Ordinanzasugli emolumenti e sulle tasse di vigilanza nel settore dell’energia (OE-En)
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Ordinanza
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Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 42 capoverso 2 della legge del 23 dicembre 20112 sul CO2; ordina: |
Sezione 1: Disposizioni generali |
Art. 1 Oggetto
1 La presente ordinanza disciplina gli emolumenti per:
2 Disciplina inoltre i compiti di vigilanza nel settore dell’energia nucleare e dell’approvvigionamento elettrico.15 3 L’ordinanza generale dell’8 settembre 200416 sugli emolumenti si applica per quanto la presente ordinanza non contenga alcuna regolamentazione speciale. 4 ...17 14 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 apr. 2019, in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1345). 15 Nuovo testo giusta il n. 1 dell’all. all’O del 14 mar. 2008 sull’approvvigionamento elettrico, in vigore dal 1° apr. 2008 (RU 20081223). 17 Introdotto dal n. 1 dell’all. all’O del 14 mar. 2008 sull’approvvigionamento elettrico (RU 20081223). Abrogato dal n. I dell’O del 1° nov. 2017, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7101). |
Art. 2 Rinuncia agli emolumenti 18
1 Non vengono riscossi emolumenti per le procedure relative alla concessione di sussidi federali. 2 Il capoverso 1 non si applica alle procedure relative alla concessione di:
18 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7101). 19 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 787). |
Art. 3 Calcolo degli emolumenti
1 Gli emolumenti sono calcolati sulla base delle aliquote contenute nell’allegato. 2 Qualora, per determinate prestazioni, non sia stata fissata nessuna aliquota, gli emolumenti sono calcolati in base al dispendio di tempo. Essi variano tra i 75 e i 250 franchi all’ora, a seconda della funzione del personale che esegue il lavoro. 3 Gli emolumenti ai Cantoni a titolo di indennizzo per l’informazione dell’opinione pubblica sono stabiliti sulla base degli accordi di prestazioni di cui all’articolo 9e capoverso 2 della legge sull’approvvigionamento elettrico. Non è riscosso alcun emolumento a titolo di indennizzo per l’informazione dell’opinione pubblica in adempimento di un mandato fondamentale della Confederazione.20 20 Introdotto dal n. I dell’O del 3 apr. 2019, in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1345). |
Art. 3a Esborsi 21
Fanno parte degli esborsi anche i costi di vitto e alloggio a carico dell’UFE nel quadro dell’espletamento dei suoi compiti. 21 Introdotto dal n. I dell’O del 1° nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7101). |
Art. 4 Riduzione o condono degli emolumenti
1 L’UFE22 e altri organi di esecuzione possono ridurre o condonare gli emolumenti per:23
22 Nuova espressione giusta il n. I dell’O del 1° nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7101). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il testo. 23 Nuovo testo giusta il n. 1 dell’all. all’O del 14 mar. 2008 sull’approvvigionamento elettrico, in vigore dal 1° apr. 2008 (RU 20081223). 24 Nuovo testo giusta il n. 1 dell’all. all’O del 14 mar. 2008 sull’approvvigionamento elettrico, in vigore dal 1° apr. 2008 (RU 20081223). |
Art.5 Supplementi sugli emolumenti
1 Un supplemento pari al massimo al 100 per cento sull’emolumento di base può essere riscosso per:
2 Se lavori sono affidati a terzi, un supplemento amministrativo pari al 20 per cento sull’emolumento di base può essere fatturato oltre agli esborsi. 3 I supplenti sugli emolumenti devono essere motivati e indicati separatamente. |
Art. 5a Acconti 25
Per le procedure la cui durata è superiore a un anno, l’UFE può fatturare acconti annui degli emolumenti, corrispondenti agli oneri sostenuti. 25 Introdotto dal n. I dell’O del 3 feb. 2010, in vigore dal 1° mar. 2010 (RU 2010 665). |
Art. 6 Riscossione di emolumenti da parte di un altro organo di esecuzione 26
1 Se l’esecuzione è affidata ad organi di esecuzione diversi dall’UFE, questi fatturano autonomamente gli emolumenti, decidono in caso di controversie sulla fattura e provvedono all’incasso. 2 Quando trasferisce un compito d’esecuzione l’UFE può decidere di provvedere esso stesso alla fatturazione degli emolumenti, in particolare se l’altro organo di esecuzione non è in grado di riscuoterli. 3 Se l’UFE affida l’esecuzione ad altri organi di esecuzione, le due parti concordano quale parte degli emolumenti gli organi di esecuzione possono utilizzare per coprire i propri oneri. 26 Nuovo testo giusta il n. 1 dell’all. all’O del 14 mar. 2008 sull’approvvigionamento elettrico, in vigore dal 1° apr. 2008 (RU 20081223). |
Art. 7 Riscossione di emolumenti e tasse di vigilanza 27
1 L’UFE o un altro organo di esecuzione possono riscuotere trimestralmente dagli assoggettati gli emolumenti di vigilanza e le tasse di vigilanza. 2 Il conteggio definitivo ha luogo con la quarta fattura parziale. 27 Nuovo testo giusta il n. 1 dell’all. all’O del 14 mar. 2008 sull’approvvigionamento elettrico, in vigore dal 1° apr. 2008 (RU 20081223). |
Art. 8 Adeguamento al rincaro
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) può adeguare, per l’inizio dell’anno seguente, le aliquote degli emolumenti e il quadro tariffario all’aumento dell’indice svizzero dei prezzi al consumo se questo aumento è di almeno il 5 per cento dall’entrata in vigore della presente ordinanza o dal suo ultimo adeguamento. |
Sezione 2: Disposizioni speciali |
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Art. 9 Emolumenti nel settore dell’utilizzazione delle forze idriche
1 L’UFE riscuote emolumenti in particolare per:
2 Per compiti di vigilanza si intendono in particolare le ispezioni sui siti e i colloqui con l’esercente degli impianti di accumulazione nonché l’esame:
3 Nel caso di impianti internazionali sono fatti salvi gli accordi internazionali di diverso tenore.30 28 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7101). 29 Introdotta dal n. I dell’O del 3 feb. 2010, in vigore dal 1° mar. 2010 (RU 2010 665). 30 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 feb. 2010, in vigore dal 1° mar. 2010 (RU 2010 665). |
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Art. 9a Tassa di vigilanza nel settore degli impianti di accumulazione 31
1 Per la tassa di vigilanza prevista dall’articolo 28 LImA sono computabili i costi per:
2 Non sono computabili i costi per attività che concernono esclusivamente impianti non considerati grandi ai sensi dell’articolo 3 capoverso 2 LImA. 3 La tassa di vigilanza versata da un gestore è calcolata in funzione della radice cubica del volume di ritenuta del suo impianto. La tassa annua di vigilanza non può tuttavia superare i seguenti importi:
4 Non è riscossa alcuna tassa di vigilanza per gli impianti di accumulazione che servono esclusivamente per la protezione contro pericoli naturali. 5 L’UFE può ridurre o condonare gli emolumenti per altri motivi importanti. 6 Nel caso di impianti internazionali il calcolo della tassa di vigilanza si basa solamente sul volume di ritenuta corrispondente alla quota svizzera delle forze idriche. Sono fatti salvi gli accordi internazionali di diverso tenore. 31 Introdotto dal n. II dell’all. all’O del 17 ott. 2012 sugli impianti di accumulazione, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 5995). |
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Art. 10 Emolumenti nel settore dell’energia in generale 32
1 L’UFE riscuote emolumenti in particolare per:
2 L’UFE e l’organo d’esecuzione possono riscuotere emolumenti per informazioni secondo l’articolo 99 capoverso 1 dell’ordinanza del 1° novembre 201733 sulla promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili che richiedono accertamenti onerosi. 32 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7101). |
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Art. 11 Emolumenti nel settore dell’energia nucleare 34
L’UFE riscuote emolumenti in particolare per:
34 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5737). 35 Introdotta dal n. I dell’O del 13 mag. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1427). |
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Art. 12 Tasse di vigilanza nel settore dell’energia nucleare 36
1 I costi dell’UFE non coperti dagli emolumenti di cui all’articolo 11 sono coperti da una tassa di vigilanza. 2 Questi costi comprendono in particolare:
36 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5737). |
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Art. 13 Emolumenti nel settore dell’elettricità 37
L’UFE riscuote emolumenti in particolare per:
37 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 apr. 2019, in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1345). |
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Art. 13a Emolumenti nel settore dell’approvvigionamento elettrico e della produzione di energia 38
L’UFE e la Commissione dell’energia elettrica (ElCom) riscuotono emolumenti segnatamente per le decisioni in merito:
38 Introdotto dal n. 1 dell’all. all’O del 14 mar. 2008 sull’approvvigionamento elettrico (RU 20081223). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5739). 39 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 787). |
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Art. 13b Tassa di vigilanza nel settore dell’approvvigionamento elettrico 40
L’UFE e la ElCom riscuotono la tassa di vigilanza per la collaborazione con autorità estere. La tassa di vigilanza comprende in particolare i costi per:
40 Introdotto dal n. 1 dell’all. all’O del 14 mar. 2008 sull’approvvigionamento elettrico, in vigore dal 1° apr. 2008 (RU 20081223). |
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Art. 13c Emolumenti nell’ambito delle convenzioni sugli obiettivi 41
I terzi incaricati dall’UFE secondo gli articoli 49 capoverso 1 lettere a e c e 51 capoverso 4 dell’ordinanza del 1° novembre 201742 sull’energia riscuotono emolumenti per:
41 Introdotto dal n. III 1 dell’O del 7 mar. 2014 (RU 2014 611). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7101). |
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Art. 14 Emolumenti nel settore degli impianti di trasporto in condotta
1 L’UFE riscuote emolumenti in particolare per:
2 L’Ispettorato federale degli oleo e gasdotti riscuote emolumenti in particolare per:
43 Introdotta dal n. I dell’O del 1° giu. 2015, in vigore dal 13 mag. 2015 (RU 2015 1427). 44 [RU 2000 746; 2006 4889all. 2 n. 4; 2008 2745all. n. 4; 2013 749III; 2015 4791 all. n. 1. RU 2019 2205art. 35]. Vedi ora l'O del 26 giu. 2019 (RS 746.11). |
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Art. 14a Emolumenti nel settore della geotermia 45
1 L’UFE può riscuotere un emolumento massimo di 25 000 franchi per il trattamento di una domanda di prestazione di:
2 L’UFE può riscuotere un emolumento massimo di 50 000 franchi per il trattamento di una domanda di prestazione di una garanzia per la geotermia (art. 33 cpv. 1 LEne). 45 Introdotto dal n. I dell’O del 1° nov. 2017 /RU 2017 7101). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 787). |
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Art. 14b Riscossione di emolumenti da parte dell’organo d’esecuzione 46
Per le spese di esecuzione nell’ambito delle garanzie di origine, l’organo d’esecuzione riscuote emolumenti in base al dispendio. 46 Introdotto dal n. I dell’O del 1° nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7101). |
Sezione 3: Disposizioni finali |
Allegato 1 48
48 Aggiornato dal n. I delle O del 12 nov. 2008 (RU 2008 5739) e del 3 feb. 2010, in vigore dal 1° mar. 2010 (RU 2010 665). |
(art. 3 cpv. 1) |
Aliquote degli emolumenti |
2. … |
3. Emolumenti nel settore degli impianti di trasporto in condotta |
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Gli emolumenti ammontano a:
Le spese dell’Ispettorato federale degli oleo e gasdotti non sono contenute in queste aliquote e sono riscosse a titolo supplementare. La base di calcolo è data dalle aliquote usuali nell’economia privata per lavori equivalenti. |
Allegato 2 |
(art. 16) |
Modifica del diritto vigente |
…49 49 Le mod. possono essere consultate alla RU2006 4889. |
Allegato 3 50
50 Introdotto dal n. II dell’O del 1° nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7101). |
(art. 14b) |
Emolumenti riscossi nell’ambito delle garanzie di origine |
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