Ordinanza
concernente i recipienti e le tubazioni, negli impianti
nucleari, classificati ai fini della sicurezza
(ORTN)
(Stato 1° gennaio 2009)732.13
del 9 giugno 2006 (Stato 1° gennaio 2009)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 101 capoverso 1 della legge federale del 21 marzo 20031
sull’energia nucleare (LENu),
ordina:
1 RS 732.1
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto e campo di applicazione
1 La presente ordinanza disciplina la pianificazione, la fabbricazione, il montaggio, la messa in esercizio nonché l’esercizio di recipienti e tubazioni classificati ai fini della sicurezza nonché dei relativi supporti e componenti a pressione per l’utilizzazione negli impianti nucleari (RTN).
2 Sono parimenti considerati RTN i seguenti componenti con funzioni di sicurezza destinati alla protezione di RTN in caso di superamento dei limiti ammissibili:
- a.
- i dispositivi per la limitazione diretta della pressione, quali valvole di sicurezza, dispositivi a disco di rottura, barre di schiacciamento, dispositivi di sicurezza pilotati;
- b.
- i dispositivi di limitazione che attivano i sistemi di regolazione o che propongono funzioni di chiusura, rispettivamente chiusura e disattivazione, quali i commutatori attivati dalla pressione, dalla temperatura o dal livello del fluido e i dispositivi di protezione per la misurazione e la regolazione.
3 La presente ordinanza non si applica agli apparecchi che rientrano nel campo di applicazione delle disposizioni concernenti il trasporto di merci pericolose.
4 Per il rimanente si applicano le prescrizioni dell’ordinanza del 10 dicembre 20042 sull’energia nucleare (OENu).
Art. 2 Definizioni
Nella presente ordinanza si intende per:
- a.
- recipiente:un componente chiuso progettato e costruito per contenere fluidi pressurizzati o sostanze radioattive, compresi gli elementi annessi direttamente sino al dispositivo previsto per il collegamento con altri componenti; un recipiente può essere composto di uno o più scomparti;
- b.
- tubazione:componenti di una conduttura destinati al trasporto di fluidi pressurizzati o sostanze radioattive, allorché essi sono collegati al fine di essere inseriti in un sistema a pressione; le tubazioni comprendono in particolare un tubo o un insieme di tubi, condotti, componenti, giunti a espansione, tubi flessibili o altri eventuali componenti a pressione;
- c.
- pressione: la pressione riferita alla pressione atmosferica;
- d.
- pressione massima ammissibile:la pressione massima specificata dal fabbricante per la quale sono progettati gli RTN. Essa è definita dal fabbricante per un punto specificato. Si tratta del punto in cui sono collegati componenti con funzione di sicurezza o del punto più alto degli RTN oppure, qualora tali punti siano inadeguati, di un altro punto che viene indicato;
- e.
- temperatura minima/massima ammissibile:la temperatura minima, rispettivamente massima indicata per la quale sono progettati gli RTN o ne è ammessa l’utilizzazione;
- f.
- fluido: gas, gas liquefatto, gas disciolto sotto pressione, liquido o vapore monofase nonché loro miscele; un fluido può contenere sostanze radioattive o una sospensione di solidi;
- g.
- classificazione ai fini della sicurezza: la suddivisione delle costruzioni, dei sistemi e degli equipaggiamenti di un impianto nucleare in classi di sicurezza, di terremoto e di costruzione sulla base della loro importanza per la sicurezza nucleare interna.
Sezione 2: Sicurezza e manutenzione
Art. 3 Requisiti in materia di sicurezza
1 I requisiti in materia di sicurezza degli RTN figurano nell’Allegato 1.
2 L’Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN) è incaricato di disciplinare i requisiti dettagliati in materia di sicurezza degli RTN mediante direttive.3
3 Nuovo testo giusta il n. 13 dell’all. all’O del 12 nov. 2008 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 732.21).
Art. 4 Requisiti in materia di manutenzione
1 Gli RTN devono essere sottoposti a manutenzione secondo le indicazioni del fabbricante e in considerazione dei requisiti d’esercizio e delle esperienze d’esercizio. A tale riguardo dev’essere tenuto conto delle relative condizioni d’impiego. Gli RTN devono essere regolarmente sottoposti a manutenzione e controllo secondo un programma sistematico prestabilito.
2 Ulteriori controlli devono essere intrapresi in seguito a eventi soggetti all’obbligo di notifica e a riscontri suscettibili di compromettere la sicurezza degli RTN.
3 I requisiti applicabili ai controlli periodici degli RTN figurano nell’Allegato 2.
4 L’IFSN è incaricato di disciplinare i requisiti dettagliati in materia di manutenzione degli RTN mediante direttive.4
4 Nuovo testo giusta il n. 13 dell’all. all’O del 12 nov. 2008 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 732.21).
Sezione 3: Norme tecniche e documentazione
Art. 5 Norme tecniche
1 L’IFSN definisce regole tecniche atte a concretizzare le esigenze in materia di sicurezza e di manutenzione degli RTN.5
2 Per quanto possibile, definisce norme armonizzate a livello internazionale.
5 Nuovo testo giusta il n. 13 dell’all. all’O del 12 nov. 2008 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 732.21).
Art. 6 Lingua di redazione della documentazione
1 Le istruzioni per l’uso e per la manutenzione devono essere redatte nelle lingue ufficiali svizzere delle regioni in cui gli RTN sono utilizzati.
2 La documentazione tecnica ulteriore è redatta in una lingua ufficiale svizzera o in inglese.
Sezione 4: Disposizioni finali
Art. 7 Adeguamento degli allegati
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni può adeguare gli allegati agli sviluppi tecnici o internazionali.
Art. 8 Modifica del diritto vigente
Le seguenti ordinanze sono modificate come segue:
1. Ordinanza del 9 aprile 19256 concernente l’impianto e l’esercizio
dei generatori di vapore e dei recipienti di vapore
Art. 4 n.1 lett. d
…
Art. 5 n. 3
…
2. Ordinanza del 19 marzo 19387 concernente l’impianto e l’esercizio
dei recipienti a pressione
Art. 4 lett. d
…
6 [CS 41 473; RU 1974 1381n. II, 1999 704 n. II 30, 2006 2437art. 8 n. 1. RU 2007 2943art. 17 cpv. 1 lett. a]
7 [CS 54233; RU 2006 2437art. 8 n. 2. RU 2007 2943art. 17 cpv. 1 lett. b]
Art. 9 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2006.
Allegato 1
Requisiti in materia di sicurezza
1 Requisiti essenziali
2 Progettazione
2.1 Disposizioni generali
2.2 Progettazione dei carichi ammissibili
2.3 Disposizioni a garanzia del funzionamento e dell’esercizio in condizioni di sicurezza
2.4 Protezione contro il superamento dei limiti ammissibili degli RTN
2.5 Componenti con funzioni di sicurezza
3 Fabbricazione
3.1 Fabbricazione e montaggio
3.2 Verifica finale
3.3 Caratterizzazione ed etichettatura
3.4 Istruzioni operative
4 Materiali
4.1 Scelta dei materiali
4.2 Certificato dei materiali
5 Documentazione
Allegato 2 88 Aggiornato dal n. 13 dell’all. all’O del 12 nov. 2008 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 732.21).
8 Aggiornato dal n. 13 dell’all. all’O del 12 nov. 2008 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 732.21).