicità

5.1 Chi pubblicizza automobili nuove, autofurgoni nuovi o trattori a sella leggeri nuovi negli stampati e nei media elettronici visivi con l’indicazione di una variante di motorizzazione, di altre caratteristiche tecniche o di un prezzo deve riportare per la variante di modello pubblicizzata le indicazioni relative al consumo di energia secondo il numero 1.1 e alle emissioni di CO2 secondo il numero 2.1 o 2.2. Per le automobili deve inoltre essere indicata la categoria di efficienza energetica.

5.2 Le indicazioni devono essere riportate in modo ben leggibile e avere perlomeno una grandezza di carattere equivalente a quella di eventuali informazioni tecniche e indicazioni relative all’equipaggiamento.

5.3 La categoria di efficienza energetica dell’automobile pubblicizzata deve essere inoltre rappresentata in un grafico. Il grafico deve rappresentare la scala a colori con tutte e sette le categorie di efficienza energetica nonché una freccia nera puntata in senso contrario all’altezza della categoria di efficienza energetica del veicolo e recante la corrispondente lettera di colore bianco. Devono essere utilizzati i file di immagini messi a disposizione dall’UFE all’indirizzo www.etichetta-energia.ch. La rappresentazione grafica deve essere conforme all’esempio figurante al numero 11, avere una larghezza e una lunghezza minime rispettivamente di 15 mm e di 20 mm e occupare almeno l’1 per cento dell’intera superficie pubblicitaria.

6 Etichettatura negli annunci di vendita

6.1 Le automobili nuove, gli autofurgoni nuovi o i trattori a sella leggeri nuovi che vengono commercializzati o ceduti mediante annunci di vendita negli stampati e nei media elettronici visivi devono riportare le indicazioni relative al consumo di energia secondo il numero 1.1 e alle emissioni di CO2 secondo il numero 2.1 o 2.2. Per le automobili deve inoltre essere indicata la categoria di efficienza energetica.

6.2 Le indicazioni devono essere riportate in modo ben leggibile e avere perlomeno una grandezza di carattere equivalente a quella di eventuali informazioni tecniche e indicazioni relative all’equipaggiamento.

6.3 Per gli annunci di vendita online la categoria di efficienza energetica deve essere rappresentata anche in un grafico secondo il numero 5.3. La grandezza del grafico deve essere scelta in modo tale che la scala sia ben visibile e leggibile anche in caso di rapida occhiata.

7 Etichettatura nei listini prezzi e nei configuratori online

7.1 Chi mette a disposizione per automobili nuove, autofurgoni nuovi o trattori a sella leggeri nuovi listini prezzi o un configuratore online deve riportare per ogni veicolo le indicazioni relative al consumo di energia secondo i numeri 1.1 e 1.2 e alle emissioni di CO2 secondo il numero 2. Per le automobili devono inoltre essere indicati la categoria di efficienza energetica, l’obiettivo relativo alle emissioni di CO2 secondo l’articolo 17b capoverso 2 lettera a dell’ordinanza sul CO2 e le emissioni di CO2 medie del parco veicoli nuovi (art. 12 cpv. 1 lett. b della legge sul CO2).

7.2 Le indicazioni devono essere riportate in modo ben leggibile e avere perlomeno una grandezza di carattere equivalente a quella di eventuali informazioni tecniche e indicazioni relative all’equipaggiamento.

7.3 Se i prezzi o altre indicazioni valgono per versioni diverse di un veicolo, le indicazioni possono essere fornite sotto forma di fascia di variazione per tutte le versioni.

7.4 Per i configuratori online la categoria di efficienza energetica deve inoltre essere rappresentata in un grafico secondo il numero 5.3. La grandezza deve essere scelta in modo tale che la scala sia ben visibile e leggibile anche in caso di rapida occhiata. Tutti i dati devono essere disponibili al più tardi al completamento della configurazione del veicolo.

8 Veicoli funzionanti con più vettori energetici

8.1 Per i veicoli con motori policarburante che secondo l’approvazione del tipo possono essere alimentati con vettori energetici differenti in vendita sull’intero territorio nazionale, le indicazioni relative al consumo di energia e alle emissioni di CO2 nonché il calcolo dell’equivalente benzina e la classificazione nelle categorie di efficienza energetica vengono forniti sulla base del vettore energetico con il valore più basso dell’equivalente benzina per l’energia primaria.

8.2 Per i veicoli che secondo l’approvazione del tipo sono a trazione parzialmente elettrica e le cui batterie possono essere ricaricate mediante la rete elettrica, l’indicazione relativa al consumo di energia, il calcolo dell’equivalente benzina, il calcolo delle emissioni di CO2 derivanti dalla messa a disposizione di carburanti e di elettricità e la classificazione nelle categorie di efficienza energetica sono forniti in base alla somma del consumo di corrente e del consumo di carburante.

9 Disposizione transitoria relativa al numero 3

Per l’anno 2020 si considerano tipi di veicolo attuali ai sensi del numero 3.3 le automobili il cui tipo è stato approvato, per le quali occorre indicare il consumo di energia e che avrebbero potuto essere ammesse per la prima volta nel periodo compreso tra il 1° settembre 2017 e il 31 maggio 2019.

10 Esempio della rappresentazione grafica dell’etichettaEnergia

11 Esempio della rappresentazione grafica della scala relativa alle categorie di efficienza energetica

Allegato 4.2

(art. 13)

Indicazione della classe di efficienza del carburante e di altre caratteristiche degli pneumatici

1 Campo d’applicazione

1.1 Il presente allegato si applica agli pneumatici di classe C1, C2 e C3 di cui all’articolo 2 paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1222/2009168.

1.2 Non si applica agli pneumatici di cui all’articolo 2 paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1222/2009.

1.3 Si applicano le definizioni di cui all’articolo 3 numero 2 del regolamento (CE) n. 1222/2009 e di cui all’articolo 8 del regolamento (CE) n. 661/2009169.

168 Regolamento (CE) n. 1222/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull’etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri fondamentali, GU L 342 del 22.12.2009, pag. 46; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 1235/2011, GU L 317 del 30.11.2011, pag. 17.

169 Regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti dell’omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati, GU L 200 del 31.7.2009, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 523/2012 della Commissione del 20 giugno 2012, GU L 160 del 21.6.2012, pag. 8.

2 Indicazioni ed etichettatura

2.1 Chi commercializza o cede pneumatici di classe C1 o C2 deve provvedere affinché siano contrassegnati con un’etichetta indicante la categoria di appartenenza rispetto al consumo di carburante, la categoria e il valore misurato del rumore esterno di rotolamento, nonché la categoria di appartenenza rispetto all’aderenza sul bagnato di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1222/2009170.

2.2 L’etichetta dello pneumatico deve essere ben visibile e di facile lettura sul battistrada dello pneumatico o in prossimità immediata di quest’ultimo.

2.3 Chi commercializza o cede pneumatici di cui al numero 1 che non sono visibili agli acquirenti al momento dell’acquisto deve indicare loro la categoria relativa al consumo di carburante e le altre caratteristiche degli pneumatici di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1222/2009.

2.4 Chi offre la possibilità di scegliere tra diversi tipi di pneumatici da montare su un’automobile nuova conformemente al numero 1.1, è tenuto a indicare all’acquirente per i diversi pneumatici la categoria relativa al consumo di carburante e le altre caratteristiche degli pneumatici di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1222/2009. Questi dati devono figurare almeno nel materiale tecnico promozionale.

2.5 L’indicazione della categoria relativa al consumo di carburante e delle altre caratteristiche degli pneumatici di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1222/2009, nonché l’etichettatura, fatta eccezione per il contrassegno UE, devono essere conformi all’allegato II del regolamento (CE) n. 1222/2009. Gli eventuali contrassegni UE già apposti in conformità alle norme UE possono essere mantenuti.

2.6 Nel materiale tecnico promozionale (manuali tecnici, opuscoli, volantini e cataloghi a stampa o in formato elettronico, siti web ecc.) utilizzato al fine di commercializzare pneumatici di cui al numero 1.1 devono essere indicate la categoria relativa al consumo di carburante e le altre caratteristiche degli pneumatici di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1222/2009. L’indi­cazione deve essere conforme all’allegato III del regolamento (CE) n. 1222/2009.

170 Vedi nota a piè pagina relativa al n. 1.1.

3 Procedura di valutazione della conformità

La categoria relativa al consumo di carburante e le altre caratteristiche degli pneumatici di cui al numero 1.1 sono determinate in base alla procedura di prova di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1222/2009171 e al regolamento UNECE n. 117172.

171 Vedi nota a piè pagina relativa al n. 1.1.

172 Regolamento UNECE n. 117 del 6 aprile 2005 sulle condizioni unitarie per l’omologazione degli pneumatici per quanto concerne le emissioni sonore prodotte dal rotolamento e/o l’aderenza sul bagnato e/o la resistenza al rotolamento; modificato recentemente dalla serie di modifiche 02 supplemento 4, in vigore dal 13.2.2014 (Add.116 Rev.3).

Allegato 5

(art. 17)

Modifica di altri atti normativi

...173

173 Le mod. possono essere consultate alla RU2017 6951.

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