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Art. 1 Limiti delle categorie di efficienza energetica
Per le automobili che dispongono di valori ottenuti in base all’attuale procedura di misurazione secondo l’articolo 97 capoverso 5 dell’ordinanza del 19 giugno 19952 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV), le categorie di efficienza energetica A–G per il 2024 sono definite come segue:
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Art. 3 Calcolo dell’equivalente benzina 3
L’equivalente benzina per le automobili, gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri alimentati con i seguenti carburanti o a elettricità è calcolato come segue:
3 Basi di calcolo conformemente ai fattori di emissione di CO2 dell’Inventario svizzero dei gas serra dell’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM; 2019) e alle indicazioni del Laboratorio federale di prova dei materiali e di ricerca Empa per l’Ufficio federale dell’energia 2021. |
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Art. 4 Calcolo dell’equivalente benzina per l’energia primaria 4
L’equivalente benzina per l’energia primaria per le automobili, gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri alimentati con i seguenti carburanti o a elettricità è calcolato come segue:
4 Basi di calcolo secondo la banca dati ecoinventario dell’Amministrazione federale, integrate con i dati della banca dati ecoinvent v2.2; le basi di calcolo sono disponibili su richiesta gratuitamente presso l’UFAM (bafu-KonsumundProdukte@bafu.admin.ch). |
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Art. 5 Emissioni di CO 2 derivanti dalla messa a disposizione di carburante o di energia elettrica 5
Le emissioni di CO2 derivanti dalla messa a disposizione di carburante o di energia elettrica in g/km per le automobili, gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri alimentati con i seguenti carburanti o a elettricità si calcolano come segue, dividendo i valori delle emissioni di CO2 per 100 in ciascun caso:
5 Basi di calcolo secondo la banca dati ecoinventario dell’Amministrazione federale, integrate con i dati della banca dati ecoinvent v2.2; le basi di calcolo sono disponibili su richiesta gratuitamente presso l’UFAM (bafu-KonsumundProdukte@bafu.admin.ch). |
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Art. 6 Disposizioni speciali per i veicoli NEDC
1 Per le automobili che non dispongono ancora di valori ottenuti in base all’attuale procedura di misurazione secondo l’articolo 97 capoverso 5 OETV6 (veicoli NEDC), le categorie di efficienza energetica A–G per il 2024 sono definite come segue:
2 L’etichettaEnergia per i veicoli NEDC contiene:
3 Per tutti gli altri ambiti di applicazione deve essere indicato in modo ben visibile e leggibile che si tratta di valori ottenuti in base alla vecchia procedura di misurazione (NEDC). |
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Art. 7 Abrogazione di un altro atto normativo
L’ordinanza del DATEC del 5 luglio 20227 concernente le specifiche relative all’indicazione del consumo di energia e di altre caratteristiche di automobili, autofurgoni e trattori a sella leggeri è abrogata. 7 [RU 2022 400] |
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