Ordinanza
sulla promozione della produzione di elettricità generata
a partire da energie rinnovabili
(Ordinanza sulla promozione dell’energia, OPEn)
del 1° novembre 2017 (Stato 1° gennaio 2021)
Il Consiglio federale svizzero,
vista la legge del 30 settembre 20161 sull’energia (LEne),
ordina:
1 RS 730.0
Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto
La presente ordinanza disciplina la promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili finanziata dal supplemento di rete di cui all’articolo 35 LEne.
Art. 2 Definizioni
Nella presente ordinanza s’intende per:
- a.
- impianto ibrido: un impianto che sfrutta più vettori di energia rinnovabile per la produzione di energia elettrica;
- b.
- biomassa: qualsiasi materiale organico prodotto direttamente o indirettamente attraverso la fotosintesi, e che non ha subito trasformazioni dovute a processi geologici; ne fanno parte anche tutti i prodotti secondari e sottoprodotti, residui e rifiuti il cui contenuto energetico proviene dalla biomassa;
- c.
- gas biogeno: il gas prodotto dalla biomassa;
- d.
- produzione netta: la quantità di energia di cui all’articolo 11 capoverso 2 dell’ordinanza del 1° novembre 20172 sull’energia (OEn);
- e.
- calore residuo: le perdite di calore che, allo stato attuale della tecnica, non possono essere evitate e che risultano da processi di trasformazione di energia o da processi chimici come per esempio negli impianti di incenerimento dei rifiuti (IIR), eccettuato il calore derivante da impianti i cui scopi primari ed equivalenti sono la produzione abbinata di energia elettrica e termica;
- f.
- cogenerazione: la produzione simultanea di forza e calore attraverso processi di trasformazione di combustibile in turbine a gas, turbine a vapore, motori a combustione interna, altri impianti termici e celle a combustibile.
Art. 3 Nuovi impianti
1 Sono considerati nuovi impianti:
- a.
- negli impianti idroelettrici: gli impianti che utilizzano per la prima volta un potenziale idraulico;
- b.
- nelle altre tecnologie: gli impianti che sono costruiti per la prima volta in un’ubicazione.
2 È considerato parimenti un nuovo impianto un impianto che sostituisce completamente un impianto esistente.
3 L’organo d’esecuzione decide d’intesa con l’Ufficio federale dell’energia (UFE) se l’impianto sia da considerarsi nuovo o no.
Art. 4 Potenza dell’impianto
Art. 5 Obbligo di notifica in caso di modifica dell’avente diritto
Se successivamente alla presentazione della domanda l’avente diritto cambia, occorre un’immediata notifica da parte dell’avente diritto precedente all’autorità competente per valutare la domanda. Senza notifica il premio per l’immissione di elettricità, la rimunerazione, il contributo d’investimento e il premio di mercato vengono versati all’avente diritto precedente.
Art. 6 Categorie di impianti fotovoltaici
1 Gli impianti fotovoltaici sono suddivisi nelle categorie seguenti:
- a.
- impianti integrati;
- b.
- impianti annessi o isolati.
2 Per impianti integrati s’intendono impianti integrati in un edificio e adibiti, oltre che alla produzione di elettricità, anche alla protezione contro le intemperie, il calore o le cadute.
Art. 7 Impianti fotovoltaici di grandi e piccole dimensioni
1 Per impianti fotovoltaici di grandi dimensioni s’intendono gli impianti con una potenza a partire da 100 kW.
2 Per impianti fotovoltaici di piccole dimensioni s’intendono:
- a.
- gli impianti con una potenza inferiore a 100 kW;
- b.
- gli impianti che vengono ampliati o rinnovati con una potenza inferiore a 100 kW, anche se la loro potenza complessiva dopo l’ampliamento o il rinnovamento ammonta a 100 kW o più.
3 Se il gestore di un impianto secondo il capoverso 1 rinuncia alla rimunerazione del contributo legato alla potenza (all. 2.1 n. 2) per la potenza a partire da 100 kW, l’impianto è considerato altresì un impianto di piccole dimensioni.
Art. 8 Diritto di opzione nel caso di impianti fotovoltaici
1 I gestori di impianti fotovoltaici di grandi dimensioni con una potenza fino a 50 MW possono scegliere se richiedere una rimunerazione per l’immissione di elettricità o una rimunerazione unica.
2 Essi esercitano tale diritto di opzione in modo definitivo con la presentazione della domanda per l’una o l’altra tipologia di promozione. È fatta salva una domanda per l’ottenimento di una rimunerazione unica per gli impianti fotovoltaici di piccole dimensioni presentata dopo la messa in esercizio dell’impianto (art. 41).
Art. 9 Deroghe al limite inferiore nel caso degli impianti idroelettrici
Oltre agli impianti idroelettrici collegati con impianti di approvvigionamento di acqua potabile e di smaltimento delle acque di scarico, gli impianti idroelettrici seguenti sono esclusi dal limite inferiore di cui agli articoli 19 capoverso 4 lettera a e 24 capoverso 1 lettera b numero 2 LEne:
- a.
- centrali con utilizzo di acqua di dotazione;
- b.
- impianti presso scolatori di piena creati in modo artificiale, canali industriali e canali di derivazione e di restituzione esistenti, sempre che non vengano provocati nuovi interventi nelle acque naturali o preziose sul piano ecologico;
- c.
- impianti accessori come impianti ad acqua irrigua, centrali che utilizzano l’infrastruttura per l’innevamento artificiale o acqua di galleria.
Capitolo 2: Sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 11 Requisiti generali
Le condizioni di raccordo di cui all’articolo 10 OEn5 e la determinazione della quantità di elettricità da rimunerare secondo l’articolo 11 OEn si applicano per analogia anche ai gestori di impianti nel sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità.
Art. 12 Garanzia di origine e plusvalore ecologico
1 I gestori degli impianti nel sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità devono trasferire all’organo d’esecuzione le garanzie di origine registrate.
2 Il plusvalore ecologico è indennizzato con la partecipazione definitiva al sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità (art. 24).
Art. 13 Partecipazione degli impianti fotovoltaici
Al sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità possono partecipare soltanto gli impianti fotovoltaici di grandi dimensioni.
Sezione 2: Commercializzazione diretta e immissione in rete al prezzo di mercato di riferimento
Art. 14 Commercializzazione diretta
1 Dall’obbligo della commercializzazione diretta (art. 21 LEne) sono esclusi i gestori di impianti con una potenza inferiore a 100 kW.
2 I gestori di impianti con una potenza a partire da 500 kW che ricevono già una rimunerazione secondo il diritto anteriore devono passare alla commercializzazione diretta.
3 Tutti i gestori possono passare alla commercializzazione diretta in ogni momento, rispettando un termine di notifica di un mese, per la fine di un trimestre. Il ritorno all’immissione in rete al prezzo di mercato di riferimento è escluso.6
6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6129).
Art. 15 Prezzo di mercato di riferimento
1 Il prezzo di mercato di riferimento per l’elettricità prodotta dagli impianti fotovoltaici corrisponde alla media dei prezzi determinati alla borsa elettrica in un trimestre per il giorno successivo per la regione di mercato svizzera, ponderati in base all’effettiva immissione in rete ogni quarto d’ora degli impianti fotovoltaici sottoposti a una misurazione del profilo di carico.
2 Il prezzo di mercato di riferimento per l’elettricità prodotta dalle altre tecnologie corrisponde alla media dei prezzi determinati alla borsa elettrica in un trimestre per il giorno successivo per la regione di mercato svizzera.
3 L’UFE calcola e pubblica ogni trimestre i prezzi di mercato di riferimento.
Art. 16 Tassi di rimunerazione e loro adeguamento
1 I tassi di rimunerazione per tecnologia di produzione, categoria e classe di potenza sono determinati negli allegati 1.1–1.5.
2 Il tasso di rimunerazione per gli impianti ibridi si calcola sulla base dei tassi di rimunerazione dei vettori energetici impiegati, ponderati proporzionalmente in base ai rispettivi contenuti energetici. Per determinare le potenze equivalenti si utilizza l’intera produzione.
3 I tassi di rimunerazione vengono verificati periodicamente e adeguati in caso di modifica importante delle circostanze.
4Il premio per l’immissione in rete si riduce del 7,1495 per cento per i gestori di impianti che sono assoggettati all’imposta secondo gli articoli 10–13 della legge del 12 giugno 20097 sull’IVA (LIVA).8
8 Introdotto il n. I dell’O del 27 feb. 2019, in vigore dal 1° apr. 2019 (RU 2019 923).
Art. 17 Durata della rimunerazione e requisiti minimi
1 La durata della rimunerazione e i requisiti minimi sono determinati negli allegati 1.1–1.5.
2 La durata della rimunerazione inizia con l’effettiva messa in esercizio dell’impianto e non può essere interrotta. Essa inizia a decorrere anche quando il gestore non ottiene ancora alcuna rimunerazione per l’impianto in questione.
Sezione 3: Ordine di presa in considerazione e lista d’attesa
Art. 18 Ordine di presa in considerazione
1 Determinante ai fini della presa in considerazione di una domanda per la partecipazione al sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità è la data di presentazione.
2 Se non tutte le domande presentate lo stesso giorno possono essere prese in considerazione, si prendono dapprima in considerazione i progetti degli impianti di maggiore potenza.
Art. 19 Lista d’attesa
1 Se le risorse disponibili non sono sufficienti per una presa in considerazione immediata di tutte le domande, i progetti sono inseriti in una lista d’attesa, salvo il caso in cui sia manifesto che essi non soddisfano i requisiti per il diritto.
2 L’organo d’esecuzione comunica al richiedente che il suo progetto viene inserito in una lista d’attesa.
3 Esso gestisce una lista d’attesa per gli impianti fotovoltaici e una per le altre tecnologie di produzione.
Art. 20 Smaltimento della lista d’attesa
1 Se vi sono nuovamente risorse disponibili, l’UFE determina contingenti conformemente ai quali possono essere considerati gli impianti inseriti nella lista d’attesa.
2 Gli impianti nella lista d’attesa per gli impianti fotovoltaici sono presi in considerazione secondo la data di presentazione della domanda.
3 Gli impianti nella lista d’attesa per le altre tecnologie di produzione sono presi in considerazione secondo il seguente ordine:
- a.
- gli impianti per i quali è pervenuta una notifica di messa in esercizio o per i quali è stata presentata la notifica dello stato di avanzamento del progetto ovvero, nel caso delle piccole centrali idroelettriche e degli impianti eolici, la seconda notifica dello stato di avanzamento del progetto: secondo la data di presentazione di tale notifica;
- b.
- gli altri progetti: secondo la data di presentazione della domanda.
Sezione 4: Procedura di domanda
Art. 21 Domanda
1 La domanda per la partecipazione al sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità va presentata all’organo d’esecuzione.
2 Essa deve contenere tutte le indicazioni e i documenti di cui agli allegati 1.1–1.5.
Art. 22 Garanzia di principio
1 Se sussistono presumibilmente i requisiti per il diritto e vi sono a disposizione risorse sufficienti, l’organo d’esecuzione garantisce la partecipazione dell’impianto al sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità con una decisione di principio.
2 Tale decisione non ha alcun effetto pregiudiziale per le procedure di autorizzazione e di concessione necessarie al progetto.
Art. 23 Stato di avanzamento del progetto, messa in esercizio e obbligo di notifica
1 Ricevuta la decisione di cui all’articolo 22, il richiedente deve raggiungere gli stati di avanzamento del progetto nel rispetto dei termini e mettere in esercizio l’impianto.
2 Gli stati di avanzamento del progetto e la messa in esercizio nonché i relativi termini sono determinati negli allegati 1.1–1.5.
2bis I termini per gli stati di avanzamento del progetto e la messa in esercizio sono sospesi per la durata delle procedure di ricorso concernenti la progettazione, concessione o costruzione.9
3 Se il richiedente non è in grado di rispettare i termini per gli stati di avanzamento del progetto e la messa in esercizio per ragioni a lui non imputabili, su richiesta l’organo d’esecuzione può prorogarli al massimo della durata equivalente al termine previsto. La domanda va presentata per scritto entro la scadenza di questo termine.10
4 Il richiedente è tenuto a notificare per scritto, di volta in volta entro due settimane, gli stati di avanzamento del progetto raggiunti.
5 Egli è tenuto a presentare la notifica completa di messa in esercizio al più tardi un mese dalla messa in esercizio. Se non rispetta tale termine, fino al momento in cui la notifica viene presentata non ha diritto all’erogazione del premio per l’immissione di elettricità.
9 Introdotto il n. I dell’O del 27 feb. 2019, in vigore dal 1° apr. 2019 (RU 2019 923).
10 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 feb. 2019, in vigore dal 1° apr. 2019 (RU 2019 923).
Art. 24 Decisione
1 Se anche in seguito alla messa in esercizio l’impianto soddisfa i requisiti per il diritto, l’organo d’esecuzione dispone segnatamente:
- a.
- l’entrata nel sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità;
- b.
- se l’impianto è nella commercializzazione diretta o se viene rimunerato al prezzo di mercato di riferimento; e
- c.
- l’ammontare del tasso di rimunerazione.
2 Se un richiedente per il cui impianto sono a disposizione le pertinenti risorse ha messo in esercizio il proprio impianto prima che gli venisse accordata la partecipazione al sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità in virtù di una garanzia di principio, l’organo d’esecuzione emana direttamente una decisione secondo il capoverso 1, se la persona in questione ha presentato la notifica completa di messa in esercizio.
3 L’organo d’esecuzione revoca la garanzia di cui all’articolo 22 e respinge la domanda per la partecipazione al sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità, se:
- a.
- non sussistono i requisiti per il diritto;
- b.
- il richiedente non rispetta i termini per la notifica degli stati d’avanzamento del progetto o di messa in esercizio; o
- c.
- l’ubicazione dell’impianto non corrisponde all’ubicazione indicata nella domanda.
Sezione 5: Esercizio in corso, esclusione e uscita
Art. 25 Versamento della rimunerazione
1 L’organo d’esecuzione versa trimestralmente:
- a.
- ai gestori di impianti nella commercializzazione diretta: il premio per l’immissione di elettricità;
- b.
- ai gestori che immettono l’elettricità proveniente dai loro impianti al prezzo di mercato di riferimento: il premio per l’immissione di elettricità e il prezzo di mercato di riferimento.
2 Se per i versamenti di cui al capoverso 1 le risorse finanziarie non sono sufficienti, l’organo d’esecuzione versa la rimunerazione pro rata nel corso dell’anno. Il saldo lo versa nel corso dell’anno successivo.
3 L’organo d’esecuzione esige dal gestore la restituzione, senza interessi, degli importi versati in eccesso in rapporto all’effettiva produzione. Esso può anche computare tali importi nel periodo di pagamento successivo.
4 Se il prezzo di mercato di riferimento è superiore al tasso di rimunerazione, l’organo d’esecuzione fattura ai gestori trimestralmente la parte eccedente.
5 La rimunerazione viene versata fino al termine del mese intero nel quale scade la durata della rimunerazione.
6 Se il gestore non presenta entro i termini fissati e in forma integrale le informazioni necessarie per i versamenti di cui al capoverso 1, o se non riconosce le direttive del gruppo di bilancio per le energie rinnovabili approvate dall’UFE, il diritto alla rimunerazione decade fino al momento della presentazione di tali informazioni o del riconoscimento delle direttive.11
7 Se un impianto preleva dalla rete più elettricità di quanta ne immetta, l’organo d’esecuzione addebita:
- a.
- ai gestori degli impianti in regime di commercializzazione diretta: il premio per l’immissione in rete;
- b.
- ai gestori che immettono in rete elettricità al prezzo di mercato di riferimento: il premio per l’immissione in rete e il prezzo di mercato di riferimento.12
11 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 feb. 2019, in vigore dal 1° apr. 2019 (RU 2019 923).
12 Introdotto il n. I dell’O del 27 feb. 2019, in vigore dal 1° apr. 2019 (RU 2019 923).
Art. 26 Indennità di gestione
I produttori nella commercializzazione diretta ricevono trimestralmente dall’organo d’esecuzione un’indennità di gestione per kWh equivalente a:
- a.
- 0,55 centesimi nel caso di impianti fotovoltaici e a energia eolica;
- b.
- 0,28 centesimi nel caso di impianti idroelettrici;
- c.
- 0,16 centesimi nel caso di IIR;
- d.
- 0,28 centesimi nel caso dei restanti impianti a biomassa.
Art. 27 Obblighi del gruppo di bilancio per le energie rinnovabili e dei gestori di rete
1 Il gruppo di bilancio per le energie rinnovabili ritira l’elettricità dai gestori che la immettono in rete al prezzo di mercato di riferimento e il cui impianto è dotato di un dispositivo per la misurazione del profilo di carico con trasmissione dei dati automatica o di un sistema di misurazione intelligente. Esso versa all’organo d’esecuzione il prezzo di mercato di riferimento per l’elettricità ritirata secondo il piano previsionale.
2 I gestori di rete ritirano l’elettricità dai gestori che la immettono nella loro rete al prezzo di mercato di riferimento e il cui impianto non è dotato di un dispositivo per la misurazione del profilo di carico e di un sistema di misurazione intelligente. Essi versano all’organo d’esecuzione il prezzo di mercato di riferimento per l’elettricità ritirata.
3 L’organo d’esecuzione deposita senza indugio i fondi ottenuti nel Fondo per il supplemento rete di cui all’articolo 37 LEne.
Art. 28 Ampliamenti o rinnovamenti successivi
1 Il gestore di un impianto per il quale ottiene una rimunerazione per l’immissione in rete di elettricità è tenuto a notificare all’organo d’esecuzione gli ampliamenti o i rinnovamenti almeno un mese prima della loro messa in esercizio. Egli è tenuto a indicare tutte le modifiche che intende effettuare all’impianto precedente.
2 La durata della rimunerazione non viene prorogata da un ampliamento o un rinnovamento successivo.
3 Negli impianti fotovoltaici il tasso di rimunerazione originario viene ridotto dalla messa in esercizio dell’ampliamento o del rinnovamento. Il nuovo tasso di rimunerazione si calcola sulla base del valore medio ponderato secondo la potenza tra il tasso di rimunerazione determinante al momento della prima messa in esercizio e il tasso di rimunerazione di 0 ct./kWh per l’ampliamento o il rinnovamento.
4 Un impianto fotovoltaico è escluso da tale riduzione se è garantito che l’elettricità prodotta dall’elemento dell’impianto ampliato o rinnovato non confluisce nel conteggio dell’elettricità prodotta dall’impianto originario inserito nel sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità.
5 Nel caso delle piccole centrali idroelettriche e degli impianti a biomassa il tasso di rimunerazione originario viene ridotto proporzionalmente dalla messa in esercizio dell’ampliamento o del rinnovamento. Il calcolo del nuovo tasso di rimunerazione è retto dagli allegati 1.1 e 1.5.
6 In caso di mancata notifica o se la notifica di cui al capoverso 1 non avviene entro il termine stabilito, il gestore è tenuto a restituire all’organo d’esecuzione, senza interessi, la differenza tra la rimunerazione ottenuta e la rimunerazione calcolata secondo i tassi di rimunerazione contemplati nel capoverso 3 o 5.
Art. 29 Conseguenze del mancato rispetto dei requisiti per il diritto o dei requisiti minimi
1 Per il periodo durante il quale i requisiti per il diritto o i requisiti minimi non sono o non sono più rispettati, non sussiste nessun diritto al premio per l’immissione in rete. Se è previsto un periodo di valutazione, il diritto al premio per l’immissione in rete decade retroattivamente per l’intero periodo. La rimunerazione ottenuta in eccesso deve essere restituita all’organo d’esecuzione. Essa può essere compensata con future prestazioni.
2 A partire dal momento in cui i requisiti per il diritto o i requisiti minimi sono nuovamente soddisfatti sussiste di nuovo il diritto al premio per l’immissione in rete. Se è previsto un periodo di valutazione, il diritto sussiste retroattivamente per l’intero periodo. Eventuali versamenti successivi non sono soggetti a interessi.
3 Se per il mancato rispetto dei requisiti per il diritto o dei requisiti minimi vi sono ragioni non imputabili al gestore, quest’ultimo può illustrare all’organo d’esecuzione le misure che intende adottare affinché tali requisiti siano nuovamente rispettati. L’organo d’esecuzione può concedergli un termine appropriato per l’attuazione delle pertinenti misure, eventualmente vincolandolo ad oneri. Sino allo scadere di questo termine sussiste il diritto al premio per l’immissione in rete, purché gli eventuali oneri siano soddisfatti.
4 Se anche dopo la scadenza del termine i requisiti per il diritto o i requisiti minimi non sono soddisfatti, il capoverso 1 si applica per analogia.
Art. 30 Esclusione e uscita dal sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità
1 L’organo d’esecuzione dispone l’esclusione di un gestore dal sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità, se i requisiti per il diritto o i requisiti minimi:
- a.13
- non sono rispettati ripetutamente e per tale ragione il premio per l’immissione in rete non è stato versato nel corso di tre anni civili consecutivi (art. 29 cpv. 1);
- b.
- non sono rispettati nel corso di un intero anno civile dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 29 capoverso 3.
2 Un’uscita dal sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità è possibile in ogni momento rispettando un termine di disdetta di tre mesi per la fine di un trimestre.
3 Una nuova partecipazione al sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità è esclusa a seguito di un’esclusione o un’uscita.
13 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 feb. 2019, in vigore dal 1° apr. 2019 (RU 2019 923).
Capitolo 3: Disposizioni generali sulla rimunerazione unica e sui contributi d’investimento
Art. 31 Esclusione del contributo d’investimento
1Fintantoché un gestore ottiene per un impianto un finanziamento dei costi supplementari secondo l’articolo 73 capoverso 4 LEne o una rimunerazione per l’immissione in rete di elettricità non è possibile accordargli né una rimunerazione unica né un contributo d’investimento.
2 Sono esenti da tale esclusione gli ampliamenti considerevoli di impianti fotovoltaici, se sono stati messi in servizio dopo il 31 dicembre 2017 e se sono adempiuti i requisiti di cui all’articolo 28 capoverso 4.14
14 Introdotto dal n. I dell’O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6129).
Art. 32 Autorizzazione di inizio anticipato dei lavori
L’UFE può autorizzare l’inizio anticipato dei lavori negli impianti idroelettrici e a biomassa, se l’attendere la garanzia di principio comporterebbe gravi inconvenienti. L’autorizzazione non dà alcun diritto a un contributo d’investimento.
Art. 33 Requisiti relativi all’esercizio e al funzionamento degli impianti
1 Un impianto per il quale sono stati versati una rimunerazione unica o un contributo d’investimento deve essere sottoposto, a partire dalla sua messa in esercizio, dall’ampliamento o dal rinnovamento, a una manutenzione per almeno la durata seguente, in modo che sia garantito un esercizio regolare:
- a.
- 15 anni nel caso di impianti fotovoltaici, IIR e impianti idroelettrici;
- b.
- 10 anni nel caso di impianti a gas di depurazione e di impianti a combustione a legna d’importanza regionale.
2 Durante almeno 15 anni gli impianti fotovoltaici devono inoltre essere in esercizio in modo tale da non scendere al di sotto della produzione minima attesa in base all’ubicazione e all’orientamento.
Art. 34 Restituzione della rimunerazione unica e dei contributi d’investimento
1 Per la restituzione della rimunerazione unica e dei contributi d’investimento si applicano per analogia gli articoli 28–30 della legge del 5 ottobre 199015 sui sussidi.
2 La restituzione della rimunerazione unica o dei contributi d’investimento è richiesta interamente o parzialmente in particolare se non sussistono o non sussistono più i requisiti relativi all’esercizio e al funzionamento secondo l’articolo 33.
3 Viene inoltre richiesta la restituzione intera o parziale della rimunerazione unica o dei contributi d’investimento se le condizioni del mercato dell’energia determinano una redditività eccessiva.
15 RS 616.1
Art. 35 Termine di attesa 16
La durata minima durante la quale il gestore non può chiedere un’altra rimunerazione unica o altri contributi d’investimento è di:
- a.
- 15 anni nel caso di IIR;
- b.
- 10 anni nel caso di impianti a gas di depurazione e di centrali elettriche a legna di importanza regionale.
16 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 feb. 2019, in vigore dal 1° apr. 2019 (RU 2019 923).
Capitolo 4: Rimunerazione unica per impianti fotovoltaici
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 36 Dimensione minima e limite superiore di potenza per il versamento di una rimunerazione unica
Una rimunerazione unica viene versata per gli impianti fotovoltaici con una potenza di almeno 2 kW fino al massimo 50 MW.
Art. 37 Misura considerevole dell’ampliamento o del rinnovamento di un impianto
Un impianto è considerato ampliato o rinnovato in misura considerevole se la potenza dell’impianto è stata aumentata di almeno 2 kW a seguito dell’ampliamento o del rinnovamento.
Art. 38 Calcolo della rimunerazione unica e adeguamento degli importi
1 La rimunerazione unica è composta di un contributo di base e di un contributo legato alla potenza.
2 Gli importi sono determinati nell’allegato 2.1. Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) li verifica annualmente. In caso di mutamento considerevole delle circostanze esso presenta al Consiglio federale una proposta di adeguamento degli importi.
3 Per gli impianti fotovoltaici di grandi dimensioni che sono stati messi in esercizio dal 1° gennaio 2013 valgono gli importi per gli impianti annessi e isolati, anche se essi appartengono alla categoria degli impianti integrati.
4 Per gli ampliamenti o i rinnovamenti considerevoli viene versato soltanto un contributo legato alla potenza equivalente all’aumento della potenza raggiunta con l’ampliamento o il rinnovamento. Non viene versato alcun contributo di base.
5 Se un impianto viene ampliato già prima dell’ottenimento della rimunerazione unica, il contributo di base viene versato per l’elemento dell’impianto messo in esercizio per primo e il contributo legato alla potenza in funzione della data di messa in esercizio dei singoli elementi dell’impianto.17
6 Nel caso di un impianto costituito da più campi fotovoltaici che rientrano in diverse categorie di impianti secondo l’articolo 6, il contributo di base è calcolato sulla scorta del valore medio degli importi ponderato in base alla potenza e il contributo legato alla potenza in funzione degli elementi della potenza per categoria.
17 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 ott. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3479).
Sezione 2: Ordine di presa in considerazione e lista d’attesa
Art. 39 Ordine di presa in considerazione
1 Determinante ai fini della presa in considerazione di un progetto è la data di presentazione della domanda.
2 Se non tutte le domande presentate lo stesso giorno possono essere prese in considerazione, si prendono dapprima in considerazione i progetti degli impianti con la maggiore potenza supplementare.
Art. 40 Lista d’attesa
1 Se le risorse non sono sufficienti per una presa in considerazione immediata, i progetti sono inseriti conformemente alla data di presentazione della domanda in una lista d’attesa, salvo il caso in cui sia manifesto che essi non soddisfano i requisiti per il diritto.
2 L’organo d’esecuzione comunica al richiedente che il suo progetto è stato inserito nella lista d’attesa.
3 Esso gestisce una lista d’attesa per gli impianti fotovoltaici di piccole dimensioni e una lista d’attesa per gli impianti fotovoltaici di grandi dimensioni.
4Se vi sono nuovamente risorse disponibili, l’UFE fissa due contingenti entro i quali possono essere presi in considerazione i progetti delle liste d’attesa degli impianti fotovoltaici di piccole e di grandi dimensioni.
Sezione 3: Procedura di domanda per gli impianti fotovoltaici di piccole dimensioni
Art. 41 Domanda
1 La domanda per l’ottenimento di una rimunerazione unica per impianti fotovoltaici di piccole dimensioni deve essere presentata all’organo d’esecuzione dopo la messa in esercizio dell’impianto.
2 Essa deve contenere tutte le indicazioni e i documenti di cui all’allegato 2.1 numero 3.
3 Nella domanda i gestori di impianti di cui all’articolo 7 capoverso 3 devono comunicare all’organo d’esecuzione che intendono rinunciare alla rimunerazione del contributo legato alla potenza (all. 2.1 n. 2) a partire dalla potenza di 100 kW.
4Se per lo stesso impianto il gestore ha già presentato una domanda secondo l’articolo 21 o 43, questa domanda è considerata ritirata con la presentazione della domanda di cui al capoverso 1.
Art. 42 Determinazione della rimunerazione unica
Se l’impianto soddisfa i requisiti per il diritto e vi sono a disposizione sufficienti risorse ai fini della presa in considerazione, l’organo d’esecuzione determina l’ammontare della rimunerazione unica sulla base degli importi di cui all’allegato 2.1.
Sezione 4: Procedura di domanda per gli impianti fotovoltaici di grandi dimensioni
Art. 43 Domanda
1 La domanda per l’ottenimento di una rimunerazione unica per gli impianti fotovoltaici di grandi dimensioni deve essere presentata all’organo d’esecuzione.
2 Essa deve contenere tutte le indicazioni e i documenti di cui all’allegato 2.1 numero 4.1.
3 Se dopo la presentazione della domanda la categoria o la potenza dell’impianto progettato subiscono modifiche, il richiedente è tenuto a comunicarlo immediatamente all’organo d’esecuzione.
Art. 44 Garanzia di principio 18
Se sussistono presumibilmente i requisiti per il diritto e vi sono sufficienti risorse a disposizione, l’organo d’esecuzione garantisce la rimunerazione unica con una decisione di principio.
18 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6129).
Art. 45 Termine e notifica di messa in esercizio
1 L’impianto deve essere messo in esercizio al più tardi:
- a.
- 12 mesi dopo la garanzia di principio di cui all’articolo 44;
- b.
- 6 anni dopo la garanzia di principio di cui all’articolo 44, se per la costruzione dell’impianto è necessario modificare le basi pianificatorie.19
2 La messa in esercizio deve essere notificata all’organo d’esecuzione al più tardi tre mesi dalla messa in esercizio.
3 La notifica di messa in esercizio deve contenere le indicazioni e i documenti di cui all’allegato 2.1 numero 4.2.
4 Se per ragioni non imputabili al richiedente il termine per la messa in esercizio non può essere rispettato, l’organo d’esecuzione può prorogarlo su richiesta. La richiesta deve essere presentata prima della scadenza del termine.
19 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 feb. 2019, in vigore dal 1° apr. 2019 (RU 2019 923).
Art. 46 Decisione
1 Se anche dopo la messa in esercizio l’impianto soddisfa i requisiti per il diritto, dopo la ricezione della notifica completa di messa in esercizio l’organo d’esecuzione stabilisce sulla base dei dati autenticati dell’impianto nell’ambito delle garanzie di origine l’ammontare della rimunerazione unica.20
2 Se un richiedente per il cui impianto sussistono risorse sufficienti ha messo in esercizio il proprio impianto prima che gli fosse accordata la rimunerazione unica con una decisione di principio, l’organo d’esecuzione emana direttamente una decisione secondo il capoverso 1, allorquando la persona in questione ha presentato la notifica completa di messa in esercizio.
3 L’organo d’esecuzione revoca la garanzia di cui all’articolo 44 e respinge la domanda per l’ottenimento di una rimunerazione unica se:
- a.
- i requisiti per il diritto non sono adempiuti;
- b.
- la messa in esercizio non avviene entro il termine previsto;
- c.
- l’ubicazione dell’impianto non corrisponde a quanto indicato nella domanda.
4 Esso può revocare la garanzia di principio di cui all’articolo 44 anche nel caso in cui la messa in esercizio non gli è stata notificata entro i tre mesi successivi.
20 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6129).
Capitolo 5: Contributo d’investimento per gli impianti idroelettrici
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 47 Misura considerevole dell’ampliamento o del rinnovamento
1 L’ampliamento di un impianto è considerato considerevole, se mediante misure costruttive:
- a.21
- la portata massima dell’acqua derivante dalle acque già utilizzate viene aumentata di almeno il 20 per cento e l’impianto ampliato dispone di un serbatoio di accumulo con il cui contenuto può essere prodotta elettricità durante sei ore a pieno carico;
- b.
- il dislivello lordo medio viene aumentato di almeno il 10 per cento;
- c.
- viene utilizzata altra acqua equivalente ad almeno il 10 per cento della media della quantità di acqua annua utilizzata negli ultimi cinque anni d’esercizio completi prima della messa in esercizio dell’ampliamento;
- d.22
- il volume utile viene aumentato sia di almeno il 15 per cento che di 150 000 metri cubi; o
- e.
- la produzione netta annua media rapportata alla media degli ultimi cinque anni d’esercizio completi prima della presentazione della domanda per l’ottenimento di un contributo d’investimento viene aumentata di almeno il 20 per cento o 30 GWh.
2 Il rinnovamento di un impianto è considerato considerevole se:
- a.
- almeno una componente principale, quali la presa d’acqua, le pompe d’alimentazione, le opere di sbarramento, i serbatoi di accumulo, le condotte in pressione, le macchine o l’equipaggiamento elettromeccanico dell’impianto, è sostituita o interamente risanata; e
- b.
- l’investimento ammonta ad almeno 7 ct./kWh rispetto alla produzione netta media raggiunta in uno degli ultimi cinque anni d’esercizio completi.
21 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6129).
22 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 feb. 2019, in vigore dal 1° apr. 2019 (RU 2019 923).
Art. 48 Aliquote
1 L’UFE determina il contributo d’investimento per ciascun impianto individualmente secondo l’articolo 29 capoverso 2 LEne.
2 Negli impianti con una potenza massima di 10 MW il contributo d’investimento ammonta al massimo:
- a.
- al 60 per cento dei costi d’investimento computabili per gli ampliamenti considerevoli;
- b.
- al 40 per cento dei costi d’investimento computabili per i rinnovamenti considerevoli.
3 Negli impianti con una potenza superiore ai 10 MW il contributo d’investimento ammonta al massimo:
- a.
- al 35 per cento dei costi d’investimento computabili per gli impianti nuovi e gli ampliamenti considerevoli;
- b.
- al 20 per cento dei costi d’investimento computabili per i rinnovamenti considerevoli;
- c.23
- al 40 per cento dei costi d’investimento computabili per gli impianti nuovi e gli ampliamenti considerevoli che, a seguito di misure costruttive, possono permettere di accumulare una quantità di energia aggiuntiva pari ad almeno 10 GWh.
4 Il DATEC verifica le aliquote almeno ogni cinque anni. In caso di mutamento considerevole delle circostanze, esso presenta al Consiglio federale una proposta di adeguamento delle aliquote.
5 Negli impianti idroelettrici sul confine il contributo d’investimento calcolato viene ridotto della quota non appartenente alla sovranità svizzera.
23 Introdotta dal n. I dell’O del 23 ott. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3479).
Sezione 2: Ordine di presa in considerazione degli impianti idroelettrici con una potenza massima di 10 MW e lista d’attesa
Art. 49 Ordine di presa in considerazione
1 Determinante ai fini della presa in considerazione di un progetto con il quale s’intende ampliare o rinnovare in misura considerevole un impianto idroelettrico con una potenza massima di 10 MW è la data di presentazione della domanda.
2 Se non tutte le domande presentate lo stesso giorno possono essere prese in considerazione, vengono dapprima presi in considerazione i progetti degli impianti con la maggiore produzione supplementare di elettricità rapportata al contributo d’investimento.
Art. 50 Lista d’attesa
1 Se le risorse non sono sufficienti per una presa in considerazione immediata, i progetti sono inseriti in una lista d’attesa, salvo il caso in cui sia manifesto che essi non soddisfano i requisiti per il diritto.
2 L’UFE comunica al richiedente che il suo progetto è stato inserito nella lista d’attesa.
3 Se vi sono nuovamente risorse disponibili, i progetti vengono presi in considerazione secondo la data di presentazione della domanda.
Sezione 3: Ordine di presa in considerazione degli impianti idroelettrici con una potenza superiore ai 10 MW
Art. 51 Risorse disponibili
1 Le risorse che possono essere utilizzate per i contributi d’investimento per gli impianti idroelettrici con una potenza superiore ai 10 MW (art. 36 cpv. 2 OEn24) vengono attribuite ogni due anni.
2 Il biennio inizia il 1° gennaio dell’anno in cui cade il giorno di riferimento. I giorni di riferimento sono il 30 giugno 2018, il 31 agosto 2020, il 31 agosto 2022, il 30 giugno 2024, il 30 giugno 2026, il 30 giugno 2028 e il 30 giugno 2030.25
3 Se tutte le domande presentate entro un giorno di riferimento possono essere prese in considerazione e in seguito rimangono ancora disponibili risorse sufficienti, anche le domande presentate successivamente possono essere prese in considerazione fino a quando le risorse previste per tale biennio sono esaurite.
24 RS 730.01
25 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 ott. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3479).
Art. 52 Ordine di presa in considerazione
1 Se non tutte le domande presentate entro un giorno di riferimento possono essere prese in considerazione, vengono dapprima presi in considerazione i progetti per la realizzazione di un impianto nuovo o di un ampliamento che presentano la produzione supplementare maggiore rapportata al contributo d’investimento. Nel caso di progetti che, a seguito di misure costruttive, possono permettere di accumulare una quantità di energia aggiuntiva, quest’ultima è addizionata alla produzione supplementare.26
2 Vengono prese in considerazione tutte le domande che possono essere finanziate integralmente con le risorse disponibili per il biennio.
3 Se in seguito rimangono ancora a disposizione risorse pari ad almeno il 50 per cento del contributo d’investimento da accordare al progetto per la realizzazione di un impianto nuovo o di un ampliamento che segue nell’ordine di presa in considerazione, viene preso in considerazione anche tale progetto. Le risorse disponibili nel giorno di riferimento successivo si riducono dell’importo necessario per tale progetto.
4 Se le risorse restanti sono inferiori al 50 per cento, non vengono prese in considerazione ulteriori domande e le risorse rimanenti vengono computate nelle risorse disponibili per il biennio successivo.
5 Se tutte le domande per l’ottenimento di un contributo d’investimento per impianti nuovi e ampliamenti presentate entro un giorno di riferimento possono essere prese in considerazione e in seguito rimangono disponibili risorse sufficienti, vengono presi in considerazione i progetti per la realizzazione di rinnovamenti. Vengono dapprima presi in considerazione i progetti che presentano la produzione supplementare maggiore rapportata alle risorse da versare in qualità di contributo d’investimento.
6 Le domande per gli impianti che non possono essere prese in considerazione vengono sottoposte a una nuova valutazione di volta in volta nei giorni di riferimento successivi insieme alle nuove domande secondo i capoversi 1–5.
7 Le risorse inutilizzate riservate per un progetto vengono impiegate a mano a mano per la presa in considerazione di progetti secondo l’ordine sancito nei capoversi 1–5.
26 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 ott. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3479).
Sezione 4: Procedura di domanda
Art. 53 Domanda
1 La domanda per l’ottenimento di un contributo d’investimento deve essere presentata all’UFE.
2 Essa può essere presentata soltanto quando sussiste una licenza di costruzione passata in giudicato o, se per un progetto non occorre una licenza di costruzione, quando è dimostrato che il progetto è pronto alla realizzazione.
3 Essa deve contenere tutte le indicazioni e i documenti di cui all’allegato 2.2.
Art. 54 Garanzia di principio
Se dall’esame della domanda risulta che sussistono i requisiti per il diritto e sono disponibili sufficienti risorse per la presa in considerazione della domanda, l’UFE accorda il contributo d’investimento con garanzia di principio e determina quanto segue:
- a.
- l’ammontare del contributo d’investimento in per cento dei costi d’investimento computabili considerando i maggiori costi non ammortizzabili previsti;
- b.
- l’importo massimo che il contributo d’investimento non deve eccedere;
- c.
- entro quando al più tardi occorre avviare i lavori;
- d.
- il piano di pagamento secondo l’articolo 60;
- e.
- il termine entro il quale l’impianto deve essere messo in esercizio.
Art. 55 Notifica di messa in esercizio
1 Dopo la messa in esercizio occorre presentare all’UFE una notifica di messa in esercizio.
2 La notifica deve contenere almeno le indicazioni e i documenti seguenti:
- a.
- la data di messa in esercizio;
- b.
- il verbale di collaudo;
- c.
- eventuali modifiche rispetto alle indicazioni fornite nella domanda.
Art. 56 Notifica della conclusione dei lavori
1 Al più tardi un anno dalla messa in esercizio occorre presentare all’UFE una notifica di conclusione dei lavori.
2 La notifica deve contenere le indicazioni e i documenti seguenti:
- a.
- un conteggio dettagliato dei costi di costruzione;
- b.
- un elenco dei costi d’investimento computabili e non computabili.
Art. 57 Proroga dei termini
Su richiesta del richiedente, l’UFE può prorogare i termini per la messa in esercizio e per la presentazione della notifica di conclusione dei lavori, se:
- a.
- il termine non può essere rispettato per ragioni non imputabili al richiedente; e
- b.
- la richiesta viene presentata prima della scadenza del termine.
Art. 58 Notifica della produzione netta
Dopo il quinto anno d’esercizio intero occorre notificare all’UFE la produzione netta annuale a partire dalla messa in esercizio.
Art. 59 Determinazione definitiva del contributo d’investimento
1 Non appena sono disponibili la notifica della conclusione dei lavori e la notifica della produzione netta, l’UFE verifica se anche in tale momento sussistono ancora tutti i requisiti per il diritto.
2 I maggiori costi non ammortizzabili vengono ricalcolati sulla base dei costi d’investimento definitivi computabili, degli attuali costi per i canoni per i diritti d’acqua e della produzione netta media annua notificata.
3 Sulla base dell’esito della verifica di cui al capoverso 1 e del calcolo di cui al capoverso 2 viene determinato l’ammontare definitivo del contributo d’investimento.
4 Se la produzione netta annuale media è inferiore rispetto alla produzione indicata nella domanda o alla produzione supplementare, il contributo d’investimento può essere ridotto adeguatamente.
Art. 60 Versamento scaglionato del contributo d’investimento
1 Il contributo d’investimento è versato in più tranche.
2 L’UFE stabilisce nel singolo caso la data per il versamento delle singole tranche e l’ammontare dei contributi da versare per tranche nella garanzia di principio di cui all’articolo 54 (piano di pagamento).
3 La prima tranche non può essere versata prima dell’inizio dei lavori. Se in virtù dell’articolo 32 è stato autorizzato un inizio anticipato dei lavori, il primo versamento deve essere effettuato non prima che sussista una garanzia di principio di cui all’articolo 54.
4 L’ultima tranche può essere versata soltanto dopo la determinazione definitiva del contributo d’investimento. Fino a quel momento può essere versato al massimo l’80 per cento dell’importo massimo determinato nella garanzia di principio di cui all’articolo 54.
Sezione 5: Criteri di calcolo
Art. 61 Costi d’investimento computabili
1 Per il calcolo del contributo d’investimento sono computabili in particolare i costi di costruzione, di pianificazione e di direzione dei lavori nonché i costi delle prestazioni proprie del gestore, se:
- a.
- sono generati in diretto rapporto con gli elementi dell’impianto necessari alla produzione di elettricità e vengono dichiarati;
- b.
- sono direttamente necessari all’aumento e al mantenimento della produzione di elettricità;
- c.
- sono adeguati; e
- d.
- le relative attività sono eseguite in modo efficiente.
2 I costi di pianificazione e di gestione dei lavori sono computati al massimo fino all’ammontare del 15 per cento dei costi di costruzione computabili.
3 I costi delle prestazioni proprie del gestore come le prestazioni di pianificazione o di direzione dei lavori sono computabili soltanto se sono usuali e possono essere comprovati mediante un rapporto di lavoro dettagliato.
Art. 62 Costi non computabili 27
1 Non sono computabili in particolare i costi:
- a.
- inerenti a parti dell’impianto che servono al pompaggio-turbinaggio;
- b.
- rimunerati in altro modo, segnatamente i costi per le misure di cui all’articolo 83a della legge federale del 24 gennaio 199128 sulla protezione delle acque (LPAc) e i provvedimenti di cui all’articolo 10 della legge federale del 21 giugno 199129 sulla pesca (LFSP).
2 Se una parte dell’impianto non serve esclusivamente al pompaggio-turbinaggio, non sono computabili solamente i costi inerenti al pompaggio-turbinaggio.
27 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 feb. 2019, in vigore dal 1° apr. 2019 (RU 2019 923).
28 RS 814.20
29 RS 923.0
Art. 63 Maggiori costi non ammortizzabili
1 I maggiori costi non ammortizzabili secondo l’articolo 29 capoverso 2 LEne corrispondono al valore netto di tutti i deflussi di denaro computabili e di tutti gli afflussi di denaro da computare.
2 I deflussi di denaro computabili e gli afflussi di denaro da computare vanno scontati con il tasso d’interesse calcolatorio di cui all’articolo 66.
3 Nel caso di ampliamenti sono determinanti gli afflussi di denaro risultanti dall’ampliamento che possono essere conseguiti all’interno e all’esterno dell’impianto.30
4 Nel caso di rinnovamenti sono determinanti gli afflussi di denaro conseguibili a partire dall’intera produzione netta dell’impianto rinnovato nonché gli altri afflussi di denaro che possono essere conseguiti a seguito del rinnovamento fuori dall’impianto.31
4bis Nel caso di impianti con una quota di pompaggio-turbinaggio, i deflussi e gli afflussi di denaro derivanti dal pompaggio-turbinaggio non vanno considerati.32
5 L’UFE mette a disposizione le basi e i formulari necessari per il calcolo dei maggiori costi non ammortizzabili. Tra questi figura in particolare uno scenario dei prezzi allestito su base oraria e aggiornato annualmente.
30 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 feb. 2019, in vigore dal 1° apr. 2019 (RU 2019 923).
31 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 feb. 2019, in vigore dal 1° apr. 2019 (RU 2019 923).
32 Introdotto il n. I dell’O del 27 feb. 2019, in vigore dal 1° apr. 2019 (RU 2019 923).
Art. 64 Deflussi di denaro computabili
1 I deflussi di denaro computabili si compongono:
- a.
- dei costi d’investimento computabili;
- b.
- dei costi per l’esercizio dell’impianto e la manutenzione nonché altri costi d’esercizio;
- c.
- degli investimenti di sostituzione;
- d.
- degli altri costi, in particolare i costi per l’energia che le eventuali pompe d’alimentazione necessitano, ai prezzi di mercato, e i costi legati alla sostituzione dell’accumulo di acqua;
- e.
- dei costi per i canoni per i diritti d’acqua conformemente alle pertinenti norme legali;
- f.
- delle imposte dirette.
2 Essi vanno considerati per il periodo di concessione restante.
3 I costi di cui al capoverso 1 lettera b vengono computati considerando al massimo, ogni anno, il 2 per cento dei costi d’investimento.33
33 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 ott. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3479).
Art. 65 Afflussi di denaro da computare
1 Gli afflussi di denaro da computare si calcolano sulla scorta del profilo orario ottimizzato sul piano economico per la produzione netta per il periodo di concessione restante e dello scenario dei prezzi allestito dall’UFE. Gli investimenti sono ammortizzati in chiave lineare per i periodi di utilizzazione di cui all’allegato 2.2 e gli eventuali valori residui sono considerati in qualità di afflussi di denaro alla fine del periodo di concessione.
2 Per gli impianti con una potenza massima di 10 MW possono essere utilizzati profili di produzione standard.
Art. 66 Tasso d’interesse calcolatorio
Il tasso d’interesse calcolatorio corrisponde al costo medio ponderato del capitale. Il calcolo e la comunicazione si determinano, fatte salve le deroghe menzionate nell’allegato 3, sulla scorta dell’articolo 13 capoversi 3 lettera b e 3bis in combinato disposto con l’allegato 1 dell’ordinanza del 14 marzo 200834 sull’approvvigionamento elettrico (OAEl).
34 RS 734.71
Capitolo 6: Contributi d’investimento per gli impianti a biomassa
Sezione 1: Requisiti per il diritto
Art. 67 Definizioni
1 Per IIR secondo l’articolo 24 capoverso 1 lettera c LEne s’intendono gli impianti per il trattamento termico dei rifiuti urbani di cui agli articoli 31 e 32 dell’ordinanza del 4 dicembre 201535 sui rifiuti.36
2 Per impianti a gas di depurazione secondo l’articolo 24 capoverso 1 lettera c LEne s’intendono gli impianti per lo sfruttamento dei gas di depurazione prodotti dagli impianti comunali di depurazione delle acque reflue, indipendentemente dal fatto che in tali impianti vengano fatti fermentare anche cosubstrati.
3 Per centrali elettriche a legna di importanza regionale secondo l’articolo 24 capoverso 1 lettera c LEne s’intendono gli impianti per la produzione di elettricità a legna che non eccedono il fabbisogno energetico regionale di elettricità e calore.
35 RS 814.600
36 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 feb. 2019, in vigore dal 1° apr. 2019 (RU 2019 923).
Art. 68 Misura considerevole dell’ampliamento o del rinnovamento
1 L’ampliamento di un impianto è considerato considerevole quando mediante misure costruttive la produzione di elettricità annua rapportata alla media degli ultimi tre anni d’esercizio completi prima della messa in esercizio dell’ampliamento viene aumentata almeno del 25 per cento.
2 Il rinnovamento di un impianto è considerato considerevole quando i costi d’investimento computabili del rinnovamento raggiungono almeno i seguenti importi:
- a.
- 15 milioni di franchi negli IIR;
- b.
- 250 000 franchi negli impianti a gas di depurazione a partire da 50 000 abitanti-equivalenti;
- c.
- 100 000 franchi negli impianti a gas di depurazione fino a 50 000 abitanti-equivalenti;
- d.
- 600 000 franchi nelle centrali elettriche a legna di importanza regionale.
Art. 69 Requisiti energetici minimi
1 I requisiti energetici minimi sono determinati nell’allegato 2.3.
2 In caso di rinnovamenti considerevoli, dopo il rinnovamento l’impianto deve produrre almeno la stessa quantità di elettricità di prima del rinnovamento.
Sezione 2: Aliquote
Art. 70 Aliquote per i contributi d’investimento
1 L’UFE determina il contributo d’investimento per ciascun impianto individualmente secondo l’articolo 29 capoverso 2 LEne.
2 Il contributo d’investimento ammonta al massimo al 20 per cento dei costi d’investimento computabili.
3 Il DATEC verifica tale aliquota almeno ogni cinque anni. In caso di mutamenti considerevoli delle circostanze esso presenta al Consiglio federale una proposta di adeguamento dell’aliquota.
Art. 71 Contributo massimo
Il contributo d’investimento non deve eccedere i seguenti importi:
- a.
- 6 milioni di franchi per gli IIR;
- b.
- 1,5 milioni di franchi per gli impianti a gas di depurazione;
- c.
- 3,75 milioni di franchi per le centrali elettriche a legna di importanza regionale.
Sezione 3: Ordine di presa in considerazione e lista d’attesa
Art. 72 Ordine di presa in considerazione
1 È rilevante ai fini della presa in considerazione di un progetto la data di presentazione della domanda.
2 Se non tutte le domande presentate lo stesso giorno possono essere prese in considerazione, vengono dapprima presi in considerazione i progetti che presentano la maggiore produzione supplementare di elettricità rapportata al contributo d’investimento.
Art. 73 Lista d’attesa
1 Se le risorse non sono sufficienti per una presa in considerazione immediata, i progetti sono inseriti in una lista d’attesa, salvo il caso in cui sia manifesto che essi non soddisfano i requisiti per il diritto.
2 L’UFE comunica al richiedente che il suo progetto è stato inserito nella lista d’attesa.
3 Se vi sono nuovamente risorse disponibili, i progetti vengono presi in considerazione secondo la data di presentazione della domanda.
Sezione 4: Procedura di domanda
Art. 74 Domanda
1 La domanda per l’ottenimento di un contributo d’investimento deve essere presentata all’UFE.
2 Essa può essere presentata soltanto quando sussiste la licenza di costruzione passata in giudicato o, se per un progetto non occorre una licenza di costruzione, quando è dimostrato che il progetto è pronto alla realizzazione.
3 Essa deve contenere tutte le indicazioni e i documenti di cui all’allegato 2.3.
Art. 75 Garanzia di principio
Se dall’esame della domanda risulta che sussistono i requisiti per il diritto e sono disponibili sufficienti risorse per la presa in considerazione della domanda, l’UFE accorda il contributo d’investimento con garanzia di principio e determina quanto segue:
- a.
- l’ammontare del contributo d’investimento in per cento dei costi d’investimento computabili considerando i maggiori costi non ammortizzabili previsti;
- b.
- l’importo massimo che il contributo d’investimento non deve eccedere;
- c.
- entro quando al più tardi occorre avviare i lavori;
- d.
- il piano di pagamento secondo l’articolo 80;
- e.
- il termine entro il quale l’impianto deve essere messo in esercizio.
Art. 76 Notifica di messa in esercizio
- L’obbligo di presentare una notifica di messa in esercizio è retto per analogia dall’articolo 55.
Art. 77 Notifica della conclusione dei lavori
1 Al più tardi due anni dopo la messa in esercizio occorre presentare all’UFE una notifica di conclusione dei lavori.
2 La notifica deve contenere le indicazioni e i documenti seguenti:
- a.
- un conteggio dettagliato dei costi di costruzione;
- b.
- un elenco dei costi d’investimento computabili e non computabili;
- c.
- la notifica della produzione netta del primo anno d’esercizio completo.
Art. 78 Proroga dei termini
- La proroga dei termini per la messa in esercizio e la presentazione della notifica di conclusione dei lavori è retta per analogia dall’articolo 57.
Art. 79 Determinazione definitiva del contributo d’investimento
1 Non appena sono disponibili la notifica della conclusione dei lavori e la notifica della produzione netta, l’UFE verifica se anche in tale momento sussistono ancora tutti i requisiti per il diritto.
2 I maggiori costi non ammortizzabili vengono ricalcolati sulla base dei costi d’investimento computabili definitivi e della produzione netta notificata.
3 Sulla base dell’esito della verifica di cui al capoverso 1 e del calcolo di cui al capoverso 2 viene determinato l’ammontare definitivo del contributo d’investimento.
4 Se la produzione netta annuale è inferiore rispetto alla produzione indicata nella domanda o alla produzione supplementare, il contributo d’investimento può essere ridotto adeguatamente.
Art. 80 Versamento scaglionato del contributo d’investimento
1 Il contributo d’investimento è versato in più tranche.
2 L’UFE stabilisce nel singolo caso la data per il versamento delle singole tranche e l’ammontare dei contributi da versare per tranche nella garanzia di principio di cui all’articolo 75 (piano di pagamento).
3 La prima tranche non può essere versata prima dell’inizio dei lavori. Se in virtù dell’articolo 32 è stato autorizzato un inizio anticipato dei lavori, il primo versamento deve essere effettuato non prima che sussista una garanzia di principio secondo l’articolo 75.
4 L’ultima tranche può essere versata soltanto dopo la determinazione definitiva del contributo d’investimento. Fino a quel momento può essere versato al massimo l’80 per cento dell’importo massimo determinato nella garanzia di principio di cui all’articolo 75.
Sezione 5: Criteri di calcolo
Art. 81 Costi d’investimento computabili
Sono computabili per analogia i costi d’investimento di cui all’articolo 61.
Art. 82 Costi non computabili
Non sono computabili in particolare i costi:
- a.37
- ...
- b.
- per gli elementi d’impianto destinati al trattamento termico dei rifiuti;
- c.
- per gli elementi d’impianto destinati al trattamento delle acque reflue;
- d.
- per gli elementi d’impianto destinati alla preparazione di combustibile o all’esercizio di una rete di teleriscaldamento.
37 Abrogata dal n. II dell’O del 27 feb. 2019, con effetto dal 1° apr. 2019 (RU 2019 923).
Art. 83 Maggiori costi non ammortizzabili
Il calcolo dei maggiori costi non ammortizzabili secondo l’articolo 29 capoverso 2 LEne è retto per analogia dall’articolo 63.
Art. 84 Deflussi di denaro computabili
1 I deflussi di denaro computabili si compongono:
- a.
- dei costi d’investimento computabili;
- b.
- dei costi per l’esercizio dell’impianto e la manutenzione nonché gli altri costi d’esercizio;
- c.
- degli investimenti di sostituzione.
2 Essi vanno considerati per il periodo di utilizzazione restante di cui all’articolo 87.
3 I costi di cui al capoverso 1 lettera b vengono computati con complessivamente il due per cento dei costi d’investimento all’anno.
4 Nel caso delle centrali elettriche a legna di importanza regionale vengono inoltre presi in considerazione in qualità di costi ricorrenti le imposte dirette nonché i costi d’energia dedotti i ricavi risultanti dalla vendita di calore.
Art. 85 Afflussi di denaro da computare
1 Gli afflussi di denaro da computare si calcolano sulla scorta della produzione netta media per il periodo di utilizzazione restante di cui all’articolo 87 e dello scenario dei prezzi allestito dall’UFE.
2 Gli investimenti sono ammortizzati in chiave lineare per i periodi di utilizzazione di cui all’allegato 2.3 e, alla fine del periodo di utilizzazione restante di cui all’articolo 87, gli eventuali valori residui sono considerati in qualità di afflussi di denaro.
Art. 86 Tasso d’interesse calcolatorio
Per il calcolo e la comunicazione del tasso d’interesse calcolatorio si applica per analogia l’articolo 66.
Art. 87 Periodo di utilizzazione restante
Per determinare il periodo di utilizzazione restante si fa riferimento al periodo di utilizzazione dell’elemento costituente appena incorporato che presenta il periodo di utilizzazione più lungo secondo la tabella del periodo di utilizzazione di cui all’allegato 2.3.
Capitolo 7: Premio di mercato per l’elettricità proveniente dagli impianti idroelettrici di grandi dimensioni
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 88 Dettagli relativi al diritto
1 Gli impianti idroelettrici di grandi dimensioni con una potenza superiore ai 10 MW non danno diritto al premio di mercato soltanto se costituiscono un impianto singolo, bensì anche se consistono in un’unione di impianti, se in tale unione:
- a.
- tutti i singoli impianti sono collegati sul piano idraulico e ottimizzati nell’insieme; e
- b.
- i costi di produzione complessivi non sono coperti.
2 Una tale unione di impianti a cui appartiene un impianto singolo inserito nel sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità dà diritto al premio di mercato soltanto se l’unione raggiunge la potenza superiore ai 10 MW anche senza l’impianto singolo in questione.
3 Il rischio dei costi di produzione non coperti non è assunto dall’impresa di approvvigionamento elettrico invece che dal proprietario (art. 30 cpv. 2 LEne) se la sua acquisizione dell’elettricità si basa su un contratto concluso dopo il 1° gennaio 2016 e a breve e medio termine. Il diritto al premio di mercato non passa all’impresa di approvvigionamento elettrico.
4 Per il passaggio del rischio e del diritto al premio di mercato nel rapporto tra gestori e proprietari, il capoverso 3 si applica per analogia.
Art. 89 Reddito di mercato
1 Dal profilo del reddito viene preso in considerazione soltanto il ricavo derivante dalla vendita di elettricità sul mercato (reddito di mercato). Non sono presi in considerazione gli altri redditi, in particolare i ricavi dalle prestazioni del sistema e dalle garanzie di origine.
2 Il reddito di mercato viene determinato sulla base del prezzo di mercato, sulla scorta del profilo percorso ogni ora con l’impianto pertinente o con la somma degli impianti in caso di un’unione di impianti. Nel caso di un impianto del partner, il profilo determinato viene ripartito pro rata sui partner.
3 Per prezzo di mercato s’intende, anche per l’elettricità negoziata fuori borsa, il prezzo spot orario per la regione di prezzo svizzera convertito a un tasso mensile medio.
4 Se, oltre al premio di mercato, per un impianto viene versato anche un contributo d’investimento, quest’ultimo, nel premio di mercato, va computato pro rata sul piano temporale come ricavo.
5 Se a un’unione di impianti che dà diritto al premio di mercato appartiene un impianto singolo inserito nel sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità, come suo ricavo è determinante la sua rimunerazione per l’immissione di elettricità (art. 21 cpv. 3 LEne).
Art. 90 Costi di produzione e altri costi
1 In qualità di costi di produzione vengono presi in considerazione i costi d’esercizio direttamente necessari per una produzione efficiente, ma non altri costi, in particolare non gli oneri per le prestazioni di servizio globali. Vengono considerati anche:
- a.
- i canoni per i diritti d’acqua;
- b.
- i ricavi minimi sulla base dell’elettricità da fornire all’ente pubblico a titolo gratuito o a un canone ridotto;
- c.
- le imposte dirette; le imposte sull’utile, tuttavia, soltanto se corrispondono a un utile effettivo ma non se sono dovute all’ente pubblico locale sulla scorta di un accordo e non vincolate all’utile.
2 In qualità di costi di produzione sono altresì presi in considerazione i costi del capitale calcolatori. È determinante il tasso d’interesse calcolatorio secondo l’articolo 66. Gli ammortamenti vanno effettuati in genere rispettando l’attuale prassi per l’impianto pertinente.
3 L’UFE determina in una direttiva i costi d’esercizio e del capitale computabili.
Sezione 2: Premio di mercato e servizio universale
Art. 91 Deduzione per il servizio universale
1 Gli aventi diritto al premio di mercato incaricati di garantire il servizio universale devono includere per il calcolo della deduzione aritmetica per il servizio universale (art. 31 cpv. 1 LEne) l’intero loro potenziale di vendita nell’ambito del servizio universale.
2 Al posto di tale deduzione, essi possono effettuare una deduzione rettificata per il servizio universale (art. 31 cpv. 2 LEne). Essi la generano riducendo la prima deduzione (cpv. 1) di altra elettricità derivante da energie rinnovabili che non è sostenuta né nel sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità né in altro modo. L’elettricità proveniente da impianti terzi può essere inserita nella quantità di energia oggetto di riduzione soltanto se:38
- a.
- l’acquisizione si basa su contratti conclusi a medio o a lungo termine e sussiste la garanzia d’origine relativa a tale acquisizione; o
- b.
- l’elettricità è stata ritirata secondo l’articolo 15 LEne.
38 La correzione del 28 dic. 2017 concerne soltanto il testo francese (RU 2017 7783).
Art. 92 Ripartizione nel portafoglio tra premio di mercato e servizio universale
1 Se il portafoglio di un avente diritto al premio di mercato comprende elettricità proveniente da più grandi impianti idroelettrici e i pertinenti costi di produzione non sono coperti, occorre supporre che l’avente diritto venda l’elettricità di ciascun impianto sul mercato e a titolo di servizio universale in parti uniformi per l’intero portafoglio. Il premio di mercato gli spetta per impianto per l’ammontare della quota che corrisponde alla quota attribuita al mercato (quota del premio di mercato).
2 La quota del premio di mercato viene determinata come quoziente risultante dalle seguenti due grandezze:
- a.
- dalla differenza dell’intera elettricità contenuta nel portafoglio derivante dai grandi impianti idroelettrici e i cui costi di produzione non sono coperti e dalla deduzione applicata del servizio universale; e
- b.
- dall’elettricità contenuta nel portafoglio derivante dai grandi impianti idroelettrici e i cui costi di produzione non sono coperti.
3 Se l’avente diritto al premio di mercato ricaverebbe con il premio di mercato e le vendite di elettricità nel servizio universale per l’intero portafoglio un importo maggiore rispetto a quanto necessario alla copertura dei costi di produzione, il premio di mercato si riduce proporzionalmente.
Art. 93 Considerazione in chiave imprenditoriale nelle imprese di approvvigionamento elettrico
1 In un’impresa di approvvigionamento elettrico con numerose unità autonome sul piano giuridico che sono competenti per settori come la produzione, la gestione della rete e il servizio universale, l’unità avente diritto al premio di mercato deve farsi computare il potenziale del servizio universale delle altre unità.
2 Le unità autonome sul piano giuridico che costituiscono un settore di un’impresa di approvvigionamento elettrico possono vendere l’elettricità proveniente dai grandi impianti idroelettrici ai costi di produzione nell’ambito del servizio universale (art. 31 cpv. 3 LEne) anche quando non esse stesse bensì un’altra unità dell’impresa è autorizzata a beneficiare del premio di mercato. A chi non è vincolato in tale modo a un avente diritto al premio di mercato, ma per esempio soltanto in virtù dell’appartenenza al gruppo, non spetta tale diritto.
Sezione 3: Procedura di domanda e restituzione
Art. 94 Domanda
1 Gli aventi diritto al premio di mercato presentano la propria domanda all’UFE entro il 31 maggio dell’anno che segue quello per il quale chiedono il premio di mercato.
2 La domanda deve comprendere tutta l’elettricità nel portafoglio per cui si chiede il premio di mercato e indicare almeno:
- a.
- quanta elettricità proviene da quali impianti e a quale quota di produzione di un impianto corrisponde;
- b.
- i profili percorsi all’ora per ogni impianto;
- c.
- i costi computabili per impianto basati su un conto d’esercizio per l’anno idrologico o civile;
- d.
- la prassi di ammortamento degli ultimi cinque anni;
- e.
- nel caso di un impianto singolo inserito nel sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità: la quota di produzione all’unione degli impianti e la rimunerazione per l’immissione in rete di elettricità;
- f.
- indicazioni relative alle misure tese a migliorare la situazione dei costi.
3 Nei casi con servizio universale, occorre inoltre indicare almeno:
- a.
- il potenziale di servizio universale;
- b.
- la deduzione applicata per il servizio universale;
- c.
- la quantità soggetta secondo l’articolo 91 capoverso 2 a riduzione nell’ambito della controdeduzione;
- d.
- la vendita effettiva a titolo di servizio universale per impianto idroelettrico di grandi dimensioni;
- e.
- il prezzo medio per tale vendita.
4 I gestori di impianti, i proprietari e le unità d’impresa connesse sostengono i richiedenti con le informazioni e i documenti necessari. L’UFE può, all’occorrenza, fare riferimento direttamente a loro per ottenere informazioni e documenti.
Art. 95 Procedura presso l’UFE e sostegno da parte della Commissione federale dell’energia elettrica
1 Nella decisione in cui determina il premio di mercato l’UFE può inserire una riserva per una correzione successiva.
2 Se nell’insieme le risorse per un anno non sono sufficienti (art. 36 cpv. 2 OEn39), l’UFE riduce il premio di mercato di ciascun avente diritto al premio del medesimo tasso percentuale.
3 L’UFE versa i premi possibilmente nell’anno in cui è stata presentata la domanda, se necessario con una trattenuta temporanea parziale dei fondi.
4 L’UFE può ricorrere al sostegno della Commissione federale dell’energia elettrica (ElCom) nell’esecuzione. Su richiesta dell’UFE, la ElCom effettua verifiche relative alle vendite effettive a titolo di servizio universale, paragonando i dati forniti dall’UFE con i propri.
39 RS 730.01
Art. 96 Restituzione
Se da una verifica o da un controllo risulta che qualcuno, in particolare a causa di indicazioni scorrette, ha indebitamente ottenuto un premio di mercato o un premio di mercato eccessivamente elevato, l’UFE esige la restituzione del premio ottenuto in eccesso di tutti gli anni passati fino a cinque anni dall’ultimo versamento (art. 30 cpv. 3 L del 5 ott. 199040 sui sussidi).
40 RS 616.1
Capitolo 8: Valutazione, pubblicazione, informazioni, trasmissione di dati all’Amministrazione federale delle dogane, controllo e provvedimenti
Art. 97 Valutazione
1 L’UFE valuta i dati relativi ai progetti e agli impianti per i quali è stata richiesta una promozione ai sensi della presente ordinanza, ai fini della pianificazione delle risorse a disposizione del fondo per il supplemento di rete e della verifica dell’efficacia degli strumenti di promozione.
2 Al riguardo può utilizzare tutte le indicazioni effettuate nella domanda, nelle eventuali notifiche dello stato di avanzamento del progetto e nella notifica di messa in esercizio.
3 Può inoltre utilizzare per le proprie valutazioni la quantità dell’elettricità prodotta, l’ammontare dei contributi di promozione versati e l’ammontare dei costi d’esecuzione.
4 Può pubblicare i risultati delle valutazioni.
5 L’organo d’esecuzione mette a disposizione dell’UFE, mensilmente o su richiesta, i dati necessari per le valutazioni.
Art. 98 Pubblicazione
1 In merito alla rimunerazione per l’immissione in rete di elettricità, l’UFE pubblica i seguenti dati nel caso di impianti con una potenza superiore ai 30 kW:
- a.
- il nome o la ditta del gestore e l’ubicazione dell’impianto;
- b.
- i vettori energetici impiegati;
- c.
- la categoria e la tipologia degli impianti;
- d.41
- l’ammontare della rimunerazione;
- e.
- la data della domanda;
- f.
- la data di messa in esercizio;
- g.
- la quantità di energia rimunerata;
- h.
- il periodo di rimunerazione.
2 Nel caso di impianti con una potenza inferiore ai 30 kW, la pubblicazione concernente la rimunerazione per l’immissione in rete di elettricità secondo il capoverso 1 viene effettuata in chiave anonima.
3 Riguardo alle rimunerazioni uniche e ai contributi d’investimento, l’UFE pubblica per ogni tecnologia di produzione:
- a.
- il numero dei destinatari del contributo d’investimento;
- b.
- il totale dei contributi d’investimento;
- c.
- l’ammontare medio dei contributi d’investimento in rapporto ai costi d’investimento computabili medi;
- d.
- l’ammontare medio dei contributi d’investimento in rapporto alla produzione supplementare media.
4 Riguardo al premio di mercato per gli impianti idroelettrici di grandi dimensioni esso pubblica:
- a.
- il numero dei destinatari del premio di mercato;
- b.
- il totale dei premi di mercato;
- c.
- il numero di impianti e l’intera quantità d’elettricità per la quale viene erogato il premio di mercato;
- d.
- l’intera quantità e il prezzo medio dell’elettricità proveniente dalle grandi centrali idroelettriche venduta a titolo di servizio universale in relazione con il premio di mercato.
41 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 feb. 2019, in vigore dal 1° apr. 2019 (RU 2019 923).
Art. 99 Informazioni
1 L’organo d’esecuzione o l’UFE fornisce informazioni:
- a.
- al richiedente, sulla posizione del proprio progetto nella lista d’attesa;
- b.
- al Cantone, su tutti i progetti previsti e gli impianti situati sul suo territorio;
- c.
- al Comune, su tutti gli impianti in esercizio sul suo territorio.
2 I Cantoni e i Comuni trattano i dati ricevuti in modo confidenziale. In particolare essi non possono utilizzarli per la progettazione di impianti che devono essere realizzati da:
- a.
- essi stessi;
- b.
- uno dei loro enti; oppure
- c.
- una società nella quale detengono una partecipazione.
3 Alle informazioni individuali si applicano le norme sul principio di trasparenza e le disposizioni sulla protezione dei dati per gli organi federali.
Art. 100 Trasmissione di dati all’Amministrazione federale delle dogane
L’UFE trasmette all’Amministrazione federale delle dogane i seguenti dati dei gestori degli impianti che producono energia elettrica a partire dalla biomassa necessari per l’esecuzione della legge del 21 giugno 199642 sull’imposizione degli oli minerali:
- a.
- nomi e indirizzi di persone fisiche e associazioni di persone o ditta e sede di persone giuridiche;
- b.
- indicazioni su tipo, quantità e origine delle materie prime biogene;
- c.
- indicazioni su tipo, quantità e origine di carburanti e combustibili prodotti a partire da materie prime biogene;
- d.
- indicazioni sull’elettricità e il calore generati a partire da carburanti e combustibili;
- e.
- indicazioni sull’impianto, in particolare i processi di produzione, la capacità, la potenza, il grado di rendimento e la data di messa in esercizio.
42 RS 641.61
Art. 101 Controllo e provvedimenti
1 L’UFE controlla se i requisiti legali sono rispettati. A tale scopo, anche dopo la conclusione di una procedura, esso può chiedere i documenti e le informazioni necessari, nonché effettuare o disporre verifiche e indagini a campione. Esso esamina le indicazioni fondate relative a presunte irregolarità.
2 Il gestore di un impianto che ottiene per l’immissione di elettricità una rimunerazione dal fondo per il supplemento di rete secondo il diritto vigente o un diritto anteriore o per il quale ha ottenuto una rimunerazione unica o un contributo d’investimento secondo il diritto vigente o un diritto anteriore, oppure se per l’elettricità proveniente dall’impianto viene versato il premio di mercato, è tenuto, su richiesta, a dare visione all’UFE e, nella misura in cui sia competente per l’esecuzione, all’organo d’esecuzione, dei dati d’esercizio dell’impianto.
3 Se dal controllo o dall’esame risulta che sono stati violati i requisiti legali, l’UFE o l’organo d’esecuzione, ognuno nel proprio ambito di competenza, ordina provvedimenti adeguati.
4 L’UFE è inoltre autorizzato a richiedere i documenti e le informazioni necessari per determinare una redditività eccessiva e a effettuare verifiche.
Capitolo 9: Disposizioni finali
Art. 102 Disposizione transitoria relativa alla fine della durata della rimunerazione secondo il diritto anteriore
Negli impianti che ottengono una rimunerazione per l’immissione in rete di elettricità secondo il diritto anteriore, la rimunerazione viene versata fino al 31 dicembre dell’anno in cui scade la durata della rimunerazione.
Art. 103 Disposizione transitoria relativa allo smaltimento della lista d’attesa per le altre tecnologie di produzione
Per i progetti che entro il 31 ottobre 2016 sono avanzati sulla lista d’attesa secondo l’articolo 3gbis capoverso 4 lettera b numero 1 dell’ordinanza del 7 dicembre 1998 sull’energia nella versione del 2 dicembre 201643 sulla base della notifica completa di messa in esercizio o della notifica dello stato di avanzamento del progetto oppure, negli impianti idroelettrici di piccole dimensioni e negli impianti a energia eolica, sulla base della seconda notifica dello stato di avanzamento del progetto, si applica il seguente ordine di presa in considerazione:
- a.
- i progetti che sono avanzati entro il 31 ottobre 2015: conformemente alla data di notifica,
- b.
- i progetti che sono avanzati entro il 31 ottobre 2016: conformemente alla data di notifica.
43 RU 2016 4617
Art. 104 Disposizioni transitorie relative agli impianti fotovoltaici
1 Per gli impianti fotovoltaici per i quali il gestore già prima del 1° gennaio 2018 ha richiesto o ottenuto una rimunerazione unica e la cui potenza complessiva prima di tale data ammonta a 30 kW o più, non sussiste un diritto a una rimunerazione unica per la potenza a partire da 30 kW.
2 Gli impianti fotovoltaici con una potenza compresa tra i 30 kW e meno di 100 kW che sono stati notificati per la rimunerazione a copertura dei costi per l’immissione in rete di energia elettrica secondo il diritto anteriore, ma che d’ora in avanti avranno soltanto diritto a una rimunerazione unica per impianti fotovoltaici di piccole dimensioni, vengono presi in considerazione secondo la data di presentazione della notifica di messa in esercizio.
3 Per gli impianti fotovoltaici di grandi dimensioni per i quali la notifica per la rimunerazione a copertura dei costi per l’immissione in rete di energia elettrica secondo il diritto anteriore è già stata effettuata, occorre esercitare entro il 30 giugno 2018 il diritto di opzione di cui all’articolo 8. Se entro tale termine il diritto di opzione non viene esercitato, la notifica è considerata come domanda per l’ottenimento di una rimunerazione unica. Se il diritto d’opzione viene esercitato a favore della rimunerazione per l’immissione in rete, un successivo passaggio alla rimunerazione unica è possibile in qualsiasi momento.
4 Per gli impianti che sono stati notificati con una potenza compresa tra i 30 kW e meno di 100 kW per la rimunerazione a copertura dei costi per l’immissione in rete di energia elettrica secondo il diritto anteriore, occorre comunicare all’organo d’esecuzione, entro il 30 giugno 2018, se in virtù di una modifica del progetto la potenza presumibilmente raggiunge o supera i 100 kW. Se tale comunicazione non avviene, l’impianto è considerato un impianto di piccole dimensioni e il contributo legato alla potenza viene versato al massimo fino a una potenza di 99,9 kW.
5 Agli impianti per i quali, entro il 31 dicembre 2012, è stata presentata una domanda per l’ottenimento di una rimunerazione per l’immissione in rete a copertura dei costi e che sono stati realizzati entro il 31 dicembre 2017, non si applica la disposizione concernente la dimensione minima di cui all’articolo 36.
Art. 105 Disposizioni transitorie relative alla commercializzazione diretta e all’immissione in rete al prezzo di mercato di riferimento
1 I gestori che devono commercializzare essi stessi la propria energia (art. 14) sono tenuti a passare alla commercializzazione diretta al più tardi due anni dall’entrata in vigore della presente ordinanza.
2 L’articolo 16 capoverso 4 si applica all’elettricità prodotta a partire dal 1° gennaio 2019.44
44 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 feb. 2019, in vigore dal 1° apr. 2019 (RU 2019 923).
Art. 106 Disposizione transitoria relativa all’ampliamento o al rinnovamento successivi di impianti idroelettrici di piccole dimensioni e di impianti a biomassa
La riduzione del tasso di rimunerazione secondo l’articolo 28 capoverso 5 non si applica ai gestori che già prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza hanno avviato un ampliamento o un rinnovamento successivo, a condizione che essi mettano in esercizio tale rinnovamento o ampliamento entro il 30 giugno 2018 e notifichino la messa in esercizio all’organo d’esecuzione entro il 31 luglio 2018.
Art. 107 Disposizione transitoria relativa all’ordine di presa in considerazione e alla lista d’attesa in caso di contributi d’investimento
I progetti e gli impianti che erano già notificati per la rimunerazione per l’immissione di elettricità in rete a copertura dei costi, e per i quali entro il 31 dicembre 2017 è stata presentata, in chiave integrale, presso l’organo d’esecuzione la notifica di messa in esercizio o la notifica di stato di avanzamento del progetto oppure, in caso di impianti idroelettrici di piccole dimensioni, la seconda notifica di stato di avanzamento del progetto, vengono presi in considerazione conformemente alla data di presentazione della notifica pertinente, a condizione che per i progetti in questione venga presentata entro il 31 marzo 2018 presso l’UFE una domanda per l’ottenimento di un contributo d’investimento.
Art. 108 Disposizione transitoria relativa al premio di mercato nel caso di impianti idroelettrici di grandi dimensioni
1 Il premio di mercato può essere versato per la prima volta nel 2018 per le domande relative al 2017 e per l’ultima volta nel 2022 per le domande relative al 2021.
2 Del diritto di vendere effettivamente in tale settore e ai costi di produzione l’elettricità da smerciare nell’ambito del servizio universale (art. 31 cpv. 3 LEne), gli aventi diritto possono fare uso la prima volta per il 2018 e l’ultima volta per il 2022.
Art. 109 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.
Allegato 1.1 4545 Aggiornato dal n. II delle O del 27 feb. 2019 (RU 2019 923), del 23 ott. 2019 (RU 2019 3479) e del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6129).
45 Aggiornato dal n. II delle O del 27 feb. 2019 (RU 2019 923), del 23 ott. 2019 (RU 2019 3479) e del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6129).
Impianti idroelettrici nel sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità
1 Definizione degli impianti
2 Tasso di rimunerazione
3 Calcolo del tasso di rimunerazione in caso di ampliamento o rinnovamento successivi
4 Durata della rimunerazione
5 Procedura di presentazione delle domande
6 Disposizioni transitorie
Allegato 1.2 5050 Aggiornato dal n. II delle O del 27 feb. 2019 (RU 2019 923), del 23 ott. 2019 (RU 2019 3479) e del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6129).
50 Aggiornato dal n. II delle O del 27 feb. 2019 (RU 2019 923), del 23 ott. 2019 (RU 2019 3479) e del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6129).
Impianti fotovoltaici nel sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità
1 Definizione degli impianti
2 Tasso di rimunerazione
3 Durata della rimunerazione
4 Procedura di presentazione delle domande
5 Disposizioni transitorie per gli impianti messi in esercizio prima del 1° gennaio 2013
Allegato 1.3 5454 Aggiornato dal n. II delle O del 27 feb. 2019 (RU 2019 923) e del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6129).
54 Aggiornato dal n. II delle O del 27 feb. 2019 (RU 2019 923) e del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6129).
Impianti a energia eolica nel sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità
1 Definizione degli impianti
2 Categorie
3 Tasso di rimunerazione
4 Durata della rimunerazione
5 Procedura di presentazione delle domande
6 Disposizioni transitorie
Allegato 1.4 5656 Aggiornato dal n. II delle O del 27 feb. 2019 (RU 2019 923) e del 23 ott. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3479).
56 Aggiornato dal n. II delle O del 27 feb. 2019 (RU 2019 923) e del 23 ott. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3479).
Impianti geotermici nel sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità
1 Definizione degli impianti
2 Categorie
3 Requisiti minimi
4 Tasso di rimunerazione
5 Durata della rimunerazione
6 Procedura di presentazione delle domande
7 Disposizioni transitorie
Allegato 1.5 5959 Aggiornato dal n. II delle O del 27 feb. 2019 (RU 2019 923) e del 23 ott. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3479).
59 Aggiornato dal n. II delle O del 27 feb. 2019 (RU 2019 923) e del 23 ott. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3479).
Impianti a biomassa nel sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità
1 Definizione degli impianti
2 Requisiti minimi
3 Tasso di rimunerazione
4. Tasso di rimunerazione e requisiti minimi nella trasformazione di gas biogeno proveniente dalla rete di distribuzione del gas naturale
5 Calcolo del tasso di rimunerazione in caso di ampliamento o rinnovamento successivi
6 Pagamenti parziali e calcolo
7 Durata della rimunerazione
8 Procedura di presentazione delle domande
9 Disposizioni transitorie
Allegato 2.1 6363 Aggiornato dal n. II delle O del 27 feb. 2019 (RU 2019 923), del 23 ott. 2019 (RU 2019 3479) e del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6129).
63 Aggiornato dal n. II delle O del 27 feb. 2019 (RU 2019 923), del 23 ott. 2019 (RU 2019 3479) e del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6129).
Rimunerazione unica per gli impianti fotovoltaici
1 Definizione degli impianti
2 Tassi per la rimunerazione unica
3 Domanda per gli impianti di piccole dimensioni
4 Domanda e notifica di messa in esercizio per gli impianti di grandi dimensioni
Allegato 2.2
Contributi d’investimento per gli impianti idroelettrici
1 Definizione degli impianti
2 Contenuto della domanda
3 Tabella del periodo di utilizzazione
Allegato 2.3
Contributi d’investimento per gli impianti a biomassa
1 Impianti di incenerimento dei rifiuti (IIR)
2 Impianti a gas di depurazione
3 Centrali elettriche a legna di importanza regionale
Allegato 3
Determinazione del costo medio ponderato del capitale
1 Deroga al numero 1.1 allegato 1 OAEl 6767 RS 734.71
67 RS 734.71