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Ordinanza
sulla promozione della produzione di elettricità generata
a partire da energie rinnovabili
(Ordinanza sulla promozione dell’energia, OPEn)

del 1° novembre 2017 (Stato 1° gennaio 2021)

Il Consiglio federale svizzero,

vista la legge del 30 settembre 20161 sull’energia (LEne),

ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto  

La pre­sen­te or­di­nan­za di­sci­pli­na la pro­mo­zio­ne del­la pro­du­zio­ne di elet­tri­ci­tà ge­ne­ra­ta a par­ti­re da ener­gie rin­no­va­bi­li fi­nan­zia­ta dal sup­ple­men­to di re­te di cui all’ar­ti­co­lo 35 LE­ne.

Art. 2 Definizioni  

Nel­la pre­sen­te or­di­nan­za s’in­ten­de per:

a.
im­pian­to ibri­do: un im­pian­to che sfrut­ta più vet­to­ri di ener­gia rin­no­va­bi­le per la pro­du­zio­ne di ener­gia elet­tri­ca;
b.
bio­mas­sa: qual­sia­si ma­te­ria­le or­ga­ni­co pro­dot­to di­ret­ta­men­te o in­di­ret­ta­men­te at­tra­ver­so la fo­to­sin­te­si, e che non ha su­bi­to tra­sfor­ma­zio­ni do­vu­te a pro­ces­si geo­lo­gi­ci; ne fan­no par­te an­che tut­ti i pro­dot­ti se­con­da­ri e sot­to­pro­dot­ti, re­si­dui e ri­fiu­ti il cui con­te­nu­to ener­ge­ti­co pro­vie­ne dal­la bio­mas­sa;
c.
gas bio­ge­no: il gas pro­dot­to dal­la bio­mas­sa;
d.
pro­du­zio­ne net­ta: la quan­ti­tà di ener­gia di cui all’ar­ti­co­lo 11 ca­po­ver­so 2 dell’or­di­nan­za del 1° no­vem­bre 20172 sull’ener­gia (OEn);
e.
ca­lo­re re­si­duo: le per­di­te di ca­lo­re che, al­lo sta­to at­tua­le del­la tec­ni­ca, non pos­so­no es­se­re evi­ta­te e che ri­sul­ta­no da pro­ces­si di tra­sfor­ma­zio­ne di ener­gia o da pro­ces­si chi­mi­ci co­me per esem­pio ne­gli im­pian­ti di in­ce­ne­ri­men­to dei ri­fiu­ti (IIR), ec­cet­tua­to il ca­lo­re de­ri­van­te da im­pian­ti i cui sco­pi pri­ma­ri ed equi­va­len­ti so­no la pro­du­zio­ne ab­bi­na­ta di ener­gia elet­tri­ca e ter­mi­ca;
f.
co­ge­ne­ra­zio­ne: la pro­du­zio­ne si­mul­ta­nea di for­za e ca­lo­re at­tra­ver­so pro­ces­si di tra­sfor­ma­zio­ne di com­bu­sti­bi­le in tur­bi­ne a gas, tur­bi­ne a va­po­re, mo­to­ri a com­bu­stio­ne in­ter­na, al­tri im­pian­ti ter­mi­ci e cel­le a com­bu­sti­bi­le.
Art. 3 Nuovi impianti  

1 So­no con­si­de­ra­ti nuo­vi im­pian­ti:

a.
ne­gli im­pian­ti idroe­let­tri­ci: gli im­pian­ti che uti­liz­za­no per la pri­ma vol­ta un po­ten­zia­le idrau­li­co;
b.
nel­le al­tre tec­no­lo­gie: gli im­pian­ti che so­no co­strui­ti per la pri­ma vol­ta in un’ubi­ca­zio­ne.

2 È con­si­de­ra­to pa­ri­men­ti un nuo­vo im­pian­to un im­pian­to che so­sti­tui­sce com­ple­ta­men­te un im­pian­to esi­sten­te.

3 L’or­ga­no d’ese­cu­zio­ne de­ci­de d’in­te­sa con l’Uf­fi­cio fe­de­ra­le dell’ener­gia (UFE) se l’im­pian­to sia da con­si­de­rar­si nuo­vo o no.

Art. 4 Potenza dell’impianto  

La po­ten­za di un im­pian­to si de­ter­mi­na se­con­do l’ar­ti­co­lo 13 OEn3.

Art. 5 Obbligo di notifica in caso di modifica dell’avente diritto  

Se suc­ces­si­va­men­te al­la pre­sen­ta­zio­ne del­la do­man­da l’aven­te di­rit­to cam­bia, oc­cor­re un’im­me­dia­ta no­ti­fi­ca da par­te dell’aven­te di­rit­to pre­ce­den­te all’au­to­ri­tà com­pe­ten­te per va­lu­ta­re la do­man­da. Sen­za no­ti­fi­ca il pre­mio per l’im­mis­sio­ne di elet­tri­ci­tà, la ri­mu­ne­ra­zio­ne, il con­tri­bu­to d’in­ve­sti­men­to e il pre­mio di mer­ca­to ven­go­no ver­sa­ti all’aven­te di­rit­to pre­ce­den­te.

Art. 6 Categorie di impianti fotovoltaici  

1 Gli im­pian­ti fo­to­vol­tai­ci so­no sud­di­vi­si nel­le ca­te­go­rie se­guen­ti:

a.
im­pian­ti in­te­gra­ti;
b.
im­pian­ti an­nes­si o iso­la­ti.

2 Per im­pian­ti in­te­gra­ti s’in­ten­do­no im­pian­ti in­te­gra­ti in un edi­fi­cio e adi­bi­ti, ol­tre che al­la pro­du­zio­ne di elet­tri­ci­tà, an­che al­la pro­te­zio­ne con­tro le in­tem­pe­rie, il ca­lo­re o le ca­du­te.

Art. 7 Impianti fotovoltaici di grandi e piccole dimensioni  

1 Per im­pian­ti fo­to­vol­tai­ci di gran­di di­men­sio­ni s’in­ten­do­no gli im­pian­ti con una po­ten­za a par­ti­re da 100 kW.

2 Per im­pian­ti fo­to­vol­tai­ci di pic­co­le di­men­sio­ni s’in­ten­do­no:

a.
gli im­pian­ti con una po­ten­za in­fe­rio­re a 100 kW;
b.
gli im­pian­ti che ven­go­no am­plia­ti o rin­no­va­ti con una po­ten­za in­fe­rio­re a 100 kW, an­che se la lo­ro po­ten­za com­ples­si­va do­po l’am­plia­men­to o il rin­no­va­men­to am­mon­ta a 100 kW o più.

3 Se il ge­sto­re di un im­pian­to se­con­do il ca­po­ver­so 1 ri­nun­cia al­la ri­mu­ne­ra­zio­ne del con­tri­bu­to le­ga­to al­la po­ten­za (all. 2.1 n. 2) per la po­ten­za a par­ti­re da 100 kW, l’im­pian­to è con­si­de­ra­to al­tre­sì un im­pian­to di pic­co­le di­men­sio­ni.

Art. 8 Diritto di opzione nel caso di impianti fotovoltaici  

1 I ge­sto­ri di im­pian­ti fo­to­vol­tai­ci di gran­di di­men­sio­ni con una po­ten­za fi­no a 50 MW pos­so­no sce­glie­re se ri­chie­de­re una ri­mu­ne­ra­zio­ne per l’im­mis­sio­ne di elet­tri­ci­tà o una ri­mu­ne­ra­zio­ne uni­ca.

2 Es­si eser­ci­ta­no ta­le di­rit­to di op­zio­ne in mo­do de­fi­ni­ti­vo con la pre­sen­ta­zio­ne del­la do­man­da per l’una o l’al­tra ti­po­lo­gia di pro­mo­zio­ne. È fat­ta sal­va una do­man­da per l’ot­te­ni­men­to di una ri­mu­ne­ra­zio­ne uni­ca per gli im­pian­ti fo­to­vol­tai­ci di pic­co­le di­men­sio­ni pre­sen­ta­ta do­po la mes­sa in eser­ci­zio dell’im­pian­to (art. 41).

Art. 9 Deroghe al limite inferiore nel caso degli impianti idroelettrici  

Ol­tre agli im­pian­ti idroe­let­tri­ci col­le­ga­ti con im­pian­ti di ap­prov­vi­gio­na­men­to di ac­qua po­ta­bi­le e di smal­ti­men­to del­le ac­que di sca­ri­co, gli im­pian­ti idroe­let­tri­ci se­guen­ti so­no esclu­si dal li­mi­te in­fe­rio­re di cui agli ar­ti­co­li 19 ca­po­ver­so 4 let­te­ra a e 24 ca­po­ver­so 1 let­te­ra b nu­me­ro 2 LE­ne:

a.
cen­tra­li con uti­liz­zo di ac­qua di do­ta­zio­ne;
b.
im­pian­ti pres­so sco­la­to­ri di pie­na crea­ti in mo­do ar­ti­fi­cia­le, ca­na­li in­du­stria­li e ca­na­li di de­ri­va­zio­ne e di re­sti­tu­zio­ne esi­sten­ti, sem­pre che non ven­ga­no pro­vo­ca­ti nuo­vi in­ter­ven­ti nel­le ac­que na­tu­ra­li o pre­zio­se sul pia­no eco­lo­gi­co;
c.
im­pian­ti ac­ces­so­ri co­me im­pian­ti ad ac­qua ir­ri­gua, cen­tra­li che uti­liz­za­no l’in­fra­strut­tu­ra per l’in­ne­va­men­to ar­ti­fi­cia­le o ac­qua di gal­le­ria.
Art. 10 Consumo proprio  

Per il con­su­mo pro­prio e il rag­grup­pa­men­to ai fi­ni del con­su­mo pro­prio si ap­pli­ca­no le di­spo­si­zio­ni del ca­pi­to­lo 4 se­zio­ne 2 OEn4.

Capitolo 2: Sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 11 Requisiti generali  

Le con­di­zio­ni di rac­cor­do di cui all’ar­ti­co­lo 10 OEn5 e la de­ter­mi­na­zio­ne del­la quan­ti­tà di elet­tri­ci­tà da ri­mu­ne­ra­re se­con­do l’ar­ti­co­lo 11 OEn si ap­pli­ca­no per ana­lo­gia an­che ai ge­sto­ri di im­pian­ti nel si­ste­ma di ri­mu­ne­ra­zio­ne per l’im­mis­sio­ne di elet­tri­ci­tà.

Art. 12 Garanzia di origine e plusvalore ecologico  

1 I ge­sto­ri de­gli im­pian­ti nel si­ste­ma di ri­mu­ne­ra­zio­ne per l’im­mis­sio­ne di elet­tri­ci­tà de­vo­no tra­sfe­ri­re all’or­ga­no d’ese­cu­zio­ne le ga­ran­zie di ori­gi­ne re­gi­stra­te.

2 Il plu­sva­lo­re eco­lo­gi­co è in­den­niz­za­to con la par­te­ci­pa­zio­ne de­fi­ni­ti­va al si­ste­ma di ri­mu­ne­ra­zio­ne per l’im­mis­sio­ne di elet­tri­ci­tà (art. 24).

Art. 13 Partecipazione degli impianti fotovoltaici  

Al si­ste­ma di ri­mu­ne­ra­zio­ne per l’im­mis­sio­ne di elet­tri­ci­tà pos­so­no par­te­ci­pa­re sol­tan­to gli im­pian­ti fo­to­vol­tai­ci di gran­di di­men­sio­ni.

Sezione 2: Commercializzazione diretta e immissione in rete al prezzo di mercato di riferimento

Art. 14 Commercializzazione diretta  

1 Dall’ob­bli­go del­la com­mer­cia­liz­za­zio­ne di­ret­ta (art. 21 LE­ne) so­no esclu­si i ge­sto­ri di im­pian­ti con una po­ten­za in­fe­rio­re a 100 kW.

2 I ge­sto­ri di im­pian­ti con una po­ten­za a par­ti­re da 500 kW che ri­ce­vo­no già una ri­mu­ne­ra­zio­ne se­con­do il di­rit­to an­te­rio­re de­vo­no pas­sa­re al­la com­mer­cia­liz­za­zio­ne di­ret­ta.

3 Tut­ti i ge­sto­ri pos­so­no pas­sa­re al­la com­mer­cia­liz­za­zio­ne di­ret­ta in ogni mo­men­to, ri­spet­tan­do un ter­mi­ne di no­ti­fi­ca di un me­se, per la fi­ne di un tri­me­stre. Il ri­tor­no all’im­mis­sio­ne in re­te al prez­zo di mer­ca­to di ri­fe­ri­men­to è esclu­so.6

6 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 25 nov. 2020, in vi­go­re dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6129).

Art. 15 Prezzo di mercato di riferimento  

1 Il prez­zo di mer­ca­to di ri­fe­ri­men­to per l’elet­tri­ci­tà pro­dot­ta da­gli im­pian­ti fo­to­vol­tai­ci cor­ri­spon­de al­la me­dia dei prez­zi de­ter­mi­na­ti al­la bor­sa elet­tri­ca in un tri­me­stre per il gior­no suc­ces­si­vo per la re­gio­ne di mer­ca­to sviz­ze­ra, pon­de­ra­ti in ba­se all’ef­fet­ti­va im­mis­sio­ne in re­te ogni quar­to d’ora de­gli im­pian­ti fo­to­vol­tai­ci sot­to­po­sti a una mi­su­ra­zio­ne del pro­fi­lo di ca­ri­co.

2 Il prez­zo di mer­ca­to di ri­fe­ri­men­to per l’elet­tri­ci­tà pro­dot­ta dal­le al­tre tec­no­lo­gie cor­ri­spon­de al­la me­dia dei prez­zi de­ter­mi­na­ti al­la bor­sa elet­tri­ca in un tri­me­stre per il gior­no suc­ces­si­vo per la re­gio­ne di mer­ca­to sviz­ze­ra.

3 L’UFE cal­co­la e pub­bli­ca ogni tri­me­stre i prez­zi di mer­ca­to di ri­fe­ri­men­to.

Art. 16 Tassi di rimunerazione e loro adeguamento  

1 I tas­si di ri­mu­ne­ra­zio­ne per tec­no­lo­gia di pro­du­zio­ne, ca­te­go­ria e clas­se di po­ten­za so­no de­ter­mi­na­ti ne­gli al­le­ga­ti 1.1–1.5.

2 Il tas­so di ri­mu­ne­ra­zio­ne per gli im­pian­ti ibri­di si cal­co­la sul­la ba­se dei tas­si di ri­mu­ne­ra­zio­ne dei vet­to­ri ener­ge­ti­ci im­pie­ga­ti, pon­de­ra­ti pro­por­zio­nal­men­te in ba­se ai ri­spet­ti­vi con­te­nu­ti ener­ge­ti­ci. Per de­ter­mi­na­re le po­ten­ze equi­va­len­ti si uti­liz­za l’in­te­ra pro­du­zio­ne.

3 I tas­si di ri­mu­ne­ra­zio­ne ven­go­no ve­ri­fi­ca­ti pe­rio­di­ca­men­te e ade­gua­ti in ca­so di mo­di­fi­ca im­por­tan­te del­le cir­co­stan­ze.

4Il pre­mio per l’im­mis­sio­ne in re­te si ri­du­ce del 7,1495 per cen­to per i ge­sto­ri di im­pian­ti che so­no as­sog­get­ta­ti all’im­po­sta se­con­do gli ar­ti­co­li 10–13 del­la leg­ge del 12 giu­gno 20097 sull’IVA (LI­VA).8

7 RS 641.20

8 In­tro­dot­to il n. I dell’O del 27 feb. 2019, in vi­go­re dal 1° apr. 2019 (RU 2019 923).

Art. 17 Durata della rimunerazione e requisiti minimi  

1 La du­ra­ta del­la ri­mu­ne­ra­zio­ne e i re­qui­si­ti mi­ni­mi so­no de­ter­mi­na­ti ne­gli al­le­ga­ti 1.1–1.5.

2 La du­ra­ta del­la ri­mu­ne­ra­zio­ne ini­zia con l’ef­fet­ti­va mes­sa in eser­ci­zio dell’im­pian­to e non può es­se­re in­ter­rot­ta. Es­sa ini­zia a de­cor­re­re an­che quan­do il ge­sto­re non ot­tie­ne an­co­ra al­cu­na ri­mu­ne­ra­zio­ne per l’im­pian­to in que­stio­ne.

Sezione 3: Ordine di presa in considerazione e lista d’attesa

Art. 18 Ordine di presa in considerazione  

1 De­ter­mi­nan­te ai fi­ni del­la pre­sa in con­si­de­ra­zio­ne di una do­man­da per la par­te­ci­pa­zio­ne al si­ste­ma di ri­mu­ne­ra­zio­ne per l’im­mis­sio­ne di elet­tri­ci­tà è la da­ta di pre­sen­ta­zio­ne.

2 Se non tut­te le do­man­de pre­sen­ta­te lo stes­so gior­no pos­so­no es­se­re pre­se in con­si­de­ra­zio­ne, si pren­do­no dap­pri­ma in con­si­de­ra­zio­ne i pro­get­ti de­gli im­pian­ti di mag­gio­re po­ten­za.

Art. 19 Lista d’attesa  

1 Se le ri­sor­se di­spo­ni­bi­li non so­no suf­fi­cien­ti per una pre­sa in con­si­de­ra­zio­ne im­me­dia­ta di tut­te le do­man­de, i pro­get­ti so­no in­se­ri­ti in una li­sta d’at­te­sa, sal­vo il ca­so in cui sia ma­ni­fe­sto che es­si non sod­di­sfa­no i re­qui­si­ti per il di­rit­to.

2 L’or­ga­no d’ese­cu­zio­ne co­mu­ni­ca al ri­chie­den­te che il suo pro­get­to vie­ne in­se­ri­to in una li­sta d’at­te­sa.

3 Es­so ge­sti­sce una li­sta d’at­te­sa per gli im­pian­ti fo­to­vol­tai­ci e una per le al­tre tec­no­lo­gie di pro­du­zio­ne.

Art. 20 Smaltimento della lista d’attesa  

1 Se vi so­no nuo­va­men­te ri­sor­se di­spo­ni­bi­li, l’UFE de­ter­mi­na con­tin­gen­ti con­for­me­men­te ai qua­li pos­so­no es­se­re con­si­de­ra­ti gli im­pian­ti in­se­ri­ti nel­la li­sta d’at­te­sa.

2 Gli im­pian­ti nel­la li­sta d’at­te­sa per gli im­pian­ti fo­to­vol­tai­ci so­no pre­si in con­si­de­ra­zio­ne se­con­do la da­ta di pre­sen­ta­zio­ne del­la do­man­da.

3 Gli im­pian­ti nel­la li­sta d’at­te­sa per le al­tre tec­no­lo­gie di pro­du­zio­ne so­no pre­si in con­si­de­ra­zio­ne se­con­do il se­guen­te or­di­ne:

a.
gli im­pian­ti per i qua­li è per­ve­nu­ta una no­ti­fi­ca di mes­sa in eser­ci­zio o per i qua­li è sta­ta pre­sen­ta­ta la no­ti­fi­ca del­lo sta­to di avan­za­men­to del pro­get­to ov­ve­ro, nel ca­so del­le pic­co­le cen­tra­li idroe­let­tri­che e de­gli im­pian­ti eo­li­ci, la se­con­da no­ti­fi­ca del­lo sta­to di avan­za­men­to del pro­get­to: se­con­do la da­ta di pre­sen­ta­zio­ne di ta­le no­ti­fi­ca;
b.
gli al­tri pro­get­ti: se­con­do la da­ta di pre­sen­ta­zio­ne del­la do­man­da.

Sezione 4: Procedura di domanda

Art. 21 Domanda  

1 La do­man­da per la par­te­ci­pa­zio­ne al si­ste­ma di ri­mu­ne­ra­zio­ne per l’im­mis­sio­ne di elet­tri­ci­tà va pre­sen­ta­ta all’or­ga­no d’ese­cu­zio­ne.

2 Es­sa de­ve con­te­ne­re tut­te le in­di­ca­zio­ni e i do­cu­men­ti di cui agli al­le­ga­ti 1.1–1.5.

Art. 22 Garanzia di principio  

1 Se sus­si­sto­no pre­su­mi­bil­men­te i re­qui­si­ti per il di­rit­to e vi so­no a di­spo­si­zio­ne ri­sor­se suf­fi­cien­ti, l’or­ga­no d’ese­cu­zio­ne ga­ran­ti­sce la par­te­ci­pa­zio­ne dell’im­pian­to al si­ste­ma di ri­mu­ne­ra­zio­ne per l’im­mis­sio­ne di elet­tri­ci­tà con una de­ci­sio­ne di prin­ci­pio.

2 Ta­le de­ci­sio­ne non ha al­cun ef­fet­to pre­giu­di­zia­le per le pro­ce­du­re di au­to­riz­za­zio­ne e di con­ces­sio­ne ne­ces­sa­rie al pro­get­to.

Art. 23 Stato di avanzamento del progetto, messa in esercizio e obbligo di notifica  

1 Ri­ce­vu­ta la de­ci­sio­ne di cui all’ar­ti­co­lo 22, il ri­chie­den­te de­ve rag­giun­ge­re gli sta­ti di avan­za­men­to del pro­get­to nel ri­spet­to dei ter­mi­ni e met­te­re in eser­ci­zio l’im­pian­to.

2 Gli sta­ti di avan­za­men­to del pro­get­to e la mes­sa in eser­ci­zio non­ché i re­la­ti­vi ter­mi­ni so­no de­ter­mi­na­ti ne­gli al­le­ga­ti 1.1–1.5.

2bis I ter­mi­ni per gli sta­ti di avan­za­men­to del pro­get­to e la mes­sa in eser­ci­zio so­no so­spe­si per la du­ra­ta del­le pro­ce­du­re di ri­cor­so con­cer­nen­ti la pro­get­ta­zio­ne, con­ces­sio­ne o co­stru­zio­ne.9

3 Se il ri­chie­den­te non è in gra­do di ri­spet­ta­re i ter­mi­ni per gli sta­ti di avan­za­men­to del pro­get­to e la mes­sa in eser­ci­zio per ra­gio­ni a lui non im­pu­ta­bi­li, su ri­chie­sta l’or­ga­no d’ese­cu­zio­ne può pro­ro­gar­li al mas­si­mo del­la du­ra­ta equi­va­len­te al ter­mi­ne pre­vi­sto. La do­man­da va pre­sen­ta­ta per scrit­to en­tro la sca­den­za di que­sto ter­mi­ne.10

4 Il ri­chie­den­te è te­nu­to a no­ti­fi­ca­re per scrit­to, di vol­ta in vol­ta en­tro due set­ti­ma­ne, gli sta­ti di avan­za­men­to del pro­get­to rag­giun­ti.

5 Egli è te­nu­to a pre­sen­ta­re la no­ti­fi­ca com­ple­ta di mes­sa in eser­ci­zio al più tar­di un me­se dal­la mes­sa in eser­ci­zio. Se non ri­spet­ta ta­le ter­mi­ne, fi­no al mo­men­to in cui la no­ti­fi­ca vie­ne pre­sen­ta­ta non ha di­rit­to all’ero­ga­zio­ne del pre­mio per l’im­mis­sio­ne di elet­tri­ci­tà.

9 In­tro­dot­to il n. I dell’O del 27 feb. 2019, in vi­go­re dal 1° apr. 2019 (RU 2019 923).

10 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 27 feb. 2019, in vi­go­re dal 1° apr. 2019 (RU 2019 923).

Art. 24 Decisione  

1 Se an­che in se­gui­to al­la mes­sa in eser­ci­zio l’im­pian­to sod­di­sfa i re­qui­si­ti per il di­rit­to, l’or­ga­no d’ese­cu­zio­ne di­spo­ne se­gna­ta­men­te:

a.
l’en­tra­ta nel si­ste­ma di ri­mu­ne­ra­zio­ne per l’im­mis­sio­ne di elet­tri­ci­tà;
b.
se l’im­pian­to è nel­la com­mer­cia­liz­za­zio­ne di­ret­ta o se vie­ne ri­mu­ne­ra­to al prez­zo di mer­ca­to di ri­fe­ri­men­to; e
c.
l’am­mon­ta­re del tas­so di ri­mu­ne­ra­zio­ne.

2 Se un ri­chie­den­te per il cui im­pian­to so­no a di­spo­si­zio­ne le per­ti­nen­ti ri­sor­se ha mes­so in eser­ci­zio il pro­prio im­pian­to pri­ma che gli ve­nis­se ac­cor­da­ta la par­te­ci­pa­zio­ne al si­ste­ma di ri­mu­ne­ra­zio­ne per l’im­mis­sio­ne di elet­tri­ci­tà in vir­tù di una ga­ran­zia di prin­ci­pio, l’or­ga­no d’ese­cu­zio­ne ema­na di­ret­ta­men­te una de­ci­sio­ne se­con­do il ca­po­ver­so 1, se la per­so­na in que­stio­ne ha pre­sen­ta­to la no­ti­fi­ca com­ple­ta di mes­sa in eser­ci­zio.

3 L’or­ga­no d’ese­cu­zio­ne re­vo­ca la ga­ran­zia di cui all’ar­ti­co­lo 22 e re­spin­ge la do­man­da per la par­te­ci­pa­zio­ne al si­ste­ma di ri­mu­ne­ra­zio­ne per l’im­mis­sio­ne di elet­tri­ci­tà, se:

a.
non sus­si­sto­no i re­qui­si­ti per il di­rit­to;
b.
il ri­chie­den­te non ri­spet­ta i ter­mi­ni per la no­ti­fi­ca de­gli sta­ti d’avan­za­men­to del pro­get­to o di mes­sa in eser­ci­zio; o
c.
l’ubi­ca­zio­ne dell’im­pian­to non cor­ri­spon­de all’ubi­ca­zio­ne in­di­ca­ta nel­la do­man­da.

Sezione 5: Esercizio in corso, esclusione e uscita

Art. 25 Versamento della rimunerazione  

1 L’or­ga­no d’ese­cu­zio­ne ver­sa tri­me­stral­men­te:

a.
ai ge­sto­ri di im­pian­ti nel­la com­mer­cia­liz­za­zio­ne di­ret­ta: il pre­mio per l’im­mis­sio­ne di elet­tri­ci­tà;
b.
ai ge­sto­ri che im­met­to­no l’elet­tri­ci­tà pro­ve­nien­te dai lo­ro im­pian­ti al prez­zo di mer­ca­to di ri­fe­ri­men­to: il pre­mio per l’im­mis­sio­ne di elet­tri­ci­tà e il prez­zo di mer­ca­to di ri­fe­ri­men­to.

2 Se per i ver­sa­men­ti di cui al ca­po­ver­so 1 le ri­sor­se fi­nan­zia­rie non so­no suf­fi­cien­ti, l’or­ga­no d’ese­cu­zio­ne ver­sa la ri­mu­ne­ra­zio­ne pro ra­ta nel cor­so dell’an­no. Il sal­do lo ver­sa nel cor­so dell’an­no suc­ces­si­vo.

3 L’or­ga­no d’ese­cu­zio­ne esi­ge dal ge­sto­re la re­sti­tu­zio­ne, sen­za in­te­res­si, de­gli im­por­ti ver­sa­ti in ec­ces­so in rap­por­to all’ef­fet­ti­va pro­du­zio­ne. Es­so può an­che com­pu­ta­re ta­li im­por­ti nel pe­rio­do di pa­ga­men­to suc­ces­si­vo.

4 Se il prez­zo di mer­ca­to di ri­fe­ri­men­to è su­pe­rio­re al tas­so di ri­mu­ne­ra­zio­ne, l’or­ga­no d’ese­cu­zio­ne fat­tu­ra ai ge­sto­ri tri­me­stral­men­te la par­te ec­ce­den­te.

5 La ri­mu­ne­ra­zio­ne vie­ne ver­sa­ta fi­no al ter­mi­ne del me­se in­te­ro nel qua­le sca­de la du­ra­ta del­la ri­mu­ne­ra­zio­ne.

6 Se il ge­sto­re non pre­sen­ta en­tro i ter­mi­ni fis­sa­ti e in for­ma in­te­gra­le le in­for­ma­zio­ni ne­ces­sa­rie per i ver­sa­men­ti di cui al ca­po­ver­so 1, o se non ri­co­no­sce le di­ret­ti­ve del grup­po di bi­lan­cio per le ener­gie rin­no­va­bi­li ap­pro­va­te dall’UFE, il di­rit­to al­la ri­mu­ne­ra­zio­ne de­ca­de fi­no al mo­men­to del­la pre­sen­ta­zio­ne di ta­li in­for­ma­zio­ni o del ri­co­no­sci­men­to del­le di­ret­ti­ve.11

7 Se un im­pian­to pre­le­va dal­la re­te più elet­tri­ci­tà di quan­ta ne im­met­ta, l’or­ga­no d’ese­cu­zio­ne ad­de­bi­ta:

a.
ai ge­sto­ri de­gli im­pian­ti in re­gi­me di com­mer­cia­liz­za­zio­ne di­ret­ta: il pre­mio per l’im­mis­sio­ne in re­te;
b.
ai ge­sto­ri che im­met­to­no in re­te elet­tri­ci­tà al prez­zo di mer­ca­to di ri­fe­ri­men­to: il pre­mio per l’im­mis­sio­ne in re­te e il prez­zo di mer­ca­to di ri­fe­ri­men­to.12

11 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 27 feb. 2019, in vi­go­re dal 1° apr. 2019 (RU 2019 923).

12 In­tro­dot­to il n. I dell’O del 27 feb. 2019, in vi­go­re dal 1° apr. 2019 (RU 2019 923).

Art. 26 Indennità di gestione  

I pro­dut­to­ri nel­la com­mer­cia­liz­za­zio­ne di­ret­ta ri­ce­vo­no tri­me­stral­men­te dall’or­ga­no d’ese­cu­zio­ne un’in­den­ni­tà di ge­stio­ne per kWh equi­va­len­te a:

a.
0,55 cen­te­si­mi nel ca­so di im­pian­ti fo­to­vol­tai­ci e a ener­gia eo­li­ca;
b.
0,28 cen­te­si­mi nel ca­so di im­pian­ti idroe­let­tri­ci;
c.
0,16 cen­te­si­mi nel ca­so di IIR;
d.
0,28 cen­te­si­mi nel ca­so dei re­stan­ti im­pian­ti a bio­mas­sa.
Art. 27 Obblighi del gruppo di bilancio per le energie rinnovabili e dei gestori di rete  

1 Il grup­po di bi­lan­cio per le ener­gie rin­no­va­bi­li ri­ti­ra l’elet­tri­ci­tà dai ge­sto­ri che la im­met­to­no in re­te al prez­zo di mer­ca­to di ri­fe­ri­men­to e il cui im­pian­to è do­ta­to di un di­spo­si­ti­vo per la mi­su­ra­zio­ne del pro­fi­lo di ca­ri­co con tra­smis­sio­ne dei da­ti au­to­ma­ti­ca o di un si­ste­ma di mi­su­ra­zio­ne in­tel­li­gen­te. Es­so ver­sa all’or­ga­no d’ese­cu­zio­ne il prez­zo di mer­ca­to di ri­fe­ri­men­to per l’elet­tri­ci­tà ri­ti­ra­ta se­con­do il pia­no pre­vi­sio­na­le.

2 I ge­sto­ri di re­te ri­ti­ra­no l’elet­tri­ci­tà dai ge­sto­ri che la im­met­to­no nel­la lo­ro re­te al prez­zo di mer­ca­to di ri­fe­ri­men­to e il cui im­pian­to non è do­ta­to di un di­spo­si­ti­vo per la mi­su­ra­zio­ne del pro­fi­lo di ca­ri­co e di un si­ste­ma di mi­su­ra­zio­ne in­tel­li­gen­te. Es­si ver­sa­no all’or­ga­no d’ese­cu­zio­ne il prez­zo di mer­ca­to di ri­fe­ri­men­to per l’elet­tri­ci­tà ri­ti­ra­ta.

3 L’or­ga­no d’ese­cu­zio­ne de­po­si­ta sen­za in­du­gio i fon­di ot­te­nu­ti nel Fon­do per il sup­ple­men­to re­te di cui all’ar­ti­co­lo 37 LE­ne.

Art. 28 Ampliamenti o rinnovamenti successivi  

1 Il ge­sto­re di un im­pian­to per il qua­le ot­tie­ne una ri­mu­ne­ra­zio­ne per l’im­mis­sio­ne in re­te di elet­tri­ci­tà è te­nu­to a no­ti­fi­ca­re all’or­ga­no d’ese­cu­zio­ne gli am­plia­men­ti o i rin­no­va­men­ti al­me­no un me­se pri­ma del­la lo­ro mes­sa in eser­ci­zio. Egli è te­nu­to a in­di­ca­re tut­te le mo­di­fi­che che in­ten­de ef­fet­tua­re all’im­pian­to pre­ce­den­te.

2 La du­ra­ta del­la ri­mu­ne­ra­zio­ne non vie­ne pro­ro­ga­ta da un am­plia­men­to o un rin­no­va­men­to suc­ces­si­vo.

3 Ne­gli im­pian­ti fo­to­vol­tai­ci il tas­so di ri­mu­ne­ra­zio­ne ori­gi­na­rio vie­ne ri­dot­to dal­la mes­sa in eser­ci­zio dell’am­plia­men­to o del rin­no­va­men­to. Il nuo­vo tas­so di ri­mu­ne­ra­zio­ne si cal­co­la sul­la ba­se del va­lo­re me­dio pon­de­ra­to se­con­do la po­ten­za tra il tas­so di ri­mu­ne­ra­zio­ne de­ter­mi­nan­te al mo­men­to del­la pri­ma mes­sa in eser­ci­zio e il tas­so di ri­mu­ne­ra­zio­ne di 0 ct./kWh per l’am­plia­men­to o il rin­no­va­men­to.

4 Un im­pian­to fo­to­vol­tai­co è esclu­so da ta­le ri­du­zio­ne se è ga­ran­ti­to che l’elet­tri­ci­tà pro­dot­ta dall’ele­men­to dell’im­pian­to am­plia­to o rin­no­va­to non con­flui­sce nel con­teg­gio dell’elet­tri­ci­tà pro­dot­ta dall’im­pian­to ori­gi­na­rio in­se­ri­to nel si­ste­ma di ri­mu­ne­ra­zio­ne per l’im­mis­sio­ne di elet­tri­ci­tà.

5 Nel ca­so del­le pic­co­le cen­tra­li idroe­let­tri­che e de­gli im­pian­ti a bio­mas­sa il tas­so di ri­mu­ne­ra­zio­ne ori­gi­na­rio vie­ne ri­dot­to pro­por­zio­nal­men­te dal­la mes­sa in eser­ci­zio dell’am­plia­men­to o del rin­no­va­men­to. Il cal­co­lo del nuo­vo tas­so di ri­mu­ne­ra­zio­ne è ret­to da­gli al­le­ga­ti 1.1 e 1.5.

6 In ca­so di man­ca­ta no­ti­fi­ca o se la no­ti­fi­ca di cui al ca­po­ver­so 1 non av­vie­ne en­tro il ter­mi­ne sta­bi­li­to, il ge­sto­re è te­nu­to a re­sti­tui­re all’or­ga­no d’ese­cu­zio­ne, sen­za in­te­res­si, la dif­fe­ren­za tra la ri­mu­ne­ra­zio­ne ot­te­nu­ta e la ri­mu­ne­ra­zio­ne cal­co­la­ta se­con­do i tas­si di ri­mu­ne­ra­zio­ne con­tem­pla­ti nel ca­po­ver­so 3 o 5.

Art. 29 Conseguenze del mancato rispetto dei requisiti per il diritto o dei requisiti minimi  

1 Per il pe­rio­do du­ran­te il qua­le i re­qui­si­ti per il di­rit­to o i re­qui­si­ti mi­ni­mi non so­no o non so­no più ri­spet­ta­ti, non sus­si­ste nes­sun di­rit­to al pre­mio per l’im­mis­sio­ne in re­te. Se è pre­vi­sto un pe­rio­do di va­lu­ta­zio­ne, il di­rit­to al pre­mio per l’im­mis­sio­ne in re­te de­ca­de re­troat­ti­va­men­te per l’in­te­ro pe­rio­do. La ri­mu­ne­ra­zio­ne ot­te­nu­ta in ec­ces­so de­ve es­se­re re­sti­tui­ta all’or­ga­no d’ese­cu­zio­ne. Es­sa può es­se­re com­pen­sa­ta con fu­tu­re pre­sta­zio­ni.

2 A par­ti­re dal mo­men­to in cui i re­qui­si­ti per il di­rit­to o i re­qui­si­ti mi­ni­mi so­no nuo­va­men­te sod­di­sfat­ti sus­si­ste di nuo­vo il di­rit­to al pre­mio per l’im­mis­sio­ne in re­te. Se è pre­vi­sto un pe­rio­do di va­lu­ta­zio­ne, il di­rit­to sus­si­ste re­troat­ti­va­men­te per l’in­te­ro pe­rio­do. Even­tua­li ver­sa­men­ti suc­ces­si­vi non so­no sog­get­ti a in­te­res­si.

3 Se per il man­ca­to ri­spet­to dei re­qui­si­ti per il di­rit­to o dei re­qui­si­ti mi­ni­mi vi so­no ra­gio­ni non im­pu­ta­bi­li al ge­sto­re, que­st’ul­ti­mo può il­lu­stra­re all’or­ga­no d’ese­cu­zio­ne le mi­su­re che in­ten­de adot­ta­re af­fin­ché ta­li re­qui­si­ti sia­no nuo­va­men­te ri­spet­ta­ti. L’or­ga­no d’ese­cu­zio­ne può con­ce­der­gli un ter­mi­ne ap­pro­pria­to per l’at­tua­zio­ne del­le per­ti­nen­ti mi­su­re, even­tual­men­te vin­co­lan­do­lo ad one­ri. Si­no al­lo sca­de­re di que­sto ter­mi­ne sus­si­ste il di­rit­to al pre­mio per l’im­mis­sio­ne in re­te, pur­ché gli even­tua­li one­ri sia­no sod­di­sfat­ti.

4 Se an­che do­po la sca­den­za del ter­mi­ne i re­qui­si­ti per il di­rit­to o i re­qui­si­ti mi­ni­mi non so­no sod­di­sfat­ti, il ca­po­ver­so 1 si ap­pli­ca per ana­lo­gia.

Art. 30 Esclusione e uscita dal sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità  

1 L’or­ga­no d’ese­cu­zio­ne di­spo­ne l’esclu­sio­ne di un ge­sto­re dal si­ste­ma di ri­mu­ne­ra­zio­ne per l’im­mis­sio­ne di elet­tri­ci­tà, se i re­qui­si­ti per il di­rit­to o i re­qui­si­ti mi­ni­mi:

a.13
non so­no ri­spet­ta­ti ri­pe­tu­ta­men­te e per ta­le ra­gio­ne il pre­mio per l’im­mis­sio­ne in re­te non è sta­to ver­sa­to nel cor­so di tre an­ni ci­vi­li con­se­cu­ti­vi (art. 29 cpv. 1);
b.
non so­no ri­spet­ta­ti nel cor­so di un in­te­ro an­no ci­vi­le do­po la sca­den­za del ter­mi­ne di cui all’ar­ti­co­lo 29 ca­po­ver­so 3.

2 Un’usci­ta dal si­ste­ma di ri­mu­ne­ra­zio­ne per l’im­mis­sio­ne di elet­tri­ci­tà è pos­si­bi­le in ogni mo­men­to ri­spet­tan­do un ter­mi­ne di di­sdet­ta di tre me­si per la fi­ne di un tri­me­stre.

3 Una nuo­va par­te­ci­pa­zio­ne al si­ste­ma di ri­mu­ne­ra­zio­ne per l’im­mis­sio­ne di elet­tri­ci­tà è esclu­sa a se­gui­to di un’esclu­sio­ne o un’usci­ta.

13 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 27 feb. 2019, in vi­go­re dal 1° apr. 2019 (RU 2019 923).

Capitolo 3: Disposizioni generali sulla rimunerazione unica e sui contributi d’investimento

Art. 31 Esclusione del contributo d’investimento  

1Fin­tan­to­ché un ge­sto­re ot­tie­ne per un im­pian­to un fi­nan­zia­men­to dei co­sti sup­ple­men­ta­ri se­con­do l’ar­ti­co­lo 73 ca­po­ver­so 4 LE­ne o una ri­mu­ne­ra­zio­ne per l’im­mis­sio­ne in re­te di elet­tri­ci­tà non è pos­si­bi­le ac­cor­dar­gli né una ri­mu­ne­ra­zio­ne uni­ca né un con­tri­bu­to d’in­ve­sti­men­to.

2 So­no esen­ti da ta­le esclu­sio­ne gli am­plia­men­ti con­si­de­re­vo­li di im­pian­ti fo­to­vol­tai­ci, se so­no sta­ti mes­si in ser­vi­zio do­po il 31 di­cem­bre 2017 e se so­no adem­piu­ti i re­qui­si­ti di cui all’ar­ti­co­lo 28 ca­po­ver­so 4.14

14 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del 25 nov. 2020, in vi­go­re dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6129).

Art. 32 Autorizzazione di inizio anticipato dei lavori  

L’UFE può au­to­riz­za­re l’ini­zio an­ti­ci­pa­to dei la­vo­ri ne­gli im­pian­ti idroe­let­tri­ci e a bio­mas­sa, se l’at­ten­de­re la ga­ran­zia di prin­ci­pio com­por­te­reb­be gra­vi in­con­ve­nien­ti. L’au­to­riz­za­zio­ne non dà al­cun di­rit­to a un con­tri­bu­to d’in­ve­sti­men­to.

Art. 33 Requisiti relativi all’esercizio e al funzionamento degli impianti  

1 Un im­pian­to per il qua­le so­no sta­ti ver­sa­ti una ri­mu­ne­ra­zio­ne uni­ca o un con­tri­bu­to d’in­ve­sti­men­to de­ve es­se­re sot­to­po­sto, a par­ti­re dal­la sua mes­sa in eser­ci­zio, dall’am­plia­men­to o dal rin­no­va­men­to, a una ma­nu­ten­zio­ne per al­me­no la du­ra­ta se­guen­te, in mo­do che sia ga­ran­ti­to un eser­ci­zio re­go­la­re:

a.
15 an­ni nel ca­so di im­pian­ti fo­to­vol­tai­ci, IIR e im­pian­ti idroe­let­tri­ci;
b.
10 an­ni nel ca­so di im­pian­ti a gas di de­pu­ra­zio­ne e di im­pian­ti a com­bu­stio­ne a le­gna d’im­por­tan­za re­gio­na­le.

2 Du­ran­te al­me­no 15 an­ni gli im­pian­ti fo­to­vol­tai­ci de­vo­no inol­tre es­se­re in eser­ci­zio in mo­do ta­le da non scen­de­re al di sot­to del­la pro­du­zio­ne mi­ni­ma at­te­sa in ba­se all’ubi­ca­zio­ne e all’orien­ta­men­to.

Art. 34 Restituzione della rimunerazione unica e dei contributi d’investimento  

1 Per la re­sti­tu­zio­ne del­la ri­mu­ne­ra­zio­ne uni­ca e dei con­tri­bu­ti d’in­ve­sti­men­to si ap­pli­ca­no per ana­lo­gia gli ar­ti­co­li 28–30 del­la leg­ge del 5 ot­to­bre 199015 sui sus­si­di.

2 La re­sti­tu­zio­ne del­la ri­mu­ne­ra­zio­ne uni­ca o dei con­tri­bu­ti d’in­ve­sti­men­to è ri­chie­sta in­te­ra­men­te o par­zial­men­te in par­ti­co­la­re se non sus­si­sto­no o non sus­si­sto­no più i re­qui­si­ti re­la­ti­vi all’eser­ci­zio e al fun­zio­na­men­to se­con­do l’ar­ti­co­lo 33.

3 Vie­ne inol­tre ri­chie­sta la re­sti­tu­zio­ne in­te­ra o par­zia­le del­la ri­mu­ne­ra­zio­ne uni­ca o dei con­tri­bu­ti d’in­ve­sti­men­to se le con­di­zio­ni del mer­ca­to dell’ener­gia de­ter­mi­na­no una red­di­ti­vi­tà ec­ces­si­va.

Art. 35 Termine di attesa 16  

La du­ra­ta mi­ni­ma du­ran­te la qua­le il ge­sto­re non può chie­de­re un’al­tra ri­mu­ne­ra­zio­ne uni­ca o al­tri con­tri­bu­ti d’in­ve­sti­men­to è di:

a.
15 an­ni nel ca­so di IIR;
b.
10 an­ni nel ca­so di im­pian­ti a gas di de­pu­ra­zio­ne e di cen­tra­li elet­tri­che a le­gna di im­por­tan­za re­gio­na­le.

16 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 27 feb. 2019, in vi­go­re dal 1° apr. 2019 (RU 2019 923).

Capitolo 4: Rimunerazione unica per impianti fotovoltaici

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 36 Dimensione minima e limite superiore di potenza per il versamento di una rimunerazione unica  

Una ri­mu­ne­ra­zio­ne uni­ca vie­ne ver­sa­ta per gli im­pian­ti fo­to­vol­tai­ci con una po­ten­za di al­me­no 2 kW fi­no al mas­si­mo 50 MW.

Art. 37 Misura considerevole dell’ampliamento o del rinnovamento di un impianto  

Un im­pian­to è con­si­de­ra­to am­plia­to o rin­no­va­to in mi­su­ra con­si­de­re­vo­le se la po­ten­za dell’im­pian­to è sta­ta au­men­ta­ta di al­me­no 2 kW a se­gui­to dell’am­plia­men­to o del rin­no­va­men­to.

Art. 38 Calcolo della rimunerazione unica e adeguamento degli importi  

1 La ri­mu­ne­ra­zio­ne uni­ca è com­po­sta di un con­tri­bu­to di ba­se e di un con­tri­bu­to le­ga­to al­la po­ten­za.

2 Gli im­por­ti so­no de­ter­mi­na­ti nell’al­le­ga­to 2.1. Il Di­par­ti­men­to fe­de­ra­le dell’am­bien­te, dei tra­spor­ti, dell’ener­gia e del­le co­mu­ni­ca­zio­ni (DA­TEC) li ve­ri­fi­ca an­nual­men­te. In ca­so di mu­ta­men­to con­si­de­re­vo­le del­le cir­co­stan­ze es­so pre­sen­ta al Con­si­glio fe­de­ra­le una pro­po­sta di ade­gua­men­to de­gli im­por­ti.

3 Per gli im­pian­ti fo­to­vol­tai­ci di gran­di di­men­sio­ni che so­no sta­ti mes­si in eser­ci­zio dal 1° gen­na­io 2013 val­go­no gli im­por­ti per gli im­pian­ti an­nes­si e iso­la­ti, an­che se es­si ap­par­ten­go­no al­la ca­te­go­ria de­gli im­pian­ti in­te­gra­ti.

4 Per gli am­plia­men­ti o i rin­no­va­men­ti con­si­de­re­vo­li vie­ne ver­sa­to sol­tan­to un con­tri­bu­to le­ga­to al­la po­ten­za equi­va­len­te all’au­men­to del­la po­ten­za rag­giun­ta con l’am­plia­men­to o il rin­no­va­men­to. Non vie­ne ver­sa­to al­cun con­tri­bu­to di ba­se.

5 Se un im­pian­to vie­ne am­plia­to già pri­ma dell’ot­te­ni­men­to del­la ri­mu­ne­ra­zio­ne uni­ca, il con­tri­bu­to di ba­se vie­ne ver­sa­to per l’ele­men­to dell’im­pian­to mes­so in eser­ci­zio per pri­mo e il con­tri­bu­to le­ga­to al­la po­ten­za in fun­zio­ne del­la da­ta di mes­sa in eser­ci­zio dei sin­go­li ele­men­ti dell’im­pian­to.17

6 Nel ca­so di un im­pian­to co­sti­tui­to da più cam­pi fo­to­vol­tai­ci che rien­tra­no in di­ver­se ca­te­go­rie di im­pian­ti se­con­do l’ar­ti­co­lo 6, il con­tri­bu­to di ba­se è cal­co­la­to sul­la scor­ta del va­lo­re me­dio de­gli im­por­ti pon­de­ra­to in ba­se al­la po­ten­za e il con­tri­bu­to le­ga­to al­la po­ten­za in fun­zio­ne de­gli ele­men­ti del­la po­ten­za per ca­te­go­ria.

17 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 23 ott. 2019, in vi­go­re dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3479).

Sezione 2: Ordine di presa in considerazione e lista d’attesa

Art. 39 Ordine di presa in considerazione  

1 De­ter­mi­nan­te ai fi­ni del­la pre­sa in con­si­de­ra­zio­ne di un pro­get­to è la da­ta di pre­sen­ta­zio­ne del­la do­man­da.

2 Se non tut­te le do­man­de pre­sen­ta­te lo stes­so gior­no pos­so­no es­se­re pre­se in con­si­de­ra­zio­ne, si pren­do­no dap­pri­ma in con­si­de­ra­zio­ne i pro­get­ti de­gli im­pian­ti con la mag­gio­re po­ten­za sup­ple­men­ta­re.

Art. 40 Lista d’attesa  

1 Se le ri­sor­se non so­no suf­fi­cien­ti per una pre­sa in con­si­de­ra­zio­ne im­me­dia­ta, i pro­get­ti so­no in­se­ri­ti con­for­me­men­te al­la da­ta di pre­sen­ta­zio­ne del­la do­man­da in una li­sta d’at­te­sa, sal­vo il ca­so in cui sia ma­ni­fe­sto che es­si non sod­di­sfa­no i re­qui­si­ti per il di­rit­to.

2 L’or­ga­no d’ese­cu­zio­ne co­mu­ni­ca al ri­chie­den­te che il suo pro­get­to è sta­to in­se­ri­to nel­la li­sta d’at­te­sa.

3 Es­so ge­sti­sce una li­sta d’at­te­sa per gli im­pian­ti fo­to­vol­tai­ci di pic­co­le di­men­sio­ni e una li­sta d’at­te­sa per gli im­pian­ti fo­to­vol­tai­ci di gran­di di­men­sio­ni.

4Se vi so­no nuo­va­men­te ri­sor­se di­spo­ni­bi­li, l’UFE fis­sa due con­tin­gen­ti en­tro i qua­li pos­so­no es­se­re pre­si in con­si­de­ra­zio­ne i pro­get­ti del­le li­ste d’at­te­sa de­gli im­pian­ti fo­to­vol­tai­ci di pic­co­le e di gran­di di­men­sio­ni.

Sezione 3: Procedura di domanda per gli impianti fotovoltaici di piccole dimensioni

Art. 41 Domanda  

1 La do­man­da per l’ot­te­ni­men­to di una ri­mu­ne­ra­zio­ne uni­ca per im­pian­ti fo­to­vol­tai­ci di pic­co­le di­men­sio­ni de­ve es­se­re pre­sen­ta­ta all’or­ga­no d’ese­cu­zio­ne do­po la mes­sa in eser­ci­zio dell’im­pian­to.

2 Es­sa de­ve con­te­ne­re tut­te le in­di­ca­zio­ni e i do­cu­men­ti di cui all’al­le­ga­to 2.1 nu­me­ro 3.

3 Nel­la do­man­da i ge­sto­ri di im­pian­ti di cui all’ar­ti­co­lo 7 ca­po­ver­so 3 de­vo­no co­mu­ni­ca­re all’or­ga­no d’ese­cu­zio­ne che in­ten­do­no ri­nun­cia­re al­la ri­mu­ne­ra­zio­ne del con­tri­bu­to le­ga­to al­la po­ten­za (all. 2.1 n. 2) a par­ti­re dal­la po­ten­za di 100 kW.

4Se per lo stes­so im­pian­to il ge­sto­re ha già pre­sen­ta­to una do­man­da se­con­do l’ar­ti­co­lo 21 o 43, que­sta do­man­da è con­si­de­ra­ta ri­ti­ra­ta con la pre­sen­ta­zio­ne del­la do­man­da di cui al ca­po­ver­so 1.

Art. 42 Determinazione della rimunerazione unica  

Se l’im­pian­to sod­di­sfa i re­qui­si­ti per il di­rit­to e vi so­no a di­spo­si­zio­ne suf­fi­cien­ti ri­sor­se ai fi­ni del­la pre­sa in con­si­de­ra­zio­ne, l’or­ga­no d’ese­cu­zio­ne de­ter­mi­na l’am­mon­ta­re del­la ri­mu­ne­ra­zio­ne uni­ca sul­la ba­se de­gli im­por­ti di cui all’al­le­ga­to 2.1.

Sezione 4: Procedura di domanda per gli impianti fotovoltaici di grandi dimensioni

Art. 43 Domanda  

1 La do­man­da per l’ot­te­ni­men­to di una ri­mu­ne­ra­zio­ne uni­ca per gli im­pian­ti fo­to­vol­tai­ci di gran­di di­men­sio­ni de­ve es­se­re pre­sen­ta­ta all’or­ga­no d’ese­cu­zio­ne.

2 Es­sa de­ve con­te­ne­re tut­te le in­di­ca­zio­ni e i do­cu­men­ti di cui all’al­le­ga­to 2.1 nu­me­ro 4.1.

3 Se do­po la pre­sen­ta­zio­ne del­la do­man­da la ca­te­go­ria o la po­ten­za dell’im­pian­to pro­get­ta­to su­bi­sco­no mo­di­fi­che, il ri­chie­den­te è te­nu­to a co­mu­ni­car­lo im­me­dia­ta­men­te all’or­ga­no d’ese­cu­zio­ne.

Art. 44 Garanzia di principio 18  

Se sus­si­sto­no pre­su­mi­bil­men­te i re­qui­si­ti per il di­rit­to e vi so­no suf­fi­cien­ti ri­sor­se a di­spo­si­zio­ne, l’or­ga­no d’ese­cu­zio­ne ga­ran­ti­sce la ri­mu­ne­ra­zio­ne uni­ca con una de­ci­sio­ne di prin­ci­pio.

18 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 25 nov. 2020, in vi­go­re dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6129).

Art. 45 Termine e notifica di messa in esercizio  

1 L’im­pian­to de­ve es­se­re mes­so in eser­ci­zio al più tar­di:

a.
12 me­si do­po la ga­ran­zia di prin­ci­pio di cui all’ar­ti­co­lo 44;
b.
6 an­ni do­po la ga­ran­zia di prin­ci­pio di cui all’ar­ti­co­lo 44, se per la co­stru­zio­ne dell’im­pian­to è ne­ces­sa­rio mo­di­fi­ca­re le ba­si pia­ni­fi­ca­to­rie.19

2 La mes­sa in eser­ci­zio de­ve es­se­re no­ti­fi­ca­ta all’or­ga­no d’ese­cu­zio­ne al più tar­di tre me­si dal­la mes­sa in eser­ci­zio.

3 La no­ti­fi­ca di mes­sa in eser­ci­zio de­ve con­te­ne­re le in­di­ca­zio­ni e i do­cu­men­ti di cui all’al­le­ga­to 2.1 nu­me­ro 4.2.

4 Se per ra­gio­ni non im­pu­ta­bi­li al ri­chie­den­te il ter­mi­ne per la mes­sa in eser­ci­zio non può es­se­re ri­spet­ta­to, l’or­ga­no d’ese­cu­zio­ne può pro­ro­gar­lo su ri­chie­sta. La ri­chie­sta de­ve es­se­re pre­sen­ta­ta pri­ma del­la sca­den­za del ter­mi­ne.

19 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 27 feb. 2019, in vi­go­re dal 1° apr. 2019 (RU 2019 923).

Art. 46 Decisione  

1 Se an­che do­po la mes­sa in eser­ci­zio l’im­pian­to sod­di­sfa i re­qui­si­ti per il di­rit­to, do­po la ri­ce­zio­ne del­la no­ti­fi­ca com­ple­ta di mes­sa in eser­ci­zio l’or­ga­no d’ese­cu­zio­ne sta­bi­li­sce sul­la ba­se dei da­ti au­ten­ti­ca­ti dell’im­pian­to nell’am­bi­to del­le ga­ran­zie di ori­gi­ne l’am­mon­ta­re del­la ri­mu­ne­ra­zio­ne uni­ca.20

2 Se un ri­chie­den­te per il cui im­pian­to sus­si­sto­no ri­sor­se suf­fi­cien­ti ha mes­so in eser­ci­zio il pro­prio im­pian­to pri­ma che gli fos­se ac­cor­da­ta la ri­mu­ne­ra­zio­ne uni­ca con una de­ci­sio­ne di prin­ci­pio, l’or­ga­no d’ese­cu­zio­ne ema­na di­ret­ta­men­te una de­ci­sio­ne se­con­do il ca­po­ver­so 1, al­lor­quan­do la per­so­na in que­stio­ne ha pre­sen­ta­to la no­ti­fi­ca com­ple­ta di mes­sa in eser­ci­zio.

3 L’or­ga­no d’ese­cu­zio­ne re­vo­ca la ga­ran­zia di cui all’ar­ti­co­lo 44 e re­spin­ge la do­man­da per l’ot­te­ni­men­to di una ri­mu­ne­ra­zio­ne uni­ca se:

a.
i re­qui­si­ti per il di­rit­to non so­no adem­piu­ti;
b.
la mes­sa in eser­ci­zio non av­vie­ne en­tro il ter­mi­ne pre­vi­sto;
c.
l’ubi­ca­zio­ne dell’im­pian­to non cor­ri­spon­de a quan­to in­di­ca­to nel­la do­man­da.

4 Es­so può re­vo­ca­re la ga­ran­zia di prin­ci­pio di cui all’ar­ti­co­lo 44 an­che nel ca­so in cui la mes­sa in eser­ci­zio non gli è sta­ta no­ti­fi­ca­ta en­tro i tre me­si suc­ces­si­vi.

20 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 25 nov. 2020, in vi­go­re dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6129).

Capitolo 5: Contributo d’investimento per gli impianti idroelettrici

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 47 Misura considerevole dell’ampliamento o del rinnovamento  

1 L’am­plia­men­to di un im­pian­to è con­si­de­ra­to con­si­de­re­vo­le, se me­dian­te mi­su­re co­strut­ti­ve:

a.21
la por­ta­ta mas­si­ma dell’ac­qua de­ri­van­te dal­le ac­que già uti­liz­za­te vie­ne au­men­ta­ta di al­me­no il 20 per cen­to e l’im­pian­to am­plia­to di­spo­ne di un ser­ba­to­io di ac­cu­mu­lo con il cui con­te­nu­to può es­se­re pro­dot­ta elet­tri­ci­tà du­ran­te sei ore a pie­no ca­ri­co;
b.
il di­sli­vel­lo lor­do me­dio vie­ne au­men­ta­to di al­me­no il 10 per cen­to;
c.
vie­ne uti­liz­za­ta al­tra ac­qua equi­va­len­te ad al­me­no il 10 per cen­to del­la me­dia del­la quan­ti­tà di ac­qua an­nua uti­liz­za­ta ne­gli ul­ti­mi cin­que an­ni d’eser­ci­zio com­ple­ti pri­ma del­la mes­sa in eser­ci­zio dell’am­plia­men­to;
d.22
il vo­lu­me uti­le vie­ne au­men­ta­to sia di al­me­no il 15 per cen­to che di 150 000 me­tri cu­bi; o
e.
la pro­du­zio­ne net­ta an­nua me­dia rap­por­ta­ta al­la me­dia de­gli ul­ti­mi cin­que an­ni d’eser­ci­zio com­ple­ti pri­ma del­la pre­sen­ta­zio­ne del­la do­man­da per l’ot­te­ni­men­to di un con­tri­bu­to d’in­ve­sti­men­to vie­ne au­men­ta­ta di al­me­no il 20 per cen­to o 30 GWh.

2 Il rin­no­va­men­to di un im­pian­to è con­si­de­ra­to con­si­de­re­vo­le se:

a.
al­me­no una com­po­nen­te prin­ci­pa­le, qua­li la pre­sa d’ac­qua, le pom­pe d’ali­men­ta­zio­ne, le ope­re di sbar­ra­men­to, i ser­ba­toi di ac­cu­mu­lo, le con­dot­te in pres­sio­ne, le mac­chi­ne o l’equi­pag­gia­men­to elet­tro­mec­ca­ni­co dell’im­pian­to, è so­sti­tui­ta o in­te­ra­men­te ri­sa­na­ta; e
b.
l’in­ve­sti­men­to am­mon­ta ad al­me­no 7 ct./kWh ri­spet­to al­la pro­du­zio­ne net­ta me­dia rag­giun­ta in uno de­gli ul­ti­mi cin­que an­ni d’eser­ci­zio com­ple­ti.

21 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 25 nov. 2020, in vi­go­re dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6129).

22 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 27 feb. 2019, in vi­go­re dal 1° apr. 2019 (RU 2019 923).

Art. 48 Aliquote  

1 L’UFE de­ter­mi­na il con­tri­bu­to d’in­ve­sti­men­to per cia­scun im­pian­to in­di­vi­dual­men­te se­con­do l’ar­ti­co­lo 29 ca­po­ver­so 2 LE­ne.

2 Ne­gli im­pian­ti con una po­ten­za mas­si­ma di 10 MW il con­tri­bu­to d’in­ve­sti­men­to am­mon­ta al mas­si­mo:

a.
al 60 per cen­to dei co­sti d’in­ve­sti­men­to com­pu­ta­bi­li per gli am­plia­men­ti con­si­de­re­vo­li;
b.
al 40 per cen­to dei co­sti d’in­ve­sti­men­to com­pu­ta­bi­li per i rin­no­va­men­ti con­si­de­re­vo­li.

3 Ne­gli im­pian­ti con una po­ten­za su­pe­rio­re ai 10 MW il con­tri­bu­to d’in­ve­sti­men­to am­mon­ta al mas­si­mo:

a.
al 35 per cen­to dei co­sti d’in­ve­sti­men­to com­pu­ta­bi­li per gli im­pian­ti nuo­vi e gli am­plia­men­ti con­si­de­re­vo­li;
b.
al 20 per cen­to dei co­sti d’in­ve­sti­men­to com­pu­ta­bi­li per i rin­no­va­men­ti con­si­de­re­vo­li;
c.23
al 40 per cen­to dei co­sti d’in­ve­sti­men­to com­pu­ta­bi­li per gli im­pian­ti nuo­vi e gli am­plia­men­ti con­si­de­re­vo­li che, a se­gui­to di mi­su­re co­strut­ti­ve, pos­so­no per­met­te­re di ac­cu­mu­la­re una quan­ti­tà di ener­gia ag­giun­ti­va pa­ri ad al­me­no 10 GWh.

4 Il DA­TEC ve­ri­fi­ca le ali­quo­te al­me­no ogni cin­que an­ni. In ca­so di mu­ta­men­to con­si­de­re­vo­le del­le cir­co­stan­ze, es­so pre­sen­ta al Con­si­glio fe­de­ra­le una pro­po­sta di ade­gua­men­to del­le ali­quo­te.

5 Ne­gli im­pian­ti idroe­let­tri­ci sul con­fi­ne il con­tri­bu­to d’in­ve­sti­men­to cal­co­la­to vie­ne ri­dot­to del­la quo­ta non ap­par­te­nen­te al­la so­vra­ni­tà sviz­ze­ra.

23 In­tro­dot­ta dal n. I dell’O del 23 ott. 2019, in vi­go­re dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3479).

Sezione 2: Ordine di presa in considerazione degli impianti idroelettrici con una potenza massima di 10 MW e lista d’attesa

Art. 49 Ordine di presa in considerazione  

1 De­ter­mi­nan­te ai fi­ni del­la pre­sa in con­si­de­ra­zio­ne di un pro­get­to con il qua­le s’in­ten­de am­plia­re o rin­no­va­re in mi­su­ra con­si­de­re­vo­le un im­pian­to idroe­let­tri­co con una po­ten­za mas­si­ma di 10 MW è la da­ta di pre­sen­ta­zio­ne del­la do­man­da.

2 Se non tut­te le do­man­de pre­sen­ta­te lo stes­so gior­no pos­so­no es­se­re pre­se in con­si­de­ra­zio­ne, ven­go­no dap­pri­ma pre­si in con­si­de­ra­zio­ne i pro­get­ti de­gli im­pian­ti con la mag­gio­re pro­du­zio­ne sup­ple­men­ta­re di elet­tri­ci­tà rap­por­ta­ta al con­tri­bu­to d’in­ve­sti­men­to.

Art. 50 Lista d’attesa  

1 Se le ri­sor­se non so­no suf­fi­cien­ti per una pre­sa in con­si­de­ra­zio­ne im­me­dia­ta, i pro­get­ti so­no in­se­ri­ti in una li­sta d’at­te­sa, sal­vo il ca­so in cui sia ma­ni­fe­sto che es­si non sod­di­sfa­no i re­qui­si­ti per il di­rit­to.

2 L’UFE co­mu­ni­ca al ri­chie­den­te che il suo pro­get­to è sta­to in­se­ri­to nel­la li­sta d’at­te­sa.

3 Se vi so­no nuo­va­men­te ri­sor­se di­spo­ni­bi­li, i pro­get­ti ven­go­no pre­si in con­si­de­ra­zio­ne se­con­do la da­ta di pre­sen­ta­zio­ne del­la do­man­da.

Sezione 3: Ordine di presa in considerazione degli impianti idroelettrici con una potenza superiore ai 10 MW

Art. 51 Risorse disponibili  

1 Le ri­sor­se che pos­so­no es­se­re uti­liz­za­te per i con­tri­bu­ti d’in­ve­sti­men­to per gli im­pian­ti idroe­let­tri­ci con una po­ten­za su­pe­rio­re ai 10 MW (art. 36 cpv. 2 OEn24) ven­go­no at­tri­bui­te ogni due an­ni.

2 Il bien­nio ini­zia il 1° gen­na­io dell’an­no in cui ca­de il gior­no di ri­fe­ri­men­to. I gior­ni di ri­fe­ri­men­to so­no il 30 giu­gno 2018, il 31 ago­sto 2020, il 31 ago­sto 2022, il 30 giu­gno 2024, il 30 giu­gno 2026, il 30 giu­gno 2028 e il 30 giu­gno 2030.25

3 Se tut­te le do­man­de pre­sen­ta­te en­tro un gior­no di ri­fe­ri­men­to pos­so­no es­se­re pre­se in con­si­de­ra­zio­ne e in se­gui­to ri­man­go­no an­co­ra di­spo­ni­bi­li ri­sor­se suf­fi­cien­ti, an­che le do­man­de pre­sen­ta­te suc­ces­si­va­men­te pos­so­no es­se­re pre­se in con­si­de­ra­zio­ne fi­no a quan­do le ri­sor­se pre­vi­ste per ta­le bien­nio so­no esau­ri­te.

24 RS 730.01

25 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 23 ott. 2019, in vi­go­re dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3479).

Art. 52 Ordine di presa in considerazione  

1 Se non tut­te le do­man­de pre­sen­ta­te en­tro un gior­no di ri­fe­ri­men­to pos­so­no es­se­re pre­se in con­si­de­ra­zio­ne, ven­go­no dap­pri­ma pre­si in con­si­de­ra­zio­ne i pro­get­ti per la rea­liz­za­zio­ne di un im­pian­to nuo­vo o di un am­plia­men­to che pre­sen­ta­no la pro­du­zio­ne sup­ple­men­ta­re mag­gio­re rap­por­ta­ta al con­tri­bu­to d’in­ve­sti­men­to. Nel ca­so di pro­get­ti che, a se­gui­to di mi­su­re co­strut­ti­ve, pos­so­no per­met­te­re di ac­cu­mu­la­re una quan­ti­tà di ener­gia ag­giun­ti­va, que­st’ul­ti­ma è ad­di­zio­na­ta al­la pro­du­zio­ne sup­ple­men­ta­re.26

2 Ven­go­no pre­se in con­si­de­ra­zio­ne tut­te le do­man­de che pos­so­no es­se­re fi­nan­zia­te in­te­gral­men­te con le ri­sor­se di­spo­ni­bi­li per il bien­nio.

3 Se in se­gui­to ri­man­go­no an­co­ra a di­spo­si­zio­ne ri­sor­se pa­ri ad al­me­no il 50 per cen­to del con­tri­bu­to d’in­ve­sti­men­to da ac­cor­da­re al pro­get­to per la rea­liz­za­zio­ne di un im­pian­to nuo­vo o di un am­plia­men­to che se­gue nell’or­di­ne di pre­sa in con­si­de­ra­zio­ne, vie­ne pre­so in con­si­de­ra­zio­ne an­che ta­le pro­get­to. Le ri­sor­se di­spo­ni­bi­li nel gior­no di ri­fe­ri­men­to suc­ces­si­vo si ri­du­co­no dell’im­por­to ne­ces­sa­rio per ta­le pro­get­to.

4 Se le ri­sor­se re­stan­ti so­no in­fe­rio­ri al 50 per cen­to, non ven­go­no pre­se in con­si­de­ra­zio­ne ul­te­rio­ri do­man­de e le ri­sor­se ri­ma­nen­ti ven­go­no com­pu­ta­te nel­le ri­sor­se di­spo­ni­bi­li per il bien­nio suc­ces­si­vo.

5 Se tut­te le do­man­de per l’ot­te­ni­men­to di un con­tri­bu­to d’in­ve­sti­men­to per im­pian­ti nuo­vi e am­plia­men­ti pre­sen­ta­te en­tro un gior­no di ri­fe­ri­men­to pos­so­no es­se­re pre­se in con­si­de­ra­zio­ne e in se­gui­to ri­man­go­no di­spo­ni­bi­li ri­sor­se suf­fi­cien­ti, ven­go­no pre­si in con­si­de­ra­zio­ne i pro­get­ti per la rea­liz­za­zio­ne di rin­no­va­men­ti. Ven­go­no dap­pri­ma pre­si in con­si­de­ra­zio­ne i pro­get­ti che pre­sen­ta­no la pro­du­zio­ne sup­ple­men­ta­re mag­gio­re rap­por­ta­ta al­le ri­sor­se da ver­sa­re in qua­li­tà di con­tri­bu­to d’in­ve­sti­men­to.

6 Le do­man­de per gli im­pian­ti che non pos­so­no es­se­re pre­se in con­si­de­ra­zio­ne ven­go­no sot­to­po­ste a una nuo­va va­lu­ta­zio­ne di vol­ta in vol­ta nei gior­ni di ri­fe­ri­men­to suc­ces­si­vi in­sie­me al­le nuo­ve do­man­de se­con­do i ca­po­ver­si 1–5.

7 Le ri­sor­se inu­ti­liz­za­te ri­ser­va­te per un pro­get­to ven­go­no im­pie­ga­te a ma­no a ma­no per la pre­sa in con­si­de­ra­zio­ne di pro­get­ti se­con­do l’or­di­ne san­ci­to nei ca­po­ver­si 1–5.

26 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 23 ott. 2019, in vi­go­re dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3479).

Sezione 4: Procedura di domanda

Art. 53 Domanda  

1 La do­man­da per l’ot­te­ni­men­to di un con­tri­bu­to d’in­ve­sti­men­to de­ve es­se­re pre­sen­ta­ta all’UFE.

2 Es­sa può es­se­re pre­sen­ta­ta sol­tan­to quan­do sus­si­ste una li­cen­za di co­stru­zio­ne pas­sa­ta in giu­di­ca­to o, se per un pro­get­to non oc­cor­re una li­cen­za di co­stru­zio­ne, quan­do è di­mo­stra­to che il pro­get­to è pron­to al­la rea­liz­za­zio­ne.

3 Es­sa de­ve con­te­ne­re tut­te le in­di­ca­zio­ni e i do­cu­men­ti di cui all’al­le­ga­to 2.2.

Art. 54 Garanzia di principio  

Se dall’esa­me del­la do­man­da ri­sul­ta che sus­si­sto­no i re­qui­si­ti per il di­rit­to e so­no di­spo­ni­bi­li suf­fi­cien­ti ri­sor­se per la pre­sa in con­si­de­ra­zio­ne del­la do­man­da, l’UFE ac­cor­da il con­tri­bu­to d’in­ve­sti­men­to con ga­ran­zia di prin­ci­pio e de­ter­mi­na quan­to se­gue:

a.
l’am­mon­ta­re del con­tri­bu­to d’in­ve­sti­men­to in per cen­to dei co­sti d’in­ve­sti­men­to com­pu­ta­bi­li con­si­de­ran­do i mag­gio­ri co­sti non am­mor­tiz­za­bi­li pre­vi­sti;
b.
l’im­por­to mas­si­mo che il con­tri­bu­to d’in­ve­sti­men­to non de­ve ec­ce­de­re;
c.
en­tro quan­do al più tar­di oc­cor­re av­via­re i la­vo­ri;
d.
il pia­no di pa­ga­men­to se­con­do l’ar­ti­co­lo 60;
e.
il ter­mi­ne en­tro il qua­le l’im­pian­to de­ve es­se­re mes­so in eser­ci­zio.
Art. 55 Notifica di messa in esercizio  

1 Do­po la mes­sa in eser­ci­zio oc­cor­re pre­sen­ta­re all’UFE una no­ti­fi­ca di mes­sa in eser­ci­zio.

2 La no­ti­fi­ca de­ve con­te­ne­re al­me­no le in­di­ca­zio­ni e i do­cu­men­ti se­guen­ti:

a.
la da­ta di mes­sa in eser­ci­zio;
b.
il ver­ba­le di col­lau­do;
c.
even­tua­li mo­di­fi­che ri­spet­to al­le in­di­ca­zio­ni for­ni­te nel­la do­man­da.
Art. 56 Notifica della conclusione dei lavori  

1 Al più tar­di un an­no dal­la mes­sa in eser­ci­zio oc­cor­re pre­sen­ta­re all’UFE una no­ti­fi­ca di con­clu­sio­ne dei la­vo­ri.

2 La no­ti­fi­ca de­ve con­te­ne­re le in­di­ca­zio­ni e i do­cu­men­ti se­guen­ti:

a.
un con­teg­gio det­ta­glia­to dei co­sti di co­stru­zio­ne;
b.
un elen­co dei co­sti d’in­ve­sti­men­to com­pu­ta­bi­li e non com­pu­ta­bi­li.
Art. 57 Proroga dei termini  

Su ri­chie­sta del ri­chie­den­te, l’UFE può pro­ro­ga­re i ter­mi­ni per la mes­sa in eser­ci­zio e per la pre­sen­ta­zio­ne del­la no­ti­fi­ca di con­clu­sio­ne dei la­vo­ri, se:

a.
il ter­mi­ne non può es­se­re ri­spet­ta­to per ra­gio­ni non im­pu­ta­bi­li al ri­chie­den­te; e
b.
la ri­chie­sta vie­ne pre­sen­ta­ta pri­ma del­la sca­den­za del ter­mi­ne.
Art. 58 Notifica della produzione netta  

Do­po il quin­to an­no d’eser­ci­zio in­te­ro oc­cor­re no­ti­fi­ca­re all’UFE la pro­du­zio­ne net­ta an­nua­le a par­ti­re dal­la mes­sa in eser­ci­zio.

Art. 59 Determinazione definitiva del contributo d’investimento  

1 Non ap­pe­na so­no di­spo­ni­bi­li la no­ti­fi­ca del­la con­clu­sio­ne dei la­vo­ri e la no­ti­fi­ca del­la pro­du­zio­ne net­ta, l’UFE ve­ri­fi­ca se an­che in ta­le mo­men­to sus­si­sto­no an­co­ra tut­ti i re­qui­si­ti per il di­rit­to.

2 I mag­gio­ri co­sti non am­mor­tiz­za­bi­li ven­go­no ri­cal­co­la­ti sul­la ba­se dei co­sti d’in­ve­sti­men­to de­fi­ni­ti­vi com­pu­ta­bi­li, de­gli at­tua­li co­sti per i ca­no­ni per i di­rit­ti d’ac­qua e del­la pro­du­zio­ne net­ta me­dia an­nua no­ti­fi­ca­ta.

3 Sul­la ba­se dell’esi­to del­la ve­ri­fi­ca di cui al ca­po­ver­so 1 e del cal­co­lo di cui al ca­po­ver­so 2 vie­ne de­ter­mi­na­to l’am­mon­ta­re de­fi­ni­ti­vo del con­tri­bu­to d’in­ve­sti­men­to.

4 Se la pro­du­zio­ne net­ta an­nua­le me­dia è in­fe­rio­re ri­spet­to al­la pro­du­zio­ne in­di­ca­ta nel­la do­man­da o al­la pro­du­zio­ne sup­ple­men­ta­re, il con­tri­bu­to d’in­ve­sti­men­to può es­se­re ri­dot­to ade­gua­ta­men­te.

Art. 60 Versamento scaglionato del contributo d’investimento  

1 Il con­tri­bu­to d’in­ve­sti­men­to è ver­sa­to in più tran­che.

2 L’UFE sta­bi­li­sce nel sin­go­lo ca­so la da­ta per il ver­sa­men­to del­le sin­go­le tran­che e l’am­mon­ta­re dei con­tri­bu­ti da ver­sa­re per tran­che nel­la ga­ran­zia di prin­ci­pio di cui all’ar­ti­co­lo 54 (pia­no di pa­ga­men­to).

3 La pri­ma tran­che non può es­se­re ver­sa­ta pri­ma dell’ini­zio dei la­vo­ri. Se in vir­tù dell’ar­ti­co­lo 32 è sta­to au­to­riz­za­to un ini­zio an­ti­ci­pa­to dei la­vo­ri, il pri­mo ver­sa­men­to de­ve es­se­re ef­fet­tua­to non pri­ma che sus­si­sta una ga­ran­zia di prin­ci­pio di cui all’ar­ti­co­lo 54.

4 L’ul­ti­ma tran­che può es­se­re ver­sa­ta sol­tan­to do­po la de­ter­mi­na­zio­ne de­fi­ni­ti­va del con­tri­bu­to d’in­ve­sti­men­to. Fi­no a quel mo­men­to può es­se­re ver­sa­to al mas­si­mo l’80 per cen­to dell’im­por­to mas­si­mo de­ter­mi­na­to nel­la ga­ran­zia di prin­ci­pio di cui all’ar­ti­co­lo 54.

Sezione 5: Criteri di calcolo

Art. 61 Costi d’investimento computabili  

1 Per il cal­co­lo del con­tri­bu­to d’in­ve­sti­men­to so­no com­pu­ta­bi­li in par­ti­co­la­re i co­sti di co­stru­zio­ne, di pia­ni­fi­ca­zio­ne e di di­re­zio­ne dei la­vo­ri non­ché i co­sti del­le pre­sta­zio­ni pro­prie del ge­sto­re, se:

a.
so­no ge­ne­ra­ti in di­ret­to rap­por­to con gli ele­men­ti dell’im­pian­to ne­ces­sa­ri al­la pro­du­zio­ne di elet­tri­ci­tà e ven­go­no di­chia­ra­ti;
b.
so­no di­ret­ta­men­te ne­ces­sa­ri all’au­men­to e al man­te­ni­men­to del­la pro­du­zio­ne di elet­tri­ci­tà;
c.
so­no ade­gua­ti; e
d.
le re­la­ti­ve at­ti­vi­tà so­no ese­gui­te in mo­do ef­fi­cien­te.

2 I co­sti di pia­ni­fi­ca­zio­ne e di ge­stio­ne dei la­vo­ri so­no com­pu­ta­ti al mas­si­mo fi­no all’am­mon­ta­re del 15 per cen­to dei co­sti di co­stru­zio­ne com­pu­ta­bi­li.

3 I co­sti del­le pre­sta­zio­ni pro­prie del ge­sto­re co­me le pre­sta­zio­ni di pia­ni­fi­ca­zio­ne o di di­re­zio­ne dei la­vo­ri so­no com­pu­ta­bi­li sol­tan­to se so­no usua­li e pos­so­no es­se­re com­pro­va­ti me­dian­te un rap­por­to di la­vo­ro det­ta­glia­to.

Art. 62 Costi non computabili 27  

1 Non so­no com­pu­ta­bi­li in par­ti­co­la­re i co­sti:

a.
ine­ren­ti a par­ti dell’im­pian­to che ser­vo­no al pom­pag­gio-tur­bi­nag­gio;
b.
ri­mu­ne­ra­ti in al­tro mo­do, se­gna­ta­men­te i co­sti per le mi­su­re di cui all’ar­ti­co­lo 83a del­la leg­ge fe­de­ra­le del 24 gen­na­io 199128 sul­la pro­te­zio­ne del­le ac­que (LPAc) e i prov­ve­di­men­ti di cui all’ar­ti­co­lo 10 del­la leg­ge fe­de­ra­le del 21 giu­gno 199129 sul­la pe­sca (LFSP).

2 Se una par­te dell’im­pian­to non ser­ve esclu­si­va­men­te al pom­pag­gio-tur­bi­nag­gio, non so­no com­pu­ta­bi­li so­la­men­te i co­sti ine­ren­ti al pom­pag­gio-tur­bi­nag­gio.

27 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 27 feb. 2019, in vi­go­re dal 1° apr. 2019 (RU 2019 923).

28 RS 814.20

29 RS 923.0

Art. 63 Maggiori costi non ammortizzabili  

1 I mag­gio­ri co­sti non am­mor­tiz­za­bi­li se­con­do l’ar­ti­co­lo 29 ca­po­ver­so 2 LE­ne cor­ri­spon­do­no al va­lo­re net­to di tut­ti i de­flus­si di de­na­ro com­pu­ta­bi­li e di tut­ti gli af­flus­si di de­na­ro da com­pu­ta­re.

2 I de­flus­si di de­na­ro com­pu­ta­bi­li e gli af­flus­si di de­na­ro da com­pu­ta­re van­no scon­ta­ti con il tas­so d’in­te­res­se cal­co­la­to­rio di cui all’ar­ti­co­lo 66.

3 Nel ca­so di am­plia­men­ti so­no de­ter­mi­nan­ti gli af­flus­si di de­na­ro ri­sul­tan­ti dall’am­plia­men­to che pos­so­no es­se­re con­se­gui­ti all’in­ter­no e all’ester­no dell’im­pian­to.30

4 Nel ca­so di rin­no­va­men­ti so­no de­ter­mi­nan­ti gli af­flus­si di de­na­ro con­se­gui­bi­li a par­ti­re dall’in­te­ra pro­du­zio­ne net­ta dell’im­pian­to rin­no­va­to non­ché gli al­tri af­flus­si di de­na­ro che pos­so­no es­se­re con­se­gui­ti a se­gui­to del rin­no­va­men­to fuo­ri dall’im­pian­to.31

4bis Nel ca­so di im­pian­ti con una quo­ta di pom­pag­gio-tur­bi­nag­gio, i de­flus­si e gli af­flus­si di de­na­ro de­ri­van­ti dal pom­pag­gio-tur­bi­nag­gio non van­no con­si­de­ra­ti.32

5 L’UFE met­te a di­spo­si­zio­ne le ba­si e i for­mu­la­ri ne­ces­sa­ri per il cal­co­lo dei mag­gio­ri co­sti non am­mor­tiz­za­bi­li. Tra que­sti fi­gu­ra in par­ti­co­la­re uno sce­na­rio dei prez­zi al­le­sti­to su ba­se ora­ria e ag­gior­na­to an­nual­men­te.

30 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 27 feb. 2019, in vi­go­re dal 1° apr. 2019 (RU 2019 923).

31 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 27 feb. 2019, in vi­go­re dal 1° apr. 2019 (RU 2019 923).

32 In­tro­dot­to il n. I dell’O del 27 feb. 2019, in vi­go­re dal 1° apr. 2019 (RU 2019 923).

Art. 64 Deflussi di denaro computabili  

1 I de­flus­si di de­na­ro com­pu­ta­bi­li si com­pon­go­no:

a.
dei co­sti d’in­ve­sti­men­to com­pu­ta­bi­li;
b.
dei co­sti per l’eser­ci­zio dell’im­pian­to e la ma­nu­ten­zio­ne non­ché al­tri co­sti d’eser­ci­zio;
c.
de­gli in­ve­sti­men­ti di so­sti­tu­zio­ne;
d.
de­gli al­tri co­sti, in par­ti­co­la­re i co­sti per l’ener­gia che le even­tua­li pom­pe d’ali­men­ta­zio­ne ne­ces­si­ta­no, ai prez­zi di mer­ca­to, e i co­sti le­ga­ti al­la so­sti­tu­zio­ne dell’ac­cu­mu­lo di ac­qua;
e.
dei co­sti per i ca­no­ni per i di­rit­ti d’ac­qua con­for­me­men­te al­le per­ti­nen­ti nor­me le­ga­li;
f.
del­le im­po­ste di­ret­te.

2 Es­si van­no con­si­de­ra­ti per il pe­rio­do di con­ces­sio­ne re­stan­te.

3 I co­sti di cui al ca­po­ver­so 1 let­te­ra b ven­go­no com­pu­ta­ti con­si­de­ran­do al mas­si­mo, ogni an­no, il 2 per cen­to dei co­sti d’in­ve­sti­men­to.33

33 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 23 ott. 2019, in vi­go­re dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3479).

Art. 65 Afflussi di denaro da computare  

1 Gli af­flus­si di de­na­ro da com­pu­ta­re si cal­co­la­no sul­la scor­ta del pro­fi­lo ora­rio ot­ti­miz­za­to sul pia­no eco­no­mi­co per la pro­du­zio­ne net­ta per il pe­rio­do di con­ces­sio­ne re­stan­te e del­lo sce­na­rio dei prez­zi al­le­sti­to dall’UFE. Gli in­ve­sti­men­ti so­no am­mor­tiz­za­ti in chia­ve li­nea­re per i pe­rio­di di uti­liz­za­zio­ne di cui all’al­le­ga­to 2.2 e gli even­tua­li va­lo­ri re­si­dui so­no con­si­de­ra­ti in qua­li­tà di af­flus­si di de­na­ro al­la fi­ne del pe­rio­do di con­ces­sio­ne.

2 Per gli im­pian­ti con una po­ten­za mas­si­ma di 10 MW pos­so­no es­se­re uti­liz­za­ti pro­fi­li di pro­du­zio­ne stan­dard.

Art. 66 Tasso d’interesse calcolatorio  

Il tas­so d’in­te­res­se cal­co­la­to­rio cor­ri­spon­de al co­sto me­dio pon­de­ra­to del ca­pi­ta­le. Il cal­co­lo e la co­mu­ni­ca­zio­ne si de­ter­mi­na­no, fat­te sal­ve le de­ro­ghe men­zio­na­te nell’al­le­ga­to 3, sul­la scor­ta dell’ar­ti­co­lo 13 ca­po­ver­si 3 let­te­ra b e 3bis in com­bi­na­to di­spo­sto con l’al­le­ga­to 1 dell’or­di­nan­za del 14 mar­zo 200834 sull’ap­prov­vi­gio­na­men­to elet­tri­co (OAEl).

Capitolo 6: Contributi d’investimento per gli impianti a biomassa

Sezione 1: Requisiti per il diritto

Art. 67 Definizioni  

1 Per IIR se­con­do l’ar­ti­co­lo 24 ca­po­ver­so 1 let­te­ra c LE­ne s’in­ten­do­no gli im­pian­ti per il trat­ta­men­to ter­mi­co dei ri­fiu­ti ur­ba­ni di cui agli ar­ti­co­li 31 e 32 dell’or­di­nan­za del 4 di­cem­bre 201535 sui ri­fiu­ti.36

2 Per im­pian­ti a gas di de­pu­ra­zio­ne se­con­do l’ar­ti­co­lo 24 ca­po­ver­so 1 let­te­ra c LE­ne s’in­ten­do­no gli im­pian­ti per lo sfrut­ta­men­to dei gas di de­pu­ra­zio­ne pro­dot­ti da­gli im­pian­ti co­mu­na­li di de­pu­ra­zio­ne del­le ac­que re­flue, in­di­pen­den­te­men­te dal fat­to che in ta­li im­pian­ti ven­ga­no fat­ti fer­men­ta­re an­che co­sub­stra­ti.

3 Per cen­tra­li elet­tri­che a le­gna di im­por­tan­za re­gio­na­le se­con­do l’ar­ti­co­lo 24 ca­po­ver­so 1 let­te­ra c LE­ne s’in­ten­do­no gli im­pian­ti per la pro­du­zio­ne di elet­tri­ci­tà a le­gna che non ec­ce­do­no il fab­bi­so­gno ener­ge­ti­co re­gio­na­le di elet­tri­ci­tà e ca­lo­re.

35 RS 814.600

36 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 27 feb. 2019, in vi­go­re dal 1° apr. 2019 (RU 2019 923).

Art. 68 Misura considerevole dell’ampliamento o del rinnovamento  

1 L’am­plia­men­to di un im­pian­to è con­si­de­ra­to con­si­de­re­vo­le quan­do me­dian­te mi­su­re co­strut­ti­ve la pro­du­zio­ne di elet­tri­ci­tà an­nua rap­por­ta­ta al­la me­dia de­gli ul­ti­mi tre an­ni d’eser­ci­zio com­ple­ti pri­ma del­la mes­sa in eser­ci­zio dell’am­plia­men­to vie­ne au­men­ta­ta al­me­no del 25 per cen­to.

2 Il rin­no­va­men­to di un im­pian­to è con­si­de­ra­to con­si­de­re­vo­le quan­do i co­sti d’in­ve­sti­men­to com­pu­ta­bi­li del rin­no­va­men­to rag­giun­go­no al­me­no i se­guen­ti im­por­ti:

a.
15 mi­lio­ni di fran­chi ne­gli IIR;
b.
250 000 fran­chi ne­gli im­pian­ti a gas di de­pu­ra­zio­ne a par­ti­re da 50 000 abi­tan­ti-equi­va­len­ti;
c.
100 000 fran­chi ne­gli im­pian­ti a gas di de­pu­ra­zio­ne fi­no a 50 000 abi­tan­ti-equi­va­len­ti;
d.
600 000 fran­chi nel­le cen­tra­li elet­tri­che a le­gna di im­por­tan­za re­gio­na­le.
Art. 69 Requisiti energetici minimi  

1 I re­qui­si­ti ener­ge­ti­ci mi­ni­mi so­no de­ter­mi­na­ti nell’al­le­ga­to 2.3.

2 In ca­so di rin­no­va­men­ti con­si­de­re­vo­li, do­po il rin­no­va­men­to l’im­pian­to de­ve pro­dur­re al­me­no la stes­sa quan­ti­tà di elet­tri­ci­tà di pri­ma del rin­no­va­men­to.

Sezione 2: Aliquote

Art. 70 Aliquote per i contributi d’investimento  

1 L’UFE de­ter­mi­na il con­tri­bu­to d’in­ve­sti­men­to per cia­scun im­pian­to in­di­vi­dual­men­te se­con­do l’ar­ti­co­lo 29 ca­po­ver­so 2 LE­ne.

2 Il con­tri­bu­to d’in­ve­sti­men­to am­mon­ta al mas­si­mo al 20 per cen­to dei co­sti d’in­ve­sti­men­to com­pu­ta­bi­li.

3 Il DA­TEC ve­ri­fi­ca ta­le ali­quo­ta al­me­no ogni cin­que an­ni. In ca­so di mu­ta­men­ti con­si­de­re­vo­li del­le cir­co­stan­ze es­so pre­sen­ta al Con­si­glio fe­de­ra­le una pro­po­sta di ade­gua­men­to dell’ali­quo­ta.

Art. 71 Contributo massimo  

Il con­tri­bu­to d’in­ve­sti­men­to non de­ve ec­ce­de­re i se­guen­ti im­por­ti:

a.
6 mi­lio­ni di fran­chi per gli IIR;
b.
1,5 mi­lio­ni di fran­chi per gli im­pian­ti a gas di de­pu­ra­zio­ne;
c.
3,75 mi­lio­ni di fran­chi per le cen­tra­li elet­tri­che a le­gna di im­por­tan­za re­gio­na­le.

Sezione 3: Ordine di presa in considerazione e lista d’attesa

Art. 72 Ordine di presa in considerazione  

1 È ri­le­van­te ai fi­ni del­la pre­sa in con­si­de­ra­zio­ne di un pro­get­to la da­ta di pre­sen­ta­zio­ne del­la do­man­da.

2 Se non tut­te le do­man­de pre­sen­ta­te lo stes­so gior­no pos­so­no es­se­re pre­se in con­si­de­ra­zio­ne, ven­go­no dap­pri­ma pre­si in con­si­de­ra­zio­ne i pro­get­ti che pre­sen­ta­no la mag­gio­re pro­du­zio­ne sup­ple­men­ta­re di elet­tri­ci­tà rap­por­ta­ta al con­tri­bu­to d’in­ve­sti­men­to.

Art. 73 Lista d’attesa  

1 Se le ri­sor­se non so­no suf­fi­cien­ti per una pre­sa in con­si­de­ra­zio­ne im­me­dia­ta, i pro­get­ti so­no in­se­ri­ti in una li­sta d’at­te­sa, sal­vo il ca­so in cui sia ma­ni­fe­sto che es­si non sod­di­sfa­no i re­qui­si­ti per il di­rit­to.

2 L’UFE co­mu­ni­ca al ri­chie­den­te che il suo pro­get­to è sta­to in­se­ri­to nel­la li­sta d’at­te­sa.

3 Se vi so­no nuo­va­men­te ri­sor­se di­spo­ni­bi­li, i pro­get­ti ven­go­no pre­si in con­si­de­ra­zio­ne se­con­do la da­ta di pre­sen­ta­zio­ne del­la do­man­da.

Sezione 4: Procedura di domanda

Art. 74 Domanda  

1 La do­man­da per l’ot­te­ni­men­to di un con­tri­bu­to d’in­ve­sti­men­to de­ve es­se­re pre­sen­ta­ta all’UFE.

2 Es­sa può es­se­re pre­sen­ta­ta sol­tan­to quan­do sus­si­ste la li­cen­za di co­stru­zio­ne pas­sa­ta in giu­di­ca­to o, se per un pro­get­to non oc­cor­re una li­cen­za di co­stru­zio­ne, quan­do è di­mo­stra­to che il pro­get­to è pron­to al­la rea­liz­za­zio­ne.

3 Es­sa de­ve con­te­ne­re tut­te le in­di­ca­zio­ni e i do­cu­men­ti di cui all’al­le­ga­to 2.3.

Art. 75 Garanzia di principio  

Se dall’esa­me del­la do­man­da ri­sul­ta che sus­si­sto­no i re­qui­si­ti per il di­rit­to e so­no di­spo­ni­bi­li suf­fi­cien­ti ri­sor­se per la pre­sa in con­si­de­ra­zio­ne del­la do­man­da, l’UFE ac­cor­da il con­tri­bu­to d’in­ve­sti­men­to con ga­ran­zia di prin­ci­pio e de­ter­mi­na quan­to se­gue:

a.
l’am­mon­ta­re del con­tri­bu­to d’in­ve­sti­men­to in per cen­to dei co­sti d’in­ve­sti­men­to com­pu­ta­bi­li con­si­de­ran­do i mag­gio­ri co­sti non am­mor­tiz­za­bi­li pre­vi­sti;
b.
l’im­por­to mas­si­mo che il con­tri­bu­to d’in­ve­sti­men­to non de­ve ec­ce­de­re;
c.
en­tro quan­do al più tar­di oc­cor­re av­via­re i la­vo­ri;
d.
il pia­no di pa­ga­men­to se­con­do l’ar­ti­co­lo 80;
e.
il ter­mi­ne en­tro il qua­le l’im­pian­to de­ve es­se­re mes­so in eser­ci­zio.
Art. 76 Notifica di messa in esercizio  
L’ob­bli­go di pre­sen­ta­re una no­ti­fi­ca di mes­sa in eser­ci­zio è ret­to per ana­lo­gia dall’ar­ti­co­lo 55.
Art. 77 Notifica della conclusione dei lavori  

1 Al più tar­di due an­ni do­po la mes­sa in eser­ci­zio oc­cor­re pre­sen­ta­re all’UFE una no­ti­fi­ca di con­clu­sio­ne dei la­vo­ri.

2 La no­ti­fi­ca de­ve con­te­ne­re le in­di­ca­zio­ni e i do­cu­men­ti se­guen­ti:

a.
un con­teg­gio det­ta­glia­to dei co­sti di co­stru­zio­ne;
b.
un elen­co dei co­sti d’in­ve­sti­men­to com­pu­ta­bi­li e non com­pu­ta­bi­li;
c.
la no­ti­fi­ca del­la pro­du­zio­ne net­ta del pri­mo an­no d’eser­ci­zio com­ple­to.
Art. 78 Proroga dei termini  
La pro­ro­ga dei ter­mi­ni per la mes­sa in eser­ci­zio e la pre­sen­ta­zio­ne del­la no­ti­fi­ca di con­clu­sio­ne dei la­vo­ri è ret­ta per ana­lo­gia dall’ar­ti­co­lo 57.
Art. 79 Determinazione definitiva del contributo d’investimento  

1 Non ap­pe­na so­no di­spo­ni­bi­li la no­ti­fi­ca del­la con­clu­sio­ne dei la­vo­ri e la no­ti­fi­ca del­la pro­du­zio­ne net­ta, l’UFE ve­ri­fi­ca se an­che in ta­le mo­men­to sus­si­sto­no an­co­ra tut­ti i re­qui­si­ti per il di­rit­to.

2 I mag­gio­ri co­sti non am­mor­tiz­za­bi­li ven­go­no ri­cal­co­la­ti sul­la ba­se dei co­sti d’in­ve­sti­men­to com­pu­ta­bi­li de­fi­ni­ti­vi e del­la pro­du­zio­ne net­ta no­ti­fi­ca­ta.

3 Sul­la ba­se dell’esi­to del­la ve­ri­fi­ca di cui al ca­po­ver­so 1 e del cal­co­lo di cui al ca­po­ver­so 2 vie­ne de­ter­mi­na­to l’am­mon­ta­re de­fi­ni­ti­vo del con­tri­bu­to d’in­ve­sti­men­to.

4 Se la pro­du­zio­ne net­ta an­nua­le è in­fe­rio­re ri­spet­to al­la pro­du­zio­ne in­di­ca­ta nel­la do­man­da o al­la pro­du­zio­ne sup­ple­men­ta­re, il con­tri­bu­to d’in­ve­sti­men­to può es­se­re ri­dot­to ade­gua­ta­men­te.

Art. 80 Versamento scaglionato del contributo d’investimento  

1 Il con­tri­bu­to d’in­ve­sti­men­to è ver­sa­to in più tran­che.

2 L’UFE sta­bi­li­sce nel sin­go­lo ca­so la da­ta per il ver­sa­men­to del­le sin­go­le tran­che e l’am­mon­ta­re dei con­tri­bu­ti da ver­sa­re per tran­che nel­la ga­ran­zia di prin­ci­pio di cui all’ar­ti­co­lo 75 (pia­no di pa­ga­men­to).

3 La pri­ma tran­che non può es­se­re ver­sa­ta pri­ma dell’ini­zio dei la­vo­ri. Se in vir­tù dell’ar­ti­co­lo 32 è sta­to au­to­riz­za­to un ini­zio an­ti­ci­pa­to dei la­vo­ri, il pri­mo ver­sa­men­to de­ve es­se­re ef­fet­tua­to non pri­ma che sus­si­sta una ga­ran­zia di prin­ci­pio se­con­do l’ar­ti­co­lo 75.

4 L’ul­ti­ma tran­che può es­se­re ver­sa­ta sol­tan­to do­po la de­ter­mi­na­zio­ne de­fi­ni­ti­va del con­tri­bu­to d’in­ve­sti­men­to. Fi­no a quel mo­men­to può es­se­re ver­sa­to al mas­si­mo l’80 per cen­to dell’im­por­to mas­si­mo de­ter­mi­na­to nel­la ga­ran­zia di prin­ci­pio di cui all’ar­ti­co­lo 75.

Sezione 5: Criteri di calcolo

Art. 81 Costi d’investimento computabili  

So­no com­pu­ta­bi­li per ana­lo­gia i co­sti d’in­ve­sti­men­to di cui all’ar­ti­co­lo 61.

Art. 82 Costi non computabili  

Non so­no com­pu­ta­bi­li in par­ti­co­la­re i co­sti:

a.37
...
b.
per gli ele­men­ti d’im­pian­to de­sti­na­ti al trat­ta­men­to ter­mi­co dei ri­fiu­ti;
c.
per gli ele­men­ti d’im­pian­to de­sti­na­ti al trat­ta­men­to del­le ac­que re­flue;
d.
per gli ele­men­ti d’im­pian­to de­sti­na­ti al­la pre­pa­ra­zio­ne di com­bu­sti­bi­le o all’eser­ci­zio di una re­te di te­le­ri­scal­da­men­to.

37 Abro­ga­ta dal n. II dell’O del 27 feb. 2019, con ef­fet­to dal 1° apr. 2019 (RU 2019 923).

Art. 83 Maggiori costi non ammortizzabili  

Il cal­co­lo dei mag­gio­ri co­sti non am­mor­tiz­za­bi­li se­con­do l’ar­ti­co­lo 29 ca­po­ver­so 2 LE­ne è ret­to per ana­lo­gia dall’ar­ti­co­lo 63.

Art. 84 Deflussi di denaro computabili  

1 I de­flus­si di de­na­ro com­pu­ta­bi­li si com­pon­go­no:

a.
dei co­sti d’in­ve­sti­men­to com­pu­ta­bi­li;
b.
dei co­sti per l’eser­ci­zio dell’im­pian­to e la ma­nu­ten­zio­ne non­ché gli al­tri co­sti d’eser­ci­zio;
c.
de­gli in­ve­sti­men­ti di so­sti­tu­zio­ne.

2 Es­si van­no con­si­de­ra­ti per il pe­rio­do di uti­liz­za­zio­ne re­stan­te di cui all’ar­ti­co­lo 87.

3 I co­sti di cui al ca­po­ver­so 1 let­te­ra b ven­go­no com­pu­ta­ti con com­ples­si­va­men­te il due per cen­to dei co­sti d’in­ve­sti­men­to all’an­no.

4 Nel ca­so del­le cen­tra­li elet­tri­che a le­gna di im­por­tan­za re­gio­na­le ven­go­no inol­tre pre­si in con­si­de­ra­zio­ne in qua­li­tà di co­sti ri­cor­ren­ti le im­po­ste di­ret­te non­ché i co­sti d’ener­gia de­dot­ti i ri­ca­vi ri­sul­tan­ti dal­la ven­di­ta di ca­lo­re.

Art. 85 Afflussi di denaro da computare  

1 Gli af­flus­si di de­na­ro da com­pu­ta­re si cal­co­la­no sul­la scor­ta del­la pro­du­zio­ne net­ta me­dia per il pe­rio­do di uti­liz­za­zio­ne re­stan­te di cui all’ar­ti­co­lo 87 e del­lo sce­na­rio dei prez­zi al­le­sti­to dall’UFE.

2 Gli in­ve­sti­men­ti so­no am­mor­tiz­za­ti in chia­ve li­nea­re per i pe­rio­di di uti­liz­za­zio­ne di cui all’al­le­ga­to 2.3 e, al­la fi­ne del pe­rio­do di uti­liz­za­zio­ne re­stan­te di cui all’ar­ti­co­lo 87, gli even­tua­li va­lo­ri re­si­dui so­no con­si­de­ra­ti in qua­li­tà di af­flus­si di de­na­ro.

Art. 86 Tasso d’interesse calcolatorio  

Per il cal­co­lo e la co­mu­ni­ca­zio­ne del tas­so d’in­te­res­se cal­co­la­to­rio si ap­pli­ca per ana­lo­gia l’ar­ti­co­lo 66.

Art. 87 Periodo di utilizzazione restante  

Per de­ter­mi­na­re il pe­rio­do di uti­liz­za­zio­ne re­stan­te si fa ri­fe­ri­men­to al pe­rio­do di uti­liz­za­zio­ne dell’ele­men­to co­sti­tuen­te ap­pe­na in­cor­po­ra­to che pre­sen­ta il pe­rio­do di uti­liz­za­zio­ne più lun­go se­con­do la ta­bel­la del pe­rio­do di uti­liz­za­zio­ne di cui all’al­le­ga­to 2.3.

Capitolo 7: Premio di mercato per l’elettricità proveniente dagli impianti idroelettrici di grandi dimensioni

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 88 Dettagli relativi al diritto  

1 Gli im­pian­ti idroe­let­tri­ci di gran­di di­men­sio­ni con una po­ten­za su­pe­rio­re ai 10 MW non dan­no di­rit­to al pre­mio di mer­ca­to sol­tan­to se co­sti­tui­sco­no un im­pian­to sin­go­lo, ben­sì an­che se con­si­sto­no in un’unio­ne di im­pian­ti, se in ta­le unio­ne:

a.
tut­ti i sin­go­li im­pian­ti so­no col­le­ga­ti sul pia­no idrau­li­co e ot­ti­miz­za­ti nell’in­sie­me; e
b.
i co­sti di pro­du­zio­ne com­ples­si­vi non so­no co­per­ti.

2 Una ta­le unio­ne di im­pian­ti a cui ap­par­tie­ne un im­pian­to sin­go­lo in­se­ri­to nel si­ste­ma di ri­mu­ne­ra­zio­ne per l’im­mis­sio­ne di elet­tri­ci­tà dà di­rit­to al pre­mio di mer­ca­to sol­tan­to se l’unio­ne rag­giun­ge la po­ten­za su­pe­rio­re ai 10 MW an­che sen­za l’im­pian­to sin­go­lo in que­stio­ne.

3 Il ri­schio dei co­sti di pro­du­zio­ne non co­per­ti non è as­sun­to dall’im­pre­sa di ap­prov­vi­gio­na­men­to elet­tri­co in­ve­ce che dal pro­prie­ta­rio (art. 30 cpv. 2 LE­ne) se la sua ac­qui­si­zio­ne dell’elet­tri­ci­tà si ba­sa su un con­trat­to con­clu­so do­po il 1° gen­na­io 2016 e a bre­ve e me­dio ter­mi­ne. Il di­rit­to al pre­mio di mer­ca­to non pas­sa all’im­pre­sa di ap­prov­vi­gio­na­men­to elet­tri­co.

4 Per il pas­sag­gio del ri­schio e del di­rit­to al pre­mio di mer­ca­to nel rap­por­to tra ge­sto­ri e pro­prie­ta­ri, il ca­po­ver­so 3 si ap­pli­ca per ana­lo­gia.

Art. 89 Reddito di mercato  

1 Dal pro­fi­lo del red­di­to vie­ne pre­so in con­si­de­ra­zio­ne sol­tan­to il ri­ca­vo de­ri­van­te dal­la ven­di­ta di elet­tri­ci­tà sul mer­ca­to (red­di­to di mer­ca­to). Non so­no pre­si in con­si­de­ra­zio­ne gli al­tri red­di­ti, in par­ti­co­la­re i ri­ca­vi dal­le pre­sta­zio­ni del si­ste­ma e dal­le ga­ran­zie di ori­gi­ne.

2 Il red­di­to di mer­ca­to vie­ne de­ter­mi­na­to sul­la ba­se del prez­zo di mer­ca­to, sul­la scor­ta del pro­fi­lo per­cor­so ogni ora con l’im­pian­to per­ti­nen­te o con la som­ma de­gli im­pian­ti in ca­so di un’unio­ne di im­pian­ti. Nel ca­so di un im­pian­to del part­ner, il pro­fi­lo de­ter­mi­na­to vie­ne ri­par­ti­to pro ra­ta sui part­ner.

3 Per prez­zo di mer­ca­to s’in­ten­de, an­che per l’elet­tri­ci­tà ne­go­zia­ta fuo­ri bor­sa, il prez­zo spot ora­rio per la re­gio­ne di prez­zo sviz­ze­ra con­ver­ti­to a un tas­so men­si­le me­dio.

4 Se, ol­tre al pre­mio di mer­ca­to, per un im­pian­to vie­ne ver­sa­to an­che un con­tri­bu­to d’in­ve­sti­men­to, que­st’ul­ti­mo, nel pre­mio di mer­ca­to, va com­pu­ta­to pro ra­ta sul pia­no tem­po­ra­le co­me ri­ca­vo.

5 Se a un’unio­ne di im­pian­ti che dà di­rit­to al pre­mio di mer­ca­to ap­par­tie­ne un im­pian­to sin­go­lo in­se­ri­to nel si­ste­ma di ri­mu­ne­ra­zio­ne per l’im­mis­sio­ne di elet­tri­ci­tà, co­me suo ri­ca­vo è de­ter­mi­nan­te la sua ri­mu­ne­ra­zio­ne per l’im­mis­sio­ne di elet­tri­ci­tà (art. 21 cpv. 3 LE­ne).

Art. 90 Costi di produzione e altri costi  

1 In qua­li­tà di co­sti di pro­du­zio­ne ven­go­no pre­si in con­si­de­ra­zio­ne i co­sti d’eser­ci­zio di­ret­ta­men­te ne­ces­sa­ri per una pro­du­zio­ne ef­fi­cien­te, ma non al­tri co­sti, in par­ti­co­la­re non gli one­ri per le pre­sta­zio­ni di ser­vi­zio glo­ba­li. Ven­go­no con­si­de­ra­ti an­che:

a.
i ca­no­ni per i di­rit­ti d’ac­qua;
b.
i ri­ca­vi mi­ni­mi sul­la ba­se dell’elet­tri­ci­tà da for­ni­re all’en­te pub­bli­co a ti­to­lo gra­tui­to o a un ca­no­ne ri­dot­to;
c.
le im­po­ste di­ret­te; le im­po­ste sull’uti­le, tut­ta­via, sol­tan­to se cor­ri­spon­do­no a un uti­le ef­fet­ti­vo ma non se so­no do­vu­te all’en­te pub­bli­co lo­ca­le sul­la scor­ta di un ac­cor­do e non vin­co­la­te all’uti­le.

2 In qua­li­tà di co­sti di pro­du­zio­ne so­no al­tre­sì pre­si in con­si­de­ra­zio­ne i co­sti del ca­pi­ta­le cal­co­la­to­ri. È de­ter­mi­nan­te il tas­so d’in­te­res­se cal­co­la­to­rio se­con­do l’ar­ti­co­lo 66. Gli am­mor­ta­men­ti van­no ef­fet­tua­ti in ge­ne­re ri­spet­tan­do l’at­tua­le pras­si per l’im­pian­to per­ti­nen­te.

3 L’UFE de­ter­mi­na in una di­ret­ti­va i co­sti d’eser­ci­zio e del ca­pi­ta­le com­pu­ta­bi­li.

Sezione 2: Premio di mercato e servizio universale

Art. 91 Deduzione per il servizio universale  

1 Gli aven­ti di­rit­to al pre­mio di mer­ca­to in­ca­ri­ca­ti di ga­ran­ti­re il ser­vi­zio uni­ver­sa­le de­vo­no in­clu­de­re per il cal­co­lo del­la de­du­zio­ne arit­me­ti­ca per il ser­vi­zio uni­ver­sa­le (art. 31 cpv. 1 LE­ne) l’in­te­ro lo­ro po­ten­zia­le di ven­di­ta nell’am­bi­to del ser­vi­zio uni­ver­sa­le.

2 Al po­sto di ta­le de­du­zio­ne, es­si pos­so­no ef­fet­tua­re una de­du­zio­ne ret­ti­fi­ca­ta per il ser­vi­zio uni­ver­sa­le (art. 31 cpv. 2 LE­ne). Es­si la ge­ne­ra­no ri­du­cen­do la pri­ma de­du­zio­ne (cpv. 1) di al­tra elet­tri­ci­tà de­ri­van­te da ener­gie rin­no­va­bi­li che non è so­ste­nu­ta né nel si­ste­ma di ri­mu­ne­ra­zio­ne per l’im­mis­sio­ne di elet­tri­ci­tà né in al­tro mo­do. L’elet­tri­ci­tà pro­ve­nien­te da im­pian­ti ter­zi può es­se­re in­se­ri­ta nel­la quan­ti­tà di ener­gia og­get­to di ri­du­zio­ne sol­tan­to se:38

a.
l’ac­qui­si­zio­ne si ba­sa su con­trat­ti con­clu­si a me­dio o a lun­go ter­mi­ne e sus­si­ste la ga­ran­zia d’ori­gi­ne re­la­ti­va a ta­le ac­qui­si­zio­ne; o
b.
l’elet­tri­ci­tà è sta­ta ri­ti­ra­ta se­con­do l’ar­ti­co­lo 15 LE­ne.

38 La cor­re­zio­ne del 28 dic. 2017 con­cer­ne sol­tan­to il te­sto fran­ce­se (RU 2017 7783).

Art. 92 Ripartizione nel portafoglio tra premio di mercato e servizio universale  

1 Se il por­ta­fo­glio di un aven­te di­rit­to al pre­mio di mer­ca­to com­pren­de elet­tri­ci­tà pro­ve­nien­te da più gran­di im­pian­ti idroe­let­tri­ci e i per­ti­nen­ti co­sti di pro­du­zio­ne non so­no co­per­ti, oc­cor­re sup­por­re che l’aven­te di­rit­to ven­da l’elet­tri­ci­tà di cia­scun im­pian­to sul mer­ca­to e a ti­to­lo di ser­vi­zio uni­ver­sa­le in par­ti uni­for­mi per l’in­te­ro por­ta­fo­glio. Il pre­mio di mer­ca­to gli spet­ta per im­pian­to per l’am­mon­ta­re del­la quo­ta che cor­ri­spon­de al­la quo­ta at­tri­bui­ta al mer­ca­to (quo­ta del pre­mio di mer­ca­to).

2 La quo­ta del pre­mio di mer­ca­to vie­ne de­ter­mi­na­ta co­me quo­zien­te ri­sul­tan­te dal­le se­guen­ti due gran­dez­ze:

a.
dal­la dif­fe­ren­za dell’in­te­ra elet­tri­ci­tà con­te­nu­ta nel por­ta­fo­glio de­ri­van­te dai gran­di im­pian­ti idroe­let­tri­ci e i cui co­sti di pro­du­zio­ne non so­no co­per­ti e dal­la de­du­zio­ne ap­pli­ca­ta del ser­vi­zio uni­ver­sa­le; e
b.
dall’elet­tri­ci­tà con­te­nu­ta nel por­ta­fo­glio de­ri­van­te dai gran­di im­pian­ti idroe­let­tri­ci e i cui co­sti di pro­du­zio­ne non so­no co­per­ti.

3 Se l’aven­te di­rit­to al pre­mio di mer­ca­to ri­ca­ve­reb­be con il pre­mio di mer­ca­to e le ven­di­te di elet­tri­ci­tà nel ser­vi­zio uni­ver­sa­le per l’in­te­ro por­ta­fo­glio un im­por­to mag­gio­re ri­spet­to a quan­to ne­ces­sa­rio al­la co­per­tu­ra dei co­sti di pro­du­zio­ne, il pre­mio di mer­ca­to si ri­du­ce pro­por­zio­nal­men­te.

Art. 93 Considerazione in chiave imprenditoriale nelle imprese di approvvigionamento elettrico  

1 In un’im­pre­sa di ap­prov­vi­gio­na­men­to elet­tri­co con nu­me­ro­se uni­tà au­to­no­me sul pia­no giu­ri­di­co che so­no com­pe­ten­ti per set­to­ri co­me la pro­du­zio­ne, la ge­stio­ne del­la re­te e il ser­vi­zio uni­ver­sa­le, l’uni­tà aven­te di­rit­to al pre­mio di mer­ca­to de­ve far­si com­pu­ta­re il po­ten­zia­le del ser­vi­zio uni­ver­sa­le del­le al­tre uni­tà.

2 Le uni­tà au­to­no­me sul pia­no giu­ri­di­co che co­sti­tui­sco­no un set­to­re di un’im­pre­sa di ap­prov­vi­gio­na­men­to elet­tri­co pos­so­no ven­de­re l’elet­tri­ci­tà pro­ve­nien­te dai gran­di im­pian­ti idroe­let­tri­ci ai co­sti di pro­du­zio­ne nell’am­bi­to del ser­vi­zio uni­ver­sa­le (art. 31 cpv. 3 LE­ne) an­che quan­do non es­se stes­se ben­sì un’al­tra uni­tà dell’im­pre­sa è au­to­riz­za­ta a be­ne­fi­cia­re del pre­mio di mer­ca­to. A chi non è vin­co­la­to in ta­le mo­do a un aven­te di­rit­to al pre­mio di mer­ca­to, ma per esem­pio sol­tan­to in vir­tù dell’ap­par­te­nen­za al grup­po, non spet­ta ta­le di­rit­to.

Sezione 3: Procedura di domanda e restituzione

Art. 94 Domanda  

1 Gli aven­ti di­rit­to al pre­mio di mer­ca­to pre­sen­ta­no la pro­pria do­man­da all’UFE en­tro il 31 mag­gio dell’an­no che se­gue quel­lo per il qua­le chie­do­no il pre­mio di mer­ca­to.

2 La do­man­da de­ve com­pren­de­re tut­ta l’elet­tri­ci­tà nel por­ta­fo­glio per cui si chie­de il pre­mio di mer­ca­to e in­di­ca­re al­me­no:

a.
quan­ta elet­tri­ci­tà pro­vie­ne da qua­li im­pian­ti e a qua­le quo­ta di pro­du­zio­ne di un im­pian­to cor­ri­spon­de;
b.
i pro­fi­li per­cor­si all’ora per ogni im­pian­to;
c.
i co­sti com­pu­ta­bi­li per im­pian­to ba­sa­ti su un con­to d’eser­ci­zio per l’an­no idro­lo­gi­co o ci­vi­le;
d.
la pras­si di am­mor­ta­men­to de­gli ul­ti­mi cin­que an­ni;
e.
nel ca­so di un im­pian­to sin­go­lo in­se­ri­to nel si­ste­ma di ri­mu­ne­ra­zio­ne per l’im­mis­sio­ne di elet­tri­ci­tà: la quo­ta di pro­du­zio­ne all’unio­ne de­gli im­pian­ti e la ri­mu­ne­ra­zio­ne per l’im­mis­sio­ne in re­te di elet­tri­ci­tà;
f.
in­di­ca­zio­ni re­la­ti­ve al­le mi­su­re te­se a mi­glio­ra­re la si­tua­zio­ne dei co­sti.

3 Nei ca­si con ser­vi­zio uni­ver­sa­le, oc­cor­re inol­tre in­di­ca­re al­me­no:

a.
il po­ten­zia­le di ser­vi­zio uni­ver­sa­le;
b.
la de­du­zio­ne ap­pli­ca­ta per il ser­vi­zio uni­ver­sa­le;
c.
la quan­ti­tà sog­get­ta se­con­do l’ar­ti­co­lo 91 ca­po­ver­so 2 a ri­du­zio­ne nell’am­bi­to del­la con­tro­de­du­zio­ne;
d.
la ven­di­ta ef­fet­ti­va a ti­to­lo di ser­vi­zio uni­ver­sa­le per im­pian­to idroe­let­tri­co di gran­di di­men­sio­ni;
e.
il prez­zo me­dio per ta­le ven­di­ta.

4 I ge­sto­ri di im­pian­ti, i pro­prie­ta­ri e le uni­tà d’im­pre­sa con­nes­se so­sten­go­no i ri­chie­den­ti con le in­for­ma­zio­ni e i do­cu­men­ti ne­ces­sa­ri. L’UFE può, all’oc­cor­ren­za, fa­re ri­fe­ri­men­to di­ret­ta­men­te a lo­ro per ot­te­ne­re in­for­ma­zio­ni e do­cu­men­ti.

Art. 95 Procedura presso l’UFE e sostegno da parte della Commissione federale dell’energia elettrica  

1 Nel­la de­ci­sio­ne in cui de­ter­mi­na il pre­mio di mer­ca­to l’UFE può in­se­ri­re una ri­ser­va per una cor­re­zio­ne suc­ces­si­va.

2 Se nell’in­sie­me le ri­sor­se per un an­no non so­no suf­fi­cien­ti (art. 36 cpv. 2 OEn39), l’UFE ri­du­ce il pre­mio di mer­ca­to di cia­scun aven­te di­rit­to al pre­mio del me­de­si­mo tas­so per­cen­tua­le.

3 L’UFE ver­sa i pre­mi pos­si­bil­men­te nell’an­no in cui è sta­ta pre­sen­ta­ta la do­man­da, se ne­ces­sa­rio con una trat­te­nu­ta tem­po­ra­nea par­zia­le dei fon­di.

4 L’UFE può ri­cor­re­re al so­ste­gno del­la Com­mis­sio­ne fe­de­ra­le dell’ener­gia elet­tri­ca (El­Com) nell’ese­cu­zio­ne. Su ri­chie­sta dell’UFE, la El­Com ef­fet­tua ve­ri­fi­che re­la­ti­ve al­le ven­di­te ef­fet­ti­ve a ti­to­lo di ser­vi­zio uni­ver­sa­le, pa­ra­go­nan­do i da­ti for­ni­ti dall’UFE con i pro­pri.

Art. 96 Restituzione  

Se da una ve­ri­fi­ca o da un con­trol­lo ri­sul­ta che qual­cu­no, in par­ti­co­la­re a cau­sa di in­di­ca­zio­ni scor­ret­te, ha in­de­bi­ta­men­te ot­te­nu­to un pre­mio di mer­ca­to o un pre­mio di mer­ca­to ec­ces­si­va­men­te ele­va­to, l’UFE esi­ge la re­sti­tu­zio­ne del pre­mio ot­te­nu­to in ec­ces­so di tut­ti gli an­ni pas­sa­ti fi­no a cin­que an­ni dall’ul­ti­mo ver­sa­men­to (art. 30 cpv. 3 L del 5 ott. 199040 sui sus­si­di).

Capitolo 8: Valutazione, pubblicazione, informazioni, trasmissione di dati all’Amministrazione federale delle dogane, controllo e provvedimenti

Art. 97 Valutazione  

1 L’UFE va­lu­ta i da­ti re­la­ti­vi ai pro­get­ti e agli im­pian­ti per i qua­li è sta­ta ri­chie­sta una pro­mo­zio­ne ai sen­si del­la pre­sen­te or­di­nan­za, ai fi­ni del­la pia­ni­fi­ca­zio­ne del­le ri­sor­se a di­spo­si­zio­ne del fon­do per il sup­ple­men­to di re­te e del­la ve­ri­fi­ca dell’ef­fi­ca­cia de­gli stru­men­ti di pro­mo­zio­ne.

2 Al ri­guar­do può uti­liz­za­re tut­te le in­di­ca­zio­ni ef­fet­tua­te nel­la do­man­da, nel­le even­tua­li no­ti­fi­che del­lo sta­to di avan­za­men­to del pro­get­to e nel­la no­ti­fi­ca di mes­sa in eser­ci­zio.

3 Può inol­tre uti­liz­za­re per le pro­prie va­lu­ta­zio­ni la quan­ti­tà dell’elet­tri­ci­tà pro­dot­ta, l’am­mon­ta­re dei con­tri­bu­ti di pro­mo­zio­ne ver­sa­ti e l’am­mon­ta­re dei co­sti d’ese­cu­zio­ne.

4 Può pub­bli­ca­re i ri­sul­ta­ti del­le va­lu­ta­zio­ni.

5 L’or­ga­no d’ese­cu­zio­ne met­te a di­spo­si­zio­ne dell’UFE, men­sil­men­te o su ri­chie­sta, i da­ti ne­ces­sa­ri per le va­lu­ta­zio­ni.

Art. 98 Pubblicazione  

1 In me­ri­to al­la ri­mu­ne­ra­zio­ne per l’im­mis­sio­ne in re­te di elet­tri­ci­tà, l’UFE pub­bli­ca i se­guen­ti da­ti nel ca­so di im­pian­ti con una po­ten­za su­pe­rio­re ai 30 kW:

a.
il no­me o la dit­ta del ge­sto­re e l’ubi­ca­zio­ne dell’im­pian­to;
b.
i vet­to­ri ener­ge­ti­ci im­pie­ga­ti;
c.
la ca­te­go­ria e la ti­po­lo­gia de­gli im­pian­ti;
d.41
l’am­mon­ta­re del­la ri­mu­ne­ra­zio­ne;
e.
la da­ta del­la do­man­da;
f.
la da­ta di mes­sa in eser­ci­zio;
g.
la quan­ti­tà di ener­gia ri­mu­ne­ra­ta;
h.
il pe­rio­do di ri­mu­ne­ra­zio­ne.

2 Nel ca­so di im­pian­ti con una po­ten­za in­fe­rio­re ai 30 kW, la pub­bli­ca­zio­ne con­cer­nen­te la ri­mu­ne­ra­zio­ne per l’im­mis­sio­ne in re­te di elet­tri­ci­tà se­con­do il ca­po­ver­so 1 vie­ne ef­fet­tua­ta in chia­ve ano­ni­ma.

3 Ri­guar­do al­le ri­mu­ne­ra­zio­ni uni­che e ai con­tri­bu­ti d’in­ve­sti­men­to, l’UFE pub­bli­ca per ogni tec­no­lo­gia di pro­du­zio­ne:

a.
il nu­me­ro dei de­sti­na­ta­ri del con­tri­bu­to d’in­ve­sti­men­to;
b.
il to­ta­le dei con­tri­bu­ti d’in­ve­sti­men­to;
c.
l’am­mon­ta­re me­dio dei con­tri­bu­ti d’in­ve­sti­men­to in rap­por­to ai co­sti d’in­ve­sti­men­to com­pu­ta­bi­li me­di;
d.
l’am­mon­ta­re me­dio dei con­tri­bu­ti d’in­ve­sti­men­to in rap­por­to al­la pro­du­zio­ne sup­ple­men­ta­re me­dia.

4 Ri­guar­do al pre­mio di mer­ca­to per gli im­pian­ti idroe­let­tri­ci di gran­di di­men­sio­ni es­so pub­bli­ca:

a.
il nu­me­ro dei de­sti­na­ta­ri del pre­mio di mer­ca­to;
b.
il to­ta­le dei pre­mi di mer­ca­to;
c.
il nu­me­ro di im­pian­ti e l’in­te­ra quan­ti­tà d’elet­tri­ci­tà per la qua­le vie­ne ero­ga­to il pre­mio di mer­ca­to;
d.
l’in­te­ra quan­ti­tà e il prez­zo me­dio dell’elet­tri­ci­tà pro­ve­nien­te dal­le gran­di cen­tra­li idroe­let­tri­che ven­du­ta a ti­to­lo di ser­vi­zio uni­ver­sa­le in re­la­zio­ne con il pre­mio di mer­ca­to.

41 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 27 feb. 2019, in vi­go­re dal 1° apr. 2019 (RU 2019 923).

Art. 99 Informazioni  

1 L’or­ga­no d’ese­cu­zio­ne o l’UFE for­ni­sce in­for­ma­zio­ni:

a.
al ri­chie­den­te, sul­la po­si­zio­ne del pro­prio pro­get­to nel­la li­sta d’at­te­sa;
b.
al Can­to­ne, su tut­ti i pro­get­ti pre­vi­sti e gli im­pian­ti si­tua­ti sul suo ter­ri­to­rio;
c.
al Co­mu­ne, su tut­ti gli im­pian­ti in eser­ci­zio sul suo ter­ri­to­rio.

2 I Can­to­ni e i Co­mu­ni trat­ta­no i da­ti ri­ce­vu­ti in mo­do con­fi­den­zia­le. In par­ti­co­la­re es­si non pos­so­no uti­liz­zar­li per la pro­get­ta­zio­ne di im­pian­ti che de­vo­no es­se­re rea­liz­za­ti da:

a.
es­si stes­si;
b.
uno dei lo­ro en­ti; op­pu­re
c.
una so­cie­tà nel­la qua­le de­ten­go­no una par­te­ci­pa­zio­ne.

3 Al­le in­for­ma­zio­ni in­di­vi­dua­li si ap­pli­ca­no le nor­me sul prin­ci­pio di tra­spa­ren­za e le di­spo­si­zio­ni sul­la pro­te­zio­ne dei da­ti per gli or­ga­ni fe­de­ra­li.

Art. 100 Trasmissione di dati all’Amministrazione federale delle dogane  

L’UFE tra­smet­te all’Am­mi­ni­stra­zio­ne fe­de­ra­le del­le do­ga­ne i se­guen­ti da­ti dei ge­sto­ri de­gli im­pian­ti che pro­du­co­no ener­gia elet­tri­ca a par­ti­re dal­la bio­mas­sa ne­ces­sa­ri per l’ese­cu­zio­ne del­la leg­ge del 21 giu­gno 199642 sull’im­po­si­zio­ne de­gli oli mi­ne­ra­li:

a.
no­mi e in­di­riz­zi di per­so­ne fi­si­che e as­so­cia­zio­ni di per­so­ne o dit­ta e se­de di per­so­ne giu­ri­di­che;
b.
in­di­ca­zio­ni su ti­po, quan­ti­tà e ori­gi­ne del­le ma­te­rie pri­me bio­ge­ne;
c.
in­di­ca­zio­ni su ti­po, quan­ti­tà e ori­gi­ne di car­bu­ran­ti e com­bu­sti­bi­li pro­dot­ti a par­ti­re da ma­te­rie pri­me bio­ge­ne;
d.
in­di­ca­zio­ni sull’elet­tri­ci­tà e il ca­lo­re ge­ne­ra­ti a par­ti­re da car­bu­ran­ti e com­bu­sti­bi­li;
e.
in­di­ca­zio­ni sull’im­pian­to, in par­ti­co­la­re i pro­ces­si di pro­du­zio­ne, la ca­pa­ci­tà, la po­ten­za, il gra­do di ren­di­men­to e la da­ta di mes­sa in eser­ci­zio.
Art. 101 Controllo e provvedimenti  

1 L’UFE con­trol­la se i re­qui­si­ti le­ga­li so­no ri­spet­ta­ti. A ta­le sco­po, an­che do­po la con­clu­sio­ne di una pro­ce­du­ra, es­so può chie­de­re i do­cu­men­ti e le in­for­ma­zio­ni ne­ces­sa­ri, non­ché ef­fet­tua­re o di­spor­re ve­ri­fi­che e in­da­gi­ni a cam­pio­ne. Es­so esa­mi­na le in­di­ca­zio­ni fon­da­te re­la­ti­ve a pre­sun­te ir­re­go­la­ri­tà.

2 Il ge­sto­re di un im­pian­to che ot­tie­ne per l’im­mis­sio­ne di elet­tri­ci­tà una ri­mu­ne­ra­zio­ne dal fon­do per il sup­ple­men­to di re­te se­con­do il di­rit­to vi­gen­te o un di­rit­to an­te­rio­re o per il qua­le ha ot­te­nu­to una ri­mu­ne­ra­zio­ne uni­ca o un con­tri­bu­to d’in­ve­sti­men­to se­con­do il di­rit­to vi­gen­te o un di­rit­to an­te­rio­re, op­pu­re se per l’elet­tri­ci­tà pro­ve­nien­te dall’im­pian­to vie­ne ver­sa­to il pre­mio di mer­ca­to, è te­nu­to, su ri­chie­sta, a da­re vi­sio­ne all’UFE e, nel­la mi­su­ra in cui sia com­pe­ten­te per l’ese­cu­zio­ne, all’or­ga­no d’ese­cu­zio­ne, dei da­ti d’eser­ci­zio dell’im­pian­to.

3 Se dal con­trol­lo o dall’esa­me ri­sul­ta che so­no sta­ti vio­la­ti i re­qui­si­ti le­ga­li, l’UFE o l’or­ga­no d’ese­cu­zio­ne, ognu­no nel pro­prio am­bi­to di com­pe­ten­za, or­di­na prov­ve­di­men­ti ade­gua­ti.

4 L’UFE è inol­tre au­to­riz­za­to a ri­chie­de­re i do­cu­men­ti e le in­for­ma­zio­ni ne­ces­sa­ri per de­ter­mi­na­re una red­di­ti­vi­tà ec­ces­si­va e a ef­fet­tua­re ve­ri­fi­che.

Capitolo 9: Disposizioni finali

Art. 102 Disposizione transitoria relativa alla fine della durata della rimunerazione secondo il diritto anteriore  

Ne­gli im­pian­ti che ot­ten­go­no una ri­mu­ne­ra­zio­ne per l’im­mis­sio­ne in re­te di elet­tri­ci­tà se­con­do il di­rit­to an­te­rio­re, la ri­mu­ne­ra­zio­ne vie­ne ver­sa­ta fi­no al 31 di­cem­bre dell’an­no in cui sca­de la du­ra­ta del­la ri­mu­ne­ra­zio­ne.

Art. 103 Disposizione transitoria relativa allo smaltimento della lista d’attesa per le altre tecnologie di produzione  

Per i pro­get­ti che en­tro il 31 ot­to­bre 2016 so­no avan­za­ti sul­la li­sta d’at­te­sa se­con­do l’ar­ti­co­lo 3gbis ca­po­ver­so 4 let­te­ra b nu­me­ro 1 dell’or­di­nan­za del 7 di­cem­bre 1998 sull’ener­gia nel­la ver­sio­ne del 2 di­cem­bre 201643 sul­la ba­se del­la no­ti­fi­ca com­ple­ta di mes­sa in eser­ci­zio o del­la no­ti­fi­ca del­lo sta­to di avan­za­men­to del pro­get­to op­pu­re, ne­gli im­pian­ti idroe­let­tri­ci di pic­co­le di­men­sio­ni e ne­gli im­pian­ti a ener­gia eo­li­ca, sul­la ba­se del­la se­con­da no­ti­fi­ca del­lo sta­to di avan­za­men­to del pro­get­to, si ap­pli­ca il se­guen­te or­di­ne di pre­sa in con­si­de­ra­zio­ne:

a.
i pro­get­ti che so­no avan­za­ti en­tro il 31 ot­to­bre 2015: con­for­me­men­te al­la da­ta di no­ti­fi­ca,
b.
i pro­get­ti che so­no avan­za­ti en­tro il 31 ot­to­bre 2016: con­for­me­men­te al­la da­ta di no­ti­fi­ca.
Art. 104 Disposizioni transitorie relative agli impianti fotovoltaici  

1 Per gli im­pian­ti fo­to­vol­tai­ci per i qua­li il ge­sto­re già pri­ma del 1° gen­na­io 2018 ha ri­chie­sto o ot­te­nu­to una ri­mu­ne­ra­zio­ne uni­ca e la cui po­ten­za com­ples­si­va pri­ma di ta­le da­ta am­mon­ta a 30 kW o più, non sus­si­ste un di­rit­to a una ri­mu­ne­ra­zio­ne uni­ca per la po­ten­za a par­ti­re da 30 kW.

2 Gli im­pian­ti fo­to­vol­tai­ci con una po­ten­za com­pre­sa tra i 30 kW e me­no di 100 kW che so­no sta­ti no­ti­fi­ca­ti per la ri­mu­ne­ra­zio­ne a co­per­tu­ra dei co­sti per l’im­mis­sio­ne in re­te di ener­gia elet­tri­ca se­con­do il di­rit­to an­te­rio­re, ma che d’ora in avan­ti avran­no sol­tan­to di­rit­to a una ri­mu­ne­ra­zio­ne uni­ca per im­pian­ti fo­to­vol­tai­ci di pic­co­le di­men­sio­ni, ven­go­no pre­si in con­si­de­ra­zio­ne se­con­do la da­ta di pre­sen­ta­zio­ne del­la no­ti­fi­ca di mes­sa in eser­ci­zio.

3 Per gli im­pian­ti fo­to­vol­tai­ci di gran­di di­men­sio­ni per i qua­li la no­ti­fi­ca per la ri­mu­ne­ra­zio­ne a co­per­tu­ra dei co­sti per l’im­mis­sio­ne in re­te di ener­gia elet­tri­ca se­con­do il di­rit­to an­te­rio­re è già sta­ta ef­fet­tua­ta, oc­cor­re eser­ci­ta­re en­tro il 30 giu­gno 2018 il di­rit­to di op­zio­ne di cui all’ar­ti­co­lo 8. Se en­tro ta­le ter­mi­ne il di­rit­to di op­zio­ne non vie­ne eser­ci­ta­to, la no­ti­fi­ca è con­si­de­ra­ta co­me do­man­da per l’ot­te­ni­men­to di una ri­mu­ne­ra­zio­ne uni­ca. Se il di­rit­to d’op­zio­ne vie­ne eser­ci­ta­to a fa­vo­re del­la ri­mu­ne­ra­zio­ne per l’im­mis­sio­ne in re­te, un suc­ces­si­vo pas­sag­gio al­la ri­mu­ne­ra­zio­ne uni­ca è pos­si­bi­le in qual­sia­si mo­men­to.

4 Per gli im­pian­ti che so­no sta­ti no­ti­fi­ca­ti con una po­ten­za com­pre­sa tra i 30 kW e me­no di 100 kW per la ri­mu­ne­ra­zio­ne a co­per­tu­ra dei co­sti per l’im­mis­sio­ne in re­te di ener­gia elet­tri­ca se­con­do il di­rit­to an­te­rio­re, oc­cor­re co­mu­ni­ca­re all’or­ga­no d’ese­cu­zio­ne, en­tro il 30 giu­gno 2018, se in vir­tù di una mo­di­fi­ca del pro­get­to la po­ten­za pre­su­mi­bil­men­te rag­giun­ge o su­pe­ra i 100 kW. Se ta­le co­mu­ni­ca­zio­ne non av­vie­ne, l’im­pian­to è con­si­de­ra­to un im­pian­to di pic­co­le di­men­sio­ni e il con­tri­bu­to le­ga­to al­la po­ten­za vie­ne ver­sa­to al mas­si­mo fi­no a una po­ten­za di 99,9 kW.

5 Agli im­pian­ti per i qua­li, en­tro il 31 di­cem­bre 2012, è sta­ta pre­sen­ta­ta una do­man­da per l’ot­te­ni­men­to di una ri­mu­ne­ra­zio­ne per l’im­mis­sio­ne in re­te a co­per­tu­ra dei co­sti e che so­no sta­ti rea­liz­za­ti en­tro il 31 di­cem­bre 2017, non si ap­pli­ca la di­spo­si­zio­ne con­cer­nen­te la di­men­sio­ne mi­ni­ma di cui all’ar­ti­co­lo 36.

Art. 105 Disposizioni transitorie relative alla commercializzazione diretta e all’immissione in rete al prezzo di mercato di riferimento  

1 I ge­sto­ri che de­vo­no com­mer­cia­liz­za­re es­si stes­si la pro­pria ener­gia (art. 14) so­no te­nu­ti a pas­sa­re al­la com­mer­cia­liz­za­zio­ne di­ret­ta al più tar­di due an­ni dall’en­tra­ta in vi­go­re del­la pre­sen­te or­di­nan­za.

2 L’ar­ti­co­lo 16 ca­po­ver­so 4 si ap­pli­ca all’elet­tri­ci­tà pro­dot­ta a par­ti­re dal 1° gen­na­io 2019.44

44 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 27 feb. 2019, in vi­go­re dal 1° apr. 2019 (RU 2019 923).

Art. 106 Disposizione transitoria relativa all’ampliamento o al rinnovamento successivi di impianti idroelettrici di piccole dimensioni e di impianti a biomassa  

La ri­du­zio­ne del tas­so di ri­mu­ne­ra­zio­ne se­con­do l’ar­ti­co­lo 28 ca­po­ver­so 5 non si ap­pli­ca ai ge­sto­ri che già pri­ma dell’en­tra­ta in vi­go­re del­la pre­sen­te or­di­nan­za han­no av­via­to un am­plia­men­to o un rin­no­va­men­to suc­ces­si­vo, a con­di­zio­ne che es­si met­ta­no in eser­ci­zio ta­le rin­no­va­men­to o am­plia­men­to en­tro il 30 giu­gno 2018 e no­ti­fi­chi­no la mes­sa in eser­ci­zio all’or­ga­no d’ese­cu­zio­ne en­tro il 31 lu­glio 2018.

Art. 107 Disposizione transitoria relativa all’ordine di presa in considerazione e alla lista d’attesa in caso di contributi d’investimento  

I pro­get­ti e gli im­pian­ti che era­no già no­ti­fi­ca­ti per la ri­mu­ne­ra­zio­ne per l’im­mis­sio­ne di elet­tri­ci­tà in re­te a co­per­tu­ra dei co­sti, e per i qua­li en­tro il 31 di­cem­bre 2017 è sta­ta pre­sen­ta­ta, in chia­ve in­te­gra­le, pres­so l’or­ga­no d’ese­cu­zio­ne la no­ti­fi­ca di mes­sa in eser­ci­zio o la no­ti­fi­ca di sta­to di avan­za­men­to del pro­get­to op­pu­re, in ca­so di im­pian­ti idroe­let­tri­ci di pic­co­le di­men­sio­ni, la se­con­da no­ti­fi­ca di sta­to di avan­za­men­to del pro­get­to, ven­go­no pre­si in con­si­de­ra­zio­ne con­for­me­men­te al­la da­ta di pre­sen­ta­zio­ne del­la no­ti­fi­ca per­ti­nen­te, a con­di­zio­ne che per i pro­get­ti in que­stio­ne ven­ga pre­sen­ta­ta en­tro il 31 mar­zo 2018 pres­so l’UFE una do­man­da per l’ot­te­ni­men­to di un con­tri­bu­to d’in­ve­sti­men­to.

Art. 108 Disposizione transitoria relativa al premio di mercato nel caso di impianti idroelettrici di grandi dimensioni  

1 Il pre­mio di mer­ca­to può es­se­re ver­sa­to per la pri­ma vol­ta nel 2018 per le do­man­de re­la­ti­ve al 2017 e per l’ul­ti­ma vol­ta nel 2022 per le do­man­de re­la­ti­ve al 2021.

2 Del di­rit­to di ven­de­re ef­fet­ti­va­men­te in ta­le set­to­re e ai co­sti di pro­du­zio­ne l’elet­tri­ci­tà da smer­cia­re nell’am­bi­to del ser­vi­zio uni­ver­sa­le (art. 31 cpv. 3 LE­ne), gli aven­ti di­rit­to pos­so­no fa­re uso la pri­ma vol­ta per il 2018 e l’ul­ti­ma vol­ta per il 2022.

Art. 109 Entrata in vigore  

La pre­sen­te or­di­nan­za en­tra in vi­go­re il 1° gen­na­io 2018.

Allegato 1.1 45

45 Aggiornato dal n. II delle O del 27 feb. 2019 (RU 2019 923), del 23 ott. 2019 (RU 2019 3479) e del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6129).

(art. 16, 17, 21, 22 e 23)

Impianti idroelettrici nel sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità

1 Definizione degli impianti

1.1 Per impianto idroelettrico s’intende un impianto tecnico autonomo per la produzione di elettricità in una determinata ubicazione a partire dalla forza idrica.

1.2 Se diversi impianti secondo il numero 1.1 utilizzano lo stesso punto di allacciamento alla rete, ciascuno di questi impianti può essere considerato un impianto idroelettrico se gli impianti si servono di acqua proveniente da bacini imbriferi separati e se sono stati realizzati indipendentemente l’uno dall’altro.

1.3 Le centrali con utilizzo di acqua di dotazione nonché gli impianti presso canali di derivazione e di restituzione esistenti sono considerati impianti autonomi.

2 Tasso di rimunerazione

2.1 Calcolo

2.1.1 Il tasso di rimunerazione è composto di una rimunerazione di base e, se sussistono i requisiti, di un bonus per le opere idrauliche o un bonus secondo i livelli di pressione o di entrambi i bonus. Esso viene ricalcolato ogni anno.

2.1.2 Per il calcolo dei tassi per la rimunerazione di base e il bonus per le opere idrauliche è determinante la potenza equivalente dell’impianto.

2.1.3 La potenza equivalente corrisponde al quoziente fra produzione netta in kWh e la somma delle ore del relativo anno civile. Per l’anno in cui l’impianto è stato messo in esercizio o disattivato, nella determinazione della potenza equivalente vengono detratte le ore piene prima della messa in esercizio dell’impianto o dopo la sua disattivazione.

2.1.4 Il tasso per il bonus secondo i livelli di pressione viene calcolato pro rata rispetto alle classi di dislivello di cui al numero 2.3.

2.2 Rimunerazione di base

2.2.1 I tassi per la rimunerazione di base vengono calcolati pro rata rispetto alle classi di potenza di cui al numero 2.2.2.

2.2.2 Il tasso per la rimunerazione di base ammonta nel caso di una messa in esercizio dopo il 1° gennaio 2013 secondo le classi di potenza a:

Classe di potenza

Rimunerazione di base (ct./kWh)

1.1.2013–31.12.2016

dal 1.1.2017

≤ 30 kW

28,4

28,4

≤100 kW

18,8

18,8

≤300 kW

14,8

12,7

≤ 1 MW

11,2

9,0

≤ 10 MW

6,9

6,6

2.3 Bonus secondo il livello di pressione

Il tasso per il bonus secondo il livello di pressione ammonta nel caso di una messa in esercizio dopo il 1° gennaio 2013 secondo le classi di dislivello a:

Classe di dislivello (m)

Bonus (ct./kWh)

≤ 5

5,6

≤10

3,3

≤20

2,4

≤50

1,9

>50

1,2

2.4 Bonus per le opere idrauliche

2.4.1 Se la quota destinata alla realizzazione delle opere idrauliche secondo lo stato della tecnica, condotte forzate incluse, è inferiore al 20 per cento dei costi di investimento complessivi del progetto, il diritto al bonus per le opere idrauliche decade. Se tale quota è superiore al 50 per cento, si ha diritto al bonus completo. Per i valori compresi fra il 20 e il 50 per cento viene effettuata un’interpolazione lineare secondo il seguente grafico. Le misure di cui all’articolo 83a LPAC46 o all’articolo 10 LFSP47 non sono computabili ai fini del bonus.

2.4.2 Le centrali con utilizzo di acqua di dotazione non hanno diritto al bonus per le opere idrauliche. Gli impianti accessori con una potenza superiore a 100 kW hanno diritto al bonus per le opere idrauliche solo fino alla potenza equivalente di 100 kW.

2.4.3 Il tasso per il bonus per le opere idrauliche secondo le classi di potenza ammonta dopo il 1° gennaio 2013 a:

Classe di potenza

Bonus per le opere idrauliche (ct./kWh)

Messa in esercizio:

1.1.2013–31.12.2016

dal 1.1.2017

≤ 30 kW

6,2

6,2

≤100 kW

4,5

4,5

≤300 kW

3,6

2,9

>300 kW

3,0

1,6

2.5 Tasso di rimunerazione massimo

Il tasso di rimunerazione, bonus inclusi, ammonta al massimo a 32,4 ct./kWh.

2.6 Pagamenti parziali e calcolo

2.6.1 La rimunerazione è calcolata per la fine dell’anno civile sulla base del tasso di rimunerazione valido per quell’anno e dell’elettricità rilevata.

2.6.2 Vengono effettuati pagamenti parziali anticipati sulla base del tasso di rimunerazione dell’anno precedente in caso di impianti che non sono ancora in esercizio da un intero anno civile in base ai valori di progettazione di cui al numero 5.1.

3 Calcolo del tasso di rimunerazione in caso di ampliamento o rinnovamento successivi

Il tasso di rimunerazione per gli impianti che sono stati ampliati o rinnovati successivamente si calcola secondo la formula seguente:

Il tasso di rimunerazione per gli impianti che sono stati ampliati o rinnovati successivamente si calcola secondo la formula seguente:

(P0/P1) * V1 + (1-P0/P1) * (N0/N1) * V1

dove: P0: potenza dell’impianto prima del primo ampliamento o rinnovamento realizzato dal 2018 oppure, nel caso di impianti il cui ampliamento o rinnovamento è iniziato prima del 1° gennaio 2018 e messo in esercizio entro il 30 giugno 2018 e la cui messa in esercizio è stata notificata all’organo di esecuzione entro il 31 luglio 2018, la potenza dell’impianto dopo tale ampliamento o rinnovamento;

P1: potenza dell’impianto dopo l’ampliamento o rinnovamento più recente;

N0: produzione netta media degli:

ultimi 5 anni civili prima del primo ampliamento o rinnovamento realizzato dal 2018, o
anni civili compresi tra il primo ampliamento o rinnovamento realizzato dal 2018 e la messa in esercizio o l’ultimo ampliamento o rinnovamento precedente, a condizione che tale periodo sia inferiore a 5 anni civili;

N1: produzione netta a seguito dell’ampliamento;

V1:
tasso di rimunerazione calcolato sulla scorta dell’intera produzione netta raggiunta a seguito dell’ampliamento o del rin­novamento di cui al numero 2.

4 Durata della rimunerazione

La durata della rimunerazione è di 15 anni.

5 Procedura di presentazione delle domande

5.1 Domanda

La domanda deve contenere almeno le indicazioni e i documenti seguenti:

a.
indicazioni relative all’impianto, in particolare il nome del gestore e l’ubicazione della centrale, delle prese, dei serbatoi e delle restituzioni d’acqua;
b.
consenso dei proprietari fondiari;
c.
potenza meccanica media lorda;
d.
produzione di elettricità prevista, in kWh per anno civile;
e.
dislivello lordo in m;
f.
tipo di acque sfruttate (corsi d’acqua / altre acque) e tipo di impianto;
g.
i costi di investimento complessivi del progetto, ripartiti per componenti principali; vanno elencati separatamente in particolare i costi di investimento relativi alle opere idrauliche condotte forzate incluse;
h.
categoria del produttore;
i.
prova che si tratta di un impianto nuovo.

5.2 Notifiche dello stato di avanzamento del progetto

5.2.1 Entro quattro anni dalla comunicazione della garanzia di principio (art. 22) deve essere presentata una notifica sullo stato di avanzamento del progetto contenente la richiesta di concessione o di licenza di costruzione presentata alle autorità competenti.

5.2.2 Entro dieci anni dalla comunicazione della garanzia di principio (art. 22) deve essere presentata una notifica sullo stato di avanzamento del progetto contenente almeno le seguenti indicazioni:

a.
licenza di costruzione passata in giudicato;
b.
concessione;
c.
la notifica del progetto al gestore di rete e il suo parere al riguardo;
d.
eventuali modifiche rispetto alle indicazioni fornite nella domanda;
e.
data di messa in esercizio prevista.

5.3 Messa in esercizio

5.3.1 L’impianto deve essere messo in esercizio al più tardi dodici anni dalla garanzia di principio (art. 22).

5.3.2 Gli impianti che secondo l’articolo 20 capoverso 3 lettera a sono avanzati sulla lista d’attesa sulla base della seconda notifica completa dello stato di avanzamento del progetto devono essere messi in esercizio al più tardi quattro anni dopo la garanzia di principio (art. 22).

5.4 Notifica di messa in esercizio

La notifica di messa in esercizio deve contenere almeno le indicazioni seguenti:

a.
data di messa in esercizio;
b.
documenti attestanti gli effettivi costi d’investimento con la ripartizione sui componenti principali; vanno indicati separatamente in particolare i costi d’investimento per le opere idrauliche, condotte forzate incluse;
c.
eventuali modifiche rispetto alle indicazioni effettuate nella domanda o nella notifica dello stato di avanzamento del progetto.

6 Disposizioni transitorie

6.1 Per i gestori che entro il 31 dicembre 2017 hanno ottenuto per il proprio impianto una decisione positiva e hanno presentato la prima notifica completa dello stato di avanzamento del progetto secondo il diritto anteriore, si applicano sia per la durata della rimunerazione sia per il calcolo della rimunerazione le disposizioni determinanti al momento della presentazione della prima notifica dello stato di avanzamento del progetto. Le disposizioni transitorie in vigore fino al 31 dicembre 2017 non sono applicabili.

6.2 Per i gestori che entro il 31 dicembre 2013 hanno ottenuto per il proprio impianto una decisione positiva e hanno effettivamente adempiuto il primo stato di avanzamento del progetto, si applicano sia per il periodo di rimunerazione sia per il calcolo della rimunerazione le disposizioni determinanti al momento del raggiungimento dello stato di avanzamento in questione. Le disposizioni transitorie in vigore fino al 31 dicembre 2017 non sono applicabili.

6.3 Per gli impianti che sono avanzati sulla lista d’attesa in virtù dell’arti­colo 3gbis capoverso 4 lettera b numero 1 dell’ordinanza del 7 dicembre 1998 sull’energia nella versione del 2 dicembre 201648 sulla base della seconda notifica completa dello stato di avanzamento del progetto, la notifica di messa in esercizio deve essere presentata entro i seguenti termini:

a.
al più tardi sei anni dopo la comunicazione della decisione positiva, se il gestore l’ha ricevuta entro il 31 dicembre 2015;
b.
al più tardi il 31 dicembre 2019, se il gestore ha ricevuto la decisione positiva tra il 1° gennaio 2016 e il 1° gennaio 2017.

6.4 Nel caso di un impianto che, in virtù dell’articolo 3a dell’ordinanza del 7 dicembre 199849 sull’energia, beneficia di una rimunerazione per l’immis­sione di elettricità a copertura dei costi o ha ottenuto una decisione positiva, una limitazione della produzione dovuta a un’eventuale condizione posta dalle autorità non comporta l’esclusione dal sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità.

6.5 Nel caso di impianti che, in virtù dell’articolo 3a dell’ordinanza del 7 dicembre 1998 sull’energia, beneficiano di una rimunerazione per l’immis­sione di elettricità a copertura dei costi o hanno ottenuto una decisione positiva e che non rispettano i requisiti minimi per ragioni non imputabili al produttore, la rimunerazione continua a essere versata per un periodo pari al massimo a un terzo della durata della rimunerazione, qualora non sia possibile adottare delle contromisure. Se in seguito non rispettano nuovamente i requisiti minimi, questi impianti vengono esclusi dal sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità. Questa norma vale anche per l’anno 2018.

Allegato 1.2 50

50 Aggiornato dal n. II delle O del 27 feb. 2019 (RU 2019 923), del 23 ott. 2019 (RU 2019 3479) e del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6129).

(art. 16, 17, 21, 22 e 23)

Impianti fotovoltaici nel sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità

1 Definizione degli impianti

Un impianto fotovoltaico è composto di uno o più campi fotovoltaici e di uno o più convertitori. Se diverse unità costituite da campi fotovoltaici con i relativi convertitori che utilizzano lo stesso punto di allacciamento alla rete sono distribuite su diversi fondi, ciascuna di queste unità può essere considerata un impianto, in modo particolare quando le unità stesse sono realizzate indipendentemente l’una dall’altra e l’elet­tricità da loro prodotta è misurata separatamente.

2 Tasso di rimunerazione

2.1 Calcolo del tasso di rimunerazione

Il tasso di rimunerazione viene calcolato pro rata rispetto alle classi di potenza di cui al numero 2.2.

2.2 Tassi di rimunerazione

In caso di messa in esercizio dopo il 1° gennaio 2013 il tasso di rimunera­zione secondo le classi di potenza ammonta a:

Classe di potenza

Tasso di rimunerazione (ct./kWh)

Messa in esercizio

1.1.2013–31.12.2013

1.1.2014–31.3.2015

1.4.2015–30.9.2015

1.10.2015–31.3.2016

1.4.2016–30.9.2016

1.10.2016–31.3.2017

1.4.2017–31.12.2017

1.1.2018–31.3.2019

1.4.2019–31.3.2020

dal 1.4.2020

≤ 100 kW

21,2

18,7

16,0

14,8

14,0

13,3

12,1

11,0

10,0

9,0

≤1000 kW

18,5

17,0

15,0

14,1

13,1

12,2

11,5

11,0

10,0

9,0

>1000 kW

17,3

15,3

14,8

14,1

13,2

12,2

11,7

11,0

10,0

9,0

3 Durata della rimunerazione

La durata della rimunerazione è di:

a.
in caso di messa in esercizio entro il 31 dicembre 2013: 25 anni;
b.
in caso di messa in esercizio nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2017: 20 anni;
c.
in caso di messa in esercizio dopo il 1° gennaio 2018: 15 anni.

4 Procedura di presentazione delle domande

4.1 Domanda

La domanda deve contenere almeno le indicazioni e i documenti seguenti:

a.
indicazioni relative all’impianto, in particolare il nome del gestore e l’ubicazione dell’impianto;
b.
estratto dal registro fondiario o documento equivalente che consenta di identificare in modo chiaro il fondo e i proprietari fondiari;
c.
categoria dell’impianto;
d.
potenza pianificata;
e.
produzione annua prevista;
f.
consenso dei proprietari fondiari;
g.
categoria del produttore.

4.2 Messa in esercizio

L’impianto deve essere messo in esercizio al più tardi:

a.
12 mesi dopo la garanzia di principio;
b.
6 anni dopo la garanzia di principio, se per la costruzione dell’impianto è necessaria una modifica delle basi pianificatorie.

4.3 Notifica di messa in esercizio

La notifica di messa in esercizio deve contenere almeno le indicazioni e i documenti seguenti:

a.
data di messa in esercizio;
b.
verbale di collaudo con descrizione dettagliata o rapporto di sicurezza conformemente all’articolo 37 dell’ordinanza del 7 novembre 200151 sugli impianti a bassa tensione (OIBT), inclusi verbali di misurazione e di verifica;
c.
eventuali modifiche rispetto alle indicazioni fornite nella domanda;
d.
certificazione dei dati dell’impianto secondo l’articolo 2 capoverso 2 dell’ordinanza del DATEC del 1° novembre 201752 sulla garanzia di origine e l’etichettatura dell’elettricità (OGOE).

5 Disposizioni transitorie per gli impianti messi in esercizio prima del 1° gennaio 2013

5.1 Nel caso di impianti messi in esercizio entro il 31 dicembre 2012 e per i quali entro il 31 luglio 2013 è stata emanata una decisione di inclusione nella lista d’attesa (art. 72 cpv. 4 LEne), per la definizione d’impianto, le categorie d’impianto e per il calcolo della rimunerazione è applicabile l’allegato 1.2 numeri 1, 2, 3.1.1, 3.2 e 3.4a dell’ordinanza del 7 dicembre 1998 sull’energia nella versione vigente il 1° gennaio 201753. Le disposizioni transitorie in vigore fino al 31 dicembre 2017 non sono applicabili.

5.2 Per gli impianti integrati, con la notifica di messa in esercizio devono essere presentate fotografie che mostrano il generatore solare durante la costruzione e dopo il completamento e dalle quali si può evincere che si tratta di un impianto integrato.

Allegato 1.3 54

54 Aggiornato dal n. II delle O del 27 feb. 2019 (RU 2019 923) e del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6129).

(art. 16, 17, 21, 22 e 23)

Impianti a energia eolica nel sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità

1 Definizione degli impianti

Gli impianti a energia eolica sono composti di un rotore, di un convertitore, di una torre, di un basamento e di un allacciamento alla rete. Se una serie di aerogeneratori si trova in un unico sito (parco eolico), ogni unità composta di rotore, convertitore, torre e basamento è considerata un impianto autonomo.

2 Categorie

2.1 Piccoli impianti eolici

Aerogeneratori con una potenza fino a 10 kW compresi.

2.2 Grandi impianti eolici

Aerogeneratori con una potenza superiore a 10 kW.

3 Tasso di rimunerazione

3.1 Piccoli impianti eolici

Nei piccoli impianti eolici il tasso di rimunerazione ammonta, per tutta la durata del periodo di rimunerazione, a:

Messa in esercizio

dal 1.1.2013

Tasso di rimunerazione (ct./kWh)

23,0

3.2 Grandi impianti eolici

3.2.1 Rimunerazione di base

Nei grandi impianti eolici il tasso di rimunerazione ammonta, per cinque anni a partire dal momento della messa in esercizio regolare, a:

Messa in esercizio

dal 1.1.2013

Tasso di rimunerazione (ct./kWh)

23,0

3.2.2 Bonus per l’altitudine

I grandi impianti eolici ubicati a 1700 metri di altitudine sul livello del mare e oltre hanno diritto a un tasso di rimunerazione maggiorato di 2,5 ct./ kWh (bonus per l’altitudine).

Per la determinazione dell’altitudine sul livello del mare di un impianto è determinante lo spigolo superiore del basamento.

3.2.3 Adeguamento del tasso di rimunerazione dopo cinque anni

3.2.3.1 Nel caso di un grande impianto eolico, dopo cinque anni si determina il red­dito effettivo. Quest’ultimo corrisponde alla media annua aritmetica della produzione elettrica misurata nel punto di trasmissione al gestore di rete dei primi cinque anni d’esercizio. Il reddito effettivo viene confrontato con il reddito di riferimento del medesimo impianto di cui al numero 3.2.4:

a.
se il reddito effettivo raggiunge o supera l’A per cento del reddito di riferimento, il tasso di rimunerazione viene subito ridotto a B ct./kWh fino alla fine del periodo di rimunerazione;
b.
se il reddito effettivo è inferiore all’A per cento del reddito di riferimento, il pagamento della rimunerazione di base viene prolungato di C mesi per ogni D per cento di differenza tra il reddito effettivo e l’A per cento del reddito di riferimento. In seguito il tasso di rimunerazione ammonta a B ct./kWh fino alla fine della durata della rimunerazione.

3.2.3.2 A seconda della data di messa in esercizio, i parametri A, B, C e D assumono i seguenti valori:

Messa in esercizio

dal 1.1.2013

A (per cento)

130

B (ct./kWh)

13,0

C (mesi)

1

D (per cento)

0,3

3.2.4 Il reddito di riferimento è calcolato sulla base della curva di potenza caratteristica e dell’altezza del mozzo dell’impianto a energia eolica effettivamente scelto, e delle caratteristiche dell’ubicazione di riferimento secondo i numeri 3.2.5 e 3.2.6.

3.2.5 Le quattro caratteristiche dell’ubicazione di riferimento per impianti ubicati al di sotto dei 1700 metri di altitudine sul livello del mare sono le seguenti:

Messa in esercizio

dal 1.1.2013

Velocità media del vento a 50 m di altezza dal suolo

5,0 m/s

Profilo altimetrico

logaritmico

Distribuzione di Weibull

k = 2,0

con valore di rugosità

l = 0,1 m

3.2.6
Le quattro caratteristiche dell’ubicazione di riferimento per impianti ubicati a 1700 metri di altitudine sul livello del mare e oltre sono le seguenti:

Messa in esercizio

dal 1.1.2013

Velocità media del vento a 50 m di altezza dal suolo

5,5 m/s

Profilo altimetrico

logaritmico

Distribuzione di Weibull

k = 2,0

con valore di rugosità

l = 0,03 m

3.2.7 Il reddito di riferimento di impianti ubicati a 1700 metri sul livello del mare e oltre messi in esercizio prima del 1° gennaio 2013 è calcolato sulla base delle caratteristiche dell’ubicazione di riferimento secondo il numero 3.2.5.

3.2.8 L’organo d’esecuzione disciplina in una direttiva il calcolo dettagliato del reddito di riferimento.

4 Durata della rimunerazione

La durata della rimunerazione è di 15 anni.

5 Procedura di presentazione delle domande

5.1 Domanda

La domanda deve contenere almeno le indicazioni e i documenti seguenti:

a.
indicazioni relative all’impianto, in particolare il nome del gestore e l’ubicazione dell’impianto con indicazione dell’altitudine sul livello del mare;
b.
consenso dei proprietari fondiari;
c.
potenza pianificata;
d.
produzione annua prevista;
e.
categoria del produttore.

5.2 Cessione della garanzia di principio

5.2.1 Il gestore di un impianto a energia eolica che non dispone più di una base nella pianificazione cantonale a causa di una modifica della pianificazione può cedere una garanzia di principio o una decisione positiva secondo il diritto anteriore a un altro impianto a energia eolica, se quest’ultimo:

a.
...
b.
soddisfa presumibilmente i requisiti per il diritto;
c.
è stato notificato per il sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità; e
d.
per la cessione il gestore fattura al gestore che assume la garanzia al massimo la metà dei costi effettivi per le misurazioni dei profili del vento, gli studi dell’ambiente e gli accertamenti sul piano tecnico.

5.2.2 Su richiesta del gestore che cede la garanzia di principio e dopo aver sentito il Cantone di ubicazione, l’UFE decide in merito alla cessione. Le modalità della cessione vanno comunicate all’UFE.

5.2.3 I termini per la notifica dello stato di avanzamento del progetto (n. 5.3) e della messa in esercizio (n. 5.4) iniziano a decorrere dalla data della nuova garanzia di principio.

5.3 Notifiche dello stato di avanzamento del progetto

5.3.1 Nel caso di impianti soggetti all’esame dell’impatto sull’ambiente, entro quattro anni dalla comunicazione della garanzia di principio (art. 22) deve essere presentata una notifica sullo stato di avanzamento del progetto. La notifica deve contenere il capitolato d’oneri per il rapporto sull’impatto ambientale approvato dal Cantone d’ubicazione.

5.3.2 Al più tardi dieci anni dalla comunicazione della garanzia di principio (art. 22) deve essere presentata una notifica sullo stato di avanzamento del progetto. La notifica deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

a.
licenza di costruzione cresciuta in giudicato;
b.
la notifica del progetto presso il gestore della rete e il suo parere al riguardo;
c.
eventuali modifiche rispetto alle indicazioni fornite nella domanda;
d.
data di messa in esercizio pianificata.

5.4 Messa in esercizio

5.4.1 La messa in esercizio dell’impianto deve essere effettuata al più tardi dodici anni dalla garanzia di principio (art. 22).

5.4.2 La messa in esercizio degli impianti che secondo l’articolo 20 capoverso 3 lettera a sono avanzati sulla lista d’attesa sulla base della seconda notifica completa dello stato di avanzamento del progetto deve essere effettuata al più tardi tre anni dalla comunicazione della garanzia di principio (art. 22).

5.5 Notifica di messa in esercizio

La notifica di messa in esercizio deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

a.
designazione del tipo di impianto;
b.
potenza;
c.
altezza del mozzo;
d.
equipaggiamenti supplementari, ad esempio riscaldamento delle pale del rotore;
e.
data di messa in esercizio;
f.
eventuali modifiche rispetto alle indicazioni fornite nella domanda e nella notifica dello stato di avanzamento del progetto.

6 Disposizioni transitorie

6.1 Per i gestori che entro il 31 dicembre 2017 hanno ottenuto per il proprio impianto una decisione positiva e hanno presentato la prima notifica completa dello stato di avanzamento del progetto secondo il diritto anteriore, si applicano sia per la durata della rimunerazione sia per il calcolo della rimunerazione le disposizioni determinanti al momento della presentazione della prima notifica dello stato di avanzamento del progetto. Le disposizioni transitorie in vigore fino al 31 dicembre 2017 non sono applicabili.

6.2 Per gli impianti che sono avanzati sulla lista d’attesa in virtù dell’arti­colo 3gbis capoverso 4 lettera b numero 1 dell’ordinanza del 7 dicembre 1998 sull’energia nella versione del 2 dicembre 201655 sulla base della seconda notifica completa dello stato di avanzamento del progetto, la notifica di messa in esercizio deve essere presentata entro i seguenti termini:

a.
al più tardi sette anni dopo la comunicazione della decisione positiva, se il gestore l’ha ricevuta entro il 31 dicembre 2015;
b.
al più tardi il 31 dicembre 2019, se il gestore ha ricevuto la decisione positiva tra il 1° gennaio 2016 e il 1° gennaio 2017.

Allegato 1.4 56

56 Aggiornato dal n. II delle O del 27 feb. 2019 (RU 2019 923) e del 23 ott. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3479).

(art. 16, 17, 21, 22 e 23)

Impianti geotermici nel sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità

1 Definizione degli impianti

Gli impianti geotermici sono composti di una parte sotterranea, comprendente segnatamente una o più perforazioni, un serbatoio e pompe, e di una parte fuori terra, comprendente segnatamente un convertitore di distribuzione di energia e le relative componenti, e servono alla produzione di elettricità e calore.

2 Categorie

2.1 Impianti geotermici idrotermali

Gli impianti geotermici idrotermali utilizzano per la produzione di elettricità e calore principalmente acqua calda naturale derivante dalle riserve geotermiche.

2.2 Impianti geotermici petrotermali

Gli impianti geotermici petrotermali devono stimolare a livello idraulico le riserve geotermiche per la produzione di elettricità e calore.

3 Requisiti minimi

3.1 Gli impianti geotermici devono presentare, al più tardi dall’inizio del terzo anno civile completo dopo la messa in esercizio, un coefficiente di sfruttamento globale minimo secondo il diagramma seguente:

3.2 Il periodo di valutazione rilevante per la determinazione del coefficiente di sfruttamento globale è un anno civile completo; il coefficiente di sfruttamento globale si riferisce all’energia annua misurata alla testa del pozzo con:

coefficiente di sfruttamento del calore = calore sfruttato diviso per energia misurata alla testa del pozzo

coefficiente di sfruttamento elettrico = elettricità prodotta divisa per energia misurata alla testa del pozzo

4 Tasso di rimunerazione

4.1 Calcolo

Il tasso di rimunerazione viene calcolato pro rata rispetto alle classi di potenza di cui ai numeri 4.2 e 4.3.

4.2 Negli impianti geotermici idrotermali il tasso di rimunerazione ammonta a:

Classe di potenza

Rimunerazione (ct./kWh)

≤ 5 MW

46,5

≤10 MW

42,5

≤20 MW

34,5

>20 MW

29,2

4.3 Negli impianti geotermici petrotermali il tasso di rimunerazione ammonta a:

Classe di potenza

Rimunerazione (ct./kWh)

≤ 5 MW

54,0

≤10 MW

50,0

≤20 MW

42,0

>20 MW

36,7

5 Durata della rimunerazione

La durata della rimunerazione è di 15 anni.

6 Procedura di presentazione delle domande

6.1 La domanda deve contenere almeno le indicazioni e i documenti seguenti:

a.
indicazioni relative all’impianto, in particolare il nome del gestore e l’ubicazione dell’impianto;
b.
consenso dei proprietari fondiari;
c.
potenza nominale elettrica e termica;
d.
produzione lorda e netta annua progettata di elettricità e calore;
e.
sfruttamento di calore progettato e consenso dei presumibili acquirenti del calore;
f.
fluido del sistema di raffreddamento a circuito chiuso;
g.
categoria del produttore.

6.2 Notifica dello stato di avanzamento del progetto

6.2.1 La notifica dello stato di avanzamento del progetto deve essere presentata al più tardi sei anni dalla comunicazione della garanzia di principio (art. 22).

6.2.2 Essa deve contenere almeno le indicazioni e i documenti seguenti:

a.
licenza di costruzione passata in giudicato;
b.
la notifica del progetto presso il gestore della rete e il suo parere al riguardo;
c.
possibilità di raccordo per l’energia termica;
d.
eventuali modifiche rispetto alle indicazioni fornite nella domanda;
e.
data di messa in esercizio pianificata.

6.3 Messa in esercizio

6.3.1 La messa in esercizio dell’impianto deve essere effettuata al più tardi dodici anni dalla comunicazione della garanzia di principio (art. 22).

6.3.2 La messa in esercizio degli impianti che secondo l’articolo 20 capoverso 3 lettera a sono avanzati sulla lista d’attesa sulla base della notifica completa dello stato di avanzamento del progetto deve essere effettuata al più tardi sei anni dalla comunicazione della decisione relativa all’assunzione provvisoria.

6.4 Notifica di messa in esercizio

La notifica di messa in esercizio deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

a.
data di messa in esercizio;
b.
eventuali modifiche rispetto alle indicazioni fornite nella domanda o nella notifica dello stato di avanzamento del progetto;
c.
attestazione da parte dell’Ufficio federale di topografia che il promotore del progetto ha messo a disposizione tutti i geodati per l’elaborazione secondo la legge federale del 5 ottobre 200757 sulla geoinformazione.

7 Disposizioni transitorie

7.1 Per i gestori che prima del 1° gennaio 2018 hanno ottenuto per il proprio impianto una decisione positiva e hanno presentato la prima notifica completa dello stato di avanzamento del progetto secondo il diritto anteriore, vale una durata della rimunerazione di 20 anni.

7.2 Per gli impianti che sono avanzati sulla lista d’attesa in virtù dell’arti­colo 3gbis capoverso 4 lettera b numero 1 dell’ordinanza del 7 dicembre 1998 sull’energia nella versione del 2 dicembre 201658 sulla base della noti­fica completa dello stato di avanzamento del progetto, la notifica della messa in esercizio deve essere presentata al più tardi entro il 31 dicembre 2029.

58 RU 2016 4617n. I e II

Allegato 1.5 59

59 Aggiornato dal n. II delle O del 27 feb. 2019 (RU 2019 923) e del 23 ott. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3479).

(art. 16, 17, 21, 22 e 23)

Impianti a biomassa nel sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità

1 Definizione degli impianti

Per impianto a biomassa s’intende qualsiasi impianto tecnico autonomo adibito alla produzione di elettricità a partire dalla biomassa. In genere, il funzionamento degli impianti per la produzione di energia a partire dalla biomassa si basa su processi a più stadi. Questi processi comprendono in particolare:

a.
il ritiro e il pretrattamento di combustibile o substrato;
b.
la conversione della biomassa in un prodotto intermedio mediante procedimenti termochimici, fisico-chimici o biologici (primo stadio di conversione);
c.
la conversione del prodotto intermedio in elettricità e calore mediante un impianto di cogenerazione (secondo stadio di conversione);
d.
il posttrattamento di sostanze residue e sottoprodotti.

2 Requisiti minimi

2.1 Requisiti minimi generali

2.1.1 Biomassa ammessa:

biomassa secondo l’articolo 2 lettera b dell’ordinanza, a condizione che non siano utilizzate materie di cui al numero 2.1.2.

2.1.2 Biomassa non ammessa:

a.
biomassa essiccata con l’ausilio di combustibili fossili;
b
torba;
c.
rifiuti urbani misti provenienti dalle economie domestiche, dall’artigia­nato e dall’industria e rifiuti simili che devono essere termovalorizzati in IIR;
d.
fanghi e sedimenti dei corsi d’acqua;
e.
prodotti tessili;
f.
gas di discarica;
g.
gas di depurazione, fanghi grezzi degli impianti di depurazione delle acque;
h.
carburanti e combustibili biogeni per i quali il plusvalore ecologico è già stato indennizzato con attestati secondo la legislazione sul CO2, ad eccezione dell’olio di accensione biogeno utilizzato nelle centrali termo-elettriche a blocco.

2.1.3 Il periodo di valutazione per i requisiti minimi generali è di tre mesi.

2.2 Requisiti energetici minimi

2.2.1 I requisiti energetici minimi devono essere rispettati al più tardi dall’inizio del terzo anno civile completo dopo la messa in esercizio.

2.2.2 Il periodo di valutazione per i requisiti energetici minimi è l’anno civile completo.

2.2.3 I cicli del vapore, in particolare il ciclo Rankine organico, le turbine a vapore e i motori a vapore, devono raggiungere un coefficiente di sfruttamento energetico globale minimo secondo il diagramma seguente:

Per il calcolo del coefficiente di sfruttamento globale si utilizza il potere calorifico inferiore Hu del combustibile impiegato.

Calcolo del coefficiente di sfruttamento elettrico = la produzione di energia elettrica divisa per la quantità di energia immessa nell’impianto a combustione.

Calcolo del coefficiente di sfruttamento del calore = calore sfruttato diviso per la quantità di energia immessa nell’impianto a combustione.

2.2.4 Gli altri impianti di cogenerazione, in particolare centrali termo-elettriche a blocco, turbine a gas, celle a combustibile e motori Stirling, devono rispettare i seguenti requisiti energetici minimi:

a.
rendimento elettrico:
il modulo di cogenerazione deve raggiungere un rendimento elettrico minimo conformemente al seguente diagramma:

b.
sfruttamento del calore:
1.
gli impianti per i quali è possibile beneficiare del bonus agricolo secondo il numero 3.4 devono coprire soltanto il fabbisogno di calore dell’impianto di produzione di energia (p. es. riscaldamento del fermentatore) utilizzando il calore residuo dell’impianto di cogenerazione o altre energie rinnovabili;
2.
nel caso degli altri impianti, la quota di calore utilizzato esternamente, cioè escludendo quello utilizzato dall’impianto stesso, deve ammontare almeno al 40 per cento della produzione lorda di calore.

2.3 Requisiti ecologici minimi

2.3.1 Il periodo di valutazione per i requisiti ecologici minimi è di tre mesi.

2.3.2 I biocarburanti devono soddisfare i requisiti che autorizzerebbero a beneficiare di un’agevolazione fiscale per i biocarburanti secondo l’articolo 12b della legge federale del 21 giugno 199660 sull’imposizione degli oli minerali (LIOm)

2.3.3 Se un biocarburante viene prodotto e impiegato direttamente in loco per la produzione di elettricità, al momento della messa in esercizio dell’impianto occorre un’autorizzazione da parte della Direzione generale delle dogane come azienda di produzione con diritto a un’agevolazione fiscale.

2.3.4 Se vengono impiegati biocarburanti per l’esercizio di un impianto di produzione di elettricità, al momento dell’assunzione della materia occorre per ciascun carburante da impiegare un numero di prova della Direzione generale delle dogane.

2.3.5 Se viene acquisito gas biogeno dalla rete di distribuzione del gas naturale, i requisiti ecologici minimi sono considerati soddisfatti se il fornitore prova che la quantità di gas acquisita proviene dalla rete di distribuzione del gas naturale e che è stata interamente cancellata come gas biogeno dal servizio di clearing istituito nel settore pertinente.

3 Tasso di rimunerazione

3.1 Calcolo del tasso di rimunerazione

3.1.1 Il tasso di rimunerazione è composto di una rimunerazione di base e, nel caso in cui siano adempiuti i requisiti, di un bonus di cui al numero 3.3 o 3.4. Il tasso di rimunerazione viene ricalcolato ogni anno.

3.1.2 Per il calcolo dei tassi per la rimunerazione di base e i bonus è determinante la potenza equivalente di un impianto. La potenza equivalente corrisponde al quoziente fra la produzione netta di energia elettrica in kWh nell’anno civile in questione e la somma delle ore del medesimo anno civile. Per l’anno in cui l’impianto è messo in esercizio o disattivato, nel determinare la potenza equivalente si detraggono le ore piene prima della messa in esercizio dell’impianto e dopo la sua disattivazione.

3.1.3 I tassi della rimunerazione di base e dei bonus vengono calcolati pro rata rispetto alle classi di potenza di cui ai numeri 3.2–3.4.

3.1.4 Se in una centrale elettrica a legna vengono impiegati anche rifiuti di legname problematici che secondo l’articolo 2 capoverso 2 lettera a dell’ordi­nanza del 22 giugno 200561 sul traffico di rifiuti sono designati quali rifiuti speciali, la quota di elettricità prodotta impiegando questi rifiuti di legname problematici viene rimunerata con la metà del tasso di rimunerazione. La quota si calcola sulla base dei contenuti energetici impiegati.

3.2 Rimunerazione di base

In caso di messa in esercizio dopo il 1° gennaio 2013 il tasso della rimunerazione di base secondo le classi di potenza ammonta a:

Classe di potenza

Rimunerazione di base (ct./kWh)

≤ 50 kW

28

≤100 kW

25

≤500 kW

22

≤ 5 MW

18,5

> 5 MW

17,5

3.3 Bonus per le centrali elettriche a legna

In caso di messa in esercizio dopo il 1° gennaio 2013, il tasso per il bonus per le centrali elettriche a legna secondo le classi di potenza ammonta a:

Classe di potenza

Bonus per legna (ct./kWh)

≤ 50 kW

8

≤100 kW

7

≤500 kW

6

≤ 5 MW

4

> 5 MW

3,5

3.4 Bonus per biomassa agricola

3.4.1 Il bonus per biomassa agricola viene accordato se:

a.
viene impiegato concime di fattoria, in particolare letame e colaticcio provenienti dall’allevamento o concime di fattoria insieme a resti del raccolto, sostanze residue della produzione agricola o prodotti agricoli declassati; e
b.
la quota di cosubstrati non agricoli e piante energetiche non supera il 20 per cento rispetto alla massa fresca.

3.4.2 Il tasso per il bonus per biomassa agricola ammonta a:

Classe di potenza

Bonus agricolo (ct./kWh)

≤ 50 kW

18

≤100 kW

16

≤500 kW

13

≤ 5 MW

4,5

> 5 MW

0

4. Tasso di rimunerazione e requisiti minimi nella trasformazione di gas biogeno proveniente dalla rete di distribuzione del gas naturale

4.1.1 Tasso di rimunerazione

Il tasso di rimunerazione per gas biogeno che viene immesso nella rete di distribuzione del gas naturale e utilizzato in altro luogo per la produzione di elettricità, ammonta a 52 x-0.17 ct./kWh, dove x corrisponde alla potenza equivalente di cui al numero 3.1.2.

4.1.2 Il tasso di rimunerazione ammonta al massimo a 26,5 ct./kWh.

4.2 Requisiti minimi

Occorre rispettare i seguenti requisiti minimi:

a.
requisiti minimi di rendimento elettrico:
per il rendimento elettrico valgono i requisiti minimi di cui al numero 2.2.2;
b.
requisiti di sfruttamento del calore:
la quota di calore utilizzato esternamente ammonta almeno al 60 per cento della produzione lorda di calore;
c.
requisiti ecologici minimi:
per i requisiti ecologici minimi si applica il numero 2.3.

5 Calcolo del tasso di rimunerazione in caso di ampliamento o rinnovamento successivi

Il tasso di rimunerazione per gli impianti che sono stati ampliati o rinnovati successivamente si calcola secondo la formula seguente:

(P0/P1) * V1 + (1-P0/P1) * (N0/N1) * V1

dove: P0: potenza dell’impianto prima del primo ampliamento o rinnovamento realizzato dal 2018 oppure, nel caso di impianti il cui ampliamento o rinnovamento è iniziato prima del 1° gen­naio 2018 e messo in esercizio entro il 30 giugno 2018 e la cui messa in esercizio è stata notificata all’organo di esecuzione entro il 31 luglio 2018, la potenza dell’impianto dopo tale ampliamento o rinnovamento;

P1: potenza dell’impianto dopo l’ampliamento o rinnovamento più recente;

N0: produzione netta media degli:

ultimi 2 anni civili prima del primo ampliamento o rinnovamento realizzato dal 2018,
periodo compreso tra il primo ampliamento o rinnovamento realizzato dal 2018 e la messa in esercizio o l’ulti­mo ampliamento o rinnovamento precedente, a condizione che tale periodo sia inferiore a 2 anni civili;

N1: produzione netta a seguito dell’ampliamento;

V1: tasso di rimunerazione calcolato secondo il numero 3 o 4 sulla scorta dell’intera produzione netta raggiunta dopo l’amplia­mento o il rinnovamento.

6 Pagamenti parziali e calcolo

La rimunerazione è conteggiata per la fine dell’anno civile sulla base del tasso di rimunerazione valido per l’anno in questione e dell’elettricità rilevata. Vengono effettuati pagamenti parziali preliminari sulla base del tasso di rimunerazione dell’anno precedente in caso di impianti che non sono ancora in esercizio da un intero anno civile secondo i valori di progettazione di cui al numero 8.1.

7 Durata della rimunerazione

La durata della rimunerazione è di 20 anni.

8 Procedura di presentazione delle domande

8.1 Domanda

La domanda deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

a.
indicazioni relative all’impianto, in particolare il nome del gestore e l’ubicazione dell’impianto;
b.
descrizione del progetto che illustra se sono soddisfatte tutte le condizioni;
c.
potenza nominale elettrica e termica;
d.
produzione lorda di elettricità e calore (kWh) prevista, produzione netta di elettricità prevista e calore sfruttato esternamente (kWh) previsto, per anno civile;
e.
tipo e quantità delle biomasse utilizzate a scopo energetico;
f.
tipo, quantità e potere calorifico inferiore medio del prodotto intermedio;
g.
consenso dei proprietari fondiari.

8.2 Notifica dello stato di avanzamento del progetto

8.2.1 La notifica dello stato di avanzamento del progetto deve essere presentata al più tardi entro tre anni dalla garanzia di principio (art. 22).

8.2.2 Essa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

a.
licenza di costruzione passata in giudicato;
b.
la notifica del progetto presso il gestore della rete e il suo parere al riguardo;
c.
eventuali modifiche rispetto al numero 8.1;
d.
data di messa in esercizio pianificata.

8.3 Messa in esercizio

8.3.1 La messa in esercizio dell’impianto deve essere effettuata al più tardi sei anni dalla garanzia di principio (art. 22).

8.3.2La messa in esercizio degli impianti che secondo l’articolo 20 capoverso 3 lettera a sono avanzati sulla lista d’attesa sulla base della notifica completa dello stato di avanzamento del progetto deve essere effettuata al più tardi tre anni dalla garanzia di principio (art. 22).

8.4 Notifica di messa in esercizio

La notifica di messa in esercizio deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

a.
eventuali modifiche rispetto al numero 8.1;
b.
data di messa in esercizio.

9 Disposizioni transitorie

9.1 I gestori che prima del 1° gennaio 2018 hanno ottenuto per il proprio impianto una decisione positiva e hanno presentato la notifica completa dello stato di avanzamento del progetto secondo il diritto anteriore hanno diritto a un bonus per lo sfruttamento esterno del calore (bonus di cogenerazione) di 2,5 ct./kWh secondo il diritto anteriore.

9.2 Per gli impianti che sono avanzati sulla lista d’attesa in virtù dell’arti­colo 3gbis capoverso 4 lettera b numero 1 dell’ordinanza del 7 dicembre 1998 sull’energia nella versione del 2 dicembre 201662 sulla base della seconda notifica completa dello stato di avanzamento del progetto, la notifica di messa in esercizio deve essere presentata entro i seguenti termini:

a.
al più tardi sei anni dopo la comunicazione della decisione positiva, se il gestore l’ha ricevuta entro il 31 dicembre 2015;
b.
al più tardi il 31 dicembre 2019, se il gestore ha ricevuto la decisione positiva tra il 1° gennaio 2016 e il 1° gennaio 2017.

9.3 Nel caso degli IIR, dei forni per l’incenerimento di fanghi e degli impianti a gas di depurazione e a gas di discarica che ottengono già una rimunerazione secondo il diritto anteriore, per i requisiti per il diritto, i requisiti minimi e l’esercizio in corso si applica il diritto anteriore.

Allegato 2.1 63

63 Aggiornato dal n. II delle O del 27 feb. 2019 (RU 2019 923), del 23 ott. 2019 (RU 2019 3479) e del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6129).

(art. 36, 38 e 41–45)

Rimunerazione unica per gli impianti fotovoltaici

1 Definizione degli impianti

La definizione di impianto fotovoltaico si basa sull’allegato 1.2 numero 1.

2 Tassi per la rimunerazione unica

2.1 Per gli impianti integrati che sono stati messi in esercizio dopo il 1° gen­naio 2013, valgono i seguenti importi:

Classe di potenza

Messa in esercizio

1.1.2013–31.12.2013

1.1.2014–31.3.2015

1.4.2015–30.9.2015

1.10.2015–30.9.2016

1.10.2016–31.3.2017

1.4.2017–31.3.2018

1.4.2018–31.3.2019

1.4.2019–31.3.2020

1.4.2020–31.3.2021

dal 1.4.2021

Contributo di base (fr.)

2000

1800

1800

1800

1800

1600

1600

1550

1100

770

Contributo legato alla potenza (fr./kW)

<30 kW

1200

1050

830

610

610

520

460

380

380

420

<100 kW

850

750

630

510

460

400

340

330

330

320

2.2 Per gli impianti integrati che sono stati messi in esercizio entro il 31 dicembre 2012, valgono i seguenti importi:

Classe di potenza

Messa in esercizio

entro 31.12.2010

1.1.2011–31.12.2011

1.1.2012–31.12.2012

Contributo di base (fr.)

3300

2650

2200

Contributo legato alla potenza (fr./kW)

< 30 kW

2100

1700

1400

<100 kW

1700

1400

1100

≥100 kW

1500

1200

980

2.3 Per gli impianti annessi e isolati che sono stati messi in esercizio dopo il 1° gennaio 2013, valgono i seguenti importi:

Classe di potenza

Messa in esercizio

1.1.2013–31.12.2013

1.1.2014–31.3.2015

1.4.2015–30.9.2015

1.10.2015–30.9.2016

1.10.2016–31.3.2017

1.4.2017–31.3.2018

1.4.2018–31.3.2019

1.4.2019–31.3.2020

1.4.2020–31.3.2021

ab 1.4.2021

Contributo di base (fr.)

1500

1400

1400

1400

1400

1400

1400

1400

1000

700

Contributo legato alla potenza (fr./kW)

< 30 kW

1000

850

680

500

500

450

400

340

340

380

<100 kW

750

650

530

450

400

350

300

300

300

290

≥100 kW

700

600

530

450

400

350

300

300

300

290

2.4 Per gli impianti annessi e isolati che sono stati messi in esercizio entro il 31 dicembre 2012, valgono i seguenti importi:

Classe di potenza

Messa in esercizio

entro 31.12.2010

1.1.2011–31.12.2011

1.1.2012–31.12.2012

Contributo di base (fr.)

2450

1900

1600

Contributo legato alla potenza (fr./kW)

< 30 kW

1850

1450

1200

<100 kW

1500

1200

950

≥100 kW

1300

1000

850

2.5 Il contributo legato alla potenza per gli impianti con potenza nominale ≥30 kW è calcolato pro rata rispetto alle classi di potenza. Agli impianti integrati con potenza nominale ≥100 kW che sono stati messi in esercizio dopo il 1° gennaio 2013 per tutte le classi di potenza si applicano esclusivamente i tassi di rimunerazione previsti per gli impianti annessi e isolati.

2.6 Gli impianti di cui all’articolo 7 capoverso 3 ottengono i contributi per gli impianti integrati se appartengono alla categoria degli impianti integrati.

3 Domanda per gli impianti di piccole dimensioni

La domanda deve contenere almeno le indicazioni e i documenti seguenti:

a.
indicazioni relative all’impianto, in particolare il nome dell’avente diritto e l’ubicazione dell’impianto;
b.
estratto dal registro fondiario o documento equivalente che consenta di identificare in modo chiaro il fondo e i proprietari fondiari;
c.
categoria dell’impianto;
d.
potenza;
e.
produzione annua prevista;
f.
consenso dei proprietari fondiari;
g.
categoria del produttore;
h.
data di messa in esercizio;
i.
verbale di collaudo con descrizione dettagliata o rapporto di sicurezza conformemente all’articolo 37 OIBT64, inclusi verbali di misurazione e di verifica;
j.
certificazione dei dati dell’impianto secondo l’articolo 2 capoverso 2 OGOE65;
k.
per impianti integrati: fotografie che mostrano il generatore solare durante la costruzione e dopo il completamento e dalle quali si può evincere che si tratta di un impianto integrato ai sensi dell’articolo 6.
l.
per impianti di cui all’articolo 7 capoverso 3: la dichiarazione che il gestore rinuncia alla rimunerazione del contributo legato alla potenza per la potenza a partire da 100 kW.

4 Domanda e notifica di messa in esercizio per gli impianti di grandi dimensioni

4.1 La domanda per gli impianti di grandi dimensioni deve contenere almeno le indicazioni e i documenti seguenti:

a.
indicazioni relative all’impianto, in particolare il nome dell’avente diritto e l’ubicazione dell’impianto;
b.
estratto dal registro fondiario o documento equivalente che consenta di identificare in modo chiaro il fondo e i proprietari fondiari;
c.
categoria dell’impianto;
d.
potenza pianificata;
e.
produzione annua prevista;
f.
consenso dei proprietari fondiari;
g.
categoria del produttore;

4.2 Notifica di messa in esercizio

La notifica di messa in esercizio deve contenere almeno le indicazioni e i documenti seguenti:

a.
data di messa in esercizio;
b.
verbale di collaudo con descrizione dettagliata o rapporto di sicurezza conformemente all’articolo 37 OIBT inclusi verbali di misurazione e di verifica;
c.
eventuali modifiche rispetto alle indicazioni fornite nella domanda;
d.
certificazione dei dati dell’impianto secondo l’articolo 2 capoverso 2 OGOE66;
e.
per gli impianti integrati che sono stati messi in esercizio entro il 31 dicembre 2012: fotografie che mostrano il generatore solare durante la costruzione e dopo il completamento e dalle quali si può evincere che si tratta di un impianto integrato ai sensi dell’articolo 6.

Allegato 2.2

(art. 47, 53 e 65)

Contributi d’investimento per gli impianti idroelettrici

1 Definizione degli impianti

La definizione di impianto idroelettrico si basa sull’allegato 1.1 numero 1.

2 Contenuto della domanda

La domanda deve contenere almeno le indicazioni e i documenti seguenti:

a.
indicazioni relative all’impianto, in particolare il nome dell’avente diritto e l’ubicazione della centrale, delle prese, dei serbatoi e delle restituzioni d’acqua;
b.
descrizione del progetto che illustra che tutti i requisiti per il versamento di un contributo d’investimento sono soddisfatti;
c.
la prova della validità del diritto di sfruttamento delle acque;
d.
potenza meccanica lorda media dell’acqua;
e.
potenza installata prima e dopo l’investimento;
f.
produzione elettrica prevista in kWh per anno civile prima e dopo l’investimento;
g.
profilo di produzione previsto di un anno medio relativo alla durata di utilizzo dell’impianto;
h.
dislivello lordo medio in m prima e dopo l’investimento;
i.
dislivello netto medio in m prima e dopo l’investimento;
j.
portata massima normale prima e dopo l’investimento;
k.
volume utile utilizzabile prima e dopo l’investimento;
l.
data di messa in esercizio prevista;
m.
in caso di ampliamenti e i rinnovamenti: documenti che illustrano che l’ampliamento o il rinnovamento è di misura considerevole;
n.
descrizione tecnica dell’impianto;
o.
elenco dettagliato dei costi d’investimento suddivisi in costi computabili e non computabili;
p.
calcolo dei maggiori costi non ammortizzabili.

3 Tabella del periodo di utilizzazione

Il calcolo dei maggiori costi non ammortizzabili si basa sul seguente periodo di utilizzazione dei singoli elementi costituenti dell’impianto:

Elemento costituente dell’impianto

anni

Dighe in calcestruzzo, dighe in materiale sciolto

80

Traverse mobili, prese, dissabbiatori, canali a pelo libero

80

Griglie, sgrigliatori inclusi

40

Vie di derivazione, gallerie in pressione, pozzi piezometrici, pozzi in pressione

80

Cunicoli, caverne, canali per l’acqua di monte e di scarico, bacini di compensazione

80

Organi di chiusura (paratoie e valvole, valvole a farfalla e valvole a sfera)

40

Turbine, pompe

40

Elevatori e impianti ausiliari

30

Generatori, trasformatori

40

Sistema di controllo per centrali

15

Impianti a corrente elettrica per uso proprio e di emergenza

30

Equipaggiamento ad alta tensione, impianti di distribuzione

30

Batterie, impianti di protezione

20

Condotte ad alta e media tensione

50

Conche di navigazione

80

Impianti per la risalita e la discesa dei pesci

40

Costruzioni per vie di trasporto e assetto (strade, ponti, muri di sostegno, ecc.)

60

Funivie

20

Stabili d’esercizio

40

Stabili amministrativi

50

Allegato 2.3

(art. 69, 74 e 87)

Contributi d’investimento per gli impianti a biomassa

1 Impianti di incenerimento dei rifiuti (IIR)

1.1 Requisiti energetici minimi

Un contributo d’investimento viene accordato soltanto se l’impianto presenta un’efficienza energetica netta (EEN) equivalente almeno allo 0,65.

1.2 Contenuto della domanda

La domanda deve contenere almeno le indicazioni e i documenti seguenti:

a.
indicazioni relative all’impianto, in particolare il nome dell’avente diritto e l’ubicazione;
b.
descrizione del progetto che illustra che tutti i requisiti per il versamento di un contributo d’investimento sono soddisfatti;
c.
elenco dettagliato dei costi d’investimento suddivisi in costi computabili e non computabili;
d.
potenza elettrica installata (kWel) prima e dopo l’investimento;
e.
produzione lorda di elettricità e calore (kWh) per anno civile prima e dopo l’investimento;
f.
produzione netta di elettricità nonché calore sfruttato esternamente per anno civile prima e dopo l’investimento;
g.
calcolo dei maggiori costi non ammortizzabili;
h.
data di messa in esercizio prevista;
i.
consenso dei proprietari fondiari.

1.3 Tabella del periodo di utilizzazione

Il calcolo dei maggiori costi non ammortizzabili si basa sul seguente periodo di utilizzazione dei singoli elementi costituenti dell’impianto:

Elemento costituente dell’impianto

anni

Correnti di radiazione, tamburo della caldaia, vaporizzatore, eco, zona di convezione

15

Surriscaldatore

10

Turbine, generatore, impianto idraulico, trasformatore, circuito di raffreddamento (turbine, generatore), pompe per l’acqua di alimento (2 elettriche, 1 a vapore), contenitori per l’acqua di alimento, condensatore dell’aria, eiettori, vaso di espansione di purga della caldaia, impianti di trasporto in condotta e rubinetteria, riduzione della pressione, sistema di condensatori e preriscaldamento dell’acqua di alimento, gru del locale dedicato alle turbine, allacciamento a corrente forte, generatore d’emergenza

25

Tecnica di gestione (EMSR)

15

2 Impianti a gas di depurazione

2.1 Requisiti energetici minimi

La torre di fermentazione deve essere riscaldata mediante calore residuo e il modulo di cogenerazione deve raggiungere un rendimento elettrico minimo conformemente al diagramma nell’allegato 1.5 numero 2.2.4 lettera a.

2.2 Contenuto della domanda

La domanda deve contenere almeno le indicazioni e i documenti seguenti:

a.
indicazioni relative all’impianto, in particolare il nome dell’avente diritto e l’ubicazione;
b.
descrizione del progetto che illustra che tutti i requisiti per il versamento di un contributo d’investimento sono soddisfatti;
c.
elenco dettagliato dei costi d’investimento suddivisi in costi computabili e non computabili;
d.
potenza elettrica installata (kWel) prima e dopo l’investimento;
e.
produzione elettrica prevista per anno civile prima e dopo l’investi­mento;
f.
calcolo dei maggiori costi non ammortizzabili;
g.
data di messa in esercizio prevista;
h.
numero di abitanti-equivalenti dell’impianto di depurazione;
i.
consenso dei proprietari fondiari.

2.3 Tabella del periodo di utilizzazione

Il calcolo dei maggiori costi non ammortizzabili si basa sul seguente periodo di utilizzazione dei singoli elementi costituenti dell’impianto:

Elemento costituente dell’impianto

anni

Stabile gasometro, elemento dello stabile per le centrali termoelettriche a blocco, locale per la misurazione del gas, condotte

25

Centrali termoelettriche a blocco, incl. raffreddamento d’emergenza

10

Gasometro, rubinetteria, filtro a sabbia, ventilatore per l’aumento della pressione del gas, raffreddamento del gas, depurazione dei fumi, rimozione di silossano

15

Tecnica di gestione (EMSR)

15

3 Centrali elettriche a legna di importanza regionale

3.1 Requisiti energetici minimi

Per le centrali termo-elettriche a blocco valgono i requisiti energetici minimi di cui all’allegato 1.5 numero 2.2.4 e per i cicli di vapore quelle di cui all’allegato 1.5 numero 2.2.3.

3.2 Contenuto della domanda

La domanda deve contenere almeno le indicazioni e i documenti seguenti:

a.
indicazioni relative all’impianto, in particolare il nome dell’avente diritto e l’ubicazione;
b.
descrizione del progetto che illustra che tutti i requisiti per il versamento di un contributo d’investimento sono soddisfatti;
c.
elenco dettagliato dei costi d’investimento suddivisi in costi computabili e non computabili;
d.
potenza elettrica installata (kWel) prima e dopo l’investimento;
e.
produzione lorda di elettricità e calore (kWh) per anno civile prima e dopo l’investimento;
f.
produzione netta di elettricità nonché calore sfruttato esternamente per anno civile prima e dopo l’investimento;
g.
un calcolo dei maggiori costi non ammortizzabili;
h.
data di messa in esercizio prevista;
i.
consenso dei proprietari fondiari.

3.3 Tabella del periodo di utilizzazione

Il calcolo dei maggiori costi non ammortizzabili si basa sul seguente periodo d’utilizzazione dei singoli elementi costituenti dell’impianto:

Elemento costituente dell’impianto

anni

Parti dello stabile, silo, gru

25

Impianto a combustione, trasporto di combustibile, smaltimento delle ceneri, ventilatori ad aria, canali dell’aria, ventilatore per gas di combustione, movimento della cenere, correnti di radiazione, tamburo della caldaia, vaporiz­zatore, eco, trattamento dei fumi, ORC, caldaie a gassificazione di legna

15

Surriscaldatore

10

Turbine, generatore, impianto idraulico, trasformatore, circuito di raffred­damento (turbine, generatore), pompe per l’acqua di alimento, contenitori per l’acqua di alimento, condensatore dell’aria, impianti di trasporto in con­dotta e rubinetteria, stazione di riduzione della pressione, sistema di conden­satori, preriscaldamento dell’acqua di alimento, allacciamento a corrente forte

25

Tecnica di gestione (EMSR)

15

Allegato 3

(art. 66)

Determinazione del costo medio ponderato del capitale

1 Deroga al numero 1.1 allegato 1 OAEl 67

Il costo del capitale proprio e il costo del capitale di terzi sono ponderati ciascuno nella misura del 50 per cento.

2 Deroga al numero 2.4 allegato 1 OAEl

La determinazione avviene ogni anno entro la fine del mese di marzo e vale:

a.
nei contributi d’investimento, per l’anno in corso;
b.
nel premio di mercato, per l’anno precedente.

3 Deroga al numero 5 allegato 1 OAEl

3.1 Il coefficiente di leva finanziaria corrisponde a una quota del capitale complessivo pari al 50 per cento per il capitale proprio e al 50 per cento per il capitale di terzi.

3.2 Il beta unlevered viene rilevato con l’aiuto di un «peer group» da imprese di approvvigionamento elettrico europee paragonabili. I valori beta del «peer group» vengono rilevati settimanalmente su un arco di tempo di due anni. Il «peer group» viene verificato ogni anno e se possibile migliorato. Se per determinate tecnologie non si può costituire un peer group sulla scorta dei dati del mercato di capitale, il beta viene determinato grazie a un’inchiesta svolta presso numerosi esperti del settore per valutare i pertinenti rischi degli investimenti in tale tecnologia.

3.3 Al beta unlevered si applicano i seguenti valori forfettari:

a.
minore di 0,250,2
b.
uguale o maggiore di 0,25 e minore di 0,350,3
c.
uguale o maggiore di 0,35 e minore di 0,450,4
d.
uguale o maggiore di 0,45 e minore di 0,550,5
e.
uguale o maggiore di 0,55 e minore di 0,650,6
f.
uguale o maggiore di 0,65 e minore di 0,750,7
g.
uguale o maggiore di 0,75 e minore di 0,850,8
h.
uguale o maggiore di 0,850,9

3.4 I valori limite il cui superamento, in senso positivo o negativo, deve essere preso in considerazione sono: 0,25, 0,35, 0,45, 0,55, 0,65, 0,75 e 0,85.

4 Deroga al numero 7 allegato 1 OAEl

4.1 Alla somma del supplemento di solvibilità e dei costi di emissione e di acquisizione si applicano i seguenti valori forfettari:

a.
minore dello 0,625 per cento

0,50 per cento

b.
uguale o maggiore dello 0,625 e minore dello 0,875 per cento

0,75 per cento

c.
uguale o maggiore dello 0,875 e minore dell’1,125 per cento

1,00 per cento

d.
uguale o maggiore dell’1,125 e minore dell’1,375 per cento

1,25 per cento

e.
uguale o maggiore dell’1,375 e minore dell’1,625 per cento

1,50 per cento

f.
uguale o maggiore dell’1,625 e minore dell’1,875 per cento

1,75 per cento

g.
uguale o maggiore dell’1,875 e minore del 2,125 per cento

2,00 per cento

h.
uguale o maggiore del 2,125 e minore del 2,375 per cento

2,25 per cento

i.
uguale o maggiore del 2,375 e minore del 2,625 per cento

2,50 per cento

j.
uguale o maggiore del 2,625 per cento

2,75 per cento

4.2 I valori limite il cui superamento, in senso positivo o negativo, deve essere preso in considerazione sono 0,625, 0,875, 1,125, 1,375, 1,625, 1,875, 2,125, 2,375 e 2,625 per cento.

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